FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo III
                        Articolo 9
                Capo IV
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo V
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1718

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(STEFANI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Presentato il 29 marzo 2019

  Onorevoli Deputati! – Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, reca innanzitutto un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere su realtà che, seppure distinte, sono tutte accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati dal decreto-legge sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino e le relative disposizioni sono opportunamente raggruppate in specifici capi. La necessità dell'intervento normativo deriva dall'urgenza di prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva in tali settori e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  Il capo I reca norme per il sostegno del settore lattiero-caseario. Il settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino sta attraversando una fase di crisi economica caratterizzata dal crollo del prezzo del formaggio pecorino romano a denominazione di origine protetta (DOP). La pastorizia è una risorsa strategica per l'economia italiana e per l'occupazione. Basti pensare che la Sardegna, che è il principale produttore nazionale di latte ovino e caprino, produce da sola un fatturato di circa 438 milioni di euro, impiegando migliaia di addetti, fra occupazione diretta e indiretta. Negli anni, infatti, il prezzo medio per un litro di latte ovino e caprino è passato da euro 0,85/L nel 2014 a euro 1,05/L nel 2016, diminuendo drasticamente nel 2017 a euro 0,85/L e a luglio 2018 a euro 0,72/L (IVA esclusa), mentre nella stagione lattiero-casearia 2019 il prezzo a gennaio si è attestato a euro 0,56/L (IVA esclusa), registrando un calo del 23 per cento. Dagli ultimi dati rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è emerso che il prezzo del latte ovino in Sardegna ha subìto un ulteriore calo nei primi giorni del mese di febbraio, scendendo al di sotto di 60 centesimi al litro, IVA compresa, contro i 62 centesimi del prezzo medio registrato nel mese di gennaio, corrispondenti a 56 centesimi IVA esclusa, e che i costi di produzione hanno raggiunto 70 centesimi al litro, IVA esclusa, facendo segnare un margine negativo di 14 centesimi al litro per le aziende produttrici. La situazione è a livelli di vera e propria emergenza per l'intero comparto produttivo ed è pertanto necessario un intervento urgente a sostegno del settore del latte ovino e caprino.
  L'articolo 1, comma 1, novella il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, inserendo un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23. Il nuovo articolo 23.1, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentati, forestali e del turismo, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Per la definizione dei criteri si terrà conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti nazionali.
  Il contributo è concesso in base alle regole dell'Aiuto di Stato-Italia SA.42821 «Contratti di filiera e di distretto», autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e sue successive integrazioni, e in alternativa a ciascun produttore per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 23.1, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  I contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria 2003 (articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall'amministrazione delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Sono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale. I contratti di filiera, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
  Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 23.1 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.
  L'articolo 2, comma 1, novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, inserendo un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che reca disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino.
  Il comma 1 del nuovo articolo 3-bis, alla luce delle particolari criticità produttive del comparto del latte ovino e caprino, riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione della norma.
  L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore deve garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  L'ultimo comma reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-bis.
  L'articolo 3 risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino.
  Attualmente, tale obbligo è operante per il solo latte vaccino, in virtù dell'articolo 151, secondo paragrafo, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In effetti, l'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce genericamente l'obbligo di dichiarazione, da parte dei primi acquirenti, dei quantitativi di latte crudo che viene loro consegnato ogni mese e concede alla Commissione la possibilità di adottare atti esecutivi per definire le modalità di applicazione della norma citata, a suo tempo stabilita in vista della cessazione del regime delle quote latte. La Commissione ha successivamente limitato il campo di osservazione al solo latte vaccino.
  Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, sono state definite, a livello nazionale, le modalità di applicazione della normativa unionale relativa alle dichiarazioni obbligatorie per il latte vaccino.
  L'articolo 3, al comma 1, estende il monitoraggio della produzione anche al latte ovino e caprino introducendo, per i primi acquirenti di latte crudo, l'obbligo di dichiarare i quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai produttori nazionali e il relativo tenore di materia grassa, nonché i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Stati dell'Unione europea o da Stati terzi.
  Il comma 2 introduce, per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, l'obbligo di registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'articolo in esame, opportunamente novellando il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015.
  Il comma 4 stabilisce le misure sanzionatorie, disponendo, in particolare, che chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino non registrati mensilmente superiori a 500 ettolitri, si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività nel territorio italiano da sette a trenta giorni.
  Il comma 5 conferisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la competenza a irrogare le sanzioni.
  Il comma 6 assegna la competenza per l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni dell'articolo al citato Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
