FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, CARFAGNA, SARRO, PENTANGELO, CASCIELLO,
FASCINA, FERRAIOLI, COSIMO SIBILIA

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione del sindaco delle città metropolitane

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge 7 aprile 2014, n. 56, istituisce città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, stabilendo allo stesso tempo un automatismo tra il sindaco del comune capoluogo e il sindaco della città metropolitana che crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana.
  A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 solo i cittadini elettori del comune capoluogo hanno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana.
  Tale automatismo non consente ai cittadini di esprimere la propria preferenza e il proprio giudizio. È come se due aree, valutate per popolazione, come Lombardia e Veneto, avessero i propri eletti in Parlamento eletti dai cittadini toscani ed emiliani.
  Tale impostazione tra l'altro è in totale controtendenza rispetto all'Europa: in Spagna le città metropolitane sono due, Madrid e Barcellona; in Francia sono tre, Parigi, Lione e Marsiglia; in Germania sono due, Berlino e Amburgo; in Inghilterra la sola Londra, che elegge direttamente il sindaco metropolitano.
  È inconfutabile che in Italia abbiamo solo tre città con le caratteristiche socio-economiche e demografiche proprie delle città metropolitane, ossia Roma, Milano e Napoli, che superano i 3 milioni di abitanti e hanno un fortissimo legame con i comuni della «cintura».
  In queste sole tre realtà la previsione che il sindaco del comune capoluogo sia ex lege il sindaco metropolitano, impedisce, di fatto, a più di 5 milioni di cittadini di esprimere il proprio voto ed esclude la possibilità per ben 349 comuni di indicare il proprio rappresentante alla guida della città metropolitana.
  Almeno per queste tre realtà si impongono, quindi, urgenti modifiche alle disposizioni della legge n. 56 del 2014 per consentire l'elezione diretta del sindaco metropolitano, nel rispetto del supremo valore della democrazia e delle disposizioni della Costituzione, nonché della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e resa esecutiva dalla legge n. 439 del 1989.
  Va evidenziato, tuttavia, che l'intento di questa proposta di legge non è quello di scardinare tutto l'impianto previsto dalla legge n. 56 del 2014, poiché si condivide appieno la previsione della costituzione di zone omogenee nel territorio della città metropolitana e della ripartizione del comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa.
  In tale ottica, proprio per evitare la duplicazione e la sovrapposizione di enti, quali il comune capoluogo e la città metropolitana, si propone che tale percorso divenga obbligatorio per le città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono premesse le seguenti parole: «In sede di prima attuazione della presente legge,».
  2. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è prevista l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tale fine, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo statuto della città metropolitana deve prevedere la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e il comune capoluogo deve realizzare la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana».
  3. Decorsi inutilmente i termini di cui al settimo periodo del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dal comma 2 del presente articolo, il presidente della regione interessata provvede con proprio decreto nei novanta giorni successivi. In caso di inottemperanza anche del presidente della regione, il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto nei successivi quarantacinque giorni.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser