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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 febbraio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ehm, Ferraresi, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Orsini, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Castelli, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ehm, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Orsini, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MICELI: «Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei geometri» (2384);
   GIACOMETTO: «Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio delle città metropolitane» (2385);
   GAGLIARDI ed altri: «Disposizioni per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni» (2386);
   INVIDIA: «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore» (2387);
   DE LUCA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo» (2388).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VERSACE ed altri: «Disposizioni concernenti il reclutamento degli atleti paralimpici con disabilità fisiche e sensoriali nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato» (1721) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Morrone.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):
  MURONI: «Disposizioni concernenti l'istituzione del fascicolo del fabbricato e agevolazione tributaria per le spese sostenute per la sua predisposizione, nonché norme per la realizzazione di una mappa informatizzata per la sicurezza sismica, idrogeologica ed edilizia del territorio nazionale e per l'adozione di un programma educativo concernente la condotta da tenere in caso di calamità» (2303) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 257).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1o maggio 2018 al 30 aprile 2019 (Doc. LXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10, 12, 13 e 14 febbraio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM(2020) 38 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 38 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione delle norme di fatturazione previste dalla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (codificazione) (COM(2020) 49 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 49 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissioni (Finanze);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2020) 51 final e COM(2020) 52 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2020) 51 final – Annex e COM(2020) 52 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale (COM(2020) 53 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 53 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2020) 54 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame della governance economica – Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE (COM(2020) 55 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2020) 56 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
   Decisione della Commissione del 13 febbraio 2020 relativa al riporto non automatico di stanziamenti dal 2019 al 2020 (C(2020) 874 final), corredata dai relativi allegati (C(2020) 874 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 (JOIN(2020) 3 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 e 13 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea (COM(2020) 15 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2019 sulle statistiche relative all'uso di animali a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2015-2017 (COM(2020) 16 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM(2020) 38 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione delle norme di fatturazione previste dalla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 47 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame della governance economica – Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE (COM(2020) 55 final);
   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 (JOIN(2020) 3 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 dicembre 2019, ha trasmesso copia del decreto concernente il conferimento, al dottor Antonio Caponetto, dell'incarico di Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Stefano Opilio, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Sylvain Bellenger, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (A.C. 2325-A)

A.C. 2325-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
PROROGHE

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
  7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
   b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
   c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
  10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2.
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
   b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   c) le parole «1o agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
   b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
  4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
  3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020».
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
   b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
   c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
  2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;
   b) l'ultimo periodo è abrogato.

  3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: « 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   b) al comma 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
   c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
   d) il comma 81 è sostituito dal seguente: « 81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali princìpi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:
   a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;
   b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»;
   e) il comma 82 è sostituito dal seguente: « 82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali princìpi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
  4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
   b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
   c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
   « 7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;
   d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».

  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
  4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 15.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
   d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

  4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».
  5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.
(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana)

  1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
   b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
   c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
   d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».

Articolo 17.
(Personale delle Province e delle città metropolitane)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

Articolo 18.
(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  « 5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

  2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».

Articolo 19.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1o ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
   a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
   b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
   c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
   d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
   e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1o ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
   b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

  5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
   a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 22.
(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:
  « 320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituta dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
  320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituita dalla seguente:

  “TABELLA A

  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale n. 24
Consiglieri di Stato n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari n. 403 (***)

  (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
  (**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
  (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.”».

  2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
  3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».
  4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 23.
(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
   b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 25.
(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: « 435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
    1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
    2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

  1. Dal 1o gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   b) il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».

  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 27.
(Sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell’»;
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
   c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
   d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
   e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
   f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
   g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
   h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
   i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
   l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
   m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
   n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
   o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 28.
(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;
   b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.
(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.
(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.
(Contributo regione Sardegna)

  1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
  2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni ditesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 32.
(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
   b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
   c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Articolo 33.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) all'articolo 9-ter:
    1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogate di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

  2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 34.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

  1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

Articolo 36.
(Informatizzazione INAIL)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
   «Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.
(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

  1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.
  3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 39.
(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni)

  1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
  2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389.
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
   b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
   c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
   d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
   e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
   f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.

  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
  9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 41.
(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.
(Agenda digitale)

  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
  « 1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;
   b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

  1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Il Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2325-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
  1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: “Per il triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per il triennio 2020-2022” e, al secondo periodo, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”.
  1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2020”»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
  5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista»;
   al comma 7:
    all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Conseguentemente,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.», le parole: «articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;
    alla lettera a), le parole: « a)e «, c) sono soppresse e dopo le parole: «all'esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
    alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;
    alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
  7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
  7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022 e 2023”.
  7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: “sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo” e le parole: “del contratto di locazione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “del contratto”;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    “3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
    3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.
    3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
  8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;
   al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.
  10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre”;
   b) al secondo periodo, le parole: “periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo periodo”.
  10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  10-octies. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
  10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:
  “Art. 25. – (Disposizioni in materia di personale)1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
  3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati”.
  10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
   “147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali”.
  10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione”.
  10-terdecies. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “bandito nell'anno 2016” sono soppresse.
  10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.
  10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
  10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
  10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  All'articolo 3:
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020”».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
  3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2019, 2020, 2021 e 2022”.
  3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1o gennaio 2021.
  3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1o gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
  3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
   “2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
   2-ter. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una ‘zona rossa’”.
  3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni) – 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”.
  2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
  3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “1 e 1-bis del presente articolo” sono inserite le seguenti: “ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)”;
   b) dopo le parole: “inferiore a 2 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,”.
  4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
  “1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge”.
  5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole: “derivanti da aperture di credito” sono inserite le seguenti: “o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative”;
   b) al comma 4-ter:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “derivanti da aperture di credito in qualunque forma” sono aggiunte le seguenti: “o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative”;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: “Gli incassi” sono inserite le seguenti: “e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti”;
    3) al quinto periodo, dopo le parole: “da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli” sono inserite le seguenti: “, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,” e dopo le parole: “cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione” sono aggiunte le seguenti: “se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti”».
  All'articolo 5:
   al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2020”.
  5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “Per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019 e 2020”.
  5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».
  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: “I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti”;
   b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022” e, al settimo periodo, dopo le parole: “sono definite” sono inserite le seguenti: “, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”.
  2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».
  All'articolo 6:
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina “tedesco”, e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline “italiano” e “tedesco”.
  5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1o settembre 2020.
  5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo le parole: “Sono altresì indicate” sono sostituite dalle seguenti: “In un'apposita sezione sono indicate”.
  5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
  5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
   a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
   b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
    1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
  5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021”.
  5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “Entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021”».
  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   “2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”».
  All'articolo 7:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”»;
   al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;
   al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “entro l'esercizio finanziario 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'esercizio finanziario 2020”»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
   “5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei”»;
   al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
   al comma 8:
    al primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
    b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
   al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
   al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
  10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
  10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
  10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:
   a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
   b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
    2) al comma 5, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
   c) all'articolo 4, comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020”.
  10-undecies. Agli oneri di cui al comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.
  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro il 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2020”.
  10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  All'articolo 8:
   al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: “articolo 65” sono inserite le seguenti: “, comma 1, lettere b) e c-bis),”»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal 14 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 14 settembre 2022”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: “di durata annuale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020”, le parole: “800 unità” sono sostituite dalle seguenti: “1.095 unità”, le parole: “200 unità di Area I/F2” sono sostituite dalle seguenti: “340 unità di Area I/F1” e le parole: “600 unità di Area II/F2” sono sostituite dalle seguenti: “755 unità di Area II/F1”.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “otto”.
  6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “nove”.
  6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.
  6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1o gennaio 2023.
  6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2022”;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020”».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria) – 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 15 agosto 2025”;
   b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025”».
  All'articolo 9:
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021 e 2022” e le parole: “nel 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2020, 2021 e 2022”.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
  All'articolo 10:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  « 4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: “gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “aprile 2020”.
  4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione) – 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020».

  All'articolo 11:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: « Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: « con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
   al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
   c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis. — (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;
   b) al comma 7, le parole: “e 8.064.000 euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Art. 11-ter. — (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili) – 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.
  Art. 11-quater. — (Proroga di misure di sostegno al reddito) – 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
  5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020”. All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
  6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: “50 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “95 milioni di euro per l'anno 2020”. All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
  8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  Art. 11-quinquies. — (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma) – 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale la prestazione assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.
  2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
  All'articolo 12:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-60 2.500

”;
   b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-60 1.500

”.
  2-ter. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1031”.
  2-quater. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del fondo di cui al medesimo comma 1041”.
  2-quinquies. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1o luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1o gennaio 2022”;
   b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
  “60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
  60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”;
   c) il comma 68 è abrogato;
   d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
  “81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
  81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità”»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “Entro diciotto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre ventiquattro”;
   b) al comma 8:
    1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
    2) al quinto periodo, le parole: “entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre trenta mesi”.
  4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
  “4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.
  4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».

