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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 febbraio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 febbraio 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Campana, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Campana, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CECCONI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1586);
   PALAZZOTTO: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1587);
   UNGARO: «Disposizioni concernenti l'esercizio del voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche» (1588).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  S. 214-515-805. – PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI QUAGLIARIELLO; CALDEROLI e PERILLI; PATUANELLI e ROMEO: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (1585);
   XIII Commissione (Agricoltura):
  PAOLO RUSSO ed altri: «Introduzione dell'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande» (1073) Parere delle Commissioni I, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
  VILLANI ed altri: «Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche» (1114) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 7 febbraio 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2019.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

  Con nota pervenuta l'11 febbraio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 10482/18 RGNR – n. 10135/18 RG GIP. La domanda è stata assegnata in data odierna alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 3).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 7 febbraio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, da parte del Ministero dell'interno per i profili di propria competenza, alle risoluzioni D'UVA e MOLINARI n. 6/00006, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 giugno 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018; MOLINARI e D'UVA n. 6/00025, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018; D'UVA e MOLINARI n. 6/00035, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2018, a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 114).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 115).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 116).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in prossimità di Salussola (Biella) il 9 settembre 2017.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 8 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 48/2018 del 25 ottobre 2018, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Presa d'atto della relazione annuale sull'attuazione dei piani operativi e dei patti per lo sviluppo».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (COM(2019) 76 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e alla XIII (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 (COM(2019) 80 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 80 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 febbraio 2019, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 16 gennaio 2019, causa C-386/17, Stefano Liberato contro Luminita Luisa Grigorescu, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. La Corte ha dichiarato che le norme sulla litispendenza nei procedimenti civili e commerciali e nei procedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 e 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003, nel caso in cui, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione, e che la loro violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento della decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro (Doc. XIX, n. 29) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 23 gennaio 2019, causa C-387/17, Presidenza del Consiglio dei ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. La Corte ha dichiarato che sovvenzioni, concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione di un determinato mercato, non possono essere qualificate come «aiuti esistenti» per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato; che l'articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 659/1999, non è applicabile a una situazione in cui le sovvenzioni sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, e pertanto, in tale situazione gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento; e che, quando un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria delle sovvenzioni, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del predetto regolamento (Doc. XIX, n. 30) – alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 5 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Lecce.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione Marche.

  Il Presidente della Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 8 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2018, relativo alla contabilità speciale n. 3200, concernente le attività connesse agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 2006 e all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 147 del 2014.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Molise.

  Il Garante del contribuente per il Molise, con lettera in data 5 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Molise, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Veneto.

  Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 7 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Veneto, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUI RECENTI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA

Risoluzioni

   La Camera,
   udite le Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela,
   premesso che:
    il 10 gennaio 2019, in Venezuela Nicolas Maduro, giurando davanti alla Corte costituzionale, ha dato inizio al suo secondo mandato presidenziale dopo che il 20 maggio del 2018, alle elezioni presidenziali, boicottate da una parte dell'opposizione e giudicate fraudolente da diversi attori interni e internazionali (tra cui il Parlamento europeo, l'Unione europea e l'Organizzazione degli Stati Americani), aveva ottenuto circa il 70 per cento dei voti: l'insediamento si è tenuto davanti alla Corte suprema e non davanti alla Assemblea nazionale come previsto dalla Costituzione, poiché quest'ultima, controllata dall'opposizione è stata dichiarata «in ribellione» dal Tribunale Supremo controllato dal regime. A sua volta l'Assemblea nazionale ha dichiarato Maduro un «usurpatore»; alla cerimonia non ha partecipato nessun Ambasciatore degli Stati membri dell'Unione europea, né dei paesi del «Gruppo di Lima»;
    il Presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, il 23 gennaio 2019, invocando gli articoli 233 e 333 della vigente Costituzione ha giurato come Presidente ad interim fino a che non ci saranno nuove elezioni presidenziali democratiche;
    nelle Americhe, il presidente dell'Assemblea nazionale (An) conta sull'appoggio degli Stati Uniti, del Canada e di undici paesi «latini», tra cui Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù, e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), per tramite del suo segretario generale – Luis Almagro – uno dei più severi critici del governo di Caracas;
    Nicolas Maduro è sostenuto da Bolivia, Cuba e Nicaragua, mentre Uruguay e Messico, dopo un appello congiunto a «tutte le parti, tanto dentro quanto fuori il Paese, per ridurre le tensioni ed evitare una escalation di violenza che potrebbe aggravare la situazione», hanno lanciato il «Meccanismo di Montevideo» che si propone di favorire dialogo e negoziato tra le parti;
    la Cina ha chiesto a tutte le parti coinvolte di «mantenere la razionalità e la calma e di cercare una soluzione politica attraverso il dialogo pacifico, all'interno della cornice della Costituzione venezuelana», ribadendo di essere contraria all'intervento esterno in Venezuela e auspicando che la comunità internazionale crei condizioni favorevoli a tal fine, sulla base di un principio di non interferenza;
    la Russia si schiera con il Venezuela «amico e partner strategico» «per salvaguardarne la sovranità e per proteggere il principio di non interferenza negli affari interni» e «condanna fermamente coloro che stanno spingendo la società venezuelana nell'abisso di sanguinosi conflitti civili»;
    l'Unione europea, con una dichiarazione del 26 gennaio, a nome di tutti i 28 Stati membri, oltre alla condanna per le morti provocate dalla violenta repressione del regime, ha reiterato il sostegno all'Assemblea nazionale in quanto organo democraticamente legittimato e il pressante appello alla convocazione urgente di elezioni presidenziali credibili, riservandosi, in mancanza di un annuncio in tal senso «nei prossimi giorni», il riconoscimento della leadership del paese ai sensi dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana;
    il medesimo giorno 26 gennaio sei Stati UE (Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna) hanno deciso unilateralmente di fissare un termine di otto giorni entro il quale andava presa l'iniziativa da parte di Nicolas Maduro di convocare nuove elezioni presidenziali;
    fra il 31 gennaio e il 4 febbraio la maggioranza dei Paesi UE, interpretando la Costituzione venezuelana, ha spinto affinché si arrivasse ad un riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea del Presidente dell'Assemblea nazionale come Presidente ad interim del Venezuela, affinché procedesse nei tempi più rapidi alla convocazione di nuove elezioni presidenziali;
    il 31 gennaio l'Unione europea ha annunciato la costituzione del Gruppo Internazionale di contatto sul Venezuela con l'obiettivo di favorire un processo politico che consenta di realizzare al più presto elezioni presidenziali democratiche (ne sono membri l'Unione europea e otto sui stati membri – Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia – e quattro Paesi latino- americani – Bolivia, Costarica, Ecuador e Uruguay);
    il 4 febbraio i 6 partner europei anzidetti hanno riconosciuto Juan Guaidò quale Presidente ad interim del Venezuela, subito seguiti dalla maggior parte degli altri stati membri dell'Unione europea;
    il 7 febbraio si è riunito a Montevideo per la prima volta il Gruppo Internazionale di Contatto – con la partecipazione per l'Italia del Ministro Moavero – che ha approvato una dichiarazione finale che pone l'accento sull'obiettivo di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili al più presto possibile – arrivando anche a concordare sull'invio di una missione in Venezuela che stabilisca contatti con tutti gli attori in funzione di quell'obiettivo – e sull'invio di aiuti nel rispetto dei principi internazionali di diritto umanitario;
    l'8 febbraio il Tribunale Supremo di Giustizia di Caracas ha dichiarato nullo lo statuto di transizione votato dell'Assemblea nazionale e che il presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, ha commesso una «usurpazione», per avere «preteso di esercitare funzioni inerenti alla Presidenza della Repubblica»;
    il Venezuela sta vivendo una gravissima crisi politica, economica, monetaria e sociale e un'emergenza umanitaria; quest'ultima è stata causata principalmente da anni di politiche economiche, valutarie e industriali fallimentari aggravate dal crollo dei prezzi del petrolio, risorsa fondamentale per il Paese; tutti gli indicatori economici sono peggiorati e si è sviluppato un insidioso mercato nero, con notevoli effetti destabilizzanti;
    l'instabilità di questi anni, ha determinato l'acuirsi della crisi economica, con tassi di inflazione che gli analisti stimano intorno al milione e trecentomila per cento e secondo alcune previsioni, potrebbe raggiungere quota 10 milioni per cento nei prossimi mesi;
    in questi 5 anni di crisi il Venezuela ha visto ridursi il proprio PIL di oltre il 40 per cento, precipitando in una progressiva mancanza di prodotti alimentari, farmaci e servizi essenziali,

impegna il Governo

1) a continuare ad attivarsi affinché siano tutelati la sicurezza e gli interessi dei connazionali residenti in Venezuela e delle aziende italiane operanti nel paese;
2) ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede di UE, affinché sia affrontata in priorità l'emergenza umanitaria, e la crisi economica e sociale, garantendo il necessario flusso di aiuti nel rispetto del diritto internazionale;
3) a condannare, con forza, ogni forma di violenza, repressione o conflitto armato in Venezuela;
4) a sostenere gli sforzi diplomatici – anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali – al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere, credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale.
(6-00047) «Sabrina De Carlo, Formentini, Cabras, Comencini, Cappellani, Billi, Carelli, Ribolla, Colletti, Zóffili, Caffaratto, Del Grosso, Coin, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi».


   La Camera,
   premesso che:
    il 23 gennaio 2019 il leader dell'opposizione e capo dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò è stato proclamato «presidente ad interim» del Venezuela – in base all'articolo 233 della Costituzione venezuelana che dà questa facoltà al presidente dell'Assemblea nel caso in cui il presidente in carica non abbia adempiuto ai basilari compiti del suo ufficio – sfidando apertamente il capo di Stato Nicolas Maduro, che era stato rieletto in elezioni presidenziali giudicate truccate il cui risultato non è stato riconosciuto da gran parte della comunità internazionale, compreso il G7. Guaidò come presidente dell'Assemblea nazionale può così prendere il posto del presidente Maduro e assumerne temporaneamente il potere ma solo per indire nuove elezioni entro 30 giorni;
    il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha rigettato l'iniziativa di Guaidò definendolo un «burattino» di Washington;
    da settimane, nella capitale Caracas e nelle principali città venezuelane, si sono susseguite manifestazioni a sostegno di Maduro e di Guaidò e si sono registrati diversi scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti dell'opposizione. Secondo organizzazioni per i diritti umani, almeno 40 persone sono state uccise durante la protesta, mentre circa mille persone, tra cui 90 minori, sono state arrestate durante le manifestazioni;
    il Venezuela negli ultimi anni ha assistito a un continuo peggioramento delle condizioni economiche. Tra il 2014 e il 2017, il Pil del paese si è contratto del 30 per cento, l'inflazione è esplosa e ha raggiunto cifre incredibili: un report di ottobre del Fondo monetario internazionale stimava che entro fine 2018 avrebbe raggiunto 1.37 milioni per cento. Ad agosto Maduro ha lanciato il bolivar venezuelano sovrano che ha già perso il 95 per cento del suo valore contro il dollaro. La produzione petrolifera nazionale, nonostante le enormi riserve di petrolio, è crollata da 2,5 milioni di barili al giorno nel 2015 a 1,1 milioni di barili a novembre 2018 riducendo di conseguenza sia l'accesso a valuta estera, indispensabile per finanziare le importazioni, sia le entrate nelle casse pubbliche. Le ripercussioni sul popolo venezuelano sono state tremende, essendo venuti a mancare beni di prima necessità – come medicinali e cibo –, basti solo sapere che tre venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria; il 12 per cento della popolazione, secondo la Fao, è denutrito e il tasso di malnutrizione è a livello più alto degli ultimi 25 anni. L'Onu stima che circa 2,3 milioni di venezuelani sono scappati dal Paese a partire dal 2015;
    la crisi umanitaria continua ad acuirsi, dopo che il 5 febbraio l'Assemblea nazionale in mano all'opposizione ha approvato una legge per la transizione del potere e ha anche dato il suo via libera all'ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari offerti dai governi stranieri, ma il governo di Maduro ha inviato l'esercito a sbarrare il ponte al confine con la Colombia per bloccare il passaggio di alimenti e medicinali;
    sin dal primo momento, la comunità internazionale si è attivata per risolvere la crisi: gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno supportato Guaidò e con loro il Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay e Perù), Ecuador, l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). Cuba, Nicaragua e Bolivia in America Latina; Russia, Cina, Iran, Siria e Turchia a livello mondiale, invece, si sono schierati a fianco di Maduro;
    sono finora 21 i Paesi europei, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania, che legittimano le rivendicazioni del presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e lo hanno riconosciuto come presidente del Venezuela;
    il 31 gennaio il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela;
    mentre gli eurodeputati di Lega e Movimento 5 Stelle si sono astenuti dal voto della risoluzione al Parlamento europeo, il Governo italiano ha messo il veto sul tentativo europeo di arrivare a una dichiarazione comune dei 28. L'intesa era stata promossa dalla Svezia. La Grecia, che si era schierata a favore di Maduro, non si è esplicitamente opposta;
    l'Italia è, difatti, l'unico grande Paese che non ha ancora preso una posizione ufficiale sulla situazione venezuelana; il Governo italiano è spaccato su una posizione in merito;
    il Ministro degli esteri Moavero, tramite una nota della Farnesina, ha affermato: «chiediamo una vera riconciliazione nazionale e iniziative costruttive che scongiurino sviluppi gravi e negativi, assicurino il rispetto dei diritti fondamentali e consentano un rapido ritorno alla legittimità democratica, garantita da nuove elezioni libere e trasparenti»;
    il vicepremier Matteo Salvini, in una nota ufficiale ha affermato di sperare «in elezioni libere e democratiche il prima possibile»; e ha incontrato una delegazione di rappresentanti di Guaidò;
    l'altro partito della maggioranza di governo, il Movimento 5 Stelle, si è espresso in favore della non ingerenza negli affari interni del Paese, sostenendo la linea del «non schieramento», condizionando finora la posizione dell'intero Governo anche nei consessi internazionali;
    da dichiarazioni a mezzo stampa, difatti, il vicepremier Di Maio ha declinato la richiesta di incontro con Guaidò, contrariamente all'altro vicepremier Salvini, ed ha affermato «che il Governo italiano debba evitare ogni ingerenza esterna e come ha già fatto rendersi disponibile come mediatore tra le parti per aiutare il Venezuela a tracciare un percorso comune di legittimazione politica che arrivi attraverso nuove elezioni, libere e monitorate da organismi internazionali. Siano i venezuelani a decidere del loro futuro, in modo pacifico e democratico e soprattutto alle urne». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è rimasto neutrale, dicendo di «auspicare che il popolo arrivi quanto prima a esercitare libere scelte democratiche», ma di «voler evitare interventi impositivi che possano far diventare il Venezuela terreno di divisioni fra attori globali»;
    questa grave mancanza di accordo sulle posizioni internazionali delle forze di maggioranza del Governo, è solo l'ultimo episodio di un lunghissimo elenco di temi divisi all'interno della maggioranza, che però, come lo stesso Salvini ha affermato, non ci fanno fare una «gran bella figura» nei confronti dei nostri cittadini e della comunità internazionale;
    i tantissimi italiani in Venezuela, che costituiscono la più grande comunità straniera a Caracas, e che soffrono insieme alla popolazione venezuelana la grave crisi umanitaria e sociale che si sta registrando nel Paese, hanno chiesto espressamente al presidente della Repubblica che il Governo italiano aderisca alle decisioni dell'Unione europea per contribuire così al riconoscimento costituzionale di Juan Guaidò come presidente ad interim;
    nell'ottica del sostegno alla popolazione nella gestione della crisi umanitaria, un ulteriore tentativo di mediazione, è il «Gruppo di contatto internazionale (ICG) sul Venezuela» al quale hanno aderito 8 Paesi Ue, Italia compresa, insieme a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Messico e Uruguay e che si è riunito qualche giorno fa a Montevideo, per lavorare, nel rispetto dell'autodeterminazione del Venezuela, a nuove, libere elezioni; assistere, nel frattempo, la popolazione colpita dagli effetti della crisi,

impegna il Governo

1) ad adottare la posizione assunta dalla maggioranza dei Paesi europei, ovvero il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela fino all'indizione di nuove elezioni presidenziali, da svolgersi al più presto alla presenza di osservatori internazionali e a sostenere, in tutte le sedi, ulteriori iniziative che l'Alto Rappresentante dell'Unione europea riterrà opportuno intraprendere per garantire al più presto il ripristino della democrazia e dello stato di diritto;
2) a sostenere il Gruppo di contatto, Internazionale (ICG) sul Venezuela e ogni ulteriore sforzo di mediazione internazionale per arrivare al più presto alle elezioni nel Paese;
3) a sostenere fortemente l'ampia comunità italiana che tuttora vive in Venezuela anche attraverso invii di aiuti umanitari e il potenziamento del sostegno consolare.
(6-00048) «Quartapelle Procopio, Fassino, Scalfarotto, De Maria, Guerini, La Marca, Minniti, Delrio, Rotta, Gribaudo, Enrico Borghi, Carnevali, Fiano, Lepri, Morani, Pezzopane, Viscomi».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni dei Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela,
   premesso che:
    il Venezuela sta attraversando una grave crisi economica, sociale e istituzionale che ha aggravato la già difficile situazione umanitaria del paese. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni (OIM), il numero di rifugiati e migranti venezuelani nel mondo ha raggiunto i tre milioni, gli indicatori economici e sociali mostrano un Paese allo stremo con una fortissima recessione, con un prodotto interno lordo nel 2018 a –14 per cento, una inflazione stimata oltre il 2.500 per cento, un tasso di estrema povertà del 65 per cento e una crisi sanitaria che vede gran parte delle strutture prive delle minime risorse di medicinali e strumenti;
    le sanzioni finanziarie, il boicottaggio commerciale e le restrizioni dei movimenti valutari imposti dal Governo statunitense nei confronti del Venezuela hanno finito per peggiorare le condizioni di vita materiale, anziché aiutare la ricerca di una soluzione alla crisi;
    le elezioni legislative del 2015 sono state vinte dalle opposizioni, mentre le elezioni presidenziali del 20 maggio 2018 hanno visto la riconferma del Presidente Nicolas Maduro con circa il 68 per cento dei voti, per un mandato di sei anni, dal 10 gennaio 2019 fino al 2025. L'astensione è stata molto alta (ha votato appena il 48 per cento degli elettori) e ci sono state forti denunce di irregolarità, nonostante il voto sia stato certificato, in entrambi i casi, dallo stesso organismo istituzionale e gli osservatori internazionali, tra cui l'ex Premier spagnolo Zapatero, abbiano dichiarato che il voto sia stato regolare;
    il 5 gennaio 2019 il deputato del partito di opposizione Voluntad Popular, Juan Guaidò, è stato eletto Presidente dell'Assemblea nazionale che, il 23 gennaio 2019, lo ha proclamato Presidente ad interim sulla base di una discussa interpretazione dell'articolo 233 della Costituzione, che prevede la possibilità di destituire il presidente in funzione in caso di «abbandono dell'incarico dichiarato come tale dall'Assemblea Nazionale»;
    da tempo il Paese vede una forte contrapposizione tra Governo e opposizione che è sfociata in continue manifestazioni di segno opposto che stanno lasciando un clima permanente di insicurezza e violenze, aggravando ancora di più la già pesantissima situazione;
    il 26 settembre 2018 il Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Venezuela;
    secondo il rapporto 2017-2018 di Amnesty International nel Paese latino-americano, infatti, in questo biennio è rimasto in vigore lo stato d'emergenza, già rinnovato più volte da gennaio 2016, anche in relazione a manifestazioni violente di gruppi organizzati. «Le forze di sicurezza», si legge nel rapporto, «hanno continuato a fare ricorso all'uso eccessivo e non necessario della forza per disperdere le proteste. Centinaia di persone sono state arbitrariamente detenute. Sono stati segnalati molti casi di tortura e altri maltrattamenti, inclusi episodi di violenza sessuale, ai danni di manifestanti. Il sistema giudiziario è stato ancora una volta impiegato per ridurre al silenzio i dissidenti, anche tramite il ricorso alla giurisdizione militare per perseguire i civili. Difensori dei diritti umani sono stati al centro di vessazioni e intimidazioni e hanno subito irruzioni nelle loro abitazioni. Le condizioni di vita nelle carceri sono rimaste estremamente dure. La crisi alimentare e quella sanitaria sono peggiorate, colpendo in particolar modo i bambini, le persone affette da patologie croniche e le donne in gravidanza»;
    tutt'ora il Governo Maduro ha il sostegno di parti della popolazione e dell'esercito e, senza una soluzione diplomatica, l'unico sbocco della crisi potrebbe essere quello di una guerra civile;
    la divisione della comunità internazionale sulla posizione da assumere rispetto allo scontro istituzionale in atto in Venezuela indebolisce le Nazioni Unite ed il ruolo che esse possono e devono esercitare per evitare lo spettro di una guerra civile;
    la scelta del Governo degli Stati Uniti di intervenire sempre più direttamente nella crisi venezuelana, come ha recentemente indicato il Presidente Trump dichiarando in un'intervista che «l'intervento militare è tra le opzioni possibili» e, parimenti, le prese di posizione del Governo russo e cinese di sostegno al Governo del Presidente Maduro, aprono inquietanti scenari di una grave crisi internazionale, impedendo, inoltre, il pronunciamento sia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sia dell'organizzazione degli Stati Americani;
    nello scenario dell'America latina hanno riconosciuto come Presidente Juan Guaidò, tra gli altri i Governi di Brasile, Argentina, Paraguay, Cile, mentre non l'hanno fatto quelli di Uruguay, Bolivia, Messico e Cuba, aprendo una possibile crisi in un'area particolarmente delicata;
    nel Paese è presente una rilevante comunità di italiani messa fortemente in pericolo da un'eventuale escalation militare,

impegna il Governo

1) ad assumere un ruolo e una iniziativa nello scenario internazionale, attivando tutte le sue relazioni diplomatiche per giungere in tempi rapidi a una soluzione politica con una mediazione tra le parti che conduca a elezioni sia presidenziali sia legislative, evitando interventi unilaterali che possano aggravare la crisi e portare a scenari di guerra civile, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli che non può essere messo in discussione con interventi unilaterali al di fuori delle risoluzioni dell'Onu e degli organismi internazionali;
2) a incoraggiare e sostenere tutte le iniziative che si propongono il dialogo tra le parti, come indicato anche da Papa Francesco, a partire dal cosiddetto Meccanismo di Montevideo, proposto da Messico, Uruguay e Comunità Caraibica, sostenuto dalla conferenza episcopale dell'America latina e dalla chiesa venezuelana;
3) a sostenere l'iniziativa dell’International Contact Group, composto da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, promosso e diretto da Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, assieme a Messico, Uruguay, Bolivia, Ecuador e Costa Rica, sta lavorando a una soluzione negoziale;
4) a sollecitare l'iniziativa delle Nazioni Unite nell'azione di mediazione per risolvere la crisi;
5) a intervenire con aiuti umanitari per affrontare la scarsità di cibo, medicinali e attrezzature mediche per portare immediato sostegno alla popolazione;
6) a lavorare per la sicurezza degli oltre 100.000 italiani che vivono in Venezuela.
(6-00049) «Fornaro».


   La Camera,
   premesso che:
    il Venezuela è precipitato in una crisi economica, sociale e per certi aspetti umanitaria che è la conseguenza delle politiche degli ultimi decenni che hanno visto il Paese sudamericano passare da una condizione di capitalismo selvaggio e predatorio all'autoritarismo chavista para-comunista;
    il Presidente Maduro, operando ai limiti della Costituzione, ha praticamente esautorato il parlamento (Assemblea nazionale) nel quale si è costituita con le ultime elezioni politiche una maggioranza a lui avversa, creando una parallela Costituente che non è mai stata avallata a livello internazionale;
    il Presidente Maduro ha dichiarato l'intenzione di sciogliere del tutto l'Assemblea nazionale, da cui la reazione dell'opposizione;
    i sostenitori di Maduro, che controllano il sistema giudiziario, sono riusciti a intentare processi contro gli oppositori più in vista, facendoli decadere dalle loro cariche amministrative e arrestando molti esponenti del movimento;
    il Paese è di fatto in fallimento dopo i tempi d'oro delle esportazioni di petrolio. Finché il prezzo del petrolio si è mantenuto alto, il predecessore di Maduro, Chàvez finanziava i programmi sociali e di sussidio, controllando le importazioni di beni di consumo con rigide selezioni nei porti, favorendo i piani di distribuzione di Stato e osteggiando gli importatori privati. Cercava così di riequilibrare in maniera autoritaria e dirigista la diseguaglianza tra ricchi e poveri;
    non disponendo del medesimo prestigio di Chàvez, Maduro si è trovato in una situazione fortemente deteriorata: crollato il prezzo del greggio non c'erano più fondi per continuare una dispendiosa quanto clientelare politica di sussidi. La classe media, in generale anti-chavista, è stata sacrificata e, alla fine, si è ribellata. Ma con essa anche parti della classe più povera, stanca della scarsità generale: niente medicine né beni di prima necessità, lunghissime file ai punti di distribuzione;
    sono iniziati gli esodi dal Paese, esodi di massa, si parla di 5.000 persone in fuga ogni giorno e di 3 milioni di venezuelani che hanno già abbandonato la propria patria;
    secondo l'articolo 230 della Costituzione venezuelana il mandato del presidente Maduro si sarebbe dovuto concludere ufficialmente il 9 gennaio 2019;
    il 5 gennaio scorso Juan Guaidó è divenuto presidente dell'Assemblea nazionale e il 23 gennaio, ai sensi dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana (che in caso di «mancanza di un presidente» e di «abbandono di ufficio», considerata la fine del mandato e l'assenza di nuove elezioni, prevede che nel frattempo «il presidente dell'Assemblea Nazionale sarà responsabile della Presidenza della Repubblica») si è autoproclamato presidente ad interim chiedendo nuove elezioni presidenziali;
    il presidente ad interim Guaidó ha ottenuto il riconoscimento da molti Paesi tra cui ben 21 appartenenti all'Unione europea;
    il mancato riconoscimento dell'Unione europea, per il quale si è espresso il Parlamento europeo, è dovuto al veto posto dall'Italia;
    in Venezuela vivono e lavorano 150 mila italiani di passaporto e 1,5 milioni di italo-venezuelani discendenti di nostri emigrati;
    molte imprese venezuelane costruite da emigrati di origine italiana sono state in questi anni nazionalizzate forzatamente dal regime chavista, fatto che ha portato alla perdita dei frutti di anni di lavoro e sacrifici;
    la comunità italiana venezuelana si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un appello pubblico affinché l'Italia aderisca alle decisioni dell'Unione europea per contribuire al riconoscimento costituzionale di Juan Guaidó come presidente ad interim nominato dall'Assemblea Nazionale, «l'unico organo legalmente costituito in Venezuela» a norma di Costituzione,

impegna il Governo

1) a riconoscere Juan Guaidó come legittima presidente ad interim del Venezuela e a permetterne il suo riconoscimento da parte dell'Unione europea con il compito di restituire al Venezuela la democrazia portando il Paese a libere e democratiche elezioni presidenziali;
2) a programmare un sostegno economico, anche e soprattutto con la collaborazione dell'Unione europea, per tutelare e salvaguardare il popolo venezuelano che è in una condizione di estrema povertà e indigenza;
3) a denunciare espressamente l'azione di Maduro come violazione dei diritti umani nell'impedire l'arrivo di container carichi di aiuti umanitari americani di medicinali e cibo lungo la strada che collega il ponte Tiendinas con il Venezuela, bloccata da due grandi container e dal rimorchio di un camion messi di traverso;
4) a tutelare i nostri connazionali che vivono nel Paese sudamericano e che hanno anche un ruolo di rilievo nella vita pubblica in modo che possano vivere in condizioni di vita democratiche;
5) ad accogliere la richiesta avanzata di Guaidó e ad incontrarlo ai fini di poter sopperire a quella che appare ai firmatari del presente atto di indirizzo la mancanza di una chiara e unanime posizione dell'Esecutivo in merito alla delicata questione.
(6-00050) «Caiata, Lupi, Benedetti, Sangregorio, Sgarbi, Tasso, Rossini, Vitiello, Longo, Colucci, Schullian».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela,
   premesso che:
    il Venezuela vive da anni una grave crisi economica, politica ed umanitaria. Con il collasso economico, insieme alla mancanza di libertà e del rispetto dei più elementari diritti civili e democratici, il 10 gennaio 2019, data prevista dalla Costituzione venezuelana per l'insediamento del nuovo Presidente, si viene a creare in base all'articolo 233, un vuoto di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, non essendo state svolte le elezioni del 2018, nel rispetto dei principi democratici e costituzionali. Per questi motivi, e in rispondenza all'articolo 233 della Costituzione venezuelana, la Presidenza della Repubblica viene assunta ad interim, dal Presidente del Parlamento, con il compito di indire nuove elezioni;
    l'opposizione è rimasta la sola espressione legittima e il Parlamento l'unico organismo istituzionale eletto liberamente e costituzionalmente dai cittadini venezuelani; il fatto di aver dichiarato nei giorni scorsi «illegittimo» il Parlamento da parte del Tribunale supremo controllato dal Presidente Maduro, ha rappresentato quello che appare ai firmatari del presente atto l'ultima scelta azzardata e scellerata del regime, con il rischio di portare il Paese nel baratro e di andare incontro a un pesante conflitto civile;
    il Paese sudamericano, che negli anni Settanta risultava tra i più ricchi del mondo e ai vertici di tutte le statistiche mondiali, oggi è ridotto ad essere un Paese in cui un decimo della popolazione è scappato, il 90 per cento vive sotto i livelli di dignità, la maggior parte della popolazione vive sotto la soglia di povertà, senza assistenza sanitaria e medicinali, la maggioranza dei bambini non va più a scuola, mentre la produzione petrolifera, rimasta la sola risorsa economica del Paese, è scesa da 3 milioni di barili a 900.000; il regime venezuelano di Maduro ha gravemente limitato le libertà politiche del suo popolo e generato una crisi economica che ha portato a condizioni di miseria ormai insopportabili e diffusa in un Paese dalle grandi potenzialità economiche;
    in questi ultimi anni sono intervenute numerose autorità internazionali, dall'Onu all'Organizzazione degli stati americani, dal Mercosur fino alla principale risorsa spirituale del Paese, la Chiesa cattolica e la Conferenza episcopale, che ha tentato di instaurare un dialogo nazionale tra il Governo e l'opposizione, supportata dal Vaticano e dai mediatori internazionali, con l'obiettivo di trovare una via d'uscita dalla crisi; tutti tentativi falliti a causa della mancanza di serietà delle autorità venezuelane, che hanno cercato esclusivamente di guadagnare tempo e ritrovare un proprio riconoscimento internazionale;
    l'Unione europea insieme ad altri organismi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni presidenziali di Maduro, né quelle dell'Assemblea nazionale costituente, né le autorità insediatesi con tali processi illegittimi;
    il Parlamento europeo, con risoluzione approvata il 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela (2018/2891 (RSP)), ha affermato che la comunità internazionale non accetterà i risultati elettorali se i leader dell'opposizione continueranno a rimanere in carcere e se ai partiti politici sarà ancora vietato di partecipare a libere elezioni;
    più esplicita la recente posizione del Parlamento europeo laddove, riunito in sessione plenaria il 31 gennaio 2019, ha riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim del Venezuela, in conformità alla Costituzione venezuelana, con risoluzione approvata con 439 voti a favore, 104 contrari e 88 astensioni; gli eurodeputati hanno inoltre esortato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a riconoscere Guaidó «come l'unico presidente ad interim legittimo del paese, fino a quando nuove elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili possano essere chiamate per ripristinare la democrazia»;
    la situazione che si è determinata in Venezuela, dopo anni di sistematiche violazioni delle libertà democratiche, è seguita con grande preoccupazione dalla comunità internazionale;
    è necessario garantire il diritto del popolo venezuelano di decidere liberamente il proprio futuro e di scegliere democraticamente la guida politica del Paese; molti Paesi si sono da subito schierati in appoggio alle centinaia di migliaia di venezuelani e a coloro che in questi anni si sono battuti con coraggio, sacrificio e sofferenza per restaurare la libertà in Venezuela contro il regime chavista;
    occorre che l'Unione europea sostenga in modo chiaro e univoco il ripristino della democrazia in Venezuela, scongiurando il pericolo di una guerra civile e assumendo una posizione comune e condivisa, al di là delle singole dichiarazioni da parte di Paesi membri;
    grande è anche la preoccupazione che l'uso della forza e gli atti di violenza, compiuti in questi giorni dalle forze di sicurezza ai danni di cittadini venezuelani, che chiedono la restaurazione della legalità democratica, degeneri ulteriormente, con il pericolo di una vera guerra civile, inasprendo la repressione e traducendosi in ulteriori e drammatiche esplosioni di violenza ai danni della popolazione;
    importanti Paesi europei, quali Regno Unito, Spagna, Austria, Germania, Francia, Olanda, Portogallo, Danimarca, Svezia, hanno riconosciuto Juan Guaidò quale legittimo presidente ad interim del Venezuela ed altri hanno deciso di farlo, in assenza dell'immediata convocazione di nuove elezioni autenticamente libere e democratiche;
    il Venezuela accoglie la terza comunità italiana in ordine di importanza in tutto il Sudamerica e, se si calcolano anche i discendenti, tale comunità supera i due milioni di persone; ciò sollecita una particolare attenzione da parte del nostro Paese all'evolversi della situazione del Venezuela in riferimento alla sicurezza dei tanti cittadini italiani o di origine italiana che vivono nel Paese sudamericano,

impegna il Governo

1) ad assumere una posizione univoca, in linea con quella delle maggiori nazioni europee, per il riconoscimento del Presidente Guaidò quale legittimo presidente ad interim e garante del ripristino della democrazia in Venezuela;
2) a sostenere la richiesta di arrivare in tempi rapidi a elezioni presidenziali libere e trasparenti nel Paese sudamericano, negando ogni ulteriore riconoscimento al regime di Maduro;
3) ad attivarsi per prestare immediatamente soccorso ai connazionali italiani in pericolo, per favorire l'ingresso senza impedimenti di aiuti umanitari nel Paese, al fine di evitare che la crisi umanitaria e sanitaria si aggravi ulteriormente.
(6-00051) «Gelmini, Carfagna, Vito, Orsini, Perego di Cremnago».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela,

impegna il Governo

a riconoscere il Presidente Guaidò quale legittimo presidente ad interim del Venezuela.
(6-00052) «Vito, Occhiuto».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Venezuela,
   premesso che:
    la Assemblea nazionale del Venezuela ha conferito al presidente Juan Guaidò, sulla base dell'articolo 233 della Costituzione nazionale, il mandato di Presidente ad interim con il compito di indire nuove elezioni presidenziali, in un clima di libertà e di democrazia;
    la Assemblea nazionale è l'unica istituzione riconosciuta da Italia ed Unione europea, e che le successive elezioni presidenziali non sono state riconosciute dalla comunità internazionale;
    preso atto delle accorate richieste giunte dai rappresentanti delle Associazioni della Comunità italiana in Venezuela;
    preso atto che oltre 50 Nazioni, quasi tutti gli Stati dell'unione europea e gli Stati dell'America meridionale hanno già riconosciuto il presidente ad interim Juan Guaidò;
    il Gruppo di contatto creato dall'unione europea, nella sua prima riunione a Montevideo ha approvato, con il consenso dell'Italia, un documento che chiede elezioni presidenziali libere e credibili, il ripristino dei poteri dell'Assemblea nazionale, la restaurazione di democrazia e stato di diritto, e libero accesso agli aiuti umanitari;
    è necessario predisporre un piano di aiuti umanitari in soccorso della popolazione civile, stremata dalla gravissima crisi economica e sociale;
    è indispensabile agire in tutte le sedi affinché la Comunità internazionale contribuisca nel garantire una transizione pacifica e democratica e a realizzare misure urgenti per sopperire alle drammatiche condizioni sanitarie e sociali del Paese,

impegna il Governo

a riconoscere il presidente ad interim Guaidò affinché indica immediatamente nuove e libere elezioni presidenziali in Venezuela, che possano svolgersi con la garanzia degli osservatori internazionali.
(6-00053) «Meloni, Lollobrigida, Delmastro delle Vedove, Donzelli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    i regimi dispotici di Chavez e Maduro hanno distrutto le fondamenta democratiche dello Stato colpendo la libertà di espressione, utilizzando arresti, torture e violenza di Stato per reprimere dissenso e contestatori, interferendo gravemente con il potere giudiziario e calpestando i diritti umani; il reiterato utilizzo dello «Stato di emergenza» ha conferito al Governo poteri speciali con la scusa di affrontare la crisi economica in atto ma con il risultato di sospendere le norme costituzionali venezuelane;
    negli ultimi 15 anni si valuta che nel Paese abbiamo perso la vita oltre 250.000 persone per crimini e atti violenti e che circa 25.000 siano i morti nel solo 2018;
    si stanno aggravando radicalmente le condizioni economiche e di sostentamento della popolazione tanto che la Caritas ha evidenziato che più di un quarto dei bambini mostra segni di malnutrizione evidenti e che è sempre più difficile la reperibilità sul mercato di alimenti e farmaci;
    un numero imprecisato di venezuelani, dai 3 ai 5 milioni, ha lasciato il Paese, le loro case, la loro famiglia, per fuggire all'estero in conseguenza delle repressioni e delle insostenibili condizioni economiche del Venezuela, chiedendo asilo e sostegno a Brasile, USA, Perù e anche a stati europei;
    molte decine di emittenti libere sono state cancellate dal regime e sono stati eliminati i ripetitori di canali di informazioni esteri per dare notizie in Venezuela come la CNN, tanto che, come rilevato da Amnesty International, l’«Ufficio del Relatore speciale per la libertà d'espressione della Commissione interamericana dei diritti umani (Inter-American Commission on Human Rights – Iachr) ha espresso preoccupazione per la chiusura di 50 emittenti radiofoniche da parte della commissione nazionale per le telecomunicazioni»;
    la polizia nazionale e la guardia nazionale boliviana hanno attuato una azione continua di repressione violenta con un uso indiscriminato della forza contro i contestatori del regime, con veri e propri omicidi di stato documentati da network indipendenti,

impegna il Governo

1) ad adottare tutte le misure diplomatiche necessarie per consentire l'arrivo, in tempi rapidi, di tutti gli aiuti umanitari di cui il Paese necessita, secondo quanto già concordato in sede di Dichiarazione Congiunta del Gruppo Internazionale di Contatto, dello scorso 7 febbraio in Montevideo;
2) ad adottare tutte le iniziative diplomatiche utili per l'indizione di libere e democratiche elezioni in Venezuela sotto l'egida della comunità internazionale e con il coinvolgimento primario dell'ONU e dell'Unione europea, nel rispetto delle previsioni costituzionali del Venezuela e secondo le procedure definite dall'Assemblea nazionale, quale unico organo costituzionalmente preposto ad indire nuove elezioni;
3) qualora entro la fine del mese di febbraio, l'Assemblea nazionale non sia messa nelle condizioni di poter indire libere elezioni secondo i suddetti principi a riconoscere Juan Guaidó come legittimo Presidente provvisorio del Venezuela, con il compito di indire rapidamente nuove elezioni.
(6-00054) «Magi, Fusacchia».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 2019, N. 1, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (A.C. 1486-A)

A.C. 1486-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1486-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 5.1, 6.4, 8.2, 9.1, 13.2, 13.3, 22.1 e 22.2 e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 10.01, 11.01, 21.08, 21.015, 22.01, 22.02, 22.06, 22.07, 22.08 e 22.09, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1486-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 1.
(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

  1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.

  2. La garanzia è concessa in conformità ai paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione sul settore bancario.

  3. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Articolo 2.
(Caratteristiche degli strumenti finanziari)

  1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
   a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
   b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
   c) sono a tasso fisso;
   d) sono denominati in euro;
   e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
   f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Articolo 3.
(Limiti)

  1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente.

  2. L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, salvo giustificati motivi, i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il limite indicato all'articolo 1, comma 1.

Articolo 4.
(Condizioni)

  1. In relazione alla concessione della garanzia, Banca Carige è tenuta a svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 5.
(Garanzia dello Stato)

  1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.

  3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere – salvo casi debitamente giustificati – un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.

  4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Articolo 6.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

  1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati sulla base della valutazione del rischio dell'operazione con le seguenti modalità:
   a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
    1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
    2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
   b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera a), è computata per la metà;
   c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
    1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
    2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti percentuali.

  2. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.

  3. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

  4. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Articolo 7.
(Procedura)

  1. La richiesta di ammissione alla garanzia è presentate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui l'Emittente chiede di essere ammesso e quelle alle quali eventualmente sia già stato ammesso o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

  2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro:
    1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
    2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
    3) l'ammontare della garanzia;
    4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6;
    5) l'attestazione da parte dell'Autorità competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.

  3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea. La garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

  4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

  5. L'Emittente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano è sottoposto alla Commissione europea. Non è richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.

  6. L'Emittente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
   a) distribuire dividendi;
   b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;
   c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
   d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

Articolo 8.
(Escussione della garanzia su passività di nuova emissione)

  1. Qualora l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.

  2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.

  3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, l'Emittente è tenuto a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. L'Emittente è altresì tenuto a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  4. Le somme corrisposte dallo Stato per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo.

  5. Il presente articolo non pregiudica la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Articolo 9.
(Erogazione di liquidità di emergenza)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

  2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

  3. Banca Carige a seguito della erogazione di liquidità di emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca d'Italia.

  4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.

Articolo 10.
(Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza)

  1. In caso di inadempimento dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.

  2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.

Articolo 11.
(Disposizioni di attuazione)

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Capo II
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Articolo 12.
(Intervento dello Stato)

  1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige (di seguito l’«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.

  2. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Articolo 13.
(Programma di rafforzamento patrimoniale)

  1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 12 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.

  2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 14. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma da parte dell'Autorità competente quando la stessa abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale. In connessione con la richiesta di intervento dello Stato, l'Autorità competente informa il Ministero delle proprie valutazioni sul Programma e sull'attuazione dello stesso.

Articolo 14.
(Richiesta di intervento dello Stato)

  1. Qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia, una richiesta contenente:
   a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
   b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
   c) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 16;
   d) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

  2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati a spese dell'Emittente, della valutazione di cui all'articolo 17, comma 4.

  3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

  4. L'Emittente presenta inoltre:
   a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;
   b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 20, comma 2.

  5. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3:
   a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a);
   b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).

Articolo 15.
(Valutazioni dell'Autorità competente)

  1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 14, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress rilevanti.

  2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.

Articolo 16.
(Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato)

  1. La richiesta di cui all'articolo 14 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.

  2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere subordinata, in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:
   a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;
   b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.

Articolo 17.
(Realizzazione dell'intervento)

  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

  2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 20 e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:
   a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
   b) il prezzo di sottoscrizione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi successive;
   c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente.

  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti di indicati all'articolo 20, comma 2. Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 14, comma 3, ed è determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo.

  5. I decreti indicato ai commi 2 sono adottati se:
   a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014;
   b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'articolo 20.

  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.

  7. I decreti indicato ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.

  9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.

Articolo 18.
(Caratteristiche delle azioni)

  1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

  2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.

  3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.

  4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Articolo 19.
(Effetti della sottoscrizione)

  1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma 1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 20.
(Condivisione degli oneri)

  1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

  2. Con il decreto indicato dall'articolo 17, comma 2, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato:
   a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;
   b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
   c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 18, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

  3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
   a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
   b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 5, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
   c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
   d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
   e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente presenta apposita attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

  4. La condizione di cui al comma 3, lettera c), è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 14, comma 4, lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

  5. Non si dà luogo, in tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 17, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui al comma 2 indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta dalla Commissione europea.

  6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  7. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

  8. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

  9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario.

  10. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'Emittente ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.

Articolo 21.
(Disposizioni di attuazione)

  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.

  2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22.
(Risorse finanziarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

  2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.

  3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

  4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato

METODOLOGIA DI CALCOLO

  In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2

  A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati.

  Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

Immagine prelevata dal resoconto

  dove:

  NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1;

  NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2;

  VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto-legge;

  VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto-legge;

  VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge;

  VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge;

  AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;

  PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione;

  NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto-legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto-legge;

  PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto-legge;

  K = 15%.

  Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, PAZN = 50%*PAZV

  B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero.

  Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

Immagine prelevata dal resoconto

  dove:

  NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

  PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero

  W = 25%

  In caso di non applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2

  Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

  Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

  NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF

  PAZNMEF= [NAZV*PAZV – (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV

  dove:

  NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero;

  AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;

  PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte dal Ministero;

  NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto-legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto-legge;

  PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto-legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto-legge;

  Z = 15%;

  W = 25%;

  Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF è negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV.

A.C. 1486-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «Banca Carige» sono inserite le seguenti: «(di seguito anche denominata: «Emittente»)».

  All'articolo 6:
   al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default swap (CDS)»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22».
   al comma 5, le parole: «in conformità delle decisioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle decisioni».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «è presentate» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;
   al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:» sono sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»;
   al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle relative disposizioni transitorie».

  All'articolo 8:
   al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento del Tesoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 11:
   il comma è numerato come comma 1.

  All'articolo 17:
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «prestiti di indicati» sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
   al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato ai commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;
   al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3».
   al comma 9, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

  All'articolo 19:
   al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 20:
   al comma 2, lettere a) e b), le parole: «del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato regolamento»;
   al comma 6, dopo le parole: «e l'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
   al comma 9, le parole: «del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

  All'articolo 21:
   Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:
   «Art. 21-bis. – (Relazione alle Camere) – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente decreto.
   2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».

  All'articolo 22:
   al comma 1, secondo periodo:
    dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019» e dopo le parole: «quanto a 0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».

A.C. 1486-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Caratteristiche degli strumenti finanziari)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a cinque anni o.
2. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 4.
(Condizioni)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
4. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Ferro, Mollicone.

ART. 5.
(Garanzia dello Stato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: con durata superiore ai 3 anni.
5. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)

  1. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come prolungato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018, è esteso fino al 6 marzo 2021, previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. 01. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo, Ferri.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 7.
(Procedura)

  Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.
7. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.
7. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.
7. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro, Mollicone.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria: La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.
7. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Escussione della garanzia su passività di nuova emissione)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.
8. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.
8. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazioni alla Commissione europea e alle Camere)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime con cui sono fornite informazioni riguardo a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
8. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 9.
(Erogazione di liquidità di emergenza)

  Al comma 1, dopo le parole: (erogazione di liquidità di emergenza-ELA) aggiungere le seguenti:, anche tenendo conto di crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonché della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia.
9. 1. Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 10.

(Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)

  1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facoltà di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.
  2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare le prospettive di recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.
  3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti in bonus di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.
  4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo, Ferri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)

  1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito internet, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:
   a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
   b) il curriculum;
   c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

  2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestivamente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.
10. 02. Ungaro, Fragomeli, Topo.

ART. 11.
(Disposizioni di attuazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:
  «507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso.».
11. 01. Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Intervento dello Stato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
12. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 13.
(Programma di rafforzamento patrimoniale)

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso fornisce evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi, nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostengo pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.
13. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono trasmettere all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
13. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
13. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 14.
(Richiesta di intervento dello Stato)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
14. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.
14. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.
14. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
14. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro quindici giorni dalla richiesta.
14. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone, D'Ettore.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
*14. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
*14. 100. Fregolent, Ungaro, Mancini, del Barba, Fragomeli, Topo.

ART. 15.
(Valutazione dell'Autorità competente)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può chiedere con la seguente: chiede.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: effettuare con la seguente: effettua.
15. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e integrazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire la parola:
sospeso con le seguenti: esteso a novanta giorni.
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.
15. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 17.
(Realizzazione dell'intervento)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle competenti Commissioni di Camera e Senato.
17. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e.
17. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Al comma 6, sostituire le parole da: si assumono fino alla fine del comma, con le seguenti: sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.
17. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 19.
(Effetti della sottoscrizione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday. L'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significant net shortpositions in shares).
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
  1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
  1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-bis in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
  1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
   a) preso a prestito le azioni;
   b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
   c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
19. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.
19. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
19. 6. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:
   a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
   b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
   c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
   d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
   e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.
19. 3. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:
   a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
   b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;
   c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.
19. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.
19. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
19. 7. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo.
19. 8. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
19. 9. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

ART. 21.
(Disposizioni di attuazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
21. 1. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro, Mollicone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
21. 08. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure di protezione dell'investitore).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.
  2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire «il profilo di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.
21. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis.
(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

  1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
  2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
  3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
  4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
  5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.
  6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

  2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. 010. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

  1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno».
21. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.

Art. 21-bis.
(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.
21. 012. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Risarcimento del danno subito dai risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 498 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 013. Marattin, Fregolent, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 493, secondo periodo, dopo le parole: «poste in liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 014. Marattin, Fregolent, Ungaro, Ferri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 493, secondo periodo, le parole: «che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite con le seguenti: «che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione»;
   b) al comma 496, dopo le parole: «è commisurata» sono inserite le seguenti: «, a titolo di acconto,»;
   c) il comma 501 è sostituito con il seguente: «501. Il FIR Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte dèi Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 016. Marattin, Fregolent, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
   a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
   b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
   c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».

   b) il comma 502 è sostituito con il seguente: «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 017. Marattin, Fregolent, Ungaro, Ferri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Relazione al Parlamento Fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 507, primo periodo, le parole: «Entro il 30 settembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 018. Marattin, Fregolent, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
   b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
   d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
   e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;
   f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.

  4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
  5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
  6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018. n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018. n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
  7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
  8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017. n. 205. come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
  11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
21. 015. Marattin, Fregolent, Ungaro.
(Inammissibile)

ART. 21-bis.
(Relazione alle Camere)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa tempestivamente le competenti Commissioni parlamentari di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione europea.
21-bis. 100. Fregolent, Ungaro, Mancini, Del Barba, Fragomeli, Topo.

ART. 22.
(Risorse finanziarie)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:, quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019 fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 1. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:, quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019 fino alla fine del periodo, con le seguenti: per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

  1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 01. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

  1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. 02. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori)

  1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, ovvero ancora se emesse da Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2019 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
22. 04. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori)

  1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo grattato, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni e, infine ai possessori di strumenti finanziari Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.
22. 05. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 o 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 06. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

Art. 22-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle, singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22. 07. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

  1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data, dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».

  2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

  1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.

  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22. 08. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

  1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n.  183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

  1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   c) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   d) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.

  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato «Fondo anticipo ristoro», con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 09. D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

  1. Al fine di rafforzare il programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza e l'adeguatezza delle scelte economiche e finanziarie dei cittadini, favorire una maggiore inclusione finanziaria, oltre che per rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, soprattutto appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2019 per implementare il piano operativo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis, comma 6, del medesimo decreto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure Urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio.
22. 010. Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO

  Art. 22-bis.(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di P.I.R., piani individuali di risparmio) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 215 è aggiunto il seguente:
  «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020».
22. 0100. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Benigni, D'Ettore.
(Inammissibile)

A.C. 1486-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi: e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
   considerato che nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;
    la legge di bilancio 2019 ha recentemente istituito e disciplinato un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale fondo, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. La misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;
    con riferimento a tale fondo l'On. Renato Brunetta, già nel corso della discussione della legge di bilancio e con l'interrogazione dei 28 dicembre 2018, aveva avvertito il Governo del rischio di una procedura di infrazione UE per aiuti di Stato; aveva anche suggerito che la misura fosse oggetto di preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione. All'epoca, il Governo aveva smentito ogni problema, negando l'esistenza di un carteggio scambiato con gli uffici dell'Unione europea;
    il 17 gennaio scorso, in Commissione, proprio nel corso della discussione di questo provvedimento, il Ministro Tria, a precisa domanda del nostro collega, onorevole Sestino Giacomoni, aveva testualmente dichiarato: voglio sgombrare il campo e finora, fino a poche ore fa, non c’è assolutamente nessuna lettera o azione, neppure informalmente, di critica della Commissione europea;
    attualmente invece, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale sembrerebbe che una lettera dell'UE sia invece arrivata e da questa si evince che non è possibile utilizzare il fondo indennizzo risparmiatori così come normato dalla legge di bilancio 2019 in favore dei truffati delle banche;
    inizialmente il Governo aveva dichiarato che i decreti attuativi del fondo indennizzo risparmiatori sarebbero stati varati entro il 31 gennaio scorso. Successivamente il Sottosegretario Villarosa ha dichiarato alle associazioni dei risparmiatori che tali decreti sarebbero stati varati entro l'8 febbraio scorso. Infine, sabato scorso a Vicenza, il Vicepremier Di Maio ha dichiarato che entro questa settimana finalmente saranno varati tali decreti;
    detti decreti sono attesi con ansia e trepidazione da tante famiglie in difficoltà economiche, che senza responsabilità hanno perso i risparmi di tutta una vita,

impegna il Governo

a varare in suddetti decreti attuativi entro il prossimo 16 febbraio.
9/1486-A/1Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Baratto, Bignami, Gagliardi, Martino, Cattaneo, Angelucci, Benigni, D'Ettore, Bendinelli, Marin, Pettarin, Sandra Savino, Milanato, Caon, Cortelazzo, Fiano, Enrico Borghi, Conte.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.pA e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi ! e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di ragioni (tempo; professionalità; cultura) di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di gestire al meglio i propri investimenti e tanto più nel campo del bancario, dove risulta particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di subordinato). Poste queste premesse, sarebbe auspicabile introdurre delle disposizioni volte ad evitare che l'intermediario faccia compiere al proprio cliente operazioni oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio. In questa prospettiva, particolare rilievo assume la raccolta di informazioni che – già nel regime vigente – l'intermediario deve raccogliere per costruire il «profilo di investitore» del proprio cliente. In proposito sarebbe tuttavia importante prevedere il maggior peso che debbono possedere i dati e le informazioni oggettive fornite dal cliente (misura del reddito; composizione familiare; proprietà immobiliari; ecc.) rispetto alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo (in punto, ad esempio, di propensione al rischio). È nota, del resto, la scarsa attendibilità dei metodi che si incentrano sulla valutazione della c.d. propensione al rischio dell'investitore (tanto più, come detto, se tale valutazione è frutto di mere dichiarazioni soggettive dell'investitore interessato),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, nell'ambita del prossimo provvedimento utile finalizzata a garantire la piena operatività del principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio tenendo conto di quanto descritto in premessa.
9/1486-A/2D'Ettore, Bignami, Baratto, Gagliardi, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di ragioni (tempo; professionalità; cultura) – di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di gestire al meglio i propri investimenti: e tanto più nel campo del bancario, dove risulta particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di subordinati);
    sotto tale profilo appare necessario attivarsi al fine di semplificare il linguaggio e la forma dei contratti bancari e dei documenti informativi, rendendoli più comprensibili e maggiormente accessibili. A tal fine sarebbe auspicabile individuare una serie di prescrizioni che gli istituti bancari dovranno osservare per la riformulazione e semplificazione del linguaggio nonché della impostazione grafica dei suddetti documenti. Analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione del cliente, in sede di stipula dei contratti bancari, da parte dei principali istituti di credito ! fra questi, si annovera il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi. Un altro profilo di criticità è stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione in particolare, le dimensioni ridotte del carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle quali richiamare l'attenzione del cliente, rendono tali testi di non agevole leggibilità. Già la Banca d'Italia era intervenuta sull'argomento adottando un provvedimento in tema di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», il cui Allegato 1 recava le linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, sin dal prossimo provvedimento utile, volta a garantire la piena operatività del principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio anche attraverso soluzioni che individuino nella semplicità sintattica e chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione dei documenti bancari, introducendo l'obbligo, in capo all'intermediario, di indicare dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o meno, a pena della nullità del contratto.
9/1486-A/3Cattaneo, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Gagliardi, Angelucci, Benigni, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A.;
    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario la problematica relativa alla classificazione del credito nel quadro dei crediti deteriorati, come pure quello dello smaltimento dei crediti deteriorati;
    quanto alla classazione di un credito nel quadro dei crediti deteriorati: secondo il sistema italiano, il fenomeno ingloba tre categorie: le sofferenze (i.d.: insolvenze); i crediti di improbabile realizzo integrale; i crediti scaduti da oltre 90 giorni. È da chiedersi se sia corretto che queste tre categorie siano sottoposte a un destino comune. È da chiedersi, pure, se sia effettivamente opportuna l'eventuale adozione della c.d. procedura del calendario (mero criterio del passaggio del tempo per la progressiva svalutazione del credito): indipendentemente, cioè, anche dalle azioni concretamente messe in atto per il recupero del credito (in effetti, la procedura del calendario appare, in ragione dell'esasperato massimalismo, che la connota, particolarmente (pericolosa). È da chiedersi, altresì, sulla base di quali specifiche, puntuali valutazioni avvenga (meglio, debba avvenire) il transito dal primo al secondo livello (e da questo, poi, al terzo), posto il carattere eminentemente discrezionale della classazione al secondo livello di deterioramento (come pure al terzo livello). Prima ancora, peraltro, è da riscontrare che la classazione al primo livello, se in certi casi risponde a un criterio di ordine materiale (così nel mutuo), in altri pure è di tratto discrezionale (recesso da elasticità di fido a tempo indeterminato). E a questo proposito è da chiedersi, ancora, a quali verifiche e controlli (anche da parte dell'Autorità) siano soggette tutte queste valutazioni e i conseguenti comportamenti gestori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare nell'ambito di un successivo provvedimento la complessa problematica inerente la classificazione, la valutazione e lo smaltimento di crediti deteriorati;
   valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad introdurre una modalità alternativa di intervento dello Stato nel sistema bancario, definendo un meccanismo virtuoso per aiutare le banche in difficoltà a smaltire crediti deteriorati, provando a mettere a sistema quanto di più prezioso hanno le banche per la collettività, ivi compresi gli immobili.
9/1486-A/4Martino, Giacomoni, D'Ettore, Bignami, Baratto, Gagliardi, Cattaneo, Angelucci, Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;
    gli istituti bancari nazionali a seguito della crisi economico-finanziaria presentavano un livello di capitalizzazione inadeguato rispetto alla rischiosità degli impieghi, anche a causa delle ingenti quantità di crediti deteriorati (cd. non performing loans – NPL),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire attraverso il Dicastero competente con ogni mezzo a disposizione nel settore delle crisi bancarie industriali attraverso il ricorso anche a metodi alternativi, o per mezzo dei meccanismi definiti dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE ed a confrontarsi con regioni, enti locali, membri del Parlamento, rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale.
9/1486-A/5Baratto, D'Ettore, Giacomoni, Bignami, Martino, Cattaneo, Angelucci, Benigni, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assiatance — ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    Banca Carige S.p.A detiene più del 4 per cento del capitale della Banca d'Italia, quota che eccede quanto sancito dalla legge n. 5/2014. Detta legge, infatti, stabiliva il limite massimo per ciascun soggetto al 3 per cento. Si consideri inoltre che per le quote in eccedenza non spettano né il diritto di voto, né i relativi dividendi che sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Ha quindi poco senso continuare a detenere le quote eccedenti il 3 per cento. La norma prevede, inoltre, che in caso vi siano difficoltà nella ricollocazione Bankitalia si rende disponibile ad acquistare temporaneamente le quote che eccedono il 3 per cento,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire la cessione di quote in eccedenza detenute da Banca Garige S.p.A in Banca d'Italia.
9/1486-A/6Gagliardi, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assiatance — ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    Banca Carige S.p.A detiene più del 4 per cento del capitale della Banca d'Italia, quota che eccede quanto sancito dalla legge n. 5/2014. Detta legge, infatti, stabiliva il limite massimo per ciascun soggetto al 3 per cento. Si consideri inoltre che per le quote in eccedenza non spettano né il diritto di voto, né i relativi dividendi che sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Ha quindi poco senso continuare a detenere le quote eccedenti il 3 per cento. La norma prevede, inoltre, che in caso vi siano difficoltà nella ricollocazione Bankitalia si rende disponibile ad acquistare temporaneamente le quote che eccedono il 3 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire la cessione di quote in eccedenza detenute da Banca Garige S.p.A in Banca d'Italia.
9/1486-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA) inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
   considerato che nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;
    lo sforzo congiunto che va fatto con il coinvolgimento di studiosi, practitioner e della politica è l'adozione di un orizzonte temporale più lungo basato su una visione complessiva delle criticità che affliggono il sistema bancario;
    occorre considerare l'impatto di scelte di politica economica e industriale che vadano oltre l'immediato o il breve termine;
    al netto dei contenuti di dettaglio considerati dal provvedimento in esame per consentire a Banca Carige S.p.A di trovare un partner e quindi tornare stabilmente in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, appare quanto mai opportuno ampliare il quadro degli interventi da assumere in ambito bancario;
    la rivoluzione digitale, la necessità di investire in tecnologia sia per il business sia per la compliance, comporta che per qualsiasi banca la dimensione minima per conseguire e mantenere gli equilibri sia aumentata. Molte banche italiane sono troppo piccole, anche se alcune non sono in difficoltà come Carige,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una riflessione sulla complessità delle problematiche che caratterizzano il nostro sistema bancario anche al fine di varare un intervento di politica industriale per questo settore volto a favorire le fusioni anche tra soggetti sani, idealmente accordando dei vantaggi di natura fiscale, che sono policy nazionale e che, se applicati in modo omogeneo, non distorsivo e con il previo consenso delle autorità europee, potrebbe risultare alla portata del nostro Paese.
9/1486-A/7Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Benigni, D'Ettore, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del provvedimento, in particolare nelle audizioni, è emerso che tra le principali cause delle crisi bancarie analoghe a Carige, il conflitto di interessi, sia interno che esterno, ha causato una notevole mole di crediti deteriorati e danni rilevanti per i risparmiatori;
    come emerso recentemente, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di concedere credito della banca — anche per importi rilevanti — a figure collegate ai vertici dell'Istituto; l'insolvenza di questi soggetti — il cui merito di credito e capienza delle garanzie non è stato valutato in modo adeguato — ha determinato un'ingente mole di crediti deteriorati;
    altrettanto gravi episodi si sono configurati in istituti in crisi — analoghe alla situazione di Carige — di offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari ovvero strumenti di raccolta del risparmio per strumenti emessi dalla Banca medesima o dal proprio gruppo di appartenenza (si tratti di azioni o di obbligazioni o di altri prodotti); nel migliore dei casi, questa pratica ha limitato ingiustificatamente la gamma di prodotti offerti alla clientela per investimento;
   considerato che:
    come sottolineato da autorevoli esponenti della dottrina in audizione, non appare sufficiente, per contrastare tale fenomeno, una disciplina di mera procedimentalizzazione, come quella attuale; per tutelare gli investitori, occorrerebbe ridurre al minimo, se non proprio escludere, 1'eventualità che i servizi di investimento possano essere una sorta di «commercializzazione» dei propri prodotti; qualora l'intermediario operi in conflitto di interesse, promuovendo e collocando prodotti propri presso la clientela, dovrebbe assumere il rischio di esito negativo dell'investimento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, con opportune modifiche, anche normative, di prevedere espresso divieto per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, salvo deliberazione dell'organo di amministrazione, presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, che autorizzi la concessione di finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della medesima banca che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi interbancaria per insolvenza conclamata e certa; per tali finanziamenti, comunque non al di sopra di una soglia, dovrà essere garantita trasparenza informativa adeguata per l'azionariato e la clientela, anche in merito alle condizioni applicate e al puntuale rientro del credito; la sussistenza, provata, di «rapporti personali» tra i vertici della banca e i soggetti affidati dovrà comunque implicare responsabilità risarcitoria per crediti deteriorati;
   a valutare l'opportunità di contenere le operazioni in conflitto di interessi «esterno» che riguardino collocazione e vendita presso la clientela di prodotti finanziari della medesima banca emittente, quantomeno al di sopra di una certa soglia, anche mediante una disciplina del contratto che indichi, con chiarezza, qualora l'intermediario sia in conflitto di interessi, i «titoli comparabili alternativi» di cui alla normativa della Mifid 2, e i requisiti del consorzio di collocamento;
   a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo, per la banca, di assicurare un continuo monitoraggio dell'investimento, per l'intera durata dello stesso, prevedendo, al verificarsi di determinate soglie in riduzione del valore investito, obblighi di avviso a carico degli intermediari;
   a valutare l'opportunità di integrare, l'articolo 23 comma 6 TUF (inversione dell'onere della prova in punto di diligenza dell'intermediario) esplicitando, con una norma ad hoc, che — nel caso di accertato inadempimento dell'intermediario — è presunta (salva prova contraria) la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno.
9/1486-A/8Maniero.


   La Camera,
   premesso che:
    le cause — e le gravi conseguenze — delle crisi bancarie sono spesso riconducibili ai comportamenti dei vertici delle banche coinvolte;
    la ricerca del massimo tornaconto e dell'interesse personale genera ricadute molto serie sui risparmiatori, gli azionisti, i depositanti, la collettività in generale, chiamata a contribuire ai rilevanti oneri sul bilancio dello Stato derivanti da interventi urgenti di sostegno come quello per Banca Carige;
    i manager bancari tutti — compresi quelli le cui responsabilità sono evidenti anche se non ancora accertate in via giudiziale — hanno compensi molto elevati; nelle banche in crisi è emerso con chiarezza che tali elevati compensi sono stati integrati con il ricavato di operazioni di mala gestione, la manipolazione dei bilanci in frode dei mercati e degli azionisti e con comportamenti spregiudicati e rischiosi in violazione di leggi, di regolamenti, e anche di principi morali ed etici essenziali e di irrinunciabili regole di responsabilità sociale;
    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze di tali comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sui risparmiatori, sugli azionisti, sulla stessa banca con i relativi dipendenti e sulla collettività, quando lo Stato è stato chiamato a sostegno della banca in crisi;
    è del tutto insostenibile che a fronte di guadagni elevatissimi — leciti e illeciti — la perdita o la penalizzazione personale subita dai manager sia stata nulla: paradossalmente, questo è stato ancora più evidente nelle banche di maggiori dimensioni, come Carige, dove l'elevato «peso» della banca nel sistema — « too big to fail» «troppo grande per fallire» — ha favorito comportamenti manageriali di incredibile azzardo morale, con costi sociali rilevanti senza oneri per chi ha assunto le relative decisioni;
   considerato che:
    appare necessario non solo un codice etico e sanzioni efficaci per scoraggiare simili comportamenti, ma anche meccanismi per incidere sulle remunerazioni dei vertici aziendali, premiare una sana e prudente gestione, favorendo l'assunzione di responsabilità, ad esempio, prevedendo che la retribuzione sia distribuita su un arco temporale che, tenendo conto del ciclo di vita degli impieghi e dei rischi correlati, sia opportunamente dilazionata, anche mediante clausole di differimento del compenso; in tal modo la banca potrebbe trattenere quota parte della remunerazione quando le « performance» le «prestazioni» del manager — misurate non solo in termini di risultati immediati — siano evidentemente ridotte o negative;
    utile appare anche vincolare la parte variabile della retribuzione a indici di performance pluriennali, anche qualitativi, che tengano conto di tutti i rischi correlati, anche non finanziari, ivi compreso il rischio di reputazione, del costo del capitale e della liquidità;
    nel sistema bancario non esiste una correlazione tra i compensi dei manager e i risultati della banca, in particolare a medio-lungo termine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria per i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, con premio a carico dell'interessato, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, mediante apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale congruo, a copertura della responsabilità, anche per colpa grave e per ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca.
9/1486-A/9Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto in esame prevede che la Banca Carige presenti, con la richiesta di intervento dello Stato, e fino alla sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche una dichiarazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sul settore bancario al fine di evitare il deflusso di fondi sin dalla prima fase dell'intervento;
    fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze può condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale e alla limitazione delle retribuzioni complessive dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure;
   considerato che:
    è necessario garantire, come previsto dalla citata comunicazione della Commissione dell'Unione europea sul settore bancario, che l'importo dell'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario;
    secondo un rapporto dell'Eba (European banking authority), l'autorità bancaria europea, nel 2014 i 138 manager bancari italiani più pagati hanno incassato un compenso medio di quasi 2 milioni di euro lordi all'anno;
    le banche in crisi hanno sinora ridotto i costi operativi non mediante severe restrizioni dei compensi dei vertici e della dirigenza degli istituti bancari, ma soprattutto attraverso un riassetto organizzativo del personale di ampie dimensioni; secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia n. 1 del 2015, dal 2008 al 2014 il numero di sportelli è diminuito dell'8 per cento e quello dei dipendenti del 12 per cento;
    è essenziale, anche nella banca Carige, garantire la massima tutela, sotto ogni profilo, dei dipendenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prescrivere, come condizione per la sottoscrizione delle azioni di banca Carige da parte del Ministero, e a decorrere dalla data di tale sottoscrizione, severi limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, in modo che tale trattamento non possa comunque eccedere il limite massimo dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o Indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   a valutare l'opportunità di riversare la differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei vertici bancari rispetto a quello corrisposto prima della data di sottoscrizione, nonché la buona uscita prevista dal contratto in caso di licenziamento per giusta causa di un dirigente della banca, in un Fondo di solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi – opportunamente e contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9/1486-A/10Migliorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatorie esercitate da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito sugli addetti alla vendita di prodotti finanziari, ha oramai assunto contorni socialmente rilevanti;
    numerosi studi sullo stress lavoro correlato promosso da alcuni sindacati di categoria in collaborazione con alcuni atenei italiani, hanno rivelato un alto livello di stress come conseguenza di perduranti pressioni improprie sui lavoratori bancari costretti a operare in un clima più coercitivo che collaborativo che finisce per incidere sull'essenza stessa del rapporto tra la banca ed i lavoratori, oltre che tra la banca e la sua stessa clientela, che rischia di minare alla base la fiducia verso il sistema bancario negli ultimi anni già gravemente compromessa;
    il fenomeno è alimentato dal fatto che i contratti di lavoro di alcuni istituti di credito vincolano quota parte della retribuzione dei propri dipendenti alla promozione e al collocamento, da parte loro, di prodotti finanziari, prevedendo, inoltre, sistemi di incentivazione alla progressione di carriera correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari;
    i lavoratori interessati, costretti a farsi carico dei rischi aziendali, hanno dichiarato che, a causa delle suddette pressioni, l'insostenibilità del lavoro pesa, tra i fattori di rischio, per il 56 per cento, mentre la percezione dello stress per il 64 per cento;
    l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato quanto sia difficile il presidio della problematica trattandosi di materia che sfugge alle normali dinamiche sindacali;
    a partire dallo scorso dicembre 2018 è diventata operativa la Commissione bilaterale prevista dall'accordo tra l'Abi e i sindacati bancari sulle politiche commerciali e l'organizzazione del lavoro nei cento gruppi creditizi dove lavorano 300 mila italiani, istituita nell'anno 2017 per arginare l'eccesso di sistemi incentivanti e pratiche troppo spinte in ambito lavorativo bancario, slegando gli incentivi dalla vendita di prodotti finanziari,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di giungere alla definizione di modelli organizzativi all'interno del settore bancario che favoriscano lo sviluppo di politiche commerciali equilibrate, rispettose della dignità dei lavoratori, delle esigenze della clientela e della competitività delle imprese bancarie.
9/1486-A/11Fornaro, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    le istituzioni internazionali e autorevole dottrina nazionale e internazionale evidenziano uno stretto legame tra le crisi bancarie e le politiche di remunerazione negli Intermediari finanziari;
    in particolare, l'OCSE sottolinea che i sistemi di remunerazione hanno stimolato la ricerca del rischio nel brevissimo periodo più che lo sviluppo sostenibile delle imprese bancarie; il Financial Stability Board rileva che un'adeguata e sana articolazione dei compensi è un elemento che contribuisce alla qualità della governance; se vi è conflitto di interessi tra le parti in causa, la diffusione di pratiche retributive inadeguate, può favorire, secondo la Commissione europea, un'eccessiva assunzione di rischi da parte dell'intermediario;
    sono individuate come «inadeguate», in particolare, le pratiche di remunerazione basate sui cosiddetti sistemi incentivanti, con una significativa parte variabile della retribuzione, spesso erogata sotto forma di strumenti finanziari o di bonus e collegata alla performance di breve periodo conseguita dalla banca;
    questo tipo di remunerazione ha spinto i manager verso comportamenti spregiudicati, funzionali al perseguimento di risultati immediati, ma dannosi e pericolosi per l'intermediario e per l'intero sistema perché orientati ad elevata assunzione di rischi o addirittura alla manipolazione dei risultati di gestione da parte dei vertici bancari;
    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze negative di tali comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sulla banca, sugli azionisti, sui risparmiatori e quindi sulla collettività, quando lo Stato è stato chiamato a sostegno delle banche in crisi;
    i manager che hanno beneficiato di tali sistemi di remunerazione hanno spinto all'eccesso l'azzardo morale, attratti da guadagni potenzialmente illimitati a fronte di perdite o penalizzazioni pressoché nulle per comportamenti scorretti o dannosi in particolare nelle banche di maggiori dimensioni, come Carige, « too big to fail» troppo grandi per fallire;
    la dimensione e il metodo di calcolo delle remunerazioni hanno avuto conseguenze sia per il loro peso sul conto economico delle banche sia per il loro influsso sulle strategie e sulle pratiche operative, sui rischi assunti e sui risultati economico-patrimoniali, con aggravamento della crisi della singola banca e dell'intero sistema,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche normativi e regolamentari, per scoraggiare il ricorso a sistemi di remunerazione dei manager nel settore del credito che favoriscono l'eccessiva assunzione di rischi, la ricerca della redditività di breve periodo, la manipolazione dei dati, la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza nei confronti dei risparmiatori;
   a valutare l'opportunità di introdurre efficaci strumenti di controllo ex ante sulle decisioni delle banche in merito alle politiche di remunerazione dei manager bancari sia per gli azionisti, che per i risparmiatori e i depositanti;
   a valutare l'opportunità di predisporre un'apposita regolamentazione in materia, anche mediante accordi a livello europeo e internazionale, con l'intento comune e condiviso di individuare modelli di riferimento per la governance delle politiche retributive, ed elementi di trasparenza informativa sia interni che nei confronti del mercato utili anche ad evitare distorsioni concorrenziali tra i diversi paesi.
9/1486-A/12Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca norme necessarie e urgenti di sostegno pubblico a Banca Carige, e a tal fine, prevede la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alla medesima Banca per fronteggiare gravi crisi di liquidità;
    autorizza altresì il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o ad acquistare azioni per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige S.p.A., a specifiche condizioni, e con modalità definite, nel limite massimo di 1 miliardo di euro;
    Banca Carige S.p.A. possiede molteplici sedi storiche, uffici e saloni di rappresentanza di altissimo valore storico e artistico come ad esempio la panoramica balconata del XV piano della sede genovese o, sempre a Genova, dell'Agenzia di piazza Santa Sabina situata all'interno della struttura architettonica di un'antica chiesa medievale in cui si possono ammirare due absidi illuminate e restaurate insieme alla pala d'altare di Bernardo Strozzi raffigurante la «Santissima Incarnazione»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere immediatamente fruibili ai visitatori le rilevanti opere artistiche, storiche e architettoniche appartenenti a Banca Carige S.p.A. anche in considerazione del sostegno pubblico offerto dallo Stato.
9/1486-A/13Battelli, Rizzone, Traversi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di erogare, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige S.p.a., s'inserisce nel quadro generale legato alla crisi economica e finanziaria globale (risalente fra il 2007 e il 2009) che ha evidenziato la necessità di riformare la regolazione e la vigilanza sul settore bancario, nell'ambito di una opportuna cooperazione fra autorità di settore competenti a livello nazionale e il loro coordinamento a livello europeo;
    al riguardo, all'interno delle misure previste dal Capo I, per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.a., nonché sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, si stabiliscono una serie di disposizioni di rilevante interesse, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni previste per il piano di ristrutturazione, per gli strumenti finanziari di debito emessi e ammessi alla garanzia dello Stato che devono soddisfare le caratteristiche previste dalle Comunicazioni della Commissione europea, nonché delle condizioni della garanzia finalizzate a consentire alla Banca di disporre di strumenti generalmente accettabili dal mercato come collaterale per operazioni di raccolta;
    la necessità di rendere maggiormente trasparente l'impatto effettivo delle suesposte norme, coinvolgendo pertanto anche i soggetti istituzionali preposti alla regolazione e al controllo delle misure previste dal decreto-legge, ed in particolare quelle riconducibili alla prima parte del provvedimento d'urgenza, appare pertanto, ad avviso del presentatore del presente atto, urgente e necessaria, alla luce dei dissesti bancari in corso da anni, spesso provocata dalla mala gestio la cui incidenza delle sofferenze, ha determinato gravi conseguenze anche nell'economia reale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con un intervento normativo ad hoc, la presentazione alle Camere, di una relazione trimestrale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, sul funzionamento riguardo ciascuna emissione degli strumenti garantiti ai sensi del Capo I del decreto-legge esposto in premessa, nonché l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione e le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.
9/1486-A/14Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di conversione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, di erogare nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige S.p.a., anche in esito agli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di Vigilanza Unico;
    il provvedimento d'urgenza, s'inserisce nell'ambito della crisi del settore bancario in corso da anni, con l'intento di sostenere e tutelare la fiducia del risparmio e rafforzare gli strumenti di controllo e di intervento anche nei riguardi dei commissari nominati, fornendo loro, un quadro operativo che permetta di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria superando, eventuali incertezze dei mercati che possono emergere, in occasione di tale procedura di vigilanza;
    al riguardo, a fronte degli strumenti d'intervento previsti, per affrontare le difficoltà legate ai crediti in sofferenza, ed innalzare i livelli di fiducia sul risparmio dell'intero settore bancario, ed evitare il diffondersi della percezione negativa in Italia (i cui rischi dannosi possono mettere a repentaglio la funzionalità di un settore vitale per l'economia, la crescita e il lavoro) occorre altresì affiancare ulteriori misure volte ad affrontare le responsabilità degli amministratori con un inasprimento delle pene e più in generale, nei riguardi dei reati rilevanti per il settore bancario, al fine di definire un quadro regolatorio delle sanzioni penali per il settore bancario e finanziario;
    risulta conseguentemente urgente e necessario, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, prevedere l'introduzione di adeguate misure di legislazione penale, sulla previsione delle responsabilità in capo ai vertici degli istituti di credito o di intermediazione finanziaria coinvolti dai dissesti finanziari, in relazione alle condotte illecite, al fine di prevenire e reprimere gli abusi e le distorsioni che hanno portato all'attuale situazione di crisi del mondo bancario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nel corso della legislatura, un intervento normativo ad hoc, volto all'inasprimento di pene e sanzioni per i reati commessi dagli amministratori bancari o d'intermediazione finanziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.
9/1486-A/15Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge di bilancio 2018 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi da 1106 a 1109 dell'articolo 1) era stato istituito un fondo di ristoro in favore dei risparmiatori delle due banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) e delle «quattro banche» (Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti) che potevano dimostrare di aver subito un danno ingiusto a causa della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;
    la dotazione compressiva del Fondo era pari a 100 milioni di euro e l'operatività del Fondo doveva essere stabilita, con decreto del Presidente del Consiglio del ministri. Poiché tale decreto non è stato emanato, anche a fronte dell'esiguità delle risorse messe a disposizione, con la legge di bilancio 2019 è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), sostitutivo del precedente, per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta, amministrativa nell'ultimo biennio, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. La misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;
    i decreti attuativi di tale Fondo, più volte promessi, non sono stati ancora emanati e la nuova normativa è oggetto di una possibile procedura di infrazione UE per aiuti di Stato;
    non solo i risparmiatori danneggiati da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Carichieti e Cassa di Risparmio di Ferrara attendono da anni il ristoro dei danni ricevuti, ma ad oggi le azioni ed obbligazioni subordinate in loro possesso non possono essere dedotte fiscalmente in sede di liquidazione del capital gain, in quanto non negoziabili sul mercato. Sul punto era stato accolto uno specifico ordine del giorno (9/1334-B/174) in sede di legge di bilancio per il 2019, tuttora senza esito,

impegna il Governo:

   a provvedere al ristoro dei risparmiatori danneggiati dalla crisi di Veneto Banca SpA., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Carichieti, e Cassa di Risparmio di Ferrara e delle altre banche individuate ai sensi emanando i decreti attuativi della legge di bilancio 2019 entro il 16 febbraio 2019, come espressamente promesso dal Vicepremier Di Maio il 9 febbraio 2019 a Vicenza;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta a prevedere una misura straordinaria di deducibilità fiscale delle minusvalenze su azioni ed obbligazioni prodotte dalla crisi di Veneto Banca S.p A., Banca Popolare di Vicenza S.p A Carichieti, e Cassa di Risparmio di Ferrara.
9/1486-A/16Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, finalizzate a preservare la stabilità finanziaria e scongiurare una grave e conseguente perturbazione dell'economia;
    nello specifico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige, in misura strettamente necessaria a ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine;
    a tal fine l'articolo 7 del provvedimento dispone che Banca Carige S.p.a, è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico;
    l'auspicio è che, in questo processo necessario, si tenga conto dei tanti lavoratori che negli ultimi anni hanno vissuto ed affrontato, nella loro quotidianità, il peso della crisi, impegnandosi affinché Banca Carige potesse proseguire nel suo operato. Ad oggi si contano ben 482 filiali e 4200 dipendenti, la più alta concentrazione è presente nella regione Liguria ma vi è una distribuzione su quasi tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a porre in atto ogni iniziativa possibile affinché le misure previste per il sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a., dirette a garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, siano accompagnate da azioni volte a tutelare e preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente, evitando gravi ricadute anche sul fronte occupazionale.
9/1486-A/17Pastorino, Epifani, Fassina, Fornaro.