FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1206-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati

Presentata il 27 settembre 2018

(Relatore: ZANETTIN)

NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 19 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1206. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

  esaminata la proposta di legge C. 1206 Costa, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

  rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

  Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

  Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

Art. 1.

Art. 1.

  1. All'articolo 314 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole: «un'equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto e»;

  b) al comma 2, dopo le parole: «dagli articoli 273 e 280» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, sono risultate insussistenti le condizioni per la convalida»;

  c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta altresì a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione»

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  2. Identico:

   «3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».

   «3-bis. L'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Ministro della giustizia e, nel caso di grave violazione di legge e delle norme di cui alla parte prima, libro quarto, titolo I, capi I e II, del codice di procedura penale, anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione».

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