FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Presentata il 27 febbraio 2019

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede interventi per il settore ittico nonché una delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
  La presente proposta di legge si compone di quattordici articoli.
  L'articolo 1 stabilisce le finalità.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, provvedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, alle modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, nonché all'eliminazione delle duplicazioni e alla risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie. Infine, sono previsti l'adeguamento dei diversi tipi di pesca, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, la revisione degli strumenti utilizzabili per la pesca sportiva e l'aggiornamento dei titoli professionali marittimi. Soprattutto, i decreti legislativi dovranno coordinare, adeguare e integrare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura.
  L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Il legislatore nazionale, in virtù di alcune analogie spesso ricorrenti, ha progressivamente assimilato il settore della pesca marittima a quello agricolo, ribadendo tale opzione mediante l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2012, laddove si statuisce che «Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo». Tuttavia nel settore della pesca si rileva una grave carenza che genera una disparità di trattamento tra i lavoratori del comparto rispetto a quello agricolo: nella pesca, infatti, manca un sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivare in caso di inattività per avverse condizioni meteo-marine o per qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, comprese le interruzioni tecniche delle attività di pesca finalizzate al ripopolamento delle risorse ittiche. È oramai universalmente condivisa l'esigenza di dotare anche il settore della pesca di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali può accedervi il comparto agricolo (Cassa integrazione salariale operai dell'agricoltura – CISOA). Un nuovo sistema di ammortizzatori a regime avrebbe per la pesca effetti senza dubbio positivi, soprattutto se pensiamo alle condizioni di sicurezza del lavoro e per la salvaguardia della vita umana in mare; molte volte, infatti, potrebbero essere evitate uscite in mare forzate dal bisogno di procurare reddito, anche in presenza di difficili se non addirittura proibitive condizioni meteo-marine. Infine, anche se indirettamente, verrebbe favorita una gestione spazio-temporale della pesca, in linea con le regolamentazioni unionali in materia di Politica comune della pesca nonché di pianificazione dello spazio marittimo e di strategia marina. La norma de qua prevede l'attribuzione di una delega legislativa mediante la quale il Governo può effettuare gli adeguamenti necessari per estendere al settore della pesca, mutatis mutandis, la CISOA. Con le lettere a) e b) del comma 1 si stabiliscono i princìpi e criteri direttivi, riguardanti, in particolare, gli obiettivi da raggiungere e le fattispecie da sviluppare in sede di redazione dei decreti delegati. Al comma 2 si prevede di istituire un fondo pesca all'interno della CISOA, alimentato sia con la contribuzione ordinaria a carico delle imprese sia mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie recate dall'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 803, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare si prevede di destinare tali risorse (nella misura di 4,5 milioni di euro all'anno) per contribuire a incrementare il fondo che, diversamente, non potrebbe raggiungere un livello finanziario sufficiente con la sola contribuzione privata a carico delle imprese. I successivi commi 3, 4 e 5 disciplinano aspetti di natura procedurale. Infine, con il comma 6 si chiarisce che nel novero dei beneficiari di questa forma di sostegno al reddito sono compresi anche gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, operante in acque marittime, interne e lagunari. Il secondo periodo del comma 6 si occupa di aspetti contabili: trattandosi di capitoli di parte corrente, si rende necessaria la conservazione delle risorse finanziarie assegnate al pertinente capitolo di bilancio quali residui poiché il complesso iter amministrativo può essere completato soltanto nell'esercizio finanziario successivo a seguito del perfezionamento, entro il mese di dicembre, dei periodi di arresto temporaneo.
  L'articolo 4 pone particolare attenzione alla prevenzione, al contrasto e alla repressione della pesca illegale. A questo fine l'articolo ha lo scopo di effettuare una revisione del sistema sanzionatorio relativo alla pesca, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 154 del 2016 (collegato agricoltura), al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione. L'articolo 39 ha operato una depenalizzazione, derubricando ad illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e introducendo sanzioni amministrative che risultano, in fase applicativa, sproporzionate in relazione alle violazioni commesse. I numerosi e onerosi obblighi imposti alle imprese di pesca e l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio rischiano di dare un ulteriore colpo al comparto della pesca e di conseguenza a tutta la filiera del pesce fresco italiano, a tutto vantaggio dell'importazione del prodotto ittico da Paesi terzi. La misura di tali sanzioni rischia di compromettere la continuazione dell'esercizio dell'attività. Anche una singola sanzione, seppur di minore entità, è in grado di causare difficoltà finanziarie alle imprese di pesca, che spesso sono di piccole dimensioni e a conduzione familiare. L'articolo 4 in esame apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. Per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 e un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'importo minimo e mantenendo fermo quello massimo. Nel caso le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, la presente proposta di legge prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea e di violazioni della normativa sul limite del quantitativo pescato è previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi (articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5) è previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).
  L'articolo 5 riguarda il bracconaggio ittico nelle acque interne (articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154), prevedendo che, per le relative violazioni, gli agenti accertatori (che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati) possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.
  L'articolo 6 adegua i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, prevedendo una conseguente modifica all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il quale stabilisce che il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano. Con l'articolo 6 in esame si intende eliminare il riferimento alla zona di pesca in quanto i suddetti limiti geografici risultano superabili in ragione delle nuove tecnologie radio e satellitari presenti a bordo delle unità di pesca, tenuto anche conto delle opportunità offerte dalle indicazioni dell'Unione europea in materia di libero scambio fra i Paesi membri.
  L'articolo 7 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2019, ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno (ICCAT), il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva. Il decreto opera nel rispetto del principio della stabilità relativa dell'Unione europea e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e di sostenibilità economica, sociale e ambientale previste dalle citate raccomandazioni. La pesca del tonno rosso costituisce una miniera per la pesca italiana. Il tonno rosso ha un valore commerciale elevatissimo e anche pochi esemplari catturati rappresentano, per una famiglia di pescatori, una possibilità di reddito e di occupazione spesso di vitale importanza. Per questo le comunità marinare e tutti i pescatori devono essere protetti con ogni mezzo pur di assicurare l'esperienza, la tradizione e il lavoro. Se vogliamo tutelare davvero il nostro mare e le sue risorse ittiche dobbiamo sostenere la piccola pesca italiana, che è il vero baluardo di sostenibilità ambientale e sociale dei nostri territori. Con l'articolo 7 si prevede una revisione della ripartizione fra i vari sistemi di pesca delle quote di tonno rosso assegnate all'Italia al fine di tenere in debita considerazione la piccola pesca costiera artigianale, in quanto essa impiega attrezzi da pesca selettivi o usa tecniche a ridotto impatto ambientale.
  L'articolo 8 prevede disposizioni volte a una maggiore tracciabilità e al contrasto della vendita illegale del pescato da parte dei pescatori non professionali. In particolare, si prevede che alle specie indicate nell'allegato 1 annesso alla presente proposta di legge sia effettuata una marcatura ovvero un taglio dalla base delle due pinne pettorali e del lobo inferiore della pinna caudale del pesce.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti ittici. Attualmente la normativa europea prevede che nella fase di vendita al dettaglio dei prodotti ittici il consumatore sia informato attraverso le seguenti voci riportate obbligatoriamente in etichetta: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini «pescato», «pescato in acque dolci» o «allevato»; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. Non risulta obbligatoria, ma solo facoltativa, l'apposizione della data di cattura o di raccolta del prodotto, quindi il consumatore non è in grado di percepire la reale freschezza del pesce che acquista. Il comma 1 tende a superare il problema, che per le imprese di pesca non comporta aggravi particolari, in quanto è un dato obbligatorio da fornire all'atto della prima vendita al mercato ittico, all'asta o al grossista. Viceversa, stante anche la particolare tipologia della pesca italiana, potrebbe costituire un fattore di rilancio del prodotto pescato dalla nostra flotta, rispetto al prodotto importato. Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto ministeriale che detterà le modalità applicative per i necessari passaggi tecnico-formali dalla fase di cattura o raccolta a quella di vendita al dettaglio.
  L'articolo 10 prevede di inserire i settori della pesca e dell'acquacoltura nel settore agricolo per quanto concerne l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti dell'Unione europea e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 11 è volto a chiarire le modalità e i termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima. La tassa ammonta attualmente a 404 euro. Sono segnalati molti casi nelle diverse marinerie in cui i titolari della licenza devono versare due volte la tassa di concessione a causa di difformi interpretazioni sulla natura delle variazioni – sostanziali e non sostanziali – che possono verificarsi nel corso degli anni. Per risolvere tale problema, l'articolo in esame prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si definiscano le modalità per il rilascio delle licenze di pesca e soprattutto si determinino le variazioni sostanziali che rendono necessaria l'emissione di un nuovo atto amministrativo. Con il comma 5 si intende agevolare le imprese di pesca in occasione di richieste di rilascio di una nuova licenza di pesca o del suo rinnovo; anziché far attendere all'armatore il completamento del procedimento amministrativo (che talvolta può durare molte settimane, durante le quali non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa), si intende abilitare l'impresa a lavorare subito dopo aver presentato la relativa richiesta all'autorità competente. Il semplice possesso di una copia dell'istanza, da esibire in occasione di eventuali controlli, abilita il motopeschereccio alla navigazione e alla pesca. Si prevede, tuttavia, che con successivo provvedimento ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano precisate condizioni e modalità per garantire il pieno esercizio di tale facoltà in favore degli interessati, assicurando la speditezza e l'efficienza del procedimento amministrativo in un quadro di conformità alla disciplina dell'Unione europea.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Esso tende a recuperare il contenuto dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalle leggi 10 febbraio 1992, n. 165, e 21 maggio 1998, n. 164, e successivamente abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. In particolare, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 27-ter ha determinato un vuoto normativo nel quale trova applicazione l'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto n. 1604 del 1931, in base al quale soltanto le società cooperative di pescatori lavoratori, nonché i consorzi e le cooperative non costituite in consorzi beneficiano del canone a titolo ricognitorio, mentre alle imprese di pesca che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile si applicano i canoni nella misura stabilita dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, con conseguente esorbitante aumento del canone. L'abrogazione del comma 3-bis del citato articolo 27 della legge n. 41 del 1982 (comma introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge n. 164 del 1998), ha comportato, altresì, il venir meno della riduzione, pari a un decimo, del canone per le superfici non produttive, del quale godevano gli impianti di acquacoltura. Tale riduzione era stata prevista dal legislatore per contemperare la funzione di tutela ambientale, derivante dalla salvaguardia di larghi spazi di mare sottratti all'attività di pesca, a beneficio di tutta la collettività, con l'esercizio redditizio dell'attività di acquacoltura. L'attività di acquacoltura, per sua natura, è caratterizzata da una redditività che si realizza solo a lungo termine: dalla semina degli avannotti al momento di maturazione in cui gli stessi possono essere venduti sul mercato come pesci adulti passano in media due o tre anni e l'applicazione del canone nella misura ordinaria mette a rischio la sopravvivenza di numerose imprese del settore che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile.
  L'articolo 13 prevede la copertura finanziaria della spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 10, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019, e dell'articolo 12, stimata in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  L'articolo 14 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia, apportandovi le modifiche necessarie al perseguimento delle predette finalità, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;

   e) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

   f) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

   g) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al periodo precedente cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio, certificata dall'autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e a ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, nell'ambito della Cassa integrazione salariale operai dell'agricoltura (CISOA), di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituito il Fondo pesca CISOA, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento sono definite con i decreti di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2019, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 803, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate al finanziamento del Fondo pesca CISOA. Al medesimo Fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria posta a carico delle imprese secondo termini e modalità definiti nei decreti di cui al comma 1.
  3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 673 e 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, operante in acque marittime, interne e lagunari. Gli eventuali residui delle somme di cui ai citati commi 673 e 674 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, assegnate al pertinente capitolo di bilancio, impegnate nell'esercizio finanziario di competenza ma non erogate entro quello successivo, sono conservate nell'esercizio medesimo per le stesse finalità.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito penale e amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;

   b) all'articolo 11:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente.

   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

   «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

   5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;

    4) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

    5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alle fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;

   c) all'articolo 12:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;

    2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca,».

Art. 6.
(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

  1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

Art. 7.
(Pesca del tonno rosso)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva non più del 30 per cento, fra i sistemi di pesca del tipo circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva.
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio dell'Unione europea della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e di sostenibilità economica, sociale e ambientale previste dalle raccomandazioni di cui al medesimo comma 2.

Art. 8.
(Taglio della pinna caudale)

  1. Ai fini della tracciabilità e del contrasto della vendita illegale dei prodotti della pesca non professionale effettuata in mare nonché di rendere riconoscibile la cattura delle specie di pesce indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge, è effettuata una marcatura su tali specie.
  2. La marcatura di cui al comma 1 consiste nel taglio alla base delle due pinne pettorali e del lobo inferiore della pinna caudale del pesce.
  3. I soggetti che effettuano la pesca non professionale in mare a bordo di imbarcazioni devono contrassegnare il pesce tramite la marcatura di cui al comma 2, all'atto della cattura, ad esclusione degli esemplari che sono mantenuti vivi a bordo prima di essere rilasciati. La marcatura deve essere effettuata in ogni caso prima dello sbarco.
  4. Per i pescatori subacquei che effettuano la pesca non professionale in mare partiti dalla riva, la marcatura di cui al comma 2 deve essere effettuata appena hanno raggiunto la riva.
  5. Per i soggetti che effettuano la pesca non professionale da terra, la marcatura di cui al comma 2 deve essere effettuata dopo la cattura.
  6. I pesci devono essere conservati interi, tranne per la marcatura, fino allo sbarco. Per la determinazione della misura del pesce non si tiene conto della parte asportata nell'operazione di marcatura.

Art. 9.
(Etichettatura dei prodotti ittici)

  1. Al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura è indicata la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura, con un contrassegno o un'etichetta chiari e inequivocabili. Tale disposizione non si applica ai prodotti catturati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 10.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

  1. All'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 11.
(Semplificazione in materia di pesca)

  1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca e i suoi soci o viceversa ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
  5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

Art. 12.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

Art. 13.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019, e dell'articolo 12, stimati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 10 e 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ALLEGATO 1
(Articolo 8, comma 1)

Lista delle specie che devono effettuare la marcatura ai sensi dell'articolo 8

NOME COMUNE

NOME SCIENTIFICO

Tonno rosso

(Thunnus thynnus)

Tonno Alalunga o Alalonga

(Thunnus alalunga)

Pesce Spada

(Xiphias gladius)

Barracuda

(Sphyraena barracuda)

Cernia

(tutte le specie)

Epinephelinae spp.

Corvina

(Sciaena umbra)

Dentice

(Dentex dentex)

Orata

(Sparus auratus)

Pagello

(Pagellus erythrinus)

Parago

(Pagrus Pagrus)

Pezzonia

(Pagellus bogaraveo)

Ricciola

(Seriola dumerili)

Sarago

(Diplodus spp.)

Spigola

(Dicentrarchus labrax)

Tanuta o cantaro

(Spondyliosoma cantharus)

Scorfano

(Scorpaena scrofa)

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