Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 febbraio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 febbraio 2019.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Braga, Brescia, Buffagni, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Menech, Deidda, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, Licatini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Patassini, Perego Di Cremnago, Picchi, Polverini, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Giovanni Russo, Saltamartini, Sarti, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Toccalini, Tofalo, Tondo, Maria Tripodi, Vacca, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Braga, Brescia, Buffagni, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Licatini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MINARDO: «Disposizioni concernenti il conferimento di incarichi ai medici di medicina generale presso i dipartimenti di emergenza e accettazione, per la trattazione dei casi non urgenti» (1627);
   CATALDI: «Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di equiparazione della durata del tirocinio per la professione forense svolto presso gli uffici legali degli enti pubblici a quella del tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato» (1628).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 25 febbraio 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   SABRINA DE CARLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc. XXII, n. 36).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui naufragi e sulle perdite di vite umane di migranti nel Mar Mediterraneo» (1546) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragomeli.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione» (928) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  TOCCAFONDI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti» (Doc XXII, n. 30) – Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 118).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ALES – Arte Lavoro e Servizi Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 119).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1o dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, predisposta dal medesimo Comitato, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, riferita all'anno 2018 (Doc. XXXVI-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 e 22 febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione e sul funzionamento della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (COM(2019) 87 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, nonché alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro (COM(2019) 89 final e COM(2019) 90 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 89 final – Annex e COM(2019) 90 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei (COM(2019) 91 final e COM(2019) 92 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 91 final – Annex 1 e COM(2019) 92 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 22 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi, e alla relativa prassi applicativa da parte delle pubbliche amministrazioni.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della dottoressa Ilde Gaudiello a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in relazione alla presenza di un'alga tossica riscontrata nel luglio 2018 lungo il litorale barese – 3-00098

A)

   LOSACCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in questi ultimi giorni si è purtroppo registrata la presenza di un'alga tossica denominata Ostreopsis Ovata lungo le coste di Bari e precisamente nel tratto compreso tra i quartieri Japigia e San Giorgio;
   a certificarne la presenza è l'ultimo rapporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (Arpa), rapporto che, da giugno a settembre, viene aggiornato ogni due settimane;
   i dati rilevati dal 1o al 15 luglio 2018 hanno fatto scattare la bandiera rossa e il divieto di balneazione sul litorale barese, in località Lido Trullo;
   a Fasano, dopo le ultime rilevazioni dell'Arpa, il sindaco Francesco Zaccaria ha vietato la balneazione fino al 20 luglio 2018. L'ordinanza è valida per le località Torre Canne (in zona faro) e Forcatella, da cui si estende poi per tutto il litorale a sud;
   dopo le mareggiate e il vento di maestrale, ad aver favorito la proliferazione dell'alga sarebbero state proprio le condizioni di mare calmo dell'ultima settimana;
   gli effetti più comuni sulla salute dell'uomo, generalmente transitori, sono riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti e congiuntiviti. In ogni caso, le raccomandazioni dell'Arpa sono due: «limitare il consumo di ricci di mare, che brucando sulle alghe potrebbero potenzialmente accumulare la tossina» e poi «evitare lo stazionamento lungo le coste rocciose durante le mareggiate»;
   la presenza di questo problema lungo le coste pugliesi pone una questione di tutela della salute dei cittadini e una questione di contrasto del fenomeno per evitare conseguenze negative dal punto di vista del richiamo turistico;
   la Puglia ha 800 chilometri di costa e il mare è una voce importante dell'economia regionale –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di affrontare la suddetta questione e scongiurare rischi per la salute e per il comparto turistico pugliese. (3-00098)


Iniziative volte allo scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico a complessivi 300 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile bandito nell'anno 2015 – 3-00112

B)

   SILVESTRONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 15 gennaio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale 27 febbraio 2018, n. 17, il concorso pubblico, per esame, a 1220 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile;
   con decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 300 posti (elevati a 424) di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, indetto con provvedimento del direttore generale del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale – «concorsi ed esami» del 28 luglio 2015, n. 57;
   il 19 dicembre 2017 i candidati classificati in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 424 sono stati dichiarati vincitori del concorso in argomento ed avviati, in relazione alle autorizzazioni intervenute, al 173o corso di formazione, con inizio il 28 dicembre 2017;
   l'11 luglio 2018 alle audizioni delle Commissioni giustizia di Senato e Camera il Ministro interrogato ha esposto le linee programmatiche che impronteranno l'attività del dicastero della giustizia, annunciando che lo scorrimento delle graduatorie avverrà a settembre 2018;
   dalla data di tale annuncio, nulla di ufficiale è avvenuto, mentre permettere l'entrata in servizio dei circa 300 idonei da concorso sarebbe un segnale importante per prevenire ulteriori episodi di violenza a scapito dei pochi agenti in servizio negli istituti penitenziari, soprattutto quelli in forza al carcere di Velletri;
   al momento tale esclusione rischia di configurare una disparità di trattamento tra gli allievi agenti di polizia penitenziaria vincitori dei concorsi sopra ricordati e gli allievi agenti (dotati del medesimo status di «VFP4 interforze») vincitori dei concorsi banditi negli ultimi anni nella polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   per quiescenza numerica annuale e per criticità nelle piante organiche, la polizia penitenziaria concentra la più alta percentuale di carenza di personale, stimabile in circa 8.000 unità, e genera gravissime ricadute sulla sicurezza negli ambienti penitenziari –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se essi trovino conferma e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere per superare la fase critica degli istituti penitenziari;
   se il Ministro interrogato ritenga o meno indispensabile adottare, con urgenza, iniziative che autorizzino l'assunzione degli allievi agenti di polizia penitenziaria vincitori della procedura concorsuale di cui alla Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale – «concorsi ed esami» del 28 luglio 2015, n. 57, per scorrimento delle graduatorie. (3-00112)


Stato di attuazione degli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 – 3-00269

C)

   TORTO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   la delibera del Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale – serie generale 15 marzo 2013, n. 63, ha assegnato l'importo pari a euro 70.500.000,00 per gli interventi di consolidamento e restauro nel settore dei beni culturali;
   la delibera del Cipe n. 77 del 6 agosto 2015, pubblicata in Gazzetta ufficiale – serie generale 17 novembre 2015, n. 268, ha assegnato risorse pari a euro 25.987.211,00 per l'anno 2015 per la realizzazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell'edilizia pubblica e, specificatamente, 19.750.000,00 al Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del programma stralcio degli interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
   la delibera del Cipe n. 112 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta ufficiale – serie generale 31 maggio 2018, n. 125, ha assegnato l'importo pari a euro 48.923.619,75 per la ricostruzione del patrimonio culturale pubblico;
   ad oggi è difficile reperire informazioni esaustive riguardo allo stato di attuazione degli interventi previsti dalle delibere del Cipe di cui in premessa –:
   quale sia lo stato di attuazione degli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale danneggiato dai sismi del 2009, del 2016 e del 2017 e, ove sussistano ritardi, quali siano le motivazioni che li hanno causati e quali siano le iniziative che si intendono promuovere per rendere la fase di ricostruzione e ripristino degli immobili più efficiente.
(3-00269)


MOZIONE MOLINARI, D'UVA, GADDA, NEVI, LUCA DE CARLO, MURONI ED ALTRI N. 1-00124 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A VIETARE L'UTILIZZO DEI PESTICIDI E DEI DISERBANTI NELLE PRODUZIONI AGRICOLE, FAVORENDONE LO SVILUPPO CON METODO BIOLOGICO

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    i fitofarmaci sono intesi dagli agricoltori e dai tecnici come rimedi per difendere le piante dai loro nemici e pertanto da utilizzare nelle giuste dosi, solo quando necessari e rispettando i tempi di carenza e, cioè, il periodo intercorrente fra il trattamento e l'uso alimentare delle piante trattate. Vengono utilizzati sia nell'agricoltura integrata, che in quella biologica. Nell'agricoltura biologica si ricorre a fitofarmaci prevalentemente di origine naturale. I limiti di legge sui residui di fitofarmaci presenti negli alimenti sono oggi fissati in modo molto prudenziale;
    l'evoluzione legislativa dell'Unione europea per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari utilizzabili per difendere le colture agricole da attacchi di parassiti, funghi e insetti ha introdotto, riconoscendone l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, criteri sempre più restrittivi di valutazione, determinando una riduzione delle sostanze attive autorizzate, che sono passate da circa un migliaio a poco meno della metà;
    il sistema europeo di autorizzazione e di controllo degli agrofarmaci, quindi, è il più stringente al mondo e questo comporta che se un fitofarmaco è regolarmente in commercio nell'Unione europea vuol dire che dal sistema di analisi europeo non è emerso alcun elemento concreto che ne giustifichi la messa al bando;
    a livello europeo il riconoscimento dell'impatto negativo dei fitofarmaci sull'ambiente e sulla salute ha determinato l'emanazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito un quadro per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di ridurne progressivamente l'uso ed i rischi associati all'impiego di tali prodotti;
    in Europa l'obiettivo prioritario della riduzione del rischio legato all'impiego dei fitosanitari è stato recentemente ribadito con l'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019, che individua le priorità del principio di trasparenza, di tutela dell'ambiente e della salute puntando alla revisione della procedura di autorizzazione dei fitosanitari nell'Unione europea. Tali priorità sono rese necessarie dal fatto che le decisioni di «autorizzazione sulle sostanze attive recentemente sviluppate e sui prodotti fitosanitari sono invariabilmente adottate in un contesto di incertezza per quanto riguarda l'impatto reale» e che «manca un monitoraggio post autorizzazione» e «dati sui quantitativi esatti di ciascun prodotto fitosanitario applicato, sull'attuazione e sull'efficacia delle misure di mitigazione e sui potenziali effetti nocivi per la salute umana e animale e per l'ambiente»;
    i controlli effettuati a livello comunitario su 48.000 campioni e valutati da Efsa (Autorità europea per la sicurezza agroalimentare) indicano che il 97,2 per cento dei prodotti alimentari analizzati (valore che sale al 98,6 per cento per l'Italia) presenta valori dei residui al di sotto delle soglie di legge e pertanto sono da ritenersi sicuri per il consumatore;
    i limiti sui residui di fitosanitari negli alimenti e i relativi controlli a livello europeo e nazionale, come previsto dalle norme vigenti, prendono in esame solo il singolo principio attivo senza tener in considerazione l'aspetto del multiresiduo e la valutazione degli effetti sinergici derivanti dalla contemporanea presenza di più principi attivi in uno stesso alimento, anche se ognuna in concentrazioni entro i limiti di legge;
    l'Italia dispone di una legislazione molto restrittiva circa l'autorizzazione e l'impiego dei fitofarmaci, caratterizzata soprattutto da norme che ne impongono l'uso limitato a quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza alimentare ed elevati standard quantitativi e qualitativi delle produzioni agroalimentari;
    relativamente ai controlli ufficiali sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, opera anche il dipartimento dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari. L'ispettorato, infatti, effettua sistematicamente verifiche finalizzate alla corretta commercializzazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, sementi e fitofarmaci), attraverso controlli ispettivi, l'esame dei dispositivi di etichettatura e dei relativi sistemi di tracciabilità, nonché mediante il prelievo di campioni che vengono sottoposti alle analisi chimico-fisiche per la verifica della rispondenza merceologica dei prodotti agli standard di legge;
    il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che recepisce la direttiva 2009/128/CE, evidenzia significative criticità in ordine alla necessità di una più attenta individuazione degli obiettivi quantitativi, dei tempi per la riduzione dei rischi e dell'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Particolare rilevanza all'interno del piano riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti e ad evidenziare le criticità, anche per consentire alle amministrazioni coinvolte di effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, la revisione delle misure adottate;
    la scarsa efficacia dell'impianto sanzionatorio e l'insufficiente ricorso a misure di contrasto biologiche agli organismi nocivi suggeriscono una rivisitazione generale dell'impostazione stessa del piano e una migliore definizione degli strumenti e delle risorse necessari a limitare l'uso dei fitofarmaci;
    le regioni e le province autonome, al fine di rilevare la presenza e gli eventuali effetti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico, effettuano i monitoraggi dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto anche degli indirizzi specifici che sono stati forniti dall'Ispra;
    la presenza di pesticidi nelle acque italiane, sia superficiali che sotterranee, è fonte di allarme da parte degli stessi istituti di ricerca; Ispra, nell'ultimo rapporto sui pesticidi nelle acque, evidenzia: «Nel complesso, salgono a quasi 400 le sostanze ricercate in Italia. La situazione è differente tra regione e regione ed è indispensabile incrementare il monitoraggio riguardo a nuove sostanze indicate dalle linee guida dell'Ispra. In generale, sono 35.353 i campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015-2016, per un totale di quasi 2 milioni di misure analitiche e 259 sostanze rilevate (erano 224 nel 2014). Nel 2016, in particolare, sono stati trovati pesticidi nel 67 per cento dei 1.554 punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5 per cento dei 3.129 punti delle acque sotterranee, con valori superiori agli standard di qualità ambientale per le acque (sqa) nel 23,9 per cento delle acque superficiali e nel 8,3 per cento delle acque sotterranee. Gli erbicidi, in particolare, rimangono le sostanze riscontrate con maggiore frequenza principalmente per le modalità ed il periodo di utilizzo che ne facilita la migrazione nei corpi idrici, ma aumenta significativamente anche la presenza di fungicidi e insetticidi»;
    la copertura del territorio nazionale, tuttavia, è ancora incompleta, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, in quanto o non sono stati inviati i dati o ne sono arrivati pochissimi e, in generale, la standardizzazione del sistema di rilevazione nel Mezzogiorno presenta forti ritardi;
    in particolare, in merito alle sanzioni disciplinate dall'articolo 24 del citato decreto legislativo, la maggior parte delle penalità trascura le materie relative all'articolo 11, comma 2, su informazione e sensibilizzazione, all'articolo 17 sulla manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze e, soprattutto, all'articolo 19 relativamente all'applicazione dei principi generali della difesa integrata obbligatoria;
    ad oggi mancano ancora importanti misure applicative, quali in particolare: le norme sulla trasmissione, alle regioni, delle informazioni rilevanti sulla tossicità, sull'eco-tossicità, sul destino ambientale e sugli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio mediante l'utilizzo di apposite banche dati (punti A 5.2, A 5.8.1 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); le norme volte a vietare la vendita dei prodotti fitosanitari attraverso i canali alternativi, come la vendita on-line (articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2012); la definizione di programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana (punto A 2.1 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); la rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in essere e l'attivazione di nuovi progetti e le misure da adottare nelle aree di influenza delle acque di balneazione (punto D del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari); l'adozione dell'atto integrativo relativo all'agricoltura biologica (punto A.7.4. del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) con la quantificazione degli obiettivi e che individui gli strumenti idonei per l'incremento delle superfici condotte con il metodo dell'agricoltura biologica; l'individuazione di adeguati sistemi di monitoraggio e controllo sugli aspetti relativi alla deriva per garantire la tutela della popolazione, dei corpi idrici e delle produzioni biologiche a rischio di declassamento in caso di contaminazione; l'accoglimento delle richieste di amministrazioni e cittadini in caso di trattamenti con fitofarmaci di adeguate distanze dai confini privati e dalle abitazioni di privati oltre all'obbligo di avviso;
    sono noti i casi in cui il reiterarsi quasi automatico delle emergenze, per le quali si è autorizzata l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario in base all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, trasforma queste deroghe in prassi ordinaria generando un utilizzo pressoché costante di alcuni principi attivi su colture o avversità diverse da quelle su cui erano normalmente autorizzati, spesso approvati ma non presenti in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, ovvero in corso di approvazione (nuove sostanze), oppure non ancora approvati ai sensi del citato regolamento;
    i cambiamenti climatici in atto stanno determinando effetti dirompenti sulle produzioni, alternando periodi di siccità ed alluvioni. Tale situazione è, inoltre, aggravata dalla presenza di nuovi parassiti, come ad esempio la Drosophila suzukii e la cimice asiatica, che stanno distruggendo molte produzioni nel nostro Paese;
    le eventuali introduzioni di antagonisti naturali, indispensabili per la lotta biologica e l'agricoltura integrata, debbono seguire le indicazioni previste dallo standard EPPO PM 6/1(1) – First import of exotic biological control agents for research under contained conditions e PM 6/2(1) – Import and release of exotic biological control agents;
    lo stesso articolo 22 della direttiva 92/43/CEE, detta anche «direttiva habitat», indica chiaramente che gli Stati membri «controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale, né alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione»;
    il legislatore italiano, nel recepimento di tale direttiva, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, aggiornato e coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non ha tuttavia previsto alcuna possibilità di deroga e non ha delineato nessun percorso autorizzatorio, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali;
    il disposto di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica si limita, infatti, a vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, specificando i termini di «introduzione» e «di non autoctona»;
    la rete nazionale di monitoraggio degli alveari segnala gravi fenomeni di apicidio a seguito di approvvigionamento da parte delle api di acqua utilizzata per fertirrigazione contenente insetticidi impiegati sulla coltura di pomodoro, per trattamenti di colture intensive di agrumeti in presenza di forte essudazione di melata che, in ambienti con scarsa disponibilità di piante nettarifere, è utilizzata dalle api per la produzione del miele;
    associazioni apistiche affermano, sebbene non ci sia certezza sulle molecole che hanno provocato tali conseguenze, che, oltre ai neonicotinoidi, è assai probabile che si sia accentuato un uso pervasivo e irresponsabile di altre molecole neurotossiche, come il piretroide deltametrina o l'insetticida clorpirifos, o il fungicida tebuconazolo, che esplica effetti nocivi sulle popolazioni di api, non previsti e non valutati, o che vengano comunque utilizzati illegalmente neonicotinoidi;
    gli agricoltori sono sempre più professionali nell'uso dei fitofarmaci e lo si deduce dalla graduale diminuzione nei quantitativi totali utilizzati (-1,8 per cento l'anno in Italia dal 2003 al 2016), diminuzione che in parte si deve alla disponibilità di nuove molecole ad impatto ambientale sempre più ridotto ed attive a dosi sempre più basse (decine di grammi per ettaro contro i chilogrammi per ettaro di cui si parla per composti del rame), sempre più utilizzate in maniera sostenibile in agricoltura integrata;
    un'agricoltura sostenibile è un'agricoltura che mira non solo a garantire la sicurezza alimentare attraverso una maggiore produzione, ma aiuta gli agricoltori a soddisfare le loro aspirazioni socio-economiche e culturali e a proteggere e preservare le risorse naturali per soddisfare le generazioni future. Il settore agricolo ed agroalimentare italiano diventerà tanto più competitivo, quanto più sarà in grado di essere sostenibile;
    la riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue anche con l'incremento delle superfici ad agricoltura biologica e attraverso un quadro di azioni per l'impiego sostenibile della chimica, lo sviluppo delle tecniche di agricoltura integrata e di approcci e tecniche alternative a quella tradizionale;
    l'agricoltura con metodo biologico e l'agricoltura integrata possono rappresentare modelli ai quali l'agricoltura del futuro potrà guardare e dove il rispetto dell'ambiente potrà essere l'obiettivo primario;
    potrebbe essere utile incentivare la ricerca attraverso iniziative a sostegno degli studi che portino alla realizzazione di preparati che, non solo abbiano un ridotto impatto ambientale, ma che siano in grado di contrastare efficacemente le malattie, mantenendo il benessere delle piante e la rigenerazione dei terreni;
    in virtù della nuova normativa gli agricoltori dovranno utilizzare con maggiore attenzione i fitofarmaci, con l'obiettivo di ridurre significativamente l'uso di agenti chimici in agricoltura, incrementando proporzionalmente l'adozione di sistemi alternativi di difesa delle colture (mezzi agronomici, genetici, igienici, impiego di organismi utili, utilizzo di agrofarmaci selettivi e a minor rischio possibile, dosi ridotte e ridotto numero di trattamenti e altro),

impegna il Governo:

1) a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei pesticidi in agricoltura, incrementando anche i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai Paesi terzi per i quali è possibile dimostrare che siano stati trattati con il glifosato oltre la soglia permessa in ambito europeo, al fine di tutelare la filiera produttiva italiana e garantire alti standard di qualità;

2) a vigilare, per quanto di competenza, affinché il monitoraggio del livello di contaminazione da pesticidi nelle acque sia omogeneo su tutto il territorio nazionale e che tutte le regioni si dotino di un piano per la tutela delle acque, al fine di assicurare un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente;

3) a prevedere iniziative volte ad un utilizzo più responsabile dei fitofarmaci perché l'agricoltura è un settore importantissimo dell'economia italiana ed è importante che possa svilupparsi e continuare a farlo in un'ottica di qualità e di salvaguardia della salute, sia dei consumatori che degli operatori;

4) a porre in essere iniziative volte a sostenere l'utilizzo di buone pratiche agricole che possano essere sempre più sostenibili, in un quadro complesso anche in termini ambientali, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di ridurre sempre più nel tempo l'uso dei fitofarmaci, contribuendo a realizzare la maggior protezione possibile di tutte le acque dall'inquinamento;

5) a prevedere, nell'ambito della nuova politica agricola comune, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai «regimi ecologici» da inserire nei piani strategici nazionali, criteri e iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinano effetti positivi per la tutela dell'ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici, prevedendo anche adeguati strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica e per la riduzione della presenza di sostanze chimiche di sintesi negli ecosistemi, e in tal modo rispondere anche alla domanda di cibo sano che viene espressa in misura sempre maggiore dai cittadini;

6) ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a rivedere e migliorare il piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, attraverso un processo trasparente, favorendo il coinvolgimento, oltre che delle istituzioni pubbliche e del mondo scientifico, delle associazioni agricole, ambientaliste, dell'agricoltura biologica e dei consumatori e la definizione degli obiettivi quantitativi, delle risorse finanziarie, delle misure e dei tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi sulla salute e sull'ambiente, prescritti dalla direttiva europea n. 2009/128/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, valutando l'impatto del piano sui sistemi di agricoltura con metodo biologico e agricoltura integrata, in modo da rendere sempre più competitiva e di qualità la produzione agroalimentare italiana;

7) ad assumere iniziative normative nell'ambito della revisione del piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, affinché siano stabilite le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni, dai confini privati e dalle coltivazioni biologiche con l'obbligo di avvisare i residenti prima di ogni trattamento;

8) ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione di programmi di ricerca su sistemi produttivi agroalimentari sempre più sostenibili e che prescindano dall'utilizzo di fitofarmaci dannosi per la salute umana e per l'ambiente, nonché di programmi che consentano di avere i dati sperimentali affinché le società produttrici di prodotti fitosanitari siano stimolate a registrare nuove molecole a basso impatto ambientale e per la salute umana, anche di origine naturale;

9) a prevedere misure di sostegno alla ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nell'ambito dei prodotti fitosanitari di origine naturale, in considerazione della necessità di sviluppare una filiera di principi attivi compatibili con la produzione integrata e l'agricoltura biologica;

10) ad assumere iniziative per rivedere urgentemente il quadro normativo vigente al fine di introdurre deroghe che consentano, ancorché in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali interessati, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali, interventi mirati di lotta biologica con l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti da altri areali;

11) ad assumere iniziative in relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari tossici per le api, al fine di salvaguardarne l'azione pronuba, non solo durante il periodo di fioritura, ma anche in quello di melata, nonché a promuovere, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, una capillare azione di controllo e vigilanza per la repressione dell'uso, durante i trattamenti chimici in agricoltura, di fitofarmaci e principi attivi vietati o non autorizzati a livello nazionale ed europeo, perché pericolosi per i pronubi;

12) a porre in essere iniziative volte a sostenere la promozione dei controlli di qualità a cui sono sottoposti i prodotti italiani, quale modello di riferimento nel confronto con le altre filiere agroalimentari europee, nel quadro di una promozione del settore agroalimentare italiano e del sistema del made in Italy che contempli efficaci controlli sull'uso dei prodotti fitosanitari, anche nell'ottica di una maggiore tutela del consumatore finale;

13) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per lo sviluppo dell'agricoltura integrata, come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, anche alla luce delle esperienze già maturate in ambito regionale con particolare riferimento allo sviluppo del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi), promuovendo normative per favorirne lo sviluppo e la competitività;

14) a valutare l'opportunità di:
   a) assumere iniziative per rendere più efficace il quadro sanzionatorio, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2012, introducendo misure conseguenti all'inosservanza di tutte le prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme sull'uso sostenibile dei pesticidi;
   b) limitare il più possibile il ricorso alle autorizzazioni in deroga, consentite dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e rilasciate dal Ministero della salute, ai soli casi realmente necessari al fine garantire che tale possibilità sia utilizzata esclusivamente nella sua più classica accezione di prassi straordinaria e limitata nel tempo;
   c) rafforzare gli strumenti di controllo finalizzati alla verifica delle modalità di vendita dei prodotti fitosanitari, compresa quella che avviene on line, al fine di contrastare fenomeni di elusione delle norme sulla distribuzione e sulla vendita di tali prodotti;
   d) intervenire, presso le competenti sedi unionali, al fine di introdurre a livello europeo un divieto definitivo, e non solo parziale e temporaneo, dei neonicotinoidi e di altri insetticidi sistemici dannosi per i pronubi;
   e) assumere, entro 6 mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, gli atti e le misure previste dal decreto legislativo n. 150 del 2012 e dal piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari non ancora adottati, per i quali risultino scaduti i termini o per i quali non sia stata stabilita alcuna scadenza;
   f) prevedere nell'ambito della revisione del piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai fini della riduzione dell'uso dei fitofarmaci, specifici obiettivi d'incremento della superficie agricola utilizzata coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica, a partire dalle aree protette e dai siti Natura 2000, e l'ulteriore diffusione di tecniche sostenibili in agricoltura, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di precisione funzionali allo sviluppo dell'agricoltura integrata;
   g) promuovere un coordinamento tra le strutture competenti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, al fine di approfondire la relazione tra l'utilizzo dei fitofarmaci e l'impatto su ambiente e salute, nonché per garantire la trasparenza e l'accessibilità a indagini e risultati;
   h) richiedere, nelle opportune sedi europee, una maggiore trasparenza nelle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari tramite una revisione del regolamento (CE) 1107/2009, anche mediante l'adozione di un registro pubblico che, fatta salva la protezione dei dati strettamente inerenti al procedimento di produzione della sostanza attiva e del relativo formulato, renda accessibili gli studi inerenti all'impatto ambientale e sulla salute umana del prodotto oggetto di registrazione.
(1-00124)
(Nuova formulazione) «Molinari, D'Uva, Gadda, Nevi, Luca De Carlo, Muroni, Viviani, Parentela, Liuni, Cadeddu, Golinelli, Cassese, Lolini, Cillis, Bubisutti, Cimino, Coin, Del Sesto, Gastaldi, Gagnarli, Lo Monte, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Zolezzi, Panizzut, D'Arrando, Bologna, Menga, Sarli, Fornaro, Cenni, Rostan, Cunial, Benedetti, Vitiello, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas».


PROPOSTA DI LEGGE: S. 5-199-234-253-392-412-563-652 – D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: LA RUSSA ED ALTRI; GINETTI E ASTORRE; CALIENDO ED ALTRI; MALLEGNI ED ALTRI; GINETTI ED ALTRI; GASPARRI ED ALTRI; ROMEO ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 1309-A); E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLTENI ED ALTRI; GELMINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; MELONI ED ALTRI (A.C. 274-580-607-1303)

