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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 32

    (Servizio per la Sicurezza)

    1. Il Servizio per la Sicurezza cura:
      • a) le attività in materia di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni;
      • b) le attività inerenti alla protezione dei dati, in concorso con il Servizio Informatica e con i Servizi ed Uffici della Segreteria generale interessati;
      • c) l'organizzazione e l'impiego degli assistenti parlamentari;
      • d) l'elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza;
      • e) la formulazione di proposte al Segretario generale e ai consiglieri Capi dei Servizi e degli uffici competenti per l'adozione di norme ed istruzioni operative;
      • f) l'adozione, in casi imprevisti ed urgenti, informandone tempestivamente il Segretario generale e, appena possibile, i consiglieri Capi dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale competenti, delle decisioni richieste dalle esigenze di tutela della sicurezza, anche impiegando direttamente il personale necessario;
      • g) la segreteria del Comitato per la sicurezza;
      • h) i rapporti con le forze di polizia e con gli organi dello Stato competenti in materia di sicurezza.