FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1669

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BOLDI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CROSETTO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, GIACOMETTI, LUCASELLI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZORDAN

Istituzione del luogo elettivo di nascita

Presentata il 13 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! — È prassi ormai consolidata la fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private, fenomeno che, se da una parte ha comportato un'indubbia crescita del livello di tutela sanitaria della collettività, dall'altra ha generato una vera e propria «sparizione» di nuove nascite in quei piccoli comuni dove non è presente una struttura sanitaria, pubblica o privata, che eroga servizi sanitari di assistenza al parto.
  Essendo ormai del tutto scomparso il fenomeno dell'assistenza alla puerpera presso il suo domicilio, negli ultimi decenni si è assistito a una lenta ma progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni privi di ospedali, istituti specializzati o case di cura privati. Per questo motivo un gran numero di cittadini risulta nato in un luogo completamente diverso dalla frazione e anche dal comune di origine dei genitori; in un luogo estraneo a eventi della loro adolescenza, crescita, dimora e spesso anche attività lavorativa; in un luogo a cui, forse, nessun motivo di carattere affettivo e familiare li lega. Tale fenomeno determina, inoltre, un inevitabile e irreversibile impoverimento delle tradizioni locali e, più in generale, della memoria familiare di tanti piccoli comuni italiani che pure vantano un patrimonio di storia e di tradizioni non trascurabile.
  Si ritiene perciò di sottoporre all'esame del Parlamento una proposta di legge che introduca nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita. Tale istituto prevede la facoltà per i genitori, o per la sola madre, ove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, di indicare, all'atto della dichiarazione di nascita da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo di residenza dei genitori o della madre, invece del luogo effettivo di nascita.
  La presente proposta di legge, dunque, consentirebbe l'indicazione nei registri e nelle relative certificazioni del luogo di origine della famiglia del bambino, in alternativa al luogo effettivo di nascita che, come tale, potrebbe non aver alcun legame con il bambino e con i suoi genitori, se non la mera presenza della struttura sanitaria.
  Resta comunque salva la facoltà genitoriale di mantenere nei registri e nelle rispettive certificazioni l'indicazione del luogo di nascita effettivo, quando l'esigenza di evidenziare il luogo di origine familiare non sia ritenuta meritevole di una qualsiasi tutela ufficiale da parte dei genitori.
  In conclusione, con la presente proposta di legge si intende tutelare il ruolo e la dignità dei piccoli comuni da un punto di vista economico, sociale e civile. Essa potrebbe apparire poco significativa, ma in realtà è estremamente importante poiché tende a salvaguardare la memoria storica, le antiche tradizioni e, nella sostanza, l'identità della propria origine.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della sua famiglia, è attribuita a uno dei genitori o alla sola madre, ove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge vigente in materia.
  2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere solo quello dove è effettivamente avvenuta la nascita.

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