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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 152

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.
Atto n. 322.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vittoria CASA, presidente, dopo aver avvertito che per la seduta di oggi sostituirà la relatrice, deputata Di Giorgi, impossibilitata a prendervi parte, introduce l'esame dell'atto in titolo ricordando che la previsione di una tabella triennale è stata introdotta Pag. 153 dal decreto ministeriale n. 44 del 2008, che oggi regola la materia. In particolare, il decreto prevede che possono presentare domanda di accesso ai contributi statali gli enti di ricerca che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. Non possono usufruire dei contributi, fra gli altri, gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio. La valutazione delle domande è affidata a una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per ciascun triennio. La commissione di esperti conclude formulando una proposta di tabella e di riparto al Ministro. I criteri di valutazione delle istanze e di ripartizione delle risorse attengono ad aspetti come: la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità; la qualità e rilevanza dei programmi di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'UE; la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente; la consistenza e qualificazione delle risorse umane; la consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
  Il contributo è erogato per il 50 per cento a titolo di anticipazione e per il 50 per cento a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. L'ammontare del contributo annuale è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio.
  Reputa utile ricordare che, nell'esprimersi sullo schema di decreto istitutivo dell'ultima tabella triennale – quella relativa al triennio 2017-2019 – la Commissione aveva rappresentato al Governo la necessità di procedere al riparto triennale quanto più possibile all'inizio del triennio di riferimento.
  Il bando per l'elaborazione della tabella triennale 2020-2022 è stato emanato quasi alla fine del primo anno del triennio, con il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, n. 101. Con riferimento ai criteri di valutazione, il bando ha previsto la ripartizione di 50 punti, destinandone massimo 10 alla qualità delle attività di ricerca, massimo 10 alla qualità dei soggetti proponenti, massimo 20 a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto, massimo 10 alla qualità della struttura. Ha, altresì, disposto che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 6 punti per la qualità delle attività di ricerca e la qualità dei soggetti proponenti e almeno 12 punti per coerenza, congruità e rilevanza del contributo.
  Con riguardo alla misura del contributo, il decreto citato ha disposto che a ciascun soggetto sarebbe stato riconosciuto un contributo variabile tra euro 15.000 ed euro 35.000, a fronte di un contributo variabile fra euro 30.000 ed euro 60.000 previsto dal bando precedente.
  Ciò premesso, passa all'illustrazione del contenuto dello schema.
  Evidenzia che dalla relazione illustrativa del Direttore della Direzione generale della ricerca del MUR, si evince che sono state sottoposte alla valutazione della Commissione 87 domande, a fronte di 89 pervenute. Di queste, 52 provengono da enti già destinatari di finanziamenti nella tabella precedente e 35 da enti nuovi. Sul totale delle domande ammesse sottoposte a valutazione, 15 non sono state ammesse al finanziamento per non aver conseguito almeno 35 punti. Dei medesimi 15 enti non ammessi al finanziamento, 4 erano inseriti nella tabella 2017-2019. Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2020-2022 sono dunque 71, di cui 48 già destinatari Pag. 154dei contributi nel periodo 2017-2019, i quali hanno riportato punteggi compresi tra 35 e 50.
  L'importo disponibile per il 2020 è pari a euro 3.750.000. Di questi, euro 1.250.000 sono destinati agli enti di ricerca privati inclusi nella tabella triennale 2020-2022; mentre euro 1.500.000 sono accantonati, come per il passato, per essere destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma; ed euro 1.000.000 sono accantonati per essere destinati come contributo alla Fondazione Magna Grecia. Pertanto, la somma da ripartire tra gli enti privati di ricerca per il 2020, rispetto alla somma disponibile per il 2017, primo anno di vigenza della tabella triennale 2017-2019, pari a euro 2.750.000, registra un decremento del 54,5 per cento.
  Sempre per il 2020, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di euro 15.000 a un massimo di euro 35.000, come previsto dal bando (invece per il 2017, primo anno della tabella triennale 2017-2019, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscillava da un minimo di euro 30.000 a un massimo di euro 48.000). Le somme più consistenti sono attribuite a: Fondazione italiana sclerosi multipla – FISM Onlus (euro 35.000: decremento del 7,9 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Venice International University (euro 35.000: decremento del 27,1 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (euro 27.875: decremento del 30,3 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (euro 27.875: decremento del 22,6 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione Telethon (euro 27.875, non presente nella tabella 2017-2019); Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti (euro 27.875: decremento del 18,0 per cento rispetto alla tabella 2017-2019).
  In corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2017-2019, si registrano variazioni, comunque negative, che vanno, sempre per il 2020, da un decremento massimo del 62,5 per cento (per l'Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del nonprofit e l'Istituto internazionale per gli alti studi scientifici «E.R. Caianiello» – I.I.A.S.S.) ad un decremento minimo del 7,9 per cento (per la già citata Fondazione italiana sclerosi multipla – FISM Onlus).
  Con riguardo agli anni 2021 e 2022 – per i quali la tabella prevede l'assegnazione del medesimo importo di euro 1.250.000 annui –, il bando ha disposto che la misura del contributo fosse rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella tabella triennale 2020-2022, in relazione allo stanziamento previsto annualmente dalla legge di bilancio. Qualora lo stanziamento complessivo, al netto degli accantonamenti, fosse risultato superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente, la Tabella poteva essere aggiornata.
  Al riguardo, la premessa dello schema di decreto in esame esplicita che, a fronte dello stanziamento complessivo di euro 4.250.000 per il 2021, euro 1.500.000 sono destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V ed euro 1.500.000 sono destinati come contributo alla Fondazione Magna Grecia. Pertanto, anche per il 2021 lo stanziamento destinato agli enti presenti nella tabella triennale 2020-2022 è pari a euro 1.250.000. Identico stanziamento complessivo – pari a euro 4.250.000 – è previsto dallo stato di previsione del MUR per il 2022, di cui al disegno di legge di bilancio 2022-2024.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, soprattutto alle tabelle 1 e 2 del dossier, nelle quali si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2020-2022 e i contributi disposti dalla tabella 2017-2019, per l'anno 2017, con le variazioni percentuali calcolate per il 2020 rispetto al 2017, e si riportano gli enti presenti nella tabella 2017-2019 che non sono invece presenti nella proposta per il triennio 2020-2022.
  In conclusione, mentre l'articolo 1 istituisce la tabella degli enti di ricerca e opera il riparto del finanziamento disponibili tra gli stessi, l'articolo 2 precisa che il contributo previsto dalla Tabella corrisponde al 60 per cento dei costi di funzionamento ammessi per lo svolgimento delle attività Pag. 155coerenti con le finalità del bando pubblicato con il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, n. 101 e verrà erogato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, in due soluzioni: 50 per cento a titolo di anticipazione e 50 per cento a titolo di saldo. L'articolo prevede anche che l'erogazione del 50 per cento del contributo a titolo di anticipazione avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per il medesimo importo erogato. Mentre l'erogazione del 50 per cento a saldo avverrà previo parere favorevole della Commissione di esperti di cui al citato decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente e previa verifica amministrativo-contabile della rendicontazione da parte del competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Atto n. 324.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2015 (la legge n. 190 del 2014), con una dotazione iniziale di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La stessa legge ha stabilito che le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE (oggi CIPESS: Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). In particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Il programma deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 che contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS.
  Riferisce che lo schema di decreto in esame, che si compone di 3 articoli e di un allegato, reca l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023. L'importo complessivo – come si evince dalla documentazione fornita dal Governo – è di euro 264.000.000 complessivi per il triennio, di cui euro 40.000.000 per l'anno 2021, euro 78.000.000 per l'anno 2022 ed euro 146.000.000 per l'anno 2023. Il fondo è ripartito fra gli interventi ammessi al finanziamento, il cui elenco è contenuto in allegato al provvedimento (articolo 1).
  L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento.
