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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 aprile 2019
177.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione (C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

  Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

Articolo 1
(Princìpi)

  1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
  2. L'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni comunitarie per sostanziare, in particolare, condivisione e promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Articolo 2
(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1o settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo la parola «competenze» è inserita la seguente: «civiche,».
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
  4. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, anche in contitolarità, ai docenti della classe, sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
  5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.Pag. 100
  6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  8. A decorrere dal 1o settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Articolo 3
(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)

  1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Linee guida vigenti, tenendo a riferimento le seguenti tematiche:
   a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
   b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
   c) educazione alla cittadinanza digitale, nei termini di cui all'articolo 5;
   d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
   e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
   f) educazione alla legalità;
   g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

  2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti di persone, animali e natura.

Articolo 4
(Costituzione e cittadinanza)

  1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono avvicinarsi ai contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.
  2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono attivate iniziative Pag. 101per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
  3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.
  4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

Articolo 5
(Educazione alla cittadinanza digitale)

  1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
  2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:
   a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
   b) interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
   c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
   d) fornire norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e l'interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
   e) creare e gestire l'identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui. Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
   f) conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull'uso dei dati personali;
   g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

  3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutarne eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza esprime un componente della Consulta.
  5. La Consulta di cui al comma 3, periodicamente, presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
  6. La Consulta di cui al comma 3 si coordina con il Tavolo interministeriale istituito ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71. Pag. 102
  7. Per l'attività prestata in seno alla Consulta, ai relativi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 6
(Formazione dei docenti)

  1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quota parte, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, è finalizzata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti l'insegnamento trasversale di educazione civica. Il Piano nazionale per la formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è aggiornato al fine di ricomprendervi le attività di cui al primo periodo.
  2. Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale.

Articolo 7
(Scuola e famiglia)

  1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale di educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto di Corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria.

Articolo 8
(Scuola e territorio)

  1. L'insegnamento trasversale di educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.
  2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi e alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Articolo 9
(Albo delle buone pratiche di educazione civica)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.
  2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Articolo 10
(Valorizzazione delle migliori esperienze)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza annuale indice, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un Concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori Pag. 103esperienze in materia di educazione civica al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Articolo 11
(Monitoraggio)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta con cadenza biennale al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge, anche in prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

Articolo 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 104

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2019. (Doc. LVII, n. 2 e Allegati)

PARERE APPROVATO

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il Documento di Economia e Finanza 2019 (Doc. LVII, n.2 e Allegati);
   preso atto che sono indicati quali collegati alla manovra di finanza pubblica il disegno di legge in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori; il disegno di legge di delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali; il disegno di legge delega 1603-ter, «Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive», derivante dallo stralcio effettuato alla Camera rispetto al disegno di legge n. 1603, recante originariamente «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione», già qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica;
   considerato l'incremento delle risorse pubbliche destinate all'istruzione e alla ricerca, anche a livello qualitativo e valutate positivamente le misure previste, quali il credito di imposta in ricerca e sviluppo e le nuove disposizioni sul «rientro dei cervelli», con un'estensione dei benefici a partire dall'anno di imposta 2020;
   considerato l'impegno a proseguire gli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico e le misure realizzate, quali la semplificazione della procedura concorsuale per l'accesso alla professione docente, la soppressione della «chiamata per competenze» o «chiamata diretta» dei docenti prevista dalla legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), l'immissione in ruolo entro settembre 2019 dei candidati ammessi al corso-concorso per dirigenti scolastici, l'introduzione di modifiche all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la riduzione e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro;
   considerati altresì l'impegno al reclutamento dei docenti con titoli idonei all'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, all'introduzione di una misura di perequazione che incrementi il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017, e le misure con le quali è stato incrementato il tempo pieno con posti aggiuntivi nella scuola primaria, con le quali sono state stanziate – nell'ambito delle politiche per la famiglia, la disabilità e l'inclusione sociale – ulteriori risorse destinate al rifinanziamento degli interventi di contrasto della povertà educativa minorile, nonché le misure per favorire l'inclusione scolastica e con le quali sarà rafforzata la formazione dei docenti di sostegno, e quelle per l'avvio della mappatura satellitare degli edifici scolastici ai fini della sicurezza degli edifici scolastici, cui si aggiungono anche le azioni di mitigazione del rischio sismico quali, in primis, il finanziamento per le Pag. 105verifiche di vulnerabilità e i progetti di adeguamento delle Scuole in zone a rischio sismico 1 e 2;
   rilevato positivamente l'impegno a definire misure vòlte ad ampliare la platea degli studenti universitari che beneficiano dell'esenzione contributiva, a favorire la stabilizzazione da parte delle Regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e per la semplificazione delle procedure amministrative per l'erogazione delle stesse, a definire una revisione dei corsi a numero programmato, a consentire l'assunzione di ricercatori di «tipo b» e le relative progressioni di carriera, grazie all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), a rafforzare gli investimenti pubblici in ricerca e a incentivare lo strumento del partenariato pubblico-privato;
   considerato altresì l'impegno a introdurre semplificazioni nei processi di acquisto di beni e servizi nel mondo della ricerca, a proseguire la partecipazione del sistema di ricerca italiano alle iniziative finanziate dalla Commissione europea e nel nuovo programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, a completare il processo di riforma del sistema di reclutamento nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e a ultimarne la fase di statizzazione;
   preso atto che sarà intrapreso un piano straordinario di assunzioni per fronteggiare il deficit di organico nel settore dei Beni culturali, che – tra le misure per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali – si procederà a una mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati, alla prevenzione del rischio per i siti archeologici, alla realizzazione di un Catalogo unico nazionale digitale del patrimonio culturale, al monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani, allo sviluppo di reti museali, alla sperimentazione di card digitali per usufruire di beni e attività culturali, alla valorizzazione della moda e del design;
   preso atto con favore che, sempre nel settore dei beni culturali, sarà attribuita valenza strategica alla sicurezza del patrimonio culturale, implementando l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale; che tra le finalità del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali è prevista anche la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; che sarà promosso un piano per la digitalizzazione del patrimonio culturale; che saranno investite risorse per la promozione della cultura tra i giovani, per progetti dei territori e per iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, dell'architettura, della riqualificazione delle periferie e dell'innovazione; che saranno migliorati i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS); che saranno avviate azioni per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche; che il Governo redigerà – in attuazione di apposita delega legislativa – il «Codice dello spettacolo» e saranno apportate modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio; che si rafforzerà la capacità del Mezzogiorno di gestire progetti culturali e che saranno incentivati progetti di promozione delle attività culturali nelle scuole e nelle Università;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. assicurare un adeguato e crescente stanziamento di risorse finanziarie per il sostegno ai settori «Cultura e Conoscenza», intesi nelle loro molteplici declinazioni quali Istruzione, Università, Ricerca e tutela e valorizzazione dei beni culturali;
   2. garantire che eventuali revisioni della spesa pubblica non riguardino il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali i cui bilanci sono stati ampliamenti ridotti nel corso degli ultimi decenni;Pag. 106
   3. in merito al rinnovo contrattuale dei lavoratori del comparto «Istruzione e Ricerca», per il triennio 2019-2021, si ritiene opportuno prevedere un incremento salariale più consistente quale segnale di attenzione e valorizzazione del personale, anche al fine di ridurre progressivamente il divario con le retribuzioni degli altri Paesi UE;
   4. favorire interventi finalizzati ad affrontare il problema del decremento degli alunni in ambito scolastico e del conseguente fenomeno del sovraffollamento, rivolgendo particolare attenzione alle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili e a quelle di scuola secondaria di secondo grado il cui numero supera il computo dei 30 alunni arrivando, talvolta, fino a 36;
   5. intervenire sulla prospettata autonomia regionale affinché vengano rispettati i principii costituzionalmente garantiti in riferimento al sistema scolastico nazionale e al diritto allo studio, definendo i livelli essenziali di prestazione da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.