TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 111 di Martedì 22 gennaio 2019

 
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INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interrogazione

   LOLLOBRIGIDA, LUCA DE CARLO, DONZELLI, MASCHIO, OSNATO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   desta preoccupazione e sconcerto quanto riportato da fonti di stampa e da dichiarazioni ufficiali di rappresentanti del Governo e del Parlamento austriaco in merito alla prossima discussione di un disegno di legge per la concessione della cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina, residenti nella provincia già autonoma dell'Alto Adige. In base a quanto contenuto nelle bozze ufficiose, gli altoatesini di lingua tedesca e ladina potrebbero partecipare alle elezioni per il Nationalrat, il Parlamento austriaco; il servizio civile e le prestazioni sociali scatterebbero per ora solo per coloro che dovessero trasferirsi in Austria;

   per realizzare ciò l'Austria dovrà modificare la propria attuale legislazione e il quotidiano Tiroler Tageszeitung scrive che l'accesso alla cittadinanza comporterà un costo agevolato di 660 euro. Potranno fare domanda gli altoatesini che si sono dichiarati ai censimenti linguistici italiani previsti dallo statuto di autonomia di lingua tedesca oppure ladina;

   secondo il deputato Fpoe Werner Neubauer è realistica l'approvazione del disegno di legge entro il 2018 e la bozza dovrebbe essere la base delle trattative con il Governo di Roma per trovare un'intesa sulla doppia cittadinanza, anche se la decisione sarà assunta in forma unilaterale, senza un lavoro coordinato con l'Esecutivo del nostro Paese;

   sulla stampa il commentatore Gian Enrico Rusconi ha definito il passo intrapreso dall'Austria sulla doppia cittadinanza, nell'ottantesimo anniversario dell’Anschluss, «un gesto simbolico solo apparentemente innocuo. L'indiretta offerta della cittadinanza austriaca, assolutamente inutile data l'ottima condizione dell'autonomia di cui godono i cittadini di lingua tedesca, aprirebbe un'ambigua rivendicazione identitaria-linguistica»;

   l'autonomia costituisce, attraverso gli accordi De Gasperi-Gruber culminati con il rilascio nel 1992 della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria, l'approdo di un complesso percorso;

   la ridiscussione da parte austriaca della «quietanza liberatoria» del 1992, con cui veniva dichiarata chiusa la vertenza internazionale sull'Alto Adige aperta di fronte all'Onu, riapre un conflitto internazionale faticosamente ricomposto;

   l'inasprirsi delle relazioni bilaterali fra Italia e Austria, a seguito dell'apertura del dibattito sull'estensione della cittadinanza austriaca, ha già generato in provincia di Bolzano reazioni molto accese;

   la prospettata estensione della cittadinanza austriaca ai cittadini di lingua tedesca e ladina, maggioranza assoluta prossima al 75 per cento dell'intera popolazione in provincia di Bolzano, determinerebbe un unicum a livello internazionale, ossia una provincia italiana dotata di autonomia quasi integrale abitata da una popolazione con cittadinanza dello Stato confinante;

   i paragoni con la concessione della cittadinanza italiana agli italiani anche di Slovenia e Croazia non costituisce alcun precedente apprezzabile, data la modesta presenza italiana nei territori delle due Repubbliche, con autentico status di minoranza sia nazionale che regionale delle medesime; in ogni caso l'Italia riconosce la doppia cittadinanza a chiunque risieda in qualunque parte del mondo e soddisfi dei requisiti essenziali, mentre l'Austria la estenderebbe solo ai cittadini dell'Alto Adige –:

   quali urgenti iniziative intenda porre in essere a garanzia del rispetto da parte del Governo austriaco della «quietanza liberatoria» citata in premessa, che escludeva in modo assoluto da parte dell'Austria rivendicazioni territoriali e di status giuridico sugli abitanti della provincia italiana di Bolzano e individuava nell'autonomia lo strumento definitivo di composizione della vertenza internazionale fra le due Repubbliche;

   quali iniziative concrete intenda assumere nei confronti delle autorità austriache a tutela dell'integrità nazionale italiana e della minoranza italiana dell'Alto Adige di fronte al rafforzarsi nello stesso Alto Adige di tendenze dichiaratamente secessioniste e antitaliane.
(3-00161)

(12 settembre 2018)

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   l'articolo 21, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonché le deroghe dimensionali, in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali da individuare sulla base delle esigenze delle situazioni locali e della tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica;

   le disposizioni in materia prevedono che le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 ha individuato quali dimensioni idonee quelle atte a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa e ha anche stabilito i principi per la definizione del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

   l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto ulteriori norme in materia, prevedendo un piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico per l'attuazione del quale occorreva attenersi ai seguenti criteri:

   f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

   f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

   la Corte costituzionale è intervenuta in materia, evidenziando che «la preordinazione dei criteri volti all'attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio»;

   i piani di dimensionamento della rete scolastica, definiti in ambito regionale, presentano spesso delle criticità strettamente legate a situazioni e singole situazioni locali, difficilmente individuabili sulla base dei criteri di programmazione generali adottati dalle regioni;

   è competenza dello Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, mentre appartiene alle regioni la regolamentazione del dimensionamento della rete scolastica, nell'ambito della competenza concorrente;

   il trend negativo dell'andamento delle nascite sta determinando lo svuotamento delle scuole dei piccoli comuni che, in numerosi casi, hanno investito risorse pubbliche in progetti già conclusi di adeguamento degli istituti scolastici alla normativa in materia di sicurezza, antincendio e antisismica;

   la programmazione della rete scolastica deve tener conto delle specificità del territorio italiano e delle singole realtà: i dati dicono che, dal punto di vista delle densità della popolazione, circa il 25 per cento dei comuni, per un territorio totale di circa il 75 per cento, presenta una densità abitativa al di sotto dei 200 abitanti per chilometro quadrato;

   se si considerano invece i dati in termini assoluti, il 20 per cento circa dei comuni italiani, per un territorio maggiore del 50 per cento, ha una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti;

   esiste nel nostro Paese la tipologia dei comuni cosiddetti polvere, che presentano una popolazione al di sotto dei 500 abitanti, che rappresentano circa il 10 per cento del totale dei comuni;

   a svuotare questi territori e a rendere a rischio altri contribuisce la chiusura dei servizi destinati all'infanzia, tra cui le scuole –:

   se non ritenga urgente assumere le iniziative di competenza al fine di rivedere la normativa in materia di parametri del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, evitare la chiusura di plessi scolastici in piccoli o piccolissimi comuni, specie quelli situati in zone interne o in territori montani che hanno già effettuato interventi di ristrutturazione e adeguamento degli edifici adibiti a scuole, a tutela degli alunni e delle famiglie e contribuire ad evitare lo svuotamento di queste località per mancanza di servizi, considerato che taluni piani di «dimensionamento» spesso provocano tagli e accorpamenti inopinati e lesivi delle specificità locali.
(2-00130) «Ruffino».

(5 ottobre 2018)

C) Interrogazione

   ASCARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la polizia di Stato ha implementato negli ultimi anni il protocollo E.v.a. (esame violenze agite), una procedura che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia e consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia (Sdi) — indipendentemente dalla proposizione di una denuncia o querela — una serie di informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto un nucleo familiare;

   si tratta di un protocollo nato grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e il dipartimento di psicologia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e adottato in via sperimentale nel 2014 dalla questura di Milano, mentre dal gennaio del 2017 il protocollo (Eva) è stato diffuso su tutto il territorio nazionale;

   grazie a questo protocollo, le forze di polizia, in caso di pronto intervento, prima di giungere in loco, sono già in grado di conoscere quanti altri interventi dello stesso genere ci siano stati, se qualcuno detiene armi o ha precedenti di polizia;

   in tal modo, gli operatori possiedono molti più elementi per gestire situazioni fortemente conflittuali e adottare tutti i provvedimenti necessari;

   notizie, dati, dettagli vengono inseriti ed esaminati grazie alla compilazione di check-list che consentono di ricostruire i fatti in modo completo e accurato;

   tuttavia, all'interrogante risulta che il protocollo in questione non sia impiegato tramite sistemi informatizzati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, con possibili ripercussioni sull'uniformità della gestione dei casi tra questure diverse –:

   se quanto esposto in premessa, in relazione all'informatizzazione delle procedure legate al protocollo (E.v.a.) della polizia di Stato, corrisponda al vero e, in tal caso, se e quali iniziative intenda intraprendere al fine rendere omogenei e informatizzati i relativi procedimenti su tutto il territorio nazionale.
(3-00304)

(7 novembre 2018)

D) Interrogazioni

   ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'odierna edizione de Il Giornale di Vicenza mette in risalto una vicenda emblematica, riguardante la ditta «Berica Impianti s.p.a», nota azienda di proprietà di Severino Trevisan, ex sindaco di Arzignano (Vicenza);

   l'azienda suddetta nei giorni scorsi è stata costretta a presentare al tribunale di Vicenza domanda di ammissione al concordato preventivo, in quanto non appare più in grado di fare fronte a debiti per circa 12 milioni di euro;

   il motivo della crisi di liquidità è evidente, a causa di uno sbilancio determinato dal mancato incasso di crediti statali;

   il doloroso passaggio giudiziario per lo stimato imprenditore avviene, infatti, nonostante la gestione caratteristica della società sia positiva ed è determinato dal contenzioso legato ai lavori nelle carceri italiane, dove la «Berica» ha installato impianti di ultima generazione;

   i contenziosi con il Ministero della giustizia, per un complessivo ammontare di 19 milioni di euro, pendono attualmente avanti i tribunali di Torino, Bologna e Firenze;

   appare tuttavia evidente che, a causa dell'abnorme durata dei processi italiani, la «Berica Impianti» sta subendo una fatale crisi di liquidità –:

   quali iniziative di competenza intenda tempestivamente assumere affinché il contenzioso in essere con la «Berica Impianti s.p.a» possa essere definito in tempi ragionevoli, consentendo alla società di superare la pericolosa crisi di liquidità.
(3-00097)

(19 luglio 2018)

   COVOLO e PRETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la «Berica Impianti s.p.a» di Arzignano (Vicenza) opera, sin dal 1989, nel campo della «cogenerazione» e/o «trigenerazione» e del «risparmio energetico»;

   da notizie di stampa si apprende che detta società, da più di un anno, non può far fronte ai suoi impegni finanziari, anche perché vanta enormi crediti con lo Stato che non paga i lavori eseguiti, tanto da dover chiedere e ottenere l'ammissione al concordato preventivo;

   l'esposizione debitoria complessiva risulta ammontare a circa 12,5 milioni di euro, per un passivo di 14,5 milioni di euro, e lo squilibrio finanziario è di circa 5 milioni di euro;

   detta situazione debitoria risulta consequenziale alla crisi di liquidità derivante dallo sbilancio determinato dal mancato incasso dei crediti statali per lavori eseguiti e non pagati;

   detta società ha installato moderni impianti di cogenerazione in ben 14 carceri e la crisi economica che la attanaglia risulta anche provocata dal mancato pagamento degli impianti di cogenerazioni di otto carceri del Piemonte, tre dell'Emilia-Romagna e tre della Toscana, dove la «Berica» ha incardinato le cause civili davanti ai tribunali di Torino, Bologna e Firenze;

   inoltre, «Berica Impianti s.p.a» è creditrice anche nei confronti di altre aziende pubbliche, per lavori svolti ma non pagati;

   con ogni probabilità la situazione finanziaria della società è dipesa da più cause, tra cui indubbiamente la crisi del mercato di questi ultimi tempi che ha colpito il settore, ma, leggendo l'articolato piano presentato in tribunale dai legali, emerge in maniera evidente che il mancato riconoscimento dei crediti da parte del Ministero della giustizia abbia influito in maniera determinante sull'insolvenza, in quanto «Berica Impianti s.p.a» non ha potuto onorare i debiti con i fornitori;

   è ormai di tutta evidenza che il sistema dei pagamenti e del credito che interessa le imprese italiane merita la massima attenzione e si ritiene opportuno che venga in ogni modo sottolineato e rispettato il concetto che prima di appaltare nuove opere pubbliche si abbia la certezza non solo della copertura finanziaria, ma anche della concreta disponibilità ad erogare le somme –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato;

   quale sia l'effettivo ammontare del credito della ditta e quali siano le ragioni del mancato adempimento da parte del Ministero della giustizia.
(3-00447)

(22 gennaio 2019)
(ex 4-00777 del 24 luglio 2018)

E) Interrogazione

   ZUCCONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   vanno assunte iniziative in coerenza con gli obiettivi del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani;

   va garantita l'ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, tra i quali vi è quello di porre a dimora un albero per ogni neonato residente od ogni minore adottato per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

   con la legge 14 gennaio 2013, n. 10, la Repubblica italiana ha riconosciuto il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» con lo scopo di realizzare, sotto la guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, varie iniziative legate alla promozione e alla conoscenza dell'educazione civica, ambientale e dell'ecosistema boschivo, tra cui la piantumazione di piantine arboree da parte degli alunni di istituti scolastici in aree pubbliche individuate, d'intesa con ciascun comune con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   l'ondata di maltempo, caratterizzata da venti e piogge che ha colpito duramente tutto il territorio italiano fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2018, ha portato ad un disastro ambientale senza precedenti. Secondo le stime di Confagricoltura i danni al settore agricolo e forestale ammontano a circa 2 miliardi di euro;

   l'Italia è afflitta da un problema ambientale ed idrogeologico strutturale, che va al più presto risolto al fine di evitare che tragedie come quella di Belluno si ripetano in futuro. Secondo l'ultimo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico infatti, il 91 per cento dei comuni italiani (7.275) è a rischio per frane e/o alluvioni, il 16,6 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità; 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvioni –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbia intenzione di attivare un piano straordinario nazionale di piantumazione degli alberi che coinvolga fattivamente gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
(3-00338)

(21 novembre 2018)

F) Interrogazione

   VALLASCAS. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   il 18 luglio 2017 la Regione autonoma della Sardegna ha rilasciato una concessione demaniale marittima per 7.200 metri quadri nelle acque di Su Pallosu (comune di San Vero Milis), entro i 100 metri dal litorale, all'Associazione ricreativa dilettantistica con sede a Riola per la realizzazione di un campo boe per 32 posti barca, a cui ha fatto seguito il provvedimento autorizzativo dell'ufficio Suape del comune di San Vero Milis n. 14 del 6 giugno 2018;

   nell'area sussistono molteplici vincoli: vincoli ex legge n. 1497 del 1939 (decreto ministeriale del 13 agosto 1966), vincoli relativi ad aree a pericolosità da frana elevata Hg2 perimetrate dal piano di assetto idrogeologico, vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (fascia dei 300 metri dalla linea di battigia), a beni paesaggistici di categoria individuati dal piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (falesie e fascia costiera, abitato, tomba, ruderi), un vincolo archeologico identificato zona H secondo il piano urbanistico comunale di San Vero Milis, vincoli di cui al piano urbanistico comunale, al piano utilizzo dei litorali, alle direttive PUL (allegato alla delibera giunta regionale Sardegna n. 10/5 del 21 febbraio 2017);

   l'area è confinante con il sito di interesse comunitario (SIC) Co ITB030038 Sa Salina Manna-Sa Marigosa, tutelato dalla «direttiva habitat» 43/92, circostanza che secondo prassi e giurisprudenza consolidata estenderebbe le tutele del sito di interesse comunitario alle aree circostanti;

   il Ministero e la Regione autonoma della Sardegna esplicitano, nei rispettivi siti internet istituzionali, che la valutazione d'incidenza degli interventi in aree della rete Natura 2000 (Sic, Zps e Zsc) si estende anche agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;

   sussiste nell'area sud di Su Pallosu-Sa Marigosa un'analoga concessione demaniale sottoutilizzata (appena 40 posti occupati su 70 disponibili); ne conseguirebbe che la nuova concessione non sarebbe necessaria sotto il profilo imprenditoriale e occupazionale;

   il sito di Su Pallosu è inserito nella fascia ad alta criticità (7° posto su 271 spiagge della Sardegna) del programma azione coste 2013 della Regione autonoma della Sardegna per la mappatura della pericolosità e del rischio da inondazione costiera;

   regione e comune hanno predisposto un programma urgente per la messa in sicurezza dei tratti di maggiore rischio al fine di mitigare gli effetti delle dinamiche erosive;

   durante l’iter è stata rilevata la necessità di un monitoraggio preventivo dell'area di Su Pallosu, così come sostenuto dalla Regione autonoma della Sardegna (nota 19 settembre 2016 – prot. n. 17650) e dal comune di San Vero Milis (che ha deliberato uno studio-monitoraggio di due anni per raccogliere elementi conoscitivi);

   lo studio-monitoraggio e il campo boe insistono nella stessa area, con il rischio concreto che il campo boe possa alterare gli esiti del monitoraggio e compromettere i successivi interventi di salvaguardia;

   non risulterebbe che per il campo boe sia prevista una mappatura dei fondali, nei quali, tra l'altro, è documentata la presenza della Pinna nobilis (Linnaeus 1758), il più grande bivalve presente nel Mar Mediterraneo, protetta e inclusa nella «Lista Rossa» che elenca le specie in via d'estinzione;

   l'intervento per il campo boe era stato già formalmente «bocciato» con provvedimento dell'ufficio Suape del comune di San Vero Milis n. 1 del 23 febbraio 2018, a seguito del parere «negativo non superabile con prescrizioni o modifiche progettuali» della soprintendenza archeologica – ufficio SABAP – CA/OR/VS/CI/OG –:

   se il Governo non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per prevenire ogni possibile danno ambientale e salvaguardare i siti sottoposti a vincolo, nonché quelli facenti parte della Rete Natura 2000.
(3-00078)

(13 luglio 2018)

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