TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 47 di Mercoledì 19 settembre 2018

 
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PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI RICHIEDE L'URGENZA E LA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA

CALABRIA ed altri: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066).

NESCI ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543).

ORLANDO e FRANCESCHINI: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (C. 893).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

   ROSTAN e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia si registrano numerosi atti di violenza nei confronti di medici e personale sanitario che sono di carattere sia verbale ma, purtroppo, anche di carattere fisico, aggressioni che derivano spesso da deficit organizzativi e da non adeguata tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

   sindacati e associazioni di categoria denunciano con sempre maggiore forza come gli atti di violenza stiano avendo un aumento esponenziale preoccupante;

   la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ed il sindacato Nursind, ad agosto 2018, hanno reso noto che su oltre tremila aggressioni l'anno solo 1.200 vengono regolarmente denunciate;

   l'Anaao Assomed ha reso noti i dati derivanti da indagine condotta su 1.280 soggetti interni al personale medico e sanitario, dai quali risulta che il 65 per cento degli intervistati ha risposto di essere stato vittima di aggressioni, di questi il 66,19 per cento riferisce di aggressioni verbali mentre il 33,8 per cento di aggressioni fisiche;

   le aree sanitarie dove si registrano i maggiori casi rispetto al totale delle aggressioni sono: psichiatria con il 34,12 per cento, pronto soccorso con il 20,26 per cento, medicina interna con il 7,46 per cento;

   che il fenomeno delle aggressioni sia sottostimato lo si deduce anche dal dato che il 70 per cento del campione ha riferito di essere stato, a sua volta, testimone di aggressioni verso il personale sanitario;

   un'altra indagine statistica condotta sui dati Inail 2018 calcola che in media nel nostro Paese si verificano tre episodi di violenza al giorno ai danni di personale medico e sanitario nell'esercizio delle sue funzioni;

   si rende quindi urgente, tra le altre iniziative per affrontare efficacemente le aggressioni violente nei confronti del personale sanitario e garantire la sicurezza nelle strutture sanitarie, prevedere che al personale sanitario sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, prevedendo che l'azione penale si avvii d'ufficio e non a seguito di denuncia di parte;

   il 6 settembre 2018 la Conferenza Stato-regioni ha espresso il parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni in materie di sicurezza di esercenti le professioni sanitarie, testo che non risulta ancora assegnato al fine dell'avvio dell’iter di discussione unitamente alle proposte di legge in materia –:

   se non ritenga necessario adottare, senza indugio, iniziative legislative finalizzate al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni.
(3-00177)

(18 settembre 2018)

   D'ARRANDO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e LEDA VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in meno di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse per la carica del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, si è conclusa la procedura di valutazione dei curricula degli esperti che hanno risposto alla richiesta e in data 13 settembre 2018 la Conferenza Stato-regioni ha espresso l'assenso sulla proposta del Ministro interrogato del dottor Luca Li Bassi per la nomina a direttore generale della medesima agenzia;

   nella XVII legislatura, oltre che da atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento, anche da notizie di stampa, era emersa la questione relativa alla retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale;

   il direttore generale è il legale rappresentante dell'agenzia, al quale competono le funzioni di gestione nonché la direzione di tutte le attività della medesima; il trattamento giuridico del direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute;

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, si definisce il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

   l'ambito soggettivo di applicazione della citata disposizione è stato, poi, esteso dall'articolo 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni; il comma 472 dello stesso articolo ha poi esteso tali limiti retributivi anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche;

   in passato, si era posta la questione se nel «tetto retributivo» del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco rientrassero anche ulteriori emolumenti ricevuti per specifici incarichi, come, ad esempio, quelli svolti presso il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema –:

   se, fermo restando l'obbligo del «tetto retributivo», il rapporto di lavoro del nuovo direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco sarà esclusivo, con conseguente divieto di svolgere altre attività professionali, pubbliche o private, anche occasionali.
(3-00178)

(18 settembre 2018)

   PINI, DE FILIPPO, GRIBAUDO, CARNEVALI, CAMPANA, UBALDO PAGANO, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nell'aprile del 2017 a Milano si è verificata la prima overdose certificata di fentanyl che ha ucciso un uomo di 39 anni. Questa sostanza è un oppioide sintetico nato negli anni ’60, usato come antidolorifico in ambiente clinico per i malati terminali o per chi soffre di gravi patologie ed è dalle 50 alle 100 volte più potente della morfina. Anche una minima dose può essere letale;

   si è diffuso come droga a partire dagli Stati Uniti dove la US drug enforcement administration ha lanciato negli ultimi anni diversi allarmi. In America la crisi degli oppiacei è stata dichiarata emergenza sanitaria nazionale nell'ottobre 2017. Solo nel 2017 il 60 per cento dei decessi per overdose negli Usa sono stati causati dal fentalyn, tant'è che la polizia ha ormai l'obbligo di portare dietro uno spray nasale a base di naloxone, un antidoto alla sostanza;

   la dipendenza da analgesici avrebbe fatto impennare anche il numero di nascite di bambini con astinenza neonatale;

   in Europa la prima allerta sul fentanyl lanciata dall'Osservatorio europeo su droghe e tossicodipendenze è del 2013;

   l'Istituto superiore di sanità ha avuto solo il 5 settembre 2018 il report relativo al caso di overdose di Milano. Ma le cause del decesso erano note già da mesi, come testimonia un articolo scientifico scritto il 18 giugno 2018, con analisi effettuate all'Università di Milano, e pubblicato sulla rivista Dta. Per questo ritardo, solo dal 12 settembre 2018, per conto del dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto superiore di sanità ha lanciato l'allerta di livello 3, il massimo, per avvisare chi si occupa per motivi professionali di droghe, riguardo a condizioni di rischio di gravi danni della salute;

   nel nostro Paese, unico in Europa, è proibito fare informazione e pubblicità — anche via web – agli utenti riguardo alla diffusione e alla pericolosità delle sostanze stupefacenti, in particolare per quello che riguarda le nuove sostanze. In Italia è ancora vietata anche la pubblicità, anche via web, degli allarmi che raggiungono operatori sanitari e forze di polizia –:

   se non si ritenga opportuno cambiare il sistema di allerta, visto che una corretta informazione potrebbe salvate numerose vite umane, soprattutto i più giovani, e favorire la prevenzione.
(3-00179)

(18 settembre 2018)

   FUSACCHIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 107 del 2015 ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria e curriculare come strumento di conoscenza, già nel corso degli studi, del mondo del lavoro e in generale del mondo «fuori dalla scuola» anche per gli studenti dei licei;

   in fase di attuazione, le scuole non sono state accompagnate adeguatamente, in ragione principalmente del limitato personale a disposizione del Ministero, anche nella sua articolazione territoriale, portando così ad esperienze di alternanza molto diverse in tutto il Paese, con casi da un lato di eccellenza e dall'altro di scarsissimo valore educativo;

   esiste il rischio che, invece di intervenire per rivedere i limiti e le eventuali distorsioni, l'alternanza diventi oggetto di scontro ideologico e finisca per essere rimossa dall'esperienza formativa degli studenti, con grave danno per la funzione della scuola di sviluppare nei giovani senso critico e conoscenza diretta del mondo anche prima del termine degli studi;

   il Ministro interrogato ha già espresso in più occasioni l'intenzione di limitare l'alternanza scuola-lavoro nei percorsi degli studenti e un primo intervento a riguardo è stato introdotto nel decreto cosiddetto «mille proroghe» che prevede il rinvio di un anno del valore dell'alternanza ai fini della valutazione finale degli studenti –:

   quale monitoraggio e mappatura complessiva delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di conseguenza quale bilancio dettagliato di questi primi anni di attuazione il Ministro interrogato abbia condotto o comunque avuto a disposizione per poter maturare un giudizio non ideologico sul ruolo attuale dell'alternanza e, di conseguenza, sugli interventi necessari per migliorare e aumentare l'impatto a beneficio degli studenti.
(3-00180)

(18 settembre 2018)

   APREA, GELMINI, CASCIELLO, MARIN, MARROCCO, PALMIERI e SACCANI JOTTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il Governo è intervenuto a prorogare l'obbligo di illustrazione della relazione sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro, maturata nell'ultimo triennio, durante lo svolgimento dell'esame di Stato;

   questa decisione del Governo interviene nello svolgimento di un processo di qualificazione del percorso formativo con un alto valore di orientamento personalizzato, senza che vi sia stato su questo alcun preavviso alle scuole, configurandosi così come una scelta più ideologica che istituzionale;

   l'alternanza scuola-lavoro ha rappresentato, fin dalla legge n. 53 del 2003, una forte innovazione didattica, che ha impegnato e impegna progettualità e risorse pubbliche e che richiederebbe, per essere migliorata, rapporti, monitoraggi, misurazioni di efficacia, indicatori di successo e/o di criticità, al fine di riflettere soprattutto sulle buone pratiche;

   la generalizzazione dell'alternanza scuola-lavoro per il triennio conclusivo della scuola superiore, introdotta con legge n. 107 del 2015, ha comportato il coinvolgimento e la messa a disposizione di risorse finanziarie, strutturali e professionali del mondo imprenditoriale, associativo e degli enti pubblici e privati, che insieme alle scuola hanno elaborato e realizzato percorsi di alternanza;

   l'alternanza scuola-lavoro è presente in tutti i sistemi scolastici più avanzati dei Paesi dell'Ocse, ma soprattutto è la modalità che consente al 95 per cento degli studenti europei di trovare la prima occupazione, contrastando fenomeni di prolungata inattività lavorativa post diploma o post laurea;

   sarebbe oltremodo rischioso riprodurre gerarchie nei percorsi scolastici superiori che richiamano il ’900, dal momento che la circolarità degli studi formali e informali deve diventare patrimonio sia dei percorsi tecnico-scientifici che dei percorsi più propriamente formali, e quindi liceali;

   l'anno scolastico è già iniziato e le istituzioni scolastiche hanno già adottato progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti ai propri studenti o ulteriori fasi di avanzamento degli stessi –:

   se, e quando, il Ministro interrogato intenda comunicare alle istituzioni scolastiche la decisione di modificare l'esame di Stato per il corrente anno scolastico, a prescindere dai tempi dell'approvazione del «decreto milleproroghe», e se questo avverrà con indicazioni alle scuole dei punti di forza e di criticità già emersi in questi primi anni di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso dati statistici e fattuali in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di prevederne un nuovo rilancio soprattutto guardando alle best practice diffuse sul territorio nazionale, o se viceversa il Governo intenda disinvestire sul piano delle ore destinate all'alternanza scuola-lavoro e dei finanziamenti connessi, determinando una pericolosa retromarcia nella proposta didattica nazionale soprattutto con riferimento alle leve per il superamento dell'autoreferenzialità del sistema e per l'occupazione giovanile.
(3-00181)

(18 settembre 2018)

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   sulla base di una circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i genitori che intendono avvalersi di quella che ormai viene denominata «istruzione parentale», al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sono tenuti a presentare specifica dichiarazione, che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017, deve essere presentata al dirigente scolastico del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno;

   sulla base di tale dichiarazione, precisa la circolare, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che, prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva;

   di contro gli studenti stranieri, che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane e che siano ancora in età, secondo l'ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:

    a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

    b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

    c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

    d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;

   tutto questo per rilevare che si è al paradosso che, mentre ai minori in regime di istruzione parentale viene richiesto un esame di idoneità per l'inserimento nella classe corrispondente, i minori stranieri vengono inseriti di diritto, senza alcun accertamento dei prerequisiti nella corrispondente classe anagrafica, con evidente e inspiegabile svantaggio per i primi, che non hanno da superare nemmeno l'ostacolo della barriera linguistica –:

   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato riguardo all'educazione parentale per eliminare quella che appare un'evidente discriminazione di trattamento, attuata da anni e confermata anche dal decreto legislativo n. 62 del 2017.
(3-00182)

(18 settembre 2018)

   MOLLICONE, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, BUCALO, CIABURRO, FRASSINETTI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUTTI, CARETTA, CIRIELLI, CROSETTO, DEIDDA, LUCA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364 del 2016, ha disposto la remissione all'Adunanza plenaria del medesimo Consiglio della sola questione relativa all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei titolari di diploma magistrale «conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002»;

   l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11 del 2017 ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

   prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato e altri duemila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura dello Stato appellasse, anche in seguito alla pronuncia dell'Adunanza plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

   si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere dell'Adunanza plenaria;

   la situazione come attualmente configurata, soprattutto per i settemila docenti immessi in ruolo con «clausola rescissoria», in assenza di un tempestivo intervento è destinata a trasformarsi in un licenziamento di massa –:

   se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a configurare le tre fasce delle graduatorie ad esaurimento in base ai seguenti parametri: prima fascia diplomati magistrali vincitori e idonei del concorso del 1999, abilitati DM85, laureati in Scienza della formazione primaria vecchio ordinamento entro l'anno 2007; seconda fascia diplomati magistrali in possesso di tre anni di servizio e laureati in Scienza della formazione primaria in possesso di tre anni di servizio; terza fascia diplomati magistrali e laureati in Scienza della formazione primaria senza servizio che potranno passare in seconda fascia una volta maturati i trentasei mesi.
(3-00183)

(18 settembre 2018)

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