«La Giunta per il Regolamento,
considerato che, alla luce dell'articolo 89 del Regolamento, devono essere considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi del tutto estranei all'oggetto del progetto di legge in discussione e che, alla luce dell'articolo 96-bis, comma 7, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia trattata nel decreto-legge (v. anche la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa in Commissione);
confermando l'indirizzo interpretativo di cui alla seduta del 4 giugno 2008;
rilevato che le disposizioni di copertura comunque contenute negli emendamenti sono soggette al vaglio di ammissibilità secondo i criteri generali previsti dal Regolamento (articoli 86, comma 1, 89, 96-bis, comma 7), che stabiliscono che siano dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia dei decreti-legge e estranei alla materia trattata nei progetti di legge diversi dai decreti-legge;
considerato che, diversamente, ove tali disposizioni fossero sottratte alla valutazione di ammissibilità, si determinerebbe un aggiramento delle norme regolamentari finalizzate a garantire l'omogeneità degli interventi normativi, ad assicurare un ordinato svolgimento del procedimento legislativo e a rispettare il riparto di competenze fra le Commissioni;
delibera il seguente parere:
a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa;
b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge;
c) resta comunque ferma l'ammissibilità degli emendamenti recanti riduzioni degli accantonamenti sui fondi speciali che, ai sensi della disciplina contabile, sono destinati alla copertura delle iniziative legislative;
d) resta altresì ferma, in via generale, la regola della previa presentazione in Commissione degli emendamenti;
e) in caso di opposizione alla dichiarazione di inammissibilità pronunziata in Commissione, ovvero in tutti i casi in cui l'ammissibilità appaia dubbia, la questione dovrà essere rimessa al Presidente della Camera;
f) per i progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione, si tiene conto, ai fini dell'applicazione dei principi sopra esposti, del criterio di ammissibilità riferito all'estraneità per materia.»