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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00594 Fornaro: Sulla regolamentazione della lombricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è al corrente delle difficoltà esistenti nell'inquadramento giuridico dell'allevamento dei lombrichi, anche perché la produzione che ne consegue non rientra tra i prodotti agricoli, ma tra i fertilizzanti.
  La questione è tra l'altro aggravata dal fatto che ai fini del calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA), Ogni Regione adotta una propria tabella per calcolare il numero di ore e di giornate necessarie per riconoscere un Imprenditore Agricolo Professionale o un coltivatore diretto.
  Quanto alla questione dei fertilizzanti sollevata dall'onorevole interrogante, rilevo che il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti, in particolare i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi, i substrati e i prodotti ad azione specifica, i quali sono descritti e classificati nei relativi allegati.
  Ai fini della tracciabilità, il citato decreto istituisce presso il Mipaaft il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e il Registro dei fertilizzanti. Pertanto, il Fabbricante di fertilizzanti, prima di immettere sul mercato prodotti da commercializzare, come l'Ammendante «Vermicompost da letame», deve iscriversi al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e successivamente iscrivere il prodotto nell'apposito registro.
  A tal proposito preciso che, dal 2015, i suddetti Registri sono stati digitalizzati, sono disponibili sul portale del Ministero e consentono all'utente di inserire le domande di iscrizione « on line».
  In ogni caso, tenuto conto della complessità della problematica e del potenziale interesse nei confronti della materia, il Ministero è disponibile ad attivare uno specifico tavolo di lavoro, al fine di approfondire le diverse questioni tecniche ed economiche connesse alla quantificazione delle ULA ed alla armonizzazione dei codici ATECO.

Pag. 81

ALLEGATO 2

5-00595 Gagnarli: Sul sostegno degli agricoltori colpiti dall'incendio sul monte Serra.
5-00597 Gadda: Sul sostegno alle aree agricole colpite dall'incendio sui Monti pisani del 24 settembre 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Considerata la analogia dei temi trattati, rispondo congiuntamente agli Onorevoli Gadda e Gagnarli.
  Abbiamo sempre ritenuto prioritario, anche a livello europeo, adottare iniziative a sostegno delle imprese agricole danneggiate da incidenti ambientali.
  Stiamo seguendo con il massimo impegno il caso dell'incendio che si è sviluppato nei territori evidenziati dagli Onorevoli interroganti, infatti la tempestiva presenza del Ministro Gian Marco Centinaio nelle aree colpite, ha voluto sinceramente testimoniare non solo l'attenzione per la gravità di quanto è accaduto ma soprattutto la vicinanza e la solidarietà alle comunità gravate da questo evento.
  Al riguardo, rilevo che la vigente normativa del Fondo di solidarietà nazionale non consente l'attivazione degli aiuti alle imprese agricole coinvolte da sinistri come quello cui si fa riferimento negli atti di sindacato ispettivo, in quanto gli interventi compensativi del suddetto Fondo, disciplinato dal decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere attivati solo nel caso di danni conseguenti ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, fattispecie a cui non appartengono gli incendi.
  Tuttavia, consapevole dei danni arrecati, dell'elevato numero di aziende e persone interessate, è intenzione di questo Governo valutare la possibilità di consentire l'attivazione in via del tutto eccezionale degli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla corrispondente normativa europea in materia di aiuti di stato in agricoltura.
  Quanto alla ricostituzione del potenziale produttivo definitivamente compromesso a causa dell'incendio, la Regione Toscana, attraverso il proprio programma di sviluppo rurale, potrà attivare la specifica misura (misura 5.2) riguardante il sostegno agli investimenti per il recupero del potenziale produttivo danneggiato a seguito di «eventi catastrofici» e concedere agli agricoltori danneggiati un contributo fino al 100 per cento del costo sostenuto.

