FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 162

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO RUSSO

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernenti il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a introdurre modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. Lo scopo è in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle continue innovazioni introdotte dal progresso tecnologico nel settore della comunicazione.
  La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva svolto in passato, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali, uno studio del contesto lavorativo nel quale avrebbe dovuto operare la legge n. 113 del 1985, una volta riformata.
  Nonostante le modificazioni introdotte recentemente con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si ritiene comunque necessario un ulteriore intervento sulla legge n. 113 del 1985. L'esigenza di rimettere mano alla disciplina da essa dettata con specifico riguardo ai non vedenti è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale: basti pensare alla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito e a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, in cui giganteggia la legge 12 marzo 1999, n. 68, che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.
  Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, proprio per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.
  Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici non vedenti, con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato, generalizzato in seguito dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.
  L'opportunità delle presenti proposte di modifica di una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme con le altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un molteplice ordine di fattori.
  In primo luogo, il continuo progresso tecnologico, specialmente in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto-operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
  In secondo luogo, l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla l'efficacia di quell'importante disposizione che prevedeva efficaci obblighi di segnalazione e di intervento da parte della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.
  La presente proposta di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indicati. Infatti, in primo luogo, laddove si parlava di centralinisti non vedenti, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista». Le modifiche apportate alla legge n. 113 del 1985 dal decreto legislativo n. 151 del 2015 non hanno provveduto ad aggiornare la definizione di centralinista non vedente. A questo fine si è resa necessaria l'emanazione della circolare del Ministero del lavoro 9 aprile 2015. Si ritiene pertanto importante intervenire sulla suddetta definizione in questa proposta di legge allo scopo di recepire in una norma di rango primario quanto è già previsto dall'ordinamento nonché per armonizzare la disciplina con il contenuto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2000, n. 37, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  Quella che, prima facie, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece, da una parte, la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto e in continua e costante evoluzione; dall'altra, la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque una minorazione sensoriale di estrema gravità.
  L'aspetto di maggiore rilievo del provvedimento proposto consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio dei soggetti minorati della vista.
  In dettaglio, all'articolo 1 si prevede la riforma dell'elenco professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in tema di formazione professionale.
  Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa nell'ambito delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
  La nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.
  Infatti, da una parte, gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa oggi vigente; dall'altra parte, è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto-operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.
  Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).
  Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4, in materia di computo della quota di riserva, sia dagli articoli 5, in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, e 6 in tema di modalità per il collocamento.
  In particolare, nel predetto articolo 5, le disposizioni che prevedevano obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex Società italiana per l'esercizio telefonico (SIP) vengono attualizzate con l'estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.
  La proposta di legge, infine, prevede la riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.
  In primo luogo, viene fissato un nuovo importo dell'indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dall'intervenuta soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  In secondo luogo, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti sui calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo sia con il sistema misto.
  Tale misura, così come – si sottolinea – l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che l'esistente finanziamento della legge n. 113 del 1985 già garantisce adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministero del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Elenco professionale). – 1. È istituito presso i servizi territoriali competenti in materia di collocamento mirato l'elenco professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista, articolato a livello regionale. Il servizio competente, ai fini dell'iscrizione, verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di minorato della vista e ne rilascia apposita certificazione.
   2. Le direzioni territoriali del lavoro, entro tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, iscrivono nell'elenco di cui al comma 1 i centralinisti telefonici minorati della vista nonché gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate in base al disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco professionale è istituito presso le rispettive direzioni territoriali del lavoro.
   3. Le regioni istituiscono all'interno dell'elenco di cui al comma 1 sezioni speciali in cui sono iscritti gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
   4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
   5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

   a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

   b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'adempimento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

   6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 su domanda, presentata dall'interessato alla competente direzione territoriale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta comunque fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

Art. 2.

  1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico). – 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, che devono, comunque, attenersi ai princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.
   2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per il conseguimento della qualifica di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

   a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

   b) dizione e uso corretto della lingua italiana;

   c) cultura generale;

   d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

   e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e gli ipovedenti;

   f) uso della rete internet e di banche di dati telematiche;

   g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

   3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico.
   4. Le regioni devono altresì prevedere corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per lo svolgimento di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   5. Alla fine di ciascun corso, i partecipanti sostengono un esame di abilitazione, regolato da normative regionali che devono prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale.
   6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, rimane ferma l'operatività delle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione territoriale del lavoro».

Art. 3.

  1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – (Obblighi dei datori di lavoro). – 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti nell'elenco professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo uno dei seguenti criteri:

   a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, calcolato per eccesso;

   b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

   c) un minorato della vista per ogni sessanta linee derivate interne o venti linee intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. Per i datori di lavoro pubblici, la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento, calcolato per eccesso;

   d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca e informazione su banche di dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

   2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».

Art. 4.

  1. All'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In caso di esaurimento o incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto nel relativo elenco professionale, anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

Art. 5.

  1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Comunicazioni obbligatorie). – 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi di questi sostitutivi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.
   2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono all'installazione, trasformazione o sostituzione di centralini telefonici o impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti descritti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.
   3. I gestori di telefonia operanti nel territorio nazionale che abbiano eseguito l'installazione, la sostituzione o la trasformazione di un centralino telefonico o impianto equivalente che comporti l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge devono comunicare agli uffici competenti per territorio, entro due mesi dall'esecuzione, l'operazione effettuata e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.
   4. I gestori di telefonia operanti nel territorio nazionale devono comunicare, su richiesta degli uffici competenti, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici o impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge.
   5. Gli uffici competenti devono rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, come comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

Art. 6.

  1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 6. – (Modalità per il collocamento). – 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della medesima legge n. 68 del 1999.
   2. In caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici competenti procedono all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista dall'impresa o ente nel quale è occupato ad un altro, previo nulla osta degli uffici competenti.
   4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
   5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Trascorso un mese, i medesimi uffici procedono d'ufficio all'avviamento al lavoro.
   6. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti nell'elenco professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni territoriali del lavoro competenti per circoscrizioni diverse da quella di residenza».

Art. 7.

  1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista»;

   b) al comma 2:

    1) le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi agli elenchi e graduatorie di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999 senza limiti di competenza territoriale»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un numero di ore di permesso retribuito corrispondente alla durata dei corsi medesimi».

Art. 8.

  1. L'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – (Trasformazione dei centralini). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista e la fornitura di strumenti adeguati allo svolgimento delle mansioni di centralinista o di operatore telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato».

Art. 9.

  1. All'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta un'indennità di mansione pari a 6 euro lordi giornalieri, rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Rimangono ferme eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista, di cui all'articolo 2, sono considerate particolarmente usuranti. Agli stessi sono riconosciuti, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio della maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

Art. 10.

  1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Sanzioni e obbligo di certificazione). – 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti nel territorio nazionale in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.
   2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».

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