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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 agosto 2018
49.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 11

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Atto n. 20.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o agosto 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sullo schema di decreto in esame risulta nel frattempo pervenuto il parere della Conferenza unificata.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (Atto n. 20),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:Pag. 12
    in ordine all'articolo 2 e all'articolo 12, in materia di misure penali di comunità, si rappresenta che il magistrato di sorveglianza è tenuto sempre e comunque a valutare la possibilità di destinare il minore ad una struttura in cui favorire il reinserimento del medesimo in ambito sociale, potendo ponderare tra differenti soluzioni le misure alternative alla detenzione che soddisfino alla predetta esigenza; laddove, quindi, le strutture residenziali siano incapienti, la scelta del magistrato potrà orientarsi, sotto la guida degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), verso uno strumento giudiziario di pari spessore ed efficacia, senza che ciò comporti l'attivazione di nuove convenzioni con soggetti privati o enti pubblici;
    i diversi interventi, anche di natura finanziaria, tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali degli Uffici per l'esecuzione penale esterna, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, possono essere sostenuti attraverso l'incremento delle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2018, in particolare con lo stanziamento del capitolo 2134 «Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria» per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    le comunità di cui all'articolo 4, in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, accolgono anche i minori stranieri non accompagnati, ai quali si applica la disciplina in questione qualora commettano reati e siano ritenuti meritevoli dell'applicazione della misura alternativa de qua da parte del magistrato;
    in relazione all'incremento di 55 unità annue rispetto alla platea attuale di affidamenti in prova, si precisa che sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: in particolare, considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, compresi quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata nel 30 per cento;
    in merito al costo giornaliero pro capite stimato in euro 50 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore;
    si potrà dare attuazione alle previsioni dell'articolo 5, in materia di affidamento in prova con detenzione domiciliare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'eventuale applicazione della misura dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza, non solo dell'esistenza dei requisiti di necessità ma anche della effettiva disponibilità di luoghi di esecuzione, che al di fuori dell'ipotesi dell'abitazione dell'affidato, sono messi a disposizione da enti pubblici o privati del cosiddetto Terzo settore, nell'ambito di protocolli d'intesa con gli uffici dell'esecuzione penale minorile;
    peraltro la disposizione in esame riguarda una casistica di carattere meramente residuale dal momento che va a coprire quel limitato spettro di situazioni nelle quali al minore da sottoporre alla misura alternativa indicata deve essere assegnato un luogo di esecuzione alternativo a quello del proprio nucleo familiare, che al tempo stesso garantisca un regime rafforzato che scongiuri il pericolo di commissione di nuovi reati;
    all'articolo 6, l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'attuale articolo 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è dovuto alla circostanza che la valutazione del magistrato per l'applicazione della presente misura alternativa Pag. 13è connessa non solo alle comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia, ma anche a considerazioni ulteriori legate alla personalità ed alle modalità di recupero del minore: pertanto, la detenzione domiciliare verrà applicata tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere alla concessione della misura più favorevole dell'affidamento sociale, anche in comunità, e nei limiti delle strutture disponibili;
    in ordine all'aumento del limite di pena, si rappresenta che il riferimento contenuto nella relazione tecnica riguardava il limite di espiazione di pena previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, venendo superato il riferimento all'espiazione di almeno un terzo della pena detentiva o di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, mentre, in relazione all'incremento di 97 unità annue rispetto alla platea attuale di detenzione domiciliare, si precisa che sulla base dei dati forniti sempre dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: in particolare, considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, tra cui quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata circa nel 50 per cento;
    in merito al costo giornaliero pro capite, stimato in euro 50 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, ribadendo il discorso già effettuato per l'articolo 4, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore;
    per quanto concerne l'articolo 7, in materia di semilibertà, si rappresenta che sia per l'attività di istruzione che per l'attività di formazione dei soggetti collocati in tale regime non si ravvisano oneri aggiuntivi, essendo tali attività suddivise per un numero minimo di interessati dislocati su 17 istituti penali minorili (IPM) presenti sul territorio nazionale, mentre per tali istituti si evidenzia un contenimento dei costi dovuti al trattamento penitenziario dei soggetti ammessi alla misura in esame;
    in ordine all'articolo 10, con riferimento all'estensione del regime di esecuzione della pena previsto per i minori anche ai cosiddetti «giovani adulti» nel caso di cumulo di sentenze di condanna per fatti commessi prima e dopo la maggiore età, si ribadisce che sussiste un bilanciamento degli oneri sostenuti, atteso che gli istituti penali ordinari in cui tali soggetti attualmente scontano la pena loro comminata, vengono sgravati dei costi di mantenimento, mentre gli IPM si faranno carico della predetta spesa solo nel caso eventuale in cui costoro non beneficino dei percorsi rieducativi offerti dalle misure alternative di cui si sta discutendo;
