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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 luglio 2018.

  Baldino, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorenzin, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Baldino, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorenzin, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE LORENZIS: «Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse» (890);
   BIGNAMI: «Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di spaccio di sostanze stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico» (891);
   BRAGA: «Modifica dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente la demolizione delle opere abusive» (892);
   ORLANDO: «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (893);
   ORLANDO: «Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di specializzazione dei dottori commercialisti» (894).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 9 luglio 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   PALAZZOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi» (Doc. XXII, n. 25).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (389) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caparvi e Legnaioli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GUIDESI ed altri: «Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza» (255) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  MOLTENI ed altri: «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» (392) Parere delle Commissioni I e V;
  CIRIELLI ed altri: «Abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, e introduzione di una circostanza aggravante comune per i pubblici ufficiali» (494) Parere delle Commissioni I e III;
  MORANI: «Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile» (506) Parere delle Commissioni I, XI e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  ASCANI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005» (476) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  CARDINALE: «Riduzione delle accise sui consumi di prodotti petroliferi per il sostegno dell'economia nella Regione siciliana» (524) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  CENNI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività» (512) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2018 del 21-28 giugno 2018, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato la relazione sui controlli interni degli enti locali per gli anni 2015 e 2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3, 4, 5 e 6 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018) 252 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018) 277 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018) 284 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (COM(2018) 334 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018) 381 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018) 383 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018) 384 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione europea (COM(2018) 386 final) – alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 390 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (COM(2018) 393 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'Unione europea in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018) 397 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018) 443 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 2 al 3 maggio 2018, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 60) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 61) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 62) – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016 (Doc. XII, n. 63) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sull'attuazione della politica di coesione e l'obiettivo tematico «Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete» – articolo 9, paragrafo 7, del regolamento sulle disposizioni comuni (Doc. XII, n. 64) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Trasporti);
   Risoluzione su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (Doc. XII, n. 65) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (Doc. XII, n. 66) – alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 luglio 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (COM(2018) 485 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 485 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con lettera in data 3 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre del 2018 (Doc. CXLVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Società italiana degli autori ed editori.

  Il Presidente della Società italiana degli autori ed editori, con lettera in data 24 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, la prima relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società stessa, aggiornata al mese di giugno 2018 (Doc. CCXXX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 26 giugno 2018, recante le osservazioni della regione Marche sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE (COM(2018) 33 final), sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al quadro di monitoraggio per l'economia circolare (COM(2018) 29 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 26 giugno 2018, recante le osservazioni della regione Marche sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione di medio termine del programma «Erasmus+» (2014-2020) (COM(2018) 50 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 26 giugno 2018, recante le osservazioni della regione Marche sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (COM(2017) 797 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine governative.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 4 luglio 2018, ha dato comunicazione:
   della nomina del presidente Roberto Chieppa a Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   della nomina della dottoressa Daria Perrotta a Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
   della nomina del consigliere Ermanno De Francisco a Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma, ai sensi dei commi 3 e 8 del medesimo articolo 19, del dottor Daniele Franco nell'incarico di Ragioniere generale dello Stato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 4 luglio 2018, a pagina 14, prima colonna, quinta riga, dopo la parola: « VI,» deve intendersi inserita la seguente: « VII,».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative volte ad affrontare le problematiche della cosiddetta gig economy, con particolare riguardo alle tutele per i lavoratori occupati in tale settore – 2-00023

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   secondo alcune stime riportate dai principali organi di stampa nelle scorse settimane, in Italia più di 4,1 milioni di persone utilizzano spesso i servizi offerti dalle piattaforme on line di consegna di cibo a domicilio e 8 milioni li utilizzano saltuariamente;
   i fattorini che consegnano cibo ordinato attraverso le piattaforme online, i cosiddetti «rider», sarebbero circa 6 mila, hanno una paga oraria tra i 4 e i 7 euro e lavorano in media dieci ore settimanali;
   secondo il presidente dell'Istat Alleva, i lavoratori a bassa qualifica professionale occupati complessivamente nei vari settori della cosiddetta gig economy (che è parte della economia della condivisione dove non sono previste prestazioni lavorative continuative ma solo « on demand», cioè solo quando arriva la richiesta per servizi, prodotti o competenze) sono oltre 550 mila, rappresentando il 2,5 per cento degli occupati in Italia;
   questi lavoratori, il cui numero aumenta continuamente con la crescita dell'economia digitale, non hanno un inquadramento chiaro e adeguato alla tipologia di mansioni eseguite, apparendo sostanzialmente subordinati ma giuridicamente autonomi;
   nel mese di aprile 2018 il tribunale del lavoro di Torino ha emesso la prima sentenza in Italia relativa al settore della gig economy, respingendo il ricorso di sei fattorini che avevano impugnato il licenziamento avvenuto dopo gli scioperi del 2016 e che avevano chiesto che fosse loro riconosciuta la qualifica di lavoratori subordinati;
   l'intervento della magistratura, che ha stabilito che questo tipo di lavoratori sono da considerarsi a tutti gli effetti lavoratori autonomi, non ha risolto però la necessità di dotare di un minimo di tutele assicurative, previdenziali e salariali una platea di lavoratori destinata a salire sensibilmente nel numero entro pochi anni;
   una settimana fa a Bologna è stata siglata da comune di Bologna, Riders Union, le piattaforme di Sgnam e MyMenu e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil il primo accordo europeo sulla gig economy, con applicazione sperimentale nel settore del delivery food. La «Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano» nasce da una proposta del comune di Bologna ed una negoziazione con tutte le parti firmatarie e, pur non incidendo nella qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, individua standard minimi di tutela per i lavoratori, tra cui diritti di informazione, un compenso equo e dignitoso con una paga minima fissa, l'obbligo di coperture assicurative per i rider e per i terzi, l'indennità per condizioni meteorologiche avverse, la sospensione del servizio per condizioni meteorologiche straordinarie che mettono a repentaglio la sicurezza dei lavoratori, il rispetto della privacy, il divieto di controllo a distanza da parte degli algoritmi fuori dalle prestazioni, la tutela del trattamento dei dati personali e la trasparenza nei contratti;
   anche la regione Lazio si starebbe attivando per definire un analogo provvedimento legislativo finalizzato, tra l'altro, al miglioramento delle tutele assicurative, previdenziali, sanitarie e di sicurezza;
   appare evidente la necessità di regolamentare presto e uniformemente questo settore lavorativo innovativo;
   sono in gestazione disegni di legge ad iniziativa parlamentare per affrontare la questione –:
   quali siano gli intendimenti del Governo e le iniziative che si intendono porre in essere per affrontare le problematiche esposte in premessa.
(2-00023) «Benamati, De Maria, Carla Cantone, Critelli, Rizzo Nervo».


Iniziative di competenza volte a richiedere alle autorità maltesi di adoperarsi per fare piena luce su un traffico internazionale di carburante oggetto di recenti inchieste giudiziarie e giornalistiche – 3-00062

B) Interrogazione

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   nel 2017, la Guardia di finanza di Catania ha sgominato, con una operazione denominata « Dirty oil», un'associazione a delinquere internazionale che riciclava gasolio libico destinato al «bunkeraggio» ossia al rifornimento, in ambito portuale, di carburanti o di combustibili ad unità navali. Il petrolio veniva rubato dalla raffineria di Zawyia, centro a 40 chilometri da Tripoli, e trasportato in Italia – dove arrivava nel porto di Augusta – via mare, scortato dalle milizie libiche guidate da Ben Khalifa, capo di una milizia libica sospettata di sostenere l'Isis in patria. Le indagini, durate un anno, hanno documentato più di 30 viaggi nei quali sono stati importati via mare dalla Libia oltre 80.000 tonnellate di gasolio, per un valore di circa 30 milioni di euro. Il gasolio veniva trafugato dalla Noc, la compagnia petrolifera nazionale libica. Una volta arrivato in Italia, veniva immesso nel mercato italiano ed europeo a un prezzo simile ai prodotti ufficiali, pur essendo di qualità inferiore, occultandone la provenienza tramite società schermo a Malta;
   secondo il procuratore capo Carmelo Zuccaro, che ha seguito l'operazione, una parte dei profitti dell'organizzazione potrebbe essere finita nelle casse dell'Isis;
   il quotidiano la Repubblica ha aderito al «Daphne Project» per onorare la memoria della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, assassinata il 16 ottobre del 2017 con un'autobomba mentre stava indagando sui legami opachi tra la politica e la finanza nera che avrebbero fatto di Malta lo snodo cruciale del riciclaggio nel cuore dell'Unione europea;
   diciotto testate giornalistiche di tutto il mondo, tra cui La Repubblica, hanno deciso di dare vita al «Daphne Project» per riprendere le fila delle sue inchieste, con un'inchiesta collettiva durata cinque mesi che sarà pubblicata nelle prossime settimane da tutte le testate che hanno partecipato al progetto;
   anche l'inchiesta del «Daphne Project» avrebbe riportato come il circuito di contrabbando di carburante della Libia-Malta-Europa, oggetto dell'inchiesta « Dirty oil», sia stato «effettuato sotto il naso delle autorità maltesi» e – secondo quanto riferito da organi di stampa nell'ambito della stessa inchiesta – ad oggi la situazione non parrebbe molto cambiata poiché le autorità maltesi non si sono ancora fatte carico di verificare l'autenticità della certificazione della provenienza del petrolio in arrivo e in uscita dall'isola –:
   quali iniziative politiche e diplomatiche, sia in sede bilaterale che europea, intenda assumere il Ministro interrogato per richiedere alle autorità maltesi di fare piena luce sulla vicenda in questione e ottenere maggiori garanzie sulla provenienza del petrolio che Malta esporta.
(3-00062)


Iniziative normative urgenti volte alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per tutto il personale docente in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e in quella primaria – 2-00018

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   ai sensi degli articoli 194 e 197 del Testo unico delle norme in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
   in seguito all'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, il legislatore, nel riconoscere valore abilitante a tale nuovo corso di studi, ha sancito al contempo che avrebbero conservato valore legale abilitante anche i diplomi dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;
   la natura abilitante di tali diplomi è stata riconosciuta per la prima volta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto n. 353 del 22 maggio 2014, ma soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, quelle utilizzate per le supplenze;
   con il precedente decreto n. 235 del 1o aprile 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva, invece, precluso a tali docenti di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, utilizzate sia per le supplenze sia per le immissioni in ruolo;
   la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha annullato il decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante l'iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che la legge n. 296 del 2006 impone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di inserire nelle stesse, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, «i docenti già in possesso di abilitazione»;
   tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 3628, 3673, 3675, 3788 e 4232 del 2015, confermando l'illegittimità del decreto ministeriale n. 235 del 2014, poiché «lo stesso articolo 1 (...) della legge n. 296 del 2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti (...) a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti»;
   l'Avvocatura dello Stato si è costituita nei giudizi pendenti senza contestare la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ma sostenendo che lo stesso non sarebbe sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto l'immissione nelle soppresse graduatorie permanenti avrebbe richiesto anche il superamento di un pubblico concorso, senza considerare che le graduatorie ad esaurimento rappresentano già un pubblico concorso per soli titoli;
   nonostante l'univoca e ormai consolidata posizione, la VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364 del 2016, ha disposto la remissione all'Adunanza plenaria del medesimo Consiglio della sola «questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002»;
   l'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 11 del 2017, ha rigettato l'appello dei diplomati magistrale nonostante la lesiva esclusione degli stessi sia avvenuta per l'orientamento, a giudizio degli interpellanti incoerente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che si è più volte contraddetto nell'emanazione dei propri decreti;
   se si dovesse dare un'applicazione generalizzata alla sentenza n. 11 del 2017, ben 55.000 diplomati magistrale si troverebbero non solo cancellati dalle graduatorie ad esaurimento, dove avevano ottenuto l'inserimento con riserva, ma anche nell'impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie, posto che l'affermata assenza di abilitazione precluderebbe loro qualsiasi attività di insegnamento;
   inoltre, la generale applicazione della sentenza n. 11 del 2017 condurrebbe al licenziamento di 6.669 insegnanti già assunti con contratti a tempo indeterminato e confermati in ruolo dopo il superamento dell'anno di prova;
   l'applicazione della sentenza n. 11 del 2017, infine, condurrebbe alla revoca di 23.356 incarichi al 30 giugno o 31 agosto 2018 e di 20.110 supplenze brevi conferite ai diplomati magistrale;
   la disparità di trattamento tra insegnanti nella medesima condizione sostanziale è peraltro aggravata dal fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che fosse loro richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami, a cittadini in possesso di un titolo di abilitazione equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguito in altri Stati dell'Unione europea, in particolare in Romania;
   la decisione dell'Adunanza plenaria è stata contestata con un reclamo collettivo al Consiglio d'Europa, con un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché attraverso la presentazione di un ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale –:
   se non ritenga di assumere iniziative normative urgenti prima del 30 giugno 2018 per garantire la continuità didattica e il regolare avvio del prossimo anno scolastico, attraverso la riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, nonché al fine di evitare sperequazioni tra i lavoratori della scuola pubblica italiana.
(2-00018) «Rampelli, Ciaburro, Deidda, Prisco, Luca De Carlo, Mollicone, Bellucci, Rotelli, Ferro, Trancassini, Montaruli, Crosetto, Zucconi, Donzelli, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli».


Iniziative volte a contrastare il fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale docente da parte degli studenti – 3-00003

D) Interrogazione

   D'ALESSANDRO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   gli ultimi fatti di cronaca, in questo caso in una scuola di Alessandria, descrivono un fenomeno, pericolosamente sempre più diffuso all'interno delle scuole italiane, di atti di aggressione fisica e morale nei confronti del personale docente da parte degli studenti, che ha raggiunto livelli inaccettabili ed intollerabili;
   troppo spesso si ha la sensazione che atti del genere siano tollerati ed in qualche modo giustificati;
   quanto sta accadendo nelle scuole italiane pone un problema di sicurezza e di incolumità dei docenti e rappresenta una pericolosa deriva che mina la figura «istituzionale» del docente, con incalcolabili conseguenze sulla percezione della gravità degli atti compiuti, con rischio di emulazioni laddove, in particolare, non vi dovesse essere risposta ferma, adeguata e corrispondente alla gravità dei comportamenti assunti –:
   se, vista la gravità dei fatti accaduti non più confinabili a casi isolati, si intenda assumere un'idonea iniziativa al riguardo.
(3-00003)


Iniziative volte a superare lo stato di emergenza del sistema penitenziario della Sardegna, con particolare riferimento alle carenze di organico – 3-00061

E) Interrogazione

   DEIDDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi che mettono in luce la condizione precaria in cui versano gli istituti penitenziari e i centri di reclusione nella regione Sardegna: da ultimo, una rapina a mano armata presso il centro di reclusione di Isili e una forte protesta dei detenuti nella casa di reclusione «Is Arenas», nel comune di Arbus;
   da anni le forze sindacali e politiche denunciano le carenze negli organici e nelle strumentazioni affidate agli agenti di polizia penitenziaria: si tratta di denunce alle quali non sono seguiti interventi strutturali ma unicamente misure tampone, come la mobilità di alcuni agenti da altre strutture e la parziale immissione in ruolo di altri;
   nonostante i posti banditi con gli ultimi concorsi, il 30 per cento delle figure previste dalla pianta organica risulta tuttora vacante, con gravi ripercussioni sullo svolgimento dell'attività di controllo e sulla sicurezza degli agenti e di tutto il personale degli istituti penitenziari; numeri ai quali dovrà sottrarsi un ulteriore 30 per cento, pari al numero di agenti prossimi al pensionamento;
   attualmente, l'organico del personale degli istituti penitenziari in Sardegna è così composto:
    a) quanto ai commissari, ne sono previsti 32 e presenti 14, pari al 43,75 per cento dell'organico previsto;
    b) quanto agli ispettori, ne sono previsti 157 e presenti 43, pari al 27,39 per cento dell'organico previsto;
    c) quanto ai sovrintendenti, ne sono previsti 164 e presenti 44, pari al 26,83 per cento dell'organico previsto;
    d) quanto agli agenti/assistenti, ne sono previsti 1.481 e presenti 1.189, pari all'80,28 per cento dell'organico previsto;
   il totale delle unità previste è 1.834, mentre ne sono presenti 1.290, ossia il 70,34 per cento dell'organico previsto;
   a tale grave carenza d'organico, deve aggiungersi la copertura ad interim della maggior parte delle posizioni apicali: infatti, su 14 direzioni, solo 5 sono regolarmente assegnate, con conseguente aggravamento del carico di responsabilità a danno dei direttori di alcune strutture, i quali si vedono costretti a dover gestire un numero di detenuti e di locali di detenzione ben superiore a quello oggetto di primo affidamento;
   come anche denunciato dal Sappe, la carenza nel ruolo dei sottoufficiali è pari al 70 per cento, mentre quella del ruolo degli agenti/assistenti è pari al 22 per cento, e lo stesso sindacato, alla luce della situazione in cui versano gli istituti di reclusione in Sardegna, ritiene necessario un ulteriore ampliamento d'organico pari a circa 150 unità;
   all'inizio dell'anno è stato accertato un incremento del numero di detenuti reclusi in Sardegna, pari a 2.380 unità contro i 2.137 dell'anno precedente, con sensibile aumento anche dei cittadini stranieri;
   dei 2.380 detenuti, 1.150 sono cittadini residenti in Sardegna, mentre i restanti provengono da altre regioni italiane o da altri Stati; negli istituti di reclusione della Sardegna sono presenti in numero significativo condannati in regime di 41-bis, oltre ad altri sospettati di avere legami con il terrorismo islamico;
   la sospensione da ultimo disposta del servizio navetta dal centro di Arbus alla casa circondariale «Is Arenas», conseguente alla riduzione delle risorse sul capitolo relativo alle spese per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto (circolare n. 3677/6127, prot. n. 398788 del 13 dicembre 2017), appare significativa della scarsa attenzione dell'istituzione nei confronti dei lavoratori e degli operatori del settore penitenziario –:
   se sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda adottare al fine di superare, nel più breve tempo possibile, lo stato di emergenza in cui versa il sistema penitenziario sardo, in particolare a causa della carenza d'organico, avuto riguardo sia alle figure apicali che agli agenti di polizia penitenziaria.
(3-00061)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2018, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI PER ASSICURARE IL REGOLARE E ORDINATO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI PENALI NEL PERIODO NECESSARIO A CONSENTIRE INTERVENTI DI EDILIZIA GIUDIZIARIA PER IL TRIBUNALE DI BARI E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL MEDESIMO TRIBUNALE (A.C. 764)

A.C. 764 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, a seguito della dichiarata inagibilità da parte del comune di Bari degli immobili adibiti a uffici del Tribunale penale e della Procura della Repubblica di Bari, stabilisce, fino alla data del 30 settembre 2018, la sospensione davanti al tribunale di Bari, del corso della prescrizione e, per i procedimenti penali pendenti, dei termini di durata delle indagini preliminari, dei termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza, dei termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una misura decisamente drastica, che in passato è stata adottata solo in casi estremi, come in occasione di gravissime calamità naturali che rendevano di fatto impossibile la prosecuzione «naturale» della giurisdizione, ma al tempo stesso si tratta di una misura non certamente scevra di conseguenze in termini di lesione di diritti costituzionalmente protetti, che si sarebbe potuta evitare perseguendo altre molteplici e diverse soluzioni;
    appaiono infatti in questo modo violati i principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 e della Costituzione;
    l'articolo 24 sancisce il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e statuisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; la tutela giurisdizionale si estrinseca, infatti, anche nel diritto di difesa, essenziale per definire l'ordinamento democratico, in quanto consente al soggetto di far valere e le proprie ragioni in giudizio e, al contempo, soddisfa l'esigenza dello Stato al corretto andamento della giustizia;
    l'articolo 111 reca principi generali relativi alla funzione giurisdizionale, in particolare laddove esso recita che «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e impone di assicurarne la «ragionevole durata»;
    la sospensione dei procedimenti penali non potrà che recare conseguenze che contrastano con i principi richiamati, poiché, a causa dell'accumularsi di ritardi legati ai tempi necessari per la riattivazione dei processi, essa comporterà, per forza di cose, per gli anni a venire, gravi ostacoli nel regolare svolgimento del sistema giudiziario, sottraendo ai cittadini, indagati, imputati e persone offese, e alla collettività intera, ogni aspettativa di effettivo riconoscimento dei diritti e delle garanzie che l'ordinamento e la Costituzione gli riconoscono: va considerato che sospendere il corso della prescrizione «fino a quando non cesserà la causa della sospensione» significa impedire per un tempo indefinito il regolare esercizio della giustizia penale, finendo anche per addebitare all'indagato mancanze che invece vanno imputate allo Stato; anche costi che deriveranno da queste misure non appaiono di certo trascurabili, poiché le cancellerie si troveranno costrette a predisporre almeno 60.000 notifiche al fine di convocare le nuove udienze, senza considerare i costi inutilmente sostenuti, come consulenze e intercettazioni relative a quei processi che non arriveranno a sentenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 764.
N. 1. Ermini, Morani, Vazio, Annibali, Bazoli, Ferri, Miceli, Verini, Fiano.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni che coinvolgono il tribunale penale e la procura della Repubblica di Bari. La relazione illustrativa del provvedimento specifica che l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari e del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende quindi: i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    tali disposizioni presentano evidenti profili di incostituzionalità, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 25 della Costituzione;
    si tratta infatti di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della Città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi;
    la stessa Giunta dell'Unione delle Camere Penali ha definito il decreto-legge in esame «(...).Un insieme di assurdità interventista e di incauto interventismo. Sospendere la prescrizione “fino a quando non cesserà la causa della sospensione” (ovvero il disastro causato dal Ministero stesso) significa impedire per anni il regolare esercizio della giustizia penale e del lavoro degli Avvocati, sottrarre ai cittadini, indagati, imputati e persone offese, ed alla collettività intera, ogni aspettativa di effettivo riconoscimento dei diritti e delle garanzie che l'ordinamento e la costituzione gli riconoscono.(...)»;
    inoltre, il decreto-legge si riferisce ai processi ed ai procedimenti penali pendenti, senza specificare a quale data gli stessi procedimenti debbano risultare pendenti, rendendo le disposizioni ancora meno determinate e chiare;
    la procura della repubblica di Bari ha stimato che in virtù di questo provvedimento bisognerà rinotificare 60.000 avvisi, determinando così un considerevole allungamento dei processi, e – di fatto – anche un avvicinamento dei termini di prescrizione, con conseguenze opposte in relazione agli obiettivi che si intendono – solo sulla carta – perseguire;
    ritenendo poi l'istituto della prescrizione quale mero intarsio processuale, il decreto-legge in esame introduce di fatto una causa di sospensione della prescrizione extra codicem, attraverso un'arbitraria operazione di «ingegneria punitiva» che affonda gli strali penalistici sui diritti degli imputati, così riqualificando, retroattivamente ed in malam partem, le loro posizioni giuridiche;
    il decreto-legge va infatti fortemente stigmatizzato da un punto di vista tecnico-giuridico, ponendosi in palese contrasto con il chiaro orientamento della Corte Costituzionale, che inquadra la natura della prescrizione come sostanziale e non processuale. La Consulta, con la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha inquadrato sistematicamente anni di sua giurisprudenza sull'istituto in esame, chiarendo che «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva»;
    proprio in merito alla sospensione, è da sottolineare inoltre la pronuncia n. 324 del 1o agosto 2008 con la quale la Consulta ha consacrato come, tra gli aspetti della punibilità, rientrino «quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi»; i quali, dunque, non possono essere ritoccati in peius, facendo pagare agli imputati il conto salato di una giustizia male amministrata;
    nell'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017 si afferma inoltre che «Nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'articolo 25, secondo comma, Cost. [...]. È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto»;
    le disposizioni del decreto-legge in esame risultano quindi palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione; infatti, gli imputati interessati vedrebbero alterarsi il loro quadro temporale avendo quale «colpa» quella di essere soggetti a un procedimento incardinatosi presso il Tribunale di Bari, delineando una sorta di surreale «effetto in malam partem ratione loci». Dalla prescrizione dipendono, infatti, il diritto dei cittadini a programmare non solo le proprie scelte processuali, ma il proprio futuro senza arbitrari turbamenti della loro pace processuale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 764.
N. 2. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Occhiuto, Gemmato, Varchi, Maschio, Lucaselli.

PROPOSTA DI LEGGE: VIGNAROLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI (A.C. 85-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BRAGA ED ALTRI; MURONI; CORTELAZZO ED ALTRI (A.C. 103-414-785)

A.C. 85-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 85-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 85-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
   b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
   c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
   d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
   e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
   f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
   g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
   h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
   i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;
   l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei princìpi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

  2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

A.C. 85-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Composizione della Commissione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici senatori e da quindici con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque.
*2. 50. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici senatori e da quindici con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque.
*2. 51. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il gruppo Misto della Camera dei deputati e il gruppo Misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
**2. 52. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il gruppo Misto della Camera dei deputati e il gruppo Misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
**2. 53. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

A.C. 85-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Testimonianze).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

A.C. 85-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: entro trenta giorni dalla richiesta.
4. 50. Trancassini, Foti, Butti.

A.C. 85-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 85-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

A.C. 85-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
    tra i compiti attribuiti alla Commissione c’è anche la verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
    il volume complessivo dei rifiuti radioattivi presenti in Italia al 2015 è di 29725 m3 desumibile dai dati pubblicati da Ispra a cui compete, per legge, la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario;
    in tale settore la criticità fondamentale sta nella perdurante mancanza di un deposito nazionale ove collocare i rifiuti, oggi distribuiti in numerosi siti sparsi sul territorio nazionale, in massima parte ancora quelli ove sono stati prodotti;
    questa mancanza, oltre a non consentire una stabile messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi secondo gli standard oggi disponibili, rende incerta la prospettiva per le operazioni di decommissioning degli impianti nucleari, e quindi il rilascio degli attuali siti nucleari liberi da ogni vincolo di natura radiologica;
    tale perdurante situazione non permette di definire una destinazione per i rifiuti prodotti dall'impiego delle materie radioattive nell'industria, nella ricerca e, soprattutto, nella sanità, che vengono oggi raccolti, in modo più o meno precario, in depositi temporanei;
    una seconda criticità sta nella lentezza con la quale sono state condotte le attività di decommissioning, ivi incluso il condizionamento dei rifiuti radioattivi già presenti negli impianti nucleari, operazione questa che, secondo le indicazioni originarie, avrebbe dovuto concludersi entro il 2010 e che la relazione finale dell'analoga Commissione di inchiesta della XVI Legislatura, nel 2012, collocava ancora in una fase poco più che iniziale;
    non è chiaro se la lentezza del procedere delle attività e la dilatazione dei tempi sia da imputare a cause esterne, dalla obiettiva complessità delle operazioni da compiere alla citata mancanza di una soluzione per il deposito finale dei rifiuti radioattivi, o alla stessa Sogin, l'esercente nazionale degli impianti nucleari, incaricato anche della realizzazione e della successiva gestione del deposito nazionale;
    nella relazione della analoga Commissione di inchiesta istituita la scorsa legislatura si legge che «La Commissione esprime la propria preoccupazione per il prolungarsi dei tempi di attesa per la pubblicazione della proposta di Carta delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale, soprattutto per l'effetto negativo che i successivi, ripetuti rinvii possono produrre sull'immagine di trasparenza del procedimento, condizione indispensabile, insieme alla credibilità degli attori, affinché l'opera possa essere realizzata in un clima di sufficiente accettazione. A questo riguardo, la Commissione ritiene che ogni sforzo debba essere compiuto perché la scelta del sito possa avvenire secondo la procedura condivisa, che il decreto legislativo n. 31 del 2010 indica come quella privilegiata, senza che si debba giungere ad attivare il meccanismo di chiusura, rappresentato dalla “soluzione imposta”, che, seppur previsto dal decreto legislativo, apparirebbe una opzione da evitare e in grado di suscitare grave preoccupazione. In proposito, la Commissione auspica la puntuale applicazione di ogni disposizione prevista dalla legge riguardante l'informazione ed il coinvolgimento delle popolazioni interessate. Non può non essere motivo di un qualche rammarico il ritardo con il quale l'Italia ottempererà all'obbligo di trasmettere alla Commissione europea il Piano nazionale previsto dalla direttiva 2011/70/EURATOM sulla gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, tanto più se si considera che da parte italiana si è sempre sostenuta con convinzione l'opportunità di una normativa comunitaria in materia e che, per dar seguito a tale obbligo con puntualità, il decreto legislativo n. 45 del 2014, nel marzo dell'anno scorso aveva stabilito con ampio anticipo che il Piano venisse approvato entro il 31 dicembre 2014. Si auspica che i tempi siano ora tali da evitare, se possibile, l'apertura di un procedimento formale d'infrazione»;
    mentre la Sogin vanta risultati «straordinari» dal punto di vista economico nel comunicare l'approvazione del bilancio, ogni anno di ritardo fa aumentare i costi di circa 130 milioni (tanto si spende per il funzionamento della società: manutenzione dei siti, personale, costi di gestione);
    l'azienda non è riuscita a impiegare nemmeno il budget previsto per il 2017 di 83,6 milioni che essa stessa si era data nel dicembre 2016 autoriducendosi quello precedente approvato a febbraio del 2016 che ne prevedeva 140;
    nel 2017 sono state realizzate attività di decommissioning per appena 63,2 milioni c sempre nel corso del 2017 l'azienda invece di accelerare ha rinviato di ben 13 anni la previsione della conclusione dei lavori a Trisaia, di ben 12 quelli di Trino Vercellese, di 11 quelli di Saluggia;
    sembrerebbe che le risorse invece che essere impiegate per le attività di decommissioning sono in larga parte dedicate alla sopravvivenza della struttura della stessa società,

