FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                      Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1173-726-727-1447-A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

1173

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, MOLINARI, BRESCIA, IEZZI, MACINA, BORDONALI, DAVIDE AIELLO, DE ANGELIS, ALAIMO, GIGLIO VIGNA, BALDINO, INVERNIZZI, BERTI, MATURI, BILOTTI, STEFANI, MAURIZIO CATTOI, TONELLI, CORNELI, VINCI, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI, PENNA, SCERRA, SPADONI

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare

Presentata il 19 settembre 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

726

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, CENNI, DE MENECH, DI GIORGI, FRAGOMELI, LA MARCA, MORANI, PEZZOPANE, ROSATO

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione, concernente l'iniziativa delle leggi e l'introduzione del referendum propositivo

Presentata il 13 giugno 2018

727

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, CENNI, DE MENECH, DI GIORGI, FRAGOMELI, LA MARCA, MORANI, PEZZOPANE, ROSATO

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo

Presentata il 13 giugno 2018

1447

d'iniziativa del deputato MAGI

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum

Presentata il 13 dicembre 2018

(Relatrice per la maggioranza: DADONE)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 15 gennaio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge costituzionale n. 1173. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge costituzionale nn. 726, 727 e 1447 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

  esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare;

  richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;

  sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa;

  preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 della Costituzione delinea con chiarezza i limiti posti all'iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il referendum non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;

  sottolineato che tra i princìpi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 della Costituzione e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all'istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell'iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l'iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario e internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell'adempimento degli obblighi di natura eurounitaria e internazionale;

  ritenuta indispensabile, anche in sede di attuazione, una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 della Costituzione e gli articoli 75 e 117, primo comma, della Costituzione con riferimento all'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali;

  evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

  esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abbinate, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nel testo comprendente le modifiche approvate dalla I Commissione;

  considerato che l'introducendo quarto comma dell'articolo 71, relativo alle condizioni di ammissibilità del referendum sulla proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre cinquecentomila elettori, prevede espressamente, tra l'altro, che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge costituzionale n. 1173

TESTO
della Commissione

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Art. 1.

Art. 1.

  1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  1. Identico:

   «Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.

   «Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.

   Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

   Soppresso

   Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

   Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

   Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.

   Soppresso

   La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

   La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

   Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

   Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

   La legge determina le modalità di attuazione del referendum previsto dal presente articolo».

   La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l’attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere».

Art. 2.

  1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto».

Art. 3.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

   «Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione.

   Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

   La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.

   Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser