FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo II
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                Capo III
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                Capo IV
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                Capo V
                        Articolo 35
                        Articolo 36

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RUOCCO, GUSMEROLI, D'UVA, MOLINARI, TRANO, CENTEMERO, APRILE, CAVANDOLI, CABRAS, COVOLO, CANCELLERI, FERRARI, CASO, GERARDI, CURRÒ, ALESSANDRO PAGANO, GIULIODORI, PATERNOSTER, GRIMALDI, TARANTINO, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI, ZENNARO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale

Presentata il 6 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge contiene misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.
  Tra i vari interventi, con l'articolo 1 si provvede all'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in concomitanza con l'avvio a regime dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Con l'articolo 2 l'adempimento comunicativo dell'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto «spesometro») assume cadenza annuale. L'articolo 3 vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa, in quanto trasmessi da soggetti terzi adempiendo ad obblighi certificativi, dichiarativi, o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Lo stesso articolo porta dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'articolo 4 amplia l'ambito operativo del versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. È prevista l'adozione dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate necessari all'estensione del modello di pagamento F24 ed è confermata – aggiornandone la formulazione – la possibilità di individuare con decreto ministeriale ulteriori entrate da versare mediante il modello F24. La determinazione delle modalità attuative dell'estensione del versamento unitario ai tributi locali, in ragione della maggiore complessità delle regolazioni finanziarie che essa richiede, è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 5 prevede una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 431 del 1998, riguardante le proroghe tacite biennali dei contratti di locazione a canone concordato, che ha subìto diverse interpretazioni nella prassi applicativa: si rende quindi opportuno, anche ai fini della corretta tassazione, precisare la durata dei rinnovi contrattuali in caso di proroga tacita.
  Con l'articolo 6 si prevede l'adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale. In particolare, con il primo provvedimento adottato dovrà provvedersi all'eliminazione dell'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria e, al contempo, alla soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d'acconto. Viene inoltre previsto che nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva siano illustrate le misure di semplificazione introdotte in ciascun esercizio.
  L'articolo 7 semplifica l'autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche. La norma trova la sua ragione nella quantità ingente di documentazione cartacea che deve essere attualmente conservata e prodotta anche per vincite di modesto importo in tornei sportivi nei quali i partecipanti sono i medesimi associati, impegnati nelle competizioni con frequenza e per premi simbolici. Viene comunque introdotto un adeguato meccanismo sanzionatorio per l'ipotesi in cui il dichiarante ometta di comunicare il successivo superamento della franchigia, impedendo all'associazione sportiva di effettuare le dovute ritenute.
  Con l'articolo 8 è introdotto un regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d'intento relative all'IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. Si prevede che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta debba risultare da un'apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni. Sono comminate sanzioni per il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'IVA prima di aver riscontrato telematicamente nel sito internet dell'Agenzia delle entrate la veridicità della dichiarazione.
  In una prospettiva di semplificazione, l'articolo 9 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  L'articolo 10, per una migliore attuazione dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), ne modifica l'articolo 6 prevedendo che l'amministrazione finanziaria sia tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo, prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento. Viene inoltre richiamata l'esimente che ricorre in caso di inadempimento non imputabile al contribuente per irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo dell'amministrazione finanziaria.
  La norma dell'articolo 11 mira a introdurre il contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale, da attuare in via preventiva rispetto alla formazione dell'atto impositivo. La previsione costituisce applicazione dei princìpi espressi nello statuto dei diritti del contribuente, incrementa l'apporto probatorio fondante il recupero a tassazione e definisce in maniera più puntuale il quantum dell'obbligazione tributaria, in ossequio ai princìpi di effettività, realtà e attualità della capacità contributiva.
  Nell'articolo 12 si prevede che anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni riguardanti la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. La disciplina in argomento stabilisce che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
  L'articolo 13, come già previsto per i regolamenti e le delibere ai fini dell'IMU e della TASI, stabilisce anche per le deliberazioni in materia di TARI che l'efficacia decorra dalla pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, viene esteso dall'articolo 14 a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.
  L'articolo 15 mitiga il trattamento sanzionatorio nel primo anno di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni relative all'IVA, nonché quello applicabile in caso di errata applicazione dell'inversione contabile prevista all'articolo 17, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora questa non abbia comportato un errato o minore versamento dell'imposta. Contestualmente si modifica il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – il quale attualmente prevede che non siano punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo – stabilendo in via generale che non sono soggette a sanzione, tranne che nei casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
  In una prospettiva di alleggerimento della mole dei dati presenti nell'anagrafe tributaria, l'articolo 16 dispone l'eliminazione dei dati e delle informazioni che, per la vetustà, si presumono irrilevanti per le attività d'istituto.
  Posta la fisiologica posizione creditoria relativa all'IVA dei soggetti tenuti all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti (split payment), si introduce con l'articolo 17, in alternativa al rimedio del rimborso dell'IVA in via prioritaria, un meccanismo simile al plafond utilizzato dagli esportatori abituali, così da evitare l'addebito dell'IVA da parte dei fornitori, fino a concorrenza dell'importo delle operazioni attive rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di tale regime.
  Ai sensi dell'articolo 18, per i soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e la loro trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, l'annotazione nel registro dei corrispettivi avviene con modalità semplificate.
  Con l'articolo 19 viene attenuato il trattamento sanzionatorio per l'utilizzo di assegni bancari e postali per importo pari o superiore a 1.000 euro sprovvisti dell'indicazione del beneficiario e della clausola di intrasferibilità, nonché per le girate di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente effettuate in favore di soggetti diversi dalla banca o dalla società Poste italiane Spa. Si introducono inoltre norme volte ad adeguare le misure punitive, previste per le violazioni delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, ai princìpi generali di colpevolezza e ai criteri di commisurazione delle sanzioni che presiedono al sistema ordinamentale punitivo.
  L'articolo 20 prevede limiti alla pignorabilità delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, uniformando la disciplina a quanto già previsto per i lavoratori dipendenti.
  L'articolo 21 introduce l'imposta sul reddito professionale, similmente a quanto previsto dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) per l'imposta sul reddito d'impresa, al fine di incentivare il reinvestimento dei proventi nell'attività; il reddito in questione, ove non prelevato dal professionista, viene conseguentemente escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del 24 per cento. Sono esclusi dall'imposta sul reddito professionale i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario.
  L'articolo 22 introduce una gradualità nell'ammontare degli assegni per la natalità, la cui corresponsione è prorogata per il triennio 2019-2021, sostituendo l'unica soglia di 7.000 euro annui per il raddoppio del contributo con la previsione di tre distinte fasce di valore dell'ISEE, cui corrispondono diversificate misure degli assegni.
  L'articolo 23 prevede che i redditi fondiari di cui all'articolo 26 del TUIR non concorrano alla formazione del reddito se non sono effettivamente percepiti, anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
  Il successivo articolo 24 riguarda il regime agevolativo per lo stabilimento dei lavoratori provenienti dall'estero in Italia (cosiddetti «lavoratori impatriati»). Quest'ultimo ha garantito un incremento del gettito fiscale, anche se limitato per le molteplici condizioni poste all'applicazione della normativa: le disposizioni vigenti richiedono che il lavoratore sia stato non residente in Italia per almeno cinque periodi d'imposta e che rivesta un ruolo direttivo ovvero abbia un'alta specializzazione o qualificazione. Tali vincoli comportano una barriera all'entrata, talché l'agevolazione non è efficace per tutti i lavoratori, ma solo per quelli che abbiano tali caratteristiche (ne sarebbero esclusi, per esempio, coloro che hanno costituito una nuova impresa, cosiddetta «start up»). Inoltre, tale regime si applica solo nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia instaurato con una società italiana ovvero con una società che controlla ovvero è controllata da una società italiana; rimangono esclusi di fatto i dipendenti delle holding estere che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni (la modifica della norma potrebbe, ad esempio, stimolare l'apertura di nuove filiali di società estere in Italia). Per incrementare la platea di lavoratori a cui indirizzare la normativa agevolativa, il presente articolo vuole elidere alcune condizioni, in modo tale da indurre sempre più lavoratori a trasferirsi in Italia e a godere del regime agevolativo dal primo mese di residenza anagrafica e comunque per almeno due periodi d'imposta.
  Con le norme contenute nel capo III si vuole favorire la riapertura e l'ampliamento di attività nei comuni che maggiormente hanno subìto la crisi economica e la concorrenza dei centri commerciali, di internet e del commercio elettronico, anche nel tentativo di evitare lo «spopolamento» di attività che è molto diffuso soprattutto nei piccoli comuni. A tal fine, con l'articolo 25, si prevede di agevolare, per un quadriennio, le nuove iniziative imprenditoriali, che devono essere sostenute proprio nel momento più difficile dell'avvio, e favorire l'ampliamento di attività esistenti: l'agevolazione è destinata a operare nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Il beneficio è concesso per le iniziative tese alla riapertura di locali destinati ad attività rientranti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, con espressa esclusione degli esercizi commerciali cosiddetti «compro oro», dei «sex shop» e delle sale giochi o comunque dei locali nei quali sono installate apparecchiature da gioco (cosiddette slot machine).
  L'articolo 26 determina la misura dell'agevolazione, consistente nell'erogazione di un contributo, per l'anno di apertura dell'attività e per il triennio successivo, pari alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati nell'anno precedente, mentre l'articolo 27 individua i soggetti beneficiari.
  Con l'articolo 28 si definiscono le procedure per accedere alle citate agevolazioni, mentre il successivo articolo 29 precisa che le agevolazioni sono concesse nell'ambito del regime de minimis. Infine, l'articolo 30 provvede alla copertura degli oneri finanziari, determinati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  Il capo IV, nel quadro dei livelli essenziali di assistenza stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con particolare riguardo agli articoli 22 e 30, e nelle more della ridefinizione a livello europeo della normativa riguardante l'IVA, è volto a ridurre al 5 per cento l'aliquota dell'IVA per i beni e i servizi essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, al fine di attenuare la pressione fiscale gravante sulle fasce socialmente ed economicamente più deboli. L'articolo 31, quindi, dispone la riduzione dell'aliquota dell'IVA al 5 per cento su tutti i prodotti, beni e servizi destinati ai bambini e alle persone disabili o non autosufficienti, non solo in età geriatrica. Il medesimo articolo stabilisce che un decreto ministeriale individui le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e attrezzature essenziali all'alimentazione, assistenza e cura dei medesimi soggetti, nell'ambito delle risorse stanziate, ed effettui un coordinamento normativo di natura ricognitiva. L'articolo 32 prevede una riduzione delle rette praticate a carico dell'utente dalle strutture di assistenza in misura corrispondente al risparmio derivante in loro favore dall'agevolazione fiscale; l'articolo 33 contiene la relativa copertura finanziaria. L'articolo 34 subordina l'efficacia delle disposizioni del capo IV alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle norme introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  Ai fini del contrasto dell'evasione e delle frodi riguardanti le accise sui prodotti alcolici nonché del controllo della vendita dei medesimi prodotti, l'articolo 35 elimina l'esonero dall'obbligo della cosiddetta «licenza sugli spiriti» (UTF o UTIF), accordato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in favore degli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini.
  L'articolo 36 reca disposizioni per il contrasto delle indebite compensazioni e dell'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti, impedendo che in tali casi si perfezioni con giuridica efficacia il pagamento delle somme compensate; la misura si aggiunge a quelle già disposte, quali il blocco dei modelli F24 telematici, l'aggravamento delle sanzioni e la richiesta del visto di conformità, rendendo altresì giuridicamente inadempiuta l'obbligazione tributaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 1.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato con effetto dalla data, stabilita dal comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla quale trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 1, comma 909, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 205 del 2017.