    l'articolo 11, in materia di esecuzione di pene detentive, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in termini di esecuzione di pena, gli istituti carcerari per adulti disporranno di un numero maggiore di posti a disposizione, in quanto «i giovani adulti» verranno indirizzati presso gli istituti penitenziari minorili, che risultano attualmente privi di problemi di «sovraffollamento» e potranno usufruire della programmazione del trattamento rieducativo che consentirà loro un accesso più rapido alla concessione di misure alternative alla detenzione;
    in relazione all'articolo 14, in materia di progetto di intervento educativo, si ribadisce che l'intervento educativo e l'inserimento sociale sono attività già presenti nell'ambito della prassi trattamentale e la disposizione in esame è diretta a registrare la ripartizione dei compiti e i rapporti di collaborazione previsti tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali;
    inoltre, allo stato, non è possibile determinare una ripartizione netta fra le Pag. 14funzioni svolte dai servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali, se non approssimativamente individuando i compiti dell'amministrazione minorile nella fase iniziale del progetto di intervento educativo e i compiti dell'amministrazione locale nella fase finale di esecuzione delle misure di comunità;
    la disposizione in esame, quindi, non determina alcun aggravio di costi sia per l'amministrazione minorile che per quelle locali che provvederanno ai rispettivi adempimenti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    per quanto concerne l'articolo 16, si conferma che gli istituti penali per minorenni non hanno al momento problemi di sovraffollamento e che l'attuale indice di occupazione delle camere di pernottamento è pari all'86 per cento, e in prospettiva i programmi di edilizia in corso per l'Istituto di Milano, di Firenze e di Cagliari nonché il nuovo Istituto di Rovigo permetteranno di migliorare ulteriormente la situazione complessiva del sistema detentivo;
    pertanto, si conferma l'adeguatezza del finanziamento previsto a fronte del fabbisogno di spesa calcolato su 8 Istituti pari al 50 per cento di quelli presenti sul territorio nazionale;
    riguardo all'articolo 17, a seguito dell'ulteriore analisi della carta dei servizi di ciascuno dei 17 IPM, presente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si rappresenta la coerenza dei dati forniti nella relazione circa la dotazione – da parte di più del 50 per cento dei citati istituti – di adeguati spazi attrezzati per attività fisica e ricreativa, quali aree verdi, campi sportivi, palestre, che consentono la permanenza all'aperto dei minori detenuti e l'organizzazione della vita sociale, posto che tali strutture, come evidenziato nell'articolo 16, non hanno al momento problemi di sovraffollamento;
    per l'articolo 18, si rassicura l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e, dunque, si fa presente che ai progetti di istruzione e formazione professionale all'esterno a favore dei minori potrà provvedersi con le risorse già previste in bilancio alla unità di voto 1.3 «Giustizia minorile e di comunità», centro di responsabilità «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità», azione «Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria», capitolo 2131, piano gestionale 1, che reca uno stanziamento di 1.293.636 di euro per il 2018 e di 2.033.103 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
    analogamente, con riferimento all'articolo 19 si conferma la dotazione presso gli IPM di ambienti idonei per favorire i colloqui con familiari e difensori, in quanto già predisposti per le attività funzionali a terapie trattamentali o assistenziali (con psicologi, assistenti ed educatori);
    l'articolo 21 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza dinamica delle camere di pernottamento potrà essere meglio garantita attraverso l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria di cui è stata autorizzata l'assunzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, atteso che dai dati forniti dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità l'indice delle camere di pernottamento è pari all'86 per cento, non evidenziandosi quindi problemi legati al sovraffollamento degli IPM;
    indipendentemente dal numero di dimissioni e in mancanza di dati facilmente quantificabili perché soggetti a variabili dovute all'individualizzazione del trattamento seguito da ciascun minore detenuto, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 25 troverà sicura copertura grazie all'incremento dello stanziamento del capitolo 2134 «Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria» per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;Pag. 15
    riguardo all'articolo 26, recante disposizioni finanziarie, si assicura l'effettiva sostenibilità del provvedimento in esame attraverso un'oculata programmazione della spesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare inoltre corretta l'indicazione presente nella clausola di copertura finanziaria, intesa ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante riduzione dello stesso, considerato che la norma che prevede la dotazione del suddetto Fondo non è formulata in termini di autorizzazione di spesa;
    rilevata tuttavia la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 26 che, in relazione agli oneri valutati di cui al comma 1 del medesimo articolo, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
    rilevata altresì la necessità di prevedere che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 26, sopprimere il comma 2;
  e con la seguente condizione:

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente: Art. 25-bis. (Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse). 1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.
Atto n. 29.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o agosto 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sullo schema di decreto in esame Pag. 16risulta nel frattempo pervenuto il parere della Conferenza unificata.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della giustizia (vedi allegato), contenenti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio scorso.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atto n. 29),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'estensione dei programmi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 1, non determina nuove richieste di rimborsi o compensi, comunque denominati, da parte dei soggetti che saranno abilitati alla mediazione penale, atteso che si tratta di soggetti che già operano alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita;
    l'articolo 3, che detta le linee guida per l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa che devono essere individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di Corte di appello, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma, prevedendo che il Ministero della giustizia promuova la stipula di convenzioni con gli enti territoriali per l'istituzione dei servizi di giustizia riparativa e che gli enti territoriali favoriscano anche l'istituzione di centri di ascolto, potrà essere attuata nei limiti delle risorse disponibili;
    l'attività di monitoraggio dei dati affidato al Ministero della giustizia, di natura prettamente telematica, potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le attività relative ai percorsi formativi e di aggiornamento professionale dei mediatori di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché potranno essere svolte, come del resto già avviene, nell'ambito degli ordini professionali di riferimento o nell'ambito delle disponibilità fornite dagli enti locali o associazioni di promozione sociale;
    alla formazione per il personale di magistratura, prevista dalla direttiva europea 29/2012, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    le risorse richiamate dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, in materia di obblighi di informazione per il condannato, possono considerarsi adeguate anche in relazione ai prevedibili fabbisogni aggiuntivi correlati al prevedibile incremento delle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa;
    le attività di raccolta delle informazioni e degli atti necessari prevista in capo all'Ufficio del magistrato di sorveglianza, di cui all'articolo 5, possono essere svolte da parte del medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento all'articolo 9, recante la clausola di invarianza finanziaria, si ribadisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli adempimenti da esso previsti fabbisogni aggiuntivi che presuppongano la necessità di una riprogrammazione delle risorse finanziarie, considerato che ogni attività ricompresa nello schema di decreto è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;Pag. 17
    rilevata la necessità di prevedere che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: Art. 8-bis. (Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse). 1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 32.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta dello scorso 4 luglio con l'illustrazione introduttiva da parte dei relatori, gli onorevoli Angiola e Boccia, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto congiuntamente un ciclo di audizioni informali. Prende altresì atto che su tale schema di decreto legislativo, che riveste un oggettivo interesse in relazione ai profili di stretta competenza di codesta Commissione, ha avuto luogo un approfondito lavoro istruttorio che ha coinvolto in maniera trasversale i diversi gruppi parlamentari, in ciò costituendo la base per la formulazione di una proposta di parere che auspica possa essere unanimemente condivisa.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva preliminarmente la necessità, con riferimento al comma 7 del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, introdotto dall'articolo 6, comma 3, del presente schema di decreto, di precisare, al predetto comma 7, che le amministrazioni possono autorizzare – tramite i propri centri di responsabilità amministrativa – trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche beneficiarie delle risorse del fondo scorta per fronteggiare temporanee esigenze di cassa.
  Rileva altresì che, con riferimento al nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del presente schema di decreto, appare necessario apportare talune modifiche di carattere meramente formale alle disposizioni ivi previste nonché di prevedere, tramite l'inserimento di uno specifico comma aggiuntivo, che le contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero Pag. 18per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, intende preliminarmente fare presente, anche a nome del relatore Boccia, che sullo schema di decreto in esame è stato svolto un lavoro istruttorio molto approfondito, finalizzato in particolare a recepire le richieste correttive del testo emerse nel corso delle audizioni informali svolte congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, in precedenza richiamate dal presidente Borghi.
  Avverte che all'esito di tale lavoro, d'intesa con il relatore Boccia, ha quindi predisposto una proposta di parere favorevole, che si accinge ora a formulare, corredata da condizioni e osservazioni.
  Fermo restando che nelle premesse alla proposta di parere le singole condizioni ed osservazioni risultano analiticamente motivate, richiama sinteticamente l'attenzione su alcune delle predette condizioni che rivestono, a suo avviso, uno specifico interesse.
  Intende fare riferimento in primo luogo alla necessità di introdurre un'apposita novella all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del medesimo disegno di legge rechi in allegato un prospetto riepilogativo, da aggiornare all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, da cui risulti, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale.
  Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di pervenire ad una più chiara definizione delle dotazioni finanziarie, sia di parte corrente che in conto capitale, che possono essere rimodulate con la legge di bilancio, anche alla luce di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti, fermi restando la dotazione finanziaria complessivamente autorizzata per legge nel caso delle leggi pluriennali di carattere non permanente ovvero gli importi complessivamente autorizzati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione nel caso di leggi di spesa a carattere permanente.
  Avverte che una delle condizioni apposte al parere è inoltre volta a definire più puntualmente le diverse fattispecie in relazione alle quali è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi ancorché le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio.
  Segnala quindi la necessità, in relazione al bilancio di genere, di prevedere, da un lato, che la sua adozione sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della citata legge n. 196, dall'altro, che ai fini della definizione dei relativi indirizzi metodologici debba essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, inoltre, la necessità di introdurre modifiche all'elenco delle azioni attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase della sperimentazione, sia successivamente a regime, come già attualmente previsto per la ripartizione del bilancio in capitoli.
  Pur non potendo ciò naturalmente figurare tra le condizioni apposte al parere, evidenzia infine la necessità di rinnovare al più presto, attraverso un'apposita iniziativa legislativa, la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre scorso, anche al fine di riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione.Pag. 19
  Tutto ciò considerato e tenuto conto dei rilievi avanzati nella presente seduta dal sottosegretario Villarosa, formula quindi, anche a nome del relatore Boccia, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto n. 32);
   considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte congiuntamente dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e, in particolare, i rilievi formulati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.);
   preso atto dei pareri n. 3/2018 e n. 5/2018 resi dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, rispettivamente in data 4 giugno e 25 giugno 2018, sullo schema di decreto in esame;
   rilevata la necessità:
    all'articolo 1, di introdurre un'apposita novella all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere, anche ai fini dell'emendabilità del disegno di legge di bilancio, che la seconda sezione del medesimo disegno di legge rechi in allegato un prospetto riepilogativo, da aggiornare all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, da cui risulti, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale;
    all'articolo 2, comma 1, lettera a), che novella l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'elenco delle azioni, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente, possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo comunque ai decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della citata sperimentazione;
    all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), recante novella all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di Nota di aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, di prevedere che la rilevazione effettuata ai fini della redazione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di carattere non permanente sia riferita alle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anziché all'articolo 30, comma 9, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, posto che quest'ultimo si limita a porre un principio e criterio direttivo ai sensi del quale il predetto decreto legislativo è stato adottato;
    all'articolo 4, comma 1, lettera a), recante novella all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, di precisare che le rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie si riferiscono sia alle dotazioni di parte corrente sia a quelle in conto capitale, ivi incluse quelle rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della predetta legge n. 196, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti;
    all'articolo 4, comma 1, lettera b), recante novella all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di leggi pluriennali di spesa e a carattere permanente, di precisare che la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa va effettuata fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, Pag. 20di quelli autorizzati nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, apportando altresì al testo ulteriori modifiche di carattere meramente formale;
    all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante novella all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di circoscrivere entro un massimo di sessanta giorni l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti da provvedimenti legislativi i cui effetti non risultino recepiti nel disegno di legge di bilancio;
    all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 2), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di definire più puntualmente le diverse fattispecie in relazione alle quali è consentito il trasferimento delle risorse da un esercizio all'altro nell'ambito dei residui passivi ancorché le relative variazioni di bilancio non siano intervenute entro la chiusura dell'esercizio;
    all'articolo 5, comma 1, recante novella all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente elementi del conto di bilancio e del conto del patrimonio, di precisare che l'apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, menzionato dalla disposizione in esame, si riferisce alle entrate finalizzate per legge e che, con riguardo alle spese sostenute in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, occorre provvedere alla separata indicazione di ciascuna voce di spesa;
    all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), recante novella all'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di precisare che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente il regime di contabilità ordinaria;