  All'articolo 13:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2021”.
  5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 ottobre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”.
  5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.
  5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.
  5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».
  All'articolo 14:
   al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: “, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2022”»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021”.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  All'articolo 15:
   al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;
   al comma 5, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  « 5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;
   il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
   b) quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  « 7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
  7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 aprile 2022”.
  7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2019”.
  7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
  Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 15-bis.(Proroga in materia di sport) – 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.
  Art. 15-ter. – (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013) – 1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
  2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».
  All'articolo 16:
   al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.
  1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
  “6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
  6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:
  ‘4-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente’”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».
  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 16-bis. – (Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna) – 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.
  Art. 16-ter. – (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) – 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
  6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
  9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
  10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.
  11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
  12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».
  All'articolo 17:
   al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione».
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di personale registrata nell'ultimo” sono sostituite dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo”.
  1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,” sono inserite le seguenti: “anche attraverso le società a partecipazione pubblica,”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».
  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale) – 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
  2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti”».
  All'articolo 18:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici”.
  1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  “5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   b) il comma 12 è abrogato;
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”;
   d) al comma 14, dopo le parole: “pubblico impiego” sono inserite le seguenti: “e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”.
  1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici”.
  1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
  1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
  1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
   al comma 2:
    il primo periodo è sostituito dal seguente:
   «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile”»;
    al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».
  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 18-bis. – (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni) – 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.
  Art. 18-ter. – (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) – 1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
  Art. 18-quater. (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) – 1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:
   “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle espropriazioni immobiliari in corso. I provvedimenti di cui all'articolo 560 del codice di procedura civile già emessi dal giudice dell'esecuzione, ove l'immobile pignorato non sia stato venduto, devono intendersi revocati”».
  All'articolo 19:
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»;
   al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri) – 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  Art. 19-ter. – (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1”».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione) – 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».
  All'articolo 22:
   al comma 1:
    al capoverso 320-bis:
     al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
     al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;
     al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;
    al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» è soppressa;
   al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: «annui».
  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
  «Art. 22-bis. – (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48) – 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: “favorevole” è soppressa».
  All'articolo 23:
   al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse.
  All'articolo 24:
   al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
    «a-bis) al quarto periodo, le parole: “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025”;
    a-ter) al quinto periodo, la parola: “2024” è sostituita dalla seguente: “2025”;
    a-quater) al sesto periodo, la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”»;
   al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;
   ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
  5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate ulteriori risorse alla regione Lazio pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.
  5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  All'articolo 25:
   al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;
   al comma 2, capoverso c-bis):
    all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;
    al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale”»;
   al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020”.
  4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: “e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” e le parole: “e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021”.
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: “geriatria,” sono inserite le seguenti: “medicina di comunità e delle cure primarie,”.
  4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
  4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali”;
   b) al comma 3, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse;
   c) al comma 4, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”.
  4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-bis. – (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma) – 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
  2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.
  3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art. 25-ter. – (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari) – 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
  Art. 25-quater. – (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa, a decorrere dall'anno 2020, di 5.785.133 euro annui comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.
  2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato e al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, le parole: “, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali” sono soppresse.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.
  Art. 25-quinquies.(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
  3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
  Art. 25-sexies. – (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV) – 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
  All'articolo 26:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) al comma 1, dopo le parole: “presso la Presidenza del Consiglio dei ministri” sono inserite le seguenti: “– Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”»;
    alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.
  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
  «Art. 26-bis.(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143) – 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane”».
  All'articolo 27:
   al comma 1:
    dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”;
   f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  “4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”»;
    la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” fino a: “e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)” e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;”»;
    dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   « i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e di trasmissione”»;
    dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   « n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
  “19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni”».
  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis.(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) – 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19:
    1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate”;
    2) al comma 6, la parola: “cento” è sostituita dalla seguente: “centocinquanta”;
   b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità”;
   c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni”;
   d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata”.
  2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: “stipulati” sono inserite le seguenti: “per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero” e le parole: “possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto”.
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “fino a 20” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 29”.
  4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
  All'articolo 28:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020, 2021 e 2022”.
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 31:
   al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria»;
   alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla».
  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
  «Art. 31-bis. – (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26) – 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “nell'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2019 e 2020”.
  2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata”;
   b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

  Enti Importo
 Città metropolitana di Catania 16.261.402 
 Città metropolitana di Messina 10.406.809 
 Città metropolitana di Palermo 17.718.885 
 subtotale città metropolitane 44.387.096 
 % di copertura per C.M. 40,51% 
 LCC di Agrigento 7.146.531 
 LCC di Caltanissetta 4.943.572 
 LCC di Enna 4.053.997 
 LCC di Ragusa 5.559.427 
 LCC di Siracusa 7.157.158 
 LCC di Trapani 6.752.219 
 subtotale LCC 35.612.904 
 % copertura per LCC 40,51% 
 TOTALE 80.000.000 

”.
  3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo:
    1) dopo le parole: “a titolo gratuito” sono inserite le seguenti: “e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296”;
    2) dopo le parole: “i predetti beni” sono aggiunte le seguenti: “, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti”;
   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”».

  All'articolo 32:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “possono essere previsti appositi finanziamenti” sono sostituite dalle seguenti: “sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro”.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona – Istituto degli Innocenti di Firenze».

  All'articolo 33:
   al comma 1:
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
   “Art. 8-bis. – (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento) – 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza”»;
    alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;
   al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;
   al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

  Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «Art. 33-bis. – (Monopattini elettrici) – 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
  2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:
  “75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
  75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
  75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
  75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
  75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
   “2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione”».

  All'articolo 34:
   al comma 1, le parole: « 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020»;

  Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
  «Art. 34-bis. – (Cold ironing) – 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
  2. Alla voce: “Energia elettrica” dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
   “per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh”.
  3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».

  All'articolo 35:
   al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
  1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  All'articolo 36:
   al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

  All'articolo 38:
   al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  « 3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione”».

  Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
  «Art. 38-bis. – (Disposizioni in materia di finanza locale) – 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “entro il termine perentorio di cui al comma 470” sono soppresse;
   b) le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 43:
    1) al primo periodo, le parole: “e con il Ministro dell'interno” sono sostituite dalle seguenti: “, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2020”, le parole: “le modalità di riparto” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi” e le parole: “le modalità di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di revoca, di recupero”;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre”;
   b) il comma 63 è sostituito dal seguente:
  “63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”;
   c) al comma 64, le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione”, le parole: “31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2020, sono individuati” e le parole: “Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta”;
   d) il comma 548 è abrogato.
  4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034” sono sostituite dalle seguenti: “di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

  All'articolo 39:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
    al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;
    all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;
   al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;
   il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  «12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
  12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.
  12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
  « 14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “2017-2021” sono sostituite dalle seguenti: “2017-2022”;
   b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022”.
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033”.
  14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma”.
  14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:
  “322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
  14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma”.
  14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
  14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”;
   b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».

  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 39-bis. – (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “Per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2017 al 2022” e dopo le parole: “sicurezza stradale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali”.
  Art. 39-ter. – (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
  3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
   b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
  Art. 39-quater. – (Disavanzo degli enti locali) – 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
  2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
  3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».

  All'articolo 40:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
  Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 40-bis. – (Potenziamento delle Agenzie fiscali) – 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  Art. 40-ter. – (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».

  All'articolo 41:
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori”;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020”».

  All'articolo 42:
   al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».
  Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Autoconsumo da fonti rinnovabili) – 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
   b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
   c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
   d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
  4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
   b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
   c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e);
   d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
   e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
   a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
   b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
   c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:
   a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
   b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
   c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
   d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
   a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
   b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
   c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
   d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
   e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 43:
   al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
   ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

  È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)

«Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 Contributo anno 2033 Contributo anno 2034
Abruzzo 3,16% 4.269.481,58 3.937.410,79 8.206.892,37 9.630.052,89 11.053.213,42 6.325.157,89
Basilicata 2,50% 3.373.081,58 3.110.730,79 6.483.812,37 7.608.172,89 8.732.533,42 4.997.157,89
Calabria 4,46% 6.021.781,58 5.553.420,79 11.575.202,37 13.582.462,89 15.589.723,42 8.921.157,89
Campania 10,54% 14.228.786,84 13.122.103,42 27.350.890,26 32.093.819,21 36.836.748,16 21.079.684,21
Emilia-
Romagna
8,51% 11.483.881,58 10.590.690,79 22.074.572,37 25.902.532,89 29.730.493,42 17.013.157,89
Lazio 11,70% 15.799.476,32 14.570.628,16 30.370.104,47 35.636.596,58 40.930.088,68 23.406.631,58
Liguria 3,10% 4.186.065,79 3.860.482,89 8.046.548,68 9.441.903,95 10.837.259,21 6.201.578,95
Lombardia 17,48% 23.601.410,53 21.765.745,26 45.367.155,79 53.234.292,63 61.101.429,47 34.965.052,63
Marche 3,48% 4.701.197,37 4.335.548,68 9.036.746,05 10.603.811,84 12.170.877,63 6.964.736,84
Molise 0,96% 1.292.234,21 1.191.727,11 2.483.961,32 2.914.706,05 3.345.450,79 1.914.421,05
Piemonte 8,23% 11.106.734,21 10.242.877,11 21.349.611,32 25.051.856,05 28.754.100,79 16.454.421,05
Puglia 8,15% 11.006.123,68 10.150.091,84 21.156.215,53 24.824.923,42 28.493.631,32 16.305.368,42
Toscana 7,82% 10.553.376,32 9.732.558,16 20.285.934,47 23.803.726,58 27.321.518,68 15.634.631,58
Umbria 1,96% 2.648.771,05 2.442.755,53 5.091.526,58 5.974.450,26 6.857.373,95 3.924.105,26
Veneto 7,95% 10.727.597,37 9.893.228,68 20.620.826,05 24.196.691,84 27.772.557,63 15.892.736,84
TOTALE 100,00% 135.000.000,00 124.500.000,00 259.500.000,00 304.500.000,00 349.500.000,00 200.000.000,00

A.C. 2325-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»
   b) le parole: «negli ultimi otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi undici anni».
1. 9. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
1. 11. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, dei rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici, assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimasti esclusi dalla previsione dell'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 12,58 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 7. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi».

  2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.
1. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020”» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020”» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»;
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) all'articolo 1, comma 761, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
1. 17. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020.
1. 19. Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
   b) al comma 5-bis, la parola; «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
1. 22. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
1. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'articolo 6, comma 3, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
1. 26. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole dal: «2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2016»;
    2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «  b-bis) Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021».
1. 98. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
*1. 25. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
*1. 97. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
1. 135. Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Novelli.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
1. 136. Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Novelli.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
  «5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1. 137. D'Ettore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
  6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti.
*1. 34. Benigni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto–legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
  6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti.
*1. 36. Aprea, Mandelli, Sisto.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020».
  8.1. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 43. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 31 dicembre 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1. 44. Bucalo, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 45. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 46. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 47. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 50. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 49. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 53. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
1. 57. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107, della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1o gennaio 2021.
1. 56. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9.1. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
1. 63. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 64. Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022»

  Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «316.800 euro» aggiungere le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
1. 180. Versace.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.»
  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, valutati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 85. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 66. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020»;
   b) al comma 5-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».
1. 67. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1. 74. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
1. 77. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1. 73. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 70. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 88. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte le seguenti: «a statuto ordinario e» e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1. 76. Capitanio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera b), capoverso 362-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020».
1. 84. Cantalamessa, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 92. Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  10-ter. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: «, nel rispetto dei seguenti limiti» fino alla fine del comma, sono soppresse.
1. 150. Gemmato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 816, le parole: «dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022»;
   b) al comma 817, dopo le parole: «fatta salva, in ogni caso,» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge»;
   c) al comma 836, le parole: «1o dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o dicembre 2022».
1. 110. Paolo Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 741, lettera c), punto 3), dopo le parole: «24 giugno 2008» sono inserite le seguenti: «, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;
   b) al comma 749, il secondo periodo è soppresso.
1. 78. Comaroli, Garavaglia, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Ribolla, Maggioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020. 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno.
1. 05. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.».
2. 6. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente: «31-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massiva sul web le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.».
2. 3. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1o gennaio 2021.
*2. 5. Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1o gennaio 2021.
*2. 7. Capitanio, Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Badole.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
2. 4. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 3.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le parole: 31 dicembre 2020.
3. 5. Ferrari, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019» aggiungere le seguenti parole: «e 2020».
3. 7. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
*3. 17. Andreuzza, Binelli, Fogliani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
*3. 19. Zucconi, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 5, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserire le seguenti: al primo periodo, le parole «entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1o dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni», sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni e».
3. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020».
  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 27. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
3. 23. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis) 1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 la procedura di rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni».
3. 24. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89».
3. 25. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021».
3. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 1. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 2. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 97. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Guidesi, Bianchi, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, non si applica agli enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 94. Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli enti locali e le società di lavoro interinali.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 95. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tonelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, al capoverso articolo 17-bis, comma 1, le parole: «ad euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 500.000».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 99. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-quater. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 7. Marco Di Maio, Moretto, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-quater. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 77. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 9. Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 15. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3.2. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 37. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3.2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3.3. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 74. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.
4. 14. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 16. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 21. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 56. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli, Rizzetto, Zucconi, Butti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 105. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 110. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 147. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 100. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguita del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 96. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020.».
*4. 76. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020.».
*4. 176. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
4. 49. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 8. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 36. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 43. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 50. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 68. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.
4. 13. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro.
4. 6. Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 98. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, i punti 1) e 2) sono soppressi.
4. 79. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16-bis, comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2025».
4. 82. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
4. 89. Boldi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 23. Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Tartaglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le parole: «negli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al MIUR per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 102. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Bianchi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
*4. 46. Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
*4. 66. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022», sono soppresse.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 24. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;
   b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:
  «195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”.
  195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”»;
   c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
   d) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   e) il comma 209 è soppresso.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021.
4. 3. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «al 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;
   b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:
  195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021».
  195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021».
   c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
   d) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   e) il comma 209 è soppresso.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 4. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. 108. Capitanio, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2023» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024»;
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 10. Garavaglia, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o ottobre 2021», e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2022».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 117 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 22. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2023»;
   b) al terzo periodo, le parole: «al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024»;
   c) al quarto periodo, le parole: «al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo, valutati complessivamente in un milione di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 11. Garavaglia, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola:«2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 500 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 17. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 124. Porchietto, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 19. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:
  «679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrete dal 1o gennaio 2021».
4. 51. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:  3-bis. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo dette risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti dette risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 29. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 25. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiati e dell'importo del beneficio economico.
4. 28. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e a 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 300. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ribolla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'orticolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 297,6 milioni di euro per il 2020, a 2.683,2 milioni di euro per il 2021 e a 1.703,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 78. Garavaglia, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ribolla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 115. Porchietto, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 738, le parole: «l'imposta municipale propria (IMU)» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)»;
   b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 27. Panizzut, Lazzarini, Foscolo, Ribolla, Maggioni, Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il numero 3) è sostituito con il seguente:
    «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 26. Panizzut, Lazzarini, Foscolo, Ribolla, Maggioni, Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito: «3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro».
*4. 80. Boldi, Garavaglia, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito: «3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro».
*4. 128. Baratto, Bond.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 47. Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 103. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021».
4. 154. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 6-ter le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*4. 67. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 6-ter le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*4. 113. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020». Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 126. Baratto, Mandelli, Ruffino, Polverini, Napoli, Casciello, Novelli, Carrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021». Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 127. Baratto, Mandelli, Ruffino, Polverini, Napoli, Casciello, Novelli, Carrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri decorre dal 1o marzo 2020.».
4. 129. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 64. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Butti, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 104. Garavaglia, Gusmeroli, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 111. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 146. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 54. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 92. Sutto, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 112. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 2031».
4. 150. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024».
4. 83. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
  «540. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale».
4. 153. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario su designazione del Presidente della regione o dei presidenti di regione nel caso di ZES interregionali».
4. 61. Lucaselli, Prisco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;
   c) al comma 2, lettera b), le parole: «30 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020» e le parole: «a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2021»;
   d) al comma 3 le parole: «1o agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o agosto 2020»;
   e) al comma 5 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   f) al comma 7 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   g) al comma 11 le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   h) al comma 13, lettera a), le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
4. 58. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
4. 81. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: «24 ottobre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».
4. 59. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: «31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021».
4. 60. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini di cui alla delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 97, per le risorse assegnate con la delibera del CIPE n. 57/2016, è prorogato al 31 dicembre 2020.
4. 109. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «  a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. 138. Tartaglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».
  3-ter. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».
  3-quater. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «, per tre mandati consecutivi».
4. 12. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di confermare la prassi interpretativa secondo cui la disciplina fiscale prevista per le fusioni si applica a tutte le tipologie di fusione, incluse le fusioni inverse, ovvero quando la partecipata incorpora la partecipante, per identità sotto il profilo giuridico ed economico con la fusione diretta, l'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.
  3-ter. Il comma 5 dell'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, l'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.
4. 35. Acquaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «1-sexies. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 30. Belotti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020, il periodo di validità dell'indicatore è prorogato al 15 febbraio 2020.».
4. 84. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».

  Conseguentemente alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati.
4. 143. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente.
4. 125. Porchietto, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis All'articolo 25-undecies, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e non oltre il 15 marzo 2020».
4. 122. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: all'anno 2020 con le parole: agli anni 2020 e 2021,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: «2021» con la parola: «2022».
4. 151. Paolo Russo, Mandelli.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie.
4. 152. Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica)

  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando proporzionalmente tutti gli accantonamenti, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. 014. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)

  1. All'articolo 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare entro il mese di novembre dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 29,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 015. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
4. 018. Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
4. 019. Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria gravemente colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata».

  2. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
  3. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.
  4. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   c) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  5. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul valore aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.
  6. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese, Italia inclusa.
  7. Le imprese possono godere dei benefici di cui ai commi da 4 a 6 alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione degli stessi, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

  8. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato beneficiano dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso totale delle somme versate agli enti di competenza che liquidano le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.
  9. Resta inteso che gli stessi soggetti economici di cui al comma 8 beneficiano dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.
  10. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.
  11. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti c lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui è istituita la ZES.
4. 020. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) le parole: «1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2023».

  2. Al comma 1-ter dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «dal 1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2023».
4. 021. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
4. 024. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «superiore a euro 400.000 e» aggiungere le seguenti: «e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente».
4. 025. Donzelli, Prisco, Lucaselli.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
5. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «Per l'anno solare» a «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno solare 2019 entro il 30 settembre 2020 e per l'anno solare 2020 entro il 30 luglio 2021».
  2-ter. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-quater. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
5. 180. D'Ettore, Mugnai, Calabria.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
  2-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2-bis accedono a una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame consistente nello svolgimento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
5. 2. Benigni.

  Sopprimere il comma 3.
5. 3. Brambilla.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del laboratorio del reparto substrati cellulari e immunologia cellulare dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedute che usano animali. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.».
5. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire le parole: «1o gennaio 2021» con le seguenti: «1o luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».
5. 5. Rizzetto, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 3, sostituire le parole: «1o gennaio 2021», con le seguenti: «1o gennaio 2022».
5. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
5. 9. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA al 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
5. 181. D'Ettore.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10-quater è sostituito con il seguente:
  «Dal 31 dicembre 2021 è vietato qualunque tipo di propaganda pubblicitaria e/o sponsorizzazione diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionali od esteri, dei dispositivi destinati al consumo di tali prodotti, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, le agenzie pubblicitarie, dei principali social media, nonché nei luoghi pubblici, in tutti i canali dell'informazione e comunicazione diversi da quelli riservati ai professionisti del commercio, e nella cartellonistica stradale»;
   b) i commi 10-ter, 10-quinquies, 10-sexies, 10-septies, 10-octies sono soppressi;
   c) il comma 10-novies è sostituito con il seguente:
  «La violazione delle disposizioni di cui al comma 10-quater è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed alla promozione della salute nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica, con o senza nicotina».

  5.2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.165, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 è abrogato.
5. 182. Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato nelle annualità 2020 e 2021 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 88 della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».
5. 183. Mandelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
   b) all'allegato A, le lettere a) e b) del numero 3) sono abrogate.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 10. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021».
5. 12. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Aggiungere il seguente comma:
  5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
*5. 13. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Aggiungere il seguente comma:
  5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
*5. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per l'ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1o grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2015, n. 216.
5. 14. Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
5. 15. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti, modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «iscritti, all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
5. 16. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.
5. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Guidesi, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
5. 21. Sisto, Mandelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.
5. 23. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-quinquies. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 12 mesi.
5. 184. Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: «per l'anno 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
5. 31. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-quinquies. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio “elenco con riserva massofisioterapisti”, appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (D. M. 9 agosto 19, articolo 5)».
5. 185. Ribolla.

ART. 5-bis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera con le seguenti:i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollenze, regolarmente iscritti.
5-bis. 6. Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 548-ter, inserire il seguente:
  «548-quater. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.».
5-bis. 3. Garavaglia, Comaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. 4. D'Ettore.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80 sulla «Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
5-bis. 5. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
5-bis. 7. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e “a decorrere dall'anno 2021”»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e “il 2019 e il 2020”»;
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».

  Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000.
6. 4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 5 le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) al comma 5-bis le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) al comma 5-ter le parole: «a decorrere dal 1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021» e le parole: «purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «purché includano il 2019 e il 2020»;
    4) al comma 5-sexies, secondo periodo, le parole: «purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «purché includano il 2019 e il 2020»;
    5) dopo il comma 5-sexies aggiungere il seguente:
  5-sexies.bis. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: «per l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. 5. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.
6. 15. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.
6. 16. Paolo Russo, D'Attis

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.
6. 17. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20 per cento per i bienni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.»
6. 19. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20 per cento per i bienni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 30 per cento per i bienni successivi.».
6. 20. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è inserito il seguente comma:
  «2-quinquies. Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal presente decreto».
6. 37. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».
6. 35. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
6. 34. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
6. 42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».
6. 41. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati anorganico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento, in sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
6. 26. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:
   « b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;».
6. 27. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.».
6. 44. Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 760:
    1) alla lettera a) le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), capoverso «5-bis», le parole: «1o gennaio 2020» e le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) alla lettera b), capoverso «5-ter», le parole: «1o gennaio 2020» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»;
   b) al comma 761 alla lettera a), le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. 38. Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:
  1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.
6. 24. Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e: “a decorrere dall'anno 2021”»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e: “il 2019 e il 2020”»;
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
6. 13. Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «7,90 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3»;
   b) le parole: «di cui al medesimo comma 94» sono soppresse.
6. 23. Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disposta la posticipazione all'anno accademico 2023/2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019.
6. 40. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2019, n. 1171, le parole «2020-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2024».
6. 36. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 1o gennaio 2023.
6. 28. Colmellere, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5-sexies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università.
   b) Nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercati universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
6. 300. Nevi, Angiola.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini per l'attività scolastica negli edifici scolastici con indice di rischio sismico basso)

  1. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti o oggetto di riparazione o ricostruzione) – 1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
   2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tale verifiche, presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa».
6. 07. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Bucalo, Frassinetti.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il commissario straordinario delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, congiuntamente ai sovrintendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche che risultano inadempienti rispetto gli obblighi contabili, presenta alle commissioni parlamentari competente la rendicontazione dell'attività svolta ogni tre mesi. Il report illustra i dati di carattere quantitativo e qualitativo sullo stato delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
7. 153. Mollicone, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1.bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 300. Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
7. 3. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai ragazzi di età compresa tra i 5 ai 18 anni che nel corso del 2020 si iscrivono ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale iscritta al RUNTS che persegue interessi generali che siano affini alla formazione culturale musicale, ovvero presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità attuative della medesima, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 4. Baldini, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 15. Brunetta, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli, Dall'Osso.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 19. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. L'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2005 Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è soppresso.

  Conseguentemente, la Tabella B è soppressa.
7. 23. Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di garantire gli eccellenti risultati conseguiti dalla Fondazione Biennale di Venezia negli ultimi anni in ambito nazionale ed internazionale, nonché assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'ente, all'attuale Presidente della Biennale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, è consentito un ulteriore mandato.
7. 34. Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1 All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 545-bis le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostitute dalle seguenti: «In via sperimentale, a partire dal 1o luglio 2019 sino al 30 giugno 2020»;
   b) dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:
  545-sexies. Entro il 31 marzo 2020, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti designati dal Ministro e dai delegati individuati dalle Associazioni maggiormente rappresentative del settore, per verificare, nei successivi 60 giorni dal suo insediamento, gli effetti e i risultati delle disposizioni di cui ai commi dal 545-bis al 545-quinquies.
7. 46. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. È assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 42. Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Le erogazioni di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non costituiscono indicatori ai fini del riparto della quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
7. 43. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. (Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale) Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
7. 44. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzabile altresì per l'acquisto di uno strumento elettronico omologato di misurazione utilizzato per determinare il valore dell'alcool o dell'etanolo contenuto nel sangue, attraverso l'analisi dell'aria espirata. Ove acquistato, è fatto obbligo di custodire il dispositivo predetto a bordo dell'autoveicolo condotto abitualmente.
7. 50. Capitanio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7. 52. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 10-ter, dopo le parole: comma 608 aggiungere le seguenti: e comma 888;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: pari a 1 milione con seguenti: pari a 2 milioni;
   dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: rispettivamente;
   dopo le parole: comma 371 aggiungere le seguenti: e comma 367.
7. 301. Formentini, Comencini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 10-ter, dopo le parole: comma 608 inserire le seguenti: e comma 888;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire, le parole: pari a 1 milione con le seguenti: pari a 2 milioni;
   dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: rispettivamente;
   dopo le parole: comma 371 sono aggiunte le seguenti: e comma 858.
7. 302. Formentini, Comencini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
7. 02. Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
7. 03. Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
  2. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
  3. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «in occasione» fino a: «fondazione»; conseguentemente dopo le parole: «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
   b) al termine aggiungere: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  Agli oneri derivanti, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 09. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)

  1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
7. 06. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 8.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario», pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della Giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria.
8. 19. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 3. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 5. Belotti, Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
8. 9. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.
8. 150. Bignami.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.
8. 35. Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Di Muro, Potenti, Marchetti, Cantalamessa, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
  6-ter. Dal 1o febbraio 2020, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari ad euro 650.000 annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 14. Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un «servizio giustizia» per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, i quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2023 è sospesa l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
8. 21. Garavaglia, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o luglio 2021.
8. 45. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.
  6.2. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata dei processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
8. 16. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o gennaio 2021.
  6.2. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
*8. 56. Annibali, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o gennaio 2021.
  6.2. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
*8. 186. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6.1. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.».
8. 44. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;
    2) al comma 2 la parola: «confermati» è sostituita dalle seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio.»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.»
8. 20. Cavandoli, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6.1. al comma 2 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni».
8. 43. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» con: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.
8. 25. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6.1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
8. 42. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 46, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge e codici con annessi commenti e citazioni giurisprudenziali.».
8. 27. Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021»;
    2) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2021».
8. 23. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «379» è soppressa;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.».
*8. 10. Andreuzza, Binelli, Fogliani, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «379» è soppressa;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.».
*8. 57. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 6-septies, lettera c), sostituire le parole: 1o gennaio 2023 con le seguenti: 31 gennaio 2060.
8. 151. Potenti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 6-septies, lettera c), sostituire le parole: 1o gennaio 2023 con le seguenti: 31 gennaio 2030.
8. 152. Potenti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Sospensione dell'efficacia dell'articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
  2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
  3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
   c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dai provvedimento che dispone la rogatoria.

  4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
  9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 01. Annibali, Vitiello.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1 dell'articolo 2196-bis, ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1 dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al 7 comma 1 dell'articolo 2259-sexies, la cifra: «2024» è sostituita dalla seguente: «2034».
  2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
9. 2. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

  1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
9. 02. Donzelli, Deidda, Prisco, Lucaselli.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2020, 2021, 2022»; le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».
10. 1. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1 dopo le parole: per l'anno 2020 aggiungere le seguenti:, le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   sostituire le parole: pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;
   dopo le parole: 5,9 milioni di euro dal 2021 aggiungere le seguenti: Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 3. Nevi, Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: pari a 0,2 milioni di euro fino a: 2030 con le seguenti: pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 4. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 5. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 7. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «delle operazioni» inserire: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».
10. 9. Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: “Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica”».
10. 14. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di velocizzate i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni»;
   b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
10. 13. Pittalis, Caon, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».
   b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
10. 15. Nevi, Spena, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
10. 12. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
10. 11. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 18. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 19. Spena, Nevi, Mandelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 20. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
   « e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».
10. 26. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
10. 22. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: 2-bis e 3.
10. 31. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse.
  2-ter. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000 euro».
  2-quater. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000,00 euro».
  2-quinquies. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
10. 201. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «mensilmente, per ogni unità produttiva,» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
   b) al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
10. 39. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo del comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «e l), del predetto articolo 30», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti “made in Italy”, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità». Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10. 30. Viviani, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, la parola: «dodici» è sostituita dalla parola: «sei».
10. 33. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 34. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 500 mila annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 35. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 7 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 36. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: «per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 40. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 507, è aggiunto il seguente:
  «507-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
10. 38. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   Circuizione (PS) 18,00 per cento;
   Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento.

  4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 4-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
10. 41. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 42. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma 4-bis le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  4-quater. La sottoscrizione di cui al comma 4-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
10. 43. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 comma 10 primo periodo le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini dell'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A) del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica, Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6»;
   e) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sui biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».
10. 48. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di tutelare il settore apistico italiano e favorire la promozione ed il riconoscimento delle competenze degli operatori del settore, è istituita la figura del tecnico apistico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le mansioni, i requisiti di accesso ai relativi corsi, il programma di studio e le modalità di conseguimento dell'attestato di tecnico apistico.
10. 46. Baldini, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, le parole «secondo mese successivo» sono sostituite dalle seguenti «sesto mese successivo». All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 89. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «secondo mese» sono sostituite dalle seguenti: «sesto mese».
10. 49. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
10. 51. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 954, le parole: «anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici» sono sostituite dalle seguenti: «in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto»;
   b) al comma 955, le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».
10. 88. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «quarto mese» sono sostituite da: «dodicesimo mese».
10. 68. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116».
10. 60. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali del 9 agosto 2012, n. 18321 dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» sono aggiunte le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
10. 50. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 69. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 86. Spena, Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 100. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022».
10. 70. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:
  4-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «15 luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020.».
*10. 72. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:
  4-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «15 luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020.».
*10. 75. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 dopo le parole: «l'allevamento di animali» aggiungere le seguenti: «in proprietà o di terzi».
10. 87. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. 93. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 07. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 026. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

  1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.
  2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di governance per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.
  3. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale e di acidi grassi saturi;
   b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;
   c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.

  4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.
  5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:
   a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;
   b) predispone le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;
   c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;
   d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del «  made in Italy»;
   e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

  6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.
  7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Eccellenze Italia», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10. 04. Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 028. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Fiorini, Prestigiacomo, Baldelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030.».
10. 034. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 029. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Calabria, Prestigiacomo, Fiorini, Labriola.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».
10. 033. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 08. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. 032. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

  1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole «di primo», aggiungere le seguenti «e secondo».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente: «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
10. 031. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 024. Spena, Nevi, Mandelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 037. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione del credito per interventi di recupero edilizio comportanti risparmio energetico)

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 030. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione».
11. 10. Rixi, Durigon, Giaccone, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
11. 11. Rixi, Durigon, Giaccone, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 10 agosto 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2019 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
11. 15. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2019, le parole: 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
11. 14. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sodalizi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
11. 17. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1 Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, n. 16 del 29 aprile 2019.
11. 200. Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 5-ter le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020»;
   d) al comma 5-sexies le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020».

  5-ter. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11. 56. Mandelli, Zangrillo, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «1o gennaio 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 72. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».

  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. 80. Cestari.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma: «5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento».

  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 84. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «29 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
   b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «marzo» è sostituita con la seguente: «luglio».

  Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 57. Sisto, Zangrillo, Aprea, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» e dopo le parole: «Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito» sono aggiunte le seguenti: «e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».
11. 66. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
11. 67. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato.
11. 69. Paternoster, Durigon, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020» sono soppresse e la cifra: «1000» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
   c) al comma 7, le parole: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021».
11. 79. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non ai applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.
11. 81. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021,135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
11. 201. Bergamini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023,71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 020. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riscatto agevolato dei contributi per i lavoratori esodati)

  1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
11. 021. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla decorrenza e alla disciplina attuativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)

  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2» è aggiunta la seguente: «uno».

  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
11. 023. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

Art. 11-ter

  Aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
11-ter.400. Le Commissioni.

ART. 11-quater.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-quater. 2. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-quater. 4. Mandelli.

ART. 12.

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 1063, terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-60 12.500

    2) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-60 1.500

    3) il comma 1041 è sostituito dal seguente:
  1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Le risorse non utilizzate per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031;
    4) al comma 1045 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del fondo di cui al medesimo comma».

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, quantificati in 10 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 2.
12. 2. Marco Di Maio, Vitiello.

  Al comma 2, dopo le parole: Euro 4 aggiungere le seguenti:, o a Euro 5 se veicolo adatto a persona invalida.
12. 200. Versace.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020».
  2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i) al comma 185, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
   ii) al comma 196, lettera a), le parole: «tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020»:
   iii) al comma 196, lettera b), le parole: «tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020.».
12. 4. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Lucchini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
12. 10. Garavaglia, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.
12. 400. Le Commissioni.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1o gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.».
  3-bis. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:
  80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1o luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.
  81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  81-bis. Con i commi da 81-ter a 81-vicies quater sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.
  81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:
   a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;
   b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
   c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
   i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
   ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

  81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:
   a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

  81-quinquies. I requisiti di cui ai commi 81-ter e 81-quater devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del codice civile, le quali:
   i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;
   ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società cosiddetta capogruppo compresa;
   iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.

  81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma 81-quater, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle condizioni di cui alla lettera b) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-quinquies.
  81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:
   a) società per azioni;
   b) società in accomandita per azioni;
   c) società a responsabilità limitata;
   d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b), c);
   e) consorzi con attività esterna;
   f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   g) società cooperative.

  81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
  81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.
  81-decies. Ai fini della permanenza nell'elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si sentono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:
   a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;
   b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

  81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera a), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
  81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera b), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità o di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
  81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.
  81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.
  81-quindecies. La domanda di cui al comma 81-quaterdecies, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.
  81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies.
  81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, e inserisce nell'elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma 81-septiesdecies decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-quaterdecies. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81- septiesdecies si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.
  81-noviesdecies. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alta struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.
  81-vicies. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria, Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  81-vicies semel. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'elenco venditori nei termini di cui al comma 81-vicies non sono incluse nell'elenco.
  81-vicies bis. Le imprese incluse nell'elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:
   a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter 81-novies, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
   b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

  81-vicies ter. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies comporta l'esclusione immediata dall'elenco venditori. Le imprese iscritte nell'elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.
  81-vicies quater. Le imprese cancellate dall'elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del codice civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'elenco.

  3-ter. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi:
  «82-bis, L'aggiornamento mensile dell'elenco previsto dal comma 82 tiene conto:
   a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'elenco venditori;
   b) dei casi di esclusione dall'elenco venditori.

  82-ter. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.
  82-quater. 1 clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
  82-quinquies. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007.».
12. 17. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al comma 59 le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1o gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico».
12. 20. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   alla lettera c), sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2022 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro e dal 1o gennaio 2022 per tutti i clienti finali domestici;
   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) Dopo il comma 60, è inserito il seguente:
  «60-bis. Con riferimento ai commi 59 e 60, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e, con particolare riferimento al mercato finale dell'energia elettrica, la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.»;
   c-ter) i commi 67 e 68 sono abrogati.
12. 22. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con le seguenti: sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).
12. 24. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 27. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 28. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 30. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2022 alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, dal 1o gennaio 2023 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale superiore a 3 kW e dal 1o gennaio 2024 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale inferiore o uguale a 3 kW.».

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera d), capoverso comma 81., primo periodo dopo le parole: presente disposizione aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;
   alla lettera e) capoverso comma 82., terzo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: , anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente,.
12. 25. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2022 alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, dal 1o gennaio 2023 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale superiore a 3 kW e dal 1o gennaio 2024 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale inferiore o uguale a 3 kW.»;
12. 31. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi»;
    2) al secondo periodo dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente»;
    3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,»;
   c-ter) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «tempestivamente»;
   c-quater) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: «63-bis, L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.»;
   c-quinquies) Al comma 72 dopo le parole: «nonché il trattamento efficace» aggiungere le seguenti: «e la gratuità».
12. 32. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma 81, primo periodo, dopo le parole: presente disposizione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
12. 34. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, alla lettera e), capoverso comma 82, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I clienti finali che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela fino alla data di cui al primo periodo del comma 60, ovvero nel servizio di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 60 se in data successiva.
12. 35. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 4, della legge 21 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: «4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 19. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'approvazione del Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) e in un'ottica di valorizzazione energetica di aree già compromesse da un punto di vista ambientale, il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
12. 37. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: 16 febbraio con le seguenti: 16 aprile.
12. 42. Cattaneo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 49. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 51. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», al comma 651, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 48. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», al comma 651, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 50. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 47. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 58. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 46. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 53. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1, lettera h) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti».
12. 83. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico.
12. 74. Capitanio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: «medesimo ciclo produttivo», sono inserite le seguenti: «o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,».
12. 73. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato entro il 31 dicembre 2022».
  4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-bis, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 79. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 è inserito il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8, è inserito, in fine, il seguente comma: «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6».
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi sei mesi».
12. 59. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
12. 81. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
12. 82. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
12. 84. Milanato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2020».
12. 85. Milanato.

  Sopprimere il comma 4-bis.
12. 201. Marco Di Maio, Vitiello.

  Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:
  4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019. n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
12. 62. Garavaglia, Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:
  4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
12. 71. Garavaglia, Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 291 le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, tale termine può essere ridotto dalle Autorità di settore in particolare in caso di ripetuta morosità dell'utente»;
   b) al comma 292 dopo le parole: «competente ovvero» sono inserite le seguenti parole: «, nel caso in cui non siano presenti organismi di risoluzione delle controversie tra gestori e consumatori,»;
   c) dopo il comma 294 è aggiunto il seguente:
  «294-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 291 a 294 della presente legge per i servizi di telefonia mobile».
12. 38. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio, da parte della Commissione europea, della deroga di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE, prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, recante Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, è sospesa l'applicazione dell'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, limitatamente al periodo 11, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
12. 52. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la conclusione del processo di metanizzazione dell'intero territorio nazionale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è disciplinata la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per il completamento del processo di abbandono del carbone per la produzione elettrica nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 57. Deidda, Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis, L'accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e di Viterbo deliberato dai rispettivi Consigli ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è differito al 1o gennaio 2021.
12. 78. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno.
12. 89. Mandelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente: «282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 95. Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Armonizzazione norma FSC)

  1. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 2031».
12. 02. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022».
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 2020 il Fondo di dotazione è incrementato di 2 milioni di euro per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.»;
   c) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contributo è attribuito per ciascuna figura formata ed assunta dalle imprese che abbiano provveduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 70 per cento del personale che abbia ottenuto il certificato di formazione. Gli stessi corsi possono essere svolti dalle imprese utilizzando apposite risorse strumentali e proprio personale qualificato, riconosciuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ai sensi della normativa vigente. Al ricorrere delle condizioni di legge, il finanziamento delle iniziative è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 50 del 2019, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.»;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a complessivi 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.
13. 69. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
   b) quanto all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b), pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 200. Fiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L'inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
13. 81. Pentangelo, Zanella.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.
  3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».
*13. 6. Mandelli, Brunetta, Gelmini, Cortelazzo.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.
  3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».
*13. 7. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente.
13. 8. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5-quinquies, dopo le parole: di zona esistenti aggiungere le seguenti:, nonché per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.
13. 201. Bordonali, Lucchini, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente:
  5-quinquies.1. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 204. Pella.

  Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:
  5-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:
  «460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani».

  5-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies.1., pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 206. Pella.

  Dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:
  5-quinquies.1. Le risorse individuate dal comma 5-quinquies nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 205. Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento» e le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
13. 74. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2022».
13. 52. Benvenuto, Patassini, Vanessa Cattoi, Lucchini, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2023».
13. 54. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Bordonali, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
13. 24. Mulè, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine di cui all'articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma.
13. 30. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
13. 23. Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.
  5-ter. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni.
13. 48. Mulè.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nelle more della definizione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le predette disposizioni non trovano applicazione limitatamente alle persone fisiche o giuridiche nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.
  5-ter. Ai fini della definizione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni.
13. 300. Di Muro, Cavandoli, Billi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I termini delle convenzioni stipulate sino al 31 dicembre 2012 di cui all'articolo 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli contenuti nei relativi piani attuativi, sono prorogati di ulteriori tre anni. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati dal 1o gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2017, nonché i termini dei relativi piani attuativi, sono prorogati di tre anni.
13. 79. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2022».
13. 53. Patassini, Bordonali, Vanessa Cattoi, Lucchini, Benvenuto, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2023».
13. 55. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Bordonali, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge i dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 5-bis, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 56. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:
  5-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di «Addetto» a quella di «Assistente», ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida», è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

  Conseguentemente:
   agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 65. Belotti, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5-ter. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
   a) il servizio 118;
   b) il trasporto organi;
   c) il trasporto sangue ed emoderivati;
   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
   e) il trasporto neonatale e pediatrico;
   f) il trasporto di pazienti oncologici;
   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
   i) il trasporto di soggetti disabili.

  5-quater. L'esenzione di cui al comma 5-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 5-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  5-quinquies. L'esenzione di cui al comma 5-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 66. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 67. Capitanio.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) riservare limitati spazi alla sosta:
    1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
    3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
    4) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
    5) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;».
   b) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
   « l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;
   c) all'articolo 158:
   i. al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   « g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;
   g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
   g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6).»
   ii. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli»
   iii. al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
   d) all'articolo 188:
   i. al comma 1, dopo le parole: «delle persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   ii. al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   iii. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;
   iv. al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;
   v. al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;
   vi. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   e) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;
   f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis:
   i. al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «comma 2, lettera g) – 4»;
   ii. il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 comma 4-6, comma 5 – 8».

