FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1538

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

Presentato il 24 gennaio 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

  L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.
  Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra l'Italia e la Serbia nel campo della cooperazione giudiziaria penale registreranno un notevole passo avanti, essendo stata prevista dai due Stati la facoltà di estradizione reciproca dei propri cittadini (articolo 1) sia per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio (articolo 3) che per altri reati gravi (articolo 4). Si tratta di un importante passo avanti nella qualità della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in considerazione del fatto che, al momento dell'adozione della Convenzione europea di estradizione, la Jugoslavia aveva apposto una riserva che escludeva l'estradizione dei propri cittadini.
  L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.
  Il testo si compone di sei articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
  L'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.
  L'articolo 2 prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni.
  Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni.
  L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o la diversa misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale.
  L'articolo 4 prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, invece, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.
  L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
  L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato.
  Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.
  È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.
  È stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle autorità serbe, che il trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

  L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.
  L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.
  L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati e di imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione documentale, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.
  L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.
  È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.
  Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

  Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 154 cittadini serbi (14 donne e 140 uomini), mentre risulta ristretto nella Repubblica Serba un solo cittadino italiano.
  Si segnala che le procedure attive e passive pendenti in materia di estradizione sono rispettivamente in numero di 4 e in numero di 95.
  Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, almeno dieci estradandi all'anno.
  Considerato che il prezzo del passaggio aereo di sola andata dalla Serbia (capitale Belgrado) verso l'Italia (Roma) è pari mediamente a euro 150 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

  Spese di viaggio per il trasferimento di 10 estradandi

   euro 150 (passaggio aereo sola andata) x 10 (numero annuo di detenuti) = euro 1.500 (oneri valutati)

  Spese di viaggio per gli accompagnatori

  Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun estradando e una diaria di euro 116,34 (colonna D della Tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003). La diaria va ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ed è equivalente a euro 93,07. Essa è da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 62,05 (93,07 - 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che le attività di accompagnamento sono eseguite da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia criminale.
  Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

   alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: 62,05 - 51,65 = euro 10,40;

   su tale quota di euro 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinandosi un importo imponibile pari a euro 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 5,37;

   si è proceduto a sommare la diaria di euro 62,05 e gli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato pari a euro 5,37, determinandosi un importo complessivo di euro 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

  Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 67,42.
  Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (Roma-Belgrado-Roma) per ciascun accompagnatore è pari a circa 300 euro (tariffa in classe economica). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a euro 315.
  Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di due giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza e di arrivo) per dieci estradizioni all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

   biglietto aereo Roma-Belgrado e ritorno: euro 315;

   spese di viaggio euro 315 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 10 missioni annue = euro 6.300 (oneri valutati);

   spese di missione per gli accompagnatori: euro 67,42 (diaria) x 2 accompagnatori x 10 missioni x 2 giorni di missione = euro 2.697 (oneri valutati in cifra tonda);

   spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 140 x 2 accompagnatori x 10 missioni x 1 notte = euro 2.800 (oneri valutati):

  TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 6.300 + 2.697 + 2.800 = euro 11.797 (oneri valutati)

  Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Si precisa che dal transito dell'estradando (articolo 5) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

  Spese di traduzione di atti e documenti

  Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfetariamente essere quantificate in euro 5.000 (oneri autorizzati).
  Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo di estradizione fra Italia e Serbia viene quantificato in euro 18.297.

RIEPILOGO DELL'ACCORDO DI ESTRADIZIONE

  L'onere totale derivante dall'Accordo di estradizione ammonta a euro 18.297 annui (arrotondato) a decorrere dal 2019. Di questi, euro 13.297 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Spese di viaggio per il trasferimento di estradandi
  (onere valutato)

  euro 1.500

  Spese di viaggio degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 6.300

  Spese di missione degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 2.697

  Spese di pernottamento degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 2.800

  Spese di traduzione degli atti
  (onere autorizzato)

  euro 5.000

TOTALE

  euro 18.297

b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

  Scopo principale dell'Accordo è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.
  La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia. Si segnala che il numero delle rogatorie attive e passive pendenti in materia di assistenza è rispettivamente di 60 e di 140.
  In particolare, per le attività legate all'assistenza giudiziaria, si segnalano:

   la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

   la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

   l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

   l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;

   il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;

   la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

   l'esecuzione e la trasmissione di relazioni peritali.

  Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
  È possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue:

  Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un detenuto

  Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (Belgrado-Roma-Belgrado) per ciascun detenuto è pari a circa 300 euro (tariffa in classe economica):

   euro 300 (passaggio aereo di andata e ritorno) x 1 detenuto = euro 300 (oneri valutati).

