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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 211

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Intervengono, in videoconferenza, la Viceministra dell'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

  La seduta comincia alle 10.05.

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.
C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il relatore ha già illustrato le proposte di legge C. 1305 e C. 1735 e si è riservato di riferire oggi sulla proposta di legge C. 2716 Vacca.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, rileva che la proposta di legge C. 2716 Vacca – sottoscritta anche dal deputato Battelli, già presentatore della proposta di legge C. 1305, di cui aveva riferito alla Commissione nella precedente seduta – ha come obiettivo dichiarato quello di completare il processo di liberalizzazione del mercato delle opere dell'ingegno avviato con il recepimento in Italia della direttiva europea 2014/26/UE del 2014, concernente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online: recepimento intervenuto con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  La proposta di legge intende favorire lo sviluppo della creatività e garantire protezione agli autori delle opere e agli altri aventi diritto con il rendere più flessibili, efficienti, produttive e trasparenti le transazioni contrattuali tra le società di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente, da una parte, e gli utilizzatori delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi, dall'altra parte, nelle fasi di rilascio delle licenze, di negoziazione dei compensi, di fissazione delle tariffe, di incasso dei pagamenti e di ripartizione degli introiti tra gli aventi diritto.
  La proposta prevede innanzitutto una revisione sistematica della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e, indirettamente del regolamento di esecuzione della legge stessa, contenuto nel regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
  In dettaglio, gli articoli 1 e 2 modificano, rispettivamente, la citata legge n. 633 del 1941 e la legge n. 2 del 2008, che reca disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori-SIAE.
  In primo luogo, la proposta stabilisce nuove disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di prevenire abusi di posizione dominante e comportamenti potenzialmente lesivi della concorrenza. Come le proposte C. 1305 e la C. 1735, anche la proposta di legge C. 2716 Vacca estende alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza.
  L'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 è conseguentemente modificato nel senso di prevedere che l'attività di intermediario, comunque attuata e sotto ogni forma – anziché essere riservata in via esclusiva alla SIAE, come oggi previsto – sia esercitata dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente, in regime di libera concorrenza, fermo restando il soddisfacimento, da parte di questi soggetti, di specifici requisiti elencati dalla proposta di legge (all'articolo 182-bis).
  La proposta specifica peraltro che è in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. Pag. 212
  In conseguenza della liberalizzazione, la proposta in esame modifica o abroga le disposizioni della legge n. 633 che riconoscono particolari prerogative pubblicistiche alla SIAE.
  Nella prospettiva della liberalizzazione del settore, le competenze della SIAE sono ridefinite, come nelle altre due proposte di legge, ed è dettata una disciplina intesa a favorire un processo graduale di trasformazione della SIAE. In particolare, la proposta provvede a separare l'attività istituzionale di intermediazione e gestione collettiva del diritto d'autore dalle funzioni pubblicistiche attualmente affidate alla SIAE. Nel progetto in esame la SIAE cessa di essere un ente pubblico economico e continua ad esercitare l'attività di intermediazione come soggetto privato, in una delle forme previste della legge.
  Le funzioni di carattere pubblicistico affidate fino ad oggi alla SIAE sono trasferite a un nuovo organismo: l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, che viene istituita dalla proposta di legge in esame. Ad essa è affidato di assicurare il buon andamento del mercato di riferimento e quindi il regolare funzionamento degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti nel campo della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. All'Agenzia costituenda è inoltre affidato il compito di sostenere la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi. Le sono affidate altresì la costituzione e la tenuta di un registro pubblico delle opere e dei materiali protetti, che deve contenere tutte le informazioni sul regime dei diritti rilevanti. Il registro è pensato per essere aperto, condivisibile e interoperabile, in modo che possa agevolare il rilascio delle licenze per le utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti e la riscossione e la ripartizione dei relativi compensi agli aventi diritto. L'Agenzia è chiamata, altresì, a gestire la rete territoriale che attualmente fa capo alla SIAE, mettendola a disposizione delle società di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi che ne facciano richiesta.
  Inoltre, all'Agenzia vengono attribuite funzioni di mediazione in caso di controversie tra le parti riguardanti la richiesta di licenze per la messa a disposizione di opere audiovisive, nonché funzioni di risoluzione alternativa delle controversie. Al riguardo la relazione di accompagnamento della proposta Vacca richiama quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva europea 2019/790/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, il cui recepimento – lo ricorda per inciso – è previsto nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea attualmente all'esame della XIV Commissione (atto Camera 2757) e di cui la Commissione inizierà oggi l'esame in sede consultiva. Si tratta nel complesso di funzioni che – nella valutazione dei proponenti il testo in esame – non interferiscono con quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d'autore on line e di controllo delle qualifiche degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, né con quelli affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sulla verifica delle possibili distorsioni del sistema concorrenziale.
  Per favorire il buon andamento del mercato di riferimento, l'Agenzia è anche incaricata della gestione di una banca di dati informatica nella quale dovranno essere registrate le opere dell'ingegno e i materiali protetti, i titolari dei diritti amministrati e le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere, comprese le tariffe; la banca dati è pensata come liberamente condivisibile e interoperabile. In vista della costituzione e della manutenzione della banca dati, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente sono chiamati a fornire all'Agenzia, a pena di sanzione, le informazioni in loro possesso sul regime dei diritti delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti.
  Nella parte che istituisce l'Agenzia (articolo 2), la proposta di legge ne disciplina dettagliatamente la fisionomia e le funzioni, nonché le modalità di approvazione dello statuto e quelle di selezione dei membri del suo consiglio di amministrazione. Pag. 213
  In particolare, l'Agenzia opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione. Ai suoi ruoli del personale si accede mediante concorso pubblico. L'Agenzia ha compiti innanzitutto di vigilanza: vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente del diritto d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso; e vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato. Inoltre, può gestire servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; è chiamata a promuovere, d'intesa con i Ministeri competenti, studi e iniziative per incentivare la creatività dei giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali; cura la banca di dati di cui si è detto; e può segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.
  La proposta Vacca sancisce anche il divieto di costituire posizioni dominanti in capo a uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati. Al fine di prevenirlo, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore sono tenuti a comunicare all'Agenzia le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
  Per quanto riguarda lo statuto dell'Agenzia, la proposta specifica che esso deve definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'organo e che deve essere approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  Quanto invece ai consiglieri di amministrazione, è previsto che siano cinque, compreso il presidente e l'amministratore delegato, e che durino in carica per cinque anni, non rinnovabili. I consiglieri sono scelti attraverso una procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei curricula che i candidati inviano a seguito di un avviso pubblico. È previsto che due componenti siano selezionati sulla base delle competenze economico-giuridiche e due altri sulla base delle competenze tecnico-scientifiche, fermo per tutti il requisito dell'esperienza dirigenziale presso soggetti pubblici o privati operanti nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Non è comunque ammessa la candidatura a consigliere di coloro che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive, a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse elencate dalla proposta di legge. Se i candidati che soddisfano i requisiti sono più di quelli da nominare, l'Agenzia procede a un sorteggio. Nella selezione dei candidati un ruolo speciale è attribuito alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono chiamate ad audire i soggetti sorteggiati per valutarne i profili, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un soggetto audito, l'Agenzia deve procedere all'estrazione di un nuovo nominativo per la medesima area di competenza; le Commissioni parlamentari procedono quindi a una nuova audizione, fermo restando che, se dopo trenta giorni non si sono espresse, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nomina consiglieri di amministrazione i candidati sorteggiati. Il presidente del consiglio di amministrazione può essere indicato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. In mancanza di sua indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  Per la fase di transizione, al termine della quale la SIAE cesserà di essere un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza statale, è previsto un arbitrato inteso alla ricognizione della provenienza e consistenza dei beni immobili della società: Pag. 214quelli che risulteranno derivati da un'originaria cessione da parte dello Stato o da acquisti finanziati con proventi derivanti da attività pubblicistiche saranno trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mentre la parte non avente valore artistico-culturale è previsto sia alienata per alimentare un fondo ministeriale finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse e al finanziamento del fondo pensionistico di settore già esistente o di un nuovo fondo pensionistico.
  La separazione delle funzioni istituzionali e pubblicistiche assegnate alla SIAE è prevista anche in relazione all'attività esercitata dai funzionari della rete territoriale, che è trasferita all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi e che può da questa essere messa a disposizione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, sulla base di convenzioni.
  In connessione con la revisione del ruolo della SIAE, la proposta di legge abolisce l'istituto del contrassegno SIAE e la disciplina penale connessa, a tal fine sopprimendo il riferimento al contrassegno contenuto negli articoli 171-bis, 171-ter e 171-sexies e abrogando gli articoli 171-septies e 181-bis della legge n. 633 del 1941.
  Più in dettaglio, la proposta contiene anche una serie di innovazioni su ambiti specifici: nel caso di un'opera creata con il contributo di più autori – con riferimento alla quale il diritto di autore, in base all'articolo 10 della legge n. 633, appartiene in comune a tutti i coautori – la proposta Vacca (come anche la proposta C. 1735 Lattanzio) precisa che ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori.
  A parte questo, la proposta di legge Vacca stabilisce un nuovo inquadramento giuridico della figura professionale del disk jockey-DJ, che è inserito nell'elenco degli artisti interpreti ed esecutori, assieme agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini e alle altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono opere dell'ingegno. Sempre in merito ai DJ, la proposta Vacca introduce nella legge n. 633 un articolo 80-bis, che precisa i contorni di questa figura, individuandolo come l'artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico e pratica musicale e tecnologica, esegue in pubblico, in un'unica sequenza, più brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e in un unico flusso, grazie all'utilizzo di strumenti audio analogici o digitali ovvero con qualsiasi altra tecnologia. La proposta precisa inoltre che – nell'esercizio della sua attività professionale di esecuzione in pubblico di brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e con l'uso di qualsiasi tecnologia – il disc jockey-DJ ha diritto a riprodurre tali brani a uso professionale, senza dover corrispondere alcun compenso.
  La proposta interviene anche sull'articolo 46 della legge n. 633, in base al quale, già ora, gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Al riguardo la proposta precisa che, in assenza di accordo fra le parti, il compenso separato per la proiezione è stabilito ogni anno mediante protocollo stipulato tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari, secondo le norme da precisare con il regolamento di esecuzione. In caso di dissenso, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Intervenendo anche sull'articolo 46-bis della stessa legge – che disciplina i diritti degli autori delle opere cinematografiche e assimilate – la proposta in esame sancisce che il compenso spettante a costoro non è rinunciabile e che, in difetto di accordo fra le categorie interessate, esso è stabilito ogni anno con protocollo tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari e degli utilizzatori; in caso di dissenso, si Pag. 215provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Inoltre, con lo scopo di semplificare le procedure di rilevazione delle esecuzioni musicali che avvengono in locali aperti al pubblico o in occasione di festival musicali e anche al fine di consentire un sempre più esteso utilizzo del criterio analitico per la ripartizione dei relativi compensi, la proposta stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia introdotto l'obbligo, per i titolari dei locali e gli organizzatori dei festival, di attivare un sistema di rilevazione digitale dei brani eseguiti in pubblico. Il sistema si dovrà riferire alla banca dati nazionale per l'acquisizione delle relative informazioni sul regime dei diritti, in modo da comunicare direttamente alle collecting le playlist eseguite.
  Anche per quanto riguarda il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, la proposta modifica la disciplina vigente. Resta fermo, in base all'articolo 71-octies, che il compenso è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, ma cambia il criterio di riparto: non più per il cinquanta per cento agli autori e ai loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, ma per il cinquanta per cento agli autori e ai loro aventi causa e per l'altro cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori.
  La proposta modifica anche la disciplina del compenso per gli apparecchi e i supporti di registrazione video: resta fermo che esso è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, ma cambia il criterio di riparto: non più per il trenta per cento agli autori e per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, bensì per il trenta per cento agli autori e, per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari indipendenti di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite i rispettivi organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente iscritti nell'elenco redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Per i dettagli di questa proposta di legge, estremamente articolata, rinvia al testo. Si limita a dire, prima di concludere, che gli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge introducono nel decreto legislativo n. 35 del 2017, nel decreto-legge n. 262 del 2006 e nel decreto legislativo n. 60 del 1999 modifiche consequenziali alla riforma illustrata.
  L'articolo 6, infine, stabilisce in merito all'entrata in vigore della legge, fissata dopo sei mesi dalla pubblicazione, e prevede inoltre che nei sei mesi di vacatio legis il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al regio decreto n. 1369 del 1942, per adeguarlo alla riforma.

  Gianluca VACCA (M5S) premesso che la proposta di legge di cui è primo firmatario è il frutto di un lavoro di approfondimento durato due anni, evidenza che si tratta di un tema estremamente importante. L'obiettivo della proposta è quello di migliorare un sistema, quello della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, che, anche per effetto degli interventi disposti a livello di Unione europea, è comunque già cambiato o in via di cambiamento. Lo scopo del provvedimento è quello di aumentare le tutele e i proventi degli autori e degli altri titolari di diritti attraverso un sistema più razionale, semplice, chiaro e funzionale di gestione dei diritti. Osserva, tra l'altro, che l'evasione del pagamento per il diritto d'autore o connesso dipende anche dalla complessità della normativa di riferimento e dalla frammentazione del quadro giuridico. Anche per questo reputa utile costituire una banca dati delle opere e dei diritti, come proposto nel progetto di legge a sua prima firma. Per quanto riguarda l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, essa ha il compito di svolgere in posizione neutrale tutte le funzioni pubblicistiche che oggi sono attribuite alla SIAE. Ritiene che la discussione delle proposte di legge in titolo possa procedere parallelamente alla discussione della legge di delegazione europea, la quale contiene il recepimento della direttiva cosiddetta Pag. 216 copyright (n. 790/2019), in quanto le proposte di legge in esame si sovrappongono solo in parte alle alla materia toccata dalla predetta direttiva. Infine, considerato che le proposte di legge disegnano non un intervento circoscritto, ma una riforma complessiva, reputa opportuno un dibattito serio e approfondito, che preveda anche l'audizione degli stakeholder e delle categorie interessate.

  Paolo LATTANZIO (MISTO) concorda sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia. Si tratta infatti di una materia non solo tecnicamente complessa, ma oltremodo delicata, in quanto la normativa sull'intermediazione del diritto d'autore impatta su un asset – il mondo della cultura – di primaria importanza strategica per il Paese. Interventi organici come quello in esame in settori di questa rilevanza, anche economica, devono essere valutati con estrema prudenza. Ritiene una necessità primaria quella di valorizzare la creazione, la produzione, la diffusione della cultura, nel contempo salvaguardando le caratteristiche specifiche dell'attuale sistema di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, che è il frutto di una lunga stratificazione ed esperienza e che vede l'Italia al sesto posto al mondo per livello di tutela.
  Ciò premesso, sottolinea che occorre prendere coscienza del fatto che la politica sta arrivando tardi. Il mercato ha infatti già incominciato a muoversi e ha affrontato le diverse problematiche interne, stabilendo accordi e fissando regole di cui la politica non può non tenere conto. Esiste infatti un mercato del diritto d'autore, che funziona sulla base di accordi presi allo scopo di prevenire possibili contenziosi.
  Reputa poi importante lavorare alla riforma alla luce di dati concreti. Serve anzitutto capire quanto costerebbe una possibile riforma dal punto di vista della fiscalità generale: serve chiedersi, ad esempio, quanto costerebbe istituire un'Agenzia o un'Autorità di settore. A suo avviso, è sempre meglio migliorare quanto esiste piuttosto che distruggere l'esistente per ricostruire da capo. È inoltre indispensabile, a suo parere, acquisire dati di proiezione sull'impatto che le modifiche normative ipotizzate avrebbero sul mercato di riferimento, per evitare che, pur pensata con le migliori intenzioni, la riforma produca danni agli autori in Italia.
  Dopo aver quindi ribadito che il sistema della protezione del diritto d'autore in Italia è il frutto di una lunga stratificazione ed esperienza e che occorre la massima prudenza per conservare quanto di buono è stato fin qui acquisito, ricorda che non ci sono soltanto, da tutelare, i grandi autori ed editori. C'è da considerare una pluralità di autori e di settori, soprattutto occorre tenere conto della specificità di settori meno appetibili del mercato, come ad esempio la lirica e il teatro, per i quali è necessaria una tutela anche di natura pubblica. L'esperienza di altri Paesi ha infatti mostrato che la privatizzazione rischia di sacrificare alcuni settori.
  Richiama infine l'attenzione sul valore territoriale della cultura, sottolineando come in Italia ogni comunità abbia il suo specifico patrimonio culturale. Esiste una capillarità della cultura in Italia che non è controllabile se non attraverso un soggetto che non operi solo con scopo di lucro. Rimarca che il privato che agisce solo per profitto non ha interesse a coprire con il suo servizio tutto il territorio nazionale, perché ci sono aree in cui non realizza guadagno: lo dimostra l'esperienza fatta con le reti di comunicazione.
  Conclude ribadendo l'importanza di svolge un ciclo di audizioni che fornisca alla Commissione il quadro di conoscenza e la sensibilità necessari per affrontare nel modo giusto un tema estremamente complesso, con radici profonde, come quello della protezione del diritto d'autore.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso di concordare sulla richiesta di un ciclo di audizioni, esprime l'avviso che, data la complessità del tema in discussione, sia opportuna una pausa di riflessione per consentire a tutti i commissari l'approfondimento delle questioni poste dalle proposte di legge in titolo. Questo anche al fine di evitare la sovrapposizione della discussione in corso sulle proposte di legge in titolo con quella legata alle risoluzioni n. 7-00423 e Pag. 217congiunte sul tema «beni culturali e tecnologia digitale» e a quella che inizierà oggi sul disegno di legge di delegazione europea.

  Luigi CASCIELLO (FI), premesso che l'argomento è importante e che affrontarlo è certamente opportuno, invita a procedere con la necessaria prudenza. È indispensabile, a suo avviso, un dibattito che sia il più ampio e approfondito possibile. Rilevato come le proposte di legge in esame intervengano anche sulla disciplina della SIAE, sottolinea che la Società ha in questo momento al suo vertice una figura importante per profilo e per storia, qual è quella di Mogol, la cui posizione ritiene sarà importante acquisire nell'ambito delle audizioni.

  Paola FRASSINETTI (FDI), intervenendo da remoto, premesso incidentalmente che si tratta di una materia estremamente specialistica, anche dal punto di vista giuridico, invita fin da ora tutti a evitare un approccio riformatore punitivo. Quanto alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, la condivide, ritenendo che sia indispensabile approfondire i temi anche sentendo esperti, oltre che soggetti e categorie interessati dalla riforma.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), premesso che si tratta di un'iniziativa importante, concorda sul fatto che la discussione richiede un confronto approfondito. Da una parte si tratta di un tema difficile e complesso e dall'altra parte la riforma di cui si discute ha carattere non puntuale, ma organico. Occorre pertanto una riflessione accurata per capire quale intervento sia effettivamente utile, anche in considerazione del fatto che il settore si è comunque trasformato, adattandosi alle novità, pur a fronte di un'immobilità normativa.
  Per quanto riguarda l'Agenzia istituita dalla proposta di legge C. 2716 Vacca, esprime perplessità rispetto al meccanismo del sorteggio delineato dall'articolo 2. A suo giudizio, nell'ambito del ciclo di audizioni che la Commissione svolgerà, sarebbe opportuno acquisire il punto di vista di esperti anche su questo punto specifico, per capire quanto il sorteggio come modalità di selezione delle persone per incarichi pubblici sia compatibile con il sistema costituzionale italiana e se abbia precedenti nell'ordinamento.

