FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1758

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Delega al Governo per l'istituzione dei distretti
culturali del Mezzogiorno

Presentata il 9 aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! – I distretti culturali rappresentano un nuovo modello di governance territoriale con cui si intende sviluppare – alla luce dei cambiamenti sociali, economici e istituzionali in atto – l'esperienza di programmazione, coordinamento, valorizzazione, produzione e diffusione culturale in tutto il territorio italiano. L'idea dei distretti culturali nasce dalla constatazione che i principali parametri economici negli ultimi dieci anni delineano uno scenario molto chiaro: il settore culturale nel nostro Paese ha un potenziale straordinario e occorre fare in modo, attraverso norme chiare, di incentivarlo anche attraverso i distretti culturali, progetti cioè finalizzati a integrare, ad esempio, il turismo balneare con quello ecologico, artistico, religioso ed enogastronomico, dando vita ad una vera e propria industria per fare della cultura il suo fattore trainante e della destagionalizzazione dei flussi la sua carta vincente.
  I distretti culturali sono destinati a diventare un volàno della crescita economica, in particolare del Mezzogiorno. In Italia c'è una grande ricchezza che deriva dalla tradizione millenaria, contadina e artigiana, ma anche dal patrimonio culturale, monumentale ed enogastronomico. Il Mezzogiorno ha risorse importanti ed è necessario creare una rete capace di attivarle. L'idea del distretto culturale può rappresentare la leva per metterle in moto e per creare sviluppo.
  La presente proposta di legge prevede una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire i distretti culturali del Mezzogiorno, che dovranno assicurare la più ampia partecipazione di soggetti privati nonché quella, diretta o delegata, degli enti locali. I distretti culturali dovranno riguardare aree omogenee di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e la valorizzazione, integrabili con la filiera del turismo. Le finalità dei distretti culturali sono la promozione del turismo culturale, la salvaguardia e la tutela dei beni, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'istituzione dei distretti culturali del Mezzogiorno, al fine di sviluppare le potenzialità culturali dei suoi territori.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che per distretto culturale si intenda un sistema territoriale definito e delimitato di relazioni, che integra il processo di valorizzazione delle dotazioni culturali, materiali e immateriali, con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi connessi al processo stesso;

   b) attribuire alle regioni e agli enti locali del Mezzogiorno il compito di promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio culturale e lo sviluppo delle attività culturali;

   c) prevedere, in particolare, che le regioni perseguano la finalità di promuovere:

    1) la qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, percorsi enogastronomici, aree balneari e litorali;

    2) la realizzazione di progetti di sviluppo delle potenzialità e delle espressioni culturali delle diverse aree del proprio territorio, favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;

    3) le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;

    4) il concorso dell'associazionismo e del volontariato culturale;

    5) lo sviluppo dell'imprenditoria culturale;

   d) prevedere che le regioni, attraverso l'istituzione dei distretti culturali, promuovano la valorizzazione dei beni culturali favorendone, in particolare, la conoscenza e la fruizione pubblica tramite la realizzazione di convegni, di seminari e di ogni altra iniziativa culturale e tramite la diffusione della loro conoscenza nelle scuole, organizzando eventi e itinerari culturali e turistici che promuovano i valori e l'identità del territorio in cui si trovano i beni stessi, con particolare attenzione ai prodotti dell'artigianato locale;

   e) prevedere che le regioni, attraverso l'istituzione dei distretti culturali, favoriscano le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte, promuovendo l'immagine del loro territorio con la rievocazione delle tradizioni e dei costumi e la valorizzazione della storia e dell'identità regionali, anche tramite interventi volti a incentivare la creazione di centri e associazioni culturali e la loro collaborazione nell'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche nonché itinerari di visita dei siti di maggior interesse e nei luoghi dell'arte;

   f) attribuire alle regioni le funzioni di programmazione, indirizzo e monitoraggio in materia di valorizzazione dei beni culturali, lo svolgimento delle attività di tutela dei beni culturali, anche promuovendo la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi del patrimonio culturale, nonché funzioni di tutela su manoscritti, raccolte librarie, libri, stampe, incisioni e documenti vari;

   g) definire le modalità con cui gli enti locali provvedono alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio, prevedendo, in particolare, che i medesimi enti locali, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati e con l'associazionismo culturale:

    1) promuovano l'istituzione di distretti culturali, partecipando ad essi con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione, curandone la progettazione e l'attuazione;

    2) individuino i progetti di istituzione dei distretti culturali di interesse locale da ammettere a finanziamento ed eroghino i relativi contributi, previa verifica di conformità alla normativa applicabile da parte della regione;

   h) prevedere che i progetti di istituzione di distretti culturali perseguano le seguenti finalità e abbiano le seguenti caratteristiche:

    1) migliorare le capacità d'informazione e di assistenza culturale dei territori interessati;

    2) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari al potenziamento dell'offerta culturale e alla riqualificazione della cultura e del territorio delle località interessate, rendendo efficace la fruibilità culturale dell'intero territorio;

    3) sostenere la riqualificazione dell'offerta culturale, con priorità per gli interventi di adeguamento alle normative in materia di sicurezza, per la promozione di certificazioni di qualità ed ecologiche nonché per la promozione della produzione culturale locale;

    4) promuovere l'utilizzo di strumenti telematici per favorire l'interazione tra i vari organismi regionali operanti in campo culturale;

    5) integrare l'offerta culturale dei vari soggetti operanti nel territorio del distretto con le attività e le iniziative di altri settori, tra cui quelli turistico, dell'artigianato e delle produzioni enogastronomiche;

    6) rendere più efficiente ed efficace il processo di produzione di cultura e ottimizzarne, a livello locale, l'impatto economico e sociale, anche attraverso l'attrazione e la potenziale fidelizzazione di domanda turistica;

    7) attuare un modello di sviluppo locale in grado di autosostenersi;

    8) programmare lo sviluppo del territorio attraverso una pianificazione integrata;

    9) innovare la tradizione;

    10) essere realizzato anche da soggetti rientranti nella categoria delle imprese culturali;

   i) prevedere che ai distretti culturali partecipino:

    1) imprese, associazioni e fondazioni operanti in ambito culturale o ad esso connesso;

    2) in forma singola o associata, enti locali, enti pubblici e soggetti privati, nonché altre organizzazioni, pubbliche e private, che erogano servizi culturali;

    3) istituzioni universitarie operanti nel settore dei beni culturali e della cultura in genere.

  3. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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