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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 ottobre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00061

Mozione n. 1-00061 – Iniziative per il rilancio del Mezzogiorno

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti

(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 26 minuti
 Liberi e Uguali 23 minuti
 Misto: 23 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani
  all'Estero
8 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 ottobre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ceccanti, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Delmastro Delle Vedove, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ceccanti, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frassinetti, Frusone, Fugatti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Pagani, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Scalfarotto, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Suriano, Tateo, Toccalini, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   RIZZETTO: «Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino» (1276);
   CENNI: «Divieto di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e delle aste telematiche a doppio ribasso aventi ad oggetto i medesimi prodotti» (1277);
   FRASSINETTI: «Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla» (1278).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):
  PALAZZOTTO e FORNARO: «Riconoscimento e disciplina delle attività zootecniche minori e di supporto alla produzione animale» (795). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2017 (Doc. LXXIII, n. 1).

  Questo documento è stato trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 (COM(2018) 614 final).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018) 673 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (COM(2018) 697 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Onorare gli impegni della politica dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: terza relazione biennale (COM(2018) 699 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (COM(2018) 707 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 17 ottobre 2018, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 final/2), che sostituisce il documento COM(2018) 633 final, già assegnato, in data 17 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: ORLANDO E FRANCESCHINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (A.C. 893-A)

A.C. 893-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE

  Art. 518-bis.(Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
  La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

  Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

  Art. 518-quater.(Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-quinquies. – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-sexies.(Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

  Art. 518-septies. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

  Art. 518-octies. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime o occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

   Art. 518-novies.(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:
   a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
   b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
   c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

  Art. 518-decies.(Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
  La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
  Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

  Art. 518-undecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

  Art. 518-duodecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-undecies è punito con la reclusione fino a due anni.

  Art. 518-terdecies.(Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

  Art. 518-quaterdecies.(Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:
   a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
   b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
   c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.
  La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.
  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

  Art. 518-quinquiesdecies. – (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

  Art. 518-sexiesdecies. – (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

  Art. 518-septiesdecies. – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
   a) cagiona un danno di rilevante gravità;
   b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
   c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
   d) è commesso nell'ambito di un'associazione per delinquere.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

  Art. 518-duodevicies. – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
  La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

  Art. 518-undevicies.(Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.
  Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

  Art. 518-vicies.(Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
   b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:
  «Art. 707-bis.(Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

PROPOSTE EMENDATIVE

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per il ripristino dei centri storici). – 1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.
  2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.
  3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-undecies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.
  4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale.
1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 02. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali). 1. Le multe previste dagli articoli 518-novies, 518-decies, 518-quaterdecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
*1. 0264. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

A.C. 893-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51
del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-sexiesdecies del codice penale,».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 518-sexiesdecies del codice penale con le seguenti: 649-quinquiesdecies del codice penale,.
2. 200. Vitiello.

A.C. 893-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-sexiesdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

  Al comma 1, sostituire le parole: 518-sexiesdecies del codice penale con le seguenti: 649-quinquiesdecies del codice penale,.
3. 200. Vitiello.

A.C. 893-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

  1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bise 518-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

  Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies, 518-terdecies e 518-sexiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-octies e 649-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-quater e 649-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-decies e 649-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-ter, 649-quinquies e 649- septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

  Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-sexies, 649-duodecies e 649-quinquiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
4. 200. Vitiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree protette). 1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguite ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro secondo, degli articoli 733-bis e 734 del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.».
4. 0201. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree protette). 1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguite ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro secondo, dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.».
4. 0201.(Testo modificato nel corso della seduta) Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Dori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto alla creazione di un inventario, facilmente accessibile al pubblico, da aggiornare eventualmente ogni sei mesi, dei beni culturali di interesse nazionale.
  2. I commercianti di opere d'arte, le case d'aste e tutti gli altri soggetti coinvolti nel commercio dei beni culturali tengono, pena la sanzione pecuniaria di euro 1.000, i registri su cui riportare ogni transazione eseguita.
4. 0202. Bordo.

A.C. 893-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Abrogazioni).

