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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2018
39.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   evidenziato come le motivazioni di necessità e urgenza poste a base del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si fondino su molteplici esigenze, tra le quali si segnalano quelle di: attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019.
   rilevato come l'articolo 9, comma 1, del decreto – legge, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore in materia, vieti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;
   segnalato altresì come l'articolo 9 preveda, al comma 2, che la violazione dei divieti di pubblicità stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, individuando, al comma 3, l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione di tale sanzione nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
   rilevato, con riferimento al comma 5 dell'articolo 9, il quale prevede che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – legge continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, come la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della sua entrata in vigore sia stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore;
   rilevato, per quanto attiene alle tematiche concernenti il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni:
    che gli articoli da 1 a 3, in materia di contrasto al precariato, sono riconducibili principalmente alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    che l'articolo 4 contiene norme riconducibili alle materie ordinamento civile e norme generali sull'istruzione, entrambe materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione;
    che gli articoli 5 e 6, contenenti, rispettivamente, norme volte ad introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, Pag. 45e che prevedono la decadenza da specifici benefìci per le imprese le quali non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali richiesti, incidono su benefìci economici qualificabili come aiuti di Stato, ed appaiono pertanto riconducibili alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia tutela della concorrenza di cui alla lettera e) del citato articolo 117, secondo comma, pure materia di competenza legislativa esclusiva statale;
    che gli articoli 7 e 8, i quali riguardano la disciplina dell'iperammortamento fiscale e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    che l'articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse, è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
    che gli articoli da 10 a 12, i quali ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    che l'articolo 13 appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento all'abrogazione di agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche, e alla materia ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia), con riferimento all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente recante divieti in materia di pubblicità di giochi e scommesse, atteso che il medesimo comma 1 introduce in materia un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo;
   b) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità coordinare la previsione che individua l'AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 9, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (di cui agli articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012);
   c) con riferimento all'articolo 13, comma 5, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un nuovo fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche e ordinamento sportivo, intervenendo su una materia di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni per la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;
   rilevato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, evidenzi il miglioramento della capacità di spesa di competenza del Ministero dell'interno, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, nonché a famiglie, istituzioni private ed imprese;
   evidenziata inoltre la riduzione dei residui finali totali del Ministero dell'interno, dovuta in gran parte dovuta ai minori residui propri del 2017 nei trasferimenti correnti;
   rilevato il peso crescente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, della Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, per la quale si registrano stanziamenti definitivi per 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 31,2 per cento rispetto al 2016 (quando lo stanziamento era stato di 2,2 miliardi);
   segnalata quindi la riduzione dei debiti fuori bilancio in essere al 31 dicembre 2017 rispetto al 2016 e preso atto in tale ambito che, come sottolineato della Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto, i capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardino l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari – , sul quale si sono riscontrate nuove situazioni debitorie fuori bilancio per 510,5 milioni di euro), nonostante la crescita delle risorse messe a disposizione per tale finalità;
   richiamato come, secondo i dati elaborati dalla Corte dei conti, la spesa in termini di impegno per la prima accoglienza dei migranti sia risultata pari nel 2017 a 2.029 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa per i centri di seconda accoglienza (SPRAR, costituito dalla rete degli enti locali) sono stati di 369 milioni di euro per l'ospitalità di migranti ordinari e minori non accompagnati;
   rilevata la particolare attenzione profusa nei confronti dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per cui il relativo Fondo, trasferito dal 2015 al Ministero dell'interno, è passato da una consistenza di 90 milioni di euro nel 2015 a 170 milioni nel 2017;
   richiamati altresì i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nella predetta Relazione sul Rendiconto con riferimento alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), relativamente alla quale, a fronte di stanziamenti di bilancio che per il 2017 risultano pari a circa 17,2 milioni di euro per competenza, la Corte sottolinea il notevole ritardo nell'attuazione e l'inadeguatezza dei risultati, atteso che a maggio 2018 solo 206 comuni hanno migrato le proprie anagrafi nel nuovo sistema,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018;
   viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   rilevato come, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto riguarda la missione Ordine pubblico e sicurezza, il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 305,3 milioni di euro, proponga un ulteriore aumento complessivo di circa 63 milioni di euro, relativi in prevalenza a spese per il personale (circa 8 milioni), per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (+ 29 milioni) e per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere (+16 milioni),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.