FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1698

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

e dal ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Delega al Governo in materia di turismo

Presentato il 22 marzo 2019

  Onorevoli Deputati! – L'articolo 1 del presente disegno di legge, al comma 1, conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo. Per l'esercizio della delega è stabilito un termine biennale.
  Il comma 2 enunzia i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega stessa. Si prevedono, in particolare, la riorganizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, da eseguire mediante l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con espressa indicazione delle disposizioni che saranno contestualmente abrogate. Nell'opera di revisione del codice si considereranno altre esigenze, tra le quali: la semplificazione e l'aggiornamento del linguaggio normativo; il riordino e la revisione della normativa in materia di turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla revisione della classificazione delle strutture alberghiere con la definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere; la previsione di un sistema di monitoraggio della domanda e dell'offerta turistica al fine di conseguire il miglioramento della qualità dei servizi turistici offerti e di istituire un codice identificativo nazionale. Fra i princìpi e criteri direttivi sono altresì compresi la previsione della facoltà, per l'amministrazione competente, di adottare provvedimenti di carattere generale nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici e l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica.
  Al comma 3 è disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il comma 4 conferisce al Governo la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, con la stessa procedura e nell'osservanza dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
  L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  L'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo e detta conseguentemente i princìpi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega stessa.
  L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall'attuazione della delega prevista dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   e) prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;

   f) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati;

   g) armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante:

    1) il riordino della normativa in materia di professioni turistiche;

    2) la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere;

    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica e dell'istituzione di un codice identificativo nazionale.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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