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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I - Decisioni di spesa
Articolo 23

(Istruttoria della spesa)

  1. All'istruttoria delle spese provvedono, d'intesa con il Servizio Amministrazione, i Servizi competenti. Ove necessario, è acquisito il parere del Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e quello dell'Avvocatura della Camera.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio competente motiva le spese, indica le caratteristiche quantitative e qualitative dei lavori, dei servizi e delle forniture cui le spese sono preordinate, attesta la congruità delle offerte e indica i tempi stimati per l'attuazione degli interventi di spesa, che devono essere compatibili con lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente di cui al titolo V del presente regolamento.
  3. Il Servizio Tesoreria provvede alla verifica preventiva della compatibilità delle spese con le disponibilità di bilancio e propone, ove necessario, le eventuali variazioni di bilancio. Effettua i necessari accantonamenti provvisori e predispone le eventuali variazioni di bilancio, ove autorizzate.
  4. Il Servizio per la Sicurezza provvede all'istruttoria delle spese direttamente connesse alla sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni, acquisiti i pareri del Servizio Informatica e del Servizio Amministrazione per i profili di rispettiva competenza, nonché gli eventuali pareri di cui al comma 1, e fornisce al Servizio Tesoreria gli elementi per la verifica di cui al comma 3.
  5. Conclusa l'istruttoria, le indicazioni di spesa sono trasmesse agli organi competenti ad autorizzarle. Le indicazioni da inviare all'Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Questori o al Comitato per la Sicurezza sono sottoposte al Segretario generale.