    all'articolo 6, comma 2, recante novella all'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di apportare alcune modifiche di carattere formale nonché di precisare, da un lato, che la trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili in caso di apertura di conti correnti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa in mancanza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è operata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, che gli interessi realizzati sui conti correnti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;
    all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 5 del predetto articolo 7-bis, che la fase di riconduzione a cui si riferisce la norma è quella concernente le ordinarie procedure di bilancio;
    all'articolo 6, comma 3, che introduce l'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di precisare, al comma 7 del medesimo articolo 7-ter, che le amministrazioni possono autorizzare trasferimenti temporanei di risorse tra le proprie strutture periferiche beneficiarie delle risorse del fondo scorta per fronteggiare temporanee esigenze di cassa attraverso i propri centri di responsabilità amministrativa;
    all'articolo 7, comma 1, lettera b), recante novella all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di prevedere che l'attività di sperimentazione volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di bilancio, sia di Pag. 21durata non superiore a tre esercizi finanziari, anziché di almeno due esercizi finanziari;
   all'articolo 8, recante novella all'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, di prevedere, da un lato, che l'adozione del bilancio di genere sia finalizzata a perseguire anche la parità di genere tramite politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della citata legge n. 196, dall'altro, che ai fini della definizione dei relativi indirizzi metodologici debba essere istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 10, comma 1, che introduce l'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, di apportare alcune modifiche formali alla disposizione e di prevedere altresì che le contabilità speciali intestate ai segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria siano mantenuti in essere fino al 31 dicembre 2019 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    all'allegato 1, in materia di principi contabili generali, di apportare modificazioni di carattere formale ai principi di cui ai punti 2) (unità), 3) (universalità), 4) (integrità), 5) (veridicità), 6) (attendibilità), 8) (chiarezza), 10) (flessibilità), 13) (coerenza), 14) (continuità, comparabilità e costanza), 17) (trasparenza) e 29) (competenza economica);
   considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità:
    di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;
    con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante modifiche all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;
    all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;
    all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che, in base alla legislazione vigente, le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla medesima Presidenza del Consiglio;
    all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio della annualità, di inserire un periodo aggiuntivo dopo il primo da cui risulti che sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti Pag. 22contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno, in modo da tenere conto più chiaramente della presentazione del disegno di legge di assestamento;
    all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;
    all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo;
    rilevata, infine, la necessità di rinnovare al più presto la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre scorso, al fine di riunire in un quadro unitario la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, al comma 1 premettere il seguente:
  «01. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio.
   2) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 8, le parole da: «ed è conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
    2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7»;
    3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f) con le seguenti: di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
    4) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole: «del presente articolo,» fino alla fine della Pag. 23medesima lettera a) con le seguenti: le parole da: «relative ai fattori legislativi» fino a: «del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonché alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo;
    5) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con i seguenti: «2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:
   a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
   b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

  2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2»;
    6) all'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.
  2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge».
    7) all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.
  6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
   a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
   b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;
   c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

  6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, Pag. 24ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo»;
    8) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: rendiconto generale dello Stato aggiungere le seguenti:, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, e dopo le parole: a favore di soggetti pubblici o privati aggiungere le seguenti: , con separata indicazione di ciascuna voce di spesa;
    9) all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: fase di riconduzione aggiungere le seguenti: al regime di contabilità ordinaria;
    10) all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-quater, comma 2, sostituire le parole: delle entrate e delle spese, previsti con le seguenti: delle spese e delle entrate, previste;
    11) all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-quater, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
    12) all'articolo 6, comma 2, capoverso Art. 44-quater, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti;
    13) all'articolo 6, comma 3, capoverso Art. 7-bis, comma 5, dopo le parole: di riconduzione aggiungere le seguenti: alle ordinarie procedure di bilancio;
    14) all'articolo 6, comma 3, capoverso Art. 7-ter, comma 7, primo periodo, dopo le parole: l'amministrazione aggiungere le seguenti:, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa,;
    15) all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dopo le parole: «della durata di» fino alla fine della medesima lettera b) con le seguenti: le parole: «della durata di due» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a tre»;
