FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1187

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BERGAMINI

Modifica all'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Presentata il 21 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Il 6 agosto 2018 un'autocisterna che trasportava gas di petrolio liquefatti (GPL) a seguito di un tamponamento sull'autostrada A14, tratto tangenziale di Bologna all'altezza di Casalecchio, è esplosa, provocando un rogo di misura rilevante che ha coinvolto le aree limitrofe e distrutto un ampio tratto autostradale oltre che un ponte vicino.
  Il risultato dell'incidente è stato di due morti, centoquarantacinque feriti e una stima dei danni pari a 10 milioni di euro, nonché disagi prolungati per la viabilità e la logistica della regione, ma anche di una parte consistente del Centro-Nord Italia.
  Il legislatore comunitario è intervenuto ampiamente sul tema, a partire dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), conclusosi a Ginevra il 30 settembre 1957 e aggiornato nel corso del tempo. Nonostante ciò, ad oggi, la presenza di un parco mezzi di anzianità rilevante – la rilevazione dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE), al 31 dicembre 2017, mostra un'età media pari a 11,3 anni – di fatto vanifica le disposizioni normative vigenti. Ancora di più se si considera che il trasporto di GPL, a titolo esemplificativo, avviene generalmente su autocarri in coerenza con il dato italiano del trasporto merci su gomma (86,5 per cento rispetto alla media europea del 76,4 per cento – dati Eurostat).
  Al fine di garantire maggiore sicurezza nei trasporti autostradali, la presente proposta di legge novella l'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo i commi 10-bis e 10-ter e prevedendo, rispettivamente: l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per tutti gli autocarri adibiti al trasporto di merci pericolose, oltre le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico, di disporre del tachigrafo digitale (quello analogico è soggetto più facilmente a contraffazione) e, per gli stessi mezzi di prima immatricolazione, l'obbligo di disporre di sistemi di sicurezza attiva quali un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere dotati di tachigrafo digitale.
   10-ter. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati a decorrere dalla data indicata nel comma 10-bis, devono essere dotati di un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione».

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