A.C. 1309-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    con il progetto di legge che reca il titolo: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» si interviene a modificare gli articoli 52, 55, 165, 614, 624-bis, 628 del Codice penale e l'articolo 2044 del codice civile, inoltre, si agisce sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e sull'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
    la legittima difesa è un istituto imprescindibile del nostro sistema giuridico e, parimenti, un principio ineliminabile di civiltà giuridica. Esso, comunque, si incardina su dei fondamenti ineliminabili senza i quali verrebbe meno lo stesso presupposto di «legittima difesa». Ci si riferisce principalmente al criterio di proporzionalità e al fatto che ogni caso debba esserci la valutazione da parte di una autorità giudiziaria che dovrà analizzarne ogni aspetto, proprio al fine di stabilire se l'azione di un soggetto possa ricondursi nell'ambito della legittima difesa. Parlare, dunque, di un meccanismo automatico per il quale la legittima difesa sarebbe sempre lecita, come hanno fatto e continuano a fare alcuni esponenti della maggioranza, è profondamente sbagliato, tanto sul piano politico, quanto su quello di civiltà giuridica. Il profondo limite di questo provvedimento, e il suo contrasto con il dettato costituzionale, sta proprio in questo: nel cercare insistentemente un procedimento di automatismo che riconosca in ogni atto la legittima difesa, privando della necessaria discrezionalità e autonomia l'autorità giudiziaria e, di conseguenza, facendo venire meno il fondamentale criterio di proporzionalità;
    andando nello specifico del provvedimento: all'articolo 1, che modifica l'articolo 52 del codice penale, si inserisce l'avverbio «sempre» tra il verbo «sussiste» e le parole: «il rapporto di proporzione», con l'evidente conseguenza che dovrebbe essere sempre considerata legittima, e quindi non colpevole, qualsiasi reazione anche se sproporzionata. Una presunzione del genere risulta del tutto incompatibile con la nostra Costituzione, in quanto contrasta con la ratio stessa della legittima difesa; inoltre, va ricordato come nel nostro ordinamento le presunzioni siano ammesse solo se non sono contraddette dalla realtà, e ciò prevede un'analisi da parte dell'autorità giudiziaria che determini se, in base ai fatti, si riscontri o meno la legittima difesa;
    un altro aspetto particolarmente significativo della proposta di legge è quello presente nell'articolo 2 del provvedimento dove si modifica l'articolo 55 del codice penale. Il nuovo testo esclude la punibilità anche nel caso che chi ha agito lo abbia fatto «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Con questa previsione si scardina l'istituto stesso della legittima difesa, in quanto verrebbe meno ogni limite all'applicazione della scriminante e, attraverso lo stato di «grave turbamento», si giustificherebbe ogni atto come legittima difesa. Ogni cittadino, in questa situazione, potrebbe così reagire a piacimento, senza alcun criterio di proporzionalità, essendo giustificato esclusivamente dallo stato di turbamento. Ci troveremmo di fronte a una sorta di giustizia «fai da te», giustificata da una condizione psicologica individuale, oggettivamente impossibile da verificare, autogiustificativa e, del resto, sempre presente in ogni dinamica difensiva di un individuo in certe situazioni. Tutto ciò, inoltre, introduce un altro elemento che merita la nostra attenzione: questa possibilità di «farsi giustizia da soli» contraddice uno dei principi dello Stato di diritto ovvero l'esclusività che ha lo Stato nell'uso della forza, aprendo in questo modo scenari inquietanti nella tenuta del nostro sistema giuridico e sullo svolgersi delle relazioni civili. Approfondendo ulteriormente questo articolo del provvedimento si può notare come vengano messe sullo stesso piano due situazioni molto diverse tra loro: quella oggettiva della «minorata difesa» (con il riferimento all'articolo 61, primo comma, numero 5 del codice penale) con una soggettiva, ovvero «lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». In qualche modo sembra che con questo articolo si tenti, introducendo ulteriori fattori, di salvare il provvedimento dall'illegittimità costituzionale derivante dalla presunzione di proporzionalità e della necessità di difendersi, senza peraltro riuscivi, ma anzi, rafforzando l'evidenza di trovarsi di fronte a una legge in contrasto con il dettato costituzionale;
    l'aspetto più emblematico dell'intera proposta di riforma si trova nell'eliminazione del requisito di necessità difensiva per la legittima difesa. Infatti si prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 52 del codice penale dove si indica che «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». In questo modo si considera la violazione di domicilio come automaticamente una «minaccia alla persona», tentando forse, in questo modo, e senza riuscirvi, di recuperare il requisito di proporzionalità. Tuttavia è evidente che nel momento in cui si presume che la mera violazione di domicilio sia già di per sé una aggressione, il legame tra aggressione e reazione difensiva salta completamente e, inoltre, anche attraverso una formulazione ambigua del testo, la legittima difesa viene sganciata dall'offesa che invece è presunta in ogni caso;
    nel complesso la proposta di legge stravolge completamente l'istituto della legittima difesa, aprendo il varco alla possibilità di agire con sproporzione di mezzi, giustificando comportamenti che non rientrerebbero nella fattispecie stessa della legittima difesa e usando criteri soggettivi del tutto inutilizzabili per una oggettiva valutazione dei fatti da parte delle autorità giudiziarie. La stessa attività giudiziaria, infine, con questa normativa, vedrebbe compromessa la sua autonomia di azione e di giudizio,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1309-A e abb.
N. 1. Conte.

  La Camera,
   premesso che,
    l'istituto della legittima difesa è una delle cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, «entro determinati limiti», una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza;
    il quadro normativo attuale in materia di legittima difesa è il risultato di una riforma dell'articolo 52 del Codice penale approvata nel 2006 (legge n. 59/2006);
    tale riforma, aggiungendo il secondo e il terzo comma all'articolo 52, ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata), che presume la legittima difesa in caso di reazione a chi si introduce nella propria abitazione e minaccia il proprietario o il furto dei suoi beni;
    il testo in discussione alla Camera incide sull'articolo 52 in due modi: a) rafforzando la presunzione di proporzione inserita nel secondo comma nel 2006; b) introducendo ex novo, in un quarto comma, un'ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare. La riforma interviene anche sulla disciplina dell'eccesso colposo, con l'inserimento di un secondo comma all'articolo 55 del codice penale, escludendo la responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso;
    la proposta di legge in esame, a parere degli scriventi, fonda la sua ragion d'essere sull'erroneo presupposto che l'attuale normativa in materia di legittima difesa non funzioni;
    contrariamente a quanto si afferma, già con la disciplina vigente si potrebbero ampliare le ipotesi di esclusione della responsabilità;
    la giurisprudenza (sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa;
    la sentenza citata ha infatti determinato due risultati: l'impunità dell'aggredito e, insieme, l'esonero da responsabilità civile. Non perché il fatto sia stato considerato lecito (la legittima difesa, infatti, è stata ritenuta solo putativa); ma perché il fatto, illecito, non è stato considerato colpevole;
    è quindi sulla base della normativa vigente che la giurisprudenza ha già raggiunto i risultati che si prefiggono i sostenitori della riforma (impunità ed esonero da responsabilità civile) cui mira la riforma in discussione in Parlamento. E lo ha fatto senza entrare in contrasto con i principi costituzionali;
    si rileva, infatti, che nella proposta di riforma della legittima difesa vi sono diversi profili di illegittimità costituzionale;
    si introduce una presunzione di proporzione per cui, nell'ipotesi di legittima difesa domiciliare si sancisce per legge che sussiste «sempre» il rapporto di proporzione con la conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima e quindi non colpevole la reazione sproporzionata. Così facendo, verrebbero meno i principi di attualità e concretezza del pericolo, e quello della proporzionalità;
    una presunzione del genere è incompatibile con i principi costituzionali sia perché contrasta con qualsiasi ratio della legittima difesa (il diritto all'autotutela deve essere bilanciato anche con gli interessi di chi si è messo nelle condizioni di subire una reazione difensiva; così pure come la reazione dello Stato deve essere proporzionata, alla stessa stregua deve essere quella di un cittadino), sia perché, sulla base di consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183/2011), le presunzioni, di per sé plausibili, sono illegittime e violano il principio di eguaglianza, diventando arbitrarie e irrazionali, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. Ad esempio, tale presunzione di proporzione viene smentita ogni qual volta, ad esempio, ad una tenue aggressione patrimoniale (tentativo di furto) si risponde con una forte aggressione alla persona (uccisione del ladro);
    un terzo profilo di possibile illegittimità della presunzione deriva, inoltre, dal contrasto con l'articolo 2, comma 2, della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio;
    quanto all'introduzione dell'esclusione della responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito, ovvero in stato di grave turbamento dello stesso, questa maggioranza punta a sottrarre spazio alle valutazioni discrezionali del giudice e a introdurre una sorta di presunzione legale di assenza di colpa, con il rischio di escludere la responsabilità penale (e la corrispondente tutela della vittima) in casi nei quali il soggetto ha effettivamente agito per colpa;
    una parte della nuova formulazione dell'eccesso colposo presenta profili di illegittimità costituzionale perché non si applica a tutte le scriminanti ma solo alla legittima difesa: tutte le cause di giustificazione di un reato hanno la stessa dignità e, in ogni caso, non ci possono essere automatismi essendo sempre necessario l'accertamento da parte di un giudice nel corso di un procedimento penale;
    tali obiezioni e giudizi sono stati espressi anche nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia di organismi e personalità non solo della Magistratura e dell'Avvocatura, ma anche del mondo accademico;
    la riforma in esame prevede, tra le altre cose, il patrocinio a spese dello Stato in favore dei cittadini assolti, prosciolti o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa;
    si ricorda che tale punto riprende un'idea del Partito democratico, concretizzatasi in un emendamento al provvedimento riguardante la materia della legittima difesa discusso e approvato dalla Camera nella XVII legislatura;
    il principio, unico punto che quindi condividiamo, è questo: nel caso in cui venga riconosciuta la legittimità della difesa (cosa che avviene nella quasi totalità delle volte) allora può essere giusto che lo Stato venga incontro, con il pagamento delle spese, al cittadino che si è dovuto difendere;
    le norme sulla legittima difesa già ci sono, e funzionano. Intervenire nei termini in cui interviene questo Governo, determina profili di incostituzionalità ed è pericoloso e dannoso poiché si rischia di veicolare il messaggio che siano legittime condotte illecite gravi, fino all'omicidio e si illudono i cittadini sul fatto che, a fronte del verificarsi di simili circostanze, non venga neanche aperto un procedimento penale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1309-A e abb.
N. 2. Bazoli, Annibali, Bordo, Ferri, Miceli, Morani, Vazio, Verini, Enrico Borghi, Fiano.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 690 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PATUANELLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1353) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ZANETTIN ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI; RUOCCO ED ALTRI; BRUNETTA (A.C. 654-772-793-905)

A.C. 1353 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1353 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:

NULLA OSTA

A.C. 1353 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Istituzione e durata)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Istituzione e durata)

  Al comma 1, sopprimere le parole:, per la durata della XVIII legislatura,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
1. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

A.C. 1353 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Composizione)

  Al comma 1, sostituire le parole: venti senatori e da venti con le seguenti: venticinque senatori e da venticinque.
2. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.
2. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vitiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. 52. Mancini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alle Camere una relazione con le seguenti: alle Camere relazioni semestrali.
2. 51. Mancini, Cattaneo.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, al di fuori dei componenti della Commissione medesima. La Commissione elegge tra i propri componenti, a scrutinio segreto, due vicepresidenti e due segretari entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, e il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L'indicazione di almeno uno dei due vicepresidenti e di almeno uno dei due segretari della commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione, in considerazione della effettiva rappresentatività.
  5. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. 50. Verini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Il presidente è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 4;
    al comma 6, sostituire la parola:
4 con la seguente: 3.
2. 53. Mancini.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente della Commissione è scelto, in ogni caso, tra senatori e deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
*2. 20. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente della Commissione è scelto, in ogni caso, tra senatori e deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
*2. 56. Mancini.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nessun gruppo parlamentare può avere più di un rappresentante all'interno dell'ufficio di presidenza.
2. 57. Mancini.

  Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
2. 54. Mancini, Cattaneo.

A.C. 1353 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Competenze)

  1. La Commissione ha il compito di:
   a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;
   b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;
   c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;
   d) analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;
   e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da un'attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei princìpi di concorrenza alla base del mercato unico;
   f) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;
   g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;
   h) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario reinquadramento nella generale tutela del risparmio;
   i) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;
   l) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;
   m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;
   n) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);
   o) analizzare il rapporto costi-benefìci degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali;
   p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:
    1) le modalità di raccolta della provvista e i prodotti finanziari utilizzati;
    2) i criteri di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei manager, nonché la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;
    3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori;
    4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;
    5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;
    6) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;
    7) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;
   q) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;
   r) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;
   s) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano;
   t) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;
   u) verificare l'operato delle agenzie di rating, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:
    1) la realizzazione da parte delle agenzie di rating di meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;
    2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di rating, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;
   v) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Competenze)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relativa al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;.
3. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti;
3. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari ad alto rischio;
3. 3. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Pastorino, Cattaneo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) analizzare la consistenza dei non performing loans (NPL) e le modalità per ridurne l'impatto sul sistema bancario;.
3. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) verificare gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;.
3. 5. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;.
3. 6. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 50. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: reati finanziari e bancari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nonché quelli relativi all'evasione tributaria e contributiva e al riciclaggio e all'autoriciclaggio.
3. 51. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di istituire sezioni specializzate per i reati bancari e finanziari presso procure e tribunali distrettuali, nonché presso le Corti di Appello.
3. 7. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) verificare la compatibilità tra il sistema del credito e il sistema economico nazionale e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;.
3. 8. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 52. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; verificare altresì se le caratteristiche attualmente prefigurate per il percorso dell'Unione bancaria rispondano alle esigenze e alle peculiarità del sistema bancario nazionale, nonché alla necessità di sviluppare sistemi nazionali di garanzia dei depositi orientati alla creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).
3. 55. Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) verificare il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «credit default swap», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;.
3. 9. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, lettera p), alinea, sopprimere le parole:, compresi quelli.
3. 53. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) l'efficacia e la diffusione delle forme di erogazione del credito a prenditori che meritano una tutela rafforzata anche in ragione delle finalità dei finanziamenti, caratterizzate da condizioni più favorevoli di rimborso e da un accesso semplificato al capitale, come i prestiti d'onore, in particolare ai giovani per studio comparativo a livello europeo ovvero per l'acquisto della prima casa e alle start up;.
3. 54. Ungaro, Bond.

