FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1390

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 676)

d'iniziativa del senatore PETROCELLI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 novembre 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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