  5-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
  5-quater. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 68. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:
  1. «5-bis. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  “6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:
   a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;
   b) per quanto riguarda la materia nivologica:
  1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
  2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;
  3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;
  4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.
  6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.
  6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre.”.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 70. Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione, dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
13. 76. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “per l'anno 2018” e “per l'anno 2019” sono sostituite con le seguenti: “per l'anno 2020” e “per l'anno 2021”.».
13. 77. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di consentire la progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. Cassia, nel tronco tra il km 41,300 (Monterosi) e il km 74,400 (innesto sulla trasversale Orte- Civitavecchia, presso attuale uscita Viterbo Sud) sono stanziati 3 milioni di euro.»
13. 78. Rotelli, Prisco, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 5-sexies.
13. 202. Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 5-sexies, aggiungere, in fine, le parole: per un periodo non superiore a 6 mesi.
13. 301. Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. In deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, tutte le scadenze calendariali e la vita tecnica degli impianti di risalita, scaduti e di prossima scadenza, sono prorogate al 31 dicembre 2021 previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».
13. 80. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, devono essere sospesi fino ad integrale riordino della materia, e abrogati gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*13. 01. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, devono essere sospesi fino ad integrale riordino della materia, e abrogati gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*13. 06. Paita.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate.
13. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 2. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 6. Formentini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 3.
14. 7. Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere il comma 4.
14. 8. Formentini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2019 e 2020».
  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 2. Baldelli, Calabria, Prestigiacomo, Polidori, Nevi, Labriola.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 2019 e 2020, con le seguenti: 2019, 2020 e 2021 e sostituire le parole: e di euro 500.000 per l'anno 2020, con le seguenti: nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «  a-bis) all'articolo 9-bis, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni.”»;
   c) al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri di cui alla lettera 0a) si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».
15. 140. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 2019 e 2020 con le seguenti: 2019, 2020 e 2021, e sostituire le parole: e di euro 500.000 per l'anno 2020 con le seguenti:, nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «  a-bis) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: “Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale” sono soppresse.»;
   c) al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».
15. 141. Mulè.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove»;
   b) al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 3»;
   c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può concedere, nell'anno 2020, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto della società Funivie Spa di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 148 del 2015».

  4-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. 143. Fiano.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2020 con le seguenti: entro il 30 giugno 2020.
15. 200. Fiano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti; «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
15. 12. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025»;
   c) le parole: «negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 13. Polidori, Calabria, Mandelli, Baldelli, Spena, Nevi, Mazzetti, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
15. 15. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
15. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
15. 23. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 24. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019.
15. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e fino al 2025.»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 12 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 8 milioni, e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 2 milioni di euro;
   b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 30. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e fino al 2025.»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 12 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 8 milioni, e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 2 milioni di euro;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, e relativi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025.
15. 31. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 32. Polidori, Calabria, Mandelli, Sisto, Baldelli, Spena, Nevi, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».

  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 33. Polidori, Calabria, Mandelli, Baldelli, Spena, Nevi, Mazzetti, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «  c) e d),».
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «  c) e d)»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
15. 35. Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il «Fondo per la ricostruzione» di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 36. Cestari, Tomasi, Dara, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
15. 37. Tomasi, Dara, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, della legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1o e 3o, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 38. Golinelli, Tombolato, Morrone, Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Vinci, Cavandoli, Cestari, Murelli, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 39. Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 40. Murelli, Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificati dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
15. 42. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 43. Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. 1 Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».
15. 44. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Piastra, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
15. 45. Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) Al comma 7-bis, la parola: «2019» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente «2022».

  6-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 6-bis, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 46. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
15. 47. Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 48. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Piastra, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».
   c) le parole: «negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 49. Latini, Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per ragioni di pubblico interesse, i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 per la gestione, presso i siti di cui al comma 7, delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto, possono essere prorogati al 31 dicembre 2020».
15. 50. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024.».
15. 51. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.».
15. 52. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2021».
15. 53. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».
15. 54. Foti, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 55. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15 le parole: «fino ai 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti, «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
15. 59. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021». All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
15. 60. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
15. 61. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 62. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
15. 63. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
15. 64. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 65. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesima disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
15. 66. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
15. 67. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al terzo periodo, le parole: «all'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, commi 1 e 2».
15. 68. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2019, n. 271, è differita di centottanta giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.
15. 69. Latini, Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  7-ter. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 70. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
   «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi”».
15. 71. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
   «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati”».
15. 72. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7.1. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.
15. 73. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «delle ritenute fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi».
15. 74. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1o ottobre 2019».
15. 76. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente;
  «4-bis. Al fine di assicurare ai comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.».

  7-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.».
15. 77. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero giustizia 20 luglio 2012 n. 140, per gli interventi privati e il decreto ministeriale del 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.».
15. 78. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 46 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca, entro il 31 dicembre 2020, nonché nei riguardi delle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale o produttiva, per inagibilità a seguito delle ordinanze le sindacali notificate in data successiva al periodo di cui al comma 2, a condizione che la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data di ordinanza sindacale di sgombro, considerati centoventi giorni successivi al 1o settembre 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
15. 79. Latini, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai comuni non capoluogo di provincia, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 80. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
15. 81. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.»
15. 82. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
15. 83. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono premesse le seguenti parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12».
15. 84. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al primo periodo, le parole da: «maggiormente colpiti» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.»
15. 85. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari.».
15. 87. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sostituiti dal seguente:
  «1. Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12 che precede, qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene:
   a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sui bene;
   b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. La Conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adesione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati.».
15. 99. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
15. 100. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:
  «4.1. La riduzione dei versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.».
15. 101. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 102. Vietina, Fiorini, Anna Lisa Baroni, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;
   b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019».
15. 103. Paolo Russo, Mandelli, Mulè, Bagnasco, Cassinelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
15. 106. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
15. 111. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017».
15. 112. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 201.8, n. 145.».
15. 113. Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
  7.2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 114. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:
  7-septies. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 202. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
  7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
15. 139. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
  7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 131. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «settennio 2016-2022» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di sette anni».
15. 133. Caparvi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
15. 134. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
15. 135. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:
  7-septies. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «entro il 16 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 gennaio 2021, nel limite del 40 per cento degli importi dovuti,» e le parole «diciotto rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate mensili». Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 300. Alessandro Pagano, Patassini.

  Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:
  7-septies. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»
15. 201. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)

  1. In considerazione delle necessità e degli oneri derivanti dalla procedura di fusione, i comuni in deroga agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per adempiervi.
15. 01. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)

  1. I comuni che non hanno ancora provveduto ad adempiere agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 30 aprile 2020 per adempiervi.
15. 02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole “15 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “15 gennaio 2021”. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
15. 08. Mulè.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole: “sessanta giorni” e le parole “possono adottare” sono sostituite dalla parola “adottano”;
   b) al comma 2, dopo le parole “ufficio speciale per la ricostruzione”, sono inserite le parole “su proposta dei Comuni”».
15. 010. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Trancassini, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree,
  3. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
15. 031. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ai senti degli articoli 98 e 99 del regio decreto n. 267 del 1942 o ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 99, comma 12 citato.
15. 032. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Patassini, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: poteri di cui i commi 2 e 3 con le seguenti: poteri di cui al comma 2;

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera b) sopprimere le parole: , l'affidamento e l'esecuzione.
16. 1. Prestigiacomo, D'Attis, Cattaneo, Gelmini, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per il Porto Canale di Cagliari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato decreto ministeriale 1o marzo 1967 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari». Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 05. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e lo sviluppo della rete viaria della Regione Molise)

  1-bis. Al fine della messa in sicurezza stradale dello snodo autostradale Autostrada A1-Casello San Vittore – Autostrada A14 – Casello Termoli e garantire i collegamenti tra gli assi autostradali Tirreno-Adriatico e la valorizzazione dei porti interessati al traffico commerciale con i Paesi dell'Est, è istituito un Fondo a decorrere dall'anno 2020 per la progettazione e la realizzazione del raddoppio dell'attuale asse stradale. Annualmente il Fondo sarà dotato della copertura finanziaria prevista di volta in volta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni Molise, Lazio e Campania.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145.
16. 010. Colla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole:, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, con le seguenti:, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, medesimo capoverso 1-bis:
   1) al secondo periodo, sopprimere le parole: prossimi al valore medio;
   2) al quarto periodo, sostituire le parole:, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati con le seguenti:, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato.
17. 1. Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*17. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*17. 4. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-bis, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-bis e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.
17. 3. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo con le seguenti: il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.
*17. 201. (ex *0. 17. 9. 1). Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo con le seguenti: il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.
*17. 202. (ex *0. 17. 9. 3). Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1 .

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 07. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: «diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. 03. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1.
17. 06. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1 .

  1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17. 05. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5.».
17. 04. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta».
17. 08. Ruffino.

ART. 18.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
18. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1oluglio 2020.
18. 3. Lazzarini, Gastaldi, Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione».
18. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*18. 201. (ex *0. 18. 36. 1). Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*18. 202. (ex *0. 18. 36. 2). Pella, Mandelli.

  Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*18. 203. (ex *0. 18. 36. 3). Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2-sexies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 13. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2-sexies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 18. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2-ter. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2-quater. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.
  2-quinquies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 19. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
18. 7. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
18. 17. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
18. 9. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
18. 15. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con meno di 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
18. 10. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
18. 16. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 14. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 50 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

  1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale»;
   b) le parole: «di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti».
*18. 032. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

  1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale»;
   b) le parole: «di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti».
*18. 045. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
**18. 02. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
**18. 07. Morrone, Belotti, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
**18. 016. Bartolozzi, Novelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
**18. 037. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di inquadramento giuridico del personale convenzionato)

  1. All'articolo 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo le parole: «L'uniformità del trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «e la natura giuridica del rapporto di lavoro» e dopo le parole: «è garantita» sono inserite le seguenti: «e definita».
18. 026. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

  1. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2017, non sono da includere nel limite ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, se la provvista dei predetti incentivi è stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
18. 047. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 05. Bordonali, Molteni, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 046. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 06. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 034. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 050. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18.1.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 04. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18.1.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 035. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18.1.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 049. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 029. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 043. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Piani delle assunzioni di personale)

  1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.
*18. 036. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18.1.
(Piani delle assunzioni di personale)

  1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.
*18. 048. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Piani dei fabbisogni di personale)

  1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 030. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Piani dei fabbisogni di personale)

  1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 042. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

  1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
18. 038. Garavaglia, Comaroli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire l'articolo 18-quater con il seguente:

«Art. 18-quater.
(Modifiche al codice di procedura civile e all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12)

  1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articolo 605 e seguenti ed il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi, con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione viene dato atto a verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli viene notificata dal custode. Se l'asporto non viene eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo”.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, le disposizioni introdotte con il comma 2 del predetto articolo si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
18-quater.400. Le Commissioni.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 3. Carè, Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 14. Polverini, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025.
19. 5. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024.
19. 6. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023.
19. 7. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
19. 9. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1o settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

  5-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno 8 giugno 2001.
19. 11. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.
19. 10. Siracusano.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 52 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 2002, n. 164 è corrisposta, nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
20. 1. Baldini, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
  Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

  1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».
20. 02. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Gli incrementi del valore delle componenti retributive e del trattamento economico complessivo in favore del personale previsto dalle risorse dello specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno volto alla valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, saranno definiti mediante apposite procedure negoziali ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali rinnovi contrattuali al triennio 2019-2021».
20. 06. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22.1.