  Daniele BELOTTI (LEGA) si associa alla richiesta di un ciclo di audizioni di alto livello, sottolineando come il settore dello spettacolo sia tra quelli più gravemente colpiti dalla crisi economica in atto e invitando quindi alla massima prudenza, in quanto qualunque intervento normativo, tanto più uno di vasta portata, può avere ripercussioni pesanti su destinatari, che devono essere quindi valutate con la massima attenzione.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale.
C. 2568 Madia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che la proposta di legge in titolo, inizialmente non prevista nel programma dei lavori della Commissione per il trimestre ottobre-dicembre 2020, vi è stata inserita sulla base di quanto deciso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La Commissione prende atto.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, introducendo l'esame della proposta di legge C. 2568, presentata dai deputati del gruppo del Partito democratico Madia, Piccoli Nardelli, Serracchiani, Prestipino, Ciampi, Viscomi e Romina Mura, evidenzia che essa si prefigge di stabilire forme di regolamentazione per l'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo. Pag. 218
  Chiarisce che la proposta in esame trae origine dalla constatazione del fatto che gli attori e le attrici vivono spesso in una condizione incerta: incerta sia per la mancanza di tutele e di diritti riconosciuti, sia per la caratteristica intermittenza e saltuarietà del lavoro. Anche in considerazione degli effetti della pandemia in atto che ha certamente acuito le difficoltà degli operatori del settore, la proposta interviene per porre le basi di una regolamentazione dell'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo, ai fini del riconoscimento professionale della figura di attore e in particolar modo della tutela giuridica del lavoro dell'attore e delle attrici.
  Sottolinea che la proposta si inserisce anche nella scia della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (2006/2249/INI) sullo statuto sociale degli artisti: una risoluzione volta alla salvaguardia degli artisti professionisti, che, tra l'altro, raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare per loro un registro professionale europeo. Intento della proposta in esame è quello di definire lo status di attore e attrice, attraverso l'individuazione di specifici requisiti, e di istituire al contempo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, cui si può accedere sulla base del possesso dei requisiti.
  Rileva, in dettaglio, che l'articolo 1 sancisce il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'alto valore sociale della professione di attrice e di attore quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa e stabilisce che si considerano attrici e attori professionisti coloro che esercitano tale attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e che sono in possesso degli specifici requisiti dettagliati dall'articolo 2. L'articolo 2 individua per l'appunto i requisiti che occorre possedere per avere il riconoscimento della qualifica di attrice o di attore professionista e l'iscrizione nel registro. In primo luogo, occorre che per un periodo di almeno cinque anni i redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore costituiscano più del 50 per cento del proprio reddito complessivo da lavoro. Occorre, in aggiunta, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale; oppure il versamento di un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto specificato in dettaglio dal medesimo articolo 2.
  Evidenzia che l'articolo 3 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, demandando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina delle modalità per l'iscrizione – che deve avvenire comunque su domanda – delle attrici e degli attori professionisti nel registro e per l'eventuale loro cancellazione. Il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza Stato-regioni, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze. Per il registro è prevista la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Chiarisce, in particolare, che la proposta di legge precisa che il registro non costituisce in alcuna forma un albo professionale e che la mancata iscrizione al registro stesso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore. In proposito, sottolinea la non obbligatorietà dell'iscrizione al citato registro da parte degli attori, evidenziando che si tratta di un aspetto delicato della proposta di legge.
  Per quanto riguarda il requisito del diploma, ricorda che, a livello nazionale, tra le istituzioni preposte alla formazione degli attori, ci sono quelle inserite nell'ambito del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Si tratta dell'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio d'Amico», nonché delle Pag. 219seguenti istituzioni non statali, autorizzate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e, dal 2020, dal Ministero dell'università e della ricerca: l'Accademia internazionale di teatro; The Bernstein School of Musical Theater; la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi; la Scuola del Teatro musicale. In particolare, le istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione di primo e di secondo livello – di durata, rispettivamente, triennale (cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e biennale –, all'esito dei quali sono rilasciati diplomi accademici di primo e di secondo livello.
  Rammenta che, nell'ambito dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, si possono ricordare, a titolo di esempio, i seguenti, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: il corso di Alta formazione per attore della Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (regione Liguria), che si articola in un biennio cui segue la Masterclass di specializzazione; quello della Scuola di Teatro «Luca Ronconi» del «Piccolo» Teatro di Milano (regione Lombardia), che prevede un corso della durata di tre anni; quello della Scuola di formazione per attori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino (regione Piemonte), che prevede un corso di studi suddiviso in due anni di formazione ed un anno di specializzazione.
  Precisa che esistono, inoltre, svariate altre scuole, alcune delle quali riconosciute a livello nazionale. Si possono ricordare, in particolare, la Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che prevede, tra l'altro, un corso di recitazione della durata di tre anni, per l'accesso al quale è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; l'Accademia d'arte del dramma antico della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, che prevede un corso triennale di recitazione, per l'ammissione al quale non è specificatamente richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A suo avviso, occorre riflettere sull'opportunità o meno di specificare che anche con tali percorsi si può acquisire il riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista utile per l'inserimento nel registro nazionale.
  Per quanto riguarda invece il requisito dei contributi versati, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che, in sede di prima applicazione, il numero minimo di contributi previdenziali sia di 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con alcuni specifici codici di categoria. Il comma 3 dello stesso articolo 2 introduce un elemento di flessibilità, specificando che il numero minimo di contributi previdenziali e i criteri di calcolo di cui al comma 2 possono essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10 per cento, con apposito regolamento di esecuzione della legge.
  Nel concludere, rileva l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul provvedimento, per acquisire l'opinione del settore di riferimento, duramente colpito dalla grave crisi pandemica in corso.

  Nicola ACUNZO (MISTO), intervenendo da remoto, evidenzia che, con il provvedimento in esame, non solo si adempie a un invito che da tempo l'Unione europea ha rivolto al nostro Paese, ma si provvede finalmente a dare una risposta alla categoria, che da tempo chiede un inquadramento legislativo della figura di attore e attenzione al comparto.
  A suo avviso, la proposta di legge C. 2568, di cui sono senz'altro condivisibili le finalità, necessita di una valutazione nel dettaglio, per assicurarsi che con la stessa si possa garantire al settore, che a seguito della pandemia in corso sta vivendo una grave crisi, adeguato sostegno e vicinanza. Ritiene che sarà possibile fornire tale sostegno solo se il registro previsto dalla proposta di legge servirà in qualche modo anche per aprire maggiori opportunità lavorative a chi vi è iscritto, soprattutto fornendo connessioni e visibilità: a tal fine è però necessario che il registro non resti un fatto a sé, ma sia richiamato per esempio negli accordi europei per le coproduzioni internazionali. Serve, in altre parole, che il registro sia strumento per un sostegno pubblico Pag. 220 al settore del cinema e dello spettacolo in generale.
  Sottolinea poi che quello dell'attore non è un semplice mestiere, ma è piuttosto una vocazione, e che non tutti i grandi attori hanno fatto un percorso di formazione specifico. Evidenzia pertanto la necessità che chi svolge tale attività senza possedere i requisiti necessari per avere il riconoscimento della qualifica di attrice o di attore professionista e l'iscrizione nel registro possa continuare a farlo. Per tale ragione condivide il richiamo della relatrice all'importanza del passaggio della proposta di legge in cui si precisa che l'iscrizione al registro non è condizione per l'esercizio della professione di attore.
  Ciò premesso, osserva che si tratterà di capire meglio quali sono gli istituti autorizzati alla formazione cui si fa riferimento nell'articolo 2, comma 1, lettera a). Ricorda infatti che le scuole di recitazione che potrebbero fornire ai giovani la formazione adeguata per il conseguimento dei requisiti necessari per l'inserimento nel registro sono moltissime, sparse in tutta Italia. Rileva però anche che, per quanto diffuse in tutto il territorio, queste scuole non sono ovunque: occorre quindi promuoverne la diffusione per aiutare chi intende intraprendere questa strada, sulla base di una vocazione. Al momento, infatti, è spesso necessario trasferirsi in altra città per poter frequentare queste scuole, con tutti i costi che ne derivano. Ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un ciclo di audizioni anche per individuare quali scuole potrebbero rilasciare il diploma previsto dalla proposta di legge. A suo avviso, inoltre, si dovrebbero prevedere rimborsi spese per chi, iscritto nel registro, debba spostarsi sul territorio per motivi di studio o per svolgere attività legate alla professione, quali ad esempio, le prove.
  In conclusione, nel dichiarare la propria disponibilità ad apportare alla discussione anche il contributo della sua esperienza personale nella professione, auspica che si possa presto addivenire alla approvazione di un provvedimento utile a una categoria, quella degli attori, che necessita di urgente sostegno.

