XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 119

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di requisiti delle guardie particolari giurate

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La guardia particolare giurata, più comunemente nota come guardia giurata, è un privato cittadino che svolge una attività preposta alla tutela di beni, mobili e immobili, appartenenti a privati o ad enti pubblici, che non si estende alle persone, la cui incolumità resta onere e prerogativa esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza.
  L'attività della guardia giurata, attualmente disciplinata dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS) è subordinata al possesso di alcuni requisiti espressamente previsti dall'articolo 138 del medesimo TULPS, al fine del rilascio di una apposita autorizzazione prefettizia, di durata biennale.
  Il suddetto articolo prevede, in particolare, il possesso della cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea), il compimento della maggiore età, l'accertamento di «ottima condotta politica e morale», non aver riportato condanne per delitto, nonché l'iscrizione alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
  Tra i requisiti necessari ex lege ai fini del rilascio dell'autorizzazione prefettizia, è altresì previsto, al numero 2 del primo comma dell'articolo 138 del TULPS, il mero adempimento degli obblighi di leva.
  Oggi, però, è quanto mai opportuno affermare il criterio dell'obbligatorietà dell'esperienza militare ai fini dell'accesso all'attività di guardia giurata, conferendo maggiore professionalità alla stessa e garantendo ulteriori opportunità professionali a tanti giovani che tentano la strada della carriera militare, arruolandosi temporaneamente nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, restando magari in attesa di una futura stabilizzazione all'interno dei rispettivi reparti.
  La proposta di legge è, pertanto, finalizzata ad introdurre, quale ulteriore requisito ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, l'aver prestato servizio, per almeno un anno, nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, o servizio equipollente in un altro Stato membro dell'Unione europea, sostituendo il numero 2 del primo comma dell'articolo 138 del TULPS.
  In tal modo verrebbe agevolata una importante occasione professionale per tanti giovani precari che, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate per diversi anni, necessitano di ulteriori tutele finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, laddove non riescano a continuare la loro carriera nelle Forze armate in servizio permanente.
  Del resto, le peculiarità della guardia giurata sono riscontrabili in una serie di elementi inconfutabili, quali l'approvazione prefettizia della nomina, il rilascio del porto d'armi, la qualifica di «incaricato di pubblico servizio» nonché la diretta vigilanza del servizio da parte della questura territorialmente competente.
  La natura di «sicurezza complementare» del servizio svolto è dimostrata non solo dai requisiti d'accesso, ma anche dalla disciplina in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro (decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006, n. 108), che inserisce l'attività in questione in un quadro più ampio di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorità di pubblica sicurezza, richiedente di norma una stretta collaborazione con gli stessi organi di pubblica sicurezza.
  È evidente, pertanto, una contiguità, nelle mansioni e nei ruoli svolti, che induce a ritenere opportuno l'inserimento nel nostro ordinamento dell'ulteriore requisito della pregressa esperienza nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ai fini dell'accesso alla categoria delle guardie particolari giurate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il numero 2 è sostituito dal seguente:

   «2° avere prestato servizio, senza demerito e almeno per un anno, nelle Forze armate o nelle Forze di polizia o servizio equipollente in un altro Stato membro dell'Unione europea».

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