(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)

  1. Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità.»
22. 05. Belotti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 23.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al 10 per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
23. 1. Alessandro Pagano, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: La funzione di magistrato della Corte dei conti è incompatibile con quella di giudice tributario.
23. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25 per cento è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.
  2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai medesimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo».

  2-ter. Il comma 5 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».

  2-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
*23. 4. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
*23. 5. Scoma.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Personale delle amministrazioni regionali)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
23. 03. Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. In coerenza con le finalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente decreto-legge, all'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti rispettivamente assegnati dalla legge e contenere il numero di vacanze di organico nelle magistrature e nell'Avvocatura dello Stato:
   a) in deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possono esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantatreesimo anno d'età;
   b) al personale di cui alla lettera a) non si applica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il personale di cui alla lettera a) collocato a riposo dal 1o gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può esercitare la facoltà prevista alla lettera a) con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantatreesimo anno d'età.
23. 04. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

ART. 24.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  5-ter. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  5-quater. I piani di contenimento di cui al precedente comma 5-ter sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientale ed agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  5-quinquies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da 5-bis a 5-quater.
  5-sexies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
  5-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
  5-ter. A proventi della commercializzazione di cui al comma 5-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.
  5-quater. Ai centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 5-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione dalle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
  5-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai centri di lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 5-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  5-sexies. I centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  5-septies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli istituti zooprofilattici sperimentali ovvero dei servizi veterinari.
  5-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  5-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  5-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  5-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 5-septies, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
24. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
  «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (StumusVulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione Europea».
24. 16. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
24. 17. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le regioni o le province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».
24. 9. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «accertato».
24. 15. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È concesso un contributo straordinario di un milione di euro in favore del comune di Civita Castellana per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della rupe tufacea in Belvedere Falerii Veteres.
24. 12. Rotelli, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 5-quater, dopo le parole: 5-ter aggiungere le seguenti: , pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.
24. 400. Le Commissioni.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma l-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008».
25. 3. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premiati e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
25. 6. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   « c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;
   c-ter) il finanziamento previsto alla lettera c-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche.».
25. 5. Rizzetto, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:
  «432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017, un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427».
25. 13. Eva Lorenzoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 833 del 1978, ai fini della valutazione di non autosufficienza indispensabile per accedere alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie «Lea» domiciliari, non possono essere richiesti i dati personali concernenti la condizione economica (ISEE) dell'interessato.
25. 201. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2020, i buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia sono erogati in formato elettronico mediante accreditamento mensile nella Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono.
  4-ter. I buoni di cui al precedente comma sono spendibili, senza alcun vincolo, presso tutte le farmacie e gli altri esercizi commerciali convenzionati con il SSN. A tal fine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 29 febbraio 2020, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo del buono elettronico di cui al comma 1, nonché i termini e i criteri per il convenzionamento degli esercizi commerciali con il Servizio Sanitario Nazionale.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
25. 31. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».
25. 58. Caparvi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante «Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto «  a0) Definizioni» le parole da: «Apparecchiatura rm settoriale», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Apparecchiatura rm settoriale: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo»;
   b) al punto «  h) Apparecchiature rm settoriale», le parole: «medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura rm», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura rm».
25. 40. Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
25. 46. Prisco, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
  Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 54. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere i seguenti:
  4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
  4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.
  4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.
  4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
  4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
  4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 70. Fiano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni in materia di medici specializzandi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

  1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
25. 026. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole da: «quando posti in essere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è sospesa fino al 31 gennaio 2022»;
   b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:
   a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4 G e 5 G sulla sicurezza della salute pubblica;
   b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz;
   c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
   d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il «Li-Fi».

  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.

  Conseguentemente: la lettera o) è abrogata.
27. 202. Cunial.

  Sopprimere la lettera d).
27. 201. (ex 0. 27. 5. 1.). Zanella, Mulè, Bergamini, Rosso, Mandelli, Sisto.

  Al comma 1 sopprimere la lettera n-bis).
27. 300. (ex 0. 27. 5. 1.). Zanella, Mulè, Bergamini, Rosso, Mandelli, Sisto.

ART. 28.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6,5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
28. 1. Mor, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 7. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 2. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 8. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 5. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti; «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 9. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 4. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 6. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, evitando possibili contenziosi di natura costituzionale all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono aggiunte le seguenti: «su designazione del Presidente della Regione o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali».
28. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, evitando possibili contenziosi di natura costituzionale all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali».
28. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 4.
28. 13. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

ART. 29.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 6. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare i princìpi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**29. 1. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare i princìpi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**29. 2. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
   b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
   c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico dei bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli-Venezia Giulia.».
29. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Differimento dei termini di cui al comma 12, dell'articolo 1, della legge 9 settembre 2019, n. 3)

  Fino al 1o gennaio 2021 le disposizioni di cui al comma 12, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 settembre 2019, n. 3, non si applicano ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito.
29. 03. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 30.

  Al comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale, sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario, in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024; per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026; per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2020-2022»;
   b) alla lettera b) le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 01. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 31.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 201. Cappellacci.

ART. 32.

  Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro, ovunque ricorrano, con le seguenti: 5 mila euro.
32. 201. (ex 0. 32. 1. 1). Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
32. 012. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

ART. 33.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del ponte Morandi)

  1. Le società del comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018, ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento».
*33. 8. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del ponte Morandi)

  1. Le società del comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018, ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento».
*33. 28. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
  1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.».
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
  2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno 2014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli 4-ter e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, a 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 33. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1, aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1, rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
  1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018».
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato, rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
  2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
*33. 2. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1, aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1, rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
  1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018».
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato, rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
  2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
*33. 7. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter la parola: «diciannove» è sostituita dalla parola: «ventiquattro».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 9. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter, comma 1, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
*33. 11. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter, comma 1, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
*33. 12. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».
33. 13. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 10. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 5 aggiungere le seguenti: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».
33. 14. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 15. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco, Mulè.

  Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 23. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco, Mulè.

  Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
33. 24. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Melzo» sono inserite le seguenti: «Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico»;

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella zona logistica semplificata – porto e retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
33. 21. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La lettera n) del c. 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituita dalla seguente: « n) Esercita, sentito il Comitato di Gestione le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli artt. 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16 c. 4 e all'articolo 18 c. 1 e 3».
33. 201. Bagnasco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente comma:
  «15-ter. L'autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15 per cento delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali. Le sopraindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad un apposito fondo nazionale qualora venga costituito».
33. 202. Bagnasco

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Riveste valore di interpretazione autentica la norma di cui al comma 578 articolo 1, della L. 27.12.2017 n. 205 riguardante banchine, aree e depositi del porto adibiti alle operazioni e servizi portuali nonché al servizio prestato ai passeggeri compreso i crocieristi.
33. 203. Bagnasco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 37 c. 6 lettera b) del decreto-legge 201/2011 sostituire le parole «contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto» con le parole: «contributo versato dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità».
33. 304. Bagnasco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 37 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola «competente» sono inserite le seguenti parole «in materia di regolazione»;
   b) dopo la parola «infrastrutture» sono inserite le seguenti parole «che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE»;
   c) alla lett. a) dopo la parola «infrastrutture» sono inserite le seguenti parole «oggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,».
33. 305. Bagnasco.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33.1.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
33. 027. Zanella, Zanettin, Brunetta, Milanato.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Misure per la prosecuzione del processo di riqualificazione e valorizzazione del lido di Venezia)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione del processo di riqualificazione e valorizzazione del lido di Venezia anche per l'anno 2020, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo, ricomprese nella zona denominata «ex Padiglione Rossi», site nel comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune alla sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282, subalterni 1 e 2, e particella 292, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'agenzia del demanio, provvede, con atti consequenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse, a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al primo periodo. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
33. 016. Comaroli, Garavaglia, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.

ART. 34.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 novembre 2020;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole: canoni dovuti aggiungere le seguenti: e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni;
   dopo le parole: legge 4 dicembre 1993, n. 494. aggiungere il seguente periodo: Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
34. 3. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1, dopo la parola: dovuti aggiungere le seguenti: fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
34. 4. Mandelli, Bergamini, Spena, Gelmini, Saccani Jotti, Mulè.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:
  «484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole «28 febbraio 2014» con le parole «31 luglio 2020» e sostituire il comma 732 con il seguente:
  «732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.»
34. 16. Mandelli, Bergamini, Spena, Gelmini, Saccani Jotti, Mulè.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
34. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 2 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
34. 8. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.
  1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate.
34. 18. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.
34. 19. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 732 è sostituito dal seguente:
  «732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
34. 10. Baldini, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019»;
   b) al comma 732, lettera a), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
   c) al comma 732, lettera b), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;» ed è infine aggiunto dopo le parole: «ente gestore.» il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;
   d) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020», la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732» e la parola: «sessanta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «novanta».
34. 14. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732:
    1) le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019»;
    2) alla lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
    3) alla lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
    4) è infine aggiunto il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732.».
34. 11. Baldini, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*34. 20. Andreuzza, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*34. 9. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.
34. 7. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Zucconi, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia)

  1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico di Venezia e in particolare di Piazza San Marco, che rappresenta all'interno del sito Unesco Venezia e la sua laguna il simbolo dell'identità storico-architettonica e artistica dell'intera città, nelle more di un riordino della normativa in materia di concessione in uso e in locazione dei beni immobili situati all'interno dei centri storici cittadini e appartenenti allo Stato, i contratti di locazione dei beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni dieci.
34. 03. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole: «con l'Unione Sovietica» sono inserite le seguenti: «e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,».
  2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «e prevalente» sono soppresse;
   b) il comma 5, è sostituito dal seguente:
  «5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni»;
   c) al comma 6, le parole: «e prevalente» sono soppresse;
   d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate.»;
   e) al comma 7, le parole: «; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento» sono soppresse.
34. 011. Gava, Panizzut, Moschioni, Bubisutti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive)

  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
34. 012. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
35. 2. Gelmini, Sisto, Mandelli, Brunetta, Calabria, D'Attis, D'Ettore, Milanato, Occhiuto, Ravetto, Pella, Santelli, Prestigiacomo, Sarro, Paolo Russo, Cannizzaro, Tartaglione, Zanella, Mulè, Rosso, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento,.
35. 4. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione, avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.
35. 6. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
35. 7. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono disciplinati aggiungere le seguenti: le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,.
35. 8. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.
35. 12. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13.
35. 13. Di Muro, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:
   a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;
   b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;
   c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;
   d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;
   e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto.
35. 10. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
35. 11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esterovestizione)

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita», sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi-internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».
35. 07. Di Muro, Cavandoli, Raffaelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 36.

