FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1276

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi
in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

Presentata il 17 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presenza sempre più elevata di rifiuti in ambiente marino ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida globale, che richiede l'adozione di urgenti iniziative a tutti i livelli. Le materie plastiche, di ogni tipologia, rappresentano circa l'85 per cento dei rifiuti marini che vengono trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano.
  A livello mondiale, annualmente vengono prodotti 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui 8 milioni si disperdono in mare e sono fonte di grave inquinamento dell'ecosistema, andando ad incidere sul fragile equilibrio della vita marina animale e vegetale, che sta subendo danni che potrebbero essere irreparabili.
  Sotto il profilo economico, si stima che il danno annuale della presenza di detriti in mare, per il settore della pesca nell'Unione europea, sia di circa 61 milioni di euro in termini di minor gettito relativamente ai quantitativi di pescato, ai costi per i servizi di soccorso e agli attrezzi da pesca danneggiati.
  I pescatori, dunque, sono gravemente pregiudicati dall'inquinamento marino e, al tempo stesso, la loro presenza è diventata fondamentale per la pulizia dei mari attraverso la raccolta dei rifiuti che vanno a finire nelle loro reti.
  Al riguardo, tuttavia, è paradossale che tale attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori, in base alla normativa vigente, comporti l'identificazione degli stessi come produttori di rifiuti speciali e, pertanto, restino a loro carico gli oneri di smaltimento. Tale assurda conseguenza, giuridica ed economica, costituisce un forte disincentivo, che spinge spesso gli interessati, loro malgrado, a rigettare in mare quanto recuperato.
  Per tali ragioni, la presente proposta di legge contiene una serie di disposizioni finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell'intero ecosistema marino, nonché ad incentivare e sostenere i pescatori che recuperano rifiuti in mare, anche considerando che gli stessi hanno un forte interesse alla conservazione dell'ambiente marino per la natura dell'attività che svolgono.
  Pertanto, l'articolo 1 prevede che, per il risanamento dell'ecosistema marino, gli imprenditori ittici possono provvedere al recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, all'isola ecologica istituita per tale raccolta. A tal fine, si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adotta un decreto per definire le modalità tecniche e operative per l'attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti durante l'esercizio dell'attività di pesca.
  L'articolo 2 dispone l'istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell'autorità portuale competente, affinché possano essere garantiti idonei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi recuperati in mare.
  L'articolo 3 prevede le informazioni da rendere agli imprenditori ittici per un corretto recupero dei rifiuti solidi durante l'attività di pesca.
  L'articolo 4 riconosce agli imprenditori ittici un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, al fine di incentivarli a svolgere l'attività di smaltimento dei rifiuti che vengono casualmente recuperati durante le attività di pesca.
  Infine, l'articolo 5 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina con decreto ministeriale, in conformità ai criteri ivi previsti, un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge ha come finalità il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare.
  2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2.
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti princìpi:

   a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;

   b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;

   c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;

   d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.

Art. 2.
(Isole ecologiche per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

Art. 3.
(Informazioni agli imprenditori ittici)

  1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

   a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

   b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

   c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

   d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 4.
(Credito d'imposta)

  1. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 5.
(Riconversione delle imprese ittiche)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adotta un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

   a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

   b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

   c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

   d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

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