  L'articolo 3 – in coerenza con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014 – stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali la stazione appaltante non abbia individuato il contraente entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento.
  La relazione illustrativa dà conto delle strutture amministrative titolate ad avanzare proposte e di quelle chiamate a svolgere il vaglio delle stesse. Si tratta delle soprintendenze e delle biblioteche, per il successivo vaglio dei Segretariati regionali; degli istituti e luoghi della cultura assegnati ai Direttori regionali Musei, per il vaglio della direzione generale territorialmente competente; delle soprintendenze archivistiche Pag. 156 e gli archivi di Stato, per il vaglio della Direzione generale Archivi; degli Uffici dotati di autonomia speciale, per il vaglio del Direttore generale a cui afferiscono.
  Quanto ai criteri di priorità e al peso accordato a ciascun criterio, su cui si fonda la valutazione delle proposte e l'ordine di priorità degli interventi, questi sono stati: ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali; completamento delle opere incompiute; manutenzione e recupero del patrimonio esistente; opere con progetti esecutivi già approvati; lavori cofinanziati con fondi europei; partenariato pubblico-privato. Ulteriori priorità sono state: conservazione e restauro dei beni culturali e incentivazione delle azioni di tutela del paesaggio; rischi sistemici e ambientali; sostenibilità: fruizione, valorizzazione, risparmio energetico, inclusione sociale e partecipazione.
  Le richieste totali pervenute – come si legge nella relazione illustrativa del Governo – sono state superiori agli stanziamenti. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2021-2023, pari a 264 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è pari a circa 420 milioni per il medesimo triennio. Conseguentemente, a fronte delle risorse disponibili, la Direzione generale Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione in base all'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali. Tale ipotesi è stata sottoposta al Segretario generale e alle Direzioni generali competenti, che hanno espresso il loro parere favorevole.
  Nella ripartizione delle risorse riferite al totale del triennio 2021-2023 per settori di intervento, gli importi del fondo sono destinati, in prevalenza, alle direzioni regionali museali (20,2 per cento), nonché al settore architettonico e artistico (20,8 per cento) e a quello archeologico (15,1 per cento). Le risorse rese disponibili dal decreto in esame sono pari al 63 per cento delle risorse che sarebbero occorse per soddisfare tutte le richieste. Il settore in cui è più ampio il divario tra gli importi richiesti e quelli effettivamente ottenuti è quello architettonico e artistico; seguono il settore archeologico e gli uffici dotati di autonomia speciale. Quanto ai restanti settori, nel complesso si registra un appostamento di risorse in linea con le richieste.
  Per l'elenco completo degli interventi, rinvia all'atto trasmesso dal Governo. Tra gli interventi, la relazione illustrativa segnala in particolare, in ragione del maggiore importo assegnato loro nel triennio i seguenti: restauro, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e funzionale dell'Abbazia di S. Spirito al Morrone in Sulmona (euro 3.000.000); Anfiteatro Flavio a Pozzuoli (euro 2.985.192); opere di messa in sicurezza delle strutture e degli apparati decorativi delle Terme Suburbane di Ercolano (euro 4.500.264); consolidamento delle coperture lignee del complesso della Pilotta di Parma (euro 2.867.048); manutenzione e restauro di Villa Antonini a Ruda (UD) (euro 3.135.000); messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e fruizione del Teatro romano di Terracina (LT) (3.000.000); restauro e manutenzione del museo nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma (euro 5.000.000); riorganizzazione funzionale ed impiantistica del museo nazionale degli strumenti a Roma (euro 4.018.900); restauro e rifunzionalizzazione del sistema dei «magazzini del sale» di Palazzo Reale a Genova (euro 3.000.000); consolidamento e restauro della chiesa e del convento di Santa Maria in Varano a Recanati (MC) (euro 3.681.197); realizzazione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Pesaro (2.500.000); riuso della struttura militare della caserma Gamerra a Venaria Reale (TO) (6.000.000); messa in sicurezza e valorizzazione dell'anfiteatro romano di Volterra (PI) (euro 4.468.972); completamento del restauro e adeguamento funzionale del museo archeologico nazionale di Verona (euro 2.600.000).