  Federico MOLLICONE (FDI) ritiene che il tema oggetto del provvedimento sia di fondamentale importanza per costruire un'architettura differente del rapporto tra mondo dello spettacolo, da una parte, e INPS e istituzione in generale, dall'altra parte.
  Nel rammentare che il suo gruppo ha sempre avuto attenzione per i lavoratori dello spettacolo e, tra l'altro, ha sostenuto la proposta della deputata Carbonaro di svolgere l'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, sottolinea la necessità di impostare il ragionamento a partire dall'esigenza di difendere i diritti di chi ha fatto dello spettacolo il proprio lavoro. Ricorda, infatti, che al momento i lavoratori dello spettacolo hanno tutele deboli o inesistenti e che l'ordinamento del settore è confuso e lacunoso, al punto che, quando è stato costretto a intervenire, a seguito della crisi pandemica, il Governo ha dovuto individuare criteri particolari per consentire anche agli attori di accedere ai sussidi – a suo avviso comunque scarsi – previsti per altre categorie di lavoratori.
  Dichiarando quindi il sostegno del suo gruppo al provvedimento in discussione, sottolinea la necessità di chiarire che, oltre a quella degli attori, vi sono numerose altre forme di performance legate all'ambito dello spettacolo dal vivo. Rileva inoltre come non sia sufficiente censire le strutture di formazione esistenti, essendo indispensabile anche stabilire requisiti e predisporre un albo nel quale iscrivere, per accreditarle, le scuole di recitazione. A suo avviso, il sistema attuale delle scuole è sclerotizzato, prevedendo soltanto poche accademie alle quali si accede sulla base di criteri di selezione non uniformi.
  Auspica che Commissione possa lavorare proficuamente su questo tema, così come su quello del diritto di autore, oggetto delle proposte di legge C. 1305 e abbinate, di cui si è discusso. In proposito, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sull'identica materia, da abbinare alle proposte di legge C. 1305, C. 1735 e C. 2716. Evidenzia, da ultimo, la necessità che la Commissione Pag. 221 avvii un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione.

  Luigi CASCIELLO (FI) annuncia che è in via di presentazione, da parte del suo gruppo, la proposta di legge C. 2745, a sua prima firma, che prevede interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e l'istituzione di un registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, la quale proposta tocca anche l'aspetto previdenziale. Auspica che la proposta in questione possa essere abbinata a quella in esame.
  Sottolinea quindi che la Commissione Cultura ha già svolto numerose audizioni sulla materia e che nel corso di tale attività conoscitiva è emersa la necessità di riorganizzare il settore, composto da operatori attualmente non tutelati.

  Cristina PATELLI (LEGA) osserva che, con l'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, la Commissione ha avuto la possibilità di audire numerose categorie, ascoltando le loro proposte in materia di previdenza e di sostegno del reddito. Nel corso di tale attività conoscitiva è emerso come, in questo periodo difficile di chiusure legate alla pandemia, si siano acutizzate problematiche relative allo status di taluni soggetti, appartenenti a categorie già in seria difficoltà da anni. Sottolinea come tali criticità si siano cronicizzate a causa della burocrazia e della vetustà delle norme esistenti. Per tutti questi motivi, dichiara che il suo gruppo accoglie con favore la proposta di legge della quale oggi la Commissione avvia l'esame, sottolineando come si tratti di un punto di partenza per cominciare a intervenire sul mondo vastissimo, frastagliato e complesso dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.
  Preannuncia, quindi, la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sul riconoscimento della qualifica del ruolo di attrice e di attore, di cui auspica l'abbinamento a quella in esame. Anticipa, inoltre, la presentazione anche di una proposta di legge sulla qualifica dell'artista di opera lirica e di direttore d'orchestra operante in regime di libera professione.
  Concorda, infine, con la relatrice sull'opportunità di prevedere una serie di audizioni per approfondire il tema.

  Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo da remoto, concorda sull'opportunità che la Commissione svolga audizioni sul provvedimento in discussione, anche se, a suo parere, dovrebbe trattarsi di audizioni mirate al tema della proposta in esame, dal momento che, sulle problematiche più generali, la categoria è stata già sentita nelle audizioni informali collegate all'indagine conoscitiva su lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo. Al riguardo, informa che sta lavorando a una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in questione.
  Condivide le osservazioni del deputato Acunzo sulla necessità di collegare il registro degli attori agli accordi di coproduzione. Quanto all'aspetto previdenziale, fa presente che si tratta di un aspetto diverso, connesso con la competenza della XI Commissione. Ricorda, al riguardo, che è in corso di presentazione una proposta di legge a prima firma della deputata Gribaudo in materia di lavoratori dello spettacolo, che si augura possa essere assegnata dalla Presidenza della Camera, congiuntamente, anche alla VII Commissione.
  Per quanto attiene al tema della formazione, osserva che, sebbene in tale campo alcuni enti siano particolarmente importanti, vi sono, dislocate sul territorio, numerose scuole teatrali e di recitazione. Ritiene opportuno valutare di censire tali scuole, per ottenere un quadro chiaro della situazione esistente. Evidenzia inoltre che, sebbene la formazione sia importante per svolgere l'attività di attore, numerosi esponenti della categoria non hanno seguito il percorso accademico. Invita pertanto la Commissione a valutare attentamente i requisiti per l'iscrizione nel registro.
  Certa che, grazie anche al contribuito fornito dall'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, si possa addivenire alla predisposizione di un testo normativo, come da tempo richiesto dagli interessati, auspica – per quanto non di competenza di questa Commissione – che sia presto affrontata la materia della Pag. 222tutela previdenziale degli attori. Evidenzia, infatti, l'atipicità del lavoro dell'artista dello spettacolo, che non si esaurisce nel momento della performance, ma si svolge anche nelle lunghe giornate di formazione, di studio e di preparazione allo spettacolo.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, con riferimento alla proposta di legge della deputata Gribaudo, cui ha fatto riferimento la collega Carbonaro, rileva che essa investe aspetti che riguardano principalmente la competenza della Commissione Lavoro e ha contenuti che, a suo parere, non dovrebbero essere trasferiti nel dibattito sulla proposta di legge in titolo. A suo avviso, è necessario tenere distinte le questioni di diritto del lavoro e previdenziali da quelle poste dal provvedimento in discussione oggi, per evitare il rischio di appesantire la discussione sulla proposta in esame e di rallentarne l'approvazione.

  Vittoria CASA, presidente, coglie l'occasione dell'intervento della relatrice per ricordare, con riferimento ai diversi annunci di presentazioni di proposte di legge, che il primo presupposto per l'abbinamento di una proposta di legge ad altre già all'esame è che la proposta sia assegnata alla stessa Commissione o alle stesse Commissioni riunite. Fa quindi presente che non potranno comunque essere abbinati alla proposta di legge in esame progetti non assegnati in via esclusiva alla VII Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel ringraziare la relatrice e i colleghi intervenuti nel dibattito, sottolinea che la proposta di legge in discussione risponde all'esigenza di aiutare una categoria, quella degli attori, troppo a lungo trascurata dal legislatore, le cui difficoltà, già gravi per la vaghezza e lacunosità delle norme di riferimento, si sono acuite con la crisi pandemica. Sottolinea l'intenzione dei proponenti il progetto in esame, tra cui lei, di predisporre un testo leggero, concentrato su una specifica richiesta del settore, proprio in vista di un esame veloce e di una celere approvazione. Evidenzia, infatti, come spesso sia difficile, su un testo troppo denso e ambizioso, pervenire alla condivisione, mentre invece è auspicabile trovare sulla materia una linea comune.

  Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo da remoto, dichiara di condividere le considerazioni della relatrice e della deputata Piccoli Nardelli.

  Nicola ACUNZO (MISTO), intervenendo da remoto, condivide le osservazioni della deputata Carbonaro sull'opportunità di un censimento delle scuole di formazione per attori e rinnova l'auspicio di un rapido esame del provvedimento, al fine di addivenire ad una celere regolamentazione della materia.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2692).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2692 Bucalo e Frassinetti, che – vertendo sull'identica materia – è stata abbinata a quelle già in discussione. Avverte che sono state annunciate altre proposte di legge sull'argomento, le quali, via via che saranno assegnate, saranno valutate ai fini dell'abbinamento.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, ad integrazione delle relazioni già svolte sulle proposte di legge C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia, riferisce oggi in merito alla proposta di legge C. 2692 Bucalo, abbinata per ultima, la quale reca disposizioni per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Pag. 223
  Obiettivo della proposta di legge è quello di inserire nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il settore dell'alto artigianato artistico, inteso come espressione di moltissime arti e mestieri della tradizione italiana, quali la moda, l'agroalimentare, la ceramica, la gioielleria, i tessuti, gli argenti, gli accessori, gli strumenti musicali, i presepi, il vetro, il mosaico e il ferro battuto.
  La proposta si compone di tre articoli e di due allegati.
  L'articolo 1 stabilisce che le fondazioni ITS – che assumono la denominazione di fondazioni smart academy – costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte alla formazione terziaria professionalizzante in corrispondenza alle esigenze culturali e professionali scaturite dallo sviluppo di nuovi modelli produttivi e di servizi connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti gli ambiti del tessuto economico. In questa ottica, le fondazioni smart academy sono chiamate ad assicurare una formazione finalizzata alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, per favorire la costituzione di reti di imprese competitive, operanti nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.
  L'articolo 2, al comma 1, detta disposizioni per l'inserimento dell'alto artigianato artistico nel percorso formativo correlato all'area «Nuove tecnologie per il made in Italy» prevista dall'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, il quale reca le norme generali sui diplomi degli I.T.S. e le relative figure nazionali di riferimento, nonché la verifica e la certificazione delle competenze.
  Il comma 2 rimanda agli allegati 1 e 2 della proposta di legge, che definiscono gli standard delle competenze tecnico-professionali connesse all'alto artigianato artistico e individuano il riferimento di ciascuna figura ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni. Il comma 3 dell'articolo 2 rimette al Governo di apportare al decreto ministeriale sopra citato le modifiche necessarie per adeguarlo alle indicazioni di legge.
  L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  L'allegato 1 – cui ha fatto cenno – riproduce il contenuto dell'allegato D del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, concernente il percorso formativo correlato all'area «Nuove tecnologie per il made in Italy», aggiungendovi però, alla fine, l'ambito 4.6 «Alto artigianato artistico», in cui viene individuata la figura di «Tecnico superiore per la promozione, il marketing e l'internalizzazione dei manufatti dell'alto artigianato artistico».
  Analogamente, l'allegato 2 riproduce l'allegato G del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, per la parte relativa all'area 4 «Nuove tecnologie per il made in Italy», modificandolo solo per aggiungere il riferimento della figura prevista all'allegato 1 ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni e alle aree professionali.

  Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, ringrazia le deputate Bucalo e Frassinetti per il contributo. Ritiene necessario che la Commissione prosegua a questo punto celermente nell'esame del provvedimento. Accoglie favorevolmente la notizia che all'interno del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 sono stati previsti finanziamenti per le fondazioni ITS, ma sottolinea che, proprio per tale ragione, e ancor più necessario rendere tali istituti maggiormente attrattivi in tempi rapidi. Invita, quindi, i gruppi parlamentari che volessero presentare proposte di legge sulla materia a farlo il più celermente possibile.

  Paola FRASSINETTI (FDI), intervenendo da remoto, sottolinea che la proposta di legge in esame, della quale è cofirmataria, è volta a ribadire l'importanza del made in Italy anche nel settore artistico. Sottolinea quindi la necessità di inserire nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il settore dell'alto artigianato artistico.

Pag. 224

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1382 e C. 2294).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Vittoria CASA, presidente, dopo aver ricordato che, sui provvedimenti in esame, è stato costituito un comitato ristretto, cui è affidato il compito di definire un testo di riferimento, informa la Commissione che il comitato si sta riunendo e sta portando avanti il suo lavoro. Avverte quindi che la seduta della Commissione plenaria è stata convocata per dare modo al relatore di riferire sulle due altre proposte di legge che, vertendo sulla stessa materia di quelle già all'esame della Commissione, sono state loro abbinate, anche sulla scorta di quanto deciso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi: la proposta di legge n. 1382 Melicchio e la proposta di legge n. 2294 Angiola.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, riferisce alla Commissione sulle due ulteriori proposte di legge che – alla luce dei lavori del Comitato ristretto e del testo che in quella sede si sta discutendo – l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha convenuto di abbinare a quelle già in esame in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.
  Si tratta della sua proposta di legge C. 1382, che modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e reca disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, e della proposta di legge C. 2294 Angiola, che prevede modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
  La proposta di legge C. 1382 è finalizzata a valorizzare il titolo di dottore di ricerca. Al tal fine si propone in primo luogo di stabilire una migliore e più corretta definizione del dottorato di ricerca. Attualmente, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recita: «I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione». La proposta C. 1382 aggiunge a queste parole: «e altre attività qualificate corrispondenti all'elevato livello di specializzazione e di formazione raggiunto» (articolo 1). Al medesimo fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, la proposta stabilisce che – nella valutazione dei titoli per le selezioni pubbliche – il punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca non è inferiore a quello dei CFU ad esso riconosciuti e che il periodo di ricerca del dottorato è valutato come esperienza lavorativa pregressa nel processo di selezione (articolo 2). È poi incrementato l'importo delle borse di dottorato (articolo 3) e, al fine di favorire l'assunzione di personale altamente qualificato, si prevede per le imprese che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca una deducibilità del costo di tali dipendenti (articolo 4).
  Per quanto riguarda la proposta di legge Angiola C. 2294, essa si prefigge di riequilibrare le differenze – in termini di progressione di carriera e di trattamento economico – intercorrenti tra le varie figure di ricercatore: differenze che nascono dalla coesistenza di disposizioni normative diverse per la disciplina di figure analoghe.
  La proposta, composta di un solo articolo, apporta modifiche a tre articoli della legge n. 240 del 2010 (gli articoli 6, 16 e 24) per consentire ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di poter essere Pag. 225inquadrati nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni. Nella proposta in esame, il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia da parte dei ricercatori a tempo indeterminato diventa titolo, su richiesta, per l'immissione nell'incarico di professore associato aggiunto per un periodo di tre anni. La valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato è rimessa all'università nel corso del terzo anno di attività. In caso di valutazione negativa, alla scadenza del terzo anno nel relativo incarico, il professore associato aggiunto è ricollocato nel ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) rende noto che, come già anticipato al relatore per le vie brevi, si riserva di presentare, in tempi rapidi, proposte emendative al testo predisposto dal relatore in sede di comitato ristretto, in modo che si possa arrivare alla conclusione del lavoro del comitato.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Intervengono, in videoconferenza, la Viceministra dell'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

  La seduta comincia alle 11.40.

Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea avviene ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, il quale prevede che ciascuna Commissione esamini le parti del disegno di legge di propria competenza e approvi a conclusione una relazione per la XIV Commissione, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. È possibile la presentazione di emendamenti, che, se approvati, sono acclusi alla relazione per la XIV Commissione, che può respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare una relazione per la XIV Commissione sulle parti di propria competenza del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e a esprimere il parere sul Documento contenente la relazione consuntiva relativa al 2019. Il disegno di legge – approvato dal Senato il 29 ottobre 2020 – contiene deleghe legislative al Governo per il recepimento di direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
  Ricorda che la legge di delegazione europea rappresenta, insieme alla legge europea, lo strumento legislativo che assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012 stabilisce che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Pag. 226
  A seguito delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge consta ora di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee (elencate nell'allegato A), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Il Senato ha inoltre modificato il titolo della legge per inserirvi il riferimento all'anno in corso. Il titolo è quindi diventato: «Legge di delegazione europea 2019-2020».
  Passando al contenuto del disegno di legge di delegazione europea, rileva che esso copre una serie di materie eterogenee che spaziano su molti temi. Prima di riferire sugli articoli che incidono sulla competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi e ai criteri direttivi della delega, rinvia agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita al comma 1 la cosiddetta «clausola Covid», secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19. La norma prevede, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l'attuazione delle direttive.
  L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
  L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, che avviene mediante l'introduzione di modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005). La norma è stata modificata dal Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di fake news, oltre che per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.
  Più in dettaglio, tra i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi per la definizione dei decreti legislativi attuativi, segnala: il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (lettera a)); un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, con attribuzione dei relativi compiti, inclusi quelli di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera b)); la tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi Pag. 227di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera c)); il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali, in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera f)).
  Segnala, inoltre, i seguenti criteri direttivi, pensati a tutela dei minori: alla lettera g), la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo; alla lettera h), l'offerta, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in associazione a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; alla lettera i), la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché la previsione di idonee misure, anche di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, tese a ridurre l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari; infine, alla lettera n) l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
  L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva provvede a estendere il principio del «Paese d'origine» ai servizi online accessori, nonché a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. I principi e criteri direttivi specificamente dettati al Governo per il recepimento di questa direttiva prevedono: la definizione in modo restrittivo dei «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui alla direttiva, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna» (lettera a)); l'individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo anche in considerazione i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (lettera b)).
  L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (cosiddetta direttiva copyright).
  Ricorda che le questioni affrontate da questa direttiva sono trattate anche da alcune risoluzioni in discussione in questa Commissione: la risoluzione 7-00423 a mia prima firma, e altre risoluzioni ad essa abbinate. Si dovrà quindi riflettere – insieme al Governo – per coordinare le due discussioni.
  I princìpi e criteri direttivi specifici dettati al Governo per il decreto legislativo di attuazione di questa direttiva sono i seguenti: applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi; disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti; esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva in questione (UE 2019/790), che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione Pag. 228 di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali. Infatti l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché risultino soddisfatte determinate condizioni. Il paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 «non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione».
  Un altro criterio direttivo previsto dal provvedimento prevede di stabilire le procedure che permettano ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Ricordo che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi. Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta).
  Ulteriori criteri direttivi chiedono di esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio e consente altresì agli Stati membri di introdurre requisiti specifici (quali una data limite) che non vadano «al di là di quanto necessario e ragionevole»; di individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Ricordo che ai sensi della direttiva 2012/28/UE, un'opera è considerata «orfana» se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante sia stata svolta e registrata una ricerca diligente dei titolari dei diritti.
  Un altro criterio è quello di prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo. Ricorda che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva demanda agli Stati membri di provvedere a che – se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti – siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali.
  Un altro criterio è quello di prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.
  Ulteriori criteri sono: definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da Pag. 229non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni; definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi; definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori.
  Un altro criterio è definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza. Ricorda che l'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore.
  Altri principi direttivi sono: individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure; stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile; stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.
  Per quanto riguarda la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019, richiama l'attenzione sul capitolo 4.8 in tema di diritto d'autore.
  Il Governo ricorda l'adozione della citata direttiva (UE) 2019/789, facendo presente che il testo iniziale del provvedimento è stato profondamente rivisto, anche grazie al contributo dato dal Governo italiano, sotto l'aspetto di una minore vincolatività (trasformazione da regolamento in direttiva) e soprattutto di un considerevole restringimento del campo di operatività del «principio del Paese d'origine». Quest'ultimo è stato limitato alle azioni di comunicazione e messa a disposizione al pubblico aventi a oggetto: i programmi radiofonici e i programmi televisivi forniti al pubblico nell'ambito di un servizio on-line accessorio. Tale modifica – evidenzia la relazione – ha consentito di salvaguardare il sistema delle esclusive territoriali in ambito comunitario, ossia il diritto esclusivo di trarre profitti dallo sfruttamento dell'opera in ciascun Paese europeo, che rappresenta il perno del sistema di finanziamento, produzione e distribuzione dei contenuti della complessa filiera dell'industria audiovisiva europea (autori, produttori, distributori, emittenti commerciali, fornitori di servizi media audiovisivi, agenzie pubbliche di settore, etc.). La relazione evidenzia anche l'espressa esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle trasmissioni di eventi sportivi.
  La relazione ricorda poi l'adozione della direttiva (UE) 2019/790, anch'essa elencata tra le direttive che la legge di delegazione europea delega il Governo ad attuare. La direttiva – si legge nella relazione – intende riformare il settore del diritto d'autore, nell'ambito del mercato unico digitale, attraverso una serie di interventi finalizzati ad adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore alle esigenze derivanti dagli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale; garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione nelle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette (opere fuori commercio) e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso; introdurre forme di indennizzo/compensazione di talune utilizzazioni in ambiente digitale che hanno acquisito rilevanza economica, ma che, nel quadro regolatorio attuale, sfuggono al controllo degli autori o sono per nulla o scarsamente remunerative, generando un value gap (ossia una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari che li veicolano); e consentire un Pag. 230riequilibrio del mercato degli intermediari attraverso una serie di strumenti a vantaggio dei creatori dei contenuti (autori, artisti interpreti o esecutori) rispetto alle controparti contrattuali (produttori e editori), mediante l'introduzione di un principio di equa remunerazione, di obblighi di trasparenza e di meccanismi di adeguamento dei compensi, nonché la previsione di un diritto di revoca.
  La relazione informa che – nelle fasi finali del negoziato – il Governo italiano ha proposto sostanziali modifiche al testo della proposta normativa, segnatamente agli articoli 11 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale) e 13 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line), diventati, nel testo finale, rispettivamente articoli 15 e 17.
  La relazione dà anche conto della banca dati opere orfane e del progetto «Agorateka», riportando che anche nel 2019 è proseguita la collaborazione dell'Italia con l'EUIPO – l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, a cui è affidata la gestione della banca dati europea delle opere orfane e della piattaforma web Agorateka, il portale paneuropeo dei contenuti digitali finalizzato a incentivare l'utilizzo legale di film, e-book, musica, videogiochi e programmi televisivi. L'EUIPO ha annunciato che verrà presto creato un nuovo portale web dedicato alle opere fuori commercio; tale portale tematico, che dovrebbe essere reso disponibile entro giugno 2021, sarà utilizzato dalle istituzioni culturali, dalle organizzazioni di gestione collettiva e dalle autorità pubbliche competenti nel settore specifico, nonché dai titolari dei diritti e dal pubblico in generale.
  Rimanda anche al capitolo 5.1, su ricerca e sviluppo tecnologico, dove il Governo riferisce che l'anno 2019 è stato caratterizzato dall'attuazione di politiche di investimento relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo, dalla messa a valore di contributi settoriali coordinati nell'ambito del negoziato sul futuro dell'Europa e sulla prossima programmazione finanziaria dell'Unione europea, dalla creazione di una governance multilivello volta a sostenere una programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, dalla realizzazione di progetti tematici di forte impatto su temi strategici e tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies) e dallo sviluppo e consolidamento delle infrastrutture di ricerca.
  La relazione contiene paragrafi specifici – cui rimando – su PON Ricerca e Innovazione 2014-20, sul Programma quadro di Ricerca e Innovazione dell'Unione europea «Horizon Europe», sul Programma nazionale di ricerche in Antartide – PNRA e sulle politiche italiane nel settore aerospaziale.
  Rinvia poi al capitolo 14.1, che riguarda le politiche per l'istruzione e la formazione e al capitolo 14.3 che riguarda le politiche per lo sport.
  Per quanto riguarda l'istruzione, segnala in particolare che, con riguardo ai Fondi Strutturali Europei per l'istruzione, è proseguita l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE – Fondo sociale europeo e FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale «Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020, tenendo conto delle linee di indirizzo dettate dalla politica ordinaria per l'istruzione.
  Nel corso del 2019 è proseguita, inoltre, l'attuazione del Programma Erasmus + 2014-2020. Con riferimento al nuovo programma Erasmus Plus, la relazione precisa che entrerà in vigore per il periodo 2021- 2027, e continuerà ad essere un importante strumento per la creazione di uno «Spazio europeo dell'istruzione» (European Education Area). La proposta della Commissione europea è quella di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, potenziando ulteriormente la mobilità e la cooperazione transfrontaliere nei settori dell'istruzione e della formazione, con il fine ultimo di migliorare la competitività e la coesione del sistema Europa.
  Per quanto riguarda lo sport, la relazione riporta tra l'altro che il Governo ha contribuito al negoziato sul nuovo regolamento Pag. 231 relativo al programma «Erasmus Plus» (2021-2027), volto a sostenere anche nei prossimi anni azioni relative al settore sport. Per ciò che concerne il programma Erasmus + 2019, si è registrato un notevole successo da parte dei candidati italiani. Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica in tutto il Paese, è stato presentato e realizzato, con il cofinanziamento della Commissione europea, il progetto Settimana Europea per lo Sport – Ewos 2019 Italia, per la cui realizzazione sono state attivate collaborazioni con le associazioni sportive dilettantistiche in coordinamento con quanto dettato dalla Commissione europea.
  Per quanto riguarda la cultura, rinvia al capitolo 15 della relazione, in cui si ricorda, tra l'altro che il Governo ha curato i seguiti dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ed assicurato la partecipazione al Gruppo di esperti della Commissione sul patrimonio culturale «Cultural Heritage Forum». La relazione riporta i risultati dell'evento «Matera capitale europea della cultura 2019». Ricorda gli sviluppi del programma Europa Creativa: che è il programma UE dedicato alla cultura e alla creatività, riproposto nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La relazione ricorda che il Fondo di garanzia per le imprese culturali e creative, attualmente erogato a valere su Europa Creativa 2014-2020, nel prossimo Quadro finanziario pluriennale sarà riassorbito nel nuovo programma dell'Unione per gli strumenti finanziari strategici, InvestEU. Il Governo ha proseguito a monitorare l'applicazione della direttiva UE 2014/60 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. È stato adottato il regolamento (UE) 2019/880 sull'introduzione e l'importazione di beni culturali nell'Unione, con specifico riferimento a quelli creati o rivenuti in Paesi terzi.

  Federico MOLLICONE (FDI) ricorda che la direttiva cosiddetta «copyright» (direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale) contiene una misura di enorme rilevanza strategica per il settore editoriale e non soltanto: una misura che interviene per sanare l'enorme squilibrio – rilevato dall'AGCOM sin dal 2014 nel Rapporto sui servizi di Internet e la pubblicità online – tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di internet e i ricavi percepiti dai produttori di quei contenuti. Si tratta di uno squilibrio che arreca danni incalcolabili all'intero sistema dell'informazione e che rischia di comprometterne il funzionamento, che è vitale per la vita democratica delle comunità. Fa presente che si tratta di una questione della massima rilevanza, che dà vita a uno scontro – che è ormai anche uno scontro a livello geopolitico tra Europa e Stati uniti – tra gli editori dei giornali e le grandi piattaforme internet, i cosiddetti Over the top, che hanno base in America, i quali si appropriano dei contenuti editoriali senza pagare corrispettivo.
  Richiama l'articolo 15 della direttiva, che introduce un «diritto connesso» in favore degli editori di giornali: a questi viene riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta, nonché la messa a disposizione, dei loro contenuti editoriali su internet da parte delle piattaforme di condivisione dei contenuti. Di fatto, con questa misura gli editori hanno finalmente la possibilità di negoziare accordi con le piattaforme per ottenere la remunerazione dell'utilizzo dei contenuti da loro prodotti.
  Ricorda che in Francia – Paese all'avanguardia europea nella discussione di questo tema pressoché ignorato in Italia – all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva e della misura sul diritto connesso, nell'ottobre 2019, Google ha modificato unilateralmente le impostazioni dei propri servizi, sui quali, da quel momento in poi, non sono più presenti immagini in miniatura ed estratti di testo di articoli di giornale, ma solo titolo e collegamento ipertestuale ai contenuti pubblicati sui siti dei singoli editori di giornali: una risposta in pedissequa osservanza della lettera del testo di legge. Per evitare tale degradante modalità di visualizzazione e il conseguente declassamento nei risultati del motore di ricerca, le aziende editoriali francesi hanno dovuto Pag. 232autorizzare Google a pubblicare le anteprime e le immagini dei propri articoli a titolo gratuito. Nell'annunciare l'adozione di tali misure in riferimento ai servizi francesi, Google ha aggiunto che le stesse misure saranno applicate via via in tutta l'Unione europea, in risposta all'implementazione della direttiva copyright. Allo stesso tempo, però, le azioni intraprese dagli editori francesi su vari fronti sembrano aver spinto Google ad avviare trattative – ma solo con alcuni editori – per il pagamento dei diritti di licenza per i contenuti editoriali, con grave pregiudizio degli editori più piccoli e del pluralismo dell'informazione, oltre che in violazione dello spirito della normativa comunitaria e dei suoi obiettivi di armonizzazione della disciplina a tutela del diritto d'autore.
  Ricorda che con una decisione del 9 aprile 2020, l'Autorità francese per la concorrenza – su reclamo degli editori – ha stabilito l'obbligo per gli aggregatori e i motori di ricerca di concludere entro tre mesi dalla richiesta formale degli editori – su base individuale o per il tramite delle associazioni di categoria o enti delegati – i negoziati per il riconoscimento del diritto connesso introdotto dall'articolo 15 della direttiva copyright. Tali negoziati devono svolgersi in buona fede e concludersi con la definizione della quota di remunerazione spettante agli editori: Google è obbligato a rendere trasparenti i ricavi che realizza in tutti i suoi servizi grazie all'uso dei contenuti editoriali e, proporzionalmente a questi valori, gli editori hanno il diritto di individuare una quota di remunerazione, che sarà oggetto di negoziazione tra le parti. La decisione dell'Antitrust francese è stata, di recente, confermata dalla Corte d'appello di Parigi che – rigettando il ricorso presentato da Google – ha ribadito l'obbligo per il motore di ricerca americano di negoziare attivamente con gli editori di giornali. Pertanto, se dovesse permanere la situazione di stallo, si aprirà una nuova fase, quella della nomina di un mediatore.
  Fa presente che, al di fuori del perimetro comunitario, analogo andamento ha avuto l'interlocuzione tra il Governo australiano e gli Over the top: dopo nove mesi di tentativi infruttuosi, soprattutto per quanto riguarda il tema della remunerazione dei contenuti editoriali, lo scorso 19 aprile 2020 il Governo australiano ha incaricato l'Antitrust nazionale di redigere un codice di condotta obbligatorio entro luglio 2020, con l'obiettivo di approvarlo ufficialmente entro questo novembre 2020.
  Sulla scorta delle esperienze che ha ricordato, ritiene necessario – per evitare lo stallo che si verrebbe a creare in assenza di una previsione di negoziazione obbligatoria a carico degli OTT – che il decreto legislativo di recepimento della direttiva copyright specifichi che gli editori devono essere tutelati con la previsione di un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate, ossia OTT da un lato ed editori dall'altro, questi ultimi anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative: un meccanismo che stabilisca una adeguata quota di proventi che gli editori hanno diritto di percepire; e specifichi inoltre che, in caso di mancato accordo entro un termine prestabilito, spetti all'Autorita' di settore definire le condizioni, anche economiche, dell'utilizzazione dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali.
  Con riferimento poi alla definizione di «estratti molto brevi», ricorda che l'esperienza di altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare di Spagna e Germania, ha portato all'attenzione condotte potenzialmente lesive dei diritti degli editori poste in essere da Google. Infatti, a seguito dell'emanazione, negli anni scorsi, di previsioni normative dirette a tutelare in questi Paesi i diritti connessi degli editori in relazione ai «brevi estratti», la reazione del motore di ricerca – parla di Google, ma il problema riguarda tutti gli Over the top – è stata, nel caso spagnolo, di chiudere il servizio Google News e, in Germania, così come di recente in Francia, di rimettere all'editore la scelta relativa alla pubblicazione delle anteprime degli articoli, senza il riconoscimento di nessun compenso.
  Tenendo conto di queste esperienze, la sua parte politica ritiene che il legislatore delegato, nell'individuare la nozione di «breve estratto» dovrà garantire un'adeguata Pag. 233 qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca e fissare un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva. L'obiettivo è quello di non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva, come chiesto anche dal Considerando 58 della direttiva, nella convinzione che, se l'uso dell'estratto molto breve ha una funzione sostitutiva della pubblicazione o comunque dispensa il lettore dal prenderne visione, esso dà luogo a un'evidente violazione del diritto connesso.
  In conclusione, prende atto che l'Unione europea ha posto la questione della sovranità tecnologica – che a suo avviso va chiarita in questo caso come sovranità digitale – e ritiene essenziale che anche in Italia si comincia a prendere consapevolezza della portata enorme, per il futuro dei Paesi europei, delle poste in gioco in questi scontri.
  Conclude riportando integralmente il contenuto dell'ordine del giorno G/1721/18/14 presentato al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, preannunciando che proporrà al relatore e alla Commissione osservazioni per la relazione che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione.

  Paolo LATTANZIO (MISTO) rileva l'importanza, ai fini dell'esame della VII Commissione, dell'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, che aiuta autori e i giornalisti a vedere più garantito il proprio lavoro. Ritiene che il tema degli Over-the-top sia centrale e che dovrà essere affrontato anche in sede di esame delle proposte di legge in materia di diritto d'autore.
  Ritiene importante informare la Commissione che ieri, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si sono svolte le audizioni di Nello Scavo e di Angela Caponetto – due giornalisti sotto protezione – e che questi hanno sottolineato come spesso la delegittimazione che arriva dalla politica nei confronti dell'editoria e dei giornalisti contribuisce a rendere quegli stessi giornalisti e giornaliste più esposti ai rischi. Ritiene pertanto che il riconoscimento del lavoro del giornalismo contenuto nel disegno di legge di delegazione europea sia particolarmente importante, anche da questo punto di vista.
  Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea, evidenzia che lo stesso tratta anche dei media digitali e dei minorenni. Ritiene di cruciale rilevanza che la Commissione si occupi di tale questione, in primo luogo in quanto, a suo avviso, è necessario ragionare sempre di più sull'importanza dell'educazione dei giovani all'uso critico dei media, attraverso un confronto, a partire dalle scuole, che insegni a decodificare in modo consapevole e critico i messaggi del bombardamento mediatico a cui continuamente i giovani sono sottoposti.
  In secondo luogo, ritiene che la Commissione, vista la centralità dei minori nell'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea, potrebbe essere chiamata a dare una lettura che guardi dal basso, inteso proprio come «altezza dei beneficiari». Evidenzia infatti che la lettura sulla tutela sui messaggi pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini, relativi all'alimentazione e all'obesità sono aspetti che hanno un impatto molto forte anche sulla cultura. Esprime infine soddisfazione per la nomina della nuova Garante per l'infanzia e l'adolescenza, essendo certo che Carla Garlatti potrà far sentire con grande forza la propria voce in questa fase.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) condivide le osservazioni del deputato Lattanzio: è un tema importante, sul quale auspica vi sia la condivisione, in vista della presentazione di ordini del giorno, non solo da parte dell'intera maggioranza, ma anche delle forze di opposizione.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.45.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00570 Casa e 7-00583 De Angelis: Iniziative per la memoria di Gigi Proietti.
(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00570 e n. 7-00583).

  Vittoria CASA, presidente, illustrando la sua risoluzione n. 7-00570, dopo aver sottolineato che l'iniziativa per commemorare Gigi Proietti è, in qualche modo, un atto dovuto, fa presente che la risoluzione impegna il Governo all'istituzione di una borsa di studio, a lui intitolata, presso un'accademia di arte drammatica nonché a sostenere iniziative e attività dedicate alla sua memoria che possono concretizzarsi in riconoscimenti per gli studenti più meritevoli e nell'intitolazione in suo onore di aule o sale destinate all'attività teatrale. Evidenzia l'importanza di tali iniziative per dare un segnale nel settore culturale, ricordando l'impegno di Proietti nell'insegnamento del teatro al punto di essere annoverato tra i grandi maestri. Avverte che, per maggiore chiarezza, ha riformulato la sua risoluzione (vedi allegato 1), inserendo, dopo le parole «studenti più meritevoli» le seguenti: «delle scuole di teatro e di cinema».

  Felice MARIANI (M5S) riferisce di aver conosciuto personalmente Gigi Proietti qualche anno fa e ne sottolinea il lato umano, accanto al valore di artista. Racconta che, pur provenendo loro da ambiti diversi, essendo Proietti un attore e lui un atleta di judo a livello agonistico, Proietti si era subito mostrato interessato e attento alla sua attività sportiva. Nel sottolineare che, nello sport come nel teatro, la lealtà e l'agonismo sono elementi ugualmente necessari, commenta che si tratta di virtù che in Proietti potevano essere grandemente apprezzate.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ringrazia la presidente per aver presentato la risoluzione n. 7-00570, che esprime lo spirito di tutta la Commissione, manifesta apprezzamento per la proposta di iniziative in favore dei giovani.

  Gianluca VACCA (M5S) nel condividere le considerazioni del deputato Mariani in favore del contenuto della risoluzione, sottolinea l'importanza del valore formativo delle iniziative da istituire in memoria di Gigi Proietti.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) dichiara che il gruppo di Italia Viva è favorevole alla risoluzione Casa. Ritiene che, nonostante gli atti sottoposti all'esame della Commissione siano sempre numerosi, è comunque opportuno trovare il tempo anche per porre attenzione a questo atto di riconoscimento in memoria di Gigi Proietti, anche perché la risoluzione presta attenzione alle attività dei giovani.

  Daniele BELOTTI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis, che prevede anch'essa iniziative per la memoria di Gigi Proietti, sia discussa insieme con la risoluzione Casa.

  Vittoria CASA, presidente, fa presente che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis – che è stata annunciata all'Assemblea soltanto ieri e della cui presentazione il gruppo della Lega non ha preavvisato né informato la presidenza fino a questo momento – non è prevista all'ordine del giorno dei lavori Pag. 235della Commissione. Sospende quindi la seduta per valutare il da farsi.

  La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.40.

  Vittoria CASA, presidente, premesso di aver accertato il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi e rilevato che la materia è comunque all'ordine del giorno, in quanto questo già prevede per oggi la discussione di una risoluzione avente ad oggetto iniziative in memoria di Proietti, propone che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis sia discussa fin da questa seduta. Aggiunge che la rappresentante del Governo concorda ed è pronta ad esprimere il parere anche sulla risoluzione De Angelis.

  La Commissione concorda.

  Sara DE ANGELIS (LEGA), ringraziati la presidente e i commissari per aver acconsentito alla discussione della sua risoluzione, la illustra, ricordando come il giorno della morte di Gigi Proietti sia stato un momento di svolta vissuto da un'intera comunità, in particolare dalla città di Roma, che si è raccolta tutta insieme per condividere il dolore per la perdita di uno dei suoi figli più illustri. Poiché Gigi Proietti è stato, oltre che un gigante della cultura, un grande uomo, ritiene doveroso che le istituzioni lo commemorino in modo adeguato. In particolare, fa presente che nella risoluzione da lei presentata è proposta l'istituzione, oltre che di borse di studio e di un premio annuale intitolati alla sua memoria, di un concorso letterario a tema ispirato alla sua figura, ed è sollecitata la promozione di occasioni pubbliche in cui ripercorrere liberamente, con la collaborazione di attori professionisti e anche degli studenti delle scuole di recitazione di Roma, la carriera artistica di Gigi Proietti.

  La sottosegretaria Anna Laura ORRICO, premesso che le risoluzioni presentate accostano in modo opportuno la figura di Gigi Proietti ad attività di formazione dei giovani, esprime il parere favorevole del Governo su entrambe.