  L'articolo 4 interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che, come è noto, ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione, adottata al fine di approntare strumenti idonei a conformare l'azione del Governo alla decisione dei giudici europei, è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. Questa misura consentirà, nella fase immediatamente successiva alla notifica delle cartelle esattoriali, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme. A tale fine viene novellato l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
  L'articolo 5, comma 1, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, il fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La disponibilità complessiva del fondo, da ultimo rifinanziato con l'articolo 1, comma 668, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è pari a 6 milioni di euro. La finalità della norma è quella di favorire la distribuzione agli indigenti, tramite gli enti caritativi, di formaggi a DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinando l'intero ammontare della somma stanziata al raggiungimento di tale scopo.
  Il comma 2 subordina l'efficacia della suddetta disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  Il comma 3 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
  Il capo II contiene norme per il sostegno del settore olivicolo-oleario.
  In particolare, l'articolo 6 mette in atto misure per arginare i danni provocati dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 alle imprese agricole della regione Puglia.
  L'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo.
  Nel momento in cui si è verificato l'evento molte imprese agricole pugliesi non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio per «gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2018, e in loro favore non sarebbe quindi consentito alcun intervento compensativo, nel momento in cui ne hanno più necessità. L'intervento normativo, dettato dalla necessità di sostenere le imprese agricole danneggiate dal perdurare degli effetti dei danni provocati dalle gelate eccezionali, deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 3, lettera b), consentendo anche ad esse di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.
  L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Dalle ultime elaborazioni dell'ISMEA, che hanno evidenziato come la produzione dell'olio sia stata pari a 185.000 tonnellate nel 2018, emerge un netto calo rispetto al 2017. In particolare, le perdite maggiori sono state rilevate nelle regioni del Mezzogiorno, con la Puglia, che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile attorno al 65 per cento, proprio a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti.
  Al fine di superare il particolare stato di crisi che attraversa l'intero settore, il comma 1 reca una novella al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, inserendo, dopo l'articolo 4, un nuovo articolo che riconosce, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, saranno definite le modalità di attuazione della nuova normativa.
  L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 4-bis reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.
  L'articolo 8 prevede norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa. La difesa fitosanitaria è un aspetto da sempre riconosciuto estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali, le colture, gli ecosistemi naturali e la biodiversità.
  La sanità delle piante è sempre più minacciata da organismi nocivi, per le piante e per i prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea e nazionale sono in costante aumento a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. La propagazione di tali organismi sta causando perdite economiche per milioni di euro.
  Per contrastare questa minaccia è pertanto necessario adottare misure ufficiali per l'eradicazione o il contenimento, che consentano di ridurre i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi.
  La necessità di interventi di protezione tramite misure fitosanitarie ufficiali è da tempo riconosciuta sia a livello internazionale, sulla base di accordi e convenzioni, sia a livello europeo, sulla base di una specifica regolamentazione unionale e nazionale. A titolo di esempio dei forti rischi fitosanitari che possono incidere su un territorio, si richiamano i danni causati in Puglia dal batterio Xylella fastidiosa, che ha colpito profondamente l'intero comparto agricolo, provocando, oltre ai danni diretti sulle coltivazioni, la chiusura di numerosi mercati internazionali per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli nazionali, con gravi perdite economiche per i produttori, oltre a danni irreversibili al patrimonio paesaggistico e naturale dell'area interessata. Nel caso in questione, una delle principali cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie è stata determinata dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici e forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione. La Commissione europea, in relazione alla mancata applicazione delle misure obbligatorie previste, ha promosso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2015/2174) che ha sottolineato e rafforzato la necessità di una norma nazionale che consenta di applicare, in casi di emergenza fitosanitaria, le specifiche misure fitosanitarie in deroga a tutti gli eventuali vincoli previsti e in tutti i luoghi nei quali sia necessario rimuovere una fonte di infezione ed evitare la sua diffusione. Ciò al fine di proteggere le produzioni agricole e di raggiungere importanti obiettivi di interesse pubblico quali la protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale. Le tipologie di vincoli che possono contrapporsi all'attuazione delle necessarie misure fitosanitarie di contrasto degli organismi nocivi delle piante, richieste a livello europeo e internazionale, sono di varia natura e derivano da specifiche normative di settore. Pertanto, con la norma in esame, si garantisce l'attuazione delle misure fitosanitarie di protezione.
  Nello specifico, il comma 1 della disposizione novella il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, introducendo dopo l'articolo 18 un nuovo articolo che prevede la possibilità di attuare i necessari interventi fitosanitari d'urgenza in deroga alla normativa vigente, prevedendo comunque dei limiti. A tutela delle piante di valore storico, si è inserito il limite previsto dal paragrafo 2-bis dell'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, il quale prevede che si possano non eradicare piante di valore storico purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;

   b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;

   c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

  L'articolo 8 prevede, inoltre, l'introduzione dei programmi e dei provvedimenti fitosanitari urgenti nell'elenco delle misure che sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle norme in materia ambientale.
  Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti attuano tutte le misure necessarie, su piante, imballaggi, recipienti o su quant'altro possa rappresentare un veicolo di diffusione di organismi nocivi, al fine di evitare la possibile propagazione di una malattia. A tale scopo è consentito l'accesso degli ispettori fitosanitari e del personale incaricato in tutti i luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale e internazionale.
  Il nuovo articolo 18-bis del decreto legislativo n. 214 del 2005 individua, poi, le sanzioni applicabili nei confronti dei proprietari, dei conduttori o dei detentori dei terreni sui quali insistono le piante infette, in caso di inadempienza e conseguente responsabilità per la diffusione della malattia. Qualora sia impossibile individuare i proprietari o i conduttori e nei casi di mancata collaborazione degli stessi, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai suddetti fondi al fine di attuare tutte le misure fitosanitarie d'urgenza. Per tale scopo, i servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  Il comma 2 dell'articolo 8 abroga l'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per aggiornare la normativa alle nuove disposizioni introdotte dallo stesso articolo 8.
  Il capo III reca norme per il sostegno del settore agrumicolo. Le imprese del comparto agrumicolo attraversano da tempo un'evidente crisi. Nel corso degli anni il comparto ha subìto un ridimensionamento dovuto, oltre che all'eccessiva frammentazione dell'offerta, anche al manifestarsi di ripetuti eventi climatici particolarmente avversi. Una delle minacce a cui oggi le aziende di settore appaiono particolare esposte è rappresentata dal rischio di ingresso nell'area mediterranea di malattie e di parassiti particolarmente distruttivi.
  L'articolo 9, comma 1, novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, introducendovi un nuovo articolo che riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, saranno definite le modalità di attuazione della norma.
  L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  L'ultimo comma dell'articolo introdotto reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.
  Il capo IV reca ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi.
  L'articolo 10, comma 1, prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
  L'articolo 11, comma 1, stanzia la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e di latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
  Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
  L'articolo 12 prevede, invece, il completamento degli interventi di somma urgenza al fine di fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento «Stoppani» sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, già oggetto di gestione commissariale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2006, e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tale funzione commissariale è stata svolta, da ultimo, dal prefetto di Genova. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani.
  Infatti, con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali.
  L'intervento riveste pertanto carattere di necessità e di urgenza ed è finalizzato a garantire la ripresa, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, degli interventi di risanamento del sito, allo stato giunto ad un livello avanzato di attuazione, ai fini del loro completamento.
  Si segnala, infine, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione n. 55 del 1° dicembre 2016, ha approvato il Piano operativo ambiente – sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del quale sono stati individuati interventi di bonifica del SIN di Cogoleto-Stoppani definiti dal Commissario, il cui cronoprogramma attuativo risulta coerente con il termine entro il quale si prevede di realizzare gli interventi in argomento, per un massimo di due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, salvo eventuale proroga.
  In particolare, al comma 1 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, individui le misure e gli interventi e provveda alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di portare a conclusione le attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e di riconsegnare i beni agli aventi diritto, avvalendosi, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del prefetto di Genova (già individuato quale Commissario nella precedente gestione commissariale e, quindi, in grado di assicurare la necessaria continuità operativa), ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in forza del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo. Al prefetto sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché quelli indicati dal decreto-legge nelle forme e con le modalità ivi previste.
  Ai sensi del comma 2, il prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.
  Al comma 3 si individua il personale di cui il prefetto di Genova può avvalersi per le attività in esame, mediante apposita convenzione, con riferimento specifico alla Sogesid Spa, quale società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ripropone una facoltà già prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, aggiornata per tenere conto delle modifiche nel frattempo intercorse nella denominazione dei soggetti ivi richiamati.
  Inoltre, ai sensi del comma 4, il prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale facente parte delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo di cinque unità, mediante comando o distacco dall'amministrazione di appartenenza, con la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fondamentale dell'amministrazione medesima; al tempo stesso, può affidare a liberi professionisti la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche. Si tratta di norme che riprendono quanto era stato già previsto nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
  Al comma 5 si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per l'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 e alle altre attività previste dall'articolo, si prevede che il prefetto di Genova subentri nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.
  Nella medesima disposizione si prevede una disciplina transitoria, volta a garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, al fine di evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione; a tal fine, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
  Infine il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della regione Liguria che il prefetto di Genova è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
  L'articolo 13 contiene disposizioni finanziarie e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019.

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

  Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;

  Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;

  Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;

  Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

  Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

  Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Articolo 1.
(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

   «Art. 23.1. – (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
   2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.
   3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
   2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
   3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Articolo 3.
(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.
  2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
  5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

  1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:

   «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
   10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
   10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

   a) i termini di prescrizione;

   b) le procedure di riscossione coattiva;

   c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

   10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.
  3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.
(Integrazione del Fondo indigenti)

  1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Capo II
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO

Articolo 6.
(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.
(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
   2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
   3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Articolo 8.
(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. – (Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie) – 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
   2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
   3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.
   4. I medesimi soggetti di cui al comma 3, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
   5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
   6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

Capo III
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

Articolo 9.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
   2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
   3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Capo IV
ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

Articolo 10.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 11.
(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
  2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Capo V
MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

Articolo 12.
(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.
  2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.
  3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

   a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;

   b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

   c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

    1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

    2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

   d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

   e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;

   f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

   g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;

   h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

   i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

   l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;

   m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;

   n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

   o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;

   p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

   q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;

   r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

   s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;

   t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6 14, 17, 18, 19 e 24;

   u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;

   v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

   z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;

   aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 29 marzo 2019.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Salvini, Ministro dell'interno.
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.
Stefani, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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