impegna il Governo:

   anche alla luce dei lavori e delle risultanze della Commissione e comunque parallelamente ad essa:
    ad adottare opportune iniziative volte a verificare presso Sogin, alla luce della lentezza con la quale sono state condotte le attività citate in premessa, le ragioni dei modesti risultati conseguiti, e ciò con riferimento sia ai costi di gestione che alle attività di decommissioning degli impianti nucleari;
    ad adottare concrete e immediate iniziative volte a garantire una rapida localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
9/85-A/1Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC 85 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
    in particolare alla lettera f) prevede tra i compiti della Commissione quello di «verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti»;
   premesso, inoltre, che:
    sull'Italia pendono ben 3 procedure di infrazione europea;
    la prima fu la procedura d'infrazione 2004/2034 (Causa C 565/10): relativa agli agglomerati > 10.000 a.c. che scaricano in aree cosiddette «sensibili», in cui l'inadempienza dello Stato italiano è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, articolo 3) e dei sistemi di trattamento (articolo 4 e 10). La sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano per 110 agglomerati;
    la seconda procedura d'infrazione è la 2009/2034 (Causa C-85/13): relativa allo stato di attuazione per gli agglomerati > 2.000 a.c. per cui la sentenza della Corte di Giustizia del 10 aprile 2014 ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano per 41 agglomerati; e la terza partita all'inizio del 2014 è la 2014/2059, all'esito della raccolta di informazioni EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa agli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.c., e che riguarda la non conformità agli articoli 3,4 e 5 per 883 agglomerati urbani e la non conformità all'articolo 5 per 55 aree sensibili;
    relativamente alla prima procedura avviata nel lontano 2004, l'Italia è stata appena condannata dalla Corte europea di giustizia per non avere completato le fogne e i depuratori di 74 città, soprattutto in Sicilia. La condanna è di 25 milioni più 30 milioni per ogni sei mesi di ritardo nel completare i lavori. La sentenza di primo grado, nel 2012, era stata assai più salata, più del doppio;
    con la sentenza del 19 luglio 2012, la Corte di giustizia aveva stabilito che la Repubblica italiana non ha fatto in modo che 109 centri abitati italiani fossero provvisti di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271, che dava tempo fino all'anno 2000 per mettersi in regola;
    la Corte aveva dato un ultimatum, una data entro la quale l'Italia avrebbe dovuto mettersi in regola: 11 febbraio 2016. La data concessa è passata e la Commissione Ue di Bruxelles ha verificato: le città senza fogne o depuratore sono scese da 109 a 74 ma l'Italia è ancora fuorilegge. Così la Commissione si è rivolta di nuovo ai giudici della Corte, i quali hanno accertato l'inadempienza italiana e hanno irrogato la multa;
   premesso, infine, che:
    anche laddove i comuni si sono adeguati, sono troppe le inadempienze c i guasti che mettono seriamente a rischio l'ecosistema marino e la salute umana. È il caso, per esempio, di quanto accaduto lo scorso mese di marzo sulle coste di Campania, Lazio e Toscana, quando migliaia di dischetti bianchi hanno invaso il Mar Tirreno. Si trattava infatti di «filtri a biomassa adesa» provenienti dal depuratore di Varolato, della cui manutenzione doveva occuparsi la Veolia Water Technologies Italia, e utilizzati per la depurazione delle acque reflue che a causa del cedimento strutturale di una vasca hanno raggiunto il Sele, riversandosi poi nel Mar Tirreno,

