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Il trattamento economico

Indennità parlamentare

L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo.


L'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi "il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate".
A partire dal 2005, anno in cui l'importo dell'indennità parlamentare era pari a 12.434,32 euro mensili lordi, corrispondenti al 96 per cento del trattamento massimo determinabile sulla base della legge n. 1261 del 1965, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha costantemente operato tenendo conto dell'esigenza di contenimento delle spese dell'Istituzione parlamentare e, in tale ambito, è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei deputati, che infatti risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge(1).

In assenza delle suddette misure di riduzione e di sospensione degli adeguamenti, l'importo dell'indennità parlamentare mensile sarebbe attualmente pari a 16.160,58 euro lordi.

[v. Tabella 1]
Vai alla Tabella 1

In termini netti, l'importo dell'indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, è pari a 5.269,04 euro, al quale devono poi essere sottratte le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro.

Tale misura netta è determinata sulla base dell'importo lordo di 10.435,00 euro, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).
Per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa, l'importo netto dell'indennità ammonta a circa 4.750 euro, corrispondenti a 9.975,00 euro lordi.

Le Tabelle n. 2 e n. 3 evidenziano l'andamento dell'ammontare dell'indennità parlamentare a partire dal 2006 rispetto all'evoluzione dei trattamenti retributivi del personale pubblico non contrattualizzato e a taluni dati relativi ai principali parametri macroeconomici.

[v. Tabella 2]
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[v. Tabella 3]
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(1)In particolare:

· nel 2006, l'importo mensile dell'indennità parlamentare è stato ridotto da 12.434,32 euro lordi a 11.703,64 euro lordi;

· dal 2007 è stata disposta, per 5 anni, la sospensione degli adeguamenti retributivi. Tale misura è stata successivamente prorogata senza soluzione di continuità, da ultimo, fino a tutto il 2024;

· per il triennio 2011-2013, l'indennità mensile è stata nuovamente e ulteriormente ridotta nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro, e del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui, scendendo quindi da 11.703,64 euro lordi a 11.283,28 euro lordi; tale riduzione è stata raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare: da 11.703,64 euro lordi a 10.862,92 euro lordi;

· nel 2012, l'importo dell'indennità parlamentare mensile è stato nuovamente ridotto: da 11.283,28 euro lordi a 10.435,00 euro lordi; per i deputati che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare: da 10.862,92 euro lordi a 9.975,00 euro lordi.

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965. Anche l'ammontare della diaria è stato oggetto di misure di riduzione. Nella riunione del 27 luglio 2010 l'Ufficio di Presidenza ha ridotto di 500 euro la misura mensile della diaria, fissandone l'ammontare in 3.503,11 euro. Tale riduzione è stata confermata, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2024.

Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni con il procedimento elettronico.
È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Si applica inoltre un'ulteriore decurtazione, fino a 500 euro mensili, in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la legislazione, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

Nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato", che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori.
L'ammontare di tale rimborso, originariamente pari a 4.190 euro (la medesima misura del contributo previgente), è stato ridotto nel luglio 2010 a 3.690 euro. Anche tale riduzione è stata confermata, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2024.

Il rimborso è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
- per un importo fino a un massimo del 50 per cento, a titolo di rimborso per le seguenti categorie di spese, che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista - vd. tabella); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche;
- per un importo pari al 50 per cento, forfetariamente.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto utilizzato per i collegamenti con Roma è previsto un rimborso forfetario (rimborso spese accessorie di viaggio) individuato in base a due fasce chilometriche.
Qualora la distanza da percorrere sia pari o inferiore a 100 km, il rimborso ammonta a 3.323,70 euro trimestrali; nel caso sia superiore, l'importo è pari a 3.995,10 euro a trimestre.

Spese telefoniche

In linea con le già ricordate misure di riduzione della spesa, a decorrere dal 1° aprile 2014 l'Ufficio di Presidenza ha ridotto il rimborso forfetario delle spese telefoniche da 3.098,74 a 1.200 euro annui.

Assistenza sanitaria

Ciascun deputato versa obbligatoriamente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro mensili, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa, che eroga ai propri iscritti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Camera, rimborsi per prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto da un apposito tariffario.

Assegno di fine mandato

Ciascun deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Pensione

Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei deputati con il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano - e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti.
Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.

A tal fine, i deputati sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità parlamentare lorda.

Lo stesso Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.
L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato, in data 7 maggio 2015, una nuova disciplina che prevede la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni nei confronti dei deputati che abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è entrata in vigore la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 12 luglio 2018, con la quale si è proceduto alla rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Vedi anche