FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1315

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VINCI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità

Presentata il 29 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Non di rado capita che persone prive della vista debbano procedere all'adozione e alla sottoscrizione di atti giuridici privati fatti in forma pubblica, dal contenuto anche molto riservato, ma, per via della loro disabilità, senza poter esercitare il loro diritto alla privacy, in quanto, al momento della redazione e della lettura per l'accettazione dell'atto, li devono forzatamente mettere a conoscenza delle persone che li assistono, seppure di fiducia.
  Per superare tale preclusione alla riservatezza oggi sarebbe possibile fare adottare e firmare i detti atti giuridici in presenza dei soli due soggetti interessati, ovvero il richiedente e la figura che certifica. Tale possibilità sarebbe conseguibile facendo svolgere il procedimento di produzione dell'atto in presenza di riprese video con successiva produzione di supporto video in cui il filmato diventa il fatto giuridico che prova e garantisce l'effettività delle azioni compiute ed autorizzate.
  La presente proposta di legge, apportando una modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, recante «Provvedimenti a favore dei ciechi», ha lo specifico scopo di disciplinare e rendere cogente la produzione degli atti giuridici di natura privata con valenza pubblica voluti dai non vedenti e garantiti da sistemi di ripresa video senza la presenza di terzi, fatta eccezione del soggetto certificatore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Qualora la persona affetta da cecità non voglia ricorrere, per le finalità di cui ai commi precedenti, all'ausilio dell'assistente, la conclusione degli atti può essere compiuta in presenza di riprese video attive per l'intera durata della formazione degli atti stessi. In tali circostanze, gli atti da firmare a cura della persona affetta da cecità sono letti dal soggetto titolato alla certificazione dello stesso e la persona non vedente manifesta oralmente di avere compreso la lettura e di accettarne i contenuti, apponendo poi la prevista firma. Tale operazione deve essere svolta senza soluzione di continuità.
   Il video di cui al quarto comma è registrato su supporto informatico non deperibile, in almeno due esemplari da consegnare alla persona affetta da cecità e in ulteriori due esemplari da detenere a cura del certificatore unitamente al documento cartaceo».

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