  Spese di viaggio per gli accompagnatori

  Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si possono supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun detenuto e una diaria di euro 116,34 (colonna D della Tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003). La diaria va ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ed è equivalente a euro 93,07. Essa è da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 62,05 (93,07 - 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che le attività di accompagnamento sono eseguite da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.
  Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

   alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: 62,05 - 51,65 = euro 10,40;

   su tale quota di euro 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58, determinandosi un importo imponibile pari a euro 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP), determinandosi un importo pari a euro 5,37;

   si è proceduto a sommare la diaria di euro 62,05 e gli oneri sociali e IRAP a carico dello Stato, pari a euro 5,37, determinandosi un importo complessivo di euro 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

  Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 67,42.
  Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (Roma-Belgrado-Roma) per ciascun accompagnatore è pari a circa 300 euro (tariffa in classe economica). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973; pertanto l'importo totale ammonta a euro 315.
  La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di euro 630.
  Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di due giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della lunga permanenza nelle aree aeroportuali di partenza e di arrivo) per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

   biglietto aereo Roma-Belgrado e ritorno (prelievo e riconsegna): euro 630;

   spese di viaggio: euro 630 x 2 accompagnatori (2 x 1 persona) x 1 missione = euro 1.260 (oneri valutati);

   spese di missione per gli accompagnatori: euro 67,42 (diaria) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione x 2 viaggi = euro 539 (oneri valutati in cifra tonda);

   spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 140 x 2 accompagnatori x 1 notte x 2 viaggi = euro 560 (oneri valutati):

  TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 1.260 + 539 + 560 = euro 2.359 (oneri valutati).

  Spese di traduzione di atti e documenti

  Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 5.000 (oneri autorizzati).

  Spese per la comparizione di testimoni e periti

  Spese di viaggio (costo medio di andata e ritorno per il passaggio Belgrado-Roma) euro 300 x 1 caso (comparizioni di testimoni o periti)

  euro 300
  (oneri valutati)

  Spese di soggiorno (euro 140 x 3 giorni x 1 testimone o perito)

  euro 420
  (oneri valutati)

  Spese di vitto per 1 testimone o perito: euro 60 x 4 giorni

  euro 240
  (oneri valutati)

  Spese per compensi (comprensive di onorari ed indennità):
  euro 150 x 1 richieste x 1 esame x 4 giorni:

  euro 600
  (oneri autorizzati)

  TOTALE

  euro 1.560

  È opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.
  Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

  Spese per la videoconferenza

  In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione dell'Accordo, calcolando i costi di collegamento per almeno 10 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.
  Secondo le tariffe della società Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi balcanici ha un costo medio di 200 euro ogni ora.
  Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

   200 euro x 2 (ore) x 10 videoconferenze = euro 4.000 (oneri autorizzati).

  A tale importo vanno aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.
  Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (5 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

   50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 5 casi = euro 500 (oneri autorizzati).

  Complessivamente l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Serbia determina oneri annui quantificati in euro 13.719.

RIEPILOGO DELL'ACCORDO DI ASSISTENZA
GIUDIZIARIA PENALE

  L'onere totale derivante dall'Accordo di assistenza giudiziaria ammonta a euro 13.719 annui (arrotondato) a decorrere dal 2019. Di questi, euro 3.619 hanno natura di oneri valutati ed euro 10.100 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Spese di viaggio per il trasferimento di un detenuto
  (onere valutato)

  euro 300

  Spese di viaggio degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 1.260

  Spese di missione degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 539

  Spese di pernottamento degli accompagnatori
  (onere valutato)

  euro 560

  Spese di traduzione degli atti
  (onere autorizzato)

  euro 5.000

  Spese per la comparizione di testimoni e periti
  (onere valutato)

  euro 960

  Spese per compensi
  (onere autorizzato)

  euro 600

  Spese per le videoconferenze + interpreti
  (onere autorizzato)

  euro 4.500

  TOTALE

  euro 13.719

RIEPILOGO COMPLESSIVO

  L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Serbia, da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, è pari a euro 32.016, di cui euro 16.916 per gli oneri valutati ed euro 15.100 per gli oneri autorizzati.

  Anno

  2019

  2020

  2021

  Accordo di estradizione
  (oneri valutati)

  13.297

  13.297

  13.297

  Accordo di assistenza giudiziaria penale
  (oneri valutati)

  3.619

  3.619

  3.619

  Accordo di estradizione
  (oneri autorizzati)

  5.000

  5.000

  5.000

  Accordo di assistenza giudiziaria penale
  (oneri autorizzati)

  10.100

  10.100

  10.100

  TOTALE

  32.016

  32.016

  32.016

  Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

  Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  L'Accordo bilaterale, volto a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore nei due Stati contraenti, è finalizzato a migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi con particolare riferimento all'estradizione e al transito dei propri cittadini. Il trattato è coerente con il programma di Governo, teso a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale; articoli 202 e 203 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  L'Accordo rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 della Costituzione). La sua ratifica avverrà secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il contenuto dell'Accordo è conforme alle principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione e, in particolare, rappresenta un'integrazione della Convenzione europea di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957, di cui sono parti sia l'Italia sia la Serbia. L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio, eccetera) che pure prevedono l'estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione ed esecuzione della pena nel Paese di origine.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  L'Accordo segue i modelli indicati dalla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

  L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, alle cui disposizioni si rimanda per tutto quanto non disciplinato dall'Accordo bilaterale.
  L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  L'Accordo non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe legislative neppure di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

  Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Serbia del 9 febbraio 2017 è preordinato a completare le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, al fine di migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria penale.
  In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a determinate forme di assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. L'Accordo è coerente con il programma di Governo, volto al rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale; articoli da 204 a 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  L'Accordo rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
  L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti. Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo bilaterale di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia, escludendosi, dunque, qualsiasi rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il contenuto dell'Accordo è conforme alle principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti.
  L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale.
  L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti, apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

  L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti, le cui disposizioni sono richiamate per tutto quanto non disciplinato dall'Accordo. Non sono presenti riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non si producono effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  L'Accordo non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto svolgimento delle rispettive procedure interne di ratifica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe legislative, neppure di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

   a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

   b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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