Camera dei deputati

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24 ottobre 1996:

Sullo svolgimento di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori e sull'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi (artt. 41, 45 e 89)

La Giunta per il regolamento,

rilevato che l'esperienza dei primi mesi di attività della Camera nella XIII legislatura ha posto in luce alcuni problemi relativi all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dei dibattiti, soprattutto a causa della posizione di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori non attinenti ai temi in discussione;

rilevata, inoltre, la opportunità di ribadire le norme regolamentari e le regole di correttezza che, nello svolgimento dei dibattiti parlamentari, tutelano la sfera di prerogative propria delle istituzioni e quella personale di altri soggetti estranei nello svolgimento dei dibattiti parlamentari;

udita la relazione del comitato istruttorio composto dai deputati Acquarone, Armaroli, Biondi e Guerra,

ha deliberato all'unanimità il seguente parere:

  1. Limiti di ammissibilità e modalità di svolgimento dei richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
    1. Gli interventi incidentali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento sono, in linea generale, ammissibili soltanto quando i richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea o la Commissione.
    2. Ogni altro richiamo o intervento andrà collocato, secondo la sua natura, al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza (per i quali si veda il punto 1.5), quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. In particolare, verranno rinviate, secondo prassi, alla conclusione della seduta le richieste d'intervento per sollecito di atti del sindacato ispettivo e per fatto personale, salvo che il Presidente, per gravi motivi, non ritenga, in via d'eccezione, di darvi subito corso.
    3. La valutazione circa la diretta attinenza, o meno, alla discussione principale, e, quindi, circa l'ammissibilità del richiamo, è rimessa in via esclusiva alla Presidenza, che inviterà previamente chi richieda la parola per questo fine ad indicare il riferimento all'articolo del regolamento e, comunque, allo specifico atto della procedura in corso, sul quale intende svolgere il proprio richiamo. Il richiedente deve limitarsi ad enunziare tali elementi, senza entrare nel merito della questione.
    4. Qualora sia in corso una votazione, non sono ammessi interventi, a norma dell'articolo 50, comma 3, fino alla proclamazione del risultato, se non per questioni attinenti alla sua regolarità.
    5. Deroghe ai rigorosi limiti di pertinenza delle questioni sollevate ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, come definiti al punto 1.1, potranno venire ammesse soltanto ove l'intervento sia giustificato da ragioni di eccezionale urgenza e rilevanza politica e riguardi argomento d'interesse generale. In tali casi, è opportuno che il richiedente preannunzi la propria richiesta alla Presidenza, indicando l'oggetto sul quale intende intervenire. Va, d'altronde, ricordato che per la posizione di altre questioni, attinenti all'indirizzo o al sindacato politico, devono essere utilizzati gli strumenti tipici -rispettivamente le mozioni e gli atti di sindacato ispettivo - e le altre procedure previste nell'ambito delle Commissioni, secondo le modalità e i limiti a ciascuno propri.
    6. In relazione alla esigenza di qualificare in modo proceduralmente corretto ogni intervento e ogni passaggio della seduta, è opportuno che dai resoconti risulti sempre a quale titolo parli l'oratore cui è data facoltà d'intervenire.
  2. Modalità di svolgimento del dibattito limitato sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
    1. Ove il richiamo sia ritenuto pertinente, il dibattito dovrà svolgersi nella forma limitata disciplinata dall'articolo 41, comma 1, del regolamento. In tali limiti vanno ricompresi anche gli eventuali interventi ad adiuvandum da parte di chi intenda sollevare la medesima questione. La Presidenza potrà estendere il dibattito solo avvalendosi in modo formale della facoltà prevista dall'articolo 45 (si veda il punto 3.2).
    2. La Presidenza assicurerà il rigoroso rispetto dei tempi prescritti per tutti gli interventi incidentali. Sarà, altresì, cura della Presidenza non consentire che vengano riproposte, dal medesimo deputato o da altri, neppure sotto specie di diversa argomentazione, questioni dalla stessa già precedentemente decise.
    3. L'articolo 45 del regolamento consente alla Presidenza, ove l'importanza della questione lo richieda, di estendere una discussione limitata per espressa disposizione del regolamento, concedendo la parola ad un oratore per ciascun gruppo. La stessa norma dà facoltà alla Presidenza di consentire eccezionalmente altri interventi.
    4. Di tali facoltà dovrà farsi uso sulla base di una prudente valutazione della Presidenza in relazione al buon andamento dei lavori della Camera. Deve essere, inoltre, considerato che ogni estensione del diritto di parola, non adeguatamente motivata, da parte della Presidenza può risolversi in una violazione del diritto di ciascun deputato ad intervenire con parità di condizioni nei dibattiti.
  3. Decisione sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
    1. La Presidenza, a norma dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, ha il potere di decidere direttamente sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
    2. Su tali richiami, ove siano stati ritenuti ammissibili (si veda il punto 1.3), possono intervenire un oratore contro e uno a favore. In casi di particolare importanza, per acquisire ulteriori elementi di valutazione e conoscere gli orientamenti dell'Assemblea, la Presidenza, a norma dell'articolo 45 del regolamento, ha facoltà di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo. Può, inoltre, chiamare l'Assemblea a decidere con votazione per alzata di mano sul richiamo o sulla proposta formulata. In base ad una prassi consolidata, la Presidenza non si avvale di questa facoltà nel caso di decisioni aventi ad oggetto richiami al regolamento, sia a salvaguardia dell'univocità e costanza degli indirizzi interpretativi presidenziali, sia perché non appare opportuno che l'interpretazione della norma regolamentare venga rimessa a decisioni assunte a maggioranza.
    3. Nel caso in cui la questione rivesta particolare importanza o comporti un nuovo indirizzo interpretativo, il Presidente di turno investirà della stessa il Presidente della Camera, eventualmente sospendendo la trattazione del punto in esame.
  4. Regole di correttezza nello svolgimento degli interventi, a tutela delle istituzioni e dei soggetti esterni.
    1. La particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale.
    2. E dovere della Presidenza garantire nei dibattiti parlamentari il pieno svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica e di denunzia politica. Allo stesso modo, la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono awalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'articolo 58 del regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità.
    3. Di conseguenza, in considerazione del valore che riveste ogni dichiarazione pronunziata nelle sedi formali del dibattito parlamentare, sia nel rapporto fra la Camera e altri organi costituzionali, sia negli effetti sulla sfera personale dei singoli, è dovere della Presidenza assicurare che la libera manifestazione del pensiero e della critica non vada mai disgiunta dall'impiego dei modi corretti e delle forme appropriate al linguaggio parlamentare, e non abbia quindi a trascendere nella diffamazione personale o nel vilipendio di organi dello Stato. Essa richiamerà quindi, a norma dell'articolo 59, comma 2, del regolamento, i deputati che pronunzino parole sconvenienti, tali intendendosi anche le espressioni ingiuriose e le insinuazioni atte ad offendere, a recare discredito o comunque a ledere persone o istituzioni.

(*) Il parere è stato pubblicato e distribuito a tutti i deputati con la seguente lettera del Presidente della Camera
"Onorevoli deputati,
La Giunta per il regolamento, interpellata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, ha adottato all'unanimità, nella riunione dello scorso 24 ottobre, il parere allegato.
Affinchè sia data uniforme applicazione alle norme regolamentari sulle quali tale parere verte, dispongo che ad esso si attengano le Presidenze dell'Assemblea e delle Commissioni nell'esercizio della funzione regolatrice che per i rispettivi ambiti loro compete.
Confido che le precisazioni interpretative in esso contenute possano valere ad assicurare l'ordinato ed efficace svolgimento dei lavori della Camera unitamente alla piena garanzia del diritto dei deputati a partecipare alle discussioni con parità di condizione. Tale garanzia comprende inoltre, insieme alla massima libertà di pensiero e di critica, il dovere di esprimersi nelle forme adeguate al ruolo costituzionale del Parlamento e alle regole della correttezza parlamentare, a tutela delle prerogativa di altre istituzioni e della sfera personale dei cittadini."

Firmato: VIOLANTE