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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2018
43.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. (Atto n. 33).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33);
   considerato che il predetto Codice è stato emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 recante Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
   considerato altresì che l'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
   preso atto che l'esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sugli enti del Terzo settore è emersa nel corso di incontri con attori istituzionali e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore;
   visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018, il quale conferma che le disposizioni contenute nel Codice hanno già trovato applicazione per un tempo sufficiente a far emergere l'incidenza pratica del riordino normativo operato con il Codice stesso, rendendo quindi evidente la necessità di procedere alla correzione di alcune specifiche disposizioni;
   considerato che, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, il Consiglio di Stato esprime parere contrario relativamente ad alcune disposizioni in quanto ritenute particolarmente innovative rispetto al testo originario del Codice e non meramente integrative e correttive del suo contenuto;
   rilevato che:
    l'articolo 21 dello schema modifica l'articolo 77 del Codice, il quale consente alle banche di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito per sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Le modifiche estendono l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali; inoltre, prevedono che l'intera raccolta possa essere destinata anche al finanziamento di iniziative diverse da quelle istituzionali degli ETS; infine, rendono la norma immediatamente operativa in relazione al tasso di remunerazione da applicare;
    l'efficacia dell'articolo 77, così come modificato dal citato articolo 21 dello schema, è ora subordinata alla autorizzazione alla Commissione europea ai Pag. 58sensi dell'articolo 108, par. 2 del TFUE, ai sensi del successivo articolo 31 del presente schema di decreto;
    al fine di garantire enti del Terzo settore la possibilità di procurarsi attraverso le attività commerciali le risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni istituzionali e solidaristiche, occorre chiarire che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice sono considerate non commerciali se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi e che tali enti rientrino, per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di ente del terzo settore;
   considerati:
    l'istruttoria effettuata in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'atto di mancata intesa del 20 giugno 2017;
    i rilievi in merito dei soggetti auditi in sede parlamentare, in particolare dal Forum del Terzo Settore e la documentazione acquisita prodotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI

   con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), si rileva l'opportunità di verificare se tali norme, estendendo la disciplina di finanziamento contenuta all'articolo 77 del Codice anche agli enti del Terzo settore commerciali, siano compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato e in materia di concorrenza;
   con riferimento all'articolo 21, comma 1, si rileva la necessità di sopprimere la lettera d), per consentire che le somme raccolte con i titoli di solidarietà vengano necessariamente destinate al finanziamento delle iniziative istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, realizzate dagli stessi enti del Terzo settore;
   ancora con riferimento all'articolo 21, si rileva la necessità di introdurre un adempimento per le banche emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Codice in fase di rendicontazione, prevedendo l'obbligo di dare «evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati», in applicazione del principio di cui all'articolo 111-bis, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385);
   con riferimento all'articolo 23, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del terzo settore, si rileva la necessità di inserire, dopo la lettera a), la seguente:
   «a-bis) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) se svolte da Fondazioni Ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli Organi Amministrativi.»;

   sempre con riferimento all'articolo 23, che modifica l'articolo 79 del Codice, si rileva la necessità di sostituire, al comma 2 del medesimo articolo 79, il termine «costi effettivi» che nella terminologia aziendalistica e nella prassi operativa si presta ad interpretazione, con il termine «costi pieni effettivi»;
   con riferimento all'articolo 24, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 80 del Codice, sostanzialmente estendendo il regime forfetario agevolato di imposizione dei ricavi alla attività di raccolta fondi, di cui all'articolo 7 del Codice, anche organizzata e continuativa, si rileva la necessità di individuare le Pag. 59tipologie di raccolta fondi da assoggettare al predetto regime agevolato, sostituendo il rinvio all'articolo 7, con quello all'articolo 79, comma 4, lettera a), il quale contempla solo le raccolte fondi occasionali;
   con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettere a), b ), e c) dello schema tese, rispettivamente a modificare i commi 1 e 2, nonché ad espungere il comma 3 dell'articolo 83 del Codice, si rileva la necessità di eliminare tali modifiche; le norme proposte, infatti, sostanzialmente estendono i benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali anche agli enti del Terzo settore di natura commerciale, ivi comprese le cooperative sociali e le imprese sociali in forma diversa da quella societaria; tale estensione sembra configurare un finanziamento indiretto di tali enti, incompatibile con i principi europei in materia di aiuti di Stato;
   con riferimento al già richiamato articolo 26, comma 1), lettera a) dello schema, si rileva la necessità di ripristinare l'agevolabilità delle sole erogazioni liberali in denaro, dal momento che, nel caso di erogazioni in natura, non è facilmente determinabile il valore normale dei beni conferiti; inoltre, tali erogazioni non sono facilmente tracciabili e non è agevolmente verificabile l'inerenza del bene con l'attività esercitata dall'ente donatario, con il conseguente rischio di abusi;
   con riferimento all'articolo 30, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 148 del Testo unico sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) escludendo dal carattere di commercialità alcune attività poste in essere da fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, si rileva l'opportunità di valutare eventuali profili di incoerenza con la disciplina europea in materia di concorrenza, atteso che tali soggetti potrebbero esulare dal perimetro degli enti non commerciali.