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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 luglio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Perconti, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CATALDI: «Modifiche al codice civile in materia di responsabilità genitoriale, di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli» (2032);
   MINARDO: «Delega al Governo per l'istituzione degli organi regionali dell'ambiente marino e costiero» (2033);
   VITIELLO: «Modifica all'articolo 123 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione al difensore delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dall'imputato detenuto o internato» (2034);
   GELMINI ed altri: «Modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro lordi annui» (2035);
   ERMELLINO: «Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza» (2036).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BUCALO ed altri: «Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio» (1804) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  CENTEMERO ed altri: «Modifiche agli articoli 3 e 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di esercizio dell'attività di consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, da parte di soggetti costituiti in forma societaria» (1817) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MOLINARI ed altri: «Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti» (1852) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 29 luglio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno FIDANZA ed altri n. 9/1117-A/6, PRISCO ed altri n. 9/1117-A/12, PELLA ed altri n. 9/1117-A/148 e OCCHIUTO ed altri n. 9/1117-A/153, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2018, concernenti la salvaguardia dei termini previsti dalle convenzioni per la realizzazione dei progetti del cosiddetto «bando periferie».
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 193).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 194).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 195).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Fintecna Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 196).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 197).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 198).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 199).
  Questi documenti sono stati trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 200).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società EUR Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 201).
  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 26 luglio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva DEL MASTRO DELLE VEDOVE n. 8/00002 e alla risoluzione Sabrina DE CARLO ed altri n. 7/00078, accolte dal Governo ed approvate dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 24 ottobre 2018, sulla sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla valutazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Ennio Vigne a presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (26).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pasquale Pazienza a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (27).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco Tarantini a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (28).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco Curcio a presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (29).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Donatella Bianchi a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (30).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a limitare l'accesso ai programmi universitari di scambio internazionale di coloro che sono condannati per gravi reati contro la persona – 3-00726

A) Interrogazione

   ASCARI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il programma Erasmus Plus è il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 approvato con il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'Unione europea fino al 2013;
   il programma si compone di diverse iniziative, tra cui alcune rivolte anche allo scambio di studenti universitari per lo svolgimento di tirocini formativi;
   ha destato recentemente molto scalpore il caso di Pino La Monica, attore e formatore condannato per molestie e abusi su minori suoi allievi, nella provincia di Reggio Emilia;
   il caso è particolarmente noto in quanto, solo nell'aprile del 2019, la Corte di cassazione ha confermato la pena a 6 anni, tre mesi e 10 giorni di carcere per La Monica, dopo 11 anni dall'inizio del processo, a seguito di continui rinvii tra corte d'appello di Bologna e Corte di cassazione per il corretto calcolo della pena;
   in occasione della sentenza definitiva La Monica «ha affermato di aver usufruito di una borsa di studio universitaria in Germania (già conclusa)»;
   all'interrogante risulta che vi sarebbe stato un soggetto avente lo stesso nominativo del condannato iscritto ad un ateneo italiano che avrebbe svolto un tirocinio formativo all'estero, in Germania, nell'ambito del programma Erasmus Plus, nel 2017;
   secondo l'interrogante, vista la gravità dei fatti commessi e acclarati in sede giudiziaria, sarebbe opportuno chiarire se sia stata conferita al condannato sopra richiamato una borsa di studio per mobilità per svolgere un tirocinio all'estero da parte di un ateneo italiano –:
   se sia a conoscenza dei fatti;
   se intenda adottare iniziative normative al fine di limitare l'accesso ai programmi universitari di scambio internazionale nei confronti di coloro che sono condannati per gravi reati contro la persona, anche per evitare il pericolo della reiterazione del reato. (3-00726)


Iniziative volte a garantire il rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma per il rilancio dell'area costiera livornese, con particolare riferimento all'erogazione del finanziamento relativo alla realizzazione del cosiddetto «scavalco ferroviario» – 2-00338

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   l'accordo di programma per il rilancio dell'area costiera livornese, sottoscritto in data 8 maggio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la regione Toscana, la provincia di Livorno, il comune di Livorno, il comune di Collesalvetti, il comune di Rosignano Marittimo, l'autorità portuale di Livorno e Rete ferroviaria italiana, prevedeva – tra gli altri interventi – la realizzazione di uno «scavalco ferroviario» per garantire la connessione tra il porto di Livorno e l'Interporto Amerigo Vespucci di Guasticce;
   nell'aprile 2018 è stato sottoscritto un accordo operativo tra Rete ferroviaria italiana, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Interporto Vespucci e autorità portuale di Livorno per la realizzazione dello «scavalco ferroviario», il cui costo è stimato in 23,8 milioni di euro;
   la regione Toscana ha già messo a disposizione il finanziamento di 17 milioni di euro previsto da tale accordo, mentre Rete ferroviaria italiana ha disposto risorse proprie per 4,3 milioni di euro per lo svolgimento delle fasi successive di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera;
   tale accordo prevedeva un finanziamento di 2,5 milioni di euro da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   risulterebbe all'interrogante che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione del finanziamento previsto di 2,5 milioni di euro sia pronto dal mese di settembre 2018;
   suddetto decreto non è stato ancora firmato dal Ministro interpellato, pur essendo indispensabile sia per l'avvio delle opere preliminari, sia per l'attivazione delle procedure di gara da parte di Rete ferroviaria italiana, senza le quali non sarà possibile l'avvio dei lavori già previsto entro il 2019 –:
   quali siano le ragioni per le quali il Ministro interpellato non ha proceduto nei sette mesi trascorsi da settembre 2018 alla firma del decreto per l'erogazione del finanziamento di 2,5 milioni di euro;
   se il Ministro interpellato intenda adoperarsi celermente al riguardo, considerato il valore fondamentale dello «scavalco ferroviario» per il sistema logistico dell'area livornese e dell'assoluta urgenza del suo completamento al fine di evitare che il rilancio economico e produttivo dell'area sia ostacolato da ritardi di natura politica o burocratica;
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per far sì che gli impegni sottoscritti per l'area livornese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel quadro dell'accordo di programma vengano rapidamente rispettati.
(2-00338) «Andrea Romano».


Iniziative di competenza per l'adeguamento dell'offerta commerciale di Trenitalia sulla linea Bologna-Ancona-Pescara, con particolare riferimento all'utilizzo degli abbonamenti «Mi muovo tutto treno» – 2-00470

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   l'attivazione della linea alta velocità Frecciarossa/Frecciargento ha modificato il modo di viaggiare di milioni di passeggeri fruitori del servizio di trasporto ferroviario su scala nazionale tramite collegamenti più veloci e maggiore frequenza dei treni sulle linee a maggior traffico;
   a partire dal 9 giugno 2019, in concomitanza con il nuovo orario estivo di Trenitalia, sono entrati in esercizio nuovi treni Frecciargento Etr 700 che progressivamente sostituiranno i treni Frecciabianca sulla direttrice adriatica Milano-Bologna-Ancona-Pescara-Bari-Lecce;
   la sostituzione sarà graduale per terminare entro il primo semestre 2020; allo stato attuale interessa due coppie di Frecciabianca Ancona-Milano, nello specifico quelle nn. 8802/8804 da Ancona verso Milano centrale e quelle nn. 8825/8829 viceversa, confermando tutte le fermate intermedie già previste;
   dal 28 luglio 2019 sarà sostituita con i nuovi Frecciargento Etr 700 un'altra coppia di treni Frecciabianca da Pescara centrale a Milano centrale e viceversa, nello specifico le nn. 8806 e 8823, confermando tutte le fermate intermedie già previste;
   i treni Frecciarossa e Frecciargento prevedono abbonamenti specifici e sono caratterizzati da minori fermate;
   si apprende da fonti di stampa locale che la regione Emilia-Romagna ha raggiunto un accordo con Trenitalia per assicurare ai circa 900 abbonati in possesso della carta «Mi muovo tutto treno», che ogni mese si avvalgono dell'abbonamento mensile agevolato «Mi muovo FB-IC», di poter utilizzare anche i nuovi treni Frecciargento senza alcun aggravio di spesa;
   anche i circa 1.900 pendolari che usano la carta annuale «Mi muovo tutto treno», in abbinamento all'abbonamento annuale al trasporto regionale, potranno utilizzare i treni Frecciargento almeno fino al 31 gennaio 2020;
   come segnala l'osservatorio sulla mobilità di Federconsumatori, la sostituzione del materiale rotabile non porterà benefici sui tempi di percorrenza ma solo un aumento dei prezzi dei biglietti. A titolo esemplificativo, sulla linea Pescara-Rimini si passerebbe dagli attuali 35,50 euro a 46 euro, mentre sulla linea Ancona-Bologna dagli attuali 33,50 euro a 44 euro;
   per percorrere i 632 chilometri che separano Roma da Milano sono sufficienti 2 ore e 55 minuti, mentre per percorrere i 569 chilometri che separano Pescara da Milano un treno Frecciabianca o Frecciargento impiega circa 5 ore e 30 minuti, nonostante gli utenti che usufruiscono del servizio lungo la direttrice adriatica paghino il biglietto a un prezzo più alto rispetto agli utenti delle linee ad alta velocità;
   l'aumento del costo nominale del biglietto ferroviario va pertanto da un minimo del 14 per cento fino a circa il 38 per cento, senza che ci sia alcun miglioramento dei tempi di percorrenza, con il caso di un abbonamento Rimini-Pescara che aumenta dell'88 per cento;
   la direttrice adriatica Bologna-Ancona-Pescara, oggetto dell'intervento di sostituzione dei Frecciabianca con i Frecciargento, non consente velocità commerciali fino a 250 chilometri orari tali da giustificare l'aggravio del costo nominale del biglietto come previsto sulle linee ad alta velocità –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato nei confronti di Trenitalia, per garantire l'adeguamento della sua offerta commerciale alle condizioni del servizio sulla linea Bologna-Ancona-Pescara interessata dagli interventi di cui in premessa, anche al fine di salvaguardare l'utilizzo degli abbonamenti «Mi muovo tutto treno» per l'accesso ai treni Frecciargento da parte dei pendolari delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo dopo il 31 gennaio 2020.
(2-00470) «De Girolamo, Berardini, Grippa».


