FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOLDI, MOLINARI, PANIZZUT, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PAOLINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Norme relative alle comunicazioni informative diffuse dalle strutture sanitarie private di cura e dagli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie

Presentata il 9 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La salvaguardia della salute sancita dall'articolo 32 della Costituzione si basa sulla centralità del rapporto di fiducia tra medico e paziente. Tale relazione, presupposto fondamentale di ogni atto medico di prevenzione, terapia e riabilitazione, oggi viene esposta a gravi rischi a causa di una deriva fuorviante e ingannevole per il cittadino utente in termini di informazione sanitaria, con il rischio sempre più diffuso di trattamenti terapeutici non tutti corrispondenti alle singole esigenze di cura, senza che il cittadino possa avere consapevolezza di essere caduto nelle maglie di un'illusoria suggestione.
  Il fenomeno dell'ingannevole informazione nella sanità è poi particolarmente evidente in odontoiatria, a causa delle caratteristiche di diffusione sul territorio della componente privatistica e dello sviluppo economico-commerciale di tale settore della medicina in Italia.
  I dentisti attivi in Italia sono circa 45.000 su 60.000 iscritti all'albo. Oltre il 90 per cento delle prestazioni odontoiatriche in Italia è svolto in regime privatistico e il Servizio sanitario nazionale garantisce prestazioni terapeutiche inquadrate nei livelli essenziali di assistenza (LEA) solamente per le popolazioni caratterizzate da una specifica vulnerabilità dovuta alle condizioni di salute, sociali o economiche. L'intero sistema odontoiatrico, comprendendo ogni figura del settore, occupa direttamente più di 190.000 addetti, che arrivano a più di 250.000 (oltre i familiari) se si considerano le attività indotte, e registra un fatturato totale di circa 10 miliardi di euro, pari a circa 25 miliardi di euro di valore aggiunto del sistema economico nazionale (PIL nazionale pari a circa 1.550 miliardi di euro).
  Affinché i messaggi e le informazioni pubblicitarie in sanità siano rispettosi e comprensibili da parte del cittadino utente, la presente proposta di legge mira alla definizione di nuove regole che impongano che essi siano realizzati in modo da rispettare i requisiti di veridicità e di trasparenza e non diano origine a suggestioni che possano sviare il cittadino utente da una scelta libera e ragionata su ciò che sia meglio per la sua salute.
  La presente proposta di legge, pertanto, intende disciplinare la pubblicità in ambito sanitario garantendo la sua veridicità e trasparenza, escludendo quindi qualsiasi elemento di carattere promozionale e suggestivo dalle comunicazioni informative diffuse in questo delicato settore costituzionalmente tutelato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie)

  1. Le comunicazioni informative diffuse dalle strutture sanitarie private e dagli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e al suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
  2. Qualora i soggetti indicati al comma 1 intendano diffondere comunicazioni con qualunque mezzo a livello nazionale, gli Ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette comunicazioni possono essere diffuse, fermo restando, comunque, il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di un provvedimento motivato da parte dell'Ordine professionale sanitario, territoriale o centrale, che ne inibisca la diffusione.

Art. 2.
(Provvedimenti sanzionatori)

  1. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie previste dall'articolo 1, gli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazioni delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o della società iscritti e segnalano la violazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Art. 3.
(Gestione delle strutture sanitarie di cura)

  1. Tutte le strutture sanitarie private di cura, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in ogni caso tenute a dotarsi di direttore sanitario iscritto all'Albo territoriale in cui hanno sede operativa.

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