  Sopprimerlo.
*36. 2. Mandelli.

  Sopprimerlo.
*36. 3. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Informatizzazione INAIL)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL».
36. 4. Mandelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis, dopo le parole: con decreto direttoriale aggiungere le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria».

  Conseguentemente,:
   al medesimo comma 1, capoverso Art. 7-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo decreto direttoriale sono definite le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro, e le modalità di comunicazione all'INAIL, per via informatica, del nominativo dell'organismo medesimo. Tale comunicazione è effettuata a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'organismo medesimo che per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto direttoriale di cui al presente comma, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.;
   sopprimere i commi 2, 3 e 4 del capoverso Art. 7-bis.
36. 113. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis, dopo le parole: con decreto direttoriale aggiungere le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organismi abilitati alle verifiche comunicano tempestivamente all'INAIL, per via informatica, i nominativi dei datori di lavoro e l'identificativo degli impianti per i quali hanno effettuato le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, nonché l'esito delle stesse;
   sopprimere i commi 2, 3 e 4 del capoverso Art. 7-bis.
36. 115. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis, dopo le parole aggiungere le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria».
36. 114. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e articolo 7, comma 2.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4.;
   al comma 4, dopo le parole: Le tariffe aggiungere le seguenti: per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: integralmente applicato;
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o 5 più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.
  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 7 ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.
   all'articolo 36, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e abilitazione.
36. 5. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
36. 6. Mandelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente periodo con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.
  6. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
36. 8. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «che si avvalgono dei medesimi» sono sostituite con la seguente: «abilitati».
36. 02. Bellachioma.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Alla lettera b-bis) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nel territorio della provincia di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e di Trento».
36. 03. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 38.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti degli enti locali che alla medesima data abbiano dichiarato la condizione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali sia ancora in corso la procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del medesimo decreto legislativo, n. 267 del 2000, nonché nei confronti degli enti locali che abbiano avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che siano ancora in corso alla medesima data ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018, Non si dà luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico dagli enti inadempienti, o da questi già versate.»
38. 2. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si dà luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.»
38. 4. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privai”;
   b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti, nazionali, pubblici o privati”».
38. 3. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 7. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Il termine di cessazione degli incarichi dei membri degli organi di revisione economico finanziaria eletti, ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dagli enti locali di cui agli articoli 243 e 244 del TUEL è prorogato per il solo triennio successivo alla scadenza dei relativi mandati.»
38. 10. Gemmato

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per il triennio 2020-2022, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa”».
38. 05. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere al recupero del disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.»
38. 06. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.»
38. 07. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

ART. 38-bis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in difformità dai criteri definiti con la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario laddove l'organizzazione del servizio fondi la propria natura su criteri di efficacia, efficienza, economicità. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1o gennaio 2019.»
38-bis. 1. Ruffino.

ART. 39.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'ente locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.
39. 72. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 12-ter, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi 12 e 12-bis.
39. 400. Le Commissioni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e 2020», ed al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
39. 6. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
  14-bis. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
  14-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. 10. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Germanà.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 5 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 13. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 3 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 14. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 1 milione annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 15. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
39. 27. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:
  «978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario” di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.
  978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».
39. 28. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
39. 31. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2031».
39. 32. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riscossione enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano», sono aggiunte le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2023».
39. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso non sono più dovuti gli interessi che, per contratto, maturano successivamente all'effettivo rimborso ed il consumatore ha diritto ad una riduzione, in relazione alla minor durata del contratto, delle residue componenti del costo totale del credito, fatta eccezione per le imposte e per ogni altro importo dovuto dal finanziatore a terze parti indipendentemente dalla durata del contratto addebitato al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai contratti sottoscritti a far data dall'11 settembre 2019. Per i contratti sottoscritti precedentemente all'11 settembre 2019 rimangono applicabili tutte le disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia prima di tale data».
39. 04. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 05. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 06. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 07. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».
39. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a statuto ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
39. 057. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
39. 058. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.
  2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
39. 045. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga in materia di anticipazione del prezzo)

  1. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è calcolata sull'annualità di riferimento.
39. 046. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifica articolo 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019)

  1. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine il seguente periodo «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.».
39. 047. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Versamento diretto delle entrate degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole «numero 4)» con le seguenti «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole «numeri 1), 2) e 3)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 4)».
39. 048. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione impegni di spese per somma urgenza)

  1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese».
39. 049. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)

  1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.».
39. 050. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».
39. 051. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Strumenti di rifinanziamento del «Bando periferie» e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:
  «978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario” di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.
  978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».
39. 052. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)

  1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da «ed il rendiconto» fino a «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,». Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
39. 053. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.».
39. 054. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo)

  1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
39. 055. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Partecipazione dei comuni all'accertamento)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».
39. 056. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, alla fine del comma 953, aggiungere il seguente periodo «Al fine di facilitare la revisione degli accordi di cui al paragrafo 1 e l'interlocuzione con gli operatori, gli enti locali si avvalgono tramite l'Anci del Tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. In caso di mancato accordo con gli operatori, le convenzioni saranno riviste secondo quanto disposto dall'articolo 2, lettera h), del decreto ministeriale 10 settembre 2010».
39. 060. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

ART. 39-ter.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: anticipazione di liquidità con le seguenti: anticipazioni di liquidato e dopo le parole: nel titolo 4 aggiungere le seguenti: della missione 20 – programma 03.
39-ter. 400. Le Commissioni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
39-ter. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
39-ter. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 39-quater.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti.
39-quater. 1. Occhiuto.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40. 1. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di energia)

  All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
    2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.».
*40. 02. Mandelli.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di energia)

  All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
    2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.».
*40. 014. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.».
40. 08. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, i commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
40. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 291 è sostituito dal seguente:
  «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.»;
   b) al comma 292 le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro»;
   c) dopo il comma 294 è inserito il seguente:
  «294-bis. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293, 294 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. È compito delle Autorità competenti garantire la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».
40. 09. Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di gestione ai servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 291 è sostituito dal seguente:
  «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.»;
   b) al comma 292 le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro».

  2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. Le Autorità competenti garantiscono la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.
40. 010. Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possano optare entro due mesi dal termine ultimo, di fruizione delle agevolazioni attualmente in corso per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:
   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   c) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).».
40. 011. Centemero, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Tarantino, Bitonci, Gerardi, Paternoster, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali;
   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro».

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020. Pertanto, con riferimento alle modalità attuative delle modificazioni introdotte, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 sono posticipati al 1o gennaio 2020.
40. 0100. Braga.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40.1.
(Promozione dell'educazione finanziaria)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «Vita civica» è inserita la seguente: «economica»;
   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria»;
   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
   « h-bis) educazione finanziaria»;
   d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «l'educazione finanziaria»;
   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione» sono inserite le seguenti: «dell'educazione finanziaria»;

  2. Con riferimento alle modalità attuative delle modificazioni apportate dal comma 1, i termini di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sono differiti a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
40. 0101. Braga.

ART. 41.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole: «un numero massimo di 57», sono soppresse;
    2) le parole: «annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».
   b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: «e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa».

  2.2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 2. Luca De Carlo, Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)
41. 150. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Al comma 2-bis, lettera a) capoverso 2; primo periodo, dopo la parola: trimestral- mente aggiungere le seguenti: , per ogni unità produttiva.
41. 151. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per le microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale)

  1. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.
41. 091. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 017. Colmellere, Capitanio, Bordonali.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 056. Pettarin.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative», sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,».
41. 055. Calabria, Mandelli, Sisto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera b) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)».
  2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, infiorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
41. 075. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Tiramani, Sutto, Ziello, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 62-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «rivendite» sono sostituite dalle parole: «sistemi di vendita».
41. 037. Paternoster, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
41. 015. Nevi, Mandelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 022. Nevi, Mandelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 074. Luca De Carlo, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

  All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
41. 018. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 057. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 064. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 092. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Butti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche in tema di normativa antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro».
41. 048. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro»;
   b) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro».
41. 049. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;
   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 085. Germanà, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  8-bis) Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG).
41. 019. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

  1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19-quaterdecies, il comma 3 è soppresso;
   b) dopo l'articolo 19-quaterdecies, è aggiunto il seguente:

Art. 19-quaterdecies. 1.

  1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.
  2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.
  3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.
  4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore.
41. 016. Carfagna.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».
41. 050. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 063. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 089. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Butti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 034. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 065. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 090. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per il settore della pesca)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le seguenti: «e delle acque interne».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
41. 014. Nevi, Mandelli.

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana.
42. 2. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: materiali e immateriali aggiungere le seguenti: anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana.
42. 1. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito delle iniziative in materia di innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica in una logica di rafforzamento delle misure a tutela dei risparmiatori, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:
   a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;
   b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto.
   1-ter. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019. n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».
42. 4. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: All'articolo 8 aggiungere le seguenti: e all'articolo 10-bis.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020»;
   c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sono premesse le parole: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma»;
   b) la lettera b) è soppressa;
   c) alla lettera c) la parola: «, luogo» è soppressa;
   d) alla lettera d) la parola: «, destinazione» è soppressa;
   e) alla lettera e) è sostituito dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
42. 5. Pentangelo, Zanella.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: All'articolo 8 con le seguenti: Agli articoli 8 e 10-bis.

  Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: «per un periodo» fino a: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 13 febbraio 2023», e le parole da: «a quindici giorni» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
42. 7. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.

  Sopprimere il comma 3.
42. 8. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
*42. 14. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
*42. 22. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

   All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
42. 028. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.».
42. 021. Germanà, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
*42. 011. D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
*42. 024. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   b) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   c) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche»;
   d) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole «nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   b) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
42. 012. D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole: «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 100 euro.».
42. 014. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
*42. 06. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Cannizzaro, Cortelazzo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
*42. 027. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
42. 016. Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
42. 026. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:
    «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
43. 1. Mandelli, Gelmini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: «energia elettrica», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».
43. 2. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla lettera a) del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».
43. 3. Mazzetti, Labriola, Ruffino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro.