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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2019
198.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02216 Fregolent: Riforma del settore dei giochi pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al settore dei giochi pubblici, chiedono di conoscere in che tempi si giungerà ad una riforma del settore, in particolare al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la salute e l'ordine pubblico.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto «Dignità») aveva previsto che il Governo, entro 6 mesi, proponesse «una riforma complessiva in materia di giochi pubblici» in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario e, comunque, tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate (articolo 9, comma 6-bis).
  Tuttavia, nella «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018» (pag. 8) il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2019-2021, ha dichiarato, tra i «collegati» alla decisione di bilancio, anche il «Disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi», superando, quanto indicato nel decreto-legge Dignità.
  In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti».
  L'intesa è stata raggiunta il 7 settembre 2017.
  Peraltro, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, all'articolo 1, comma 1049, ha previsto che, «al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048 – vale a dire le procedure di gara in materia di scommesse e di Bingo – le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017».
  Allo stato, non risulta che le regioni abbiano fino ad ora adeguato le proprie leggi alla citata intesa.
  In ultimo, per quanto concerne l'avvio di un «proficuo confronto tra gli attori direttamente interessati alla complessiva riforma del settore dei giochi pubblici», si osserva che è in fase di ultimazione la predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino complessivo del settore dei giochi che punta a definire un quadro di regole chiare e precise per il gioco ed a rafforzare la tutela della salute del giocatore.

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ALLEGATO 2

5-02217 Centemero: Istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro informatizzato per la garanzia reale mobiliare non possessoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, ai sensi del quale il legislatore è stata introdotta una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore (cd. pegno mobiliare non possessorio).
  Considerato che la ratio dell'istituto risulta quella di implementare gli strumenti di tutela delle garanzie creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici, nell'interrogazione si evidenzia come la mancanza di spossessamento ponga rilevanti problemi in punto di pubblicità del vincolo, affidata all'iscrizione del pegno di cui trattasi in un apposito registro, da istituirsi presso l'Agenzia delle Entrate.
  Ciò premesso, gli Onorevoli Interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'attuazione dell'istituto ed in particolare chiede delucidazioni in merito all'istituzione del previsto registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento dell'istituto di cui trattasi.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue.
  Come rappresentato dagli Onorevoli Interroganti, l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, prevede l'istituzione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (di seguito Registro Pegni).
  Tale iscrizione, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, «ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate», essendo la garanzia costituita in forza del contratto stipulato fra le parti (in altri termini, l'iscrizione nel Registro Pegni ha funzione dichiarativa e non costitutiva).
  Al comma 6 di detto articolo si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso.
  In considerazione della portata delle relative disposizioni – finalizzate ad integrare e attuare la disciplina contenuta nel decreto-legge – tale decreto risulta riconducibile fra i regolamenti ministeriali, da adottare previo parere del Consiglio di Stato e da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.
  L'Agenzia delle Entrate, cui il legislatore ha affidato la tenuta del previsto Registro Pegni, ha tempestivamente attivato la necessaria istruttoria e provveduto, su impulso del Ministero emanante, a predisporre un primo schema di regolamento finalizzato a dettare le disposizioni attuative; in esito a varie interlocuzioni ed incontri fra rappresentanti dei Dicasteri concertanti, nonché alla luce delle osservazioni formulate al riguardo dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato, è Pag. 28stato predisposto, unitamente alle necessarie Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR), un testo condiviso, sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali e, a valle di questo (reso con nota prot. n. 19908 del 3 luglio 2018), al Consiglio di Stato.
  Il citato Organo Consultivo, con provvedimento 2880 del 14 dicembre 2018, ha sospeso l'adozione del parere richiesto, reputando necessario un supplemento di istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, il Consiglio di Stato ha formulato alcuni rilievi, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di una audizione degli stakeholder, considerato l'impatto della normativa sul traffico dei beni di impresa, gli effetti della garanzia nonché le esigenze di certezze sottese alla circolazione del bene vincolato.
  Alla luce delle osservazioni formulate, si sta pertanto provvedendo ad una serie di audizioni, nel contesto di appositi incontri organizzati dall'Agenzia delle Entrate, che si prevede di completare entro il corrente mese.
  Di quanto emerso nel corso di tali approfondimenti e incontri, l'Agenzia fornirà tempestiva informazione al Ministero dell'economia e delle finanze e provvederà ad illustrare, partitamente in ordine a ciascun punto esaminato dal Consiglio di Stato, l'esito dell'attività istruttoria condotta e le conseguenti considerazioni.
  La definizione di una disciplina regolamentare sufficientemente puntuale e di un'infrastruttura adeguata potrà concretamente assicurare l'assolvimento della funzione che il legislatore assegna all'iscrizione del contratto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio nell'istituendo registro pubblico, funzione che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, risulta essere quella «...di garanzia sia nei rapporti interni tra creditore e debitore sia nei rapporti esterni verso terzi (possibili acquirenti ed altri creditori), i quali sono avvertiti circa il fatto che il bene è a disposizione del creditore a garanzia di un suo credito».
  In parallelo alle attività istruttorie sopra illustrate, l'Agenzia dell'Entrate sta provvedendo alla pianificazione degli sviluppi informatici necessari per la realizzazione e la gestione del Registro informatizzato per l'iscrizione dei pegni non possessori, nonché dei correlati adempimenti fiscali, che verranno definiti nel dettaglio a valle della emanazione del previsto regolamento.
  In particolare, la citata Agenzia ha avviato, già dal 2016, le attività finalizzate alla realizzazione del sistema informatico, pianificando e programmando i conseguenti sviluppi necessari e definendo un modello di funzionamento del sistema e il relativo piano economico.
  La tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello schema di regolamento, il quale fissa il termine per l'avvio del Registro Pegni entro nove mesi dalla emanazione del decreto stesso.

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ALLEGATO 3

5-01580 Paita: Misure di sostegno previste dall'istituzione della zona franca urbana nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'auspicata piena e celere attività della Zona Franca Urbana (da ora anche ZFU), di Genova e le relative tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi ad essa connessi, riferisco quanto segue.
  Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi, con proprio decreto del 21 dicembre 2018 ha provveduto a perimetrare l'ambito territoriale della citata Zona Franca Urbana istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 (convertito con modificazioni in L. n. 130/2018).
  Vorrei evidenziare altresì che, l'articolo 8 richiamato, prevede al comma 7 che per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure urgenti per la crescita).
  Ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, articolo 15, comma 1, è previsto, inoltre che, le agevolazioni di cui trattasi «sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».
  Ciò premesso, le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state già adottate.
  Infatti, l'8 marzo 2019 è stata pubblicata sul sito internet del Ministero, nonché trasmessa agli enti territoriali interessati, la circolare direttoriale 7 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni e stabilisce, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione: dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.
  A seguito delle sollecitazioni pervenute dal territorio e al fine di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per la zona franca urbana di Genova, con una circolare direttoriale del 20 maggio 2019, (n. 202506), è stato poi prorogato il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione alle ore 12:00 del 20 giugno 2019 (quindi, la procedura di concessione delle agevolazioni è ancora in corso).
  Le istanze presentate fino alle ore 13.00 del 3 giugno 2019 sono state 350.
  Al termine della suddetta procedura, come per le precedenti, relative ad altre ZFU, il MiSE formerà l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmetterà i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.
  In tale fase, così come comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, sarà Pag. 30emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal citato DM del 10 aprile 2013, per la disciplina delle modalità di fruizione dell'agevolazione in compensazione e sarà istituito, con apposita risoluzione, un nuovo codice tributo per consentire l'utilizzo dell'agevolazione nel modello F24.

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ALLEGATO 4

5-01702 De Lorenzo: Regime IVA per le prestazioni termali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di operazioni esenti dall'IVA, con particolare riferimento alle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali chiedono di sapere se il termine «cura» debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Secondo la normativa di settore di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il carattere curativo della prestazione termale è presunto quando i trattamenti si fondano sull'utilizzo di acque termali o loro derivati e sempre che siano erogate dagli stabilimenti termali come definiti dalla normativa di settore. Ne discende che tutte le prestazioni rese dallo stabilimento, riconosciute come tali dalla normativa di settore termale, tramite l'utilizzo di acque termali e loro derivati devono essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Naturalmente le altre prestazioni eventualmente rese (es. trattamenti estetici, messa a disposizione di attrezzature sportive) debbono essere assoggettate ad IVA con applicazione della corrispondente aliquota.
  Le conclusioni sopra richiamate sono coerenti con la posizione della Corte di giustizia la quale ha precisato che le finalità curative che giustificano il trattamento di esenzione possono attenere anche alla prevenzione di uno stato di malattia ovvero al miglioramento della qualità della vita del soggetto che richiede le prestazioni.
  Dalle considerazioni sopra svolte discende che non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il possesso da parte del cliente, di una prescrizione medica (che risulterebbe meramente confermativa delle finalità curative proprie delle prestazioni termali). In conclusione si ritiene che la questione del carattere «curativo» di una prestazione termale attenga unicamente alla verifica che la prestazione stessa sia di natura «termale» e venga resa dalle strutture appositamente autorizzate a rendere detti servizi.
  Ai fini della corretta applicazione del regime di esenzione occorre, quindi, accertare che le prestazioni curative siano rese da una struttura in possesso dei requisiti per qualificarsi «struttura termale» e che siano rese utilizzando acque termali o loro derivati.
  Occorre, inoltre, distinguere tra le prestazioni che hanno carattere curativo, alle quali si applica il regime di esenzione in commento, dalle prestazioni che si riferiscono al benessere in generale della persona, cui si applica il regime di imponibilità. Se il pagamento avviene mediante un unico corrispettivo, la fattura deve indicare separatamente la parte di esso riferibile alle cure termali da quella relativa ad altre prestazioni. A tal fine, la presenza dell'impegnativa da parte del medico curante, pur non essendo obbligatoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, n. 19) del decreto del Presidente Pag. 32della Repubblica n. 633 del 1972, costituisce un elemento utile per demarcare puntualmente le tipologie di prestazioni rese, soprattutto nel caso in cui il centro termale offra anche altri servizi.
  È appena il caso di precisare che, come chiarito dalla risoluzione 3 ottobre 1979, n. 363818, alle prestazioni alberghiere rese dalle strutture termali, torna invece applicabile l'IVA con l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

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ALLEGATO 5

5-01762 De Toma: Iniziative a tutela dei risparmiatori per gli investimenti in diamanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro al quesito posto nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici competenti di CONSOB e Banca d'Italia si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Nel confermare preliminarmente che il primo intervento di CONSOB sul tema della vendita di diamanti tramite il canale bancario è rinvenibile nella Comunicazione Consob n. 13038246 del 6 maggio 2013, si precisa che in quest'ultima si definisce che la vendita di diamanti, anche per il tramite del canale bancario, non configura un prodotto finanziario ove: (i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente, atteso che quest'ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, non essendoci peraltro vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un «mercato secondario» appositamente organizzato; (iii) non è previsto un patto di riacquisto da parte della società venditrice; (iv) non è prospettata, a favore dell'acquirente, che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore del bene acquistato.
  Successivamente la Commissione è tornata sul tema e in tale contesto ha:
   pubblicato sul sito Internet istituzionale, il 31 gennaio 2017, una Comunicazione («warning») con cui ha richiamato l'attenzione del pubblico sui rischi connaturati agli acquisti di diamanti tramite banche, nonché richiamato l'attenzione degli intermediari sulla opportunità di informare compiutamente gli acquirenti circa le condizioni contrattuali e i costi connessi a tali operazioni di acquisto di diamanti. In particolare, la Consob ha, tra l'altro, rappresentato al pubblico che: la «disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, anche qualora avvenga tramite canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla Consob (Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013), la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario, se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene»; comunque, «gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello»;
   avviato una collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (AGCM) e la Banca d'Italia sul fenomeno della vendita di diamanti tramite istituti bancari per condividere le informazioni Pag. 34e le valutazioni sul fenomeno e individuare le forme di intervento da attuare in merito.

  La CONSOB prosegue il proprio monitoraggio e interviene quando ci siano i presupposti per un'iniziativa diretta. È il caso, ad esempio, dell'iniziativa posta in essere dalla società «Paydiamond» mediante il sito www.paydiamond.com che è stata ritenuta idonea a configurare un'abusiva offerta al pubblico (anche) italiano di prodotti finanziari in quanto erano promessi rendimenti di natura finanziaria. Pertanto, la CONSOB ha adottato un provvedimento di sospensione cautelare e un provvedimento di divieto in relazione a tale iniziativa, nonché avviato un procedimento sanzionatorio.
  È da evidenziare, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2736 del 2013, ha «confermato» le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari.
  Peraltro, sul tema della compravendita di diamanti – ancorché non tramite il canale bancario – la Consob era già in precedenza intervenuta con provvedimenti interdittivi seguiti da sanzioni ammnistrative (nel 2005) per abusiva offerta al pubblico nei confronti di una società, la Diamond S.p.a., le cui proposte negoziali (tramite il sito web www.diamfin.it) avevano ad oggetto diamanti ma secondo modalità contrattuali ben diverse da quelle riscontrate nell'ambito del fenomeno della vendita di diamanti mediante banche. In tale precedente (e distinta) fattispecie – in cui è stata ravvisata la promessa di un rendimento finanziario – la società offerente «affidava» un diamante in una confezione sigillata all'investitore che versava, all'uopo, una somma di denaro. Contestualmente, la società offerente si impegnava a rientrare in possesso del diamante consegnato all'investitore, corrispondendogli una predefinita somma maggiorata (rispetto al prezzo pagato dall'investitore) ad una determinata scadenza, a condizione che l'investitore restituisse il diamante nella confezione sigillata, senza poterlo, quindi, utilizzare altrimenti. La proprietà del diamante sarebbe stata trasferita all'investitore se questi avesse violato il sigillo. In sostanza, la struttura contrattuale dell'operazione configurava un impegno della società a «riacquistare» il diamante a una determinata scadenza e a un predefinito prezzo maggiorato; tale predefinita «maggiorazione» rappresentava il rendimento corrisposto all'investitore che si impegnava, a sua volta, a non disporre del diamante.
  L'interpretazione della CONSOB, che ha qualificato la suddetta operazione come offerta al pubblico di un prodotto finanziario, è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II Civ.) che si è espressa – in esito alle impugnazioni del provvedimento sanzionatorio assunto dalla Commissione su tale vicenda – con la richiamata sentenza n. 2736 del 2013.
  Con tale pronuncia, in sintesi, la Suprema Corte ha ribadito che un contratto è idoneo a integrare un «investimento di natura finanziaria» quando presenta una «causa finanziaria» ossia quando nella stessa struttura negoziale (e non esternamente ad essa) si rinvengono, ed hanno una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: l'impiego del capitale, l'aspettativa di un rendimento finanziario e il rischio correlato all'impiego del capitale.
  Pertanto, gli elementi di «finanziarietà» di un'operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all'operazione), non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.
  La Banca d'Italia, facendo rinvio a quanto pubblicato in materia sul proprio sito internet e confermando di aver ricevuto segnalazioni di associazioni dei consumatori e di clienti su operazioni di compravendita di diamanti, effettuate attraverso gli sportelli bancari, in virtù della Pag. 35propria competenza, ha precisato che alla commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non si applicano le tutele di trasparenza previste per la clientela dal Testo unico bancario. È stato peraltro avviato un approfondimento sul tema con la CONSOB e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Pur non costituendo attività bancaria o finanziaria, la commercializzazione di diamanti può comunque generare per le banche rischi operativi e di reputazione che esse devono presidiare. Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Banca d'Italia ha chiesto alle banche informazioni dettagliate sulle modalità di vendita dei diamanti. È emerso che la maggior parte degli intermediari ha nel frattempo sospeso o interrotto questa attività. Ad ogni buon conto, la Banca d'Italia ha inviato una comunicazione alle banche per ricordare che esse, anche quando intendono fornire servizi che non hanno natura bancaria e finanziaria, devono prestare la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. La Banca d'Italia sottolinea quindi che è importante che i potenziali clienti ricevano dalle banche che propongono la vendita di diamanti le informazioni necessarie a effettuare le operazioni in modo consapevole e che alle banche spetta di porre in essere tutti i controlli necessari ad assicurare che questa attività venga svolta nel pieno rispetto delle regole.
  In conclusione sebbene, come sopra evidenziato, le Autorità di vigilanza abbiano svolto e svolgano un'importante azione di monitoraggio e controllo sull'attività in questione, appaiono condivisibili le preoccupazioni degli onorevoli interroganti e, pertanto, il Governo procederà ad una necessaria riflessione su questa delicata pratica commerciale, finalizzata ad offrire un quadro normativo idoneo a tutelare in maniera piena e trasparente i risparmiatori.