  Dopo aver ricordato che, in occasione dell'esame dello schema di decreto relativo al programma precedente, la Commissione espresse parere favorevole, nella seduta del 28 maggio 2019, evidenzia che, a suo avviso, la previsione di un definanziamento pone un problema rispetto al personale delle strutture periferiche del Ministero. Sottolinea, in proposito, come la carenza degli Pag. 157organici si stia aggravando sempre di più, tanto che il sottodimensionamento di personale in alcune Sovrintendenze si aggira ormai intorno al 30-40 per cento. Ritiene che le procedure concorsuali avviate siano ancora insufficienti e che è a rischio la funzionalità dei poli museali. Conclude invitando i colleghi della Commissione a valutare l'introduzione di un'osservazione nel parere finalizzata a stimolare il Ministero affinché provveda rapidamente alle necessarie assunzioni.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

  La seduta comincia alle 13.45.

DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 139/2021: disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuel TUZI (M5S), relatore, introduce l'esame riferendo che il provvedimento in esame è motivato dalla necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.
  Specifica che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 1,1-bis, 2 e 6.
  L'articolo 1 tratta dello svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche e gialle. Nel testo trasmesso dal Senato, che ha cambiato il testo del Governo in alcuni aspetti, l'articolo modifica la disciplina attuale – recata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – sulle modalità di svolgimento nelle zone bianche e gialle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Più nello specifico, si stabilisce che nelle zone gialle non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori, fermo restando che gli spettatori devono avere la certificazione verde, i posti a sedere devono essere preassegnati, la distanza interpersonale deve essere di almeno un metro e l'affollamento non può superare il 50 per cento della capienza massima autorizzata. Nelle zone bianche non è più necessario invece il rispetto della distanza interpersonale e l'affollamento consentito è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata. Al contempo, l'articolo dispone che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni in materia di capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, disposizioni specifiche sono dettate per gli Pag. 158spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico anche solo in parte vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
  L'articolo tratta poi di discoteche e sale da ballo, imponendo, tra l'altro, la sospensione delle attività che hanno luogo in questo tipo di locali, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, salvo quanto previsto dal capoverso comma 1-bis che riguarda la zona bianca e prevede che in questa zona le attività di questi locali sono possibili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. L'accesso è consentito ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19. Sono inoltre fissati i limiti di affollamento delle strutture: il 75 per cento all'aperto e il 50 per cento al chiuso rispetto alla capienza massima autorizzata. Si impone poi di garantire, nei locali al chiuso, impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure altri sistemi di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2. Si mantengono fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione che nel momento del ballo. Discoteche, sale da ballo e locali assimilati rientrano ora tra gli ambiti ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione.
  L'articolo 1 contiene poi norme sull'accesso degli spettatori agli eventi sportivi. Le principali novità sono l'incremento del limite di affollamento delle strutture: in zona bianca non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento. È consentita, a determinate condizioni, la modifica di queste percentuali in via amministrativa. Altra novità è il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo del distanziamento interpersonale e della previsione di posti a sedere preassegnati.
  L'articolo 2 tratta dell'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e delle mostre nelle zone bianche e gialle. L'articolo modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
  Riguarda indirettamente la Commissione l'articolo 6, che detta disposizioni sulla sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In sostanza proroga alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.
  Ricorda che per rendere possibile lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, nel contesto di recrudescenza della pandemia, il Governo aveva ritenuto di sostituire, per la sessione 2020, alle prove scritte in presenza un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, ovvero stabilendo che l'esame non prevedesse prove scritte, ma si articolasse in due prove orali pubbliche, la prima delle quali preliminare rispetto alla «canonica» prova orale, consistente nella risoluzione di una questione di carattere pratico-applicativo. La seconda prova orale avente, invece, ad oggetto cinque materie giuridiche, oltre a questioni di ordinamento forense e su diritti e doveri degli avvocati.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione: della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, delle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi di esame, delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Pag. 159Con il medesimo decreto dovranno essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova per i candidati con disturbi specifici di apprendimento.
  Il comma 3 stabilisce che l'accesso ai locali sede delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: il mancato possesso costituisce motivo di esclusione dall'esame.
  Il comma 4 demanda ad un decreto direttoriale del Ministero della giustizia la definizione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
  I commi 5 e 6 contengono le disposizioni finanziarie.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Michele NITTI (PD), dopo aver espresso un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso, esprime l'auspicio che queste nuove regole siano mantenute in vigore per il settore dello spettacolo anche in caso di sopravvenienza di una nuova ondata epidemica. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Cristina PATELLI (LEGA) evidenzia che la conversione del decreto-legge in esame è un momento che i cittadini attendono con ansia. Ribadisce che l'indirizzo da seguire – come il suo gruppo ha sempre auspicato, soprattutto dopo l'ingresso nella maggioranza e nell'Esecutivo – è quello di non sottovalutare o trascurare la situazione sanitaria e di cercare di contemperare l'esigenza di prevenzione e di protezione della popolazione con le sollecitazioni dell'economia e della società italiana, individuando le misure più idonee a mitigare l'impatto negativo della crisi pandemica sul sistema, sulla filiera dell'economia e sulla socialità. Sottolinea che, in questo senso, la Lega ha raccolto istanze provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dello sport, dell'impresa, delle professioni e del lavoro tutto, privato e pubblico, senza trascurare di prestare orecchio alle esigenze e preoccupazioni dei più giovani e dei più anziani, cercando – attraverso la migliore sintesi possibile – di aver cura dell'interesse di tutti gli italiani, nessuno escluso.
  Passando al provvedimento in esame, sottolinea che esso prevede novità sul fronte delle cosiddette riaperture, ma non solo. Dopo aver riepilogato in breve la varietà dei temi toccati dal decreto, evidenzia che, nell'esame al Senato, il suo gruppo è intervenuto direttamente sulla maggior parte di questi temi, per migliorare e affinare il testo. Si sofferma sul tema della privacy, apprezzando il lavoro egregio svolto dalla sua parte politica al Senato. Osserva che il termine privacy, oramai entrato nell'uso comune, indica il diritto riconosciuto dell'individuo alla riservatezza delle proprie informazioni personali e della propria vita privata. A suo avviso, nonostante le normative susseguitesi negli anni, tale diritto spesso non è stato garantito, a causa di attacchi e limitazioni che hanno lasciato il cittadino indifeso. Rimarca come sia compito del legislatore fornire al cittadino strumenti efficaci di tutela, perché una cosa è l'affermazione di un diritto, altra cosa sono la sua esigibilità e giustiziabilità.
  Conclude preannunciando, a nome del gruppo della Lega, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Alessandra CARBONARO (M5S), condiviso l'auspicio del deputato Nitti che si possa mantenere questo regime di aperture nei luoghi della cultura anche se dovesse rendersi necessaria una nuova stretta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Valentina APREA (FI) esprime l'avviso che, nel caso si concretizzasse la paventata nuova ondata della pandemia, le nuove regole di cui al decreto in esame dovrebbero restare in vigore a condizione di limitare gli accessi ai soggetti vaccinati e detentori del cosiddetto «super green pass». Preannuncia il voto favorevole del suo Pag. 160gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
C. 3326 sen. Ferrara, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, dopo aver ricordato che tratta di un progetto di legge d'iniziativa del sen. Ferrara (S. 2065), già approvato dal Senato, riferisce che la nuova Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Specifica che la Convenzione in esame è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata ed è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Sono riconosciuti, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
  La Convenzione è costituita un preambolo e da 32 articoli, suddivisi in VII capitoli.
  L'articolo 1 espone lo scopo della Convenzione.
  L'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia.
  L'articolo 3 pone in capo agli Stati l'obbligo di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.
