FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1012

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, MULÈ, VITO, MARIA TRIPODI, FASCINA, GREGORIO FONTANA, RIPANI, SIRACUSANO, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, BIANCOFIORE, CALABRIA, CATTANEO, D'ATTIS, FASANO, FATUZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, MARROCCO, MINARDO, MUGNAI, MUSELLA, NAPOLI, ORSINI, PENTANGELO, PETTARIN, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, SILLI, SORTE, SQUERI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

Presentata il 26 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in esame è diretta a disciplinare una serie di percorsi formativi da svolgere in ambito militare su base volontaria e rivolti a giovani cittadini italiani di età compresa tra 18 e 22 anni che, indipendentemente dalle future scelte professionali, abbiano interesse a conoscere in maniera diretta il contributo delle Forze armate nella storia del nostro Paese e l'alto valore etico che contraddistingue i nostri militari nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali in patria e all'estero.
  Al contempo la proposta di legge è volta a fornire una conoscenza approfondita delle principali sfide alla sicurezza interna e internazionale e dei principali mutamenti intervenuti nello scenario geo-politico mondiale che hanno imposto nel corso degli ultimi anni una revisione significativa dell'organizzazione e della vita delle Forze armate dei Paesi europei e della NATO, tra cui il nostro.
  Il patrimonio di conoscenze e le esperienze umane maturate durante il percorso formativo svolto in ambito militare consentiranno una maturazione civile e professionale del cittadino che potrà essere apprezzata anche nel futuro ambito lavorativo.
  Nello specifico, la proposta di legge, nel rispetto delle prerogative dell'amministrazione della difesa nell'individuazione dei singoli percorsi formativi da avviare, affida in primo luogo al Centro alti studi per la difesa (CASD), ovvero all'organismo di studio di più alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa, il compito di svolgere un lavoro di ricerca finalizzato a individuare le migliori iniziative che potrebbero essere intraprese in ambito militare, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla medesima proposta di legge.
  A sua volta il Capo di Stato maggiore della difesa, valutate le considerazioni contenute nel richiamato lavoro di ricerca e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, definisce i diversi percorsi formativi da avviare a partire dal 1° gennaio 2020, individuando a tal fine, su tutto il territorio nazionale, il più ampio numero di strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative programmate. Spetterà sempre al Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, determinare annualmente il numero dei cittadini che possono essere ammessi ai diversi percorsi formativi.
  I criteri e le modalità per la selezione dei candidati saranno invece determinati con decreto del Ministro della difesa. A tal fine dovrà essere comunque garantito un sistema di selezione volto a far emergere sia l'effettivo interesse dei candidati alla realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1, sia il possesso delle necessarie competenze.
  Al termine dello svolgimento del percorso formativo l'amministrazione della difesa dovrà rilasciare un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato potrà essere utilizzato all'atto della collocazione sul mercato del lavoro e consentirà, inoltre, l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infine, con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le più adeguate forme di valorizzazione dei percorsi formativi svolti ai sensi della stessa legge negli ambiti di competenza dell'amministrazione della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge è volta ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza fra giovani e istituzioni, mediante la promozione di forme innovative di apprendimento in stretto raccordo con l'ambito militare, nonché di far accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica, promuovendo una cittadinanza attiva.

Art. 2.
(Individuazione dei percorsi
formativi in ambito militare).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Centro alti studi per la difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di Stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di organizzare percorsi formativi in ambito militare per cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, da svolgere presso i reparti e i comandi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
  2. Per percorsi formativi in ambito militare s'intendono periodi di permanenza presso le Forze armate, diversificati a seconda dell'età dei partecipanti e del titolo di studio posseduto, che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;

   b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero;

   c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;

   d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

   e) studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:

    1) organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tale fine personale dei Computer Emergency Response Team dello Stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;

    2) assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell'Alleanza Atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica;

   f) partecipazione a viaggi di studio presso le maggiori istituzioni presenti in Europa, anche individuando forme di collaborazione transnazionale con organizzazioni di altri Paesi;

   g) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (Pesco);

   h) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Art. 3.
(Definizione dei percorsi formativi
da svolgere in ambito militare).

  1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell'articolo 2, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, definisce i diversi percorsi formativi da avviare a partire dal 1° gennaio 2020, individuando a tal fine, su tutto il territorio nazionale, il più ampio numero di strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative programmate.
  2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri determina annualmente il numero dei frequentatori che possono essere ammessi ai diversi percorsi formativi.
  3. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati sono determinati con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine deve essere previsto un sistema di selezione volto a far emergere sia l'effettivo interesse dei candidati al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, sia il possesso delle necessarie competenze.

Art. 4.
(Requisiti per la partecipazione).

  1. Possono presentare domanda per la partecipazione ai percorsi formativi individuati ai sensi dell'articolo 3 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

   a) cittadinanza italiana;

   b) godimento dei diritti civili e politici;

   c) età compresa tra diciotto e ventidue anni;

   d) assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

   e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare;

   f) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

   g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

   h) non aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale;

   i) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Art. 5.
(Rilascio dell'attestato di partecipazione).

  1. Al termine dello svolgimento del percorso formativo in ambito militare l'amministrazione della difesa rilascia un attestato che certifica l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato è utilizzabile, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.
  3. Lo svolgimento con esito positivo del percorso formativo in ambito militare consente l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione dei percorsi formativi svolti ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell'amministrazione della difesa.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione di esperienze formative funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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