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ALLEGATO 3

5-00596 Viviani: Sulla diffusione in alcune regioni italiane del tarlo asiatico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che questo Ministero, conscio dei danni che possono colpire il comparto produttivo agricolo a causa della presenza del coleottero cerambicide Anoplophora glabripennis, segue costantemente gli eventi, con l'intendimento di privilegiare ogni tempestiva linea di azione che risulti utile ad evitare la diffusione del problema.
  Il coleottero cerambicide Anoplophora glabripennis, conosciuta anche come «tarlo asiatico del fusto», è un insetto da quarantena per l'Unione europea che, con la Decisione della Commissione 893 del 9 giugno 2015, ha stabilito specifiche misure obbligatorie per impedirne l'introduzione e la diffusione.
  I Servizi Fitosanitari regionali effettuano monitoraggi annuali per individuare alberi e arbusti attaccati dal tarlo asiatico e, nel caso di focolai accertati, vengono predisposti interventi di lotta quali trattamenti insetticidi sulle piante infestate, seguiti da estirpo e distruzione nel periodo autunno-invernale.
  La precoce individuazione dei focolai di infestazione è fondamentale per il contenimento e la possibile eradicazione dell'insetto nocivo, evitando danni ingenti negli anni successivi ad alberi e arbusti di giardini, parchi, viali, frutteti e boschi.
  In data 18 settembre 2018 è stata riscontrata la presenza del patogeno, da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con i Carabinieri Forestali della Sezione di Cuneo, nella frazione «Madonna dell'Olmo» del comune di Cuneo.
  Per ora il patogeno è presente in tre aree, nella stessa frazione di Cuneo, i cui due punti più lontani distano 900 metri circa.
Allo stato attuale sono stati riscontrati segni di infestazione su aceri e su betulle.
  Si ipotizza che l'introduzione sia avvenuta con lo spostamento di imballaggi in legno e di pedane di carico, considerando la presenza di attività commerciali di detti materiali.
  La Regione Piemonte ha già attivato i monitoraggi e i controlli nel vivaio presente a circa 1 chilometro dal punto infestato più vicino, nonché iniziative di informazione e di predisposizione del Piano di intervento coinvolgendo l'Amministrazione Comunale di Cuneo.
  In data 21 settembre 2018, il ritrovamento è stato comunicato al Servizio fitosanitario centrale di questo dicastero e in data 24 settembre 2018 notificato alla Commissione UE tramite il sistema Europhyt Outbreak.
  La problematica legata ai focolai di Anoplophora glabripennis in Piemonte è stata già oggetto di trattazione nel Comitato fitosanitario nazionale del 18 e 19 settembre 2018 e questo ultimo ritrovamento sarà discusso nella prossima riunione in programma per il 9 e 10 ottobre 2018.
  Il Comitato fitosanitario nazionale ha già concordato di predisporre un piano di eradicazione dell'insetto per chiedere la contribuzione dell'Unione europea in applicazione del regolamento 652/2014, che finanzia le misure fitosanitarie di eradicazione fino al 50 per cento dei costi.
  Solo con la fattiva collaborazione della popolazione dell'area infestata è possibile intervenire con elevate probabilità di ottenere l'eradicazione dell'insetto nell'arco di pochi anni, riducendo danni economici e disagi per i cittadini coinvolti.

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ALLEGATO 4

5-00598 Nevi: Sugli orientamenti interpretativi in sede regionale della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rilevo in premessa che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 non può subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo; pertanto l'accertamento della relativa qualifica è piena e incondizionata, non limitata al territorio della Regione che l'ha riconosciuta.
  In tal senso depone, peraltro, anche l'interpretazione letterale della norma di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, con il quale il Legislatore ha disposto espressamente e senza limitazione di sorta che «Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 7». Una volta dunque accertata la sussistenza dei requisiti posti ai fini dell'applicazione della normativa statale, la qualifica viene riconosciuta all'imprenditore agricolo che acquisisce lo status soggettivo di imprenditore agricolo professionale.
  Peraltro, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa primaria dello Stato che ha disciplinato la materia individuando specifici criteri applicabili in via generalizzata e senza alcun limite (attribuendo alle Regioni il compito di accertare la sola sussistenza dei requisiti richiesti), oltre che con l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica.
  Ne consegue pertanto che l'inserimento di limiti territoriali, limitando conseguentemente l'iniziativa economica privata, non tiene conto del necessario e dovuto pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.
  Ciò posto, nell'evidenziare che al momento non si ha alcuna segnalazione sul tema, il Ministero si impegna ad effettuare una verifica con i competenti Uffici regionali per appurare le dimensioni del problema e a proporre le conseguenti iniziative.