  1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.
  2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;
   b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A.C. 893-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 893-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 893-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;

    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    il Governo ha dichiarato di voler procedere alla ratifica del trattato firmato a Nicosia il 19 maggio 2017 in materia di repressione degli atti illeciti in danno del patrimonio culturale,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo per i beni culturali al quale destinare in tutto o in parte i proventi delle sanzioni pecuniarie comminate con l'applicazione delle norme volte a contrastare attività illecite in danno del patrimonio culturale nazionale al fine di destinare le somme così raccolte al restauro ed alla conservazione dei beni culturali.
9/893-A/1Varchi, Maschio, Frassinetti, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;

    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    il Governo ha dichiarato di voler procedere alla ratifica del trattato firmato a Nicosia il 19 maggio 2017 in materia di repressione degli atti illeciti in danno del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo per i beni culturali al quale destinare in tutto o in parte i proventi delle sanzioni pecuniarie comminate con l'applicazione delle norme volte a contrastare attività illecite in danno del patrimonio culturale nazionale al fine di destinare le somme così raccolte al restauro ed alla conservazione dei beni culturali.
9/893-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio, Frassinetti, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    nel corso degli anni sempre maggiore è stato il riconoscimento del valore intrinseco di alcuni dei maggiori centri storici italiani che possono essere considerati beni culturali atipici perché destinati non solo alla contemplazione o alla memoria ma anche alla fruizione;
    il disegno di legge in esame muove dalla volontà del legislatore di sottoporre a maggiore tutela il patrimonio culturale nazionale ma la tutela di entrambi, ossia, centri storici e monumenti è strettamente connessa, tanto che non è concepibile la tutela del tutto se non si tiene conto delle singole cose e viceversa,

impegna il Governo

a valutare i più opportuni interventi normativi per la tutela dei centri storici, affiancando alla politica vincolistica necessaria a garantirne la conservazione, ulteriori interventi che, consentendo la continuazione della vita nelle città antiche, tutelino i centri storici ed i monumenti in essi situati.
9/893-A/2Frassinetti, Varchi, Maschio, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    nel corso degli anni sempre maggiore è stato il riconoscimento del valore intrinseco di alcuni dei maggiori centri storici italiani che possono essere considerati beni culturali atipici perché destinati non solo alla contemplazione o alla memoria ma anche alla fruizione;
    il disegno di legge in esame muove dalla volontà del legislatore di sottoporre a maggiore tutela il patrimonio culturale nazionale ma la tutela di entrambi, ossia, centri storici e monumenti è strettamente connessa, tanto che non è concepibile la tutela del tutto se non si tiene conto delle singole cose e viceversa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per la tutela dei centri storici, affiancando alla politica vincolistica necessaria a garantirne la conservazione, ulteriori interventi che, consentendo la continuazione della vita nelle città antiche, tutelino i centri storici ed i monumenti in essi situati.
9/893-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Varchi, Maschio, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    nel provvedimento in esame non trova spazio l'aspetto special-preventivo a tutela dei beni culturali che pure riveste carattere di assoluta priorità;
    sin dal 1969 è operativo in Italia il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che negli anni, anche in diretta collaborazione con il Ministero dell'istruzione ha conseguito importanti successi con azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale ed alla repressione degli illeciti,

impegna il Governo

a dotare di maggiori strumenti e risorse il predetto Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale anche attraverso l'istituzione di un registro informatico per il monitoraggio di tutti i beni culturali sui quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, prevedendo l'obbligo per enti pubblici e soggetti privati di procedere alla registrazione dei beni in proprio possesso.
9/893-A/3Maschio, Varchi, Frassinetti, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
    in particolare, il disegno di legge introduce diciassette nuovi reati contro il patrimonio culturale nazionale, alcuni dei quali puniti anche con sanzioni pecuniarie;
    sin dal 1969 è operativo in Italia il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che negli anni, anche in diretta collaborazione con il Ministero dell'istruzione ha conseguito importanti successi con azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale ed alla repressione degli illeciti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dotare di maggiori strumenti e risorse il predetto Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.
9/893-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi, Frassinetti, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale;
    il testo introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, introduce nuove sanzioni pecuniarie, e introduce altresì aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
    il provvedimento non contiene però norme specifiche relative alla tutela più generale dei centri storici, non incidendo quindi nel contesto in cui si trovano quei beni che la proposta di legge intende garantire,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta alla tutela dei centri storici dei comuni, anche attraverso l'assegnazione delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla proposta di esame a specifiche attività di conservazione e ripristino del loro patrimonio culturale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.
9/893-A/4Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale;
    il testo introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, introduce nuove sanzioni pecuniarie, e introduce altresì aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta alla tutela dei centri storici dei comuni, anche attraverso l'assegnazione delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla proposta di esame a specifiche attività di conservazione e ripristino del loro patrimonio culturale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.
9/893-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi.