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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Domenica 22 dicembre 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2305

Ddl n. 2305 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Tempo complessivo: 21 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 9 ore;
• seguito dell'esame: 12 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
1 ora
(complessivamente)
Governo 20 minuti 1 ora
Richiami al Regolamento 15 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 2 ore e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 26 minuti 1 ora e 19 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 19 minuti 5 ore e 41 minuti
 MoVimento 5 Stelle 41 minuti 55 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 27 minuti 1 ora e 17 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
1 ora e 14 minuti 1 ora e 7 minuti
 Partito Democratico 35 minuti 32 minuti
 Fratelli d'Italia 46 minuti 44 minuti
 Italia Viva 31 minuti 21 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 18 minuti
 Misto: 34 minuti 27 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-
  CAMBIAMO!-Alleanza di Centro
17 minuti 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 6 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 dicembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Gallinella, Gallo, Gebhard, Giaccone, Giachetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Parolo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 dicembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   CONTE ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo» (2306).

  In data 19 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307);
   PIGNATONE ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta e la rideterminazione del circondario del tribunale di Sciacca» (2308);
   MAGI: «Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, trasformazione e immissione in commercio della canapa e dei prodotti da essa derivati» (2309);
   TUZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di formazione dei medici chirurghi e dei medici specialisti, di contratto di formazione medico-specialistica e di revisione delle competenze e dell'ordinamento dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, e altre disposizioni per il sostegno della formazione medica» (2310);
   SERRACCHIANI: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing)» (2311).

  In data 20 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   COSTA: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche, nonché al codice penale, in materia di sanzioni per la violazione dei relativi obblighi di segretezza» (2312);
   DI STASIO: «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale» (2313).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 20 dicembre 2019 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019» (2314).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 20 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche agli articoli 2, 9, 41 e 44 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile» (2315);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Misure di prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e di contenimento delle popolazioni in esubero rispetto alla sopportabilità del territorio e alla loro compatibilità con le attività antropiche» (2316).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LOCATELLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio» (1339) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zoffili.

  La proposta di legge MISITI e BOLOGNA: «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private» (2161) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Nappi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2106, d'iniziativa dei deputati ALBERTO MANCA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riconoscimento della specificità del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità del personale dei medesimi corpi forestali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DI GIORGI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eliminazione delle candidature plurime a garanzia dell'equilibrio tra i sessi» (1819);
  PINI: «Abrogazione dei capi I, II e III del titolo I del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, e degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in materia di protezione internazionale, immigrazione, acquisizione e revoca della cittadinanza, ordine e sicurezza pubblica» (2212) Parere delle Commissioni II, III, VI, VII, VIII, XI e XII;
  GAGLIARDI ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori degli enti locali» (2234) Parere della V Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  CARFAGNA ed altri: «Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale» (2153) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  GELMINI ed altri: «Agevolazione fiscale per le spese di investimento sostenute dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti» (2056) Parere delle Commissioni I, VII, X e XI;
  FOGLIANI ed altri: «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle» (2205) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  NARDI: «Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni concernenti l'espropriazione di immobili in stato di degrado o di abbandono per il loro recupero e adeguamento alle norme di prevenzione del rischio sismico» (770) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  PAXIA: «Disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali degli alimenti e delle bevande somministrati tramite distributori automatici situati in luoghi pubblici» (2162) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  CAPARVI ed altri: «Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nella realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici» (2062) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  MISITI e BOLOGNA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle risorse, sulla spesa sanitaria regionale e nazionale, sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sugli errori in campo sanitario» (Doc XXII, n. 39) – Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di una petizione.

  La petizione n. 406, presentata da Luca Marco Comellini, da Cerveteri (Roma), già assegnata alla IV Commissione (Difesa) in data 12 dicembre 2019, è assegnata alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 230).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 231).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 232).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti penali, aggiornata al 31 dicembre 2018 (Doc. XCVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021.

  Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo «Cortina 2021» (Doc CCXLIII-bis, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 13 dicembre 2019, ha trasmesso la segnalazione n. 9 del 2019, adottata con delibera n. 1145 del 13 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente la corretta applicazione dell'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, in materia di trasferimento del pubblico dipendente a seguito di rinvio a giudizio.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Imola (Bologna).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 4 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   alla dottoressa Maria Carmela Giarratano, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;
   al dottor Giuseppe Lo Presti, l'incarico di direttore della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   all'ingegner Walter Lupi, l'incarico di Presidente della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con sede in Roma;

  alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   all'ingegner Giovanni Lanati, l'incarico ad interim di direzione della Direzione generale territoriale per il Centro, con sede in Roma, incardinata nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del medesimo Ministero.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2019, ha trasmesso copia dei decreti concernenti il conferimento di incarichi di direzione di strutture della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono trasmessi alle Commissioni sottoindicate:
   alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura), il decreto concernente il conferimento del seguente incarico:
   al dottor Giuseppe Pierro, l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport;

  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti), il decreto concernente il conferimento del seguente incarico:
   all'ingegner Luca Attias, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1586 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2305)

A.C. 2305 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio, predisposta dal Governo, è lo strumento previsto dall'articolo 81 della Costituzione per informare in via preventiva il Parlamento delle spese ed entrate previste per l'anno successivo;
    ai sensi dell'articolo 119, comma secondo, del Regolamento della Camera, il documento di bilancio di previsione dello Stato deve essere depositato e reso disponibile ai deputati per un minimo di trentacinque giorni, al fine di consentirne la piena comprensione e conoscenza e porre in essere le attività legislative ed emendative di competenza;
    nel caso della legge di bilancio per il 2020, attualmente all'esame di questa Camera, si sono verificate ripetute e gravi violazioni delle prerogative del Parlamento, tra le quali appare di particolare gravità che, in esito alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, i tempi previsti dalla maggioranza di Governo per l'esame della medesima legge siano stati compressi in appena una settimana;
    tale inaudita compressione dei tempi appare lesiva, peraltro, non solo del ruolo dei parlamentari e del Parlamento stesso ma anche delle norme regolamentari, di legge e costituzionali;
    con particolare riguardo a quelle di rango costituzionale, che qui rilevano, giova ricordare che l'articolo 70 della Costituzione affida la funzione legislativa alle due Camere, e il successivo articolo 72 configura l'esame di ogni progetto di legge in una fase da svolgersi in commissione e in una che coinvolge l'intera Aula e prevede che la votazione si svolga dapprima articolo per articolo e poi sul testo finale;
    le citate previsioni sono volte a consentire a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, di svolgere appieno la propria funzione, e permettere alle stesse, e ai singoli parlamentari che ne fanno parte, di espletare la relativa attività legislativa ed emendativa;
    l'articolo 72 della Costituzione definisce il preciso iter nella formazione delle leggi a tutela delle prerogative non comprimibili del Parlamento, e vale a maggior ragione nella sessione di bilancio, quando si discute e si decide della contribuzione dei cittadini allo Stato, e di dove allocare le risorse disponibili, secondo priorità che esprimono precise scelte e sensibilità politiche dei diversi Gruppi parlamentari e dei singoli deputati che li compongono;
    nulla di tutto questo si ritrova nell'attuale discussione sulla legge di bilancio, che viene di fatto proposta blindata e con tempi ristrettissimi per l'esame in commissione; peraltro, ancor prima di giungere all'esame di questo ramo del Parlamento, la legge di bilancio è stata approvata al Senato con voto di fiducia, preceduto dall'apposizione di un cosiddetto maxiemendamento proposto dal Governo;
    con tale emendamento l'intero impianto originario della manovra è stato fatto confluire in un unico articolo, composto da oltre novecento commi, rendendo problematica la consultazione del testo e di fatto impedendo ai parlamentari ogni contributo emendativo nel corso dell'esame in Assemblea;
    la procedura adottata per la conclusione dell'esame del testo al Senato rappresenta un evidente caso di conflitto di competenze tra i poteri dello Stato, dal momento che il Governo così facendo limita od esclude prerogative che la Costituzione riserva esplicitamente al Parlamento;
    sulla prassi del ricorso al maxi emendamento per comprimere l'attività legislativa in occasione della discussione della legge di bilancio, si è espressa recentemente con accenti di forte criticità la stessa Corte costituzionale, sollecitata dal Partito democratico i cui deputati sedevano allora tra i banchi dell'opposizione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2305.
N. 1. Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.
(Inammissibile)

A.C. 2305 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Sezione I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».

  4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
  6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
  7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «al 31 dicembre 2021 e dal 1o gennaio 2023» sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
  10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 714 è abrogato;
   b) il comma 715 è sostituito dal seguente:
   « 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1o gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
  13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29»;
   b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) a partire dal 1o gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019»;
   c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
  15. Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
  16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
  17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie».

  18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
  19. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
  20. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
  21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
  22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
  23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
  24. Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
  25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
  26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
  29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
   a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
   b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
  31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
  33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
  35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».
  36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
  37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
   « 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
   b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
   c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»;
   d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi»;
   e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»;
   f) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»;
   g) il comma 148 è sostituito dal seguente:
   « 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».

  39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
   « 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».

  40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
  41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
  42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
  43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
  44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
  45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
  46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
  47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
  49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
  51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
  52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
  53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
   c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

  54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
  55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
  56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
  58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.
  59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
  60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
   a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
   b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

  61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
  62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:
   « 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
   b) il comma 1078 è sostituito dal seguente:
   « 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

  63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
  64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
  65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».

  66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 134 è sostituito dal seguente:
   « 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

  67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  68. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
  69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
  70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
   « 3.1. A partire dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

  71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.
  72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «città di Genova» sono inserite le seguenti: «nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024».

  73. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  75. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  76. La disposizione recata dal comma 77 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e dopo le parole: «la predetta data» sono inserite le seguenti: «ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza».
  78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
  79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
  81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014».
  83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
  84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
  86. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
  87. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
  88. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
  90. Per le finalità di cui al comma 86:
   a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
   c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale».

  92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti « Green». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
  93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
  95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
  96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund», di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
  97. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
  99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «edifici pubblici contaminati da amianto,» sono inserite le seguenti: «comprese le navi militari,».
  102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
  103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  104. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.
  105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
  106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
  107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
  108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
  109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  110. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  111. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
  113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
  114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
  117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
  119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.
  120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca’ Foscari, Iuav, VIU – Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
  121. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
  122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
  124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
  125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
   a) studenti universitari fuori sede;
   b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;
   d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

  126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
   a) alla quantificazione dello sconto;
   b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.

  127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
  128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
   1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente».

  129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
  131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.
  134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021».

  135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1o aprile 2020, di 40 unità non prima del 1o ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1o ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.
  137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  138. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
  139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
  140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile».
  142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
  144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»;
   b) al comma 2, le parole: «aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati i dati di cui al comma 1»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

  146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
  147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
   a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
   b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
   c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

  148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione».
  150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , per il triennio 2019-2021,» sono soppresse.
  151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
   « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente».

  152. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
   « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
   h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
   h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
   h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
   h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
   h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
   h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
   h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
   h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
   h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
   h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79».

  153. Ai fini del comma 151 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
  154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
  155. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1o luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.
  156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;» sono soppresse.
  157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  158. Per le medesime finalità di cui al comma 155, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
  159. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
  160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

  161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»;
   b) all'articolo 47:
    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;
    3) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

  164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1o ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
  165. Per l'attuazione del comma 164, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.
  166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
  167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
  168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo».

  169. Per l'attuazione del comma 168 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
  171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.
  172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
  173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
  175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019», le parole: «anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».

  176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
  177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
  178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
  180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: «delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili».
  181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
  182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
  183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento».

  184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
  185. Alle imprese che a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
  186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
  189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
  190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
  192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
  195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
   a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
   b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
  199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
   a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
   b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
   c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
   d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
   e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
   f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

  201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
   a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
   b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
   c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
   d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
   e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

  202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
   a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
   b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
   c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
   d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
   e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

  203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
  204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
  206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
  207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
  208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  209. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
  210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
  212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
  214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
  215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
  216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
  220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
  224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.
  225. All'articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento».

  226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
  227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
  228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
  229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.
  230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
  231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
  232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
  233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6,5 per cento».
  234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata «Padova capitale europea del volontariato 2020» è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.
  236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501 è inserito il seguente:
   « 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande».

  237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
  238. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 494, dopo le parole: «per atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute»;
   b) al comma 496, dopo le parole: «del costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti,» e dopo le parole: «inclusi gli oneri fiscali» sono inserite le seguenti: «sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni»;
   c) al comma 502-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare».

  239. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
  240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241.
  241. Per realizzare le finalità di cui al comma 240 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
  242. L'ANR, in particolare:
   a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
   b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
   c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

  243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
  244. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.
  245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
  246. Il direttore presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
  247. Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.
  248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei princìpi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.
  249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
  250. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
  251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
  252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
  253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
  254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
  255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
  256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
   a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

  257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.
  258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
  259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
  260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
  261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
  262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
  264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
  265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
  266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
  267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
  269. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
   d) il comma 4-bis è abrogato.

  270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
  271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
  273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  274. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
  275. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
   a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;
   b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

  276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
   a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;
   b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
   c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
   d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
   e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.
  278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
  280. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
   « 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità».

  281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

  282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
  283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
  285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
  286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
   « 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore analogo».

  287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
   a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

  288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.
  289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
  290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
  293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.
  294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
   « 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio»;
   b) al comma 1-quinquies, le parole: «del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1-bis e 1-bis.1»;
   c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1, 1-bis» è inserita la seguente: «, 1-bis.1».

  295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.
  297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);
   c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

  299. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
   « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».

  301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
   « 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

  303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».

  304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
  305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
  307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
   a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
   c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

  308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
  309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
   « 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
   a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
   c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
   « 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7, lettera b).
   10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:
   a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
   b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»;
   d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
   « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni»;
   e) al comma 13, le parole: «comma 10, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10-bis, lettera b),»;
   f) al comma 14, dopo le parole: «Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
   g) al comma 15, dopo le parole: «Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».

  310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, le parole: «Ministro per il Sud» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud e la coesione territoriale»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;
   e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie».

  311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
  312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.
  313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 61, le parole: «in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   b) al comma 63:
    1) le parole: «per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud e la coesione territoriale»;
    2) dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
    3) dopo le parole: «sette anni.» è aggiunto il seguente periodo: «La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali»;
   c) al comma 64:
    1) le parole: «procedure semplificate» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni e semplificazioni»;
    2) le parole: «articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6»;
   d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:
   « 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
   65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
   65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.
  316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito “soggetto per l'amministrazione”, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) è inserita la seguente:
    « a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

  317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.
  319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

  320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018».

  321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato «Fondo “Cresci al Sud”», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
  324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
  325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.
  326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
  327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «alla società» sono sostituite dalle seguenti: «a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci»;
   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati».

  328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.
  329. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
  330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
  333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
  334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dal 1o gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia».
  335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
  337. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole da: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2019»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

  344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
  345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica»;
   b) al comma 2, dopo la parola: « e-ter)» è inserita la seguente: «, e-quater)».

  347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2021.
  348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.
  350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
  351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
  353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.
  355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:
   « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».

  356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata e, al secondo periodo, le parole: «che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a),» sono soppresse.
  357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
  358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  360. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
  361. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11».
  362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
  363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.
  364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.
  366. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
  367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  368. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
   « 1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival».

  371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.
  372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
  373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
  374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.
  375. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.
  376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
  378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma «Vivere all'italiana», nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato «Antonio Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
  380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
  382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.
  383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
  385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
  386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  387. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico», con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
  388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 387.
  389. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
  390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
  391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
  392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
  393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
  394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.
  396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
  397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
  399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».
  402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  404. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
  405. In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
  406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
  407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.
  408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale».
  411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e».
  412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).
  415. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
  416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
  417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020»;
   b) dopo le parole: «aree colpite da eventi sismici,» la parola: «nonché» è soppressa;
   c) dopo le parole: «della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo».

  418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente:
   « 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311».

  419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
  420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.
  421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
  422. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
  424. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
  425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
  426. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
  427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2020».
  428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: «, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter,» sono soppresse.
  429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
   « 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1o luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza».

  430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.
  431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.
  432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI

  Art. 4. – (Piante organiche flessibili distrettuali)1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
   2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
   3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

  Art. 5. – (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
   a) aspettativa per malattia o per altra causa;
   b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
   c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
   d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
   e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
   2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
   3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

  Art. 6. – (Destinazione e assegnazione dei magistrati)1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
   2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
   3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

  Art. 7. – (Designazione dei magistrati)-1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
   3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

  Art. 8. – (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche)1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
   2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
   3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione».

  433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
  434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  « 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero» e le parole: «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;
   c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o» sono soppresse;
   d) l'articolo 5 è abrogato;
   e) il capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  Art. 6. – (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
   3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

  Art. 7. – (Organico)1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.
   2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
   4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.

  Art. 8. – (Risorse)1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.
  437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
  438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
   b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
   c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

  439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:
   a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
   b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
   e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
  442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
  444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
  445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono inserite le seguenti: «ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto»;
   b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
   « 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9».

  446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1o settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
  447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.
  451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432 è inserito il seguente:
   « 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432».

  452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
  453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1o gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic&chiocciola;Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
  456. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.
  458. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.
  459. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di princìpi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.
  460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.
  461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:
   « 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.
   406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

  462. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   « e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia».

  463. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunti i seguenti periodi: «I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1o gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1o gennaio 2022».
  465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2012».
  466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
   « 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

  467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni».
  468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «personale medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «personale dirigenziale e non dirigenziale», le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  469. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
  470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
  471. Per le finalità di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
  472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
  474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».
  477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
   b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

  478. A decorrere dal 1o gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
   a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
   b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
   c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

  479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2009, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
  483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
  484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.
  485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.
  486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.
  487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
  488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  489. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «in cui è stata accertata la sua responsabilità» sono aggiunte le seguenti: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».
  490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  492. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico».
  494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.
  496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
  497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
   « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
   2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale».

  500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
  505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  507. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.
  508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   « f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding».

  509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
  512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  513. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.
  514. Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
  515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.
  520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.
  521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».

  524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.
  525. L'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
  526. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
  527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:
   « o-bis) “digestato equiparato”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica»;
   b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-bis

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

  Art. 31-bis. – (Condizioni di equiparabilità)1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
   a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
   b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
   c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
   d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
   e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

  Art. 31-ter. – (Modalità di utilizzo)1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
   2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

  Art. 31-quater. – (Controlli)1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.
   2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».

  528. È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
  529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
  530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
  531. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).
  532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
  533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
  534. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.
  535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.
  537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.
  538. La quota di cui al comma 537 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.
  539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
  540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
  541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
  542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «dei commi da 819 a 823» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 819 e da 821 a 823».
  543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
  544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle regioni e».
  546. In occasione del cinquantenario delle regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità indicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
  547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
  548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
  550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
  551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
  552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
  553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
  554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante «Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».
  555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
   7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
   7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
   7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
   7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
   7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
   7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
   7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies».

  557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  558. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
  559. È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.
  560. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
  561. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.
  562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
  563. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
  564. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
  565. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.
  566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.
  567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1o gennaio 2020.
  568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.
  569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno».

  570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e dai Dipartimenti francesi d'oltremare» sono sostituite dalle seguenti: «, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano».
  571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il territorio extra- doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia
  573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
  574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.
  575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
  576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
  578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
  579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
  580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere a), b) e c),» sono soppresse;
   b) al comma 6, le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

  581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,».
  582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici».
  583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
  584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'accordo quadro» sono soppresse.
  585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali».
  586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
  587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi».
  588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
  589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020».
  590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
  591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
  592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
   a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
   b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

  593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
  594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
  595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
  596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
  598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
  600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
  601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.
  603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro».
  604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020».
  606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: «e la successiva riassegnazione» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».
  607. A decorrere dall'anno 2020, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
  608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
  610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
  611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.
  612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
  613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,» ;
   b) al comma 4-ter, le parole: «possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalla seguente: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».

  615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.
  617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
  618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
  619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
  620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
  621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:
   a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
    1) al quinto periodo, le parole: «un ammontare pari al 10» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente in quote del costituendo fondo il 30»;
    2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.»;
   b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
    1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento» e le parole: «corrispondente al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 35 per cento» e le parole: «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) è abrogata.

  622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
  624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.
  626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
  627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
  628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
  629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
   a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
   b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
   3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)».

  630. A decorrere dal 1o ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».
  631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
   « 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
   a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
   b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
   c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
   9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
   9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
   a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
   b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
   c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
   d) gasolio 0,186 kg per kWh;
   e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;
   f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh»;
   b) all'allegato I:
    1) alla voce: «Oli da gas o gasolio» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri»;
    2) dopo la voce: «Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente: «Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;
    3) le parole: «Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli combustibili:
   usati per riscaldamento:
   a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
   b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
   per uso industriale:
   a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
   b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
   usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
   Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi»;
    4) alla voce: «Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi»;
    5) alla voce: «Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi»;
    6) le parole da: «Carbone, lignite e coke» fino a: «9,20 euro per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
     per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
     per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
     per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi»;
   c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

  632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1o luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».

  633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
  634. È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
  635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
  636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
  637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:
   a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
   b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
   c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

  638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.
  639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
   a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
   b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
    1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
    2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
   c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

  640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
  641. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
  642. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
  643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.
  644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.
  645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
  646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
  647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
  649. L'imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
  650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.
  652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.
  653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
  654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
  659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39-octies:
    1) al comma 5, alla lettera a), le parole: «euro 30» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35», alla lettera b), le parole: «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 37» e, alla lettera c), le parole: «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 130»;
    2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,22 per cento»;
   b) all'allegato I, la voce: «Tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente:
   «Tabacchi lavorati:
    a) sigari 23,5 per cento;
    b) sigaretti 24 per cento;
    c) sigarette 59,8 per cento;
    d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;
    e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
    f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento».

  660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:
   «Art. 62-quinquies. – (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) – 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
   2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
   3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
   4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-decies.
   5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
   6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
   7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili».

  661. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate».
  662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
  663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
   a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
   b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
   c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

  664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:
   a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);
   b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);
   c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

  665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:
   a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
   b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

  666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).
  667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
  669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
  670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.
  673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.
  674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
  676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675.
  677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29».

  678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 35 è inserito il seguente:
   « 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare»;
   b) al comma 36, alinea, le parole: «nel corso di un anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis»;
   c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:
   « 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
   b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
   c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
    1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
    2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
    4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
   e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
   f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa»;
   d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
   « 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.
   39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite»;
   e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:
   « 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
   40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:
   a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
   b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
    1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;
    2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;
   c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale»;
   f) al comma 41, le parole: «in ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare»;
   g) il comma 42 è sostituito dal seguente:
   « 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo»;
   h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali»;
   i) dopo il comma 44 è inserito il seguente:
   « 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate»;
   l) il comma 45 è abrogato;
   m) il comma 47 è sostituito dal seguente:
   « 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020»;
   n) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
   «49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale».

  679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
  681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: «doganale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;
   b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

  « f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;
   c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: «e) ed f)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis)».

  682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.
  683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:
   a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
   b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
   c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

  684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.
  685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684.
  686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.
  687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   « 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».

  688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1o novembre 2020».

  689. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
  690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1o gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2020.
  691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 54 è sostituito dal seguente:
   « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
   b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
   b) al comma 55, le parole: «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a)»;
   c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;
   d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
   e) al comma 71, le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
   f) al comma 74:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno»;
    2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
   g) il comma 75 è sostituito dal seguente:
   « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario»;
   h) al comma 82:
    1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
    2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;
    3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;
   i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;
   l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.

  693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

  694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
  695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 26 per cento».
  696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
  697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  698. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 701.
  699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
  700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  702. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2021.
  704. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.
  705. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indìce una conferenza di servizi»;
   c) al comma 3 la lettera g) è abrogata;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008»;
   e) il comma 7 è abrogato.

  706. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
   b) al comma 1, alinea, le parole: «e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
   c) al comma 1, lettera b), le parole: «con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «con il presidente della regione autonoma della Sardegna» e le parole: «delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
   d) al comma 1, lettera a), le parole: «e delle isole minori della Sicilia» sono soppresse;
   e) al comma 4, le parole: «L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse.

  707. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.
  708. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.
  709. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  710. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, le parole: «dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti»;
   b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta»;
   c) al comma 18, le parole: «dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti»;
   d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
   «18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;
   e) al comma 22, le parole: «l'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte sui redditi».

  711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.
  712. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
  713. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.
  714. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
  715. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714.
  716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
   a) concessioni autostradali;
   b) concessioni di gestione aeroportuale;
   c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
   d) concessioni ferroviarie.

  717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.
  718. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  719. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  720. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
  721. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
  722. A decorrere dal 1 o gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:
   a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
   b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;
   c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

  723. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 722, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014.
  724. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».
  725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
  726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1o aprile 2020.
  727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
   a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;
   b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;
   c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
   d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
   e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

  728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.
  729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
  730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
  731. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  732. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
  734. A decorrere dal 1o marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
  735. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.
  736. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
   « 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1o gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.
   7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».

  737. Il comma 736 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
  739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
  740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
   a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
   b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
   c) sono altresì considerate abitazioni principali:
    1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
   d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
   e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

  742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1o gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
  743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
  744. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
  746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
  747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
   a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
   c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
  749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
  751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1o gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
  752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
  754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
  756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
  757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
  758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
   d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

  759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

  760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
  761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
  763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
  764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
  765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
  766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.
  767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
  768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
  769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
  770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
  771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
  772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
  773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
  774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
  776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

  778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
  779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno 2020.
  780. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
  781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
  782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
  783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».
  785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.
  786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»;
   b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».

  787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
  788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
  789. I contratti in corso alla data del 1o gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
  790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
   a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;
   b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
   c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

  792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1o gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
   a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
   b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
   d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
   e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
   f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
   g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
   h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
   i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
   l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

  793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
  794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
  795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
  796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
   a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
   b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
   c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
   d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
   e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
   f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

  797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
  798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
  799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
  800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
   a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
   b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

  804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
  805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
  806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:
   a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
   b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
   c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

  807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
   a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
   b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
   c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
   d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

  808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
  809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
  810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
  811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.
  813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
  814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
   b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
   e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

  815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
  817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
  818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  819. Il presupposto del canone è:
   a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
   b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

  820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
  821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
   a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
   b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
   c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
   d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
   e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
   f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
   g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
  823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
  824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
  825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
  826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa
standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000
fino a 500.000 abitanti

euro 60,00
Comuni con oltre 30.000
fino a 100.000 abitanti

euro 50,00
Comuni con oltre 10.000
fino a 30.000 abitanti

euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

  827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa
standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni con oltre 100.000
fino a 500.000 abitanti

euro 1,30
Comuni con oltre 30.000
fino a 100.000 abitanti

euro 1,20
Comuni con oltre 10.000
fino a 30.000 abitanti

euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

  828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
  829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.
  831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

  In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

  832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
   a) eccedenti i mille metri quadrati;
   b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
   c) con spettacoli viaggianti;
   d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

  833. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
   d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
   e) le occupazioni di aree cimiteriali;
   f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
   h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
   i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
   l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
   m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
   n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
   o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
   p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
   q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

  834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
  835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
  836. Con decorrenza dal 1o dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
  837. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
  840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
  841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa
standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000
fino a 500.000 abitanti

euro 60,00
Comuni con oltre 30.000
fino a 100.000 abitanti

euro 50,00
Comuni con oltre 10.000
fino a 30.000 abitanti

euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

  842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa
standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000
fino a 500.000 abitanti

euro 1,30
Comuni da oltre 30.000
fino a 100.000 abitanti

euro 1,20
Comuni da oltre 10.000
fino a 30.000 abitanti

euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

  843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.
  844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
  845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.
  846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
  847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
   « d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

  850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.
  851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  852. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
  853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «predetto valore soglia» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;
   b) al quarto periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «superiore»;
   c) al quinto periodo, dopo le parole: «al valore soglia» è aggiunta la seguente: «superiore».

  854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;
   b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;
   c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».

  855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «Entro il 1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1o luglio 2020».
  856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
  861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
  863. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
   a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

  864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.
  865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
  868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
  869. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
  870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
  871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
  872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
  873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
  875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
  876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
  877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016-2019» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».

  878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
  879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
  880. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, è cofinanziato lo studio di fattibilità del «Progetto Transaqua» per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.
  881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:
   a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
   b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
   c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

  883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
  884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A.C. 2305 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La lettera c) del comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogata.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 1. (ex 2. 2.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al comma 2-ter, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  2-ter. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 2-bis, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. (ex 2. 3.) Claudio Borghi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3-bis. L'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) 1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.
1. 3. (ex 2. 4.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nella Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.
  3-ter. Alla Tabella A – Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:
    «1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua-o al vapore, esclusi astici e aragoste.».

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034. con le seguenti: di 10.189.498 euro per l'anno 2020, di 41.011.123 euro per l'anno 2021, di 26.454.444 euro per l'anno 2022, di 196.599.290 euro per l'anno 2023, di 210.491.923 euro per l'anno 2024, di 162.952.895 euro per l'anno 2025, di 373.644.496 euro per l'anno 2026, di 331.492.531 euro per l'anno 2027, di 171.504.373 euro per l'anno 2028, di 171.312.770 euro per l'anno 2029, di 171.037.560 euro per l'anno 2030, di 170.510.748 euro per l'anno 2031, di 172.283.937 euro per l'anno 2032, di 172.257.125 euro per l'anno 2033 e di 172.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
1. 4. (ex 2. 11.) Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) i pellet per uso domestico nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto;»;
   b) alla parte III, al n. 98) dopo le parole: «esclusi i pellet» sono aggiunte le seguenti: «tranne nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto».

  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1. 5. (ex 2. 5.) Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”;».

  3-ter. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «di cui ai commi 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».
1. 6. (ex 2. 25.) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 7. (ex 2. 10.) Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis) Servizio di impollinazione;».

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: «di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.» con le seguenti: «di 13.189.498 euro per l'anno 2020, di 44.011.123 euro per l'anno 2021, di 29.454.444 euro per l'anno 2022, di 199.599.290 euro per l'anno 2023, di 213.491.923 euro per l'anno 2024, di 165.952.895 euro per l'anno 2025, di 376.644.496 euro per l'anno 2026, di 334.492.531 euro per l'anno 2027, di 174.504.373 euro per l'anno 2028, di 174.312.770 euro per l'anno 2029, di 174.037.560 euro per l'anno 2030, di 173.510.748 euro per l'anno 2031, di 175.283.937 euro per l'anno 2032, di 175.257.125 euro per l'anno 2033 e di 175.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034».
1. 8. (ex 2. 9.) Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «un litro» sono sostituite dalle seguenti: «un litro e mezzo»;
   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione. 2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge 190 del 23 dicembre 2014.»
1. 9. (ex 2. 18.) Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento;».
1. 10. (ex 2. 6.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
1. 11. (ex 2. 7.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 2) è sostituito dal seguente:
   2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.».
1. 12. (ex 2. 12.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, il comma 941-ter è abrogato.
1. 13. (ex 2. 13.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1.1) dopo le parole: «70 metri cubi» sono aggiunte le seguenti: «, collegati a serbatoi interrati»;
   b) il punto 1.2 è sostituito con il seguente:
  «1.2) alla lettera c), le parole: “collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi”.».
1. 14. (ex 2. 14.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, i punti 1) e 2) sono soppressi.
1. 15. (ex 2. 15.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera b) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”»
1. 16. (ex 2. 20.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   « b) al comma 941, le parole da: “Le disposizioni” fino a: “in consumo o estratti” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 931 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;”».
1. 17. (ex 2. 21.) Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.»
1. 18. (ex 2. 22.) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: « n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.».
1. 19. (ex 2. 24.) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
1. 20. (ex 3. 5.) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3.
   1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022.
1. 21. (ex 3. 1.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 4, capoverso Art. 3, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 884, aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 22. (ex 3. 2.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
1. 23. (ex 3. 4.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis), quantificati in 440 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 24. (ex 3. 6.) Parolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse. Al relativo onere, valutato in dieci milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 858 della presente legge.
1. 25. (ex 3. 7.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 26. (ex 4. 2.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027.
1. 27. (ex 4. 1.) Gelmini, Porchietto, Fiorini, Barelli, Squeri, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 7.000 milioni di euro e le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 11.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 4.000 milioni di euro nel 2020 e 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 28. (ex 5. 3.) Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Al comma 7, sostituire le parole: 3.000 milioni e 5.000 milioni con le seguenti: 6.000 milioni e 8.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 29. (ex 5. 6.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli Stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 30. (ex 5. 10.) Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6».
   c) al comma 2-bis, le parole: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse.
1. 31. (ex 5. 7.) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 32. (ex 5. 1.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dovrà essere data priorità alla riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti con figli a carico, con particolare riguardo alle famiglie con tre o più figli a carico.
1. 33. (ex 5. 11.) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse annuali di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 100 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 34. (ex 5-bis. 2.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «, con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,»;
   b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 35. (ex 6. 4.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 36. (ex 6. 3.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 37. (ex 6. 1.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nei limiti del 70 per cento della» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera».
  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 38. (ex 6. 2.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Ai pagamenti di cui al presente comma non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
1. 39. (ex 6. 5.) Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 311, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.
1. 40. (ex 6. 6.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.
  12-ter. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:
   a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
   b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

  12-quater. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti internet istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-quinquies. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 12-bis entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 12-ter deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 12-ter si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-sexies. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12-septies. Le disposizioni dei commi da 12-bis a 12-septies non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 41. (ex 6-bis. 2.) Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente: « a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
1. 42. (ex 6-ter. 1.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
1. 43. (ex 6-ter. 2.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
  13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 13-bis realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  13-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  13-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 13-bis impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

  13-sexies. Nei casi di cui al comma 13-quinquies, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  13-septies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 13-bis per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  13-octies. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi da 13-bis a 13-septies soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  13-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-octies, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014- 2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 44. (ex 6-ter. 3.) Carfagna.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000;
   2022: –10.000.000.
1. 45. (ex 7. 11.) Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a lettera e), le parole: «lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da a) a c)».
1. 46. (ex 7. 1.) Pentangelo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 40.000.000;
   2021: – 40.000.000;
   2022: – 40.000.000.
1. 47. (ex 7. 27.) Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
1. 48. (ex 7. 31.) Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo (IM) tra Sanremo Centro e Sanremo Foce, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
1. 49. (ex 7. 3.) Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 5.000.000;
   2021: + 20.000.000.
1. 50. (ex 7. 4.) Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione dell’Hub portuale di Savona – variante alla S.S. n. 1 Via Aurelia tra il Torrente Letimbro e Via Stalingrado a Savona – è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: +10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
1. 51. (ex 7. 5.) Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 10.000.000.
1. 52. (ex 7. 6.) Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
1. 53. (ex 7. 7.) Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 54. (ex 7. 26.) Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –500.000;
1. 55. (ex 7. 28.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. A valere sul fondo di cui al comma 14, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Ionica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.
1. 56. (ex 7. 32.) Furgiuele, Invernizzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Monza a Bresso-Cusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'articolo 1 comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 57. (ex 7. 33.) Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 14, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2o Lotto funzionale «Lavello» della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.
1. 58. (ex 7. 29.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 14, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1o Lotto funzionale «San Gerolamo», della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.
1. 59. (ex 7. 30.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, è riservato un finanziamento per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana) per un importo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
1. 62. (ex 7. 13.) Morelli, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000.
1. 63. (ex 7. 14.) Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.
1. 64. (ex 7. 15.) Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, è riservato un finanziamento, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda.
1. 65. (ex 7. 16.) Valbusa, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, è riservato un finanziamento, per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il completamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN) sul territorio nazionale.
1. 66. (ex 7. 17.) Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 14, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.
  24-ter. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche».
1. 67. (ex 7. 24.) Bitonci, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
  25-bis. All'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis), del Testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni anche non riconosciute».
  25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, pari ad euro 2,5 milioni di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
1. 68. (ex 7. 23.) Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
  27-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 69. (ex 7. 22.) Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.
  28-ter. La maggiorazione di cui al comma 28-bis è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
  28-quater. Non si considerano attività di formazione ai sensi dei commi 28-bis e 28-ter la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  28-quinquies. Al beneficio i soggetti di cui al comma 28-bis accedono in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.
  28-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 28-bis a 28-quinquies è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 858.
1. 70. (ex 7-bis. 1.) Gelmini.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 90.000.000;
   2021: – 100.000.000;
   2022: – 120.000.000;
1. 71. (ex 7-bis. 2.) Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000;
   2021: – 120.000.000;
   2022: – 200.000.000.
1. 72. (ex 7-bis. 3.) Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 73. (ex 7-bis. 4.) Tombolato, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati.
1. 74. (ex 8. 2.) Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 29, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per manutenzione ed efficientamento di acquedotti e linee di distribuzione dell'acqua.
1. 75. (ex 8. 1.) Mulè.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984, n. 360 del 1991 e n. 139 del 1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.
  29-ter. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità portuale di Venezia (ora Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale), al fine di proseguire negli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione Veneto la somma di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 76. (ex 8. 42.) Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 77. (ex 8. 5.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
1. 78. (ex 8. 40.) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di snellire le procedure decisionali inerenti la programmazione delle opere pubbliche, con conseguente impatto sulla riduzione dei tempi di realizzazione, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 202:
  1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «, previo parere del CIPE» sono soppresse;

  2) al comma 5, le parole da: «assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma sono soppresse;
  3) al comma 6, le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono soppresse e, dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», le parole «CIPE, su proposta del» sono soppresse;
   b) all'articolo 214, comma 2:
  1) alla lettera f), le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto.» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.»;

  2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;»;
   c) all'articolo 216, comma 1-bis:
  1) dopo le parole: «i relativi progetti» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,»;

  2) le parole: «secondo la disciplina previgente» sono sostituite co le seguenti: «dagli enti aggiudicatori.».
1. 79. (ex 8. 7.) Mazzetti, Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono versati in un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detti proventi possono essere attribuiti, a richiesta del soggetto avente diritto, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. L'erogazione dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali ai sensi del secondo periodo è effettuata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di progetti relativi alla realizzazione di iniziative finalizzate a garantire ed aumentare la sicurezza stradale, che gli enti locali inviano unitamente alla richiesta di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti»;
   b) Al comma 12-ter, dopo le parole: «comma 12-bis» sono aggiunte le seguenti: «diversi dagli enti locali,».
1. 80. (ex 8. 9.) Baldelli.

  Al comma 52, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 gennaio e, al comma 53, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 15 marzo.
*1. 81. (ex *8. 24.) Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 52, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 gennaio e, al comma 53, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 15 marzo.
*1. 82. (ex *8. 38.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Quale contributo per gli interventi di cui al presente comma sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2020 – 4.000.000;

  2021 – 4.000.000;
  2022 – 4.000.000.
1. 83. (ex 8. 43.) Siracusano.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica.
1. 84. (ex 8. 36.) Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 59 con il seguente:
  59. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio. europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 45 del 2018 è ridotto di 1000 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 85. (ex 8. 14.) Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 59, sostituire le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.», con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2020,150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
1. 86. (ex 8. 16.) Spena, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo.

  Al comma 59 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 87. (ex 8. 22.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 60, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) misure volte a garantire un servizio di apertura a tempo pieno degli asili nido e, a rotazione, anche nei periodi estivi;
1. 88. (ex 8. 23.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:
  60-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 59 e 60, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  60-ter. Per le strutture di cui al comma 60-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  60-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 60-bis, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.
1. 89. (ex 8. 8.) Paolo Russo, Carfagna.

  Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
  60-bis. Al fine di aumentare il numero di asili nido e scuole per l'infanzia disponibili, gli edifici non utilizzati di proprietà dei comuni possono essere riconvertiti in strutture destinate ad asili nido e scuole per l'infanzia. Al fine di consentire le riconversioni di cui al primo periodo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma si procede ai sensi del comma 61.
1. 90. (ex 8. 13.) Spena.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 91. (ex 8. 35.) Claudio Borghi.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di asili nido nei piccoli comuni montani. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858 della presente legge.
1. 92. (ex 8. 15.) Vietina, Pittalis.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell'aeroporto civile del Mela, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del sud del Paese, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  64-ter. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  64-quater. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento al contraente generale.
  64-quinquies. A copertura degli oneri di cui ai commi da 64-bis a 64-quater si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 93. (ex 8. 48.) Siracusano.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), nel tratto Palazzo del Pero – Arezzo, sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
1. 94. (ex 8. 19.) D'Ettore, Mugnai, Ripani, Mazzetti.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. Al fine di consentire gli interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici ubicati nei territori di Arezzo, Casentino, Valdarno e Valtiberina, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: –;
   2022: –.
1. 95. (ex 8. 49.) D'Ettore, Mugnai, Ripani, Mazzetti.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».
1. 96. (ex 8. 31.) Binelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
1. 97. (ex 8. 50.) Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni.
1. 98. (ex 8. 34.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –1.000.000.
1. 99. (ex 8. 30.) Caffaratto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;
   2021: – 15.00.000;
   2022: – 15.00.000.
1. 100. (ex 8. 28.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;
   2021: – 15.00.000;
   2022: – 15.00.000.
1. 101. (ex 8. 29.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 69, nonché per favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso comma 523- bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «società in house delle amministrazioni centrali dello Stato», sono sostituite con le parole: «società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato».
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.».
1. 102. (ex 8. 20.) Cortelazzo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, i commi 1 e 2 sono soppressi.
1. 103. (ex 8. 32.) Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
  72-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024,»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  72-ter. Al fine di favorire la flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  72-quater. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richieda una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.
1. 104. (ex 8. 11.) Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
  72-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
1. 105. (ex 8. 12.) Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  73-ter. Al fine di favorire la flessibilità dei Piani regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  73-quater. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.
1. 106. (ex 8. 21.) Cassinelli, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
  73-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 107. (ex 8. 51.) Furgiuele, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;
   2021: – 20.00.000;
   2022: – 15.00.000.
1. 108. (ex 8-bis. 1.) Rotelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 75 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 109. (ex 8-ter. 1.) Rosso, Mulè.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. Le disposizioni di cui al comma 75 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.
1. 110. (ex 8-ter. 2.) Rosso, Mulè.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: h-bis) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209.
1. 111. (ex 8-ter. 3.) Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
  75-bis. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i particolari rischi connessi all'uso di veicoli consentiti ai minorenni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'istituzione di una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito all'utilizzo consapevole di veicoli da parte di persone di età inferiore a 21 anni, al fine di favorirne l'uso consapevole, con particolare riguardo al rispetto delle norme del Codice della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione delle campagne informative di cui al precedente periodo.
  75-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 112. (ex 8-ter. 4.) Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
  77-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».
1. 113. (ex 8-quater. 2.) Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:
  77-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».

  77-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis, per il solo anno 2020 alle eventuali minori entrate derivanti dalla mancata irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per un importo massimo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede, a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 114. (ex 8-quater. 3.) Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente articolo, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, viene adottata dall'organo competente dell'ente conferente, con provvedimento motivato e non sindacabile.».
1. 115. (ex 8-quinquies. 12.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 è sostituito dal seguente:
  «3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di importo superiore a 60.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi e superiore a 221.000 euro per i lavori, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.».
1. 116. (ex 8-quinquies. 11.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».
1. 117. (ex 8-quinquies. 7.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque» sono sostituite con le seguenti: «preventivi di».
1. 118. (ex 8-quinquies. 4.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettere b) e c,) del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «221.000 euro».
1. 119. (ex 8-quinquies. 8.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera c) e c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole «350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».
1. 120. (ex 8-quinquies. 9.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro» e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «221.000 euro».
1. 121. (ex 8-quinquies. 10.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva la banca dati centralizzata di cui al presente articolo entro il 30 giugno 2020.».
1. 122. (ex 8-quinquies. 3.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro le stazioni appaltanti prevedono un premio di accelerazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo complessivo pari al 5 per cento dello stesso e comunque in misura non superiore all'ammontare del ribasso contrattuale.».
1. 123. (ex 8-quinquies. 2.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
1. 124. (ex 8-quinquies. 6.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG).».
1. 125. (ex 8-quinquies. 1.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
1. 126. (ex 8-quinquies. 5.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  80-ter. Al fine di favorire flessibilità dei Piani regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1. 127. (ex 8-sexies. 1.) Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Nelle more del riordino della materia, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1,lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
  80-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 80-bis, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma priva di effetto gli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, non che i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
1. 128. (ex 8-sexies. 2.) Ripani.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
1. 129. (ex 9. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-ter, è aggiunto il seguente:
  «502-ter.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR».
1. 130. (ex 9. 2.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli standard minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.
  82-ter. Con propri atti, le regioni possono definire:
   a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;
   b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni all'interno della rete dei servizi regionali.

  82-quater. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti standard minimi.
1. 131. (ex 9. 3.) Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
    84-bis) Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Ascoli Piceno–Ancona e Pescara Centrale–Ancona fino alla stazione di Jesi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 132. (ex 10. 1.) Latini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 90, inserire il seguente:
  90-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
1. 133. (ex 11. 10.) Molinari, Rixi, Sasso, Tateo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 90, inserire i seguenti:
  90-bis. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.
  90-ter. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 90-bis, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
  90-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 90-bis.
  90-quinquies. Il contributo di cui al comma 90-bis è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  90-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziato dalla presente legge.
1. 134. (ex 11. 11.) Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 91, inserire i seguenti:
  91-bis. A decorrere dall'anno 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale», di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

  91-ter. Le disposizioni di cui al comma 91-bis si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.
  91-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 91-bis.
  91-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 858 è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 10 milioni di euro.
1. 135. (ex 11. 6.) Gelmini.

  Dopo il comma 91, inserire i seguenti:
  91-bis. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  91-ter. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio ai sensi della presente legge sono le seguenti:
   a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
   b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
   c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;
   d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
   e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;
   g) gli interventi integrati in grado di garantire contestualmente, attraverso interventi strutturali e non strutturali, la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

  91-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
  91-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, inserire il seguente:
  «858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
1. 136. (ex 11. 7.) Gelmini.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. II Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 4 milioni;
   2021: – 4 milioni;
   2022: – 4 milioni.
1. 137. (ex 11. 3.) Mulè.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose, definite dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, sentite le associazioni di categoria del settore e le autorità competenti, provvede ad individuare, ad attrezzare e mantenere in funzione dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto decreto, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito del Contratto di Programma – Parte Investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.
1. 138. (ex 11. 5.) Mulè.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 14.
1. 139. (ex 11. 9.) Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap» sono abrogate.
1. 140. (ex 11. 2.) Ripani.

  Sopprimere i commi 98, 99 e 100.
1. 141. (ex 11. 14.) Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 98, sopprimere le parole: «, di agricoltura».

  Conseguentemente, al comma 99 sopprimere le parole: «da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
1. 142. (ex 11. 13.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater: I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  100-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  100-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 100-bis e 100-ter è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  100-quinquies. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 100-quater, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  100-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  100-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 143. (ex 11. 1.) Gelmini, Baldelli, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. (Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani) All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte VI del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte VI del presente decreto».

  100-ter. Dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)
   1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un fondo pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del fondo.
   2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.
   3. Le pubbliche amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 100-bis e 100-ter, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 144. (ex 11. 8.) Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
  102-ter. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  102-quater. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente: «Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale».
  102-quinquies. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.
  102-sexies. Il Fondo opera, altresì, in favore dal soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.
  102-septies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  102-octies. Il Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
1. 145. (ex 11-bis. 1.) Cassinelli.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020-2022.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 146. (ex 11-bis. 2.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente: «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai comuni e alle città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici».
  102-ter. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  102-quater. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 102-bis, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.
1. 147. (ex 11-bis. 3.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,» sono sostituite dalle con le seguenti: «contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 km rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito».
  102-ter. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
1. 148. (ex 11-bis. 4.) Giacometto, Cortelazzo.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto a soggetti pubblici e privati, per la rimozione dell'amianto presente sul territorio nazionale. Il contributo è concesso per una quota fino al 50 per cento della spesa sostenuta a copertura delle spese per la rimozione, smaltimento e sostituzione di eventuali coperture e rivestimenti, fino a completo esaurimento delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo. Per il primo anno di attuazione della presente norma, hanno priorità gli interventi destinati alla rimozione dell'amianto nei comuni di Brani e Stradella, per l'importo complessivo di contributi da erogare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
1. 149. (ex 11-bis. 5.) Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 106, inserire il seguente:
  106-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali, nonché i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono stanziati 20 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
1. 150. (ex 11-ter. 1.) Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 106, inserire il seguente:
  106-bis. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al parco nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.
1. 151. (ex 11-ter. 2.) Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 107, dopo le parole: le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 inserire le seguenti:, fatta eccezione per quelle site nei comuni montani,.
1. 152. (ex 12. 19.) Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 107, dopo le parole: ad energia elettrica o ibrida inserire le seguenti: termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico ≥ a 30kw.
1. 153. (ex 12. 26.) Mandelli.

  Al comma 107, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'anno.
1. 154. (ex 12. 22.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 107, inserire il seguente:
  107-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621 –1, EN1621 –2, EN1621 –3, EN1621 –4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 155. (ex 12. 15.) Durigon, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 107, inserire il seguente:
  107-bis. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le – modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici 82 controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
1. 156. (ex 12. 14.) Donina, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 109, inserire il seguente:
  109-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria Euro 0 o Euro 1 con veicoli nuovi.
   3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1o gennaio 2019 al 1o giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.
   3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.
   3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefìci di cui al comma 3-ter.».
1. 157. (ex 12. 16.) Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 109, inserire il seguente:
  109-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 1.500.000;
   2021: – 1.500.000.
1. 158. (ex 12. 2.) Zanella.

  Al comma 111, sostituire le parole: 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 4.000.000.
1. 159. (ex 12. 21.) Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 112, inserire il seguente:
  112-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze.
1. 160. (ex 12. 24.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 114, dopo le parole: ibrida (diesel/elettrico) inserire le parole: ad idrogeno.
1. 161. (ex 12. 27.) Mandelli.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5, 7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede all'attuazione del presente articolo.
1. 162. (ex 12. 28.) Ruggieri.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del disegno legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera: « g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».
  117-ter. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.
  117-quater. A compensazione delle minori entrare per gli enti locali, conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
1. 163. (ex 12. 17.) Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Casino, Giacometto.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.”».
1. 164. (ex 12. 7.) Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «in materia di regolazione» e dopo la parola: «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea»;
   b) Alla lettera a) dopo la parola: «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,».
1. 165. (ex 12. 5.) Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto» con le seguenti: «dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità».
1. 166. (ex 12. 6.) Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1. 167. (ex 12. 3.) Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis Al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un contributo straordinario da erogare a favore della regione Lazio. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 168. (ex 12. 8.) Bergamini.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Al fine di consentire la completa realizzazione del collegamento autostradale di cui alla delibera Cipe n. 88/2010, i contributi di cui alla delibera Cipe n. 50/2004 sono integrati con un finanziamento di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede quanto a euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 169. (ex 12. 9.) Spena.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 15 milioni;
   2021: – 15 milioni.
1. 170. (ex 12. 10.) Mulè.

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici, colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 171. (ex 12. 1.) Giacomoni.

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Piemonte e in Liguria a far data dal 24 novembre 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuati gli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  122-ter. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  122-quater. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.215 del 2018 è ridotto di 500 milioni di euro nell'anno 2020.
1. 172. (ex 12. 11.) Gelmini.

  Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
  123-bis. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.
  123-ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
  123-quater. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 123-bis sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  123-quinquies. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 123-ter, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.
  123-sexies: Agli oneri derivanti dai commi da 123-bis a 123-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858, dell'articolo 1.
1. 173. (ex 12. 12.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire i commi 124, 125 e 126 con i seguenti:
  124. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  125. Il fondo è utilizzato dalla regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti sul territorio regionale.
  126. La regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 174. (ex 12-bis. 1.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 125, inserire il seguente:
  125-bis. Le disposizioni di cui ai commi 124 e 125 si applicano, altresì, ai cittadini residenti nel territorio della Regione Calabria per ogni biglietto aereo acquistato da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020..
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 175. (ex 12-bis. 4.) Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate», sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 176. (ex 13. 4.) Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 177. (ex 13. 6.) Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sopprimere le seguenti parole: «in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti»;
   b) al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le parole: «secondo princìpi di selettività» e le parole: «attraverso l'attribuzione di fasce di merito».
1. 178. (ex 13. 1.) Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei.
1. 179. (ex 13. 2.) Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
1. 180. (ex 13. 3.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
1. 181. (ex 13. 5.) Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 129, sostituire le parole: 48 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   - al medesimo comma 129, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai maggiori oneri previsti, pari a 152 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
   - sopprimere il comma 130;
1. 182. (ex 14. 29.) Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 183. (ex 14. 31.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 184. (ex 14. 30.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 185. (ex 14. 28.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 186. (ex 14. 27.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 187. (ex 14. 26.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma.
1. 188. (ex 14. 25.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 189. (ex 14. 18.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 190. (ex 14. 17.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 191. (ex 14. 16.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 192. (ex 14. 24.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 193. (ex 14. 23.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 194. (ex 14. 22.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 195. (ex 14. 20.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione. pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 196. (ex 14. 19.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 197. (ex 14. 15.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 198. (ex 14. 14.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 199. (ex 14. 13.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 200. (ex 14. 11.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 201. (ex 14. 10.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 202. (ex 14. 9.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 203. (ex 14. 8.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 204. (ex 14. 7.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 205. (ex 14. 6.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 206. (ex 14. 5.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione. pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 207. (ex 14. 4.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 208. (ex 14. 3.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È concesso un contributo straordinario in favore della polizia penitenziaria, da destinare all'acquisto di divise e beni strumentali, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
1. 209. (ex 14. 2.) Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 52 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 è corrisposta, nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
1. 210. (ex 14. 1.) Baldini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Galantino.

  Al comma 131, sostituire le parole: di 2 milioni di euro con le seguenti: di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che sostituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 211. (ex 15. 4.) Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 131 aggiungere il seguente:
  131-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente: Art. 231-bis. – (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 212. (ex 15. 1.) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente lettera:
   f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1070 del 1960.

  131-ter. Agli oneri derivanti dal comma 131-bis, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1. 213. (ex 15. 2.) Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Dopo il comma 131 inserire il seguente:
  131-bis. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma i 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 214. (ex 15. 3.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 132 sopprimere le seguenti parole: limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,.
1. 215. (ex 16. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
1. 216. (ex 16. 2.) Deidda, Ferro.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 217. (ex 17. 7.) Ruffino, Mandelli.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 218. (ex *17. 3.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 219. (ex *17. 8.) Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 133 inserire il seguente:
  133-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per 1’ anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 220. (ex 17. 9.) Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze amate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 221. (ex 17. 2.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 222. (ex 17. 4.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1o gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefìci economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per il 2020 e due milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 223. (ex 17. 5.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 224. (ex 17. 6.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei). 1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 226. (ex 17-bis. 2.) Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Pretto, Toccalini, Turri, Comencini, Valbusa, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate). Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 19 gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 227. (ex 17-bis. 3.) Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Pretto, Toccalini, Turri, Comencini, Valbusa, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  135-ter. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  135-quater. Agli oneri derivanti dai commi 135-bis e 135-ter, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 228. (ex 17-bis. 5.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  135-ter. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  135-quater. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  135-quinquies. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
  135-sexies. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  135-septies. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  135-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  135-novies. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  135-decies. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
  135-undecies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi da 135-bis a 135-undecies, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 229. (ex 17-bis. 8.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
   a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
   b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

  135-ter. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 135-bis sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
  135-quater. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 135-ter, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
  135-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 135-bis, 135-ter e 135-quater, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 230. (ex 17-bis. 7.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
   Agli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 231. (ex 17-bis. 6.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 232. (ex 17-bis. 4.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
  140-ter. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1o gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
  140-quater. Al personale di cui ai commi 140-bis e 140-ter, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
  140-quinquies. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
  140-sexies. Il personale di cui al comma 140-quater che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 140-bis e 140-ter permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.
  140-septies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 140-bis a 140-sexies, valutato in 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 233. (ex 17-ter. 10.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:
   a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;
   b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

  140-ter. Agli oneri derivanti dal comma 140-bis, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 234. (ex 17-ter. 11.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Alla lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
  «2-ter. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
   a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;
   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;
   c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
   d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».
1. 235. (ex 17-ter. 1.) Cirielli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Deidda, Ferro.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  140-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  140-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 140-bis e 140-ter, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 236. (ex 17-ter. 3.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
1. 237. (ex 17-ter. 6.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  140-ter. All'onere derivante dal comma 140-bis, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 238. (ex 17-ter. 8.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) in fine, aggiungere il seguente comma:
   «Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base».
   b) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 200 per cento».

  140-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 140-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 239. (ex 17-ter. 17.) Perego Di Cremnago, Maria Tripodi, Fascina, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
   All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 240. (ex 17-ter. 19.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

  140-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 140-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 241. (ex 17-ter. 9.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere e integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  140-ter. Agli oneri derivanti dal comma 140-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 242. (ex 17-ter. 12.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  140-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 14 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 243. (ex 17-ter. 18.) Ruffino, Mandelli.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 244. (ex 17-ter. 14.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi, 60 unità della dotazione di cui al comma 136 sono destinate all'aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì per il quale è in corso la procedura di inserimento nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1. 245. (ex 17-ter. 16.) Vietina, Mandelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
  142-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
  142-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
1. 246. (ex 17-quater. 3.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
  142-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'incremento delle risorse di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 247. (ex 17-quater. 4.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
  142-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».
1. 248. (ex 17-quater. 5.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
  149-bis. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.
  149-ter. Agli oneri derivanti dal comma 149-bis, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 249. (ex 18. 4.) Vinci, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:
  149-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Legge di Bilancio 2019»), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
1. 250. (ex 18. 5.) Novelli.

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie di merito relative al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017 e prima delle nuove immissioni in molo, per tutti i dirigenti scolastici il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione, procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili.
1. 251. (ex 18. 11.) D'Ettore.

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. Il comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è sostituito dal seguente:
  «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data del 1o gennaio 2020.»
1. 252. (ex 18. 7.) D'Attis.

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:
  149-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3.»
1. 253. (ex 18. 2.) Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:
  149-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199.
  149-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotta di 4,415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 254. (ex 18. 8.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
  149-bis. Al fine di predisporre idonee misure volte a tutelare le vittime di violenza di genere, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1999, n. 68, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) alle persone fisiche, costituite parti civile in favore delle quali sia intervenuta sentenza di condanna nei procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis e 612-ter del codice penale. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Giustizia sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla presente lettera».

  149-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 149-bis, valutato in 1.000.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
1. 255. (ex 18. 13.) Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 153 aggiungere i seguenti:
  153-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 10 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n, 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
  153-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
1. 256. (ex 18. 6.) Gelmini.

  Dopo il comma 158 aggiungere i seguenti:
  158-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 669, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse;
   b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:
  «670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti: “..., dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari”».
   c) al comma 671, capoverso comma 3-ter, le parole: «e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.» sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
1. 257. (ex 18. 12.) Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 160, aggiungere i seguenti:
  160-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «nel triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022»;
   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2020-2022»;
   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   e) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020- 2022».

  160-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, stimati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 258. (ex 18. 9.) Siracusano.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
  31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.
1. 259. (ex 18-septies. 4.) Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  174-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa fino a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 260. (ex 18-septies. 3.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1; comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio.
1. 261. (ex 18-septies. 2.) Guidesi, Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 203, le parole: «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età».
  174-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 174-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 45.
1. 262. (ex 18-septies. 5.) D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 175, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1, le parole da «31 dicembre 2019» fino a «schermature solari e» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020»;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 12 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858;
   b) quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 26.500.000 euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 8.000.000 euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 11.500.000 per l'anno 2020;
   c) quanto a 58 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1;
   d) quanto a 58 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 263. (ex 19. 5.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 175, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) al comma 2, dopo le parole: «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» è aggiunto il seguente periodo: «La medesima detrazione è riconosciuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, anche nei casi in cui non si proceda ad interventi di recupero del patrimonio edilizio».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 del Fondo di cui al comma 858,
1. 264. (ex 19. 4.) Giacomoni, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari.».

  175-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è abrogato.
  175-quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 175-bis e 175-ter sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  175-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 175-bis e 175-quinquies pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 265. (ex 19. 2.) Fiorini.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000.
1. 266. (ex 19. 3.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. All'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2020».
1. 267. (ex 19. 6.) Binelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 177 aggiungere i seguenti:
  177-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.
  177-ter. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  177-quater. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 177-bis le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  177-quinquies. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 177-sexies.
  177-sexies. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:
   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  177-septies. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 177-octies.
  177-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 177-sexies, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:
   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;
   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;
   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  177-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 177-bis a 177-octies si provvede entro il limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 268. (ex 20. 8.) Marin, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 178 aggiungere il seguente:
  178-bis. Le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rappresentano oneri interamente deducibili per i soggetti titolari di reddito di impresa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. All'onere derivante dal presente: comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 269. (ex 20. 7.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 178 aggiungere il seguente:
  178-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia «Torino 2006», vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 270. (ex 20. 5.) Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 180 aggiungere il seguente:
  180-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole «di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'Autorità politica con delega allo sport. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della leggero dicembre 2018, n. 145.
1. 271. (ex 20. 9.) Marin, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 181 aggiungere i seguenti:
  181-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.
  181-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.
  181-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  181-quinquies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  181-sexies. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.
  181-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 181-bis a 181-sexies, pari a 20 milioni si provvede a valere sul «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 272. (ex 20. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Alle società sportive iscritte alla Federazione italiana gioco calcio – Lega Pro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento, fino a un importo massimo complessivo annuale di cento milioni di euro, per i contributi corrisposti per i contratti di lavoro in essere con i lavoratori sportivi ed in particolare con i giovani atleti e atlete. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 273. (ex 20. 3.) Caiata.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da adottare di concerto con l'Autorità competente in materia di sport, sentito il CONI, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 274. (ex 20. 10.) Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di sostenere e promuovere il movimento olimpico nel paese e incoraggiare lo sviluppo dello sport, in vista delle Olimpiadi di Tokio, per sostenere la preparazione olimpica degli atleti italiani, è autorizzato per l'anno 2020 un finanziamento di 10 milioni di euro. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate al CONI e al CIP per la copertura di oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto delle delegazioni italiane. Con decreto del MEF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di erogazione di detto finanziamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo dì cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 275. (ex 20. 11.) Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Al comma 182, sostituire le parole: Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport con le seguenti: Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.
1. 276. (ex 20. 6.) Furgiuele, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 182 aggiungere i seguenti:
  182-bis. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.
  182-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 182-bis è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
  182-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 182-bis e 182-ter si provvede quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
1. 277. (ex 20. 4.) Varchi, Maschio.

  Al comma 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra gli investimenti in beni strumentali nuovi rientrano gli acquisti di locomotive e carri ferroviari.
1. 278. (ex 22. 1.) Mulè.

  Dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
  191-bis. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 858.
1. 279. (ex 22. 6.) Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
  196-bis. Le disposizioni dei commi da 184 a 196, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma 7 provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 15 milioni di a decorrere dall'anno 2020.
1. 280. (ex 22. 8.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
  197-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  197-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  197-quater. Agli oneri derivanti dai commi 197-bis e 197-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
1. 281. (ex 22. 4.) Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
  197-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.
  197-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 197-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 282. (ex 22. 7.) Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 211 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
   b) sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
   c) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

  Conseguentemente:
   al comma 214 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile per i tre periodi d'imposta successivi a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 283. (ex 23. 1.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di «Thomas Cook UK Pic» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
  217-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 217-bis è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  217-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 217-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  217-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 217-bis. 217-ter, e 217-quater. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 217-sexies non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  217-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 217-bis, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.
1. 284. (ex 23. 3.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 63-bis. – (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
   2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
   3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
   a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
   b) le imprese artigiane.
   4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
   6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
   7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  217-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 217-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 285. (ex 23. 2.) Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
  217-bis. La disciplina di cui al comma 210 si applica anche per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)», di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; la maggiorazione di cui al comma 211 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma (ex 3).
1. 286. (ex 23. 4.) Zanella.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al fine di erogare contributi in favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992,n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
   a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;
   b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
   d) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

  218-ter. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia – «Contabilità Speciale 2365 – Fondi ex legge 219/81» e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  218-quater. All'onere di cui ai commi 218-bis e 218-ter, pari a 45 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 287. (ex 24. 2.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
   a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;
   b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
   c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

  218-ter. Per le finalità di cui al comma 218-bis, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia – «Contabilità Speciale 2365 – Fondi ex legge 219/81» e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  218-quater. Agli oneri, di cui ai commi 218-bis e 218-ter, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2020 si prospetta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 288. (ex 24. 32.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 del 16 marzo 1942 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  218-ter. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  218-quater. Le disposizioni di cui ai commi 218-bis e 218-ter si applicano dalla data entrata in vigore della presente legge, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99, comma 12 della legge fiscale.
1. 289. (ex 24. 20.) Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) il comma 7-bis, la parola: «2019» è ovunque sostituita con la seguente: «2022».

  218-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 218-bis, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  218-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi, 218-bis e 218-ter, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 290. (ex 24. 7.) Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 291. (ex 24. 10.) Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le parole: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 292. (ex 24. 3.) Giaccone, Boldi, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefìci previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
1. 293. (ex 24. 6.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017,2018,2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  218-ter. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 294. (ex 24. 12.) Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
1. 295. (ex 24. 25.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  218-ter Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 296. (ex 24. 11.) Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo.
1. 297. (ex 24. 8.) Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Cavandoli, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
1. 298. (ex 24. 9.) Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma».
1. 299. (ex 24. 15.) Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 300. (ex 24. 18.) Murelli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  218-ter. Per la copertura dell'onere di cui al comma 218-bis, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 1.500.000.
1. 301. (ex 24. 16.) Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000.
1. 302. (ex 24. 4.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
1. 303. (ex 24. 1.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016».
1. 304. (ex 24. 24.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9.
1. 305. (ex 24. 22.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: –2.000.000.
1. 306. (ex 24. 27.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
1. 307. (ex 24. 23.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Deporti e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
1. 308. (ex 24. 30.) Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
1. 309. (ex 24. 14.) Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774, le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
1. 310. (ex 24. 33.) Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1. 311. (ex 24. 21.) D'Eramo, Bellachioma, Patassini, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto:
   a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 8, comma 11, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte;
   b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 13 del decreto- legge 17 ottobre 2016, già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, il limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
1. 312. (ex 24. 5.) Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Agli articoli 9-vicies quater, comma 1, 9-vicies quinquies, comma 2, e 9-vicies sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1. 313. (ex 24. 26.) Patassini, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Golinelli, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Dara, Giacometti.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
1. 314. (ex 24. 13.) Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Al comma 219, dopo le parole: tinteggiatura esterna aggiungere le seguenti: nonché dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
1. 315. (ex 25. 4.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:
  225-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».
  225-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 225-bis, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 316. (ex 25-bis. 1.) Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto.

  Dopo il comma 229 aggiungere i seguenti:
  229-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
  229-ter. Agli oneri derivanti dall'abolizione del comma 229-bis, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 317. (ex 26. 5.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziata per 118 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al seguente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 318. (ex 26. 2.) Mulè.

  Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
  229-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziata per 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al seguente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 319. (ex 26. 1.) Mulè.

  Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
  229-bis. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
1. 320. (ex 26. 3.) Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:
  232-bis. Le disponibilità finanziarie previste, per gli anni 2016 e 2017, dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 31 dicembre 2018 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  232-ter. Le regioni, prima di trasmettere all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari del trattamento, devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il programma di misure di politiche attive del lavoro a cui sono adibiti i lavoratori interessati al trattamento in questione unitamente all'onere di spesa complessivo.
  232-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 232-bis e 232-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 321. (ex 26-bis. 9.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
  232-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle Regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 31 dicembre 2018 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 322. (ex 26-bis. 10.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 232 è aggiunto il seguente:
  232-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e del settore della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «, del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori».
1. 323. (ex 26-bis. 11.) Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:
  233-bis. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo Prima Casa Piccoli Comuni», con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.
  233-ter. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
  233-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 258-bis e 258-ter, con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.
  233-quinquies. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 324. (ex 27. 1.) Ciaburro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:
  234-bis. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione ordine che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.
  234-ter. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.
1. 325. (ex 27. 2.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
1. 326. (ex 27-ter. 1.) Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 501, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 327. (ex 27-ter. 2.) Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso per coloro che abbiano un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro o disponibilità mobiliare non superiori a 100.000 euro, nonché la base di calcolo per l'indennizzo di importo inferiore a 40.000 euro, ed una età superiore a 75 anni o una invalidità pari o superiore all'80 per cento, o a carico un disabile con percentuale pari o superiore all'80 per cento la misura dell'indennizzo è elevata dal 30 per cento all'80 per cento».
1. 328. (ex 27-ter. 3.) Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere i seguenti:
  236-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di garantire un'immediata erogazione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori con contestuale liquidazione dell'importo dovuto, la documentazione necessaria per avviare la procedura di domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rappresentata:
   a) dall'attestato di possesso delle azioni od obbligazioni e del prezzo medio di carico al 30 giugno 2017;
   b) dall'attestato di mantenimento del possesso all'atto della domanda;
   c) dall'IBAN dove accreditare l'indennizzo con la dichiarazione della banca sull'intestazione.

  236-ter. In caso di azioni ed obbligazioni pervenute iure successione il prezzo per il calcolo dell'indennizzo è il maggiore tra il prezzo di carico del de cuius e quello definito dall'erede con l'Agenzia delle entrate.
  236-quater. All'atto di presentazione della domanda, previo mero riscontro dei dati da compiere entro dieci giorni, si procede all'erogazione, in via provvisoria, dell'importo in ordine cronologico, a far data dal 1o febbraio 2020, con riserva di verifica da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) che può acquisire ulteriori dati da Consap e Sistema bancario. Decorsi tre mesi dall'erogazione dell'indennizzo, la domanda si considera perfezionata.
1. 329. (ex 27-ter. 4.) Zanettin.

  Sopprimere i commi da 240 a 248 e da 250 a 252.
1. 330. (ex 28. 5.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire i commi da 240 a 248 con i seguenti:
  240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito comitato, denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile (CNRSS).
  241. Il CNRSS promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Il CNRSS favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
  242. Il Comitato di cui al comma 240, in particolare:
   a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;
   b) promuove progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
   c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
   d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

  243. Il presidente del Comitato è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è composto da otto membri più il presidente, scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.
  244. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Essi sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca; costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
  245. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le attività e le regole di funzionamento del Comitato, e ne è altresì definita la dotazione organica, nel limite massimo di otto unità di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in comando da altre amministrazioni che partecipano al Comitato a titolo gratuito.
  246. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. Il CNRSS, nella predisposizione del piano di cui al comma 244, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
  247. Ai fini dell'attuazione dei commi da 240 a 246, l'amministrazione competente provvede con le risorse finanziarie ed organiche già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
  248. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di sviluppare o finanziarie progetti di ricerca farmaceutica per le malattie rare.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 250 a 252.
1. 331. (ex 28. 6.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire i commi da 240 a 243 con i seguenti:
  240. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: «inerenti la ricerca» sono aggiunte le seguenti: «; verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».
  241. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;.

  242. All'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h), dopo la parola: «valuta», sono inserite le seguenti: «l'economicità,»;
   b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   « h-bis) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;».

  243. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera b), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 244 a 248 e da 250 a 252.
1. 332. (ex 28. 7.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sopprimere il comma 249.
1. 333. (ex 28. 16.) Aprea, Casciello, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 256 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente.
1. 334. (ex 28. 3.) Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di adottare politiche in favore della parità di genere all'articolo 46 del decreto-legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «venti»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché alla Consigliera e al Consigliere nazionale di parità»;
   c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un portale internet pubblico nel limite massimo di spesa di 50.000 euro contenente i dati occupazionali e salariali aggregati, di ogni azienda divisi per genere».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 50.000;
   2021: – 50.000;
   2022: – 50.000.
1. 335. (ex 28. 11.) Vizzini.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di superare le ricorrenti criticità inerenti la carenza di personale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, l'assunzione straordinaria di docenti per il sostegno didattico.
  256-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del 256-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di euro 250 milioni per l'anno 2020, di euro 300 milioni per l'anno 2021 e di euro 350 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  256-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dettagli e le modalità di attuazione del piano di assunzione di cui al comma precedente.
  256-quinquies. All'onere recato, stimato in 250 milioni di euro per il 2020, 300 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 336. (ex 28. 4.) Versace, Aprea, Bond, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, favorire l'integrazione scolastica, incentivare una maggiore autonomia e indipendenza nello studio delle studentesse e degli studenti disabili e di sostenere lo sviluppo delle tecnologie digitali volte ad accrescere l'accessibilità dei testi scolastici anche mediante l'utilizzo di programmi di sintesi vocale e software finalizzati a compensare le diverse e specifiche disabilità è riconosciuto, alle case editrici di testi scolastici, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per attività di ricerca in materia di sviluppo di tecnologie per la realizzazione di prodotti editoriali innovativi destinati ad accrescere l'accessibilità ai testi scolastici degli alunni disabili e per l'adeguamento tecnologico necessario. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nel limite complessivo di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 337. (ex 28. 12.) Carfagna.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di contrastare i molteplici casi di suicidi di imprenditori che si trovano in stato di dissesto economico per cause a loro non imputabili, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo di solidarietà per imprenditori in default» al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  257-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e le condizioni di accesso ai Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000.
1. 338. (ex 28. 13.) Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. A valere sul Fondo di cui al presente comma, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.
  257-ter. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.
  257-quater. La formazione dei docenti di cui ai commi 257-bis e 257-ter può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale.
  257-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 257-bis a 257-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 339. (ex 28. 17.) Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 265 aggiungere i seguenti:
  265-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

  265-ter. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
  265-quater. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
  «Art. 78-bis. – (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). – 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

  266-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater si provvede, a decorrere dall'anno 2020, nel limite di spesa di 250 milioni annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 340. (ex 28. 18.) Carfagna.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  268-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 342. (ex 28. 10.) Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
  271-bis. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile», sono sostituite dalle seguenti: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile».

  271-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 10 milioni di euro per complessivi 30 milioni di euro per il triennio 2020-2022 derivante dall'applicazione del comma 271-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 343. (ex 28. 19.) Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:
  274-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 344. (ex 28-bis. 1.) Gelmini.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
  279-bis. Al fine di favorire il fondamentale diritto all'infanzia ed all'equilibrio psico-fisico nella crescita del minore e di prevenirne il maltrattamento, tramite un servizio di assistenza psicologica alle donne in stato di gravidanza e di sostegno precoce alla genitorialità, presso le UU.OO. di ginecologia, ostetricia delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, è istituito lo Sportello Unico per le Famiglie, che come principale punto d'accesso per i nuclei familiari in relazione alle specifiche esigenze e peculiari difficoltà, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente ed erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dallo Stato e dagli enti pubblici e con compiti di programmazione nonché di sostegno precoce ai genitori e al loro disagio. Con decreto del Ministro per la salute, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  279-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
1. 345. (ex 28-quinquies. 1.) Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
  279-bis. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi traumatici intra ed eso-familiari, di prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  279-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 346. (ex 28-quinquies. 2.) Spena, Mandelli.

  Al comma 282, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2019-2020 nelle istituzioni AFAM, nonché per favorire la riduzione del precariato, sono inseriti in coda alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento per titoli, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo, indeterminato e determinato nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, di cui ai commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato.
1. 347. (ex 28-octies. 1.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
  287-bis. Il comma 1055 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 1.986,6 milioni per il 2020, 1.238,1 milioni per il 2021, 1.236,6 milioni per il 2022, 1.250 milioni per il 2023, 1.253,1 milioni per il 2024 e 1.255, 3 milioni per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 348. (ex 30. 3.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 290, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

  Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 0;
   CS: + 0.
   2021:
   CP: + 1.000.000.000;
   CS: + 1.000.000.000.
   2022:
   CP: + 1.000.000.000;
   CS: + 1.000.000.000.
1. 349. (ex 31. 2.) Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 605, a decorrere dal 1o luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 318-ter, 318-quater e 318-quinquies.
  290-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma 318-bis, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma 3-bis, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  290-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma 318-bis per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.
  290-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma 318-bis, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  290-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 318-ter, 318-quater e 318-quinquies anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma 318-bis provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1o luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.
  290-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma 318-bis spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1o luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.
  290-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  290-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE.
1. 350. (ex 31. 3.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. Il comma 255 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  290-ter. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.
  290-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziate per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza» istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 351. (ex 31. 5.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

  290-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
1. 352. (ex 31. 4.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge n. 4 del 2019 il periodo: «Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna» è soppresso.
1. 353. (ex 31. 6.) Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
  296-bis. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, da ripartirsi annualmente mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Conferenza Stato-città e autonomie locali. 2. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, sono considerati interventi prioritari di cui al comma 1, quelli delle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati e a effettuare direttamente il monitoraggio attraverso la strumentazione installata esistente. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 354. (ex 31-bis. 1.) Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 297, sostituire le parole: 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021 con le seguenti: 84.895.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma aggiungere, in fine, le parole: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020,110 milioni di euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021;
   dopo il comma 297 aggiungere il seguente:
  297-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1. 355. (ex 32. 7.) Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 297, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. 356. (ex 32. 2.) Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:
   a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;»;
   b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
   b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;
   c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
   d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.»;
    2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    5-bis) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-quater della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1o gennaio 2020.;
    3) il comma 9 è abrogato.

  298-ter. Dall'attuazione delle misure contenute nel comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 357. (ex 32. 19.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungete i seguenti:
  298-bis. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
  298-ter. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 298-bis sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-quater. Per le finalità dei commi 298-bis e 298-ter è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  298-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 298-bis e 298-ter, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 298-quater. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
  298-sexies. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
  298-septies. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
  298-octies. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 298-septies sono ammesse, previa adozione da parte della legione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-novies. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 298-septies.
  298-decies. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 298-octies, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
1. 358. (ex 32. 8.) Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.
  298-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 298-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.
  298-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.
  298-quinquies. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 298-bis, 298-ter e 298-quater.
1. 359. (ex 32. 9.) Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. Alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1o dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni»;
   l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.»
1. 360. (ex 32. 10.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 298 aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice.».
1. 361. (ex 32. 12.) Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298 aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone» sono soppresse.
1. 362. (ex 32. 11.) Galli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 – Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14.
1. 363. (ex 32. 13.) Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali) 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
   2. Il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali.».
1. 364. (ex 32. 14.) Vanessa Cattoi, Colla, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico – operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  298-ter. L'ente di cui al comma 298-bis provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation.
  298-quater. Ai fini di cui al comma 298-bis, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù».
  298-quinquies. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.
  298-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 298-quinquies, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente di cui al comma 298-bis e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  298-septies. Il decreto di cui al comma 298-sexies determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente di cui al comma 298-bis.
  298-octies. L'Ente di cui al comma 298-bis provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 298-ter.
  298-nonies. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 298-bis, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 365. (ex 32. 15.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) il comma 44 è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  298-ter. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  298-quater. Le disposizioni di cui ai commi 298-bis e 298-ter entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  298-quinquies. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi ai commi 298-bis e 298-ter, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  298-sexies. Agli oneri dai commi 298-bis, 298-ter, 298-quater e 298 quinquies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 366. (ex 32. 17.) Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
  299-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»
   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies
1. 367. (ex 32. 18.) Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Al fine di rafforzare gli interessi delle imprese italiane all'estero e migliorare l'efficienza della rete a supporto del Made in Italy nei territori esteri, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore delle Camere di commercio italiane all'estero. All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 368. (ex *32-bis. 1.) Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Fiorini, Sangregorio.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

  301-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 301-bis del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 301-bis sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
  301-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  301-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:
   a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;
   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
   c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
1. 370. (ex 32-ter. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 307, lettera a), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».
1. 371. (ex 32-sexies. 6.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, lettera a), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022». All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 372. (ex 32-sexies. 3.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, lettera b), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.
1. 373. (ex 32-sexies. 7.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, lettera b), sostituire le parole: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 374. (ex 32-sexies. 4.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, lettera c), sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione e 500.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.
1. 375. (ex 32-sexies. 8.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, lettera c), sostituire le parole: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: 1 milione e 500.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022.
   All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 376. (ex 32-sexies. 5.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) 6 milioni di euro per il 2020 per permettere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 377. (ex 32-sexies. 9.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) 6 milioni di euro per il 2020 per permettere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 378. (ex 32-sexies. 2.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
   All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*1. 379. (ex *32-sexies. 1.) Fitzgerald Nissoli, Mandelli.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
   All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*1. 380. (ex *32-sexies. 10.) Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Sangregorio.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 240 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 381. (ex 32-septies. 1.) Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni.
  308-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1. 382. (ex 32-septies. 2.) Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 309-quinquies.
  309-ter. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 309-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  309-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 309-bis a 309-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  309-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 309-bis a 309-quater pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
  309-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 309-quinquies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
1. 383. (ex 33. 2.) Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 309-quinquies.

  309-ter. Il godimento del beneficio di cui al comma 309-bis articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 309-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  309-quater. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  309-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 309- bis a 309-quater pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;
   c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  309-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 309-sexies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 384. (ex 33. 1.) Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.
  310-ter. Agli oneri derivanti dal comma 310-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.1 predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020.
1. 385. (ex 34. 6.) Liuni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:
  310-bis. Le disposizioni del presente comma sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni. Ai fini di cui al presente comma, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «assegno “io-lavoro”», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al periodo precedente e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma quinquiedecies, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.
  310-ter. L'assegno «io-lavoro», di seguito denominato «assegno», è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:
   a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
   c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
   d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

  310-quater. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri, contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  310-quinquies. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.
  310-sexies. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 310 octies, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma precedente.
  310-septies. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.
  310-octies. II prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 310-terdecies, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  310-nonies. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  310-decies. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui ai commi successivi.
  310-undecies. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 340-quinquiedecies. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  310-duodecies. E interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  310-terdecies. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  310-quaterdecies. Salvo il caso di cui al comma 340-terdecies l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  310-quinquiedecies. A decorrere dal 1o dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica «io- lavoro», di seguito denominata «piattaforma», quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:
   a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;
   b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  310-sexiesdecies. I dati sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.
  310-septiesdecies. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

  310-duodevicies. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.
  310-undevicies. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
  310-vicies. Ai fini di cui al presente articolo l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  310-vicies semel. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il bonus di cui può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni. Il contributo è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.
  310-vicies bis. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.
  310-vicies ter. Entro il 1o gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

  310-vicies quater. Il decreto di cui al comma precedente disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
   c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  310-vicies quinquies. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma. Per lo svolgimento delle attività l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;
   b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

  310-vicie sexies. Agli oneri di cui i commi da 340-bis 340 vicies quinquies, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.
  310-vicies septies. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 386. (ex 34. 3.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.
1. 387. (ex 34. 4.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015».
1. 388. (ex 34. 9.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 389. (ex 34. 8.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021.
1. 390. (ex 34. 7.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.
  311-ter. Agli oneri derivanti dal comma 311-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.1 predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020.
1. 391. (ex 34. 10.) Liuni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 312 con il seguente:
  312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 310 a 313.
1. 392. (ex 34. 2.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
  313-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo».
1. 393. (ex 34. 1.) Paolo Russo.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova.».

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  «316-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'onere di cui al presente comma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
1. 394. (ex 36. 15.) Gelmini.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova.»;

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente ridurre gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 395. (ex 36. 17.) Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore, Cassinelli.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviaria bacinizzate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;».

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdaro – Banchina portuale di Ostiglia.
  316-ter. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).
  316-quater. Agli oneri derivanti dai commi 316-bis e 316-ter nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  316-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. 396. (ex 36. 1.) Anna Lisa Baroni.

  Al comma 316, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: previa intesa con la regione in cui e istituita la ZES,.
1. 397. (ex 36. 2.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: «Melzo» sono inserite le seguenti: «Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico». Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 398. (ex 36. 13.) Rixi, Guidesi, Giaccone, Boldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 2-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2016, n. 130, l'elenco dei retroporti di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende integrato da tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese, Per i servizi ferroviari internazionali previsti dal citato articolo 7 comma 2-ter, le origini e destinazioni di cui al precedente comma 1 vengono integrate con le stazioni ferroviarie di confine. Il contributo di cui al presente comma è erogato in relazione ai primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
  316-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai nuclei familiari dei proprietari, usufruttuari e titolari di diritti personali di godimento delle unità immobiliari ricadenti in zone limitrofe o comunque connesse alle aree ove praticare gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria conseguenti all'evento, così come individuate con apposita ordinanza del Sindaco del comune di Genova da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, è assegnato un contributo di autonoma sistemazione, finalizzato alla ricollocazione abitativa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di autonoma sistemazione, alternativi all'eventuale concessione gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale della Liguria o del comune di Genova, sono concessi a decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza di cui al periodo precedente e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione in ragione della conclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione sono stabiliti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.».

  316-quater. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure.
1. 399. (ex 36. 14.) Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono sono istituite zone a fiscalità di vantaggio e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi. Ai fini del presente comma per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente comma. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  316-ter. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  316-quater. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:
   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  316-quinquies. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE. Nelle zone di cui al presente comma le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1o gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui all'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui al presente comma, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2020 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;
   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui al presente comma.

  316-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente comma si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015. n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994. n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012. n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente comma. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dalla presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
1. 400. (ex 36. 16.) Vietina, Pittalis, Mandelli.

  Dopo il comma 316 aggiungere i seguenti:
  316-bis. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  316-ter. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 346-bis fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  316-quater. Le esenzioni di cui al comma 316-ter sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
  316-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  316-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 316-bis a 316-quinquies, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.
  316-septies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» e successive modificazioni e integrazioni, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni.
  316-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 401. (ex 36. 3.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.
  316-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 316-bis e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 316-septies e 316-octies.
  316-quater. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 316-septies e 316-octies, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
  316-quinquies. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della, costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese. 316-sexies. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 316-octies.
  316-septies. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 316-quater, 316-quinquies e 316-sexies possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

  316-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 316-septies e 316-octies.
  316-novies. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1o gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  316-decies. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies.
  316-undecies. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 316-bis e alla copertura dei costi derivanti. 316-duodecies. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 316-decies, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  316-terdecies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  316-quaterdecies. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies.
  316-quinquiesdecies. La detrazione di cui al comma 316-quaterdecies, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.
  316-sexiesdecies. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 316-quaterdecies, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
  316-sexiesdecies. Per gli interventi di cui al comma 316-quaterdecies, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  316-octiesdecies. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 316-quaterdecies a 316-octiesdecies sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.
  316-noviesdecies. Le disposizioni dei commi da 316-quaterdecies a 316-octiesdecies si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 316-quaterdecies sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.
  316-vicies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 316-octies e 316-novies, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 402. (ex 36. 10.) Piastra, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. Le Autorità di Sistema Portuale sono autorizzate a destinare fino al 15 per cento delle tasse di carico e scarico introitate al finanziamento di misure di incentivazione all'esodo dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono disciplinate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
1. 403. (ex 36-bis. 1.) Mulè.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000.
1. 404. (ex 36-ter. 8.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 8.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
1. 405. (ex 36-ter. 2.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318 aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 mila euro per l'anno 2021 e di 250 mila euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa (BG) in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.500.000;
   2021: – 250.000;
   2022: – 250.000.
1. 406. (ex 36-ter. 10.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 7.000.000.
1. 407. (ex 36-ter. 7.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 mila euro per l'anno 2021 e di 250 mila euro per l'anno 2022 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 250.000;
   2022: – 250.000.
1. 408. (ex 36-ter. 1.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 326 inserire il seguente:
  326-bis. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse.
1. 409. (ex 38. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. Gli investimenti delle attività classificate col codice ATECO 52 rientrano nella misura di cui al comma precedente.
1. 410. (ex 38. 2.) Mulè.

  Dopo il comma 329, inserire i seguenti:
  329-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  329-ter. Ai relativi oneri, pari a complessivi 4.300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 411. (ex 39-bis. 1.) Magi.

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti commi:
  330-bis. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate start up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.
  330-ter. La qualifica di cui al comma 330-bis si determina quando l'impresa impiega, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
  330-quater. Alle imprese sociali di cui al comma 330-bis è riconosciuto un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2020.
   Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 412. (ex 40. 13.) Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:
   a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
   b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
   c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 2.000.000.
1. 413. (ex 40. 12.) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 300.000.
1. 414. (ex 40. 14.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 330 inserire il seguente:
  330-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sopprimere il comma 4.
1. 415. (ex 40. 18.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 331 con il seguente:
  331. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 858, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   il Fondo di cui al comma 864, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le sedenti modificazioni:
   2020: – 26.000.000;
   2021: – 26.000.000;
   2022: – 26.000.000.
1. 416. (ex 40. 15.) Gemmato, Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 331, sostituire le parole: incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: incrementato di 120 milioni dall'anno 2020. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 417. (ex 40. 19.) Versace, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
  331-ter. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 331-bis.
  331-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 331-ter.
  331-quinquies. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 331- quater, non opera l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1. 418. (ex 40. 4.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Al fine di promuovere l'adeguamento dei pubblici esercizi ai criteri della progettazione universale, in conformità ai princìpi espressi nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale dei pubblici esercizi accessibili alle persone con disabilità, di seguito denominato «Elenco». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
   a) le caratteristiche tecniche che i pubblici esercizi devono possedere, sotto il profilo dell'accessibilità, ai fini dell'iscrizione e della permanenza all'interno dell'Elenco;
   b) le modalità attraverso le quali i titolari dei pubblici esercizi attestano il possesso delle caratteristiche stabilite ai sensi della lettera a);
   c) le modalità per la realizzazione di un'applicazione mobile per la ricerca e la geolocalizzazione dei pubblici esercizi iscritti nell'Elenco, nonché per la loro valutazione, sotto il profilo dell'accessibilità, da parte degli utenti registrati.

  331-ter. Al fine di pubblicizzare l'iniziativa, i titolari dei pubblici esercizi iscritti all'interno dell'Elenco possono esporre la vetrofania riportante il logo dell'Elenco medesimo, predisposto con il decreto di cui al comma 330-bis e reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
  331-quater. Il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite ai sensi del comma 330-bis, lettera a), comporta la cancellazione dei pubblici esercizi dall'Elenco.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 419. (ex 40. 11.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede al collegamento in rete di tutti i Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo, all'interno delle aree stesse, il diritto di accesso ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, titolari dell'apposito contrassegno, anche se non residenti.
  331-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione di un software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati concernenti la targa dei veicoli al servizio delle persone con disabilità.
  331-quater. L'accesso dei veicoli al servizio delle persone con disabilità è garantito e gratuito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 420. (ex 40. 10.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. Per le spese documentate, sostenute per l'acquisto di carrozzine destinate ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 421. (ex 40. 7.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire la fornitura delle parrucche per le persone colpite da alopecia in seguito a trattamenti sanitari correlati a patologie oncologiche, in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 422. (ex 40. 8.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i veicoli al servizio delle persone con disabilità, autorizzate a norma del comma 2, il parcheggio è gratuito, anche in caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 423. (ex 40. 9.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 332, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2020, con le seguenti: 15 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
1. 424. (ex 40. 21.) Novelli, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo il comma 332 aggiungere i seguenti:
  332-bis. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  332-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 332-bis sono ripartite, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 332-quater, fra i seguenti settori di intervento:
   a) per una quota pari al 15 per cento allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
   b) per una quota pari al 25 per cento al potenziamento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
   c) per una quota pari al 60 per cento all'incremento del personale del SSN preposto alle terapie indicate nelle linee guida del ISS ed internazionali.

  332-quater. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 332-bis e 332-ter.

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 858, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   il Fondo di cui al comma 864, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 26.000.000;
   2021: – 26.000.000;
   2022: – 26.000.000.
1. 425. (ex 40. 16.) Gemmato, Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. L'importo minimo dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 è determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2020 in euro 915,18.

  332-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  332-quater. A integrazione delle risorse di cui al precedente comma, ai fini della copertura degli oneri si provvede mediante riduzione di 2.500 milioni annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 426. (ex 40. 20.) Versace, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 inserire il seguente comma: «2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
  332-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-quater. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
  332-quater. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis e 332-ter, e a compensazione dei minori introiti per gli enti locali, si provvede nei limiti di 3.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 427. (ex 40. 23.) Paolo Russo, Ruffino, Versace, Palmieri.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere il seguente periodo: «il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili».
  332-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis, si provvede nei limiti di 2.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 428. (ex 40. 22.) Paolo Russo, Ruffino, Versace, Palmieri.

  Sostituire il comma 335 con il seguente:
  335. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 429. (ex 40. 24.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 335, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità con le seguenti: 30 milioni di euro.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 430. (ex 40. 25.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
  337-bis. Al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazione della legge 28 febbraio 1997, n. 30 dopo le parole: «ai sussidi tecnici ed informatici» sono inserite le seguenti: «nonché all'acquisto di servizi internet».
  337-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 431. (ex 40-ter. 1.) Mandelli.

  Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
  337-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: «e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL».
  337-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 432. (ex 40-ter. 2.) Mandelli.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.
  338-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.
  338-quater. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 433. (ex 40-quater. 1.) Versace.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e pubblici»;
   b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».

  338-ter. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così cose modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  338-quater. All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo ci cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
1. 434. (ex 40-quater. 2.) Versace.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 500.
  338-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del precedente comma, stimato in 8.500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  338-quater. A integrazione delle risorse di cui al precedente comma, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 2.500 milioni annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 435. (ex 40-quater. 3.) Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 350. All'onere recato dal precedente periodo, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 436. (ex 40-quater. 4.) Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «ventotto».
  338-ter. All'attuazione delle misure di cui al comma 338-bis, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  338-quater. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti degli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 settembre 1947 n. 1047, alla legge 12 maggio 1942 n. 889 e al decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1964 n. 1542.
1. 437. (ex 40-quater. 5.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.
  338-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1. 438. (ex 40-quater. 7.) Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:
  338-bis. In caso di invalidità pari o superiore al 90 per cento e nel caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità l'importo dell'assegno di invalidità è elevato e riconosciuto pari al reddito di cittadinanza nella misura massima prevista dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'assegno non è conteggiato ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  338-ter. All'onere di cui al precedente comma, stimato in 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 439. (ex 40-quater. 9.) Dall'Osso.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
  338-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la visita per il rilascio della patente per il disabile e per i suoi familiari, è gratuita per il soggetto affetto da disabilità, ed in forma ridotta ovvero pari al 50 per cento del costo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per i suoi familiari. Dalla medesima data il bollo patente e dell'autovettura od automezzo intestato al soggetto disabile ovvero adibito al trasporto dello stesso è gratuito, purché lo stesso mezzo non appartenga alle categorie definite di lusso.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
1. 440. (ex 40-quater. 10.) Dall'Osso.

  Al comma 339, premettere i seguenti:
  0339. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4 mila euro.
  0339-bis. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 0339, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.
  0339-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 0339-septies. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  0339-quater. Il contributo di cui al comma 0-339 non è conteggiato:
   a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  0339-quinquies. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 0339, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;
   b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;
   c) articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
   d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

  0339-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 0339, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 0339-quinquies e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
  0339-septies. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 0339, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 0339-quinquies, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 339, con il seguente: Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.;
   dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Le risorse di cui al comma 339 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 340 e 344, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.
1. 441. (ex 41. 3.) Gelmini, Carfagna, Palmieri, Fiorini, Prestigiacomo.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341 con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 4.548 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 288 a 290.
1. 442. (ex 41. 25.) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4454 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4654 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2 e 5 dal del presente articolo.

  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 25.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 50.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 50.000 euro.

  341. Dal 1o gennaio 2021 l'assegno unico per figlio è erogato per ogni figlio nato o adottato fino al compimento dell'ottavo anno di età ovvero dell'ottavo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  341-bis. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 2.805 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341, valutato in 7.480 milioni di euro l'anno, si provvede, fino a totale copertura dei costi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 288 a 290.
1. 443. (ex 41. 29.) Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5.492 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 dal del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino al compimento dell'ottavo anno di età ovvero dell'ottavo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a 1.560 euro.
  341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 6.240 milioni di euro, si provvede, fino a totale copertura dei costi, mediante corrispondente riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 288 a 290.
1. 444. (ex 41. 28.) Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 6.064 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 339 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 288 a 290.
1. 445. (ex 41. 30.) Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341 con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 2.274 milioni di euro, si provvede per la parte eccedente 348 milioni di euro mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1 e corrispondente riduzione delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 446. (ex 41. 26.) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 339, primo periodo, sostituire le parole: 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022., con le seguenti: 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 447. (ex 41. 4.) Gelmini, Palmieri.

  Al comma 339, secondo periodo, dopo le parole: Con appositi provvedimenti normativi, aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 448. (ex 41. 2.) Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:
  340-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere a), b) e c) del comma 340, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
1. 449. (ex 41. 10.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 342 con il seguente:
  342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 450. (ex 41. 13.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 342 inserire il seguente:
  342-bis. All'articolo 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 451. (ex 41. 12.) Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 343, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, le risorse del bonus nido sono trasferite direttamente ai Comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il Comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei Comuni avviene con decreta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali»;.
1. 452. (ex 41. 6.) Locatelli, Panizzut, Tiramani, Lazzarini, Foscolo, Ziello, Sutto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 343, lettera b), sostituire le parole: il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, con le seguenti: il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, con le seguenti: 1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;
   sostituire il comma 344 con il seguente:
  344. All'onere derivante dal comma 374 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 453. (ex 41. 1.) Gelmini, Palmieri.

  Al comma 343, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «i benefici di cui al presente comma sono erogati unicamente per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il richiedente i benefici di cui al presente comma deve essere altresì residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefici, in modo continuativo;».
1. 454. (ex 41. 5.) Lazzarini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 344 aggiungere i seguenti:
  344-bis. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  344-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-bis, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse.
1. 455. (ex 41. 14.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 339, al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, al comma 339 sostituire le parole: 1.044 milioni con le seguenti: 3.044 milioni e le parole: 1.244 milioni con le parole: 3.244 milioni.
1. 456. (ex 41. 20.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti che provvedono a controlli a cadenza annuale. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo.
1. 457. (ex 41. 27.) Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 126 del 2019 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1o grado, con la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente.».
1. 458. (ex 41. 15.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344, inserire il seguente:
  344-bis. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «15,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «1 milione di euro» dalle seguenti: «5 milioni di euro».
   Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse del «fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 145 del 30 dicembre 2018.
1. 459. (ex 41. 19.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole «tre mesi» con le seguenti parole: «sei mesi»;
   b) all'articolo 16, comma 1.1, sostituire le parole «entro i cinque mesi» con le seguenti parole: «entro otto mesi»;
   c) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole «quattro mesi» con le seguenti parole: «sette mesi»;
   d) all'articolo 26, sostituire le parole «cinque mesi», ovunque ricorrano, con le seguenti parole: «otto mesi»;

  344-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 1.800 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 460. (ex 41. 16.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. A decorrere dall'anno 2020 è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro in favore dell'Inps, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 461. (ex 41. 21.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), il periodo da: «950 euro» sino a: «n. 104» è sostituito dal seguente: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  344-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 462. (ex 41. 17.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, un importo massimo pari a 200.000 euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al funzionamento del «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori», di cui agli articoli 9 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, avente ad oggetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», per far fronte al rimborso delle spese di missione sostenute esclusivamente dai componenti designati a rappresentare le Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione alle sedute plenarie e delle sezioni e per la stipula di accordi e convenzioni con Università ed Organismi specializzati pubblici e privati per la effettuazione di ricerche, studi e attività divulgative nelle materie di competenza.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 200.000;
   2021: – 200.000;
   2022: – 200.000.
1. 463. (ex 41-bis. 2.) Zanella.

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:
  347-bis. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1. 464. (ex 41-bis. 3.) Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. Per l'anno 2020 è concesso un contributo una tantum pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 250,00, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso musicale. Il contributo spetta agli studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell'elenco dell'allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell'offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell'anno. Il contributo spetta altresì nella misura del 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 250, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso musicale, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni in regola con il pagamento delle rette e dei compensi eventualmente dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato dagli istituti di cui al precedente comma. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 465. (ex 41-bis. 4.) Paolo Russo, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
1. 466. (ex 41-bis. 5.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 347 inserire i seguenti:
  347-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'arco delle 24 ore, con la finalità di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Il numero verde 114 è accessibile anche tramite un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, ovvero tramite piattaforme di messaggistica istantanea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per salute, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e le specifiche tecniche del numero verde 114.

  347-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

  Conseguentemente al comma 348, sostituire le parole da: promosso dal fino a: Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: ed un cartello recante il numero verde emergenza infanzia, promossi dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 467. (ex 41-bis. 6.) Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di implementare l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, dall'anno 2020 sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro annui per i centri antiviolenza e le case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche al fine di garantire il supporto psicologico gratuito per i soggetti vittime di violenza e per i familiari di vittime di femminicidio.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000.
1. 468. (ex 41-quater. 3.) Versace, Carfagna, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 353, aggiungere i seguenti:
  353-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
  353-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  353-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 353-bis, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 469. (ex 41-quater. 4.) Versace, Prestigiacomo, Carfagna, Bagnasco.

  Dopo il comma 354 aggiungere il seguente:
  354-bis. Al fine di promuovere l'educazione alla tutela dei diritti delle persone minori di età quale metodo privilegiato per la piena realizzazione dei principi di eguaglianza e piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi pertinenti ai fenomeni di violenza in danno dei minori o a potenziare gli analoghi corsi già esistenti nell'area sanitaria. All'onere derivante dal presente comma, complessivamente valutato in 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite la CRUI e il CUN, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
1. 470. (ex 41-quater. 5.) Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. L'articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è sostituito dal seguente:
  «464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.».
1. 471. (ex 41-quater. 1.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. Il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 472. (ex 41-quater. 2.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 355, capoverso comma 132, primo periodo, sostituire le parole: di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui con le seguenti: di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 12.000 annui, titolari in qualità di conduttore di contratto di locazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1.500.000.000 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 473. (ex 42. 10.) Carfagna, Mandelli.

  Al comma 355, capoverso comma 132, primo periodo, sostituire le parole: a euro 8.000 annui con le seguenti: a 10.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 800 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 474. (ex 42. 9.) Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 355, inserire i seguenti:
  355-bis. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati od uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunto, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesima testo unica. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Tarino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  355-ter. Al fine di promuovere il rispetto del relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1o gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. 3. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate.
1. 475. (ex 42. 2.) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato «Patente del buon cittadino», presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.
  356-ter. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.
  356-quater. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:
   a) individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:
    1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;
    2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;
    3) donazione volontaria di sangue;
    4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;
    5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;
    6) assenza di sanzioni amministrative, quali:
   a) violazione del codice della strada;
   b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;
   c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
   d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;
   e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.
    7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, car sharing, bike sharing e abbonamento al trasporto pubblico;
   b) elaborare un modello di rating prestazionale per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:
    1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;
    2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale;
    3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) sconti sulle tariffe comunali;
    5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;
   c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

  356-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 356-bis a 356-quater, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
1. 476. (ex 42. 5.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente comma. Acquirente Unico S.p.a. provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
  356-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 356-bis, pari a 500 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 477. (ex 42. 8.) Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 356, inserire il seguente:
  356-bis. Al fine di potenziare il coinvolgimento dei soggetti titolari di misure di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio di tutta la collettività, i comuni, avvalendosi anche dei Progetti di Utilità Pubblica previsti dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come attuati dal decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono richiedere l'impiego dei percettori del reddito di cui al citato decreto-legge anche per i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le mansioni assimilabili al rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dal contratto collettivo nazionale di settore.
1. 478. (ex 42. 4.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 357 con i seguenti:
  357. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

  357-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
   di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
   di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  357-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  357-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  357-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 388 a 388-quater è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
1. 479. (ex 43. 8.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Pella.

  Al comma 357, dopo le parole: utilizzabile per acquistare, aggiungere le seguenti: viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.
1. 480. (ex 43. 3.) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, sostituire le parole: libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva con le seguenti: , musica registrata, nonché per i soli libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, purché i medesimi prodotti siano resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile,.
1. 481. (ex 43. 2.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, alle parole: abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale premettere le seguenti: quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e.
1. 482. (ex 43. 5.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La musica registrata, i libri, gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, i prodotti dell'editoria audiovisiva, devono essere resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile.
1. 483. (ex 43. 7.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 358, aggiungere i seguenti:
  358-bis. Al fine di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia, le disposizioni del presente comma si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
   a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
   b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
   c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

  358-ter. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma precedente comma, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
  358-quater. Ai fini di cui al comma 358-ter:
   a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
   b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

  358-quinquies. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
  358-sexies. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  358-septies. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) la comunicazione di cui al comma 358-quinquies deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 358-quinquies terzo periodo;
   b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
   c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

  358-octies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei precedenti commi comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
1. 484. (ex 43. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Montaruli.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituito il Prestito d'Onore, con il quale gli studenti universitari e post lauream posso chiedere la copertura delle spese connesse agli studi. Gli Istituti bancari, in caso di rifiuto per comprovati motivi, sono tenuti a corrispondere almeno il pagamento delle tasse Universitarie o di Master, con la clausola, nel primo caso, della tolleranza di un solo anno fuori corso e l'iscrizione in un Ateneo italiano pubblico, richiedendo la restituzione del prestito a partire dal primo giorno di lavoro effettivo dello studente che abbia completato il cursus studiorum o abbia deciso di sospenderlo. Per quanto riguarda la formazione post lauream, il soggetto beneficiario del prestito può seguire e conseguire il titolo anche in un ateneo estero con la clausola di rientrare in Italia dopo un anno ovvero 12 mesi dal conseguimento del titolo stesso.
1. 485. (ex 43. 6.) Dall'Osso.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei Servizi Veterinari del SSN, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie e gli Istituti Zooprofilattici, entro il 31 marzo 2020 le regioni provvedono a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei Medici Veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 486. (ex 43-ter. 1.) Bucalo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca, nei limiti di 10 milioni di euro dal 2020. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
1. 487. (ex 43-ter. 3.) Versace, Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:
  362-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici,», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico,».
  362-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 488. (ex 44. 3.) Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 363, aggiungere i seguenti:
  363-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «protezione e restauro di beni culturali pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;
   b) dopo le parole: «luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «o di appartenenza privata gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

  363-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 363-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  363-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 363-bis e 363-ter, pari, a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 489. (ex 44. 5.) Bubisutti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
  363-bis. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei contratti di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 490. (ex 44. 17.) Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 367, inserire il seguente:
   Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse finanziarie di cui al presente comma sono attribuite ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali la media dei contributi ricevuti negli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dalle regioni e dagli enti locali non supera il 35 per cento della somma dei costi della produzione e degli oneri finanziari risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018. Il contributo spettante a ciascun teatro a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente comma è determinato in proporzione alla differenza tra il 35 per cento e il rapporto percentuale di cui al periodo precedente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati, i teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

  Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi del comma 858, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 491. (ex 44. 8.) Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  367-bis. Le erogazioni di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono indicatori ai fini del riparto della quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
1. 492. (ex 44. 10.) Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 368, aggiungere i seguenti:
  368-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare», con le seguenti parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei due periodi d'imposta precedenti», con le seguenti: «nei tre periodi d'imposta precedenti»;
   c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per almeno due anni», con le seguenti: «per almeno un anno»;
   d) al comma 5-quater sostituire le parole: «limitatamente al 50 per cento del loro ammontare», con le seguenti: «limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;
   e) al comma 5-quinquies sostituire le parole: «versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile», con le seguenti: «versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile».

  368-ter. Agli oneri derivanti dal comma 368-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 493. (ex 44. 2.) Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 370, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 494. (ex 44. 4.) Varchi.

  Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:
  371-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  371-ter. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000.
1. 495. (ex 44. 9.) Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 375, aggiungere i seguenti:
  375-bis. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che richiedano interventi di restauro, e che non siano già affidati, possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti di cui al successivo comma 375-ter. Per l'utilizzo dei tali beni non è corrisposto alcun canone concessorio. Sul concessionario grava l'obbligo di esecuzione dei lavori di restauro e manutenzione previsti dalla procedura di gara, ai sensi degli articoli 29-40 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. L'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di concessione dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni coinvolte, alla revoca della concessione, senza indennizzo.
  375-ter. Possono accedere alle misure di cui al comma 375-bis i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché le Associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-quater. Presso il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», che raccoglie la totalità dei beni individuati ai sensi del comma 375-bis. Il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può, con proprio motivato decreto, su proposta dei competenti Segretari Regionali del Ministero, escludere specifici beni dall'elenco. Contro il provvedimento di esclusione dei beni dal «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione» è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
  375-quinquies. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 375-bis possono chiedere al Ministero di emanare un provvedimento di avvio del procedimento di affidamento in concessione di uno o più beni inclusi nel Registro di cui al comma 375-quater. Il Ministero deve prendere in considerazione la proposta e, con proprio motivato provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla istanza del privato, deve avviare la procedura prevista all'articolo 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 o emettere motivato provvedimento di esclusione del bene dal Registro.
  375-sexies. La procedura di assegnazione dei beni culturali iscritti nel Registro istituito ai sensi del comma 375-quinquies avviene nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015. Al fine di assicurare, oltre alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, un sensibile incremento della occupazione giovanile in questo settore, la durata della concessione ai soggetti previsti dal comma 375-bis della presente legge non può essere inferiore a diciannove anni. Ai soggetti beneficiari è richiesta una fideiussione bancaria, assicurativa o personale, da parte di uno o più soci, per l'ammontare previsto dalla procedura ad evidenza pubblica.
  375-septies. Ai soggetti di cui al comma 375-bis, in considerazione delle loro caratteristiche soggettive ed al fine di garantirne la effettiva partecipazione alle procedure di assegnazione in concessione dei beni culturali, non si applicano le seguenti disposizioni previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 «Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato»:
   a) articolo 2, lettere b) e c);
   b) articolo 5, commi 1 e 2.

  375-octies. Una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei beni culturali da assegnare in concessione ai privati è riservata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché alle Associazioni di Promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-novies. I soggetti affidatari dei beni culturali immobili di cui al comma 375-bis possono richiedere l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. L'approvazione di un progetto di conservazione programmata e di restauro ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai fondi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. La restituzione dei benefici economici decorre dal quinto anno successivo a quello di affidamento del bene al soggetto beneficiario.
  375-decies. I soggetti previsti dal comma 375-bis, in caso di aggiudicazione di un bene inserito nel «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», possono chiedere la risoluzione dagli obblighi derivanti dal provvedimento di aggiudicazione e dal contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 4 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, qualora non venisse approvata la richiesta di incentivi effettuata ai sensi dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.
1. 496. (ex 44. 7.) Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 376, primo periodo, dopo le parole: per il funzionamento di teatri di proprietà dello stato estero aggiungere le seguenti: e per il funzionamento degli istituti di cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 1 milione e 500 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 497. (ex 44. 14.) Fitzgerald Nissoli, Aprea.

  Al comma 376, primo periodo, dopo le parole: per il funzionamento di teatri di proprietà dello stato all'estero aggiungere le seguenti: e per il funzionamento degli istituti di cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente,
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   ridurre il fondo di cui al comma 858 di 2 milioni e 500.000 euro per l'anno 2020.
1. 498. (ex 44. 16.) Fitzgerald Nissoli, Aprea, Sangregorio.

  Dopo il comma 377, aggiungere il seguente:
  377-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per Roma Capitale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 499. (ex 44. 13.) Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
  378-bis. I commi dal 545-bis al 545-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
1. 500. (ex 44. 15.) Pettarin.

  Dopo il comma 381, aggiungere i seguenti:
  381-bis. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle «Città di Fondazione», quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il «Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione» con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un «Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.

  381-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: –5.000.000.
1. 501. (ex 44. 12.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 389, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  Conseguentemente, dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Le disposizioni di cui al presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 45 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.
1. 502. (ex 45. 2.) Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 394 con il seguente:
  394. All'articolo 1, il comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 503. (ex 45. 6.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Al comma 394, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 36 mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, per il triennio 2020-2022, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 504. (ex 45. 5.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
1. 505. (ex 45. 4.) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
  396-bis. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
1. 506. (ex 45. 1.) Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
  396-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è incrementato di euro 200.000.
   Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 858.
1. 507. (ex 45. 3.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 398 aggiungere il seguente:
  398-bis. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, viene applicato il tariffario previsto dall'attuale CNLG. Sulla scorta del tariffario e in base ai servizi svolti la giunta regionale determina il trattamento economico di ogni giornalista. Nelle regioni in cui per legge sono istituite le agenzie di stampa, le risorse sono individuate nei capitoli utilizzati anteriormente all'anno 2018.».
1. 508. (ex 46. 1.) Donzelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 400, dopo le parole: in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea aggiungere le seguenti: , con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
1. 509. (ex 47. 5.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:
  401-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:
   a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;
   b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;
   c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Conti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
   Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri di provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

  401-ter. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 401-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità, ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente.
1. 510. (ex 47. 4.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:
  401-bis. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, ai finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
  401-ter. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 511. (ex 47. 3.) Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:
  401-bis. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale è fatto obbligo agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica di inibire l'accesso a siti web, applicazioni e contenuti per adulti sulle utenze telefoniche intestate a soggetti minori d'età all'atto dell'attivazione delle medesime utenze.

  401-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 512. (ex 47. 2.) Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:
  403-bis. Al fine di consentire ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di studio, in caso di disastri e calamità naturali, ovvero di altre questioni comportante rischi per la salute o situazione di pericolo per l'incolumità personale, di poter usufruire di servizi per la formazione a distanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2020, e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, per la realizzazione di portali online.
  403-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati gli interventi da finanziare e le modalità di attuazione per le finalità di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
1. 513. (ex 47-bis. 1.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:
  411-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS), il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 514. (ex 47-sexies. 1.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Al fine di potenziare e di valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni smart academy, di seguito smart academy, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le smart academy costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante. Le smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle smart academy, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  412-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 412-bis.
  412-quater. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al, comma 412-ter, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy secondo quanto previsto dal comma 412-bis.
  412-quinquies. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
  412-sexies. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni smart academy predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
  412-septies. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
  412-octies. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e attuate a livello territoriale.
  412-novies. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle smart academy dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente smart academy e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
1. 515. (ex 47-sexies. 2.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 61 del 2017».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 516. (ex 47-sexies. 5.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
   b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
   c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 517. (ex 47-sexies. 4.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 412, inserire il seguente:
  412-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di soft skills, è istituita la «dote merito» per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2.500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità dì presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 518. (ex 47-sexies. 10.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 519. (ex 47-sexies. 9.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 520. (ex 47-sexies. 8.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, a decorrere dall'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca un fondo denominato «Fondo leFP» con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Le risorse di cui al detto Fondo leFP sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento del numero di corsi e delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 521. (ex 47-sexies. 3.) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 522. (ex 47-sexies. 6.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
1. 523. (ex 47-sexies. 7.) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 414, aggiungere i seguenti:
  414-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
  414-ter. Dal 1o gennaio 2020, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1. 524. (ex 47-septies. 2.) Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:
  Art. 561. – (Restituzione degli immobili) – Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
   I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.;
   b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:
  Art. 562. – (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) – Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.;
   c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:
  Art. 563. – (Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati) – La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.;
   d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:
    8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.;
   e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: «domande dirette all'accertamento dei diritti stessi,» sono inserite le seguenti: «, nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;
   f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni» e sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.
  3. All'articolo 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima.».
1. 525. (ex 47-septies. 1.) Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 414, aggiungere i seguenti:
  414-bis. La società per azioni «Sport e salute Spa» di cui all'articolo 8 decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 è soppressa e le relative risorse e funzioni sono trasferite al CONI.
  414-ter. Dal 1o gennaio 2020 l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.
  414-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale della società per azioni «Sport e salute Spa» al CONI, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso società per azioni «Sport e salute Spa» alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.
1. 526. (ex 47-septies. 4.) Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;
   al comma 2 sostituire la parola: «confermati» con le seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
   al comma 2 dopo le parole: «materie giuridiche» inserire le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio.»
   al comma 3 dopo le parole: «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» inserire le seguenti: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.»
1. 527. (ex 47-septies. 5.) Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:
  416-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)
   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
   2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
   3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.».
   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.».

  4. All'onere di cui al presente articolo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 528. (ex 48. 1.) Polverini.

  Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:
  418-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 provvede entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 articolo 14 comma 10-sexies convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come dalla Tabella 7 ivi allegata, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
1. 529. (ex 49. 1.) Morrone, Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:
  418-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione della produttività del personale amministrativo, nella misura del 25 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziarie e nella misura del 25 per cento per il fabbisogno formativo e per fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili».
1. 530. (ex 49. 2.) Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 423, aggiungere i seguenti:
  423-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2020 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

  423-ter. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 531. (ex 49-ter. 1.) Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio».
1. 532. (ex 49-quater. 2.) Bartolozzi, Mandelli.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:
  425-bis. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell'anno 2020 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 10 a 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Nelle more del monitoraggio di cui al periodo precedente, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, le lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è prorogata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
  425-ter. Per l'attuazione del comma 425-bis è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 533. (ex 49-quater. 3.) Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione.».
1. 534. (ex 49-quater. 1.) Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 432, capoverso «Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI», articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
1. 535. (ex 52. 3.) Zanettin.

  Al comma 432, capoverso «Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI», articolo 6, comma 2, sopprimere la parola: favorevole.
1. 536. (ex 52. 2.) Zanettin.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
  434-bis. L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contenziosi tra professionisti ed imprese bancarie e assicurative pendenti in ogni stato e grado alla data della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed aventi ad oggetto le convenzioni previste dal comma 1 di tale articolo.
1. 537. (ex 52. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 437, secondo periodo, dopo le parole: incrementare l'accessibilità aggiungere le seguenti: e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
1. 538. (ex 53. 7.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 439, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: quattro;

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
   f-ter) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti.
1. 539. (ex 53. 6.) Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al precedente comma, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dai precedenti commi sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
  443-quinquies. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al precedente comma:
   a) l'abitazione in grotte; baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
   b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
   c) il maggior numero di familiari a carico;
   d) il più basso reddito di lavoro.

  443-sexies. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
  443-septies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30, dicembre 2018, n. 145.
1. 540. (ex 53. 12.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone ed avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al comma precedente, è assegnata al Comune la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Per le finalità di cui al precedente comma, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quinquies. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
  443-sexies. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
  443-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata cinquantennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa attraverso il coinvolgimento del Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da Cassa Investimenti Sgr, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti della città metropolitana di Messina.
  443-octies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 541. (ex 53. 14.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), ha predisposto ed avviato un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al precedente comma, è assegnata al Comune la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità di cui ai precedenti commi, sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  443-quinquies. All'assegnazione degli alloggi di cui al provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me ).
  443-sexies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 542. (ex 53. 13.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per le attività di risanamento, bonifica e riqualificazione ambientale, per la demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nonché per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, può accedere a mutui a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  443-ter. Quale contributo statale da trasferire alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo, sono stanziati 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. A copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 543. (ex 53. 15.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. In conseguenza della perdurante emergenza sanitaria e ambientale che interessa la città di Messina, dovuta dalla presenza casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nei quali sono presenti materiale contenente amianto, rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, scarichi fognari a cielo aperto, il Sindaco di Messina è nominato Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. La durata dell'incarico è di un anno rinnovabile una sola volta.
  443-ter. Anche al fine di supportare le attività del Sindaco finalizzate alla bonifica dell'amianto e alla riqualificazione sanitaria e ambientale dei suddetti ambiti territoriali, sono stanziati 20 milioni di euro annui per l'anno 2020. A copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 544. (ex 53. 17.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Quale contributo dello Stato per le attività del Comune di Messina, volte alla bonifica da amianto e alla riqualificazione ambientale delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, sono stanziati 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  443-ter. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 545. (ex 53. 16.) Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:
  443-bis. Anche al fine di consentire i necessari interventi di bonifica, riqualificazione e recupero del complesso monumentale della Real Cittadella di Messina, la competenza sull'area in cui è situato il complesso architettonico monumentale della Real Cittadella, fermi restando i vincoli paesistici, architettonici e ambientali previsti dalla legislazione vigente, è esclusiva del comune di Messina, che l'amministra e l'utilizza recuperandone il patrimonio architettonico e monumentale ai fini della programmazione produttiva e promozionale della città di Messina. Quale contributo statale per gli interventi di cui al presente comma, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000;
   2022: –.
1. 546. (ex 53. 18.) Siracusano.

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Gli edifici utilizzati con destinazione residenziale da legittimi proprietari che abbiano stipulato atto pubblico d'acquisto, recante riferimento a titolo edilizio legittimante la relativa costruzione, in epoca antecedente all'avvio di procedimenti giurisdizionali o amministrativi che ne abbiano accertato in via definitiva il carattere abusivo, sono ammessi a regolarizzazione in sanatoria ai fini di tutela dell'acquirente incolpevole. La relativa istanza è avanzata al Comune dai proprietari di unità immobiliari che rappresentino almeno la maggioranza assoluta della superficie residenziale dell'edificio. Il titolo legittimante l'istanza è costituito dall'atto pubblico di acquisto, ancorché il bene risulti medio tempore acquisito al patrimonio comunale. Il titolo edilizio è rilasciato dal Comune anche in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie disposte dal vigente strumento urbanistico, sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, di rispetto dell'assetto idrogeologico, ovvero non ricada in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta. A seguito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria il richiedente riacquista la proprietà dell'unità immobiliare ove la stessa risulti essere stata acquisita al patrimonio comunale ai sensi delle vigenti norme di vigilanza urbanistico-edilizia. Per edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica il titolo in sanatoria è rilasciato previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
1. 547. (ex 53. 10.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Gli edifici utilizzati con destinazione residenziale da legittimi proprietari che abbiano stipulato atto pubblico d'acquisto, recante riferimento a titolo edilizio legittimante la relativa costruzione, in epoca antecedente all'avvio di procedimenti giurisdizionali o amministrativi che ne abbiano accertato in via definitiva il carattere abusivo, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale. Ove la costruzione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, di rispetto dell'assetto idrogeologico, ovvero non ricada in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta, in luogo della demolizione, l'autorità comunale ne dispone la concessione in uso a scopo residenziale, con priorità di destinazione al godimento da parte dei soggetti già acquirenti in buona fede ai sensi delle presenti disposizioni.
1. 548. (ex 53. 11.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 444, aggiungere il seguente:
  444-bis. Al comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 444-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 549. (ex 53. 1.) Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 446, dopo le parole: 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: che preveda una riduzione della partecipazione al costo per le famiglie con figli a carico correlata al numero dei figli.
1. 550. (ex 54. 4.) Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con un reddito ISBE pari o inferiore a 25.000 euro, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un contributo pari a 500 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 551. (ex 54. 3.) Gelmini.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. Nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000. Gli importi di cui al presente comma, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime. 2. Con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere di cui al presente comma, nei limiti di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018.
1. 552. (ex 54. 1.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 450, aggiungere il seguente:
  450-bis. Al fine di consentire agli enti della Pubblica Amministrazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute del 18 marzo 2011, sono stanziati, quale contributo dello Stato, 25 milioni euro per il 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000.
1. 553. (ex 55. 1.) Mulè, Bagnasco, Mandelli.

  Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
  451-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riparto delle risorse stanziate a titolo di rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, partecipano anche le regioni a statuto speciale.

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000.
1. 554. (ex 55-bis. 2.) Novelli, Sandra Savino, Pettarin.

  Dopo il comma 451, inserire il seguente:
  451-bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:
  « 4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della “Rete oncologica” del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
1. 555. (ex 55-bis. 4.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Cattaneo, Occhiuto, Mandelli.

  Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
  451-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
1. 556. (ex 55-bis. 1.) Montaruli, Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
  451-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riparto delle risorse stanziate a titolo di rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, partecipano anche le regioni a statuto speciale.
1. 557. (ex 55-bis. 3.) Novelli, Sandra Savino, Pettarin.

  Dopo il comma 462 aggiungere i seguenti:
  462-bis. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'Epatite C. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza della malattia e a promuovere attività di screening e di linkage-to-care al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con i medici di medicina generale e le farmacie territoriali che assicurano la massima capillarità sul territorio, con le Regioni e con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da epatite C.
  462-ter. Al fine di assicurare una diagnosi precoce della malattia il Ministero della salute stipula apposite convenzioni con i medici di medicina generale e le farmacie operanti sul territorio che possano, anche nell'ambito della farmacia dei servizi, di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, fornire test salivari veloci gratuiti per i pazienti;
  462-quater. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
1. 558. (ex 55-novies. 1.) Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla sindrome da immunodeficienza acquisita (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS). Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza della malattia e a promuovere attività di <screening> al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con i medici di medicina generale e le farmacie territoriali che assicurano la massima capillarità sul territorio, con le Regioni e con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da AIDS.
  462-ter. Al fine di assicurare una diagnosi precoce della malattia il Ministero della salute stipula apposite convenzioni con i medici di medicina generale e le farmacie operanti sul territorio che possano, anche nell'ambito della farmacia dei servizi, di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, fornire test veloci e gratuiti per i pazienti;
  462-quater. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
1. 559. (ex 55-novies. 2.) Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: da «Il medico» al «paziente» con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».

  462-ter. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, sostituire le parole: «trecento euro a milleottocento» con le parole: «duecento a milleduecento» e le parole: «duecento euro a milleduecento euro» con le parole: «cento euro a ottocento»;
   b) al comma 8, sostituire le parole: «cinquecento euro a tremila» con le parole: «duecento a millecinquecento»;
   c) al comma 11, sostituire le parole: «cinquecento euro a tremila» con le parole: «duecento a millecinquecento».
1. 560. (ex 55-novies. 4.) Mandelli

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11, le parole: «1.549,00 a euro 9.296,00» sono sostituite con le seguenti: «500,00 a euro 4.000,00»;
   b) al comma 13, le parole: «2.600,00 a euro 15.500,00» sono sostituite con le seguenti: «1.300,00 a euro 7.500,00».
1. 561. (ex 55-novies. 5.) Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:
  462-bis. L'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.»
1. 562. (ex 55-novies. 6.) Mandelli.

  Dopo il comma 462 inserire il seguente:
  462-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge n. 405 del 2001 dopo le parole: «stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private» aggiungere le parole: «e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi».
1. 563. (ex 55-novies. 8.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 464, aggiungere il seguente:
  464-bis. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 564. (ex 55-undecies. 1.) Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 472, inserire i seguenti:
  472-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, a quest'ultima sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base di specifiche tabelle INAIL.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 14, redige delle tabelle specifiche per il risarcimento del danno.»;
   c) all'articolo 8, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «comprese le imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'INAIL»;
    2) le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INAIL»;
    3) le parole: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
   d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, le parole: «contro l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti «contro l'INAIL»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'assicuratore titolare di polizza, di cui all'articolo 10, con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.»;
    3) al comma 7, le parole: «o dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'assicuratore, di cui all'articolo 10»;
   e) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «o di altre analoghe misure» e «o adottano analoghe misure» sono soppresse;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'assicurazione è gestita esclusivamente dall'INAIL, di seguito denominata “assicuratore”»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Le strutture di cui al comma 1 rendono noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, per esteso i contratti, le clausole assicurative che determinano la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1.»;
    4) il comma 5 è abrogato;
    5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'INAIL, le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini di medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1»;
    6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  « 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'INAIL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6, e sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;
   f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
    2) al comma 3, le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    3) al comma 4, le parole: «l'impresa di assicurazione», ovunque si ripetano, sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    4) al comma 5, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
   g) l'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e l'INAIL che presta la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e l'assicuratore entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.»;
   h) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Fondo autonomo assicurativo sanitario)
   1. È istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo assicurativo sanitario con contabilità separata, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è alimentato dal versamento di tutte le polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e provate di cui all'articolo 10.
   2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentane del Ministero della salute.
   3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'INAIL, sono definiti criteri e principi per l'elezione del presidente del comitato amministratore, dei compiti e delle funzioni per la gestione delle risorse del suddetto Fondo».

  472-ter. Agli oneri derivanti dall'organizzazione e gestione del Fondo di cui al comma 472-bis, stimati prudenzialmente in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
1. 565. (ex 55-quinquiesdecies. 2.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Al fine di arginare, nel breve periodo, il fenomeno relativo alla carenza di medici e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratti di libera professione di personale medico, anche in quiescenza, non oltre il settantesimo anno di età.

  472-ter. L'assunzione di cui al comma 472-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
   b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c) rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
   e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1o gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

  472-quater. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 472-bis non si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 566. (ex 55-quinquiesdecies. 5.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la formazione specialistica in area sanitaria, ad accesso riservato ai medici, si svolge a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2005. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica si svolge presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
  472-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale di cui al comma 472-bis e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
1. 567. (ex 55-quinquiesdecies. 4.) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
  472-ter. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 472-bis, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 472-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 568. (ex 55-quinquiesdecies. 11.) Gerardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. I cittadini italiani residenti all'estero, in Paesi che non hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con l'Italia, e che percepiscono in sede estera la pensione dal sistema previdenziale italiano hanno diritto, previa richiesta, all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 569. (ex 55-quinquiesdecies.12.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. I cittadini italiani residenti all'estero che percepiscono in sede estera la pensione dal sistema previdenziale italiano hanno diritto, previa richiesta, all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 570. (ex 55-quinquiesdecies. 13.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. 1 cittadini italiani residenti all'estero, durante il periodo di soggiorno in Italia, possono riattivare, per non più di tre mesi, l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale presso la Sede ASL di competenza per il comune di iscrizione Aire. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 571. (ex 55-quinquiesdecies. 14.) Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 572. (ex 55-quinquiesdecies. 1.) Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Ai commi 474 e 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 474, terzo periodo, dopo le parole dei datori di lavoro e dei lavoratori, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,;
   b) al comma 475, secondo periodo, dopo le parole dei datori di lavoro e dei lavoratori, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,.
1. 573. (ex 56. 2.) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 474, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia,.
1. 574. (ex 56. 1.) Fogliani, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 476, aggiungere i seguenti:
  476-bis. Una quota pari a 4,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, delle risorse di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è destinata alla promozione della parità retributiva tra i sessi.
  476-ter. Ai fini di cui al comma 476-bis, in sede di contrattazione collettiva e aziendale sono individuate le modalità con cui i datori di lavoro privati con più di quindici lavoratori comunicano periodicamente, in forma chiara e trasparente, nel pieno rispetto dei dati personali, ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le informazioni riguardanti la remunerazione individuale di ciascun lavoratore, in ogni sua componente, con particolare riferimento:
   a) alle differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari dei dipendenti di ciascun sesso suddivisi per mansione e per tipo di lavoro;
   b) alle differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
   c) ai criteri e alle procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione complessiva, delle eventuali componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione al lavoratore che ha effettuato la richiesta.

  476-quater. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 476-bis volte a promuovere la parità retributiva tra i sessi, in sede di contrattazione collettiva sono definite le linee guida per la predisposizione di un piano di azione volto a:
   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;
   b) garantire il diritto delle lavoratrici alla parità di retribuzione in caso di svolgimento di eguali mansioni e il superamento dei differenziali retributivi tra i sessi, rimuovendo eventuali disparità di trattamento;
   c) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico della lavoratrice;
   d) promuovere una migliore articolazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di vita;
   e) sviluppare misure per il reinserimento della lavoratrice nell'attività lavorativa dopo la maternità;
   f) avviare programmi di controllo interno al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione individuate ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  476-quinquies. Il piano di azione di cui al comma 476-quater è trasmesso ai lavoratori e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 476-sexies. Qualora siano rilevati scostamenti tra le medie salariali di lavoratori di sesso differente i quali svolgano la medesima mansione, i lavoratori o le rappresentanze sindacali ne danno comunicazione agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo codice.
  476-septies. A seguito della verifica annuale delle risultanze del piano di azione di cui al comma 476-quater, alle imprese che hanno promosso misure di equiparazione retributiva tra i sessi ai sensi del presente articolo e che hanno rimosso le eventuali discriminazioni rilevate è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute per:
   a) l'acquisto di beni materiali strumentali;
   b) l'acquisto di dispositivi elettronici;
   c) l'erogazione di servizi in favore dei dipendenti e delle loro famiglie;
   d) l'acquisto o l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio che, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, permetta un'organizzazione e una distribuzione del lavoro che promuovano la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro anche mediante l'articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di prestazione dell'attività lavorativa.

  476-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione dei commi da 476-bis a 476-septies.
  476-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 476-bis a 476-septies, si provvede nei limiti di 100 milioni di euro annui, mediante riduzione dall'anno 2020, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 575. (ex 57. 4.) Gelmini, Prestigiacomo, Versace, Mandelli.

  Dopo il comma 476, aggiungere i seguenti:
  476-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché di «quota 100», ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, e della «Opzione donna» ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, viene riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.
  476-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 476-bis, si provvede nei limiti di 1.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 576. (ex 57. 5.) Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Dopo il comma 476, aggiungere il seguente:
  476-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sono soppresse le parole: «a 59 anni»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: “dei lavoratori dipendenti,” sono aggiunte le seguenti: “e delle gestioni dei lavoratori autonomi” e alla lettera b), dopo le parole: “delle gestioni” sono soppresse le parole: “per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché”».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 577. (ex 57. 1.) Rizzetto, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 476, inserire il seguente:
  476-bis. A richiesta degli interessati, l'età di quiescenza dei professori universitari di I fascia è fissata al 31 ottobre dell'Anno Accademico di compimento del settantaduesimo anno di età nei seguenti casi:
   a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio Universitario Nazionale o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria per l'assunzione di incarichi politici professionali o scientifici;
   b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
   Nel biennio di permanenza in servizio dopo il settantesimo anno non sono previsti scatti stipendiali.
1. 578. (ex 57. 3.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Al fine di favorire l'assunzione stabile di giovani lavoratori presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse del fondo sono destinate a finanziare la riduzione degli oneri contributivi per le imprese che assumono con contratto a tempo determinato lavoratori di età non superiore a 30 anni. Il livello massimo di riduzione dell'onere contributivo finanziabile è del 70 per cento nel corso del primo anno di assunzione e del 40 per cento nei successivi due anni.
  478-ter. Alle imprese che licenziano il lavoratore assunto ai sensi del comma 478-bis, entro il quinto anno successivo a quello di assunzione, in assenza di giustificato motivo o giusta causa è irrogata una sanzione pecuniaria di importo pari a quello delle quote di contributi non versate ai sensi del comma 478-bis.
  478-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione del presente articolo con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente: «858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
1. 579. (ex 58. 4.) Zangrillo.

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Le lavoratrici che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 478-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.
  478-ter. Per le finalità di cui al comma 478-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli dal 2020 al 2027.
  478-quater. Le modalità di attuazione dei commi 478-bis e 478-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 478-ter;
   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 580. (ex 58. 6.) Polverini.

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 500.
  478-ter. All'onere di cui al comma 478-bis, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 581. (ex 58. 1.) Versace.

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2020, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
  478-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 478-bis, assicurando l'invarianza di spesa.
1. 582. (ex 58. 11.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per la durata dei successivi due anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  478-ter. Agli oneri di cui al comma 478-bis, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 583. (ex 58. 5.) Zangrillo.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
  478-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente ridurre gli importi del comma 858 di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 584. (ex 58. 10.) Cattaneo.

  Sopprimere i commi 479, 480 e 481.

  Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 585. (ex 58-bis. 2.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 489, aggiungere i seguenti:
  489-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 gennaio 2010, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché garantendo il superamento delle discriminazioni vigenti, le prestazioni di lavoro a tempo parziale in part-time verticale o misto sono considerate pari a quelle in part-time orizzontale nelle modalità di svolgimento di un orario ridotto, ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa per il diritto a pensione.
  489-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto a pensione con riferimento ai periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza corresponsione di arretrati».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 489-bis e 489-ter dell'articolo 1, pari a 8,1 milioni di euro per il 2020, a 16,9 milioni di euro per il 2021, a 15,8 milioni di euro per il 20222, a 23,8 milioni di euro per il 2023, a 24,5 milioni di euro per il 2024, a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 21,8 milioni di euro per il 2026 ed a 34,6 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 586. (ex 58-quinquies. 1.) Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 491, aggiungere e il seguente:
  491-bis. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio».
   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,3 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli;».
1. 587. (ex 58-septies. 1.) Magi.

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione con le seguenti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 30 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 588. (ex 58-septies. 2.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 497, aggiungere i seguenti:
  497-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni».
  497-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento,» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli enti accreditati alle attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,».
1. 589. (ex 58-octies. 1.) Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « c) imprese esercenti attività di call center.».
1. 590. (ex 58-octies. 3.) Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 499, capoverso 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 29 febbraio 2020.
1. 591. (ex 58-novies. 3.) Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Mandelli, Cattaneo, Prestigiacomo.

  Al comma 500, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: piani di riorganizzazione fino a: decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con le seguenti: piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: l'ente competente con le seguenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 592. (ex 58-novies. 4.) Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Mandelli, Cattaneo, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 500, aggiungere i seguenti:
  500-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  500-ter. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 500-bis non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  500-quater. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 500-bis non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  500-quinquies. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2,3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  500-sexies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 500-quinquies del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  500-septies. I benefici di cui al comma 500-bis sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 593. (ex 58-novies. 2.) Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:
  501-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
1. 594. (ex 59. 10.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  502-ter. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  502-quater. I piani di contenimento di cui al precedente comma 565-ter sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  502-quinquies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da 502-bis a 502-quater.
  502-sexies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
1. 595. (ex 59. 8.) Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
  502-ter. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  502-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 502-bis, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858, dell'articolo 1.
1. 596. (ex 59. 2.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la prevenzione dei danni causati dagli ungulati attraverso recinti di rimboschimento è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.
  502-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per finalità di cui al comma 502- bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000.
1. 597. (ex 59. 9.) Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
  502-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
1. 598. (ex 59. 1.) Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 1, la parola: «2.500», è sostituita dalla seguente: «7.500» ovunque ricorra;
   c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
   d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 599. (ex 60. 4.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
1. 600. (ex 60. 3.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 506, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858.
1. 601. (ex 60. 5.) Loss, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 506 aggiungere il seguente:
  506-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
1. 602. (ex 60. 8.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 506 aggiungere il seguente:
  506-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
1. 603. (ex 60. 7.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i costi dei servizi telefonici a valore aggiunto e a tariffazione specifica addebitati agli utenti in assenza del consenso espresso dell'utente, sono riaccreditati interamente all'utente, da parte dell'operatore telefonico che ha addebitato i costi dei servizi non richiesti, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'utente, se fondata, o dall'accertamento di attività di natura illegittima o fraudolenta, anche da parte di terzi, con riferimento ai predetti addebiti.
  507-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità per l'acquisizione del consenso esplicito dell'utente, che non possono prescindere da un'azione da parte dell'interessato che preveda l'invio di un SMS ovvero l'inserimento di un codice o di una OTP.
  507-quater. Gli operatori di comunicazioni elettroniche provvedono alla completa e automatica restituzione in favore dei propri utenti dei giorni erosi a causa della mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 121/17/CONS, mediante posticipazione del ciclo di fatturazione ovvero mediante accredito dell'equivalente valore monetario, entro il 31 gennaio 2020.
  507-quinquies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 501-bis e 501-quater, condannando gli operatori inadempienti, in caso di violazione, al pagamento della sanzione di cui all'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nonché a corrispondere in favore di ciascun utente interessato un indennizzo in misura di euro 20.
1. 604. (ex 60. 31.) Baldelli.

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  507-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 507-bis al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-bis con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  507-quater. Dall'attuazione del comma 507-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 605. (ex 60. 15.) Guidesi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. Il Fondo per il grano duro, di cui all'articolo 23-bis, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con la finalità di rafforzare gli accordi di filiera del settore, favorire l'utilizzo di sementi certificate e sostenere la ricerca di settore, anche allo scopo di incrementare il contenuto proteico minimo, delle varietà di grano nazionali. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta misure per consentire l'erogazione delle misure di sostengo, finanziate dal Fondo di cui al primo periodo, entro l'annata agraria successiva a quella di riferimento.

  Conseguentemente ridurre la dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 10 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 606. (ex 60. 36.) Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. In considerazione della crisi del settore agrumicolo, il Fondo nazionale di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, anche ai fini del rafforzamento delle politiche di commercializzazione e del miglioramento della qualità produttiva.

  Conseguentemente ridurre la dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 607. (ex 60. 37.) Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 507, aggiungere il seguente:
  507-bis. Al fine di potenziare le iniziative a sostegno degli allevatori di suini il Fondo nazionale della suinicoltura, di cui al comma 1, articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, è incrementato di 6 milioni di euro per Vanno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 608. (ex 60. 9.) Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 507, aggiungere il seguente:
  507-bis. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: «da 2000 euro a 16.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi.».
1. 609. (ex 60. 12.) Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Al fine di sostenere l'agricoltura italiana e promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono il consumo di prodotti agroalimentari del Made in Italy, presenti nell'elenco pubblicato nel Federal Register, sull'applicazione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti.
1. 610. (ex 60. 17.) Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del grano duro nazionale, in sede di attuazione dell'articolo 3-bis del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le modalità ivi previste, a modificare l'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Italia 17 agosto 2017, n. 191, prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura della pasta della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE» la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
1. 611. (ex 60. 33.) Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 509 aggiungere il seguente:
  509-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. All'onere di cui al presente comma, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 612. (ex 60. 35.) Nevi, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 510 aggiungere i seguenti:
  510-bis. In caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2020, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  510-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente, le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  510-quater. La sottoscrizione di cui al comma 510-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
1. 613. (ex 60. 20.) Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 510 aggiungere il seguente:
  510-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
1. 614. (ex 60. 18.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 510 aggiungere il seguente:
  510-bis. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da «aiuti di Stato» fino alle parole «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013,».
1. 615. (ex 60. 19.) Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e contrasto all’Italian sounding ed ai fenomeni di evocazione e contraffazione nel settore agroalimentare, all'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
1. 616. (ex 60. 21.) Luca De Carlo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:
  514-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, di cui all'articolo 7, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e per l'agricoltura di montagna è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.
  514-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per le medesime finalità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000 euro.
1. 617. (ex 60. 22.) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:
  514-bis. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
1. 618. (ex 60. 23.) Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:
  514-bis. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
1. 619. (ex 60. 24.) Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   a) Circuizione (PS) 18,00 per cento;
   b) Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   c) Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   d) Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   e) Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

  517-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 517-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
1. 620. (ex 60. 27.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  517-ter. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
1. 621. (ex 60. 25.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere il seguente:
  517-bis. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente: «2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 “Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca” del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000.
1. 622. (ex 60. 26.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 519 aggiungere il seguente:
  519-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
1. 623. (ex 60-bis. 1.) Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 519 aggiungere i seguenti:
  519-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  519-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 519-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 519-bis e 519-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 624. (ex 60-bis. 2.) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 520 aggiungere il seguente:
  520-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è Componente di Diritto congiuntamente alle regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
1. 625. (ex 60-ter. 1.) Nevi, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:
  522-bis. Al fine di dare attuazione ad interventi in favore degli allevatori del settore ovino nel cui allevamento siano presenti capi giovani, d'età inferiore all'anno, non interessati dalla gravidanza, in misura comunque inferiore al 15 per cento dell'allevamento stesso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno agli allevatori del settore ovino», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, al stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.
   2021:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2022:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
1. 626. (ex 60-quater. 1.) Deidda, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 18-bis», del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione».
1. 627. (ex 60-quinquies. 1.) Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: «all'estirpazione» sono agguunte le seguenti: «e al reimpianto».
1. 628. (ex 60-quinquies. 2.) Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «ha diritto ad una proroga» sono sostituite dalle seguenti: «ha la facoltà di chiedere una proroga».
1. 629. (ex 60-sexies. 2.) Rospi.

  Dopo il comma 526, aggiungere i seguenti:
  526-bis. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1o gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.».

  526-ter. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono sostituiti dai seguenti:
  «80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1o luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.
   81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
   81-bis. Con i commi da 81-ter a 81-vicies quater sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.
   81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:
   a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
   b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
   c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
   i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
   ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.
   81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:
   a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
   81-quinquies. I requisiti di cui ai commi 81-ter e 81-quater devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli 2497 e 2497-septies del codice civile, le quali:
   i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;
   ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società cosiddetta capogruppo compresa;
   iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.
   81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma 81-quater, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle, condizioni di cui alla lettera b) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-quinquies.
   81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:
   a) società per azioni;
   b) società in accomandita per azioni;
   c) società a responsabilità limitata;
   d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b), c);
   e) consorzi con attività esterna;
   f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   g) società cooperative.
   81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
   81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.
   81-decies. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:
   a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;
   b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.
   81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera a), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
   81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera b), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità lo di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Tema (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
   81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.
   81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.
   81-quinquiedecies. La domanda di cui al comma 81-quaterdecies, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.
   81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies.
   81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma 81-septiesdecies decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-quaterdecies. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-septiesdecies si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.
   81-noviesdecies. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.
   81-vices. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   81-vicies semel. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma 81-vicies non sono incluse nell'Elenco.
   81-vicies bis. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:
   a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
   b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.
   81-vicies ter. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.
   81-vicies quater. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli 2497-2497-septies del codice civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco».

  526-quater. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti i seguenti:
  «82-bis. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:
   a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;
   b) dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.
   82-ter. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.
   82-quater. I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
   82-quinquies. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007».
1. 630. (ex 60-sexies. 3.) Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 527, aggiungere il seguente:
  527-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «gli sfalci» sono aggiunte le seguenti: «, le ceppaie».
1. 631. (ex 60-sexies. 4.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
  540-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di Foggia» sono sostituite dalle seguenti: «, Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso».
  540-ter. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 632. (ex 62-bis. 1.) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
  540-bis. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.
  540-ter. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 633. (ex 62-bis. 2.) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato a questo scopo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 634. (ex 62-bis. 3.) Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 635. (ex 62-bis. 4.) Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato a questo scopo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 636. (ex 62-bis. 5.) Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il numero complessivo delle Camere di commercio può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più Camere di commercio, che non abbiano concluso il processo di accorpamento, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati entro il 31 marzo 2020. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2020, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, tenendo conto delle volontà espresse di cui al precedente periodo, alle determinazioni conseguenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 167.
1. 637. (ex 63. 5.) Tomasi, Cestari.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto ministeriale di riparto delle risorse relative all'anno 2019 del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, alle regioni a statuto ordinario non si applicano le penalità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento all'annualità in corso.
1. 638. (ex 63. 2.) Zordan, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni l'entità delle risorse assegnate direttamente ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, ricomprese nel territorio di ciascuna regione, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019.
1. 639. (ex 63. 3.) Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 640. (ex 63. 7.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 641. (ex 63. 6.) Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. All'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,» sono aggiunte le seguenti: «e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,».
1. 642. (ex 63. 8.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli- Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1o gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli-Venezia Giulia.
  548-ter. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 548-bis nei limiti previsti rispettivamente dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.
  548-quater. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 548-ter continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.
1. 643. (ex 63. 9.) Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Le disposizioni recate dal comma 548 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
1. 644. (ex 63. 10.) Vanessa Cattoi, Binelli, Maturi, Sutto.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno, 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali».
1. 645. (ex 63. 11.) Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 550, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 646. (ex 65. 1.) Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 550 aggiungere il seguente:
  550-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

  550-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti la figura obbligatoria del segretario comunale, che mantiene la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico per il quale provvede il Ministero dell'interno, è presente nel numero di uno ogni tre comuni limitrofi.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2022:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 647. (ex 65. 3.) Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 550, aggiungere i seguenti:
  550-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sono soppresse le parole da: «al fine» fino al termine del periodo;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  550-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei corti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
1. 648. (ex 65. 2.) Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 550, aggiungere il seguente:
  550-bis. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: «10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 649. (ex 65. 5.) Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 551 sostituire le parole: «2 milioni di euro annui» con le seguenti: «5 milioni di euro».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000.
   2021: – 5.000.000
   2022: – 5.000.000.
1. 650. (ex 65. 8.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 551 aggiungere il seguente:
  551-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio dei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti soggetti a dissesto idrogeologico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2021:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2022:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
1. 651. (ex 65. 9.) Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 551, aggiungere i seguenti:
  551-bis. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

  551-ter. Dall'attuazione del comma 551-bis discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 652. (ex 65. 10.) Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 551, aggiungere il seguente:
  551-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 653. (ex 65. 4.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 552, aggiungere il seguente:
  552-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
1. 654. (ex 65-bis. 1.) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 552 aggiungere i seguenti:
  552-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
   3-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati.
   3-quater. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».

  552-ter. Il comma 138, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è soppresso.
1. 655. (ex 65-bis. 4.) Musella, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 553 aggiungere i seguenti:
  553-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, autorizzano le aziende sanitarie locali a stipulare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private accordi finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, tramite le farmacie convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.
  553-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 553-bis pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 656. (ex 66. 2.) Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori dispensano i farmaci acquistati dalle ASL ai fini della loro distribuzione diretta agli assistiti secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 657. (ex 66. 4.) Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono soppresse le seguenti parole: «, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.».
1. 658. (ex 66. 1.) Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Al relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 659. (ex 66. 3.) Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 554, dopo le parole: comuni interessati inserire le seguenti:, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorsa del suddetto Fondo, rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*1. 660. (ex *67. 2.) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 554, dopo le parole: comuni interessati inserire le seguenti:, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorsa del suddetto Fondo, rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*1. 661. (ex *67. 5.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 554, le parole: 110 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre di 220 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 858.
1. 662. (ex 67. 1.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Il contributo di cui al comma 554 è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 17 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 663. (ex 67. 3.) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Il contributo di cui al comma 554 è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 664. (ex 67. 6.) Gusmeroli, Bitonci, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Al comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a locali tassabili» sono aggiunte le seguenti: «quali box auto, depositi, legnali».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 665. (ex 67. 8.) Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, comma 5, sono aggiunte infine seguenti parole: «, nonché gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione».
1. 666. (ex 67. 4.) Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «Ministero dell'interno», sono soppresse le seguenti parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11». I proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati, a decorrere dal 1o gennaio 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
1. 667. (ex 68-bis. 1.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la tutela legale dei Sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro gli importi di cui al comma 858.
1. 668. (ex 68-bis. 2.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Dopo il comma 843 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione dei rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2.014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
1. 669. (ex 68-bis. 3.) Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del comma 557-bis pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 670. (ex 69. 3.) Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinato il contributo anche per il 2020 spettante a ciascun Comune ai sensi del comma 14-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul Fondo di cui al comma 858.
1. 671. (ex 69. 4.) Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
1. 672. (ex 69. 5.) Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni locali, possono richiedere a Cassa Depositi e Prestiti la rinegoziabilità dei mutui in essere al fine di riallineare gli interessi al tasso corrente.
1. 673. (ex 69. 7.) Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 557 aggiungere il seguente:
  557-bis. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 aprile 2020 per i comuni che non hanno potuto provvedere ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019 per fatti non direttamente imputabili all'amministrazione.
1. 674. (ex 69. 8.) Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è aggiunto il seguente: «25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti hanno la facoltà di abolire l'emanazione del Revisore contabile.».
1. 675. (ex 69. 10.) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557 aggiungere il seguente:
  557-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
1. 676. (ex 69. 11.) Pentangelo.

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  558-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quinquies. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-bis e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-quater del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-quater. 12-sexies. La disposizione di cui al comma 12-quinquies si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».
1. 677. (ex 69-bis. 1.) Baldelli.

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  «558-bis. Al fine di preservare l'alto valore storico-artistico dell'immobile di fondazione della ex sede della Banca d'Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, per l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 5.000.000.
1. 678. (ex 69-bis. 3.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  558-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare «Cittadella Giudiziaria di Latina», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 10.000.000.
1. 679. (ex 69-bis. 4.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
  580-bis. All'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo».
1. 680. (ex 70. 1.) Baldelli.

  Dopo il comma 581, aggiungere il seguente:
  581-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1, lettera a) della suddetta delibera.
1. 681. (ex 71. 8.) Vietina, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 581, aggiungete il seguente:
  581-bis. Al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale.».
1. 682. (ex 71. 9.) Vietina, Mandelli, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 582.

  Conseguentemente:
   al comma 583, dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: per gli acquisti di beni e servizi;
   al comma 586, premettere le seguenti parole: Per gli acquisti di beni e servizi.
*1. 683. (ex *71. 10.) Cattaneo, Mandelli.

  Sopprimere il comma 582.

  Conseguentemente:
   al comma 583, dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: per gli acquisti di beni e servizi;
   al comma 586, premettere le seguenti parole: Per gli acquisti di beni e servizi.
*1. 684. (ex *71. 1.) Lollobrigida, Foti, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 1, lettera d), viene adottata dall'organo competente dell'ente conferente, con provvedimento motivato e non sindacabile.».
1. 685. (ex 71. 4.) Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque» sono sostituite dalle seguenti: «preventivi di».
1. 686. (ex 71. 3.) Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: «pubbliche» è sostituita con la seguente: «aggiudicatrici».
1. 687. (ex 71. 2.) Galli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
  587-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
   a) le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla maturazione»;
   b) il secondo ed ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».
    2) al comma 2:
   a) le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite dalle seguenti: «emette il certificato di pagamento».
    3) al comma 3:
   a) le parole: «Resta fermo» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
1. 688. (ex 71. 5.) Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587 aggiungere il seguente:
  587-bis. 1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.
1. 689. (ex 71. 6.) Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587 aggiungere il seguente:
  587-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
1. 690. (ex 71. 7.) Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere il comma 607.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 691. (ex 72. 2.) Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
  610-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, dopo le parole «dei CAA», sono aggiunte le seguenti «e degli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».
1. 692. (ex 72. 3.) Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza e la valorizzazione della componente operativa del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie, ospitante il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei» – COMSUBIN, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro nell'anno 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 693. (ex 73-bis. 1.) Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Rixi, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture e degli strumenti di studio e lavoro e al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione degli allievi nelle Scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro nell'anno 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 694. (ex 73-bis. 2.) Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo finalizzato al trasferimento dei seguenti beni demaniali dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia: Compendio «Ex Caserma Duca delle Puglie», Compendio «Ex Direzione d'Artiglieria», Compendio «Pineta di Barcola» comprensivo del Piazzale Kennedy.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 695. (ex 73-bis. 3.) Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 626 aggiungere il seguente:
  626-bis. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali».
1. 696. (ex 74. 1.) Binelli, Vanessa Cattoi, Maturi, Loss, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere il comma 629.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge n.145 del 2018 è ridotto a decorrere dal 2020 di 200 milioni di euro.
1. 697. (ex 75. 2.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
  «629-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: “effettivamente separato” sono aggiunte le seguenti: “a condizione che non sia residente all'estero”;
   b) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “950 euro per ciascun figlio” sono aggiunte le seguenti: “in Italia e convivente con entrambi i genitori o con uno di essi”;
   c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “Per i contribuenti con più di tre figli a carico” sono aggiunte: “i cui figli siano residenti in Italia e conviventi con entrambi i genitori o con uno di essi”;
   d) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “In presenza di più figli” sono aggiunte le seguenti: “residenti in Italia e conviventi con entrambi i genitori o con uno di essi”.».
1. 698. (ex 75. 3.) Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 631 aggiungere il seguente:
  631-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente.».
1. 699. (ex 77. 1.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi 632 e 633.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni per l'anno 2023, 0,9 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 700. (ex 78. 5.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi 632 e 633.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 333 milioni di euro nel 2020, 388 milioni di euro nel 2021, 379 milioni di euro nel 2022, 370 milioni di euro nel 2023, 363 milioni di euro nel 2024 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1. 701. (ex 78. 8.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 632.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 702. (ex 78. 1.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere il comma 632.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a euro 166 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 703. (ex 78. 2.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Mollicone, Trancassini.

  Dopo il comma 633 aggiungere i seguenti:
  633-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 22-ter.
(Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile)
   1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta».

  697-ter. Agli oneri derivanti dal comma 697-bis pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
1. 704. (ex 78. 6.) Squeri.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:
  633-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
   Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 705. (ex 78. 7.) Tombolato, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi da 634 a 658.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 706. (ex 79. 4.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Sopprimere i commi da 634 a 658.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.080 milioni di euro nel 2020, 1.782 milioni di euro nel 2021, 1.537 milioni di euro a decorrere dal 2023.
1. 707. (ex 79. 14.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere i commi dal 634 al 652.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 708. (ex 79. 3.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 642, ultimo periodo, dopo le parole: contenuta nel MACSI, che provenga inserire le seguenti:, per almeno il 50 per cento,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 75 milioni di euro per l'anno 2020, e 100 milioni di euro a decorrere dai 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro per il 2020 e a 25 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 200 milioni a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858;
   b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, quanto a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
1. 709. (ex 79. 13.) Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. L'imposta di cui al comma 634 non si applica qualora riguardi gli imballaggi funzionali alla protezione, al trasporto e alla lavorazione dei prodotti agricoli.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva è speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.
   2021:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
   2022:
   CP: – 35.000.000;
   CS – 35.000.000.
1. 710. (ex 79. 11.) Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 658, inserire i seguenti:
  658-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, dopo le parole: Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica sono inserite le seguenti:, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche;
   b) al comma 27, dopo le parole: ove sono ubicati le discariche sono aggiunte le seguenti: o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,;
   c) al comma 30, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di «sostenibilità» a favore del comune di ubicazione dell'Impianto e ai comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
1. 711. (ex 79. 12.) Gastaldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere il comma 659.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 88,429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 712. (ex 80. 5.) Nevi.

  Al comma 659, lettera b), sostituire le parole: c) sigarette 59,8 per cento; con le seguenti: c) sigarette 59,6 per cento;.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 713. (ex 80. 4.) Cattaneo.

  Al comma 659, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
    1) a decorrere dal 1o gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
    2) a decorrere dal 1o gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
    3) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla presente lettera, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000.
1. 714. (ex 80. 3.) Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
  659-bis. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000.
1. 715. (ex 80. 6.) Bucalo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 660.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 26.600.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 716. (ex 81. 2.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 660 aggiungere il seguente:
  660-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è soppresso.
1. 717. (ex 81. 1.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
1. 718. (ex 82. 1.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 234 milioni di euro nel 2020, 262 milioni di euro nel 2021, 256 milioni di euro nel 2022 e 276 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1. 719. (ex 82. 9.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 677.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
1. 720. (ex 83. 2.) Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 678 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b):
    1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-bis» con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;
    2) aggiungere alla fine le seguenti parole: , e nella lettera b) sostituire le parole: «euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;
   b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: “L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi” con le seguenti: “L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1.1.2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi”»;
   c) nella lettera c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);
   d) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   « c-bis) nel comma 38 sostituire le parole: “Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37” con le seguenti: “L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37”»;
   e) dopo la lettera d) inserire la seguente:
   « d-bis) nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: “Un ricavo” con le seguenti: “L'attività”»;
   f) nella lettera e), sopprimere il comma 40-ter;
   g) sostituire la lettera f) con la seguente: «sopprimere il comma 41»;
   h) alla lettera i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da: «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui servizi imponibili.»;
   i) sopprimere la lettera n).
1. 721. (ex 84. 3.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 678, inserire il seguente:
  678-bis. Al fine di rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, dai commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata devono depositare un indirizzo IP presso l'Agenzia delle entrate che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali.
   Ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
1. 722. (ex 84. 7.) Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in vendita»;
   b) dopo le parole: «o qualsiasi forma di collocamento» sono inserite le seguenti: «ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita».
1. 723. (ex 84. 5.) Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.
1. 724. (ex 84. 4.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 la garanzia offerta sulla prima casa di proprietà o per l'acquisto della stessa, non permette la pignorabilità dell'immobile nel caso di mancanza di ottemperanza al pagamento rateale, qualora conseguenza di un comprovato momento di difficoltà che, può essere reiterato, senza pagamento di interessi sullo scoperto e senza alcuna segnalazione a banche dati destinate ai «cattivi pagatori» siano esse interne od esterne all'istituto, fino a 5 anni. Nel medesimo periodo di tempo vengono garantite le domiciliazioni bancarie e il pagamento delle medesime in relazione ai consumi correlati alle utenze quali acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento.
1. 725. (ex 86. 3.) Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Tutti i soggetti privati e giuridici che alla data che alla data del 31 dicembre 2019, abbiano subito, nel primo caso, una segnalazione alla «Centrale di Rischio Finanziario» dall'istituto Bancario per somme non saldate e in corso di risoluzione fino a 100,000 euro, e nel secondo caso fino a 500,000 euro, godono della cancellazione automatica e immediata dalla stessa Centrale e da ogni archivio storico contenente informazioni di cosiddetto «cattivo pagatore» a partire dalla data del 1o gennaio 2020.
1. 726. (ex 86. 4.) Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Gli imprenditori agricoli godono di una estensione del beneficio ovvero sono cancellati dalla «Centrale di Rischio Finanziario» e da ogni archivio storico contenente informazioni di cosiddetto «cattivo pagatore», a partire dalla data del 1o gennaio 2020 per somme non saldate e in corso di risoluzione fino a 1.000.000 euro.
1. 727. (ex 86. 5.) Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Dal 1o gennaio 2020 tutti i mutui e i finanziamenti richiesti devono prevedere la prima rata di restituzione del capitale concordato, a partire dal mese successivo alla effettiva erogazione del mutuo o del finanziamento, ovvero trenta giorni dopo l'avvenuto accredito sul conto corrente bancario.
1. 728. (ex 86. 6.) Dall'Osso.

  Sopprimere i commi 691 e 692.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni di euro nel 2020.
1. 729. (ex 88. 12.) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Sostituire i commi 691 e 692 con i seguenti:
  691. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:
   a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
   b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;
   c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

  692. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal precedente comma.
1. 730. (ex 88. 6.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 692, lettera d), capoverso d-ter, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 40.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000;
   2021:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000;
   2022:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
1. 731. (ex 88. 14.) Mulè, Bergamini.

  Dopo il comma 692, inserire il seguente:
  692-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
  «15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero».
1. 732. (ex 88. 10.) Bitonci, Tarantino, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 709, inserire i seguenti:
  709-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» aggiungere le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».
  709-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
  709-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.
  709-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 709-quater pari a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018.
1. 733. (ex 89. 4.) Cappellacci.

  Dopo il comma 709, inserire il seguente:
  709-bis. Al fine di garantite la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
1. 734. (ex 89. 3.) Cappellacci.

  Dopo il comma 718, aggiungere i seguenti:
  718-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.
  718-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute».

  718-quater. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,» sono inserite le seguenti: «a effettuare i versamenti dovuti,».
1. 735. (ex 91. 3.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 718, aggiungere il seguente:
  718-bis. Dopo la lettera i-decies), comma 1, dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:
   « i-undecies) le spese sostenute a partire dal 1o gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 718-bis pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 736. (ex 91. 2.) Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 725, aggiungere i seguenti:
  725-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.
(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.
   2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
    1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione nel mercato si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
   3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'Importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
   5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
   6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
   7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
   8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
   9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.».

  725-ter. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 1:
   a) al comma I, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».
    2) all'articolo 2:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 11. 309»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

  725-quater. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

  725-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi da 725-bis a 725-ter.
  725-sexies. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal comma 725-bis, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 737. (ex 91-septies. 6.) Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere i seguenti:
  726-bis. Nelle more del riordino della materia, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo.
   La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

  726-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 726-bis, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 726-bis e al presente comma priva di effetto gli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
1. 738. (ex 91-septies. 1.) Ripani.

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  726-bis. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, aggiungere il seguente periodo: «La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale del redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76».
1. 739. (ex 91-septies. 3.) Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
1. 740. (ex 91-septies. 4.) Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  726-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».
   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre» e l'ultimo periodo è soppresso;
   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   f) il comma 686 è abrogato.
1. 741. (ex 91-septies. 5.) Magi.

  Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
  734-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, dal 1o gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.
1. 742. (ex 93. 2.) D'Attis, Gelmini, Mandelli, D'Ettore.

  Sopprimere i commi da 738 a 783.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022, di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1. 743. (ex 94. 1.) Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 737, aggiungere i seguenti:
  737-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  737-ter. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019.

  737-quater. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020.
1. 744. (ex 94. 4.) Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  737-bis. I provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione per energia reti, e ambiente (ARERA), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 527 lettere b), c), f) e h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrano in vigore dal 1o gennaio 2021. Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, restano in vigore le disposizioni previgenti.
1. 745. (ex 94. 2.) Musella, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  731-bis. All'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.».
1. 746. (ex 94. 7.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire i commi da 738 a 851 con il seguente:
  738. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è ridotto di euro 115 milioni per l'anno 2025 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1. 747. (ex 95. 1.) Paolo Russo.

  Ai commi da 738 a 783 sostituire ovunque ricorra la parola: canone con la parola: imposta.
1. 748. (ex 95. 12.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 741, lettera c), numero 3), dopo le parole: 24 giugno 2008, aggiungere le seguenti: come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente, al comma 749, sopprimere il secondo periodo.
1. 749. (ex 95. 16.) Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  All'articolo 1, dopo il comma 741, inserire il seguente:
  741-bis. Al comma 2 lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà, la misura di cui alla presente lettera si estende anche al coniuge convivente o al convivente more uxorio purché titolari di una quota di proprietà dell'immobile». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
1. 750. (ex 95. 3.) Cirielli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Deidda, Ferro.

  Al comma 746, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dalla determinazione del valore catastale i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D che non vengono più utilizzati nell'esercizio corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 250 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 751. (ex 95. 10.) Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Dopo il comma 747, aggiungere il seguente:
  747-bis. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 – «Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici» i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.
1. 752. (ex 95. 15.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 759, lettera g) dopo le parole: lettera i) aggiungere le seguenti:, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo.
1. 753. (ex 95. 7.) Magi.

  Dopo il comma 783, inserire il seguente:
  783-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
1. 754. (ex 95. 4.) Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi da 784 a 815.

  Conseguentemente ridurre gli importi del comma 858 di 1 milione di euro a decorrere da l'anno 2020.
1. 755. (ex 96. 8.) Carfagna.

  Dopo il comma 814, aggiungere i seguenti:
  814-bis. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2019, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
   a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

  814-ter. È consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge regionale n. 15 del 2015 mediante incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 756. (ex 96. 2.) Siracusano.

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».

  815-ter. Se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato ai sensi del comma 815-bis, i soggetti debitori devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  815-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative sulle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni di cui al comma 815-bis.
  815-quinquies. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 815-bis, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24/11/2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
1. 757. (ex 96. 7.) Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 758. (ex 96. 4.) Andreuzza, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 815, aggiungere il seguente:
  815-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;
   b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera a), il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;
   c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del e somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
   d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.
1. 759. (ex 96. 3.) De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi da 816 a 847
1. 760. (ex 97. 33.) Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.

  Ai commi da 816 a 849 sostituire ovunque ricorra la parola: canone con la parola: imposta.
1. 761. (ex 97. 1.) Paolo Russo.

  Al comma 816, sopprimere le parole: limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
1. 762. (ex 97. 19.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore

  Al comma 816, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento.
1. 763. (ex 97. 20.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 817 con il seguente:
  817. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima.
1. 764. (ex 97. 21.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 819, lettera b), dopo le parole: la diffusione di messaggi pubblicitari, aggiungere le seguenti parole: anche video-digitali, e dopo le parole: a uso privato, aggiungere le seguenti: per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30 per cento in quanto non occupano suolo pubblico.
1. 765. (ex 97. 22.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore

  Al comma 821 sostituire, la lettera g) con la seguente: Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del presente comma, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 826 e 827. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.
1. 766. (ex 97. 10.) Paolo Russo.

  Al comma 821, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio.
1. 767. (ex 97. 24.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 821, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1o gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente.
1. 768. (ex 97. 23.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 821, aggiungere i seguenti:
  821-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
  821-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
1. 769. (ex 97. 11.) Paolo Russo.

  Al comma 824 sostituire il primo periodo con il seguente: Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 826 e 827. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.
1. 770. (ex 97. 25.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 825 sostituire le parole: complessiva del mezzo pubblicitario con le seguenti: espositiva del messaggio pubblicitario.
1. 772. (ex 97. 26.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 825, aggiungere i seguenti:
  825-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
  825-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
1. 773. (ex 97. 27.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 825, aggiungere il seguente:
  825-bis. Con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, il relativo canone è determinato con le modalità previste dai commi 824 e 825, fatta salva la possibilità di una maggiorazione del canone così determinato non superiore al 10 per cento, da stabilire con il regolamento di cui al comma 821. Al fine assicurare la sicurezza della circolazione stradale, all'articolo 23 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, nel rispetto delle prescrizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo».
1. 774. (ex 97. 4.) Pella, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.
   Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
   Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
1. 775. (ex 97. 12.) Paolo Russo.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.
   Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
   Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.
   Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima Installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
1. 776. (ex 97. 13.) Paolo Russo.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.
   Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
   Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.
   Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima Installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
1. 777. (ex 97. 29.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.
   Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
   Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
   Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
1. 778. (ex 97. 28.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.
   Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827 inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 834, le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari sono sostituite dalle seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
1. 779. (ex 97. 30.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.
   Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827 inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 834, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
1. 780. (ex 97. 31.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.
   Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827, inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
1. 781. (ex 97. 15.) Paolo Russo.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.
   Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827, inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 821, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
1. 782. (ex 97. 14.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 831, aggiungere il seguente:
  831-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione a IT Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 225 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizza: anni di località al sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».
1. 783. (ex 97. 17.) Covolo, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 835 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporne la revoca.
1. 784. (ex 97. 32.) Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 849, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente:
   d-quinquies) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella apposita sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) e tenendo conto dei PRI (Principles for Responsible Investment) dell'ONU.
1. 785. (ex 98. 8.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 850, aggiungere il seguente:
  850-bis. Al fine di garantire, anche a fronte di aumenti dei premi assicurativi previsti dalle singole polizze, che tutti i comuni possano stipulare polizze assicurative « All risks» per danni provocati al patrimonio pubblico di competenza degli enti locali in occasione di fenomeni atmosferici estremi, una quota del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 848, non inferiore a 100.000.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100.000.000 di euro per l'anno 2021 è destinata ad assicurare un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro in favore di ciascun Comune che ne faccia richiesta per sostenere in parte i maggiori costi necessari a tutelare il patrimonio pubblico di pertinenza attraverso una polizza assicurativa.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 380, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni dopo il punto 7) è aggiunto il seguente: «8) dei maggiori costi sostenuti dai Comuni a fronte di aumenti dei premi assicurativi previsti dalle singole polizze “All risks” contro fenomeni atmosferici estremi;».
1. 786. (ex 98. 7.) Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 850, aggiungere il seguente:
  850-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89».
1. 787. (ex 98. 1.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 851, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 449, lettera b), le parole: «66 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
*1. 788. (ex *98. 5.) Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 851, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) al comma 449, lettera b), le parole: «66 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
*1. 789. (ex *98. 9.) Frassini, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava.

  Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
  851-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».

  851-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  851-quater. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2.021 e 4 milioni l'anno 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
1. 790. (ex 98. 6.) Molteni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 851, aggiungere i seguenti:
  851-bis. A decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

  851-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 858.
1. 791. (ex 98. 2.) Caparvi, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 851, aggiungere il seguente:
  851-bis. All'articolo 36 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 5, sostituire le parole: «possono assicurare» con le seguenti: «assicurano».
1. 792. (ex 98. 3.) Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 9.389.498 euro, sostituire le parole: 46.011.123 con le seguenti: 40.211.123 euro e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti: 25.654,444 euro.

  Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
   2021:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
   2022:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
1. 793. (ex 99. 6.) Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 13.189.498 euro, sostituire le parole: 46.011.123 con le seguenti: 44.011.123 euro e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti parole: 29.454.444 euro.

  Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2021:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2022:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
1. 794. (ex 99. 7.) Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 14.939.498 euro, sostituire le parole: 46.011,123 con le seguenti: 45.761.123 e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti: 31.204.444 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
   2021:
   CP: – 250.000;
   CS: + 250.000;
   2022:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
1. 795. (ex 99. 5.) Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 858, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.
1. 796. (ex 99. 2.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo il comma 859, aggiungere i seguenti:
  859-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  859-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 797. (ex 99. 3.) Mandelli.

  Dopo il comma 860, aggiungere i seguenti:
  860-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
  860-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo rifinanziato dal comma 858. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 798. (ex 99. 9.) Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 860, aggiungere il seguente:
  860-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.500.000;
   2021: – 1.500.000;
   2022: – 1.500.000.
1. 799. (ex 99. 8.) Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 862 sostituire le parole: 1 milione di euro a partire dal 2020 con le seguenti 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 800. (ex 99. 12.) Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 875, inserire il seguente:
  875-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.
  875-ter. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.
  875-quater. La Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quinquies. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 875-ter possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
  875-sexies. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 875-bis, 875-ter e 875-quater.
1. 801. (ex 100. 7.) Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, inserire i seguenti:
  875-bis. Nell'ambito dei fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, incluso il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono istituite Sezioni Speciali per la Regione Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente fra lo Stato e la Regione, in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.
  875-ter. È attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.
1. 802. (ex 100. 8.) Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, inserire i seguenti:
  875-bis. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.
  875-ter. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quater. La Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quinquies. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 875-ter possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
  875-sexies. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 875-ter, 875-quater e 875-quinquies.
1. 803. (ex 100. 6.) Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, aggiungere il seguente:
  875-bis. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.
1. 804. (ex 100. 3.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Al comma 878, secondo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2020, 45 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 189.498 euro per l'anno 2020, di 1.011.123 euro per l'anno 2021.
1. 805. (ex 101. 13.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 878, inserire i seguenti:
  878-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « e-bis) potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

  878-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «confluiscono», sono inserite le seguenti: «una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti.».
1. 806. (ex 101. 9.) Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 878 aggiungere il seguente:
  878-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 807. (ex 101. 8.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 878, inserire il seguente:
  878-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della rete diplomatico-consolare;
   b) attività d'istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) sistemazione della sede centrale dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale (AICS).

  Conseguentemente al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le parole: 189.498 euro per l'anno 2020, di 31.011.123 euro per l'anno 2021.
1. 808. (ex 101. 10.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:
  878-bis. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
1. 809. (ex 101. 7.) Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 879, aggiungere il seguente:
  879-bis. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
   Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 810. (ex 101. 1.) Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno di riferimento, del Fondo di cui al comma 858.
1. 811. (ex 101. 6.) Panizzut, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno di riferimento, del Fondo di cui al comma 858.
1. 812. (ex 101. 5.) Ribolla, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziato con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 858.
1. 813. (ex 101. 4.) Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 883, inserire i seguenti:
  883-bis. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
  883-ter. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  883-quater. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.
  883-quinquies. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
  883-sexies. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel «Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 5 della presente legge.
1. 814. (ex 101-bis. 3.) Magi, Ascari, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 883, inserire i seguenti:
  883-bis. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di disciplina per la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano che:
   a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;
   b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;
   c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

  883-ter. Il permesso di cui al comma 954-bis è rilasciato dal Questore, reca la dicitura «permanenza temporanea», ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato è autonomo, nonché l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi. Le istanze del permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida ai fini della stipula di contratti di lavoro subordinati. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo, cessano gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale.
1. 815. (ex 101-bis. 2.) Magi.

  Dopo il comma 883, inserire il seguente:
  883-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per l'ingresso di richiedenti asilo e titolari di altre forme di protezione vulnerabili e neomaggiorenni nel Sistema di Protezione per rifugiati e minori non accompagnati.
1. 816. (ex 101-bis. 1.) Magi.

A.C. 2305 – Allegati, Elenchi e Tabelle

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -79.500 -56.500 -37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 314.340 311.366 301.350
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -129.000 -109.500 -87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 363.840 364.366 351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Tabella I
(Articolo 1, comma 66)
  «Tabella 1
  (Articolo 1, comma 134)

Regioni


Percentuali di riparto
Riparto contributo investimenti
Contributo
per ciascuno
degli anni
2021 e 2022
Contributo
per ciascuno
degli anni dal
2023 al 2025

Contributo
anno 2026
Contributo
per ciascuno
degli anni dal
2027 al 2032

Contributo
anno 2033

Contributo
anno 2034
Abruzzo 3,16%   4.269.481,58   10.594.639,47   14.864.121,05   16.287.281,58   17.710.442,11   6.325.157,89
Basilicata 2,50%   3.373.081,58   8.370.239,47   11.743.321,05   12.867.681,58   13.992.042,11   4.997.157,89
Calabria 4,46%   6.021.781,58   14.942.939,47   20.964.721,05   22.971.981,58   24.979.242,11   8.921.157,89
Campania 10,54%   14.228.786,84   35.308.471,05   49.537.257,89   54.280.186,84   59.023.115,79   21.079.684,21
Emilia-Romagna 8,51%   11.483.881,58   28.497.039,47   39.980.921,05   43.808.881,58   47.636.842,11   17.013.157,89
Lazio 11,70%   15.799.476,32   39.206.107,89   55.005.584,21   60.272.076,32   65.538.568,42   23.406.631,58
Liguria 3,10%   4.186.065,79   10.387.644,74   14.573.710,53   15.969.065,79   17.364.421,05   6.201.578,95
Lombardia 17,48%   23.601.410,53   58.566.463,16   82.167.873,68   90.035.010,53   97.902.147,37   34.965.052,63
Marche 3,48%   4.701.197,37   11.665.934,21   16.367.131,58   17.934.197,37   19.501.263,16   6.964.736,84
Molise 0,96%   1.292.234,21   3.206.655,26   4.498.889,47   4.929.634,21   5.360.378,95   1.914.421,05
Piemonte 8,23%   11.106.734,21   27.561.155,26   38.667.889,47   42.370.134,21   46.072.378,95   16.454.421,05
Puglia 8,15%   11.006.123,68   27.311.492,11   38.317.615,79   41.986.323,68   45.655.031,58   16.305.368,42
Toscana 7,82%   10.553.376,32   26.188.007,89   36.741.384,21   40.259.176,32   43.776.968,42   15.634.631,58
Umbria 1,96%   2.648.771,05   6.572.876,32   9.221.647,37   10.104.571,05   10.987.494,74   3.924.105,26
Veneto 7,95%   10.727.597,37   26.620.334,21   37.347.931,58   40.923.797,37   44.499.663,16   15.892.736,84
TOTALE 100,00%   135.000.000,00   335.000.000,00   470.000.000,00   515.000.000,00   560.000.000,00 200.000.000,00

».

Allegato A
(articolo 1, comma 590)

– Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

– Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;

– Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

– Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;

– Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;

– Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

– Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

– Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

– Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

– Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

– Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

– Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

– Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

– Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

– Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

– Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ELENCHI

Elenco 1 – Articolo 1, comma 609

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero
   Missione
    Programma

2021

2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 900.000 500.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 200.000 0
   1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 200.000 0
23 Fondi da ripartire (33) 700.000 500.000
   23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 700.000 500.000

Elenco 2 – Articolo 1, comma 624

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero
   Missione
    Programma

2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.000.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 250.000
   1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 250.000
23 Fondi da ripartire (33) 750.000
   23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 750.000

TABELLE A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2020 2021 2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 60.835.694  76.412.774  92.544.844
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.561.523  3.984.570  2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
  SOCIALI
- 15.000.000  25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.657.773  24.061.639  23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
63.605.759  78.854.961  78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
  E DELLA RICERCA
14.326.000  11.526.000  17.402.000
MINISTERO DELL'INTERNO 7.010.000  11.848.487  11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
14.200.000  29.200.000  29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
  E DEI TRASPORTI
113.000  12.226.644  20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA 10.000.000  10.000.000  10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
  ALIMENTARI E FORESTALI
17.249.000  16.249.000  32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
  CULTURALI E PER IL TURISMO
9.390.104  11.410.527  17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE 17.485.589  22.750.089  32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
236.434.442  323.524.691  394.161.095
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 
-
-
-
-
-
-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2020 2021 2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 132.648.000  149.648.000  229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15.000.000  35.000.000  25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
2.753.000  22.753.000  22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10.000.000  20.000.000  30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
20.000.000  25.000.000  25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
5.000.000  20.000.000  30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO 10.000.000  25.000.000  30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
30.000.000  30.000.000  30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
10.000.000  50.000.000  60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA - 10.000.000  20.000.000 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO
6.700.000  3.000.000  3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE 23.000.000  33.000.000  33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
265.101.000  423.401.000  538.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 
-
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-
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-