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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 147

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Audizione del Primo ballerino étoile della Scala di Milano, Roberto Bolle.
(Svolgimento e conclusione).

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Roberto BOLLE, Primo ballerino étoile della Scala di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vittoria CASA, presidente, Michele NITTI (PD), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Emilio CARELLI (CI), Valentina APREA (FI), Michele ANZALDI (IV), Marianna IORIO (M5S), Alessandra CARBONARO (M5S), Cristina PATELLI (LEGA).

  Roberto BOLLE, Primo ballerino étoile della Scala di Milano, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Pag. 148

  Vittoria CASA, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.

Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa.
Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari ed abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione (Difesa), il nuovo testo unificato C. 1870 Ferrario e abb. recante: Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Iorio, per la relazione introduttiva e – se è già pronta – per la proposta di parere.

  Marianna IORIO (M5S), relatrice, riferisce che il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente da parte della IV Commissione recante modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 e una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 proroga dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge «Di Paola»).
  Gli articoli da 2 a 8 intervengono in materia di revisione delle dotazioni organiche, reclutamento, ruoli, stato giuridico e avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Essi dispongono anche in merito alla ferma prefissata, sia iniziale che triennale, e trattamento economico dei volontari.
  L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare.
  L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata.
  L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.
  L'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.
  L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.
  L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.
  L'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale disciplinato dal codice dell'ordinamento militare secondo specifici princìpi e criteri direttivi. Tra questi – per quanto di competenza della VII Commissione – il comma 1, lettera g) stabilisce che siano previste iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata Pag. 149triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Il comma 2 dell'articolo 9, stabilisce che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

  Felice MARIANI (LEGA), dopo aver sottolineato che il provvedimento propone una revisione del modello di Forze armate per rendere la loro attività istituzionale più snella, operativa e adeguata ai tempi, evidenzia che, a causa della pandemia, le Forze armate sono state chiamate a svolgere un ruolo sempre più preponderante, pur in carenza di organico. In particolare, le modifiche proposte dal gruppo della Lega con il contributo delle altre forze politiche sono volte a ridurre il precariato e a rendere più appetibile la carriera militare riqualificando la remunerazione, rimodulando la progressione di carriera e ampliando gli organici. La finalità è anche quella di effettuare una diversa distribuzione delle risorse umane e delle specifiche professionalità, evitando la stagnazione in compiti inutili e improduttivi per affinarne le competenze. Al personale è data la possibilità di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni o di partecipare a concorsi per il reclutamento in altre categorie delle Forze armate. Anche l'attività di formazione e di addestramento viene concepita in tale ottica. Si tratta, a suo avviso di una riforma necessaria che deve essere approvata al più presto.
  Coglie l'occasione per sottolineare che nel corso dell'indagine conoscitiva sui gruppi militari, svolta congiuntamente dalla VII e dalla IV Commissione, è stata rilevata un'anomalia che merita di essere analizzata e sanata. Si riferisce al fatto che alcuni atleti formatisi in un'arma o in un Corpo delle Forze armate, sono poi transitati a gareggiare per i colori di altre componenti: comportamento che contrasta con lo spirito sportivo e con il principio di lealtà e di appartenenza.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla I Commissione (Affari costituzionali), il testo unificato delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come risultante dalle proposte emendativa approvate nel corso dell'esame in sede referente. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Carbonaro, per la relazione introduttiva e – se è già pronta – per la proposta di parere.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, riferisce che il testo in esame è quello risultante dall'approvazione delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come il testo sia composto da 12 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto dell'intervento legislativo. Si tratta della disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, Pag. 150qualificata come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i princìpi che ispirano la disciplina introdotta sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali. La disciplina introdotta dal testo in esame persegue inoltre le seguenti finalità: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
  Mentre gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente in materia di definizioni e di esclusioni dall'applicazione del provvedimento, ai sensi l'articolo 4 istituisce, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale e articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Non possono iscriversi al registro coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, nonché coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza (istituito dal successivo articolo 7), secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 5 interviene in materia di agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi e decisori pubblici, mentre l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del richiamato comitato di sorveglianza istituito in seno all'Antitrust. All'atto dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Secondo quanto stabilito dal comma 2, il comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima; b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima; c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente.
  Il comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, tra l'altro vigilando e raccogliendo segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogando le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il comitato inoltre redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. Il comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina inoltre modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.
  L'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti al registro, il successivo articolo 9 interviene in materia di obblighi nonché di Pag. 151cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, ai sensi del comma 1, i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 2, ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel registro, trasmette al comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, i cui contenuti sono dettagliati al comma 3 dell'articolo 9. Ai sensi del comma 5, il comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.
  L'articolo 10 disciplina la procedura di pubblica consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, quando intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale, e definisce le modalità per la partecipazione da parte dei portatori di interessi.
  L'articolo 11 interviene in materia di sanzioni, stabilendo che al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla citata consultazione si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro. Analoghe sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del comitato di sorveglianza, si applica, ai sensi del comma 3, la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Le sanzioni sono irrogate dal comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. In caso di cancellazione dal registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Le controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  L'articolo 12 reca infine le disposizioni finali.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, recante la disciplina delle esclusioni, in base al quale le disposizioni della legge non si applicano, tra l'altro, ai giornalisti, ai giornalisti per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, nonché alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. Di conseguenza, in base all'articolo 4, comma 5, i giornalisti iscritti all'ordine non possono iscriversi nel Registro dei rappresentanti di interessi di cui il progetto di legge prevede l'istituzione. In altre parole, l'attività del giornalista in quanto tale non è assimilabile all'attività di rappresentanza di interessi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 152

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), il testo del disegno di legge C. 3318 Governo recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
  Dà la parola al relatore, on. Carelli per la relazione introduttiva e – se è già pronto – per la proposta di parere.

  Emilio CARELLI (CI), relatore, riferisce che l'Istituto forestale europeo (IFE), creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo, è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione che l'Italia ha ratificato con legge nel 2008. Attualmente fanno parte dell'Istituto, la cui sede è in Finlandia, 29 stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 paesi. Tra le attività di IFE, ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali. L'Istituto è finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea, o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri.
  La strategia dell'Istituto forestale europeo per gli anni 2017-2021 prevede il tema prioritario della «resilienza», con un programma di ricerche sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. L'attività della sede dell'Istituto in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane e intende essere complementare alle attività delle altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali.
  La struttura dell'Istituto è formata da tre organi di governo: il Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto; il Comitato direttivo, composto da otto membri (l'Italia è rappresentata dal Professor Marco Marchetti, dell'Università del Molise), stabilisce e aggiorna il quadro generale di ricerca e la strategia dell'Istituto e sovrintende alle attività del segretariato; il Comitato consultivo scientifico (SAB), presieduto dalla Professoressa Elena Paoletti dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, contribuisce alle attività di ricerca e di supporto alle politiche dell'Istituto, riferendo al Comitato direttivo.
  La proposta di aprire una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Mipaaf, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana, a Roma. Il 16 luglio scorso, è stato firmato ad Helsinki l'accordo che istituisce l'apertura a Roma di un ufficio dell'IFE.
  L'Accordo si compone di diciannove articoli, una breve premessa e un Allegato, e comprende clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.
  L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, intendendo fra l'altro come «Ufficio» la sede dell'Istituto in Italia.Pag. 153
  L'articolo II riguarda la sede, che sarà stabilita a Roma. La disposizione affronta gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ripartiti in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio IFE e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, e stabilisce la possibilità che siano individuati dall'IFE spazi aggiuntivi, con costi a carico dell'Istituto medesimo e con obbligo di comunicazione al Governo. L'articolo rinvia, per l'individuazione specifica e la descrizione della sede, all'Allegato.
  L'articolo III concerne l'inviolabilità della sede.
  L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane.
  L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo in modo da permetterle l'espletamento delle sue funzioni.
  L'articolo VI, sull'Ufficio e i suoi beni, delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana, salvo il caso di rinuncia nonché le fattispecie specificate nell'articolo stesso.
  L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano.
  L'articolo VIII concerne la segretezza delle comunicazioni dell'Ufficio.
  L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.
  L'articolo X riguarda la disciplina in materia previdenziale e assicurativa relativa ai dipendenti dell'Ufficio e ai rispettivi familiari.
  L'articolo XI prevede facilitazioni per il transito e il soggiorno del personale dell'Ufficio e dei rispettivi familiari e per le persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.
  L'articolo XII riguarda le esenzioni fiscali riconosciute all'Ufficio.
  L'articolo XIII concerne i privilegi e le immunità del personale.
  L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio, prevedendo che essi possano svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia.
  L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti, ribadendo il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplinando i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
  L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le parti e nei confronti di terzi, specificando che la responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti in Italia ricade sull'Istituto e non sul Paese ospitante e che l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati.
  L'articolo XVII prevede un contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie.
  L'articolo XIX reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e risoluzione dell'Accordo.
  Il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivoPag. 154 a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.