FRONTESPIZIO

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PROGETTO DI LEGGE
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XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 13

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

Presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 27 ottobre 2017 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

  Onorevoli Deputati! — Il 12 aprile 2017 è stata lanciata la campagna «Ero straniero – L'umanità che fa bene», con al centro una proposta di legge d'iniziativa popolare per superare l'attuale modello di gestione dell'immigrazione in Italia. Una proposta di legge lanciata da Radicali italiani insieme alla Fondazione Casa della carità «Angelo Abriani», ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A buon diritto, con il sostegno di centinaia di sindaci e di organizzazioni impegnate sul fronte dell'immigrazione, tra cui Caritas italiana, Fondazione Migrantes, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle chiese evangeliche italiane, CGIL, Emergency e tantissime associazioni locali. La prima vera sfida è stata quella di riunire realtà ed esperienze molto diverse tra loro accomunate dall'esigenza di superare l'attuale normativa che stabilisce i criteri di ingresso e di soggiorno delle persone straniere in Italia e di affermare nel Parlamento e nella società un racconto diverso sull'immigrazione.
  In sei mesi sono state raccolte decine di migliaia di firme di cittadini italiani a sostegno di una proposta di legge innovativa e aderente alle reali dinamiche della società italiana. Un risultato straordinario che si deve soprattutto alle centinaia di militanti, attivisti e volontari impegnati a raccogliere le firme nelle strade e nelle piazze d'Italia, nonostante un dibattito pubblico dominato dalla paura e dalla demagogia, dando voce al Paese che rifiuta la politica dei muri e crede che l'immigrazione possa essere un'opportunità.
  Questi i punti cardine della proposta legislativa: l'introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione attraverso l'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari; la reintroduzione del sistema dello sponsor già collaudato con la legge Turco-Napolitano; la regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazione di soggiorno irregolare allorché sia dimostrabile l'esistenza in Italia della disponibilità di un'attività lavorativa o di comprovati legami familiari o l'assenza di legami concreti con il Paese di origine, sul modello della Spagna e della Germania; un sistema d'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati che sia diffuso su tutto il territorio con piccoli numeri e che punti a rafforzare il legame tra territorio, accoglienza e inclusione; nuove misure di inclusione attraverso il lavoro di richiedenti asilo e rifugiati; l'introduzione di nuovi standard per riconoscere le qualifiche professionali dei cittadini stranieri; l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. E, infine, l'abolizione del reato di clandestinità.
  La presente proposta di legge è costituita da otto articoli.
  L'articolo 1 aggiunge tre nuovi articoli al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998:

   articolo 22-bis: istituisce il permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro relativamente all'ingresso di lavoratori stranieri. Innanzitutto si prevede che l'attività d'intermediazione possa essere esercitata anche per favorire e realizzare l'incontro tra la domanda di lavoro delle imprese italiane e l'offerta da parte di lavoratori stranieri non comunitari, prevedendo che possano svolgerla tutti i soggetti pubblici e privati già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act (centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, università eccetera), purché dispongano di idonee strutture all'estero, ai quali sono stati aggiunti le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, i fondi interprofessionali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che già svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nell'apposito registro. Le norme per il rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per la ricerca del lavoro a favore dei candidati selezionati dai servizi pubblici e privati per l'impiego sono molto semplificate e il permesso temporaneo ha durata massima di dodici mesi: si prevede, in particolare, l'obbligo da parte dell'intermediario pubblico o privato di garantire la disponibilità da parte del lavoratore straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e anche per il ritorno nel Paese di provenienza, salvo che se ne faccia carico personalmente; l'impegno sottoscritto dal lavoratore straniero a rimpatriare in caso di mancata assunzione; l'eventuale attestato della sua conoscenza della lingua italiana;

   articolo 22-ter: ripristina il sistema dello sponsor (prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro) anche da parte dei privati, previsto dall'articolo 21 della legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40), per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e la disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale;

   articolo 22-quater: con il permesso di soggiorno per comprovata integrazione si prevede la regolarizzazione dei migranti irregolari, compresi i richiedenti asilo ai quali è stata respinta la richiesta di protezione internazionale, che dimostrino di essere radicati nel territorio e integrati nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, condizione desumibile da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vivono. Il permesso provvisorio di soggiorno non è rinnovato nel caso questa disponibilità non si sia tradotta in un contratto di lavoro per un periodo congruo, a meno che lo straniero dimostri di essersi registrato come disoccupato, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego o con i responsabili dei progetti di accoglienza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego.

  L'articolo 2 colma una delle gravi lacune rispetto al processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale dei migranti, costituita dal mancato riconoscimento agli stranieri, che risiedono regolarmente e stabilmente nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. Di conseguenza, si modifica l'articolo 2 del citato testo unico per estendere il diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali, agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
  L'articolo 3 prevede che il lavoratore straniero che lasci il territorio nazionale conservi tutti i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possa goderne, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di venti anni. Questa soluzione, pur garantendo al lavoratore straniero una prestazione a fronte dei propri versamenti, evita all'istituto di previdenza l'esborso una tantum di risorse tali da avere un potenziale, sensibile impatto sui suoi conti; esborso che si verificherebbe nel caso fossero i contributi accumulati a essere trasferiti in toto al lavoratore straniero o al sistema previdenziale del suo Paese. Inoltre, questa soluzione è allineata a quanto previsto dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), che non prevede più il trasferimento dei contributi bensì l'erogazione di una prestazione pro-rata da parte di ciascuno Stato membro dove il lavoratore ha prestato la propria opera. In caso di rientro definitivo dello straniero attraverso un programma di rimpatrio volontario assistito è ammessa la corresponsione dell'80 per cento dell'ammontare di quanto maturato.
  L'articolo 4 elimina le quote d'ingresso degli stranieri, dal momento che dalle riforme previste nei precedenti articoli viene meno la necessità di fissare limiti all'entrata di migranti poiché è il mercato a stabilire l'effettiva necessità di lavoratori stranieri in base alla domanda reale.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con cui l'Italia ha attuato la direttiva 2013/33/UE, sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, completando il recepimento delle principali norme di revisione del Sistema europeo comune di asilo. Si prevede, al nuovo comma 2, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo possa essere trasformato in permesso di soggiorno per comprovata integrazione nel caso di richiedenti asilo in grado di dimostrare di essere integrati nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, desumibile principalmente dall'immediata disponibilità al lavoro, come previsto all'articolo 22-quater del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Inoltre si modifica il comma 3 prevedendo la possibilità di rafforzare il legame tra accoglienza e inclusione lavorativa attraverso la partecipazione del richiedente asilo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva concordate con i centri per l'impiego, come previsto dagli articoli 19 e 20 del Jobs Act.
  L'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 35 del citato testo unico, anche sulla base del successivo accordo tra Stato e regioni (n. 255/CSR/12) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, affinché tutte le regioni diano completa e uniforme attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle cure per gli stranieri non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale (SSN), coerentemente con i livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali. Ciò comporta la piena equiparazione dei diritti assistenziali fra cittadini comunitari ed extracomunitari, la possibilità di iscrizione al medico di medicina generale, onde garantire la continuità delle cure, e il riconoscimento ai minori, figli di cittadini stranieri, indipendentemente dallo stato giuridico, degli stessi diritti sanitari dei minori italiani.
  L'articolo 7 interviene sulle disposizioni che richiedono, per l'accesso a molte prestazioni di sicurezza sociale (assegno di natalità, indennità di maternità di base, sostegno all'inclusione attiva eccetera), il requisito del permesso di lungo periodo, escludendo dalle prestazioni proprio gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno maggiormente bisogno di sostegno, e prevede il ripristino del sistema originario previsto dall'articolo 41 del citato testo unico con la parità di trattamento nelle prestazioni per tutti gli stranieri titolari di un permesso di almeno un anno.
  L'articolo 8 abolisce il reato di clandestinità, abrogando l'articolo 10-bis del citato testo unico.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 22-bis. – (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari). – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Art. 22-ter. – (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
   2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
   3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
   Art. 22-quater.(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
   2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
   3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
   5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 2.
(Diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale).

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

   «4-bis. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali».

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 3.
(Liquidazione della prestazione
pensionistica di vecchiaia).

  1. Il comma 13 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

   «5. Fatto salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, il lavoratore extracomunitario che abbia cessato l'attività lavorativa in Italia e lasci il territorio nazionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima stabilito dall'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il lavoratore ha facoltà di chiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria nei soli casi in cui la materia sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali. Qualora il lavoratore opti per un definitivo rientro nel Paese d'origine nell'ambito di progetti di rimpatrio volontario assistito, ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'80 per cento dei contributi che risultino versati».

Art. 4.
(Abolizione delle quote d'ingresso
degli stranieri).

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;

   b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse;

   c) all'articolo 21, comma 1:

    1) le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;

    2) le parole: «sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;

   d) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

   e) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

   f) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

   g) il comma 1-quater dell'articolo 32 è abrogato;

   h) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e» sono soppresse.

Art. 5.
(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione).

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
   3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015».

Art. 6.
(Garanzie per l'accesso degli stranieri
all'assistenza sanitaria).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.
   3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
   3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-ter possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.
   3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 7.
(Garanzie per l'accesso degli stranieri
alle misure di assistenza sociale).

  1. Tutte le disposizioni di legge che disciplinano i requisiti per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono intendersi sostituite dalle disposizioni dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 8.
(Abolizione dei reati di ingresso
e soggiorno illegali).

  1. L'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 3-septies, le parole: «di cui all'articolo 10-bis o» sono soppresse;

    2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;

   b) all'articolo 14-ter, comma 3, il quarto periodo è soppresso;

   c) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;

    2) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 10-bis o» sono soppresse.

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

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