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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 giugno 2019
209.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 478 ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.   2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES).
  3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei princìpi della presente legge.

Art. 2.
(Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», prevedendo stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione e garantendo l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Piano d'azione è adottato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione, si tiene conto delle seguenti finalità:
   a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
   b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
    c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in Pag. 6particolar modo, tra le istituzioni pubbliche, gli operatori e le associazioni professionali del settore librario;
   d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
   e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
   f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
   g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
   h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
   i) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e la partecipazione attiva dei lettori.

  4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
  5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:
   a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche;
   b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
   c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
   d) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza agli impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013.

  6. La predisposizione della proposta di Piano d'azione di cui al comma 1, primo periodo, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso al Parlamento. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di 36 mesi.
  7. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

Art. 3.
(Patti locali per la lettura)

  1. Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione di cui all'articolo 2 attraverso la stipulazione di Pag. 7Patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
  2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

Art. 4.
(Capitale italiana del libro)

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. Il titolo di «Capitale del libro» è conferito a partire dal 2020.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

Art. 5.
(Digitalizzazione)

  1. I soggetti pubblici realizzano o promuovono, anche attraverso contratti e convenzioni, iniziative di digitalizzazione al fine di:
   a) assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale e alla sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere, ivi compreso quello custodito presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, coreutica e musicale;
   b) contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale;
   c) favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'accesso ai finanziamenti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente e per la ripartizione degli stessi.
  4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 12, comma 2.

Art. 6.
(Promozione della lettura a scuola)

  1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia Pag. 8loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
  2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito indicata come «scuola Polo».
  3. Ciascuna delle scuole polo di cui al comma 2:
   a) promuove la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani, assicurando ai relativi progetti una identità comune denominata «Ad alta voce». I predetti progetti, anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche RAI e delle opportunità offerte dai Patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, sono realizzati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, incluso l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   b) organizza la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

  4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3.

Art. 7.
(Disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri)

  1. Per contrastare la povertà educativa, l'analfabetismo di ritorno e la diminuzione del consumo di libri e per promuoverne l'acquisto, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è istituita, con un importo iniziale di 1.000.000 di euro, una carta elettronica per le librerie. La carta può essere utilizzata entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
  2. La carta è rilasciata a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  3. L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

  5. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

Art. 8.
(Donazioni librarie)

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
  «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno Pag. 9della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

  2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al precedente periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
  3. Per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire uno sconto sul prezzo di vendita dei propri libri maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno stabiliti, da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
  3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma precedente, una sola volta l'anno, i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
  4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo».

  3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.
  4. Dopo l'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è inserito il seguente:
   «Art. 3-bis. – (Vigilanza). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 8».

  5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
  «1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli altri organi dello Stato di cui essa si avvale provvedono alle attività di cui all'articolo 3-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  6. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Pag. 10Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo sul settore del libro.
  7. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.

Art. 10.
(Qualifica di «libreria di qualità»)

  1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità.
  2. Nell'Albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 4. L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
  3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'Albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'Albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti per la lettura di cui all'articolo 3 e della specificità del territorio.
  5. All'attuazione del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri finanziari per lo Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali rende pubblico Albo delle librerie di qualità tramite una pagina dedicata e facilmente accessibile del proprio sito web istituzionale.

Art. 11.
(Incentivi fiscali per le librerie)

  1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.750.000 euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 4.

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 5.150.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 11finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Alle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Alle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  4. Alle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, pari a 3.750.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione della quota del Fondo speciale di parte corrente – Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla Tabella A allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

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