Art. 2.
(Modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

   a) le parole: «l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini del controllo di cui al presente articolo gli uffici non possono chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi».

  2. Al comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario).

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera h-bis) sono inserite le seguenti:

   «h-bis.1) all'imposta sulle successioni e donazioni;
   h-bis.2) all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale e alle tasse ipotecarie;
   h-bis.3) all'imposta di bollo, fatte salve le modalità di pagamento previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
   h-bis.4) ai tributi speciali previsti dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;
   h-bis.5) ai tributi locali, comprese le tariffe per i servizi;
   h-bis.6) ad accessori, interessi e sanzioni relativi alle entrate indicate nel presente comma, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale»;

   b) la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente:

   «h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni della lettera h-bis.5) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato).

  1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Art. 6.
(Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi).

  1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti per il periodo d'imposta interessato.
  2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.
  3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:

   a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

   b) sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.

Art. 7.
(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche).

  1. Il soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico.
  2. Qualora nel corso dell'anno d'imposta intervenga il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200.
  3. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione.
  4. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

Art. 8.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
   4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF).

   1. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
   «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

Art. 10.
(Conoscenza degli atti e semplificazione).

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica, i documenti di prassi amministrativa e, in generale, ogni altra comunicazione da essa emanata siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato e, comunque, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
   3-ter. In caso di irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo nella predisposizione di quanto previsto dal comma 3 ovvero quando si verifichino obiettive condizioni di incertezza sulle modalità operative cui il contribuente deve attenersi, il contribuente medesimo non è soggetto alle conseguenze sanzionatorie della violazione delle norme che dispongono l'adempimento, ferma restando la punibilità dei comportamenti contrari a buona fede».

Art. 11.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).

  1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
  2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

   a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

   b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

   c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

  3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
  4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
  5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
  6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
  7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

   a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

   b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

   c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

   d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;

   e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 12.
(Bilancio complessivo degli oneri amministrativi).

  1. Il comma 2-septies dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 13.
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali).

  1. Al comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico».

Art. 14.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata).

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».

Art. 15.
(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni tributarie).

  1. Nei casi di omessa, errata o tardiva emissione delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dagli articoli 6 e 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in misura ridotta alla metà del minimo edittale relativamente alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2019.
  2. Le sanzioni di cui all'articolo 6, commi da 9-bis a 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano qualora l'errata applicazione dell'inversione contabile non abbia comportato un errato o minore versamento dell'imposta di cui all'articolo 17, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, non sono punibili le violazioni che».

Art. 16.
(Disposizioni in materia di scarto d'archivio nell'anagrafe tributaria).

  1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria aggiornano i dati presenti nell'anagrafe tributaria eliminando dai propri archivi le informazioni obsolete, conservate in modo massivo o in modo disaggregato su singoli contribuenti.
  2. L'obsolescenza delle informazioni si presume, salva comprovata diversa esigenza, quando siano decorsi dieci anni dalla data di inserimento o registrazione nella banca dati ovvero di acquisizione dell'informazione o del documento.
  3. I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, possono chiedere l'accesso alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale e la rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 17.
(Modifiche al regime della scissione dei pagamenti).

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Le cessioni e le prestazioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di operatori tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo per le cessioni o prestazioni effettuate sono eseguite senza pagamento dell'imposta, previa dichiarazione scritta di questi ultimi e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni assoggettate al predetto regime fatte dai medesimi nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i committenti possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio o dopo tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni fatte ai sensi del presente articolo nell'anno solare precedente. La volontà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma ha efficacia fino a revoca espressa, da comunicare con le stesse modalità dell'adesione. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, rimane efficace, al termine di ciascun triennio, per il successivo. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio successivo al termine del triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato operazioni soggette al regime previsto dal presente articolo nell'anno solare precedente possono avvalersi, per la durata di un triennio solare, della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
   2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano a condizione:

   a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni assoggettate al regime di cui al presente articolo, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare supera la predetta percentuale del volume d'affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

   b) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta per via telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

   2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si applicano per gli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter».

Art. 18.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi).

  1. Per le operazioni effettuate dai soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 24, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soddisfatti nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di semplificazione e di attenuazione degli oneri di gestione, con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

Capo II
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 19.
(Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, 5, 6» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 49, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 50.000 euro; è esclusa la punibilità per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario»;

   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Nella determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si ha riguardo:

   a) alla gravità della violazione, desunta dall'importo della provvista, dalla condotta dell'agente e dalle sue modalità;

   b) all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua condotta;

   c) alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell'agente.

