FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1169

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO, TONDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016). Nel corso della sua attività, la Commissione ha effettuato anche numerose ispezioni presso le principali città italiane e le loro periferie rilevando le gravi criticità presenti: il pesante stato di degrado territoriale e sociale di molte aree periferiche, situazioni di illegalità diffuse, i rischi legati a un modo di vivere non salubre e alla scarsa sicurezza dei cittadini nonché gli impatti di tali fenomeni sull'ambiente. Ha inoltre analizzato la pervasività dei fenomeni di impoverimento, di aumento delle diseguaglianze sociali e di peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti di queste zone.
  A tale proposito, ricordiamo che il Governo nella scorsa legislatura ha elaborato un Piano di azione con risorse economiche notevoli per superare le problematiche che affliggono le nostre città e le loro periferie.
  Oggi, alla luce degli ottimi risultati raggiunti dalla Commissione, con la presente proposta di legge riproponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia in modo da completare il lavoro svolto nella scorsa legislatura.
  La Commissione che s'intende istituire in questa legislatura è volta, ampliando i poteri di indagine della precedente Commissione, a fare «piena luce» sulle condizioni delle principali città italiane e delle loro periferie anche elaborando progetti per lo sviluppo socio-economico e occupazionale di tali aree in modo da garantire alle famiglie più povere e a rischio di marginalizzazione sociale di superare le condizioni di disagio in cui si trovano.
  Infatti, anche a causa della grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese, le condizioni degli abitanti delle periferie delle aree metropolitane si sono aggravate negli ultimi anni. Pertanto si prevede che la Commissione elabori progetti, anche di tipo normativo e finanziario, che consentano sia il recupero delle periferie sia interventi sul loro tessuto economico-sociale per promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con altre istituzioni e con le associazioni interessate, una politica di sviluppo delle aree più degradate e abbandonate, superando le evidenti e gravi criticità di aree che sono state spesso dimenticate, nonché per dare inizio a un processo di sistemazione edilizia e urbanistica e di crescita per consentire una migliore vivibilità di tali aree superando così le problematiche di esclusione e di marginalità sociale dei loro abitanti.
  È poi importante riflettere anche su temi, come quello dell'immigrazione, che sono diventati centrali nella politica del nostro Paese. Anche in questo caso la Commissione dovrà operare con la massima sollecitudine individuando i rischi collegati all'immigrazione incontrollata, ma allo stesso tempo creando le condizioni per la pacifica convivenza delle diverse comunità e per la coesione sociale.
  Da ultimo, si sottolinea che le politiche dei maggiori Paesi europei promuovono la rigenerazione urbana delle periferie per soddisfare la domanda abitativa, per accrescere l'occupazione e per migliorare la struttura produttiva di queste zone. Si ritiene quindi indispensabile anche nel nostro Paese avviare una politica che possa coniugare il superamento del degrado e l'aiuto economico e sociale alle famiglie più povere che vivono nelle periferie di grandi aree urbane e che restano ai margini della società. Una politica che deve muovere da un'analisi dettagliata e precisa di tali realtà che pensiamo possa essere garantita solo da un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, così come già accaduto nella scorsa legislatura. Solo così si potrà assicurare una maggiore coesione sociale incidendo e superando le condizioni di abbandono e di degrado delle periferie, una piaga vergognosa che, nel XXI secolo, diventa ancora di più inaccettabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate a una maggiore presenza di stranieri residenti, anche al fine di promuovere l'inclusione sociale dei medesimi stranieri;

   b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la conseguente adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte di cittadini europei figli di immigrati, anche al fine di assicurare una pacifica convivenza tra le diverse comunità;

   d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

   e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali persiste ancora il fenomeno dell'abusivismo edilizio al fine di elaborare le misure più opportune per contrastarlo, avviando piani di recupero del territorio;

   f) individuare programmi finalizzati ad ampliare i servizi di assistenza sociale per sostenere le famiglie in povertà che risiedono nelle periferie;

   g) verificare la possibilità di attivare nuove forme di finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari sul medesimo patrimonio edilizio per la riqualificazione degli alloggi pubblici;

   h) accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;

   i) accertare le condizioni di degrado delle periferie al fine di elaborare progetti di sviluppo economico-sociale e occupazionale che consentano lo sviluppo di tali aree;

   l) verificare la possibilità di sostenere progetti di inclusione sociale mediante la partecipazione degli enti pubblici e privati per la realizzazione di servizi per le famiglie in condizione di disagio sociale;

   m) promuovere la creazione di attività aggregative, sociali e culturali che garantiscano una maggiore coesione sociale delle diverse comunità che abitano nelle periferie;

   n) verificare l'offerta formativa complessiva, fatta salva l'autonomia scolastica, al fine di elaborare proposte per evitare la dispersione scolastica soprattutto nelle zone periferiche in situazioni di grave disagio sociale.

  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia nonché di tutti gli altri soggetti ritenuti utili.
  4. La Commissione riferisce alle Camere con singole relazioni o con relazioni generali e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità indicando gli interventi di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportuni in relazione agli oggetti di cui al comma 2. La Commissione presenta comunque alle Camere una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venticinque deputati e da venticinque senatori, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.

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