FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCA DE CARLO

Modifiche all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Presentata il 4 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! – La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'articolo 1, comma 912, ha previsto una deroga per un anno alla normativa vigente sui lavori pubblici, innalzando da 40.000 a 150.000 euro la soglia per gli affidamenti diretti e semplificando le procedure per gli importi di gara da 150.000 a 500.000 euro.
  Osservando i dati, nazionali e regionali, pubblicati recentemente dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), si rileva che gli appalti fino a 150.000 euro rappresentano circa il 12 per cento del valore complessivo e circa il 70 per cento del numero totale degli affidamenti.
  Da ciò emerge che la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 non confligge con i princìpi generali di tutela della concorrenza, della trasparenza e non discriminazione intervenendo solo su una piccolissima parte degli importi messi a gara ogni anno con procedure aperte. Riguardando, peraltro, gran parte dei procedimenti dei lavori pubblici, la normativa semplifica le procedure di realizzazione dei lavori secondo il principio di maggior efficienza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione prevedendo procedimenti più funzionali.
  La normativa proposta favorisce, inoltre, l'utilizzo prevalente di imprese locali, creando un benefico volano per l'economia locale, ancora di più se accompagnato da un significativo impegno finanziario da parte degli enti locali nella realizzazione di opere pubbliche, cosa peraltro già testata dalla regione Veneto che, con alcuni provvedimenti (deliberazioni della giunta regionale n. 1359 e n. 1973 del 2009), ha previsto una serie di finanziamenti vincolati all'utilizzo delle procedure semplificate.
  La presente proposta di legge, prevedendo modifiche agli importi stabiliti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 36 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, mira a rendere definitiva la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019, recependo a livello nazionale quanto già sperimentato con successo dalla regione Veneto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 2 dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «40.000 euro e inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro e inferiore a 500.000 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 500.000 euro».

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