Iniziative di competenza per favorire la circolazione sulla strada statale n. 51 «Alemagna», nel tratto del comune di Valle di Cadore (Belluno) – 3-00547

D) Interrogazione

   BOND. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la strada statale n. 51 di Alemagna si snoda tra San Vendemiano (Treviso) e Dobbiaco (Bolzano), passando per Cortina d'Ampezzo (Belluno). Si tratta di una strada molto trafficata e dal percorso complesso, che attraversa versanti dolomitici fortemente fratturati e strettoie in corrispondenza degli abitati;
   nel maggio 1996, con ordinanza del capo compartimento Anas di Venezia, veniva chiusa al transito al chilometro 76+500, nel comune di Valle di Cadore (Belluno), a causa della presenza di un palazzo vincolato dalla soprintendenza, «Palazzo Costantini», in pericolo di crollo imminente;
   dopo sessanta giorni di interruzione si procedeva alla riapertura della strada statale senza limitazioni di portata, ma con senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere da ritenersi provvisorio nell'attesa del ritorno alla normalità con la chiusura del cantiere;
   tuttavia, l'Anas e l'amministrazione comunale rilevavano che l'impianto semaforico eliminava i frequentissimi blocchi del traffico a causa della presenza nei due sensi di marcia di camion di grandi dimensioni e autobus nel punto più stretto e angusto dell'intera strada statale. Si conveniva fosse quindi preferibile l'attesa di alcuni minuti al semaforo, piuttosto che la libera circolazione con continui incidenti e blocchi;
   veniva deciso, di comune accordo, il mantenimento del senso unico alternato regolato da semaforo con attivazione esclusivamente nelle ore centrali del giorno caratterizzate da maggiore afflusso (indicativamente tra le 7,00 e le 18,00), con disattivazione nelle restanti ore, nelle giornate festive e prefestive e nei periodi di grande afflusso in agosto e da metà dicembre a metà gennaio. Alla luce della positiva sperimentazione, Anas provvedeva all'installazione di un impianto stabile, regolabile con programmazione e con lettore dei flussi di traffico per un'ottimizzazione dei tempi di attesa;
   dal mese di luglio 2018, il comune di Valle di Cadore ha deciso unilateralmente di estendere l'orario diurno di attivazione del semaforo e di mantenerlo attivo anche nelle giornate prefestive e festive, nonché nei periodi di afflusso turistico, con spegnimento solamente in rarissime giornate. I tempi di attesa si sono allungati, anche a causa di guasti e riparazioni non ottimali e della probabile disattivazione dei lettori di flusso del traffico;
   in sostanza, all'inutile attivazione nelle giornate in cui non transitano i mezzi pesanti si aggiungono lunghe code di auto che transitano, in particolare, da e per Cortina d'Ampezzo. L'attuale situazione penalizza migliaia di fruitori della statale e gli abitanti delle case poste prima e dopo l'impianto semaforico, con aggravamento dell'inquinamento atmosferico e acustico a causa delle immotivate e continue code di auto;
   il piano per la viabilità, in preparazione dei mondiali di sci alpino Cortina 2021, prevede interventi pari a 172 milioni di euro destinati alla strada statale n. 51 «Alemagna», con l'obiettivo di offrire maggiore sicurezza e fluidità del traffico;
   nell'ambito di tale piano, per i lavori di cantiere sono già stati previsti e saranno previsti divieti di circolazione ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto della strada statale n. 51 compreso tra lo svincolo di Tai di Cadore (al chilometro 72,500) e Passo Cimabanche (al chilometro 118,150);
   alla luce di quanto sopra la decisione del comune di Valle di Cadore appare ancora più incomprensibile, stante l'assenza di mezzi pesanti –:
   se non intenda adottare iniziative affinché l'Anas consenta un utilizzo del semaforo collocato al chilometro 76+500 della strada statale n. 51 Alemagna secondo modalità che permettano una maggiore fluidità della circolazione, tenuto conto di quanto esposto in premessa;
   se sia previsto, tra le opere destinate a migliorare la strada statale n. 51, il superamento della strettoia sita al chilometro 76+500 tramite variante di tracciato. (3-00547)


Misure di sostegno al reddito dei dipendenti della Oma Sud spa, nonché iniziative per una verifica sull'utilizzo dei fondi della legge n. 808 del 1985 da parte della medesima società – 2-00419

E) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   nel 1986 nasce la Oma Sud spa sotto la proprietà della famiglia Tonti;
   le attività di produzione dell'azienda riguardavano commesse per conto terzi per la produzione di strutture aeronautiche per clienti come Leonardo (all'epoca denominata Aeritalia, poi Alenia) e Agusta, azienda leader degli elicotteri;
   nel 2004 la famiglia Tonti vende l'azienda a Valter Proietti, oggi presidente dell’Oma Sud Sky technology s.p.a.;
   subito dopo questa acquisizione, l'azienda comincia a rinunciare a tutte le attività per conto terzi, mantenendo al suo interno solo pochissime attività che ad oggi si riducono a una sola commessa per conto di Leonardo;
   a fronte di tali rinunce viene proposto di portare all'interno della Oma Sud spa un'unica lavorazione relativa alla produzione di un proprio velivolo denominato Sky Car;
   la progettazione e lo sviluppo del velivolo sono stati interamente finanziati dal Ministero dello sviluppo economico per mezzo di finanziamenti per i «Progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale» (legge n. 808 del 1985);
   tuttavia, si assiste nel tempo al lento declino di tutte le attività produttive e industriali dell'azienda;
   di fatto, l'arrivo dei finanziamenti della legge n. 808 del 1985 trasformerà nel tempo la Oma Sud spa in un'azienda interamente finanziata da fondi pubblici;
   progetti e prototipi di aerei, con piccole modifiche tecniche, vengono riproposti, nel corso degli anni, al Ministero dello sviluppo economico come evoluzioni di prototipi e progetti già approvati, al solo scopo di ottenere nuove concessioni finanziarie;
   ad oggi l'azienda versa nella sua crisi più profonda: l'organico aziendale è pari a 101 unità;
   i fondi della legge n. 808 del 1985 sono stati in gran parte utilizzati per il pagamento degli stipendi dei lavoratori;
   l'azienda ha utilizzato tutti gli strumenti di sostegno al reddito e le relative proroghe e/o deroghe e contratti di solidarietà previsti dall'ordinamento italiano;
   i dipendenti della Oma Sud spa hanno usufruito dei percorsi di formazione finanziati dallo Stato;
   da oltre un anno il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso definitivamente i finanziamenti della legge n. 808 del 1985 alla Oma Sud spa;
   il 22 giugno 2018, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presente anche un rappresentante della regione Campania, è stato siglato un accordo per la concessione della proroga della cassa integrazione guadagni straordinari per crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dalla legge n. 205 del 2017;
   la direzione aziendale, durante la riunione del 5 novembre 2018, ha dichiarato di essere alla ricerca di una partnership che possa essere interessata a entrare in quota di maggioranza in azienda, dando una spinta industriale all'attuale situazione aziendale, al momento stagnante;
   l'8 dicembre 2018, la direzione aziendale colloca tutti i dipendenti in ferie e permessi, inizialmente fino al 4 gennaio 2019, senza certezza sui tempi di retribuzione, giustificando tale atto come «tempo tecnico» preso nell'attesa della sentenza del tribunale di Roma relativamente al decreto ingiuntivo presentato contro il Ministero dello sviluppo economico;
   il tribunale di Roma non emette la sentenza e la Oma Sud spa prolunga le ferie comandate ai dipendenti fino al 31 gennaio 2019;
   nel mese di febbraio 2019 la società Oma sud spa è posta in stato di liquidazione volontaria;
   tutti i lavoratori della Oma Sud spa vengono collocati in ferie e, successivamente, dal 7 marzo 2019, in aspettativa retribuita;
   a seguito della consultazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è stata convocata per il giorno 27 maggio 2019 una riunione avente ad oggetto l'esperimento della fase amministrativa relativa alla procedura di licenziamento collettivo attivata dalla Oma Sud spa;
   la suddetta riunione del 27 maggio 2019 (in cui hanno partecipato tutte le sigle sindacali interessate) ha avuto luogo a Napoli, presso il centro direzionale AJ6, negli uffici della giunta regionale della Campania – direzione generale istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili;
   la società ha pertanto confermato, in tale sede, la chiusura dello stabilimento di Capua (Caserta) e con esso la risoluzione di tutti i 93 rapporti di lavoro in essere, chiarendo che allo stato attuale non ha altre scelte, poiché versa in uno stato di crisi irreversibile, facendo inoltre presente dell'impossibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, nonché dell'impossibilità di misure alternative non potendo sopportare ulteriori costi –:
   se alla luce dei fatti sopra descritti, il Governo stia valutando la possibilità di ricorrere a strumenti di sostegno straordinario al reddito;
   se il Governo abbia avviato una verifica al fine di chiarire l'effettivo utilizzo dei fondi della legge n. 808 del 1985 da parte della società Oma Sud spa.
(2-00419) «Buompane, Iorio, Lovecchio, Faro, Del Monaco, Grimaldi, Del Sesto, Trizzino, Villani».


Iniziative in ordine alle criticità della situazione presso il carcere di Teramo, con particolare riferimento alla carenza di personale di polizia penitenziaria e alle condizioni di sovraffollamento – 2-00016; 3-00707

F) Interpellanza e interrogazione

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   con nota protocollo n. 020/SP/018 diretta al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, il segretario provinciale di Teramo del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Giuseppe Pallini, ha evidenziato, ancora una volta, la gravissima situazione creatasi all'interno della casa circondariale di Teramo;
   in estrema sintesi il dottore Pallini afferma che il personale di polizia penitenziaria del predetto istituto è ridotto allo stremo, poiché l'organico presente è assolutamente insufficiente a garantire i livelli minimi di sicurezza stabiliti dalla legge;
   occorre evidenziare che all'interno della casa circondariale di Teramo sono previsti da pianta organica (provvedimento del capo dipartimento del 2 ottobre 2017) n. 216 unità di personale, mentre il personale effettivamente in servizio è di sole 152 unità;
   a tale gravissima situazione si andranno ad aggiungere ben 17 pensionamenti già autorizzati nel 2018, che rendono, di fatto, insostenibile la copertura dei turni di servizio, con notevole aumento dello stress lavorativo e con conseguenze potenzialmente molto pericolose in relazione a ipotesi di « burnout»;
   è necessario evidenziare, altresì, che ad oggi sono ben 16.000 le giornate di congedo che il personale ha maturato e che sono impossibili da fruire a causa dei continui richiami in servizio resi necessari per garantire il corretto funzionamento dell'istituto;
   altro aspetto da evidenziare, secondo quanto riferito all'interpellante, è la mancata applicazione della disposizione n. 0367688 del 17 novembre 2017 a firma del capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, dottore Santi Consolo, da parte del provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise, dottoressa Cinzia Calandrino, in merito al blocco delle assegnazioni di detenuti presso l'istituto menzionato, che è sottoposto ad un grave sovraffollamento;
   ad oggi, infatti, risultano ristretti n. 395 detenuti di cui n. 195 della media sicurezza (dei n. 200 posti disponibili). Questa situazione costringe di fatto l'amministrazione ad ubicare detenuti della media sicurezza in altri circuiti, in espressa violazione del regolamento –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza della gravissima carenza di organico che interessa la casa circondariale di Teramo, la quale rischia di compromettere i livelli minimi di sicurezza e la predisposizione dei turni di servizio del personale;
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza che, al 31 dicembre 2018, fatte salve ulteriori autorizzazioni al collocamento in quiescenza, rimarrà in servizio una forza complessiva pari a 129 unità su un organico previsto di 216 unità;
   se il Ministro interpellato intenda disporre urgentemente l'assegnazione di un numero congruo di personale alla casa circondariale di Teramo per scongiurare la compromissione dei livelli minimi di sicurezza;
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza della mancata applicazione della disposizione n. 0367688 del 17 novembre 2017 a firma del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottore Santi Consolo (riguardante il blocco delle assegnazioni di detenuti presso l'istituto menzionato, visto il grave sovraffollamento cui è sottoposto) e quali iniziative intenda assumere in merito.
(2-00016) «Berardini».


   PEZZOPANE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   i detenuti della casa circondariale di Teramo, sezione «alta sicurezza», il 3 settembre 2018 hanno inviato una lettera-denuncia indirizzata al magistrato di sorveglianza di Pescara e, per conoscenza, al comandante della casa circondariale, al provveditorato Lazio Abruzzo, al dipartimento centrale di polizia penitenziaria, al tribunale di sorveglianza dell'Aquila e al Garante nazionale dei detenuti, recentemente diffusa dal legale incaricato, avvocato Vincenzo Di Nanna del foro di Teramo, in cui si sottolineano elementi d'inadeguatezza nelle condizioni della struttura suddetta;
   in base a quanto rappresentato il sovraffollamento nel carcere sarebbe tale che lo spazio calpestabile e disponibile al vivere quotidiano sarebbe di 6,06 metri quadri circa; inoltre, si ravvisa una violazione dell'articolo 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
   si sottolinea, inoltre, che fra gli elementi di sofferenza i detenuti denunciano la mancanza d'acqua calda, un dato che, ad avviso dell'interrogante, pregiudica in modo inaccettabile quanto evidente la salute psicofisica del detenuto;
   ai disagi suddetti si sommano quelli prodotti da allagamenti con rischio di cadute e infezioni, dall'assenza di attività rieducative e ricreative, dall'illuminazione insufficiente, dalle limitazioni nei colloqui visivi e dalla mancanza della possibilità di svolgere un lavoro dignitoso;
   le condizioni di carcerazione inumana e degradante hanno, inoltre, ricevuto ulteriore conferma, in sede giurisdizionale, quando il tribunale civile dell'Aquila ha accertato, in relazione ad analoghe fattispecie di carcerazione sofferta all'interno del carcere di Teramo, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, quindi, riconosciuto il diritto al risarcimento previsto dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, con condanna altresì del Ministero della giustizia al pagamento delle spese di giudizio;
   la regione Abruzzo, inoltre, si trova in una condizione di grave inadempienza nell'applicazione della legge istitutiva del Garante regionale dei detenuti, con un ritardo accumulato di quasi otto anni;
   nella casa circondariale di Teramo, ove l'interrogante si è personalmente recata il 12 aprile 2019, sono reclusi circa 430 detenuti, un numero quasi doppio ai 230 previsti, con un numero di addetti tra amministrativi e polizia penitenziaria enormemente al di sotto delle previsioni di pianta organica e sul personale gravano oneri e carichi di lavoro assolutamente sproporzionati a causa del grave e pericoloso sovraffollamento –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle gravi criticità che affliggono la casa circondariale di Teramo e quali iniziative intenda intraprendere per affrontarle; quali siano le iniziative che abbia previsto e programmato il Governo: per affrontare, in senso più ampio, il diffuso problema del sovraffollamento carcerario; per assicurare il rispetto delle raccomandazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali negli istituti penitenziari italiani, particolarmente quelli in cui le violazioni dei criteri indicati sono palesi quanto rilevanti, come evidenziato purtroppo dalla situazione sopra richiamata; per garantire il pieno adempimento del dettato costituzionale in relazione agli istituti di pena, al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali dei detenuti;
   quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare l'applicazione della normativa e il regolare funzionamento del sistema nel territorio della regione Abruzzo. (3-00707)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1383 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2019, N. 61, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2000)

A.C. 2000 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2000 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Miglioramento dei saldi di finanza pubblica)

  1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituiscono economie di bilancio o sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Immagine prelevata dal resoconto

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A.C. 2000 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Miglioramento dei saldi di finanza pubblica)

  Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2019 con le seguenti: Per gli anni 2019 e 2020.
1. 1. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. 2. Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: a un apposito Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
1. 3. Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con le seguenti: a un apposito Fondo, da istituire nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno delle famiglie e della natalità.
1. 4. Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, concorrono alla copertura delle misure di completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo anno.
1. 5. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, sono posti a carico dei risparmi di spesa di cui al comma 1.
1. 6. Lollobrigida, Meloni, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri.
1. 7. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli stati di previsione della spesa con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 9. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: degli stati di previsione della spesa con le seguenti: di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili.
1. 8. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 3, premettere le parole: Fermo restando l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 2.
1. 10. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 11. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: sono abrogate con le seguenti: si applicano a decorrere dall'anno 2020.
1. 12. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli anni 2019 e 2020, una quota parte non inferiore al 30 per cento dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate aggiuntive rispetto a quanto previsto dal presente articolo, derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, è destinata all'incremento delle risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1. 13. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli anni 2019 e 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate aggiuntive rispetto a quanto previsto dal presente articolo, derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, sono destinati al finanziamento di misure di sostegno economico delle famiglie e per favorire la genitorialità.
1. 14. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli anni 2019 e 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, concorrono alla copertura per la misura di riduzione pari a un anno dell'età dei soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per accedere ai benefici incrementativi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
1. 100. Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2019, a 37 milioni di euro per l'anno 2020 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 01. Marattin, Ungaro.
(Inammissibile)

A.C. 2000 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
   premesso che:
    come riporta un articolo pubblicato su La Gazzetta del Sud in data 23 luglio 2019, otto persone, quattro italiani e quattro tunisini, sono stati raggiunti da misure cautelari emesse dal gip di Palermo ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Marsala;
    l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette;
    l'indagine, avviata nel 2016, ha consentito d'intercettare in mare cinque gommoni, di arrestare sei scafisti, sequestrare 990 chili di sigarette e tre gommoni;
   considerato che:
    nel 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sequestrato, nei soli spazi doganali, prodotti per un controvalore di circa 15 milioni di euro, evidentemente si tratta di una minima parte di ciò che è stato introdotto nel Paese;
   valutato che:
    le mere sanzioni amministrative, come attualmente applicate in Italia, risultano – di fatto – poco efficaci, in quanto nella maggior parte dei casi la sanzione non viene pagata per mancanza di mezzi economici o perché i soggetti si dichiarano nullatenenti,

impegna il Governo

a valutare la necessità di emanare, nel più breve tempo possibile, disposizioni normative volte all'applicazione di sanzioni che riducano l'attrattività per le organizzazioni criminali del commercio illegale di tabacco di tipo non meramente amministrativo, nonché ad estendere le stesse anche nei confronti degli acquirenti di prodotti derivati dal traffico illecito di tabacco.
9/2000/1Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, approvato presso il Senato, è costituito di due articoli comprensivi dell'entrata in vigore ed è relativo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
    in particolare, il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il comma 2, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 3 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata «quota 100», comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dei monitoraggi previsti agli articoli 12, comma 10, e 28, comma 3, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso. Infine, il comma 4 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi. L'articolo 2 del provvedimento dispone, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   considerato che:
    il Governo nella persona del Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio aveva promesso, ben prima della pubblicazione del decreto-legge n. 61 del 2019 in Gazzetta Ufficiale e segnatamente nella prima metà di maggio 2019, che i risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza sarebbero stati reinvestiti, magari già nel corso del 2019, per aiutare le famiglie in difficoltà dando maggiore sostegno alle madri lavoratrici, per il pagamento delle baby-sitter, oltre alle rette per gli asili nido e i prodotti per l'infanzia;

    recentissimamente, l'Osservatorio per i conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli ha pubblicato sul sito https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-aichivio-studi-e-analisi-i-risparmi-da-rdc-e-quo-ta100-per-il-2020 un documento dal quale si evince con tutta evidenza che le previsioni di risparmio rispetto alla stima iniziale del Governo per il 2019 corrispondono non a 1, 5 miliardi di euro complessivi ma al doppio e per l'anno 2020 si parla di un risparmio di poco meno di un miliardo di euro per il reddito di cittadinanza e circa due miliardi di euro per Quota 100 (4,5 miliardi di euro, dunque, di risparmi, da reddito di cittadinanza e quota cento tra il 2019 e il 2020 al netto dei risparmi già previsti nel provvedimento in esame),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, valutando altresì l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare per ciascuno degli anni 2019 e 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate aggiuntive derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e quota cento al finanziamento di misure di sostegno economico per le famiglie e per favorire la genitorialità.
9/2000/2Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, approvato presso il Senato, è costituito di due articoli comprensivi dell'entrata in vigore ed è relativo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
    in particolare, il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il comma 2, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 3 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata “quota 100”, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dei monitoraggi previsti agli articoli 12, comma 10, e 28, comma 3, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso. Infine, il comma 4 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi. L'articolo 2 del provvedimento dispone, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    considerato che:
    il Governo nella persona del Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio aveva promesso, ben prima della pubblicazione del decreto-legge n. 61 del 2019 in Gazzetta Ufficiale e segnatamente nella prima metà di maggio 2019, che i risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza sarebbero stati reinvestiti, magari già nel corso del 2019, per aiutare le famiglie in difficoltà;
    nei territori terremotati mancano le abitazioni, le opere pubbliche e di conseguenza i servizi pubblici ed è di tutta evidenza che le famiglie in difficoltà che vanno innanzitutto sostenute siano quelle che vivono tale realtà e cercano faticosamente di risollevarsi;
    recentissimamente, l'Osservatorio per i conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli ha pubblicato sul sito https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-i-risparimi-da-rdc-e-quota100-per-il-2020 un documento dal quale si evince con tutta evidenza che le previsioni di risparmio rispetto alla stima iniziale del Governo per il 2019 corrispondono non a 1,5 miliardi di euro complessivi ma al doppio e per l'anno 2020 si parla di un risparmio di poco meno, di un miliardo di euro per il reddito di cittadinanza e circa due miliardi di euro per Quota 100 (4,5 miliardi di euro, dunque, di risparmi, da reddito di cittadinanza e quota cento tra il 2019 e il 2020 al netto dei risparmi già previsti nel provvedimento in esame),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, valutando altresì l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare per gli anni 2019 e 2020 una quota parte non inferiore al 30 per cento dei risparmi di spesa e le maggiori entrate aggiuntive derivanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, all'incremento delle risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
9/2000/3Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione, contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata cosiddetta «quota 100»;
    in particolare, il provvedimento s'inserisce all'interno di accordi intrapresi in sede comunitaria dal Governo con la Commissione europea, finalizzati alla correzione di bilancio dei suesposti risparmi, per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro nel 2019, (attraverso l'accantonamento delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo) unitamente alle misure contenute dall'assestamento di bilancio del 2019, che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali;
    gli interventi contenuti all'interno del decreto – legge in oggetto, consentendo di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati dal Governo con la legge di bilancio 2019, senza sconvolgere l'equilibrio dei conti pubblici, contribuiscono a fissare le basi, in vista della predisposizione della prossima legge di bilancio per il 2020, in un'ottica di crescita duratura dell'economia del Paese;
    al riguardo, le misure economiche orientate prevalentemente attraverso l'uso della leva fiscale, finalizzate a stimolare gli investimenti e lo sviluppo delle imprese, rappresentano, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, decisioni di politica economica e fiscale, indubbiamente condivisibili e necessarie, anche con riferimento al contrasto delle indebite compensazioni dei crediti d'imposta e degli interventi previsti al controllo; le vigenti procedure cautelative, ai fini del corretto utilizzo del credito d'imposta, anche alla luce delle recenti disposizioni in materia, risultano attualmente complesse e farraginose, lontane dagli obiettivi di ottimizzazione e semplificazione, inizialmente prefissati dal legislatore; il problema del controllo preventivo della compensazione dei crediti trae origine dalla mancanza di un database di calcolo simultaneo e condiviso tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, i quali, allo stato, quantificano autonomamente il credito residuale durante le varie fasi degli utilizzi parziali rimandando agli adempimenti dichiarativi, e di conseguenza ai relativi controlli, il confronto sui risultati contabili delle somme compensate;
    esistono tecniche informatiche (cosiddetto blockchain) in grado di strutturare database condivisi ed immutabili attraverso registri digitali che ne garantiscono l'integrità, i quali possono essere implementati nel sistema informatizzato dell'amministrazione finanziaria, per operare in simultaneità con il contribuente, al fine di eliminare controlli preventivi e consuntivi che arrecano dispendio di risorse;
    a tal fine, l'utilizzo facoltativo di una cosiddetta «moneta fiscale» per il pagamento di debiti commerciali, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, non viola il monopolio di emissione di moneta legale, attualmente riservato alla esclusiva Banca Centrale Europea, in quanto la moneta legale ha come prerogativa l'obbligo di accettazione contrariamente a qualsiasi altra forma di pagamento, compreso il credito d'imposta «non rimborsabile e non convertibile», la cui approvazione è subordinata alla scelta del ricevente;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, la necessità di prevedere adeguate misure finalizzate all'introduzione di nuovi strumenti per la concessione o erogazione di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione (così come attualmente avviene per determinati settori disciplinati dalla normativa vigente) in favore dei contribuenti, eventualmente in sostituzione del pagamento di debiti commerciali, (che non si configura nel bilancio dello Stato, ma come un'anticipazione di una futura entrata contabilmente da annotarsi nella voce risconti passivi) risulta pertanto condivisibile ed opportuno in considerazione degli effetti positivi e durevoli che deriverebbero per l'intero sistema economico e fiscale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio per il 2020, un intervento normativo ad hoc, volto ad istituire sul cassetto fiscale di ciascun contribuente una sezione dedicata, attraverso un «Conto Imposte Erariali» bilaterale, destinato alla contabilizzazione dei flussi in entrata e in uscita generati da debiti o crediti di imposte erariali sul quale far confluire tutti i crediti d'imposta, sia quelli che emergono dalle dichiarazioni dei redditi che quelli concessi sotto forma di agevolazioni, debitamente distinti, al fine di operare la contabilizzazione degli utilizzi in compensazione in tempo reale, con simultanea conoscenza dei saldi tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, nonché la facoltà di cessione degli stessi o quota parte di essi tra contribuenti ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, attraverso procedure telematiche informatizzate.
9/2000/4. (Nuova formulazione) Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame fa parte dell'insieme di misure adottate nell'ambito della manovra correttiva per il 2019 realizzata dal Governo italiano, dopo un velleitario braccio di ferro durato molti mesi, a seguito delle richieste della Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito del Patto di stabilità e crescita;
    in particolare, alla correzione di bilancio contribuiscono, ai sensi del provvedimento in esame, misure di congelamento dei risparmi di spesa dovute al tiraggio più limitato delle misure bandiera del Governo: reddito di cittadinanza e quota 100, per circa 1,5 miliardi;
    per reperire le risorse necessarie a neutralizzare il previsto incremento dell'Iva nel 2020 il Governo ha dichiarato di voler ricorrere a una nuova spending review e una revisione delle tax expenditures;
    la riduzione della spesa è certamente un obiettivo condivisibile che necessita, tuttavia, di interventi volti a incidere strutturalmente sui processi che ne regolano la formazione, in luogo dei meri tagli alle dotazioni di bilancio;
    per tali finalità può fornire un importante contributo la riorganizzazione del sistema delle autonomie attraverso la promozione di processi aggregativi quali le fusioni tra comuni;
    oltre ai risparmi a regime, grazie ai Comuni fusi, già per il solo 2019 sono stati risparmiati molti milioni di euro relativi ai contributi destinati ai piccoli Comuni per spese di investimento in interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo del territorio, in quanto i Comuni più grandi nati dalle fusioni ricevono contributi inferiori a quelli che avrebbero ricevuto singolarmente;
    l'articolo 15, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
    secondo l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
    il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;
    con le norme approvate nel corso della XVII legislatura è stato dato un forte impulso alle fusioni, che dal 2014 al 2017 sono quasi raddoppiate;
    se nel 2018 i comuni risultanti da tale procedimento sono stati 67 e hanno potuto beneficiare di contributi pari a circa 47,5 milioni di euro, nel 2019 l'ammontare dei contributi è rimasto pressoché invariato, attestandosi su 46,5 milioni di euro, a fronte di un significativo aumento del numero di Comuni risultanti da fusione, passati da 67 a 92;
    nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 6 giugno, gli enti locali hanno condizionato il loro parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno sul riparto delle risorse spettanti ai Comuni fusi per il 2019 all'integrazione dei circa 30 milioni di euro necessari a garantire i contributi mancanti ai comuni che hanno scelto la fusione e assicurare lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;
    la mancanza di finanziamenti riduce di fatto il contributo sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi referendum, porta a una ingiusta penalizzazione degli ultimi comuni nati da fusione e disincentiva un processo virtuoso dal punto di vista della finanza pubblica pregiudicando una possibile riduzione strutturale della spesa pubblica,

impegna il Governo

   a) a incrementare per l'anno in corso le risorse previste per i comuni risultanti da fusioni al fine di garantire per ciascun comune il contributo originariamente previsto;
   b) a mettere in atto un meccanismo di adeguamento automatico dello stanziamento al numero di fusioni realizzate, al fine di non penalizzare le fusioni già avvenute e mantenere un carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente.
9/2000/5Marattin, Boschi, De Menech, Morani, Moretto, Gadda, Enrico Borghi, Benamati, Andrea Rossi, De Maria, Bruno Bossio, Mauri, Incerti, Noja, Rizzo Nervo, Fragomeli, Viscomi, Pizzetti, Braga, Del Barba, Serracchiani, Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica proponendo alcune variazioni di bilancio stabilisce che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
    è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026;
    con la delibera approvata il 24 luglio scorso il CIPE ha previsto l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo ai 2018-2019, che include tra l'altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e gallerie e un piano per Cortina per la realizzazione dei Mondiali di sci del 2021;
    per la realizzazione di manifestazioni di livello internazionale quali i progetti sportivi delle finali di coppa dei mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino dei febbraio 2021, i precedenti Governi Renzi e Gentiloni hanno stanziato nella scorsa legislatura oltre 400 milioni di euro di investimenti già realizzati o in fase di realizzazione, volti all'adeguamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie e sportive;
    in considerazione dei tempi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e in vista delle Olimpiadi dei 2026, data la vetrina di livello mondiale dell'evento, è necessario reperire con urgenza ulteriori risorse per adeguare la viabilità stradale e ferroviaria della provincia di Belluno al fine di completare gli accessi alle valli alpine che saranno le sedi della manifestazione olimpica,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse per la realizzazione delle opere indispensabili allo svolgimento delle Olimpiadi invernali che si terranno nel 2026 a Milano e Cortina prevedendo uno stanziamento triennale di almeno 1000 milioni di euro per la provincia di Belluno.
9/2000/6De Menech, Moretto, Pellicani, Annibali, Dal Moro, Zan, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica (A.C. 2000) è parte della manovra correttiva che evita al nostro Paese l'avvio formale di una procedura per disavanzo eccessivo che avrebbe messo sotto tutela l'Italia per anni chiudendo qualsiasi spazio di autonomia nella gestione della politica economica;
    nell'ambito della negoziazione avviata tra il Governo italiano e la Commissione europea si è arrivati all'accordo di adottare con la legge di assestamento del 2019 una serie di misure che comportino una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali;
    si tratta, in particolare, di maggior gettito rispetto alle previsioni per circa 6,2 miliardi di euro, dovuto a maggiori entrate fiscali per 2,9 miliardi di euro, maggiori contributi per 0,6 miliardi di euro, e ad altre entrate relative a maggiori dividendi dalla Banca d'Italia e dalla Cassa Depositi e Prestiti per 2,7 miliardi di euro. Alla correzione di bilancio contribuiscono inoltre i risparmi attesi nel 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100»;
    per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della salute, si prefigura un taglio pari a 6.580.000 euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 6.300.000 euro concernenti il programma Indirizzo politico e 280.000 euro il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) i cui effetti andranno valutati in futuro;
    a questo ritardo si aggiunge anche il complicato iter relativo alla stipula che doveva avvenire entro il 31 marzo 2019 della nuova intesa Stato-Regioni per un nuovo Patto per la salute 2019-2021 così come indicato dall'articolo 1, commi 514-516, dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018) affinché il fondo sanitario potesse essere incrementato di 2 miliardi per il 2019 e di ulteriori 1,5 miliardi per il 2021,

impegna il Governo

   1. ad adottare tutti gli interventi necessari affinché l'incremento di 4,5 miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale per il triennio 2019-2021 così come previsto dalla legge di bilancio 2019 siano confermate anche, eventualmente, al di là della stipula del nuovo Patto per la salute;
   2. ad adottare, nel minor tempo possibile, un Piano nazionale di interventi, anche di natura fiscale, finalizzato a contrastare la crisi demografica in atto e a sostegno della natalità e della genitorialità con provvedimenti strutturali e permanenti volti all'introduzione di misure a sostegno delle famiglie, non basate esclusivamente su erogazioni monetarie, ma volte anche all'implementazione dell'offerta di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia e la disabilità.
9/2000/7Carnevali.


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GALLINELLA E GAGNARLI; MINARDO; MULÈ ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI; MISITI ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; LEDA VOLPI ED ALTRI; RIZZO NERVO ED ALTRI; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO (A.C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-A)

A.C. 181-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 181-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):
   a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
   b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'attuazione fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;
   sostituire il comma 5 con il seguente: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire la rubrica con la seguente: Programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare regolamenti al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate;
   al comma 3, sostituire la parola: incentivano con le seguenti: possono incentivare e dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e.

  Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, lettera b), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire la rubrica con la seguente: Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici;

  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sostituire le parole: si provvede, nei limiti di euro 250.000 per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione con le seguenti:, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni e sostituire le parole: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Sopprimere l'articolo 8.