   7-ter. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità della sanzione irrogabile ai sensi del presente articolo e la violazione a cui la stessa si riferisce, tenuto conto delle modalità della condotta, della particolare tenuità del fatto e del comportamento non abituale dell'autore dello stesso, la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo».

Art. 20.
(Limiti di pignorabilità).

  1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

   «2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente.
   2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:

   a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

   b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

  2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

   b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente»;

   c) all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

   d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

   «Il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

   a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

   b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

  3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

  «Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

   a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

   b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

Art. 21.
(Imposta sul reddito professionale).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

   «Art. 53-bis. – (Imposta sul reddito professionale). – 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.
   2. Dal reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore del lavoratore autonomo, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.
   3. Le somme prelevate ai sensi del comma 2, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 53 e 54, concorrendo integralmente a formare il reddito complessivo dell'artista o professionista.
   4. In deroga all'articolo 8, comma 1, le perdite maturate nei periodi d'imposta nei quali sono applicate le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
   5. I lavoratori autonomi che optano per il regime di contabilità ordinaria possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.
   6. L'applicazione del presente articolo alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni esclude quella dell'articolo 5, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
   7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
   8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 88, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   9. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
   10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie).

  1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore:

    a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è raddoppiato;

    b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.560 euro annui;

    c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.200 euro annui».

  2. Il comma 128 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

   «128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 337 milioni di euro per l'anno 2019, 337 milioni di euro per l'anno 2020, 202 milioni di euro per l'anno 2021 e 67 milioni di euro per l'anno 2022».

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 337 milioni di euro per l'anno 2019, a 337 milioni di euro per l'anno 2020, a 202 milioni di euro per l'anno 2021 e a 67 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti).

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.

Art. 24.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati).

  1 All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma l è sostituito dal seguente:

   «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano»;

   b) il comma l-bis è abrogato.

Capo III
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Art. 25.
(Ambito di applicazione).

  1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.
  5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 26.
(Agevolazioni).

  1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 25 e per i tre anni successivi.
  2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 28.
  3. I comuni di cui all'articolo 25, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 27.
(Soggetti beneficiari).

  1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 26 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
  2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Art. 28.
(Procedure).

  1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
  2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
  3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

Art. 29.
(Ulteriori condizioni).

  1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.
  2. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 30.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Capo IV
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AI BENI E SERVIZI ESSENZIALI PER I BAMBINI E LE PERSONE DISABILI O NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 31.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti).

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) sono aggiunti i seguenti:

    «1-quater) pannolini monouso, pannolini riutilizzabili, biberon, tettarelle per biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per soggetti allergici e intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo;

    1-quinquies) ausili e attrezzature, indumenti e calzature, strumenti e accessori per autoveicoli, destinati ai bambini, compresi i sistemi di ritenuta e i dispositivi accessori per prevenirne l'abbandono negli autoveicoli, seggioloni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili;

    1-sexies) beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili;

    1-septies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

    1-octies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

    1-novies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio»;

   b) alla parte III:

    1) il numero 65) è sostituito dal seguente:

    «65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso»;

    2) il numero 78) è sostituito dal seguente:

    «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati».

  2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 33, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali all'alimentazione, all'assistenza e alla cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le altre agevolazioni vigenti in materia.

Art. 32.
(Riduzione delle rette delle strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33, le strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti applicano una riduzione delle rette praticate a carico degli utenti in misura pari al risparmio derivante in loro favore dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 31.
  2. Nell'adempimento degli obblighi di prestazione dei livelli essenziali di assistenza di cui articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, le regioni regolano la messa a contratto degli erogatori dei trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera e verificano che gli stessi erogatori assolvano all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'esecuzione di controlli attraverso i nuclei operativi di ciascuna regione.

Art. 33.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, allo scopo utilizzando in via prioritaria l'accantonamento relativo al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.
  2. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per i beni e i servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalla razionalizzazione dei servizi di accoglienza, accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.
(Disposizioni finali).

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

Art. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici).

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

Art. 36.
(Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato».

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