FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1458

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRASSINETTI, BUCALO, CARETTA, CIABURRO, FIDANZA,
MOLLICONE, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, VARCHI

Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefìci per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Presentata il 19 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – La violenza contro le donne non è solo fisica, sessuale e psicologica; esiste anche la cosiddetta «violenza economica», che spesso costituisce il presupposto per il verificarsi di tutte le altre violenze. Questo tipo di violenza è più difficile da riconoscere, nasce solitamente nell'ambito familiare e consiste nel tentativo di allontanare la donna dal suo ambiente lavorativo al fine di renderla totalmente dipendente dal partner. Tale forma di violenza è inoltre supportata da una mentalità, purtroppo ancora diffusa, che considera normale la penalizzazione della donna nel mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di subalternità economica, fisica e psicologica che può portare a conseguenze devastanti.
  Finalità della presente proposta di legge è pertanto promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza attraverso la previsione di benefìci fiscali in favore delle aziende che assumano donne con una situazione certificata di disagio. Si ritiene, infatti, che garantire adeguate opportunità lavorative possa consentire alle donne di liberarsi dalla loro situazione di vittime di violenza e assicurare condizioni di vita dignitose a loro e ai loro figli.
  Considerata la necessità di sostenere i percorsi di autonomia delle donne in uscita da situazioni di violenza avviati in via sperimentale da numerose regioni, la presente proposta di legge prevede, quindi, ulteriori contributi per le imprese che assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  La legge di bilancio per il 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso l'attribuzione di un contributo ai fini della riduzione della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza sociale.
  Con la presente proposta di legge si intende ampliare la platea dei beneficiari di tali agevolazioni, prevedendo che esse spettino a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, che assumano donne vittime di violenza di genere con contratti a tempo indeterminato, introducendo così una misura di sostegno di grande valore sociale che consentirà alle donne di non essere più vittime ma di tornare a essere padrone delle proprie vite, per il loro bene e per quello dei loro figli.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

   «220-bis. I benefìci di cui al comma 220 sono riconosciuti, per le medesime finalità ivi previste, anche alle imprese di qualunque dimensione, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019, nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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