FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1108

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BINELLI, MOLINARI, D'UVA, ZANOTELLI, SEGNANA, VANESSA CATTOI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet per uso domestico

Presentata il 7 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — I motivi per cui il pellet è diventato una delle biomasse più utilizzate sono molteplici. I vantaggi del pellet non sono riferiti solamente all'utilizzo industriale, potendo essere immagazzinato in grande quantità in appositi silos, ma anche e soprattutto all'utilizzo domestico, essendo estremamente leggero, compatto e di facile reperibilità.
  Lo spazio di stoccaggio è infatti circa la metà perché, a parità di volume, il pellet produce molto più calore rispetto alla legna. Inoltre, essendo meno infiammabile, risulta essere anche più sicuro e rappresenta una valida alternativa all'utilizzo di combustibili fossili o altri materiali naturali. Esso, infatti, può essere utilizzato non solo per il riscaldamento domestico, ma anche per la produzione di acqua calda o per cucinare.
  È importante sottolineare che, mentre la legna, anche ben stagionata, raramente supera un potere calorifico di 3.200 kcal/kg, il potere calorifico del pellet può arrivare a 5.000 kcal/kg. Se poi lo confrontiamo con quello della legna non ancora stagionata, la differenza è ancora maggiore.
  Il pellet è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine. Esso non viene trattato con colle o vernici nocive, poiché nella produzione, come legante, viene utilizzata la lignina, una sostanza naturalmente presente nel legno. Di conseguenza non aumenta l'anidride carbonica nell'atmosfera.
  La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella citata tabella vi è l'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, da cui è stato escluso il pellet, che attualmente risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento. Un tentativo di riportare l'IVA al 10 per cento è stato successivamente fatto nella successiva manovra (legge di bilancio 2016), ma durante l'esame in Commissione bilancio del Senato la norma è stata espunta.
  La differenza che oggi il consumatore paga rispetto a prima è di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 kg e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata.
  Il nostro Paese è primo a livello mondiale per consumo di pellet per il riscaldamento, con circa 3 milioni di tonnellate annue. L'Italia risulta anche tra i primi importatori al mondo di pellet, con oltre 2,5 Mt/anno, dato che la produzione interna non è in grado di rispondere alla domanda.
  La maggior parte del pellet consumato in Italia (il 96 per cento, pari a circa 2,7 milioni di tonnellate nel 2014) è usato nelle case private: l'81 per cento nelle stufe (se ne contano circa 2,2 milioni), il 15 per cento nelle caldaie domestiche (con potenze inferiori a 35 kW) e solo il 4 per cento in quelle commerciali.
  I vantaggi e le motivazioni sopracitate rappresentano quindi una buona giustificazione per ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per questo prodotto che, prima, consentiva un buon risparmio alle famiglie, soprattutto per quelle residenti in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.
  La presente proposta di legge, quindi, nel modificare contestualmente le parti II-bis e III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soltanto al fine di ridimensionare il carico fiscale su questo prodotto rispetto alla normativa attuale, ma anche per ridurlo ulteriormente rispetto alla disciplina previgente, prevede per i pellet un'imposta sul valore aggiunto pari al 5 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

    «1-quater) i pellet per uso domestico;».

   b) alla parte III, al n. 98) le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, stimati in 65 milioni di euro per l'anno 2019 e in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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