impegna il Governo

anche alla luce dei lavori e delle risultanze della Commissione ad assumere le iniziative di sua competenza affinché vi sia maggiore controllo sulla messa in opera dei sistemi di depurazione, e con il fine di recuperare i colpevoli ritardi registrati in questi anni, e di scongiurare una ennesima condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di valutare la possibilità di accelerare le procedure di affidamento e realizzazione degli impianti di depurazione negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione.
9/85-A/2Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il giorno 6 luglio 2018 presso l'Azienda Orim di Piediripa di Macerata si è verificato un gravissimo incendio che ha distrutto buona parte dei capannoni industriali dove si svolgono attività di trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi;
    a causa dell'incendio, con esplosioni e alte colonne di fumi rilasciate in atmosfera, sono state evacuate aziende limitrofe e anche un centro commerciale ed è seguito l'invito da parte delle autorità di non consumare verdure in attesa dei riscontri analitici da parte delle autorità preposte;
    la Orim è stata oggetto almeno di 4 diversi incendi nell'arco di diciotto anni: 2000, 2007, 2012 e 2018. Il primo era avvenuto tre mesi prima della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse durante la quale erano emerse gravissime violazioni di legge per quanto riguardava le modalità operative dell'azienda, tanto da comportarne il sequestro seduta stante da parte della Magistratura, come ricordato nella Relazione finale al Parlamento del 28 marzo 2001 (pagg. 82-83);
    lo stesso giorno dell'incendio di pochi giorni fa la Orim aveva ricevuto l'autorizzazione da parte della regione Marche (Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e cave e Miniere n. 93 del 6 luglio 2018) per l'esportazione di 1.000 tonnellate di rifiuti pericolosi per vari codici CER per complessivi 45 trasporti verso la Germania, previa autorizzazione di questo stato e dell'Austria e previa stipula di adeguata fidejussione a favore del Ministero dell'ambiente per Euro 113,586,42;
    sono ormai centinaia gli incendi di minore o maggiore gravità che negli ultimi tre anni hanno interessato impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti, compresi centri che gestiscono codici CER relativi a rifiuti speciali pericolosi come la Orim;
    il 22 giugno scorso anche l'Azienda Eredi Berte S.r.l. di Mortara (PV) che si occupa di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, ha subito un nuovo incendio, dopo averne già subito un altro gravissimo il 6 settembre 2017, con gravi emissioni in atmosfera di diossine, furani ed altre sostanze tossiche e che ha portato anche al sequestro dell'azienda da parte della Magistratura;
    molti di questi siti nonostante la gravità di quanto avvenuto e il sequestro operato dalla Magistratura spesso rimangono addirittura abbandonati con i rifiuti bruciati a stretto contatto con centri urbani, come nel caso della Re.Sel Plast S.r.l. di Ortucchio (AQ) che, a ben nove anni dall'incendio del 4 settembre 2009, tuttora si presenta con enormi cumuli di materiale parzialmente combusto esposti alle intemperie a pochissimi metri da strade e da civili abitazioni senza che le indicazioni della locale ASL, per l'immediata rimozione e messa in sicurezza del sito ricevano adeguate risposte nelle autorità preposte;
    considerato che alcuni di questi roghi sono sicuramente connessi a modalità illecite di gestione del traffico dei rifiuti, con società che falliscono come nel caso della Re.Sel Plast, lasciando di fatto l'onere degli interventi in capo agli enti locali in violazione del principio «Chi Inquina Paga»;
    tenuto conto del moltiplicarsi di episodi incidentali anche presso aziende normalmente interessate da provvedimenti di A.I.A. che dovrebbero garantire modalità operative sicure per gli operatori e le attività che si svolgono nelle immediate vicinanze,

impegna il Governo

alla luce dell'attività di inchiesta svolta dalla Commissione sulle cause connesse al fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti così come descritto in premessa, valutare di assumere interventi normativi per rafforzare il sistema dei controlli, anche introducendo procedure omogenee a livello nazionale nonché controlli speditivi «a sorpresa», al fine di prevenire il ripetersi di incendi presso aziende che trattano rifiuti nonché di prevedere misure per l'attivazione di monitoraggi al suolo al fine di avere una mappatura delle aree potenzialmente contaminate da ricaduta a terra di diossine, furani, ica e altre sostanze tossiche dannose per la salute e l'ambiente, contestualmente predisponendo un censimento delle aree a rischio dal livello locale a quello nazionale con la collaborazione di tutti gli stakeholders al fine del risanamento di queste aree.
9/85-A/3Terzoni, Nanni, Rachele Silvestri, Rossini, Parisse, Giuliodori, Emiliozzi, Cattoi, Cataldi, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Manca, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.