  Gli articoli da 4 a 11 riguardano gli obblighi delle Parti in merito al riconoscimento di reati vari connessi ai beni culturali.
  Gli articoli da 12 a 19 riguardano gli aspetti della giurisdizione e della disciplina penale per il contrasto dei reati in materia di beni culturali.
  L'articolo 20, relativo alle misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure preventive indirizzate, tra le altre cose, a istituire inventari o banche dati dei propri beni culturali; a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; a istituire un'Autorità nazionale centrale o ad autorizzare le autorità esistenti; a prevedere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia; a coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; a consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su internet.
  L'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, promuovendo la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali e a contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.
  La Convenzione prevede anche (agli articoli da 22 a 24) un Comitato delle Parti preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione stessa e ad agevolare la Pag. 161raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte.
  L'articolo 25 prevede che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate. Le Parti, inoltre, possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro per completare o facilitare l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 26 disciplina il procedimento di modifica della Convenzione.
  Da ultimo gli articoli da 27 a 32 contengono clausole finali e riguardano rispettivamente la firma e l'entrata in vigore della Convenzione; l'adesione alla Convenzione; la clausola territoriale; l'istituto delle riserve, della denuncia e delle notifiche. In particolare, l'entrata in vigore avverrà dopo tre mesi dalla data di ratifica da parte di almeno cinque Stati firmatari, di cui almeno tre devono essere Stati membri del Consiglio d'Europa.
  Passando al contenuto della proposta di legge di ratifica, riferisce che è composto di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole.

  Michele NITTI (PD), premesso che la necessità di creare nuovi strumenti per la protezione del patrimonio culturale è diventata cogente, evidenzia che la Convenzione in esame è al momento l'unico trattato internazionale dedicato al contrasto dei reati in materia di beni culturali, il cui numero negli ultimi anni è cresciuto in modo rilevante. Ricorda, in proposito, come la situazione si sia aggravata dacché i beni culturali sono diventati anche oggetto di azioni scellerate di gruppi terroristici che deliberatamente li distruggono oppure li vendono per finanziare le loro guerre. Apprezza quindi che la Convenzione intervenga sia sul fronte della prevenzione, sia su quello del contrasto, soprattutto attraverso la cooperazione internazionale. Ricorda quindi che sulla materia è stata approvata dalla Camera, ed è ora all'esame del Senato, la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Dopo aver rilevato che la Convenzione precedente non era entrata in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie, mentre ora sono diversi i Paesi che si accingono alla firma, esprime soddisfazione e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver sottolineato quanto sia importante aver ripreso l'iter di approvazione della ratifica della Convenzione in esame, che si aggiunge alla proposta di legge cui ha accennato il deputato Nitti, esprime un giudizio favorevole, condividendo in particolare l'introduzione di una disciplina penale per il contrasto dei reati in materia di beni culturali. Ricordando lo scempio provocato dalle guerre degli ultimi anni sul patrimonio culturale mondiale, si dice favorevole all'adozione di quanti più strumenti possibili idonei a proteggerlo.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), dopo aver dichiarato il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osserva che, sul tema della cooperazione internazionale per i beni culturali, l'Italia dovrebbe fare di più, mettendo a frutta la sua expertise in materia di cultura e specializzandosi nel settore della difesa dei beni culturali, oltre che della loro promozione e valorizzazione. Rilevato che è essenziale tra l'altro spingere verso la digitalizzazione dei beni culturali e l'uso delle nuove tecnologie per la loro difesa e conservazione, informa i commissari che ha presentato un emendamento (l'articolo aggiuntivo 25.03) al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 (disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR) all'esame della Pag. 162Commissione bilancio. L'emendamento, che si augura tutti vorranno sostenere, prevede la costituzione di un polo nazionale di ricerca e alta formazione nel Medioriente, da insediare a Dubai nelle strutture che attualmente ospitano il Padiglione Italia dell'Expo 2020, con tre percorsi progettuali, uno dei quali sul tema della digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.