FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1009

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ALESSANDRO, CENNI, CARDINALE

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Presentata il 26 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La pesca italiana ha caratteristiche peculiari, tipiche del Mediterraneo, prevalentemente artigianali ed è costituita per lo più da piccole imbarcazioni con pochi addetti a bordo: una caratteristica che non rappresenta solo un'attività economica, ma costituisce un forte elemento identitario che ritroviamo lungo gli 8.000 chilometri di costa della penisola e delle isole, tra borghi, piccoli porti, mestieri e tradizioni. Il settore della filiera ittica rappresenta il secondo settore della blue economy per numero di imprenditori, e conta più di 33.000 imprese, pari al 18,2 per cento del totale delle imprese dell'economia del mare.
  Dal punto di vista occupazionale, i quasi 800.000 lavoratori impiegati nel settore rappresentano il 3,3 per cento dell'occupazione complessiva del Paese. Per ogni euro prodotto dal settore, se ne attivano altri 1,9 nel resto dell'economia. I dati relativi alla pesca professionale ci parlano però di un settore profondamente in crisi, che attende dalla politica un progetto e un investimento importante.
  Nell'ultimo decennio la flotta da pesca si è pesantemente ridotta, passando dagli oltre 14.000 natanti alle poco più di 12.000 imbarcazioni, con una contrazione complessiva del 16,5 per cento.
  Negli anni Ottanta, all'epoca dell'ultimo organico intervento legislativo, le imbarcazioni da pesca erano quasi 20.000 e portavano a terra oltre 400.000 tonnellate all'anno di prodotti freschi; oggi si sbarca meno della metà del prodotto. I lavoratori sono poco più di 25.000, dal 2000 si sono ridotti del 38 per cento.
  I ricavi si sono contratti, negli ultimi dieci anni, del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni estreme per il concomitante aumento dei costi di produzione.
  Nel corso della XVII legislatura, la Camera dei deputati, dopo un lungo iter istruttorio, iniziato nel 2013, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge atti Camera nn. 338, 339, 521, 1124, 4419, 4421: «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale».
  Un testo che intendiamo riproporre e che ha l'obiettivo di dare una risposta organica e concreta al settore della pesca, strategico per l'economia di molte aree del nostro Paese, puntando su semplificazione, tutela del reddito e competitività; che punta al rilancio di un settore produttivo anche attraverso la sostenibilità del lavoro e dei lavoratori; che investe su crescita, tutela dei redditi, sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali stabili, modernizzazione e innovazione.
  Un provvedimento ampiamente condiviso con i diversi attori del comparto, capace di mettere in campo misure strutturali concrete per accrescere lo sviluppo delle imprese ittiche nazionali e ridare competitività all’asset strategico della pesca, in un'ottica di benessere e sostenibilità.
  L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, volto a incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca sportiva e ricreativa; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.
  L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (comma 1), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, recante il testo unico delle norme vigenti in materia. I criteri e princìpi direttivi a cui dovrà ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di:

   operare una ricognizione della normativa e l'abrogazione espressa delle norme abrogate implicitamente (lettera a));

   effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico (lettera b));

   coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative alle forme di pesca e acquacoltura tradizionali (lettera c)).

  Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 3 reca al comma 1 una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I princìpi e criteri direttivi recati dal comma 2 sono volti ad assicurare:

   un sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento dell'Autorità competente;

   la tutela dei livelli occupazionali nei casi di eventi imprevisti, non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, tra i quali la sospensione dell'attività di pesca per problemi di inquinamento, la ristrutturazione e la cessazione dell'attività;

   forme alternative di impiego degli operatori della pesca in caso di sospensione obbligatoria, con preferenza per quelle volte a tutelare le risorse ittiche.

  Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 4 istituisce per l'anno 2019 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale:

   a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti. Tali convenzioni sono finalizzate, secondo quanto prevede l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 alla promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili; alla promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero; alla tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità; all'attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche; alla definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura; alla riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione; all'assistenza tecnica alle imprese di pesca;

   b) la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

   c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera corta;

   d) interventi per migliorare l'accesso al credito;

   e) programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;

   f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

  Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è chiamato a definire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo.
  L'articolo 5 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. In base alla normativa vigente sono considerati tali le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. In base alla normativa introdotta con il provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è tenuto ad istituire, con proprio decreto, i distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti – nonché l'attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze – sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e le associazioni nazionali di categoria. Quanto alle loro funzioni, si prevede che i distretti di pesca sostengano azioni per la promozione di pratica di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi di pesca che permettono un'elevata selettività di cattura e metodologie a basso impatto ambientale; definiscano piani di gestione per ottimizzare le attività di pesca e di acquacoltura verso un minor impatto ambientale; valorizzino i sistemi produttivi locali; promuovano la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse ittiche locali, anche attraverso idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità; promuovano progetti per la tutela e lo sviluppo delle risorse ittiche locali autoctone; promuovano la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.
  L'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca: ciò attraverso un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 1). I CASP sono istituiti da:

   le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese – ai fini della legge, nonché delle altre norme vigenti in materia – come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese della pesca e delle imprese di acquacoltura (comma 5);

   le associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori;

   le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

  I CASP possono essere previsti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti (comma 2). Le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 3). I CASP sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V («Disposizioni in materia di assistenza fiscale») del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (comma 4). Ai sensi del comma 5, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura. Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Più precisamente, ne modifica gli articoli 16 e 17, aggiungendo gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.
  L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette standard nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (comma 1). Il comma 2, poi, rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 3 prevede che gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre anche bidimensionale, il cosiddetto QR, come strumento di identificazione: ciò ferme restando le disposizioni dell'Unione europea che regolano le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita (secondo l'articolo 67, comma 5, del regolamento (UE) 404/2011, le informazioni possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura). Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di pesca-turismo e ittiturismo (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4), seguendo – nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca – criteri e princìpi direttivi, che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario avere a bordo. In particolare, si prevede che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica; occorrerà permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; si prevede che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Si prevede altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati. Occorrerà anche stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico; infine, si prevede che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.
  L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti dell'Unione europea e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1), compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione (comma 2). L'attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (comma 3), in ordine ai divieti di esercizio dell'attività di vendita diretta in caso di condanne con sentenza passata in giudicato, entro determinati limiti edittali. Il comma 4 sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio, prevedendo nella sostanza che l'esclusione si applica anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prevalentemente (e non solo esclusivamente, come prevede la legislazione vigente) i propri prodotti ittici. Il comma 5 chiarisce che, quando la vendita diretta si svolge a bordo di barche da pesca o presso l'impianto di allevamento, i prodotti ceduti possono riguardare esclusivamente quelli provenienti dalla propria attività professionale o dal proprio impianto di allevamento.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva, sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con quello all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura. Il comma 2 reca la copertura degli oneri, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  L'articolo 13 prevede una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (comma 1). Il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa. Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 14 reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca (comma 1). I princìpi e criteri direttivi (comma 2) richiedono che il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni sia impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee; che siano stabiliti criteri di priorità per gli interventi con minor impatto ambientale; che sia consentito anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze; che sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione delle dimensioni dell'attività, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale degli stessi; che sia prevista una diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa sul rilascio delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa; che siano previsti termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; che sia semplificata l'azione amministrativa mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto; che sia previsto che le imprese di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.
  Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 15 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il citato articolo 3 dispone in ordine alla composizione e alle competenze della Commissione in esame, prevedendo che essa sia chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche e in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
  L'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. Si rammenta che, con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni ICCAT. Con il regolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304.82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di «circuizione», «palangaro» e gli impianti delle «tonnare fisse». Il comma 2 dispone che, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall’International Commission for the conservation of the atlantic tuna (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede con proprio decreto a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca sportiva e ricreativa. Il decreto opera nel rispetto del principio unionale della stabilità relativa e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale di cui alle citate raccomandazioni.
  L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. Per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, mentre quella attualmente prevista va da un minimo di 2.000 a un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (invece delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato, abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi (di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, è previsto che la sospensione della licenza sia disposta solo in caso di recidiva; la revoca della licenza è disposta solo in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).
  L'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne (articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154), prevedendo che gli agenti accertatori, che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.
  L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria della spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni speciali e le province autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca sportiva e ricreativa nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione implicita;

   b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

   b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

   c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno 2019 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.
  2. Il Fondo è destinato a finanziare, nell'anno 2019, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

   a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

   b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

   d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

   e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

   f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 15, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 5.
(Distretti di pesca)

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – (Distretti di pesca). – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.
   2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì l'attribuzione ad essi di specifiche competenze, ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 3.
   3. I distretti di pesca:

   a) sostengono azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

   b) ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio;

   c) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

   d) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;

   e) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale;

   f) promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica».

Art. 6.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
  2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP, fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Ai fini della presente legge, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Promozione della cooperazione
e
dell'associazionismo)

  1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca»;

   b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca».

Art. 8.
(Prodotti della pesca)

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura e all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette standard nonché le specie ittiche per le quali esse possono essere utilizzate.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.
  3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, gli operatori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 404/2011, devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Attività di pesca-turismo e ittiturismo)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sulla base dei seguenti criteri:

   a) prevedere che le attività di pesca-turismo e di ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 4 del 2012, comprendano, nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, le seguenti iniziative:

    1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

    2) lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

    3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative volte alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

    4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

   b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento marittimo di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;

   c) stabilire che, per essere autorizzate a operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

   d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica;

   e) consentire l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

   f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

   g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;

   h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.

Art. 10.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

  1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.
(Vendita diretta)

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
  2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
  3. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

  5. Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.

Art. 12.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

   b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;

   c) adeguare le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa europea in materia di strumentazione;

   d) provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca)

  1. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

   b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;

   c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

   d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;

   e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;

   f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;

   g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;

   h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Commissione consultiva centrale
della pesca marittima e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

   «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 16.
(Pesca del tonno rosso)

  1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall’International Commission for the conservation of the atlantic tuna (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca sportiva e ricreativa (SPOR).
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio dell'Unione europea della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono alla base delle citate raccomandazioni ICCAT.

Art. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h,) i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

   c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

   «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

   5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;

   d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

   e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

   f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;

   b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca,».

Art. 19.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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