    16) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;
    17) all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:
     al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a valere sui con le seguenti: dotate di e sostituire le parole: Pag. 25provenienti dal fondo scorta con le seguenti: destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione;
     dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
     alla rubrica, dopo le parole: in via transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni dotate di fondi scorta;
    18) all'allegato 1, punto 2), con riferimento al principio dell'unità, sostituire la parola: fonti con la seguente: entrate e la parola: normativa con la seguente: legislativa;
    19) all'allegato 1, punto 3), con riferimento al principio dell'universalità, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio;
    20) all'allegato 1, punto 4), con riferimento al principio dell'integrità, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ove previste da apposita disposizione legislativa;
    21) all'allegato 1, punto 5), con riferimento al principio della veridicità, al secondo periodo, sostituire le parole: nei quali, tale principio, si esplica quale con le seguenti:. In questi ultimi il principio si applica attraverso la;
    22) all'allegato 1, punto 6), con riferimento al principio dell'attendibilità, al quarto periodo, sostituire le parole: e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse con le seguenti: Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali;
    23) all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, al primo periodo, sostituire le parole: comprese dagli con le seguenti: comprensibili per gli;
    24) all'allegato 1, punto 10), con riferimento al principio della flessibilità, al secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito degli stanziamenti della medesima Pag. 26unità di voto approvata dal Parlamento, aggiungere le seguenti: e nel rispetto della legislazione vigente.;
    25) all'allegato 1, punto 12), con riferimento al principio della prudenza, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento;
    26) all'allegato 1, punto 13), con riferimento al principio della coerenza, apportare le seguenti modificazioni:
     al terzo periodo, sostituire le parole: Il nesso logico infatti deve collegare con le seguenti: Devono infatti essere collegati da un nesso logico;
     all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'amministrazione e le direttive e le scelte con le seguenti: e le direttive e le scelte dell'amministrazione;
    27) all'allegato 1, punto 14), con riferimento al principio della continuità, della comparabilità e della costanza, al quinto periodo, sostituire la parola: situazioni con la seguente: scritture;
    28) all'allegato 1, punto 17), con riferimento al principio della trasparenza, al secondo periodo, dopo le parole: tra le risorse stanziate aggiungere le seguenti:, ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa,;
    29) all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel presente schema di decreto un nuovo articolo recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volta a prevedere che le relazioni tecniche di cui al predetto articolo 17, commi 3, 5 e 8, della medesima legge n. 196 siano trasmesse alle Camere in formato elettronico elaborabile;
   b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), recante modifiche all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative, suddivise per classi di decreto, intervenute nel corso dell'anno nell'ambito delle singole unità di voto parlamentare, nonché la trasmissione alle Camere delle citate variazioni in formato elettronico elaborabile;
   c) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d) numero 1), recante novella all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di impegno e pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le amministrazioni competenti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni entro un termine definito per legge, quale ad esempio il 30 novembre, in modo da permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio;
   d) all'articolo 6, comma 3, relativamente all'introduzione del nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, istitutivo dei «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui sono attribuite le funzioni in tema di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza Pag. 27e soccorso civile, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'istituzione dei citati fondi riguardi anche il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che in base alla legislazione vigente le funzioni di soccorso civile sono attribuite alla Presidenza del Consiglio;
   e) all'allegato 1, punto 1), con riferimento al principio di annualità, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono fatti salvi, ove previsti, eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili riferiti a periodi della gestione di durata inferiore all'anno»;
   f) all'allegato 1, punto 8), con riferimento al principio della chiarezza, si valuti l'opportunità di reintrodurre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere ammissibili;
   g) all'allegato 1, punto 21), con riferimento al principio della competenza economica, ferma restando la condizione n. 29 del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di renderne il contenuto conforme al principio di competenza economica contemplato in allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto anche dei processi di armonizzazione in corso a livello internazionale ed europeo».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, rivolge un personale ringraziamento ai relatori, gli onorevoli Angiola e Boccia, per l'attenta considerazione e l'accurato vaglio delle diverse problematiche oggetto del presente schema di decreto, peraltro spesso contraddistinte da un contenuto di carattere eminentemente tecnico, e come tali non sempre di immediata comprensibilità, osservando come tale impegno abbia a suo giudizio consentito di apportare al testo in esame i necessari correttivi dal punto di vista sostanziale e formale. Desidera infine esprimere apprezzamento per il supporto istruttorio e documentale prestato in tale opera dai competenti uffici della Camera.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, si associa all'apprezzamento per il lavoro svolto in tale circostanza dai competenti uffici della Camera.

  Luigi MARATTIN (PD) si associa anch'egli all'apprezzamento per l'incarico svolto, nella costante interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato, dai relatori Boccia e Angiola, in ciò efficacemente coadiuvati dai competenti uffici della Camera.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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