FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1339

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOCATELLI, MOLINARI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SEGNANA, TIRAMANI, ZIELLO, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZORDAN

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio

Presentata il 5 novembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stato adottato il regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
  Le disposizioni contenute nel regolamento (su cui poi è intervenuto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) puntualizzano le competenze degli organismi che intervengono nei procedimenti in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, appesantimenti burocratici e disorganicità. In questo quadro, però, non è fatto alcun riferimento all'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali di tanti caduti o soggetti che abbiano riportato invalidità nella lotta contro la criminalità o nel delicato compito di amministrare la giustizia, tutelare le istituzioni, difendere il territorio, ai quali è negata pertanto ogni forma di rappresentanza. Ciò a differenza di quanto avviene nel caso di associazioni analoghe (quali, in particolare, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale sordi e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili).
  Considerando, altresì, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è presente per legge nei vari consigli di amministrazione dell'INAIL a livello nazionale, regionale e provinciale, sembra opportuno che sia garantita la rappresentanza di un componente designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio all'interno della Commissione medico-ospedaliera prevista ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
  La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, ha il fine di consentire la rappresentanza degli iscritti dell'Unione nazionale mutilati per servizio presso le pubbliche amministrazioni, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
  In particolare, all'articolo 1, comma 1, si prevede che le Commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio siano integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
  Il comma 2 prevede che all'Unione nazionale mutilati per servizio sia riconosciuto il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni mediche ospedaliere e a successiva valutazione presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La composizione delle Commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
  2. All'Unione nazionale mutilati per servizio è riconosciuto il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo e a successiva valutazione presso il Comitato di verifica per le cause di servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

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