  Federico MOLLICONE (FDI), premesso di aver chiesto l'intitolazione a Gigi Proietti del Globe Theatre già dopo poche ore dalla sua morte, racconta di aver collaborato con il grande attore quando è stato presidente della commissione cultura di Roma Capitale. Sottolinea che Proietti non è stato soltanto un attore e un capocomico, ma una figura che si inserisce nel modo più degno nella tradizione dei grandi attori italiani, come fu in particolare Petrolini, negli anni Trenta. Si rammarica del fatto che, durante la commemorazione pronunciata al Globe Theatre da Walter Veltroni, quest'ultimo abbia voluto attribuirgli un'appartenenza politica, quando, invece, la sua attività appartiene a tutti e rappresenta tutti, senza che rilevi la sua posizione politica. A nome del suo gruppo dichiara il voto favorevole su entrambe le risoluzioni presentate e chiarisce di non avere presentato una risoluzione autonoma perché questo non avrebbe avuto significato, non volendo differenziare in modo immotivato la sua posizione da quella della risoluzione Casa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00570 Casa, nel nuovo testo (vedi allegato 1).

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis sarà posta in votazione per le parti non assorbite e non precluse dall'approvazione della risoluzione n. 7-00570.

  La Commissione approva la risoluzione n. 7-00583 De Angelis.

7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Su beni culturali e tecnologia digitale.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2020.

Pag. 236

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che sul tema delle risoluzioni sono state svolte audizioni informali. Ricorda nuovamente che quasi tutte le risoluzioni richiamano le novità introdotte dalla direttiva 2019/790/UE, la cui attuazione è oggetto dell'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, che il Senato ha trasmesso e che è ora all'esame della XIV Commissione in sede referente e delle altre Commissioni, compresa questa, in sede consultiva. Ricorda, infine, che il deputato Vacca si era incaricato di lavorare ad un possibile testo unitario.

  Paolo LATTANZIO (Misto), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede che la discussione della risoluzione n. 7-00550, a sua prima firma, proceda separatamente da quella delle altre risoluzioni in titolo, in quanto la sua finalità è diversa.

  Vittoria CASA, presidente, prende atto della richiesta del deputato Lattanzio, cui, se non ci sono obiezioni, ritiene si possa dare seguito, salvo quanto sarà deciso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Gianluca VACCA (M5S), tenuto conto della richiesta del deputato Lattanzio, rispetto alla quale non ha obiezioni, chiede di poter disporre di qualche altro giorno per completare il lavoro in vista della auspicata definizione di una risoluzione unitaria.

  Federico MOLLICONE (FDI) si dichiara non contrario alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Vacca.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione di tutte le risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuel TUZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Affari sociali il parere sugli aspetti di propria competenza del decreto-legge n. 125 del 2020, nel testo risultante dall'esame del Senato, che ha apportato modificazioni al provvedimento iniziale.
  Il decreto-legge introduce misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta antiCovid-19, nonché misure per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
  Ricorda che lo stato di emergenza era previsto terminare il 15 ottobre 2020, ma il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 7 ottobre 2020, lo ha prorogato – come noto – al 31 gennaio 2021. Il decreto-legge in esame, emanato lo stesso 7 gennaio, rinnova, con alcuni elementi di novità, l'impianto normativo costruito dall'inizio della pandemia con i decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure per contenere i rischi sanitari derivanti della diffusione del virus SARS-Cov-2; e alla facoltà per le Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale. Pag. 237
  Entrando nello specifico delle disposizioni – e premesso che parlerà solo delle norme di competenza di questa Commissione – segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, lettera b) che prevede – tra le misure che possono essere stabilite nelle situazioni di rischio – l'obbligo di tenere sempre con sé la mascherina e di usarla – oltre che nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private – in tutti i luoghi all'aperto. Sono comunque esclusi da tali obblighi alcuni soggetti, tra cui coloro che svolgono un'attività sportiva.
  Fa presente che altra disposizione di interesse della VII Commissione è il comma 4-bis inserito dal Senato nell'articolo 1. Premesso che sono prorogati ulteriormente, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ad esclusione dell'ISTAT, che scadono o sono scaduti durante il periodo di emergenza epidemiologica, il comma 4-bis introdotto dal Senato precisa che, qualora i mandati in questione siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (quindi al più tardi il 7 dicembre), si deve procedere al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021. La disposizione riguarda i 14 enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e 5 enti vigilati da altri Ministeri.
  Illustra poi l'articolo 1-ter – inserito dal Senato – che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per alcune assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, su posti derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in determinati anni. Per quanto di interesse della VII Commissione, la proroga concerne, tra l'altro, l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da parte delle università statali. Precisa che tali facoltà sono ammesse – fatte salve alcune possibili maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato – nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018. Gli enti pubblici di ricerca non rientrano nelle norme in esame in quanto l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, salvi i limiti stabiliti dal medesimo decreto.
  Riferisce che è poi ulteriormente prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la previsione per cui, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio al ruolo dei professori associati dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, le commissioni devono tenere conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza.
  Riferisce inoltre che è prorogata ulteriormente, sempre al 31 dicembre 2020, la previsione per cui il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica può svolgere le sue riunioni in videoconferenza.
  Fa presente che è prorogata ulteriormente, al 31 dicembre 2020, la riduzione a sette giorni del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Ricorda che il termine ordinario è di venti giorni e che il Consiglio esprime pareri sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; sull'organizzazione generale dell'istruzione.
  Fa presente che è prorogata ulteriormente – al 31 dicembre 2020 – la previsione per cui, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di istituzioni dell'AFAM, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, Pag. 238 il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.
  Fa presente che è prorogata al 31 dicembre 2020 la previsione che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto.
  Infine fa presente che sono prorogate al 31 dicembre 2020 alcune previsioni per accelerare gli interventi di edilizia scolastica. In particolare, si tratta della previsione per cui tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, nonché i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali, devono essere acquisiti entro 10 giorni dalla richiesta formale; e la previsione in base alla quale, decorso il termine di 10 giorni, il Ministero dell'istruzione, deve indire un'apposita conferenza di servizi entro 3 giorni, convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo loro il provvedimento da adottare. Tutto ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge n. 125 del 2020.

  Federico MOLLICONE (FDI), pur comprendendo l'urgenza di esprimere il parere sul decreto-legge n. 125 del 2020, contesta l'organizzazione dei lavori della Commissione, ritenendo che i provvedimenti posti all'ordine del giorno di oggi siano troppi, il che impedisce ai commissari di approfondire i contenuti di tutti e di svolgere un esame adeguato. Riguardo al decreto-legge in titolo, fa presente che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato due emendamenti in Commissione affari sociali. Il primo emendamento concerne l'esonero dei beneficiari di sovvenzioni dall'obbligo di rinnovare alcuni documenti nel periodo di proroga dello stato di emergenza. In particolare fa riferimento al DURC, il documento unico di regolarità contributiva, la cui mancanza ha bloccato in molti casi l'erogazione di fondi per le imprese, anche nel settore del teatro e dello spettacolo. Al riguardo riferisce che lo stesso presidente dell'INPS Tridico ha dichiarato che il DURC potrebbe essere acquisito in un secondo momento rispetto all'erogazione dei fondi. Quindi, riferisce che il secondo emendamento presentato dal suo gruppo in Commissione Affari sociali riguarda l'obbligo di indossare le mascherine protettive anti-Covid anche a scuola ed è volto a promuovere l'utilizzo di mascherine riciclabili e compostabili. Chiede al relatore e alla maggioranza di valutare l'inserimento nella proposta di parere di osservazioni che riprendano le questioni, a suo avviso importanti, che ha richiamato. Annuncia che, qualora la sua richiesta fosse accettata, il suo gruppo si asterrebbe dalla votazione, mantenendo comunque il giudizio contrario.

  Gianluca VACCA (M5S), pur ritenendo che le questioni poste dal deputato Mollicone tocchino solo in parte le competenze della VII Commissione, propone di sospendere la seduta per dare la possibilità al relatore di valutare la richiesta.

  Vittoria CASA, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

  Manuel TUZI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Anna Laura ORRICO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

  Federico MOLLICONE (FDI), nel ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata verso i temi da lui posti alla sua attenzione, ribadisce la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia rispetto al provvedimento, e preannuncia quindi l'astensione dalla votazione sulla proposta di parere.

  Gianluca VACCA (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pag. 239

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

  Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara la contrarietà del gruppo della Lega al provvedimento in esame e quindi alla proposta di esprimere su di esso parere favorevole, in coerenza con la posizione assunta dalla sua parte politica nelle altre deliberazioni aventi ad oggetto lo stato di emergenza. Esprime tuttavia, a nome del gruppo, il giudizio favorevole sull'osservazione proposta dal deputato Mollicone e inserita nella proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Daniele BELOTTI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, lamenta nuovamente in questa sede, perché resti agli atti, quanto già lamentato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ossia che, per decisione della maggioranza, la Commissione è spesso chiamata ad esaminare in una sola seduta provvedimenti importanti come il decreto-legge in titolo, oppure vede concentrati in una sola giornata, come oggi, molti provvedimenti non urgenti, mentre trascura di discutere atti importanti, come la risoluzione del deputato Sasso sul personale precario della scuola, di cui il suo gruppo ha chiesto invano di riprendere la discussione.

  Vittoria CASA, presidente, premesso di non voler riaprire il confronto svoltosi in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si limita a chiarire, con riferimento ai tempi di esame del decreto-legge in titolo, che il disegno di legge di conversione è stato trasmesso dal Senato e assegnato alla Commissione soltanto giovedì 12 novembre e che la sua discussione sulle linee generali in Assemblea è prevista per venerdì 20.

  La seduta termina alle 15.25.