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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 marzo 2019
157.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disegno di legge C. 1637 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1637 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
  richiamato il parere reso nella seduta del 13 febbraio 2019 nel corso dell'esame in prima lettura del Senato, sul disegno di legge S. 1018;
  auspicato che venga dato seguito, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti, al parere reso sul provvedimento dalla Conferenza unificata lo scorso 12 marzo;
  rilevato che:
   le disposizioni del Capo I del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza appaiono riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
   alla luce di questo intreccio di competenze, il principio di sussidiarietà verticale consente l'intervento legislativo statale, ferma restando l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale;
   il provvedimento recepisce questa esigenza con alcune specifiche previsioni; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rinvia a un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata la definizione dei princìpi e dei criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc); al successivo comma 7, il decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; il comma 2 dell'articolo 8 prevede che gli standard di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni; a seguito di una modifica apportata al Senato, al comma 3 dell'articolo 12 è stata introdotta la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a favore di ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. navigator);
   potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare eventuali contenziosi, inserire nel testo la previsione di specifiche forme di coinvolgimento delle regioni e delle Pag. 76autonomie locali con riferimento a ulteriori disposizioni: si segnalano in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presentazione della richiesta del Rdc; il comma 6 del medesimo articolo 5, che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'adozione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale;
   è da ritenersi altrettanto opportuno prevedere, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 12 in materia di potenziamento dei centri per l'impiego regionali e utilizzo dei cd. navigator, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e non, come attualmente previsto, il semplice parere; si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata (ad esempio con la sentenza n. 251 del 2016) a considerare, in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni, la leale collaborazione come principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione;
   risulta parimenti necessario un rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'attuazione del Rdc, le forme di gestione associata da parte dei comuni dei servizi di contrasto alla povertà;
   è opportuno integrare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dall'articolo 13, comma 2, con un riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, in conformità con molti precedenti;
   le disposizioni del Capo II in materia pensionistica sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    inserire forme di coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali nel procedimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6, comma 1;
    prevedere, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 12 in materia di potenziamento dei centri per l'impiego regionali e utilizzo dei cd. navigator, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e non, come attualmente previsto, il semplice parere;
    individuare misure per il rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, le forme di gestione associata da parte dei comuni dei servizi di contrasto alla povertà;
    aggiungere, all'articolo 13, comma 2, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».