  Al comma 1, lettera p), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: analizzando, in particolar modo, l'efficacia delle misure adottate negli ultimi anni per il sostegno degli istituti bancari nello smaltimento come il meccanismo delle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) introdotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, i casi di cessione alla Società di gestione delle attività Spa (SGA) e le norme volte alla velocizzazione del mercato dei non performing loans (NPL) di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. 56. Ungaro, Bond.

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
3. 10. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
3. 11. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, lettera q), dopo le parole: ispettivi e di controllo aggiungere le seguenti: e dell'applicazione del sistema del voto capitario in società quotate.
3. 12. Zanettin, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) valutare l'opportunità di una verifica approfondita da parte degli organi di vigilanza sulle attività bancarie di altri istituti di credito suscettibili di trovarsi ad affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;.
3. 13. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole: l'adeguatezza aggiungere le seguenti: e l'efficacia.
3. 14. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
  z) analizzare l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili shock esogeni derivanti dallo scoppio di eventuali bolle finanziarie, incombenti sul mercato globale.
3. 15. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

A.C. 1353 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Attività di indagine)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

A.C. 1353 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Richiesta di atti e documenti)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: La Commissione può ottenere aggiungere le seguenti: previa richiesta motivata e dettagliata all'autorità giudiziaria in relazione alle verifiche in corso di cui all'articolo 3, comma 1,.
5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

A.C. 1353 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 1353 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

A.C. 1353 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame istituisce, in continuità con quanto fatto nella scorsa legislatura, una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario;
    ai sensi dell'articolo 3, fra i vari compiti attribuiti alla Commissione, è prevista un'attività di analisi della gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto;
    in particolare, la Commissione effettuerà una verifica dell'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio;
    proprio al fine di assicurare la protezione del risparmio, i commi da 493 a 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, come modificati su impulso del Governo nel corso dell'esame al Senato, istituiscono e disciplinano il fondo per il ristoro dei risparmiatori (Fir) che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata;
    il citato Fir sostituisce il fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 e il ristoro, a legislazione vigente, oltre a non essere esplicitamente riferito all'investimento in azioni di banche sottoposte a risoluzione, laddove avvenuta prima della liquidazione, non risulta più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario;
    il ristoro è infatti automatico a fronte della presentazione di «idonea documentazione» come prova di avere subito un «danno ingiusto» ad una commissione speciale da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze; hanno diritto al ristoro non solo le persone fisiche, ma anche le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese;
    è opinione di molti giuristi nazionali che il pronunciamento di un soggetto terzo – giudice o arbitro – che attesti eventuali violazioni di quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria da parte delle banche, costituisca il presupposto di legittimità delle future erogazioni del Fir;
    le caratteristiche di funzionamento del Fir e la platea estesa alle persone giuridiche rischiano inoltre di esporre l'Italia a rilievi in sede comunitaria e all'avvio di una procedura di infrazione per aiuto di Stato, come peraltro sarebbe stato rilevato da un parere formale sulle norme precedente alla loro approvazione prodotto dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, da quanto si è appreso da fonti stampa;
    come anche rilevato in sede parlamentare durante la discussione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige, si è altresì appreso da fonti stampa di una lettera inviata al Governo dalla Commissione europea in prossimità del termine per l'emanazione delle disposizioni attuative del Fir, che anticiperebbe la supposta incompatibilità del Fondo con la normativa comunitaria;
    inizialmente il Governo aveva assicurato che i decreti attuativi del Fir sarebbero stati emanati entro il 31 gennaio scorso; successivamente il Sottosegretario Villarosa ha dichiarato alle associazioni dei risparmiatori che tali decreti sarebbero stati varati entro l'8 febbraio scorso; da ultimo, il Vicepremier Di Maio ha indicato come termine il 16 febbraio, anch'esso inutilmente decorso,

impegna il Governo

ad assicurare, con la massima tempestività, il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018.
9/1353/1Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA SUI PRINCÌPI GOVERNANTI LE RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DEL SITO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA, CON APPENDICE, FATTO A BRUXELLES IL 27 NOVEMBRE 2009 (A.C. 1394-A)

A.C. 1394-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1394-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 3.10 e 3.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1394-A Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

A.C. 1394-A Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

A.C. 1394-A Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3 – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, secondo le modalità previste dai commi 541 e 542 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con esclusione delle utenze relative ad abitazioni dall'applicazione dei suddetti oneri.
3. 10. Baldelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3 – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, secondo le modalità previste dai commi 541 e 542 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con esclusione delle utenze domestiche in bassa tensione dall'applicazione dei suddetti oneri.
3. 11. Baldelli.

A.C. 1394-A Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1394-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, al fine di adottare le conseguenti iniziative normative volte ad escludere che gli oneri derivanti dal provvedimento si ripercuotano sui costi fissi delle bollette delle famiglie italiane.
9/1394-A/1Baldelli.