  All'articolo 9, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al secondo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni e sostituire le parole: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.3, 4.2 e 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 181-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)

  1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per l'attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le sedi delle amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
  4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTA EMENDATIVA

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):
   a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
   b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'attuazione fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;
   sostituire il comma 5 con il seguente: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire la rubrica con la seguente: Programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare regolamenti al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate;
   al comma 3, sostituire la parola: incentivano con le seguenti: possono incentivare e dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e.

  Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, lettera b), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire la rubrica con la seguente: Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.
1. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 181-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

  1. Gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.
  2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
  3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

  Al comma 2, sopprimere le parole:, ove possibile,.
2. 3. Rostan.

A.C. 181-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

  1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco»;
   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
3. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dal personale non sanitario formato di cui al primo periodo che agisce in base all'articolo 51 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.
3. 100. Bond, Novelli, Versace, Bagnasco.

A.C. 181-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Dotazione e utilizzo dei DAE da parte di altri soggetti)

  1. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nelle competizioni, negli allenamenti e nelle altre attività correlate, compresi i trasferimenti e i ritiri»;
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
   « 11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico».

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Dotazione e utilizzo dei DAE da parte di altri soggetti)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, si applica altresì:
   a) ad aeroporti, stazioni ferroviarie e porti e ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari, automobilistici, marittimi e della navigazione interna, che effettuano servizi di trasporto passeggeri con tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno quattro ore;
   b) alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diversi da quelli esercenti servizi di trasporto passeggeri.
4. 100. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Maccanti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e nelle altre attività correlate, compresi i trasferimenti e i ritiri.
4. 101. Pedrazzini.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto, previo accertamento dell'assolvimento da parte della società richiedente degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
4. 2. Rostan.

A.C. 181-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
  2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 29 settembre può altresì organizzare, in concomitanza con la «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il 29 settembre fino a: «Giornata mondiale del cuore», con le seguenti: il 16 ottobre può provvedere altresì a dedicare, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare».
5. 101. Novelli, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 181-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»)

  1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
  2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
  3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE, la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

PROPOSTA EMENDATIVA

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 181-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti di 250.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni)

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sostituire le parole: si provvede, nei limiti di euro 250.000 per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione con le seguenti:, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni e sostituire le parole: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 2. Rostan.

A.C. 181-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

L'Assemblea ha respinto il mantenimento dell'articolo 8

Art. 8.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Dopo il numero 1-quater) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
    «1-quinquies) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
   a) per l'anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTA EMENDATIVA

  Sopprimere l'articolo 8.
8. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 181-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

  1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.
  2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L'attività di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito delle campagne aggiungere la seguente: periodiche.
9. 1. Rostan.
(Approvato)

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al secondo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni e sostituire le parole: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche)

  1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
9. 0100. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Approvato)

A.C. 181-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici (cosiddetti DAE) in ambiente extraospedaliero;
    l'articolo 2 del testo unificato, al fine di agevolare la maggiore diffusione di tali dispositivi, stabilisce che «gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto della normativa vigente»;
    l'installazione dei defibrillatori nei condomini e nelle strutture aperte al pubblico sopra indicate, che per definizione accolgono un elevato numero di persone, garantirà una sensibile riduzione dei tempi di soccorso proprio nei luoghi in cui, statisticamente, si registrano la maggior parte degli arresti cardiaci fatali, con conseguente possibilità di mettere in salvo, ogni anno, migliaia di vite;
    il coinvolgimento del settore privato consentirebbe di agevolare la concreta attuazione della norma in esame, garantendo un'ampia diffusione dei defibrillatori senza andare a intaccare le risorse degli enti territoriali e senza la necessità di attendere i tempi tecnici necessari al loro reperimento,

impegna il Governo

a favorire una maggiore diffusione dei defibrillatori, in particolar modo nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle altre strutture aperte al pubblico, valutando l'opportunità di introdurre crediti di imposta, incentivi, sgravi o altre forme di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti privati, persone fisiche ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, che con il proprio contributo, nell'interesse della comunità locale, ne finanzino l'installazione.
9/181-A/1Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure atte a garantire, attraverso l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, la tutela della salute, con l'obbligo di tali attrezzature per le pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e per i servizi aperti al pubblico di dotarsi di tali attrezzature e di personale formato per il loro utilizzo;
    in questo contesto si colloca la necessità di dover tutelare maggiormente la salute di quanti si trovano in condizioni di malattia improvvisa o che sono colpiti da malori di cui non sempre è nota la causa. La sindrome di brugada, nello specifico, è una malattia a base genetica che coinvolge i canali ionici cardiaci. La loro mutazione ne altera la funzione e rende il muscolo cardiaco elettricamente instabile e suscettibile all'arresto cardiaco in alcune condizioni. Le mutazioni genetiche coinvolte sono note solo nel 30% dei casi diagnosticati;
    la diagnosi è spesso challenging in quanto l'ECG basale talora mostra solo tratti latenti e solo una modificazione della posizione degli elettrodi permette di sospettare il disturbo;
    tale malattia è una delle cause di arresto cardiaco giovanile in quanto la fascia più a rischio è quella tra i 20 e i 40 anni. Essendo la malattia «giovane» e i cui criteri diagnostici e prognostici ancora in sviluppo, tra la comunità dei cardiologi pediatri e i medici dello sport è poco conosciuta; il sospetto, in assenza di awareness della malattia, è difficile e spesso l'elettrocardiogramma non è eseguito personalmente dal medico;
    una volta diagnosticata, la cura, nei casi a rischio, è sempre efficace ed è costituita dal defibrillatore impiantabile. Si tratta quindi di uno scenario in cui solo la mancata diagnosi può favorire i tragici eventi di morte improvvisa giovanile;

   sarebbe quindi opportuno favorire la conoscenza della malattia anche al di fuori della comunità degli aritmologi, gli specialisti che curano la malattia, e renderla oggetto di formazione obbligatoria nella comunità dei medici che si occupano della salute dei giovani e degli sportivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche attraverso iniziative di carattere normativo, la possibilità di allestire su tutto il territorio nazionale centri di prevenzione per la sindrome delle morti improvvise nei giovani.
9/181-A/2Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE), in particolare introducendo l'obbligo di dotazione per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici, nonché incentivi per l'istallazione degli stessi in altri luoghi, con la collaborazione degli enti territoriali;
    il provvedimento, all'articolo 8, prevede inoltre una riduzione dell'IVA sul costo dei DAE dal 23 al 5 per cento, equiparando gli stessi agli altri dispositivi medici e salvavita;
    considerato che secondo i dati diffusi dal Ministero della salute in Italia circa 1 persona su 1.000 ogni anno viene colpita da arresto cardiaco e soltanto il 2 per cento riesce a sopravvivere; e che le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l'80 per cento dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie: a casa, sul lavoro, per strada, nel tempo libero;
    ritenuto che garantire un ambiente cardio-protetto e, quindi, un intervento tempestivo in emergenza, è fondamentale per ridurre questi numeri, poiché la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio provocato da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso;
    visto che in Italia sono circa 1 milione le residenze condominiali, nelle quali vivono 14 milioni di famiglie, risulta chiaro che rendere il condomino un luogo cardio-protetto può essere importante per tutelare la salute dei cittadini;
    ritenuto infine che acquistare un defibrillatore diventa indispensabile per garantire un ambiente cardio-protetto, per questo, accanto alla riduzione dell'IVA si ritiene importante la creazione di agevolazioni o sistemi premiali per l'acquisto di tali dispositivi, in particolare nei complessi condominiali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere specifiche agevolazioni, anche di natura fiscale, per diffondere l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (DAE) nei condomini italiani, a garanzia di un ambiente cardio protetto e a tutela della salute dei cittadini.
9/181-A/3Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede all'articolo 2, comma 1, l'obbligo di installazione dei DAE nei luoghi pubblici: «Gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza»;
   considerato che:
    alcuni luoghi sono difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso o comunque non sono raggiungibili in tempi brevi;
    nel caso di attacchi cardiaci la tempestività è essenziale per la sopravvivenza;
    i droni salvavita consentono il trasporto di un defibrillatore in qualsiasi luogo a velocità elevate, fino a 30 chilometri orari, in presenza di vento;
    lo scopo dei droni è di garantire interventi di soccorso, tempestivi ed efficaci, anche in luoghi difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso, o comunque raggiungibili in tempi molto lunghi, come stabilimenti balneari ed impianti sportivi all'aperto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ed incentivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in tutti i luoghi pubblici, l'utilizzo dei droni salvavita dotati di defibrillatore.
9/181-A/4Tuzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca importanti disposizioni sugli obblighi di dotazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni negli uffici delle pubbliche amministrazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado e sui mezzi di trasporto;
    in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede che l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori sia esteso agli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
    il Servizio di Soccorso sanitario con elicottero HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) ha lo scopo di dare immediata assistenza alle persone minacciate da grave pericolo o da condizioni ambientali ed atmosferiche ostili garantendo un soccorso sanitario extraospedaliero con prestazioni mediche specialistiche immediate;
    in Italia il servizio medico di emergenza con elicotteri è definito con linee guida operative del Ministero della Salute, dall'Ente nazionale Aviazione Civile (delegato dal Ministero dei Trasporti) nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Unificata;
    l'ultimo aggiornamento delle linee guida sull'elisoccorso risale al 2005, da allora, anche a seguito del verificarsi di tragici incidenti in volo, sono state emanate numerose raccomandazioni di sicurezza dell'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo, raccomandazioni che, tra l'altro, prescrivono l'obbligo di dotare i velivoli di adeguate dotazioni cliniche strumentali e tecnologiche, tra cui i defibrillatori con monitor multiparametrico principale, strumentazione che deve necessariamente essere presa in considerazione e senza la quale il mezzo di soccorso è da ritenersi incompleto, al punto da non poter essere utilizzato,

impegna il Governo

al fine di perseguire l'adeguamento e l'ammodernamento degli standards di sicurezza dei servizi di elisoccorso con particolare riferimento alla dotazione di defibrillatori, a provvedere all'emanazione di nuove linee guida del Servizio medico di emergenza con elicotteri, in conformità con gli indirizzi internazionali in materia, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione e tenendo conto delle più recenti raccomandazioni di sicurezza in materia formulate dall'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo.
9/181-A/5Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è diretto a diminuire la mortalità nei casi di arresto cardiocircolatorio (ACC) nel contesto territoriale extraospedaliero, attraverso una serie di misure finalizzate ad una maggiore diffusione dei Defibrillatori semiautomatici (DAE),

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di istituire un censimento DAE, attraverso cui sia possibile stabilire precisamente l'esatta ubicazione e l'accessibilità a terzi della presenza di DAE, comunicata dai detentori al 118 competente territorialmente, prevedendo una apposita sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo della suddetta comunicazione o una premialità per chi ottempera, con una detrazione fiscale fino al 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto del DAE;
   ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un Registro regionale degli ACC, fondamentale strumento di rilevazione epidemiologica, da molti anni richiesta dalle società scientifiche.
9/181-A/6Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame detta disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;
    l'obbligo di installazione dei DAE viene previsto per tutte quelle sedi della pubblica amministrazione, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
    la definizione di un programma di cui all'articolo 1, comma 2, mira altresì ad individuare le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso;
    il territorio italiano, tuttavia, è caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli comuni (si intendono quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti), molti dei quali disposti in aree geografiche prive di punti di primo soccorso, talvolta difficili da percorrere in tempi brevi nei casi di emergenza;
    in questi comuni – basti pensare che in Campania, ad esempio, rappresentano il 62 per cento circa dei comuni totali – non si riduce certamente il rischio di arresto cardiaco per la popolazione residente, neppure dove risultino essere presenti sedi della pubblica amministrazione con meno di quindici dipendenti impiegati;
    viene inoltre ritenuta prioritaria, dallo stesso provvedimento, l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università pubbliche, così come in tutti quei luoghi ad alto afflusso di gente (centri commerciali, ristoranti, hotel, etc.);
    non risultano indicati, nel provvedimento, tutti i luoghi di interesse artistico-storico-culturale, come i siti caratterizzati da scavi archeologici, i musei, le grandi chiese e le cattedrali, quotidianamente oggetto di importanti flussi di visitatori. Ad essi si aggiungono i grandi parchi naturalistici, la maggior parte delle volte situati in aree montane delle nostre regioni e dunque distanti dai punti di primo soccorso, caratterizzati da flussi – non meno importanti – di escursionisti e sportivi,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità – in fase di stesura del programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge – di annoverare tra i luoghi obbligati all'installazione dei DAE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica: i piccoli comuni situati in aree geografiche distanti da punti di primo intervento e difficilmente percorribili in tempi brevi in eventuali casi di emergenza, le università private e paritarie, i siti di interesse artistico-storico-culturale caratterizzati da importanti afflussi quotidiani di visitatori ed i grandi parchi naturalistici, meta di escursionisti e sportivi.
9/181-A/7Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte a incentivare l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero;
    l'articolo 1 prevede l'avvio di un piano pluriennale per dotare di DAE le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. Le sedi che per primi dovranno dotarsi di DAE saranno individuate sulla base di alcuni parametri, e tra questi l'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica;
    è necessario infatti capire e conoscere dove, quando e perché avvengono gli arresti cardiaci, chi ne è vittima e quali sono le sue caratteristiche cliniche. Solo attraverso questi dati, è possibile elaborare strategie efficaci per la collocazione dei DAE e il coinvolgimento di potenziali soccorritori; la raccolta dati dovrebbe passare attraverso un unico registro nazionale che riceve i dati dei registri epidemiologici locali e regionali sugli eventi di arresto cardiaco e sul loro trattamento; già attualmente, per esempio, in alcune aree del nostro territorio l'IRC (Italian Resuscitation Council) ha sviluppato e implementato il RIAC (registro italiano degli arresti cardiaci) i cui dati sono utilizzati per indagini europee,

impegna il Governo

a istituire il registro epidemiologico nazionale degli arresti cardiaci, in cui iscrivere i dati dei soggetti colpiti da arresto cardiaco nel territorio nazionale, sia in ambiente ospedaliero che extraospedaliero, sulla base dei registri epidemiologici locali e regionali relativi agli eventi di arresto cardiaco e sul loro trattamento comunicati dalle strutture sanitarie in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente ospedaliero, e dalle Centrali operative 112/118, in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente extraospedaliero.
9/181-A/8Pedrazzini, Versace, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte a incentivare l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero;
    l'articolo 1 prevede l'avvio di un piano pluriennale per dotare di DAE le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. Le sedi che per primi dovranno dotarsi di DAE saranno individuate sulla base di alcuni parametri, e tra questi l'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica;
    è necessario infatti capire e conoscere dove, quando e perché avvengono gli arresti cardiaci, chi ne è vittima e quali sono le sue caratteristiche cliniche. Solo attraverso questi dati, è possibile elaborare strategie efficaci per la collocazione dei DAE e il coinvolgimento di potenziali soccorritori; la raccolta dati dovrebbe passare attraverso un unico registro nazionale che riceve i dati dei registri epidemiologici locali e regionali sugli eventi di arresto cardiaco e sul loro trattamento; già attualmente, per esempio, in alcune aree del nostro territorio l'IRC (Italian Resuscitation Council) ha sviluppato e implementato il RIAC (registro italiano degli arresti cardiaci) i cui dati sono utilizzati per indagini europee,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire il registro epidemiologico nazionale degli arresti cardiaci, in cui iscrivere i dati dei soggetti colpiti da arresto cardiaco nel territorio nazionale, sia in ambiente ospedaliero che extraospedaliero, sulla base dei registri epidemiologici locali e regionali relativi agli eventi di arresto cardiaco e sul loro trattamento comunicati dalle strutture sanitarie in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente ospedaliero, e dalle Centrali operative 112/118, in caso di arresto cardiaco avvenuto in ambiente extraospedaliero.
9/181-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Pedrazzini, Versace, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'avvio di campagne di informazione in ambito scolastico, volte a promuovere la cultura del primo soccorso, e le tecniche nell'uso dei defibrillatori, della rianimazione cardiopolmonare e della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; la formazione dei genitori e degli insegnanti degli asili nido e delle scuole primarie, nonché del personale non docente, è fondamentale per permettere il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione delle vie aeree;
    con un'adeguata formazione, basata su poche tecniche di pronto intervento, è possibile ridurre il numero degli incidenti e dei casi di soffocamento;
    nel nostro Paese più di cinquanta bambini all'anno, uno alla settimana, muoiono per l'ostruzione delle vie aeree. La fascia di età più esposta è quella dei bambini da un anno a 36 mesi, ma anche nei primi mesi di vita i rischi non mancano. L'ostruzione delle vie aeree è una delle principali cause di morte per i bambini dei Paesi occidentali,

impegna il Governo

   a prevedere, d'intesa con le regioni, e in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118, dei corsi formativi per la diffusione delle pratiche del primo soccorso pediatrico;
   a predisporre gli opportuni interventi legislativi volti a prevedere un obbligo di formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico e, in particolare, di tecniche e manovre di disostruzione e di prevenzione del soffocamento.
9/181-A/9Marrocco, D'Attis, Battilocchio, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'avvio di campagne di informazione in ambito scolastico, volte a promuovere la cultura del primo soccorso, e le tecniche nell'uso dei defibrillatori, della rianimazione cardiopolmonare e della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; la formazione dei genitori e degli insegnanti degli asili nido e delle scuole primarie, nonché del personale non docente, è fondamentale per permettere il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione delle vie aeree;
    con un'adeguata formazione, basata su poche tecniche di pronto intervento, è possibile ridurre il numero degli incidenti e dei casi di soffocamento;
    nel nostro Paese più di cinquanta bambini all'anno, uno alla settimana, muoiono per l'ostruzione delle vie aeree. La fascia di età più esposta è quella dei bambini da un anno a 36 mesi, ma anche nei primi mesi di vita i rischi non mancano. L'ostruzione delle vie aeree è una delle principali cause di morte per i bambini dei Paesi occidentali,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   prevedere, d'intesa con le regioni, e in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118, dei corsi formativi per la diffusione delle pratiche del primo soccorso pediatrico;
   predisporre gli opportuni interventi legislativi volti a prevedere un obbligo di formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico e, in particolare, di tecniche e manovre di disostruzione e di prevenzione del soffocamento.
9/181-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Marrocco, D'Attis, Battilocchio, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Aula, introduce disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero;
    in particolare si prevede positivamente un piano pluriennale finalizzato volto a favorire la progressiva diffusione dei defibrillatori esterni presso le sedi delle pubbliche amministrazioni;
    al finanziamento del suddetto piano pluriennale vengono stanziati due milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
    fortunatamente sono sempre di più gli uffici della pubblica amministrazione che autonomamente si sono dotati in questi anni di un defibrillatore esterno, ministeri, enti pubblici, uffici delle forze dell'ordine, ecc.;
    i tagli di questi anni, e le scarse risorse a disposizione delle amministrazioni centrali, di quelle periferiche e degli uffici delle forze hanno comportato una difficoltà per questi uffici pubblici a provvedere anche alla semplice e non particolarmente onerosa spesa per la manutenzione periodica dei defibrillatori,

impegna il Governo

   a predisporre un monitoraggio dei defibrillatori (DAE) già in dotazione della pubblica amministrazione;
   a esplicitare e chiarire che le risorse stanziate per l'acquisto dei defibrillatori esterni da installare presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, vengano utilizzate anche per i periodici e indispensabili interventi di manutenzione dei medesimi defibrillatori, con particolare riguardo a quelli in dotazione alle forze dell'ordine.
9/181-A/10Novelli, Bond, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero;
    le norme recate dalla citata proposta di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici sul territorio, sono finalizzate ad incentivare l'impiego dei dispositivi in questione, anche da parte di personale non sanitario, nell'ottica di contenere al minimo i tempi di soccorso in caso di arresto cardiaco;
    con l'approvazione della proposta in oggetto, con ogni probabilità, si assisterà ad una proliferazione dei corsi di abilitazione all'utilizzo dei citati apparecchi che già vengono organizzati sul territorio da parte di associazioni, organizzazioni ed altri enti erogatori;
    appare indispensabile garantire un elevato standard di formazione nell'ambito del corsi in questione, mettere in atto un'opera di raccordo dei relativi programmi teorici e pratici, e verificarne in maniera compiuta ed effettiva l'adeguatezza, a tutela degli iscritti, nonché del diritto alla salute dei cittadini garantito dalla Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, una capillare azione di formazione certificata all'utilizzo dei defibrillatori, garantendo la trasparenza, l'adeguatezza e l'omogeneità delle attività di formazione svolte nell'ambito dei corsi erogati sul territorio, e valutando eventualmente anche l'opportunità di raccordare e aggiornare i criteri di certificazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente.
9/181-A/11Capitanio, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei decessi per morte cardiaca improvvisa si verifica in ambito extraospedaliero, di questi circa il 70 per cento avviene in appartamento, proprio per questo, l'ambiente domestico dovrebbe essere uno dei primi luoghi da cardio-proteggere; in Italia sono circa un milione le residenze condominiali, nelle quali vivono 14 milioni di famiglie, ed è pertanto molto importante essere in grado di tutelare la salute dei cittadini rendendo il condominio un luogo cardio protetto, considerato anche che sono circa 70.000 all'anno le vittime di arresto cardiocircolatorio;
    per salvare vite umane in pericolo sarebbero pertanto necessari i defibrillatori allocati in un luogo ben indicato del condominio;
    la collocazione di un defibrillatore di ultima generazione e una persona che sappia usarlo grazie a un breve corso sul suo utilizzo, potrebbero così rivelarsi fondamentali per salvare vite umane in pericolo;
    dopo i centri sportivi e i luoghi pubblici di grande affluenza, il defibrillatore dovrebbe trovare quindi spazio anche tra le pareti domestiche in modo da garantire un soccorso tempestivo «salva-vita»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incentivare, con l'introduzione di agevolazioni fiscali, l'installazione di DAE automatici e semi automatici nei condomini.
9/181-A/12Frassinetti.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (GIÀ ARTICOLI DA 6 A 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1603 – STRALCIO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 12 MARZO 2019) (A.C. 1603-TER-A)

A.C. 1603-ter-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1603-ter-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo sostituire le parole: è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
   al quarto periodo dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 1.03, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1603-ter-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   b) coordinamento e armonizzazione della normativa di cui alla lettera a) con le disposizioni vigenti;    c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

  3. Il Governo si attiene, altresì, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:


   a) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia;
   b) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

  4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

  6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2, 3, 4 e 5, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle norme regolamentari in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, anche con il loro adeguamento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, anche penale e processuale,.
1. 1. (ex 11. 1). Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Conte.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1. 2. (ex 11. 3). Casciello, Marin, Costa.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
1. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
1. 01. (ex 11. 01). Bordo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
1. 02. (ex 11. 02). Bordo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Numero verde)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1. 03. (ex 11. 04). Bordo.
(Inammissibile)

A.C. 1603-ter-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 e modificato con legge 146 del 17 ottobre 2014 – articolo 3, dispone il divieto alle società di emettere, vendere o distribuire biglietti, tessere e abbonamenti, di qualsiasi tipo o formato, a soggetti che abbiano ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) o siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio negli ultimi 5 anni;
   visto che:
    questa norma dispone che un soggetto pur avendo terminato di scontare il Daspo e non essendo, per la stessa questura, più pericoloso, non possa acquistare il biglietto di una partita per la durata di cinque anni dalla sentenza di condanna – anche di primo grado – per il medesimo fatto che ha dato luogo al Daspo;
    per fare un esempio, nel 2019 il signor x riceve un Daspo di un anno per avere acceso un artifizio pirotecnico, nel 2020 lo stesso avrà scontato il Daspo e quindi potrà tranquillamente tornare allo stadio; il processo per la violazione dell'articolo 6-ter legge n. 401/89, tuttavia, viene celebrato solo nel 2021 ed il soggetto viene condannato in primo grado nel 2022. Dal 2020 al 2022 costui ha assistito regolarmente alle partite ma, dopo la condanna del 2022 lo stesso fino al 2027 non potrà più comprare un biglietto, perché il suo nominativo viene bannato nel CEN di Napoli del Ministero dell'interno;
   constatato che:
    si tratta di una norma che dispone una pena supplementare di ben 5 anni, magari, per esempio, anche a fronte di un Daspo di un solo anno, già scontato, e di una condanna in primo grado di pochi mesi per l'accensione di un fumogeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che – così come è già ora – non possano essere venduti titoli di accesso a soggetti che abbiano un Daspo in corso e che gli stessi biglietti non possano essere venduti a chi ha avuto una condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive negli ultimi cinque anni, purché per lo stesso episodio non abbiano già scontato, anche parzialmente, il Daspo, visto che quando il soggetto ha terminato di scontare il Daspo non è più pericoloso (considerato che il Daspo è una misura di prevenzione), sicché deve poter tornare nella pienezza dei propri diritti.
9/1603-ter-A/1Belotti, Furgiuele, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del decreto «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» convertito in legge alla Camera e attualmente in discussione al Senato prevede, al comma 3, l'estensione del Daspo nei confronti di soggetti «recidivi»;
    la norma di riferimento recita: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni»;
    col nuovo decreto, emendato in sede di Commissione, passa da 5 a 10 anni;
   visto che:
    spesso i Daspo vengono irrogati anche per reati minori, come l'accensione di un fumogeno;
    in caso di recidiva anche per reati minori, la norma scatta in automatico e un tifoso magari per l'accensione di due fumogeni, a distanza di anni, si troverebbe a dover scontare minimo 5 anni di Daspo con obbligo di firma in questura prima, durante e dopo ogni partita di campionato o coppa della propria squadra;
   valutato che:
    da fonti di esperti si possono quantificare in circa il 30 per cento i provvedimenti di Daspo che vengono rigettati a seguito di ricorsi al Tar,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a lasciare una maggior discrezionalità al Questore nel gradare la sanzione, consentendo di applicare anche ai «recidivi» la sanzione minima di 1 anno in casi di minor gravità.
9/1603-ter-A/2Furgiuele, Belotti.